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Decisione

32.2005.230

Assicurata affetta da paresi cerebrale di tipo atassico (390 OIC). Cambiamento della prassi che consente, a determinate condizioni, di prolungare una terapia psicomotoria oltre due anni. La nuova pras

22 novembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.230

Data decisione, Autorità:

22.11.2006, TCA

Titolo:

Assicurata affetta da paresi cerebrale di tipo atassico (390 OIC). Cambiamento della prassi che consente, a determinate condizioni, di prolungare una terapia psicomotoria oltre due anni. La nuova prassi vale anche per le terapie iniziate prima della modifica della prassi.

INFERMITÀ CONGENITE

PROVVEDIMENTO SANITARIO

art. 12 LAI

art. 13 LAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.230

BS/td

Lugano

22 novembre 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Raffaele Guffi,

presidente,

Ivano Ranzanici, Matteo Cassina,

(in sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio

Zocchetti

statuendo sul

ricorso del 1 dicembre 2005 di

RI 1

rappr. da: RA

1

contro

la decisione su

opposizione del 21 novembre 2005 emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1

Caselle

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, sin dalla nascita (1995) soffre di una paresi cerebrale di tipo atassico,

motivo per cui, con decisione 16 novembre 1996 dell’Ufficio AI, è stata posta

al beneficio di provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità

congenita n. 390 dell’allegato OIC per il periodo 16 luglio 1995 – 31 dicembre

2004 (doc. AI 9).

Dietro

richiesta 20 agosto 2004 dei genitori di RI 1 (doc. AI 13-1), l’Ufficio AI,

dopo aver esperito i necessari accertamenti medici, ha prorogato sino al 31

dicembre 2009 la garanzia dei costi per i chiesti provvedimenti sanitari (cfr.

decisione 11 ottobre 2004; doc. AI 22-1).

Con

decisione 13 ottobre 2004 l’amministrazione ha invece respinto il riconoscimento

della terapia psicomotoria, con la seguente motivazione:

"

Con decisione 16.11.1999

abbiamo assunto i costi per il trattamento della psicomotricità secondo la

circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per

l'invalidità.

Secondo la cifra marginale 1043.3 della stessa

circolare è possibile riconoscere tale trattamento nell'ambito della cura per

l'infermità congenita OIC 390 (paresi cerebrali congenite, atetosi e discinesie

o atassie) per la durata massima di due anni senza possibilità di prolungamento.

Nel presente caso risulta che assumiamo i costi per la

terapia psicomotoria, effettuata dalla Signora __________ di __________, già

dal settembre 1999.

In considerazione di quanto sopra, con effetto dal

01.12.2004 (primo giorno del secondo mese dopo la notifica della decisione) non

è più possibile assumere le spese del trattamento psicomotorio.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI

23)

1.2. Con

decisione 21 novembre 2005 l’Ufficio AI ha parzialmente accolto l’opposizione

dei genitori dell’assicurata, facendo presente:

"

Nel caso specifico,

l'intera documentazione medica è stata risottoposta per competenza al vaglio

del Servizio Medico Regionale AI (SMR), il quale, dopo un attento esame degli

atti, ha potuto effettivamente constatare l'ulteriore necessità del trattamento

psicomotorio, per cui i relativi costi, a far tempo dal 1. novembre 2005 (mese

dell'entrata in vigore della nuova direttiva) sono nuovamente a carico

dell'Ufficio AI. L'amministrazione si assume quindi le spese per il trattamento

psicomotorio per il periodo dal 1. novembre 2005 al 31 dicembre 2006."

(Doc. AI 36)

1.3. Contro

la citata decisione amministrativa, RA 1, in rappresentanza della loro figlia, hanno

inoltrato al TCA il presente tempestivo atto di ricorso. Essi sostengono che la

direttiva dell’UFAS, che limitava a soli due anni i provvedimenti psicomotori

per la cura dell’infermità congenita 390 OIC, è contraria alla legge, motivo

per cui hanno chiesto che __________ possa beneficiare dell’intervento

psicomotorio, così come giustificato dalla documentazione medica agli atti, anche

dal 1° dicembre 2004 al 31 ottobre 2005.

1.4. Con

risposta di causa 9 dicembre 2005 l'amministrazione ha postulato la reiezione

del ricorso, confermando l’esattezza della decisione su opposizione.

1.5. Pendente

causa i genitori dell’assicurata hanno prodotto un ulteriore certificato del

pediatra curante.

1.6. Nell’ambito

dell’istruzione di causa, lo scrivente Tribunale ha chiesto delle informazioni

all’UFAS (VII, VIII). Le parti hanno quindi preso posizione in merito alle

risultanze del citato accertamento (X, XI).

in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se all’assicurata può essere rinnovata la garanzia di

copertura dei costi relativi alla terapia psicomotoria dal 1° dicembre 2004 (giorno

in cui è entrata in vigore la soppressione, determinata con la decisione

formale 13 ottobre 2004, di tale garanzia) fino al 31 ottobre 2005 (giorno

precedente la modifica, avvenuta il 1° novembre 2005, del marg. n. 1043.3 della

Circolare sui provvedimenti sanitari dell’AI [CPSAl] che introduce la possibilità

di prorogare, per validi motivi medici, ad oltre due anni il periodo della

terapia psicomotoria). Non è per contro contestato che la piccola RI 1

necessiti di un intervento psicomotorio per la cura dell’infermità congenita di

cui è portatrice.

2.2. Quale

misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai

provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male

ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo

duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione

sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione

si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile.

L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico

unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati

patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di

funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo

durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279

consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).

La

succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione

dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie

Considerandi

e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la

cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione,

appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e

gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159

consid. 3a).

2.3

Inoltre,

l'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate

nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono

considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente

un'incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.

Secondo

la giurisprudenza, in questa ipotesi i provvedimenti sanitari possono essere

particolarmente utili per favorire l'integrazione professionale e quindi essere

assunti dall'AI, malgrado l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in

particolare il caso se, senza questi provvedimenti la cura risulterebbe

difettosa o subentrerebbe uno stato stabilizzato, in seguito al quale la

capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate

(Meyer-Blaser, op. cit. p. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque

rilevare che questi provvedimen- ti non esonerano di primo acchito

l’assicurazione malat- tia, la quale prende a carico dei

provvedimenti sanitari di durata illimitata che servono per la cura

dell’affezione e che non hanno un carattere preponderatamente integrativo ai

sensi della LAI (Pratique VSI 2000 consid. 4b pag. 69).

Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici

relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in

uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in

maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF

105.

V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della

psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il

trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche

se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65,

disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).

2.4

Gli

assicurati minorenni hanno inoltre diritto ai provvedimenti sanitari necessari

per la cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono

considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3

cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla

possibilità d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).

Il

Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite

per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere

le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

Facendo

uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato

l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

Questa

autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare

per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei

criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli

aspetti di ordine pratico (cfr. RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173

consid. 2b con riferimenti).

Giusta

l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato.

Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite

evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite

giusta l'articolo 13 LAI.

Sono

reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita

tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a

conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv.

3.

OIC).

2.5

Secondo

il marginale nr. 1043. 1 della Circolare sui provvedimenti sanitari dell’AI

(CPSAl), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000, la terapia psicomotoria

tende a guarire i disturbi psicomotori, ossia anomalie che si manifestano con

un difetto dell'armonia dei movimenti, “debilità motoria”, “instabilità motoria”

e “inibizione motoria”. La terapia motoria può servire come terapia medica, in

particolare nel caso di infermità congenite, anche se di regola la terapia non

permette di raggiungere dei miglioramenti dopo due anni di trattamento,

circostanza che deve essere presa in considerazione dall’AI nel riconoscere

tale prestazione.

Ai

marginali n. 1043.2 – 6 CPSAI sono elencate le infermità congenite per le quali

la psicomotricità è presa a carico dall’AI e le relative condizioni. Per quel

che riguarda l’infermità congenita n. 390 allegato OIC (paralisi cerebrali

congenite, atetosi e discinesie o atassie), il marg. n. 1043.3 CPSAI stabilisce

una durata massima di trattamento di due anni, senza possibilità di prolungamento.

In

data 1° novembre 2005 la CPSAI è stata rivista dall’UFAS, tra cui anche il

marg. nr. 1043 riguardante l’intervento psicomotorio. In particolare, per quel che

qui interessa, il nuovo marg. n. 1043. 3 CPSAI dispone che, nell’ambito di

provvedimenti sanitari secondo l’art. 13 LAI, la terapia psicomotoria dev’essere

accordata per due anni. La domanda di prolungamento deve fondarsi su degli

esami dettagliati effettuati durante il decorso dell’infermità, sulle

ripercussioni della terapia nella vita quotidiana dell’assicurato e su un

circostanziato rapporto del provvedimento sanitario da eseguire, tenuto conto

che il piano di trattamento dev’essere comprensibile e dallo stesso devono

emergere gli obiettivi della terapia.

2.6

Va

qui ricordato che ai pari di ogni altra ordinanza

amministrativa, le direttive dell'UFAS costituiscono delle istruzioni

dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione

sul modo di svolgere le loro competenze, volte ad assicurare un'applicazione

uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali

istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. In

particolare, esse non creano delle nuove regole giuridiche e non possono

costringere gli amministrati ad adottare un determinato comportamento. Non

pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, tali direttive

forniscono il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione delle norme

giuridiche ma non anche un'interpretazione vincolante delle stesse. Senza

pronunciarsi sulla loro validità, dal momento che, non essendo delle decisioni,

esse non possono essere impugnate in quanto tali, il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali

applicabili. Per contro, il giudice ne tiene conto nella misura in cui esse

consentano nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni

di legge (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1,

232.

consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.7

Nella

fattispecie in esame, con la decisione impugnata l’Ufficio AI, sulla base della

refertazione medica agli atti, ha riconosciuto che la piccola __________ necessita

di una prosecuzione della terapia psicomotoria. L’amministrazione ha tuttavia rifiutato

di assumersi i costi di tale terapia per il periodo antecedente la modifica del

marginale nr. 1043.3 CPSAO, avvenuta al 1° novembre 2005.

Con

lo scopo di accertare i motivi del cambiamento della prassi amministrativa in

merito al prolungamento dell’intervento psicomotorio, con lettera 18 ottobre

2006.

il TCA ha chiesto all’UFAS quanto segue:

"

Il marginale n. 1043.3

della Circolare sui provvedimenti d’integrazione sanitari dell’AI (CPSAI),

nella versione in vigore dal 1° novembre 2000, limitava a due anni, senza

possibilità di prolungamento, la durata di una terapia psicomotoria per la cura

dell’infermità congenita n. 390 allegato OIC. A seguito delle modifiche della

CPSAI del 1° novembre 2005, ora l’intervento psicomotorio per il trattamento

delle infermità congenite, a determinate condizioni, può essere prorogato per

oltre due anni (cfr. nuovo marg. 1043.1 CPSAI).

Quali sono i motivi di questo cambiamento di prassi,

con particolare riferimento all’infermità congenita 390 OIC?

Avete rilasciato agli Uffici AI delle indicazioni su

come trattare le richieste di proroga della psicomotricità per la cura

dell’infermità congenita 390 OIC presentate prima del 1° novembre 2005 ? Se si,

quali sono ? In caso negativo, perché?”

Questa

è la risposta 26 ottobre 2006 dell’autorità di vigilanza:

"

La circulaire concernant

les mesures médicales de réadaptation de l'assurance-invalidité est, comme vous

le savez, régulièrement mise à Jour. Les modifications figurant dans cette

circulaire se basent sur l'évolution des traitements médicaux dont l'efficacité

est reconnue scientifiquement. Ainsi, dans le cas de l'infirmité congénitale

390.

OIC, la société suisse de neuropédiatrie a pu prouver que la prolongation

de la psychomotricité a des effets bénéfiques.

Les offices AI, après avoir pris connaissance des

modifications de la circulaire, ont l'obligation de rendre de nouvelles

décisions. Ainsi, un assuré souffrant de l'infirmité congénitale 390 OIC aura

aussi le droit à la prolongation de la psychomotricité, même si son cas a été annoncé

avant le 1er novembre 2005." (Doc. VIII)

Pertanto, facendo presente come la società svizzera di neuropediatria

abbia riconosciuto i benefici di un prolungamento della terapia psicomotoria

per la cura dell’infermità congenita 390 OIC, l’UFAS ha evidenziato che gli

Uffici AI, una volta preso conoscenza della modifica della circolare, hanno

l’obbligo di rendere nuove decisioni e di conseguenza gli assicurati portatori

di tale infermità hanno diritto ad una proroga del termine di due anni, anche

se il loro caso è stato annunciato antecedentemente al 1° novembre 2005.

Nella

fattispecie concreta questo significa che per il periodo prima del 1° novembre

2005.

sussiste la possibilità di estendere ad oltre due anni la terapia

psicomotoria a favore della piccola RI 1. D’altronde, dal punto di vista

integrativo non avrebbe avuto senso non riconoscere per un anno (1 dicembre

2004.

– 31 ottobre 2005) la misura sanitaria in parola. Va poi rilevato che in casu

si tratta unicamente di una modifica della prassi amministrativa, soggetta a

continue verifiche, motivo per cui, diversamente da una modifica legislativa,

gli effetti possono avere valenza retroattiva.

In

queste circostanze, annullata la decisione su opposizione ed in accoglimento

del ricorso, l’Ufficio AI deve assumersi le spese derivanti dalla terapia

psicomotoria anche per il periodo 1° dicembre 2004 - 31 ottobre 2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é accolto.

§ La decisione su

opposizione 21 novembre 2005 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto alla copertura dei costi per

la

terapia psicomotoria anche per il periodo 1° dicembre 2004 – 31 ottobre 2005.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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