32.2005.230
Assicurata affetta da paresi cerebrale di tipo atassico (390 OIC). Cambiamento della prassi che consente, a determinate condizioni, di prolungare una terapia psicomotoria oltre due anni. La nuova pras
22 novembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2005.230
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, TCA
Titolo:
Assicurata affetta da paresi cerebrale di tipo atassico (390 OIC). Cambiamento della prassi che consente, a determinate condizioni, di prolungare una terapia psicomotoria oltre due anni. La nuova prassi vale anche per le terapie iniziate prima della modifica della prassi.
INFERMITÀ CONGENITE
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 12 LAI
art. 13 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.230
BS/td
Lugano
22 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Raffaele Guffi,
presidente,
Ivano Ranzanici, Matteo Cassina,
(in sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio
Zocchetti
statuendo sul
ricorso del 1 dicembre 2005 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione su
opposizione del 21 novembre 2005 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
Caselle
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, sin dalla nascita (1995) soffre di una paresi cerebrale di tipo atassico,
motivo per cui, con decisione 16 novembre 1996 dell’Ufficio AI, è stata posta
al beneficio di provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità
congenita n. 390 dell’allegato OIC per il periodo 16 luglio 1995 – 31 dicembre
2004 (doc. AI 9).
Dietro
richiesta 20 agosto 2004 dei genitori di RI 1 (doc. AI 13-1), l’Ufficio AI,
dopo aver esperito i necessari accertamenti medici, ha prorogato sino al 31
dicembre 2009 la garanzia dei costi per i chiesti provvedimenti sanitari (cfr.
decisione 11 ottobre 2004; doc. AI 22-1).
Con
decisione 13 ottobre 2004 l’amministrazione ha invece respinto il riconoscimento
della terapia psicomotoria, con la seguente motivazione:
"
Con decisione 16.11.1999
abbiamo assunto i costi per il trattamento della psicomotricità secondo la
circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per
l'invalidità.
Secondo la cifra marginale 1043.3 della stessa
circolare è possibile riconoscere tale trattamento nell'ambito della cura per
l'infermità congenita OIC 390 (paresi cerebrali congenite, atetosi e discinesie
o atassie) per la durata massima di due anni senza possibilità di prolungamento.
Nel presente caso risulta che assumiamo i costi per la
terapia psicomotoria, effettuata dalla Signora __________ di __________, già
dal settembre 1999.
In considerazione di quanto sopra, con effetto dal
01.12.2004 (primo giorno del secondo mese dopo la notifica della decisione) non
è più possibile assumere le spese del trattamento psicomotorio.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI
23)
1.2. Con
decisione 21 novembre 2005 l’Ufficio AI ha parzialmente accolto l’opposizione
dei genitori dell’assicurata, facendo presente:
"
Nel caso specifico,
l'intera documentazione medica è stata risottoposta per competenza al vaglio
del Servizio Medico Regionale AI (SMR), il quale, dopo un attento esame degli
atti, ha potuto effettivamente constatare l'ulteriore necessità del trattamento
psicomotorio, per cui i relativi costi, a far tempo dal 1. novembre 2005 (mese
dell'entrata in vigore della nuova direttiva) sono nuovamente a carico
dell'Ufficio AI. L'amministrazione si assume quindi le spese per il trattamento
psicomotorio per il periodo dal 1. novembre 2005 al 31 dicembre 2006."
(Doc. AI 36)
1.3. Contro
la citata decisione amministrativa, RA 1, in rappresentanza della loro figlia, hanno
inoltrato al TCA il presente tempestivo atto di ricorso. Essi sostengono che la
direttiva dell’UFAS, che limitava a soli due anni i provvedimenti psicomotori
per la cura dell’infermità congenita 390 OIC, è contraria alla legge, motivo
per cui hanno chiesto che __________ possa beneficiare dell’intervento
psicomotorio, così come giustificato dalla documentazione medica agli atti, anche
dal 1° dicembre 2004 al 31 ottobre 2005.
1.4. Con
risposta di causa 9 dicembre 2005 l'amministrazione ha postulato la reiezione
del ricorso, confermando l’esattezza della decisione su opposizione.
1.5. Pendente
causa i genitori dell’assicurata hanno prodotto un ulteriore certificato del
pediatra curante.
1.6. Nell’ambito
dell’istruzione di causa, lo scrivente Tribunale ha chiesto delle informazioni
all’UFAS (VII, VIII). Le parti hanno quindi preso posizione in merito alle
risultanze del citato accertamento (X, XI).
in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se all’assicurata può essere rinnovata la garanzia di
copertura dei costi relativi alla terapia psicomotoria dal 1° dicembre 2004 (giorno
in cui è entrata in vigore la soppressione, determinata con la decisione
formale 13 ottobre 2004, di tale garanzia) fino al 31 ottobre 2005 (giorno
precedente la modifica, avvenuta il 1° novembre 2005, del marg. n. 1043.3 della
Circolare sui provvedimenti sanitari dell’AI [CPSAl] che introduce la possibilità
di prorogare, per validi motivi medici, ad oltre due anni il periodo della
terapia psicomotoria). Non è per contro contestato che la piccola RI 1
necessiti di un intervento psicomotorio per la cura dell’infermità congenita di
cui è portatrice.
2.2. Quale
misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male
ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione
sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione
si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile.
L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico
unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati
patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di
funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo
durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279
consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).
La
succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione
dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie
Considerandi
e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la
cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione,
appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e
gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159
consid. 3a).
2.3
Inoltre,
l'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate
nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono
considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente
un'incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.
Secondo
la giurisprudenza, in questa ipotesi i provvedimenti sanitari possono essere
particolarmente utili per favorire l'integrazione professionale e quindi essere
assunti dall'AI, malgrado l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in
particolare il caso se, senza questi provvedimenti la cura risulterebbe
difettosa o subentrerebbe uno stato stabilizzato, in seguito al quale la
capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate
(Meyer-Blaser, op. cit. p. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque
rilevare che questi provvedimen- ti non esonerano di primo acchito
l’assicurazione malat- tia, la quale prende a carico dei
provvedimenti sanitari di durata illimitata che servono per la cura
dell’affezione e che non hanno un carattere preponderatamente integrativo ai
sensi della LAI (Pratique VSI 2000 consid. 4b pag. 69).
Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici
relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in
uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in
maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF
105.
V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della
psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il
trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche
se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65,
disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).
2.4
Gli
assicurati minorenni hanno inoltre diritto ai provvedimenti sanitari necessari
per la cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono
considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3
cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla
possibilità d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il
Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite
per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere
le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
Facendo
uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato
l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa
autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare
per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei
criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli
aspetti di ordine pratico (cfr. RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173
consid. 2b con riferimenti).
Giusta
l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato.
Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite
evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite
giusta l'articolo 13 LAI.
Sono
reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita
tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a
conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv.
3.
OIC).
2.5
Secondo
il marginale nr. 1043. 1 della Circolare sui provvedimenti sanitari dell’AI
(CPSAl), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000, la terapia psicomotoria
tende a guarire i disturbi psicomotori, ossia anomalie che si manifestano con
un difetto dell'armonia dei movimenti, “debilità motoria”, “instabilità motoria”
e “inibizione motoria”. La terapia motoria può servire come terapia medica, in
particolare nel caso di infermità congenite, anche se di regola la terapia non
permette di raggiungere dei miglioramenti dopo due anni di trattamento,
circostanza che deve essere presa in considerazione dall’AI nel riconoscere
tale prestazione.
Ai
marginali n. 1043.2 – 6 CPSAI sono elencate le infermità congenite per le quali
la psicomotricità è presa a carico dall’AI e le relative condizioni. Per quel
che riguarda l’infermità congenita n. 390 allegato OIC (paralisi cerebrali
congenite, atetosi e discinesie o atassie), il marg. n. 1043.3 CPSAI stabilisce
una durata massima di trattamento di due anni, senza possibilità di prolungamento.
In
data 1° novembre 2005 la CPSAI è stata rivista dall’UFAS, tra cui anche il
marg. nr. 1043 riguardante l’intervento psicomotorio. In particolare, per quel che
qui interessa, il nuovo marg. n. 1043. 3 CPSAI dispone che, nell’ambito di
provvedimenti sanitari secondo l’art. 13 LAI, la terapia psicomotoria dev’essere
accordata per due anni. La domanda di prolungamento deve fondarsi su degli
esami dettagliati effettuati durante il decorso dell’infermità, sulle
ripercussioni della terapia nella vita quotidiana dell’assicurato e su un
circostanziato rapporto del provvedimento sanitario da eseguire, tenuto conto
che il piano di trattamento dev’essere comprensibile e dallo stesso devono
emergere gli obiettivi della terapia.
2.6
Va
qui ricordato che ai pari di ogni altra ordinanza
amministrativa, le direttive dell'UFAS costituiscono delle istruzioni
dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione
sul modo di svolgere le loro competenze, volte ad assicurare un'applicazione
uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali
istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. In
particolare, esse non creano delle nuove regole giuridiche e non possono
costringere gli amministrati ad adottare un determinato comportamento. Non
pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, tali direttive
forniscono il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione delle norme
giuridiche ma non anche un'interpretazione vincolante delle stesse. Senza
pronunciarsi sulla loro validità, dal momento che, non essendo delle decisioni,
esse non possono essere impugnate in quanto tali, il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali
applicabili. Per contro, il giudice ne tiene conto nella misura in cui esse
consentano nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni
di legge (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1,
232.
consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.7
Nella
fattispecie in esame, con la decisione impugnata l’Ufficio AI, sulla base della
refertazione medica agli atti, ha riconosciuto che la piccola __________ necessita
di una prosecuzione della terapia psicomotoria. L’amministrazione ha tuttavia rifiutato
di assumersi i costi di tale terapia per il periodo antecedente la modifica del
marginale nr. 1043.3 CPSAO, avvenuta al 1° novembre 2005.
Con
lo scopo di accertare i motivi del cambiamento della prassi amministrativa in
merito al prolungamento dell’intervento psicomotorio, con lettera 18 ottobre
2006.
il TCA ha chiesto all’UFAS quanto segue:
"
Il marginale n. 1043.3
della Circolare sui provvedimenti d’integrazione sanitari dell’AI (CPSAI),
nella versione in vigore dal 1° novembre 2000, limitava a due anni, senza
possibilità di prolungamento, la durata di una terapia psicomotoria per la cura
dell’infermità congenita n. 390 allegato OIC. A seguito delle modifiche della
CPSAI del 1° novembre 2005, ora l’intervento psicomotorio per il trattamento
delle infermità congenite, a determinate condizioni, può essere prorogato per
oltre due anni (cfr. nuovo marg. 1043.1 CPSAI).
Quali sono i motivi di questo cambiamento di prassi,
con particolare riferimento all’infermità congenita 390 OIC?
Avete rilasciato agli Uffici AI delle indicazioni su
come trattare le richieste di proroga della psicomotricità per la cura
dell’infermità congenita 390 OIC presentate prima del 1° novembre 2005 ? Se si,
quali sono ? In caso negativo, perché?”
Questa
è la risposta 26 ottobre 2006 dell’autorità di vigilanza:
"
La circulaire concernant
les mesures médicales de réadaptation de l'assurance-invalidité est, comme vous
le savez, régulièrement mise à Jour. Les modifications figurant dans cette
circulaire se basent sur l'évolution des traitements médicaux dont l'efficacité
est reconnue scientifiquement. Ainsi, dans le cas de l'infirmité congénitale
390.
OIC, la société suisse de neuropédiatrie a pu prouver que la prolongation
de la psychomotricité a des effets bénéfiques.
Les offices AI, après avoir pris connaissance des
modifications de la circulaire, ont l'obligation de rendre de nouvelles
décisions. Ainsi, un assuré souffrant de l'infirmité congénitale 390 OIC aura
aussi le droit à la prolongation de la psychomotricité, même si son cas a été annoncé
avant le 1er novembre 2005." (Doc. VIII)
Pertanto, facendo presente come la società svizzera di neuropediatria
abbia riconosciuto i benefici di un prolungamento della terapia psicomotoria
per la cura dell’infermità congenita 390 OIC, l’UFAS ha evidenziato che gli
Uffici AI, una volta preso conoscenza della modifica della circolare, hanno
l’obbligo di rendere nuove decisioni e di conseguenza gli assicurati portatori
di tale infermità hanno diritto ad una proroga del termine di due anni, anche
se il loro caso è stato annunciato antecedentemente al 1° novembre 2005.
Nella
fattispecie concreta questo significa che per il periodo prima del 1° novembre
2005.
sussiste la possibilità di estendere ad oltre due anni la terapia
psicomotoria a favore della piccola RI 1. D’altronde, dal punto di vista
integrativo non avrebbe avuto senso non riconoscere per un anno (1 dicembre
2004.
– 31 ottobre 2005) la misura sanitaria in parola. Va poi rilevato che in casu
si tratta unicamente di una modifica della prassi amministrativa, soggetta a
continue verifiche, motivo per cui, diversamente da una modifica legislativa,
gli effetti possono avere valenza retroattiva.
In
queste circostanze, annullata la decisione su opposizione ed in accoglimento
del ricorso, l’Ufficio AI deve assumersi le spese derivanti dalla terapia
psicomotoria anche per il periodo 1° dicembre 2004 - 31 ottobre 2005.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso é accolto.
§ La decisione su
opposizione 21 novembre 2005 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto alla copertura dei costi per
la
terapia psicomotoria anche per il periodo 1° dicembre 2004 – 31 ottobre 2005.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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