32.2005.232
Amministrazione, chiamata a valutare la seconda richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato, non ha approfonditamente valutato tutte le patologie di cui è affetto. Atti rinviati all'amministrazi
13 ottobre 2006Italiano51 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.232
Data decisione, Autorità:
13.10.2006, TCA
Titolo:
Amministrazione, chiamata a valutare la seconda richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato, non ha approfonditamente valutato tutte le patologie di cui è affetto. Atti rinviati all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.232
cr/sc
Lugano
13 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, di professione manovale, nel mese di agosto 2001 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da forti dolori
alla schiena (doc. AI 2). Tale domanda è stata respinta dall’Ufficio AI con
decisione 16 dicembre 2002, poiché dal raffronto dei redditi è emerso che
l’assicurato, inabile al 100% nella sua precedente professione di manovale ma
pienamente abile in attività confacenti allo stato di salute, presenta un grado
di invalidità del 32%, che non dà diritto ad una rendita.
L’amministrazione
ha inoltre rilevato che la capacità di guadagno dell’assicurato non può essere
migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale (doc.
AI 37). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Nel
mese di dicembre 2004 l’assicurato, per il tramite del suo medico, dr. __________,
il quale ha attestato un peggioramento delle condizioni di salute del paziente,
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 41).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
presso il __________ di __________, con decisione 1° settembre 2005 l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni, dato che dal punto di vista medico
l’assicurato dispone ancora di una capacità lavorativa del 100% in attività
rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. AI 56).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - con la
quale ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando in
particolare le conclusioni della perizia del __________ di __________,
diametralmente opposte rispetto alla valutazione dei curanti, dr. __________ e
dr. __________ (doc. AI 74) - con decisione su opposizione 2 novembre 2005
l’amministrazione ha confermato il rifiuto di una rendita, ritenuta la
correttezza della perizia del __________ di __________ e posto che dal
confronto dei redditi emerge un’incapacità al guadagno del 32% (doc. AI 79).
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di
un quarto di rendita dal 1° settembre 2004 al 30 novembre 2004 e una rendita intera
a partire dal 1° dicembre 2004.
Sostanzialmente
egli ha contestato, basandosi su quanto certificato il 20 settembre 2005 e il 15
novembre 2005 dal dr. __________ e il 21 settembre 2005 dal dr. __________, la
valutazione medica operata dal __________, rilevando quanto segue:
"
(...)
La querelata decisione dell'Ufficio AI si basa, come
già la decisione 1. settembre del medesimo Ufficio, sulla perizia del __________,
le cui conclusioni il ricorrente non può condividere.
Come già detto in sede di opposizione, l'opinione della
dott. __________, secondo cui nel caso in esame le condizioni di salute
psichiche del ricorrente sarebbero migliorate e addirittura migliorate al punto
da escludere l'esistenza di una patologia invalidante sul piano psichiatrico, è
stata confutata dai certificati medici datati risp. 20 settembre 2005 e 21
settembre 2005 del dott. __________ e del dott. __________.
Entrambi questi medici hanno in effetti attestato che
il pregiudizio alla salute psichica presentato dal ricorrente, che, ripetiamo,
si aggiunge peraltro a quello alla sua salute fisica, sussiste tuttora e si è
anzi aggravato, continuando a compromettere in misura completa la sua capacità
al lavoro e al guadagno residue.
In particolare il dott. __________ nel suo certificato
medico del 20 settembre 2005 ha confermato la diagnosi di "una sindrome
depressiva ricorrente (ICD - 10 F 33.1)", da lui già formulata nei
propri rapporti 3 febbraio 2005 e 17 marzo 2005 all'Ufficio AI, con la
precisazione tuttavia che dal mese di settembre 2005 il grado di gravità della
stessa non è più solo "medio" bensì "medio-grave
".
Il dott. __________ ha altresì ribadito la necessità
per il ricorrente di continuare a beneficiare di cure psichiatriche,
sottolineando che lo stato di salute psichico di quest'ultimo, nonostante
l'importante psicofarmacoterapia cui egli si sottoponeva, rimaneva precario e
preoccupante, continuando a cagionargli un'inabilità lavorativa e un'inabilità
lucrativa totali.
Il dott. __________ nel proprio ulteriore certificato
medico datato 15 novembre 2005 ha integralmente confermato il contenuto e le
conclusioni del proprio precedente certificato medico del 20 settembre 2005,
segnatamente il fatto che le condizioni di salute psichiche del ricorrente non
sono affatto migliorate, anzi sono peggiorate, per il che egli dal profilo
psichiatrico continua a necessitare di cure mediche, in particolare di una
psicofarmacoterapia e di colloqui di sostegno regolari, e rimane inabile al
lavoro e al guadagno in misura completa.
3.3.
Nella querelata decisione l'Ufficio AI non ha tenuto
alcun conto degli argomenti fatti valere e delle prove apportate dal ricorrente
in sede di opposizione.
Intanto non corrisponde al vero l'asserzione contenuta
nella querelata decisione secondo cui il dott. __________ non si sarebbe
pronunciato sulla capacità lavorativa del ricorrente: al contrario, nel certificato
medico del 20 settembre 2005 il dott. __________ ha ribadito che il ricorrente
a causa del pregiudizio alla salute psichica da lui presentato continuava ad
essere inabile al lavoro e al guadagno in misura completa.
Il dott. __________ ha poi confermato anche nel suo
ultimo certificato medico del 15 novembre 2005 che il ricorrente dal punto di
vista psichiatrico continua ad essere totalmente incapace al lavoro e al guadagno.
Pure inesatta è l'affermazione dell'Ufficio AI, giusta
la quale il ricorrente con l'opposizione non avrebbe fornito le prove atte a
giustificare una diversa valutazione del caso: in effetti i certificati medici
del dott. __________ e del dott. __________, allegati all'opposizione stessa,
permettono di confutare le conclusioni della perizia del __________ e
comprovano che il ricorrente già solo a causa del pregiudizio alla salute
psichica di cui soffre presenta un'inabilità al lavoro e al guadagno totali.
L'Ufficio AI sostiene altresì che il parere del medico
di famiglia non è sufficiente per sovvertire l'apprezzamento medico peritale
del __________.
A prescindere dal fatto che il ricorrente non condivide
questa tesi, la stessa in ogni caso potrebbe applicarsi solo alle valutazioni
mediche del dott. __________ e non varrebbe invece per quelle del dott. __________:
quest'ultimo è infatti un medico specialista, al quale il medico di famiglia
del ricorrente, cioè il dott. __________, lo ha indirizzato per una presa a
carico specifica.
Ricordiamo d'altronde che il dott. __________ funge
spesso da perito, anche per il Servizio di Accertamento Medico dell'Ufficio AI
in Bellinzona (SAM).
Infine l'Ufficio AI nella querelata decisione non ha
preso posizione su quanto fatto valere dal ricorrente in sede di opposizione
circa una certa prevenzione dimostrata dalla dott. __________ nei suoi
confronti.
In particolare il ricorrente aveva contestato e ancora
contesta l'affermazione della dott. __________, secondo cui egli le avrebbe
riferito "di non assumere regolarmente la terapia farmacologica
prevista dal medico di famiglia e confermata dal dr. __________": al
contrario, il ricorrente si è sempre scrupolosamente attenuto sia alla
psicofarmacoterapia prescrittagli dal dott. __________, sia a quella
prescrittagli dal dott. __________.
E neppure corrisponde al vero l'asserzione della dott. __________,
secondo cui il ricorrente le avrebbe indicato che il suo umore sarebbe
migliorato nel corso degli ultimi mesi precedenti alla perizia: al contrario,
il ricorrente ribadisce anche in questa sede che, nonostante le cure mediche da
lui seguite, continua a provare sentimenti di ansia, di angoscia, di esclusione
e di inutilità, che gli causano un senso di profondo malessere e di
scoraggiamento con disturbi dell'appetito, del sonno, della memoria e della concentrazione.
Il ricorrente postula pertanto che, se del caso,
codesto Tribunale ordini l'allestimento di un'ulteriore perizia medica.
3.4.
Per quel che precede è giocoforza concludere che il
ricorrente nella fattispecie presenta un pregiudizio alla salute fisica dovuto
a malattia e a causa del quale egli è invalido nella misura del 32% a far tempo
dal 15 febbraio 2001, così come stabilito dall'Ufficio AI nella propria
decisione 16 dicembre 2002, cresciuta in giudicato.
Inoltre il ricorrente presenta altresì un pregiudizio
alla salute psichica pure dovuto a malattia e a causa del quale egli non è più
in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e lucrativa, neanche in misura
parziale, a far tempo dal 1. luglio 2004 in poi.
Di conseguenza, il ricorrente ha il diritto di
beneficiare di un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1. settembre
2004 e sino al 30 novembre 2004 (art. 28 e 29 cpv. 1 lettera b. LAI) nonché di
una rendita di invalidità intera a partire dal 1. dicembre 2004 in poi (art. 28 LAI e 88a cpv. 2 OAI). (...)" (Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, rilevando che il certificato medico 15
novembre 2005 del dr. __________ prodotto in sede ricorsuale è stato sottoposto
al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che lo stesso non abbia apportato
elementi nuovi a favore di una modifica sostanziale dello stato di salute
dell’assicurato rispetto al momento della perizia psichiatrica (doc. III).
1.5. In
data 13 gennaio 2006 l’avv. RA 1 ha nuovamente contestato le conclusioni della
perizia psichiatrica del __________ sulla quale si è basata l’amministrazione
per rifiutare una rendita all’assicurato, rilevando che il suo assistito
presenta dal punto di vista psichiatrico una patologia medio-grave, aggravatasi
a partire dal mese di settembre 2005, che lo rende totalmente inabile al lavoro
così come attestato dal dr. __________ (doc. V). Tale scritto è stato trasmesso
all’Ufficio AI (doc. VI), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio
2003.
Dal
1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
Il
TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA
corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la modifica delle condizioni
invalidanti dell’assicurato rispetto al momento della precedente decisione (16
dicembre 2002) giustifica il rifiuto di una rendita, come stabilito nella
decisione contestata, oppure il riconoscimento di un quarto di rendita dal 1°
settembre 2004 al 30 novembre 2004 e di una rendita intera dal 1° dicembre 2004 in avanti così come sostenuto dal ricorrente.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
2.5. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 17
cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8;
Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,
ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.8. Nel
caso in esame, nel rapporto 13 dicembre 2004 il curante, dr. __________, FMH in
medicina generale e medicina del lavoro, ha comunicato all’Ufficio AI quanto
segue:
"
(...)
Nel frattempo, la situazione del signor RI 1 si è
parecchio alterata, come ben risulta dai documenti che allego alla presente:
1. certificato incapacità lavorativa (riassunto);
2. certificato di incapacità lavorativa del 4.02.2004;
3. certificato di incapacità lavorativa del
29.07.2004;
4. mio scritto al Dr. __________ del 24.08.2004;
5. rapporto del Dr. __________ del 18.10.2004.
Parallelamente restano valide le importanti
problematiche sul piano reumatologico e ortopedico che già sono state
dettagliate nella precedente domanda AI.
Come risulta dall'allegato 1., per il periodo 1.01.2003
- 30.06.2004 il paziente si è ritrovato in disoccupazione, collocabile sul
piano medico al massimo al 50%.
Dalla primavera 2004, netto peggioramento sul piano
della timia, con introduzione di terapia ansiolitica e anti-depressiva e
ricorso in seguito allo psichiatra Dr. __________ (vedi suo rapporto).
Situazione psichiatrica attuale alquanto instabile, per
non dire a rischio. Prognosi (confermata, dallo psichiatra) sfavorevole.
Ritengo perciò giustificata l'attuale richiesta di
prestazioni AI sottoforma di una rendita." (Doc. AI 58-11+12)
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 18 ottobre
2004 inviato al dr. __________ ha osservato:
"
Mi riferisco alla tua
del 24.08.2004 a proposito del paziente a margine che attualmente è seguito
presso il mio studio medico dal 27.08.2004.
Non rivengo sulla sua anamnesi che a te è ben nota ma
per quel che riguarda i suoi disturbi psichici ti trasmetto qualche
informazione.
Si tratta di un __________ celibe che vive in Svizzera
già dal 1982 ed aveva lavorato per diversi anni presso varie imprese di
costruzione ma attualmente è inabile al lavoro, a quanto pare già da diversi
anni, a causa anche di una serie di problematiche della colonna vertebrale
sottoforma di ernia discale e spondilosi.
Per quel che riguarda il suo stato psichico, come tu
sai già, da tempo presenta un importante stato ansioso-depressivo e persistono
Fatti
i suoi sintomi malgrado una terapia psicofarmacologica importante che hai instaurato,
in particolar modo egli presenta un importante stato d'ansia accompagnato da
disturbi del sonno e della veglia sottoforma anche di vari incubi notturni con
attacchi di panico ed una serie di paure eccessive ed esagerate sottoforma di
fobie a volte con isolamento e rifiuto di contatti sociali.
Effettivamente spesso si rinchiude al suo domicilio,
non esce e ha pochissimi contatti anche con i fratelli che vivono in Svizzera,
fra l'altro un fratello si è suicidato in circostanze poco chiare ed un altro
fratello è gravemente depresso ed è in cura.
Il paziente praticamente ha presentato una depressione ansiosa-reattiva
alla sua situazione socio-professionale ed affettiva presentando come già noto
una serie di sintomi, un malessere soggettivo e disturbi emozionali che
interferiscono direttamente sulle sue prestazioni sociali fino ad una depressione
vera e propria con un rallentamento psico-motorio e diminuzione dello slancio
vitale e varie altre somatizzazioni sottoforma di dolori e disturbi emozionali.
E' importante che egli possa continuare ad assumere la
sua psicofarmacoterapia ed è altrettanto importante che venga seguito e
sostenuto per evitare che la situazione peggiori.
E' da notare che egli in passato ha avuto anche idee
suicidali importanti che attualmente sono sottoforma di pensieri latenti.
Per quel che riguarda la sua abilità lavorativa,
attualmente dal punto di vista psichiatrico è compromessa, difatti presenta
un'inabilità lavorativa nella misura del 100% per un periodo importante e bisognerà
rivalutare il caso fra qualche mese dopo la continuazione della sua nuova
psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno ma comunque la sua prognosi a
breve-medio termine rimane riservata e poco favorevole.
Per quel che riguarda la sua diagnosi strettamente dal
punto di vista psichiatrico si tratta di una sindrome da disadattamento con
reazione mista ansioso-depressiva (lCD-10 F43.22). (...)" (Doc. AI
58-17+18)
Nel rapporto 3
febbraio 2005 all’attenzione dell’Ufficio AI, il dr. __________, posta la
diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità
media (ICD-10 F33.1); disturbi statici con alterazioni degenerative a livello
delle vertebre lombari”, ha rilevato:
"
Si tratta di un __________
di origine __________, in Svizzera dal 1982.
Ha lavorato come operaio presso varie imprese di
costruzioni per circa 18 anni fino al 2001, data dell'inizio della sua
patologia della colonna vertebrale.
E' stato seguito dal Dr. __________ oltre che dal
medico di famiglia Dr. __________ che hanno fatto varie indagini e questa
patologia ha causato un'inabilità lavorativa che praticamente dura da diversi
anni.
Lo scorso anno aveva presentato un’importante sindrome
ansioso-depressiva reattiva alla sua situazione socio-famigliare e
professionale, ragion per la quale il medico di famiglia me l'ha segnalato per
una presa a carico di tipo psichiatrico.
E' seguito regolarmente presso il mio studio medico dal
27.08.2004 a tuttora e per quel che riguarda la sua patologia psichiatrica egli
presenta ancora vari sintomi depressivi con somatizzazioni ed una
preoccupazione eccessiva accompagnata anche da un rallentamento psico-motorio
per il quale non riesce a svolgere alcuna attività professionale.
La sua prognosi a breve-medio termine rimane riservata
con un'inabilità lavorativa attualmente totale ma causata piuttosto dai dolori
alla colonna vertebrale." (Doc. AI 51-3)
In data 28 febbraio
2005 il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato è affetto da un’importante
patologia psichiatrica per la quale è in cura presso il dr. __________. Nell’allegato
al rapporto medico 28 febbraio 2005 il dr. __________ si è così espresso riguardo
alla capacità lavorativa dell’assicurato:
" (...)
1. Domande sull'attività attuale:
1.1.
Che
conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?
Verdi
rapporto medico.
1.2. E'
ancora proponibile l'attività attuale? Se sì, per quanto tempo (ore al giorno)?
No.
1.3.
Esiste
inoltre una diminuzione del rendimento? Se sì, in che misura?
Si,
totale.
Considerandi
2.
Domande su possibili provvedimenti d'integrazione:
2.1
Si
può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di
attività attuale?
No.
Se
sì, con quali ragionevoli provvedimenti?
-
2.2
L'assicurato
è in grado di svolgere altre attività?
No.
2.2.1
Se
sì, da quando? -
Di
che tipo di attività si potrebbe trattare? -
Di
che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto? -
In
quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte? -
2.2.2
Per
questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto?
Se
sì, in che misura?
2.2.3
Se
altre attività non fossero possibili, quali sono i motivi?
Vedi
rapporto medico.
3.
Proposte, altre domande?
Purtroppo per il momento, vista l'importante patologia
psichiatrica, difficile pronunciarsi su una eventuale nuova attività proponibile
in futuro." (Doc. AI 58-9+10)
Nel rapporto medico
17.
marzo 2005 il dr. __________ ha chiesto all’Ufficio AI di esperire una
perizia pluridisciplinare presso il SAM, osservando:
"
Rispetto all'ultimo
rapporto AI, l'assicurato non ha presentato grossi cambiamenti per quel che riguarda
la sua patologia depressiva. Spesso presenta un importante stato d'ansia, varie
somatizzazioni e disturbi neurovegetativi oltre che importanti dolori alla
colonna vertebrale che gli impediscono di svolgere un'attività importante.
E' seguito regolarmente presso il mio studio medico ed
è al beneficio di una psicofarmacoterapia.
Si lamenta di vari dolori e disturbi e si sente una
persona senza speranza ed è convinto di non riuscire più a svolgere alcuna
attività lavorativa a causa dei suoi importanti dolori alla colonna vertebrale.
Per quel che riguarda la sua abilità lavorativa dal
punto di vista psichiatrico attualmente rimane ancora compromessa e vista la
persistenza dei suoi disturbi fisici credo che sia auspicabile una perizia
multidisciplinare presso il SAM per valutare con più precisione le sue
possibilità lavorative, in particolar modo per quel che riguarda i suoi dolori
fisici." (Doc. AI 61-2)
Nel
caso in esame, l’amministrazione ha incaricato il __________
di __________ (__________) di eseguire una perizia psichiatrica.
Nel
dettagliato referto 12 agosto 2005 i periti - sulla base delle risultanze degli
atti contenuti nell’incarto, nonché del colloquio del 4 agosto 2005 - hanno
posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “reazione mista
ansioso-depressiva (ICD 10 F43.22)” (doc. AI 64-7).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato
quanto segue:
"
(...)
Conseguenze sulla capacità di lavoro:
1.
Menomazioni:
Da un punto di vista strettamente psichiatrico, al
momento attuale non si rileva altro che una sindrome mista ansioso-depressiva
reattiva allo stato generale di cui si è ampiamente detto. La stessa non
giustifica sempre da un punto di vista psichiatrico alcuna percentuale di inabilità
lavorativa.
2.
Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
2.1
Come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assicurato?
Riteniamo che l'attività da ultimo svolta
dall'assicurato non possa essere svolta per i motivi già esplicitati ampiamente
dai colleghi delle specialità inerenti. Da un punto di vista strettamente
psichiatrico, il paziente potrebbe svolgere l'attività di manovale.
2.2
L'attività attuale è ancora
praticabile?
Da un punto di vista psichiatrico l'attività di
manovale non è controindicata. Certamente la rilevanza che questa ha per il
sovraccarico fisico, potrebbe avere un effetto negativo sulla prognosi, motivo
per cui non la controindichiamo, ma chiediamo una attenzione particolare all'assicurazione
invalidità.
2.3
Se
sì in quale misura?
Dal punto di vista psichiatrico l'attività attuale è
praticabile al 100%.
2.4
È
constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Al momento attuale non è rilevabile da un punto di vista
puramente psichiatrico alcuna limitazione della abilità lavorativa per
l'attività da ultimo svolta dal soggetto (capacità lavorativa al 100% per l'ultima
attività svolta da un punto di vista puramente psichiatrico).
2.5
Se
sì in quale misura?
Vedi punto 2.4.
2.7
Quale
è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Il soggetto riferisce la presenza di uno stato come
descritto ampiamente, sia nei dati soggettivi che nello status al colloquio,
fino a partire dalla perdita di lavoro datata 2001, con un momento di peggioramento
intorno alla verifica del 2002, l'esistenza di problematiche di natura
burocratico-amministrative e poi ancora nel 2004 molto probabilmente in
relazione all'interruzione della disoccupazione, quindi al rendersi più
evidenti di problematiche di natura economica. Da quel momento, dopo un
aggravamento datato inizio 2004, il paziente in realtà negli ultimi mesi,
quindi a partire grosso modo dall'inizio del 2005 riferisce un miglioramento
dello stato psicopatologico.
3.
L'ambiente di lavoro dell'assicurato
è in grado di sopportare i disturbi psichici dello stesso?
Non esistono alterazioni psichiche tali da rendere non
sopportabile la presenza dell'assicurato nel posto di lavoro da ultimo svolto.
C. Conseguenze sulla capacità di
integrazione:
1.
È possibile effettuare provvedimenti
di integrazione, ve ne sono in corso, ne sono previsti?
Concordiamo con quanto rilevato dal consulente IP, __________
in data 24.10.2001. Nella sua relazione egli registra: "Competenze
professionali decisamente modeste e tutto sommato monovalenti, per cui non
appaiono di grande utilità in altri settori, se non in attività non richiedenti
una particolare specializzazione... ", prosegue affermando
"Popolazione di lavoratori privi di formazione specifica, impiegati con
successo produttivo in qualità di operai generici, ossia in mansioni che essenzialmente
richiedono capacità pratiche e tollerano quindi scarse attitudini verbali, come
quelli concernenti il campo industriale e artigianale". Concordiamo
peraltro con la considerazione del tecnico in merito al fatto che il sig. RI 1
si collochi all'interno di questa popolazione alle fasce inferiori di questa
categoria.
Non avendo espresso alcuna limitazione da un punto di
vista strettamente psichiatrico per l'attività da ultimo svolta e in generale
per altre attività esigibili dal paziente, non riteniamo di doverci esprimere
su eventuali possibilità di reintegrazione. Concordiamo di fatto sull'ipotesi
che l'eventuale nuova attività da svolgere sia comunque un'attività dell'ambito
di attività semplici, poco diversificate, compatibili con lo stato di algia
lombare.
2.
È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
Vedi riferimento 2.4.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
Riteniamo che l'assicurato possa da un punto di vista
strettamente psichiatrico svolgere al 100%, sia la propria attività di manovale
da ultimo svolta che tutte le altre attività teoricamente esigibili.
3.1
3.2.
Vedi punto 3.
3.3
È costatabile una riduzione della
capacità di lavoro?
No. Non è rilevabile da un punto di vista psichiatrico
alcuna limitazione della capacità di lavoro, né per l'ultima attività
lavorativa svolta dal soggetto, né per altre attività lavorative teoricamente
esigibili.
CONCLUSIONI:
Riteniamo che il soggetto non presenti al momento
attuale una condizione di ordine psichiatrico tale da determinare una
limitazione alcuna in ambito lavorativo per qualsiasi attività teoricamente
esigibile.
Il miglioramento complessivo dello stato psicologico,
anche in assenza di una corretta compliance con la terapia farmacologica
prevista e anche in presenza di colloqui a cadenza mensile (quindi non particolarmente
frequenti), sono a favore di una buona prognosi per il paziente." (Doc. AI
64-7+8+9)
Nelle
sue annotazioni 30 agosto 2005 il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto non
sussistere un’affezione psichiatrica invalidante, motivo per il quale la richiesta
di rendita andava respinta (doc. AI 65-1). L’amministrazione di conseguenza ha
respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato.
Con l’opposizione
l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, fondando le
proprie pretese su quanto certificato dal dr. __________ e dal dr. __________.
In data 20
settembre 2005 il dr. __________ si è così espresso in merito alla perizia __________:
"
Mi riferisco alla sua
del 16 settembre 2005 e con la presente confermo che il paziente a margine è
regolarmente seguito presso il mio studio medico dal 27.08.2004 a tuttora.
Egli presenta una serie di importanti sintomi
depressivi di tipo ansia, angoscia, disturbi del sonno, diminuzione dello
slancio vitale, rallentamento psico-motorio, importanti disturbi
neurovegetativi che vengono classificati sottoforma di una depressione ormai
ricorrente che durano già da prima di essere seguito presso il mio studio medico.
Infatti anche il medico di famiglia l'aveva curato con
importanti psicofarmaci di tipo Fluctine, Tranxilium e Somnium con scarsi
risultati, ragion per la quale mi aveva chiesto una presa a carico di tipo
psichiatrico e come già accennato è necessario e dura tuttora.
Egli presenta una sindrome depressiva ricorrente (ICD
10.
F 33.1) attualmente di gravità media-grave, in particolar modo nelle ultime
settimane ha ricevuto la decisione dell'AI che non riconoscono una percentuale
d'invalidità importante.
Il paziente inoltre soffre di un'ernia discale e
spondilolistesi a livello delle vertebre L4-L5 che causano importanti dolori
alla colonna vertebrale ed influiscono in modo negativo sul suo stato psichico.
Attualmente la sua situazione è precaria e presenta
un'inabilità lavorativa nella misura completa, tutto ciò malgrado un’importante
psicofarmacoterapia a base di Fluctine, Tranxilium, Somnium oltre che Remeron
30.
mg.
Dunque è al beneficio di due medicamenti
antidepressivi, un ansiolitico ed un sonnifero e la sua situazione rimane
ancora precaria e preoccupante."
(Doc. AI 74-7+8)
In data 21 settembre
2001.
il dr. __________ ha osservato:
"
Con la presente il
medico sottoscritto prende posizione in merito alla perizia psichiatrica
effettuata dalla Dr.ssa __________ (__________) in data 4 agosto 2005 e
concernente il signor RI 1, nato il __________ e domiciliato in __________ a __________
(assicurato n.ro: __________ / n.ro decisione: __________), perizia
richiesta dall' Ufficio Assicurazioni Invalidità del Canton Ticino.
E' con viva meraviglia che ho preso conoscenza del
rapporto della perizia sopraccitata, rapporto che conclude con le seguenti
parole: "riteniamo che il soggetto non presenti al momento attuale una
condizione di ordine psichiatrico tale da determinare una limitazione alcuna in
ambito lavorativo per qualsiasi attività teoricamente esigibile".
Non è mio compito (non essendo specialista in
psichiatria e psicoterapia) disquisire su quanto la Dr.ssa __________ ha citato
nel suo rapporto a seguito del colloquio avuto con il paziente in data 4 agosto
(in questo senso il collega Dr. __________ preparerà un rapporto dettagliato
che illustrerà quanto da lui messo in evidenza non in un solo colloquio ma in
tutta una serie di colloqui avuti con il paziente nel corso degli anni), ma mi
sembra (in qualità di medico curante) importante sottolineare come personalmente
ritengo inaccettabili simili conclusioni.
Da più anni il sottoscritto e lo psichiatra curante si
stanno prendendo cura di una situazione certamente non delle più facili certificando
delle incapacità lavorative basate ovviamente su delle certezze e delle
oggettivazioni di una situazione che secondo gli intervenenti meritava (e
merita) una "messa a riposo" del paziente sul piano lavorativo.
Leggendo le disquisizioni della collega Dr.ssa __________
e soprattutto le conclusioni alle quali ella giunge, mi sembra di poter dire
che qualcuno in questa situazione ha esagerato: com'è possibile che due medici
curanti (tra cui uno psichiatra) si permettano di mantenere una incapacità
lavorativa "long-time" per poi essere smentiti nel modo più categorico
alla luce di una consultazione effettuata da una collega che sicuramente non
ha potuto e mai potrà conoscere il paziente come coloro che, lo ripeto, da
anni si occupano in maniera assidua della situazione.
Penso che già questa mia osservazione possa essere alla
base di una rivalutazione della situazione, situazione che ancora tutt'oggi non
è delle più brillanti e che, personalmente, mi impedirebbe nel modo più
categorico di proporre una qualsiasi ripresa lavorativa per il signor RI 1
(anche in qualità di medico del lavoro).
Parallelamente (e di questo gli uffici competenti già
sono al corrente) il signor RI 1 presenta anche tutta una serie di
problematiche a livello osteo-articolare per le quali già fu inoltrata una
richiesta di prestazioni Al inizio 2002 (richiesta atta a ottenere dei
provvedimenti professionali), domanda che fu respinta dall'Ufficio AI.
Ovviamente queste problematiche (attualmente non in primo piano ma sicuramente
un fardello supplementare nella situazione medico patologica del paziente)
vanno ad aggiungersi alla situazione psicopatologica che, a parere del medico
curante e soprattutto dello psichiatra curante, è a tutt'oggi la causa principale
dell'incapacità lavorativa dovutamente certificata con cognizione di causa nel
corso degli ultimi anni." (Doc. AI 74-9+10)
Nelle
sue annotazioni 25 ottobre 2005 il dr. __________ ha ritenuto che non vi
fossero nuovi elementi giustificanti una diversa valutazione del caso:
"
La documentazione medica
inviata in fase di opposizione riprende le stesse diagnosi senza descrivere un
peggioramento oggettivo.
Dopo avere rivalutato la perizia con le affermazioni
del psi curante non si evidenziano elementi nuovi. Dal lato psi il curante
elenca nuovamente gli identici disturbi soggettivi e si rifa sulla patologia
organica presente.
Da notare che tale problematica è stata valutata in
sede adatta con determinazione di una CGR del 68%. Solo dopo tale decisione
subentra la problematica psi. Nell'ultima documentazione del psi curante questo
non prende posizione sulla IL. Nel precedente rapporto tale medico affermava la
necessità di un accertamento specialistico. Tale procedura è stata data e ha
permesso di evidenziare con perizia autorevole delle conclusioni adeguate.
Per quanto riguarda le affermazioni del MC, ritengo che
non sia necessario entrare in materia, visto che la sua attitudine è
soprattutto polemica.!!!
Ritengo che la procedura di quest'istruttoria è stata
corretta, a mio parere non vengono presentati elementi oggettivi per motivare
un cambiamento della nostra decisione. Possiamo confermare la precedente
decisione con respinta dell'opposizione." (Doc. AI 78-1)
Con
la decisione su opposizione l’amministrazione ha dunque confermato il rifiuto
di una rendita.
In
sede ricorsuale l’assicurato ha contestato tale decisione, producendo un nuovo
certificato medico, datato 15 novembre 2005, del dr. __________, del seguente
tenore:
"
Mi riferisco al nostro
recente colloquio telefonico ed alla sua richiesta del 07.11.2005 e, con la presente
le trasmetto la seguente lettera dopo aver letto la decisione dell'Ufficio
Invalidità a riguardo della opposizione che è stata respinta.
In realtà confermo il contenuto della mia lettera
precedente del 20.09.2005 nella quale avevo sottolineato come il paziente
soffre di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.1) già da diverso
tempo ed è stato in cura all'inizio presso il medico di famiglia che me l'aveva
segnalato nell'agosto 2004.
In effetti il paziente è seguito regolarmente presso il
mio studio medico dal 27.08.2004 a tuttora a causa della sua depressione.
La sua cura consiste in un’importante
psicofarmacoterapia che egli assume regolarmente a base di due antidepressivi,
un ansiolitico ed un sonnifero oltre che colloqui di sostegno regolari.
Vi è da segnalare che già da tempo soffre anche di
disturbi alla colonna vertebrale in modo non indifferente e per quel che
riguarda la sua patologia psichica oltre i vari disturbi e sintomi che avevo
già segnalato nella mia lettera precedente (tipici disturbi di una depressione
ricorrente) dopo la decisione a riguardo del rifiuto delle sue prestazioni, la
sua situazione è peggiorata.
Ha un umore molto più depresso, si sono riesacerbati i
suoi disturbi neurovegetativi con vari dolori e somatizzazioni ed importanti
stati d'ansia, angoscia e preoccupazioni, ecc..
Egli si sente scoraggiato, non ha più interessi o
piacere per le attività che in passato svolgeva con importante perdita di
sicurezza ed autostima oltre che diminuzione delle sue capacità cognitive negli
ultimi tempi, in particolar modo della concentrazione, memoria recente e vari
disturbi dell'appetito, del sonno ed un rallentamento psico-motorio che aveva
già presentato anni fa ma che veniva curata dal medico curante e che
attualmente si è riesacerbato in modo più marcato e specialmente dopo le ultime
decisioni si sente triste ed è convinto che la sua situazione psichica non è
stata valutata in modo corretto.
Crede che una nuova perizia psichiatrica metterà in
evidenza in modo più preciso i suoi disturbi ed i sintomi, ragion per la quale
aveva chiesto il suo intervento.
Egli attualmente presenta dal punto di vista
psichiatrico un'inabilità lavorativa completa per un periodo da determinare.
Terapia in corso
Fluctine 20 mg 1-0-0
Remeron 3 0 mg 0-0-1 Somnium 0-0-0-1
Tranxilium 10 mg ½-0-1/2-0." (Doc. B)
Al
riguardo, il dr. __________ nelle sue annotazioni 28 dicembre 2005 ha indicato:
"
In conclusione non
vengono apportati nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello
stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia psichiatrica.
Si conferma una reazione mista ansioso-depressiva reattiva in prima linea ad
una problematica socio-economica. Non posso che confermare le conclusioni della
perita psichiatrica la cui valutazione risulta completa, coerente e conclusiva."
(Doc. III bis)
2.9
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352
consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/
01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10
Nell’evenienza concreta, da un attento
esame degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su
cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e
non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda
ad un complemento istruttorio.
In
occasione della precedente richiesta di prestazioni, motivata da problemi lombari,
l’amministrazione, sulla base di quanto certificato dal dr. __________ e dal
dr. __________, era giunta alla conclusione che l’assicurato era totalmente inabile
nella sua attività di manovale, ma andava considerato pienamente abile in attività
leggere adeguate (doc. AI 19).
Il
medico curante, dr. __________, con certificato 9 dicembre 2002 aveva indicato
di avere in cura l’assicurato dal 1994 per importanti affezioni della sfera
reumatologica e neurochirurgica, rilevando che tali affezioni “sono di natura cronico-recidivante
e non potranno nel tempo che presentare un peggioramento, il ritmo del
quale è per il momento difficile da preventivare” (doc. 1-12 inc. disoccupazione,
la sottolineatura è della redattrice).
Nella
nuova richiesta di prestazioni del febbraio 2005, al punto 7.2 “indicazioni
dettagliate circa il genere del danno” è stato indicato “peggioramento
dei disturbi reumatici e ortopedici nonché subentrare di uno stato depressivo
dalla primavera 2004 e meglio come risulta dallo scritto 13.12.2004 del dr. __________
e dai certificati medici allegati allo stesso, già in vostro possesso”
(doc. AI 57-7, la sottolineatura è della redattrice).
Il
dr. __________, nel rapporto medico 3 febbraio 2005 all’attenzione dell’Ufficio
AI ha fra l’altro indicato che “per quel che riguarda la sua patologia
psichiatrica egli presenta ancora vari sintomi depressivi con somatizzazioni ed
una preoccupazione eccessiva accompagnata anche da un rallentamento
psicomotorio per il quale non riesce a svolgere alcuna attività professionale.
La sua prognosi a breve-medio termine rimane riservata con un’inabilità
lavorativa attualmente totale ma causata piuttosto dai dolori alla colonna
vertebrale” (doc. AI 51-3, la sottolineatura è della redattrice). Anche
il dr. __________, nel suo certificato medico 4 febbraio 2005 ha indicato di ritenere l’assicurato totalmente inabile al lavoro a causa delle importanti
patologie della sfera psichiatrica e della sfera osteoarticolare (doc.
AI 58-13, la sottolineatura è della redattrice). Ancora, il dr. __________ nel
suo rapporto medico 17 marzo 2005 ha sottolineato che “per quel che riguarda
la sua abilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico attualmente rimane
ancora compromessa e vista la persistenza dei suoi disturbi fisici credo
che sia auspicabile una perizia multidisciplinare presso il SAM per valutare
con più precisione le sue possibilità lavorative, in particolar modo per
quel che riguarda i suoi dolori fisici” (doc. AI 61-2, la
sottolineatura è della redattrice). Nel certificato medico 20 settembre 2005 il
dr. __________ ha inoltre osservato che “il paziente soffre di un’ernia
discale e spondilolistesi a livello delle vertebre L4-L5 che causano importanti
dolori alla colonna vertebrale ed influiscono in modo negativo sul suo
stato psichico” (doc. AI 74-7, la sottolineatura è della redattrice). Il
dr. __________ ha nuovamente ribadito la presenza di importanti disturbi alla colonna
vertebrale nel suo certificato 15 novembre 2005 (doc. B, “vi è da segnalare
che già da tempo soffre anche di disturbi alla colonna vertebrale in modo non
indifferente”).
Nonostante
dunque l’indicazione ribadita a più riprese sia dal dr. __________, sia dal dr.
__________, della concomitanza di patologie osteoarticolari e psichiatriche,
entrambe di una certa rilevanza e meritevoli di approfondimenti, con
l’esplicita richiesta di effettuare una perizia multidisciplinare volta a definire
le ripercussioni di tali affezioni sulla capacità residua dell’assicurato,
l’Ufficio AI non ha ritenuto opportuno esperire una perizia pluridisciplinare,
limitandosi ad ordinare una perizia psichiatrica ad opera del __________. Tale
modo di procedere non può essere condiviso da parte di questo Tribunale. A
fronte delle indicazioni di un peggioramento delle condizioni di salute
dell’assicurato anche da un punto di vista reumatologico-ortopedico,
considerato inoltre che le precedenti valutazioni al riguardo risalivano al
2001, l’amministrazione avrebbe senz’altro dovuto approfondire sia la tematica
psichiatrica, sia quella osteoarticolare, ordinando una perizia
pluridisciplinare. Già solo per questo motivo si giustifica il rinvio degli
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
Inoltre,
a fronte dell’indicazione dell’emergere di una patologia
psichiatrica invalidante, certificata dal curante, dr. __________, che ha in
cura l’assicurato dal 27 agosto 2004 - il quale ha diagnosticato, oltre ai
problemi fisici alla colonna vertebrale, una sindrome depressiva ricorrente con
somatizzazioni e disturbi neurovegetativi, attestando un’inabilità lavorativa
del 100% a partire dal 27 agosto 2004 (doc. AI 61-2) - l’amministrazione ha
sottoposto l’assicurato ad una perizia presso il __________. Il dr. __________,
medico capo servizio __________ e la dr.ssa __________, medico assistente, dopo
esame approfondito del caso, sono giunti alla conclusione che i disturbi
psichici non compromettono l’abilità lavorativa dell’assicurato. I periti hanno
precisato che “stando al colloquio e ai dati emersi sembra che nelle
epoche più recenti, a partire sicuramente dall’inizio di quest’anno, abbia registrato
un discreto miglioramento. Questo nonostante incontri con il dr. __________ non
particolarmente frequenti (una volta al mese) e nonostante lui stesso riconosca
di non assumere regolarmente la terapia farmacologica proposta dal dr. __________,
ma soprattutto di giovarsi dell’utilizzo di un ipnoinduttore che assume la sera”
(doc. AI 64-5, la sottolineatura è della redattrice).
Il
ricorrente, il dr. __________ e il dr. __________ hanno fortemente criticato
gli esiti di tale perizia, in particolare con riferimento ad un presunto
miglioramento delle condizioni di salute, ribadendo a più riprese che i
problemi psichiatrici dell’assicurato (sindrome depressiva ricorrente), accompagnati
ai problemi osteoarticolari, lo rendono totalmente inabile al lavoro (doc. AI
74-9, doc. B). Nel suo certificato medico 21 settembre 2005 il dr. __________
ha contestato le disquisizioni della dr.ssa __________, restando stupito del
fatto che alla luce di una sola consultazione la psichiatra abbia potuto
smentire nel modo più categorico la valutazione di una completa inabilità
lavorativa decretata dal curante e dallo specialista curante che si occupano da
anni delle complesse problematiche dell’assicurato (doc. AI 74-9). Nel suo
certificato 20 settembre 2005 il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato
presenta da anni (ancora prima della sua presa a carico specialistica)
importanti sintomi depressivi di tipo ansia, angoscia, disturbi del sonno,
diminuzione dello slancio vitale, rallentamento psico-motorio, importanti
disturbi neurovegetativi che vengono classificati sottoforma di una depressione
ormai ricorrente, di gravità medio-grave, che è peggiorata dopo
la decisione di rifiuto delle prestazioni da parte dell’amministrazione. Egli
ha precisato che tali disturbi, sommati ad importanti dolori alla colonna
vertebrale che influiscono negativamente sul suo stato psichico, rendono al
situazione dell’assicurato precaria e preoccupante, rendendolo totalmente
inabile al lavoro (doc. AI 74-7, la sottolineatura è
della redattrice). Nel certificato 15 novembre 2005 il
dr. __________ ha ribadito che la problematica psichiatrica, la cui cura
consiste in una importante psicofarmacoterapia con assunzione regolarmente di
due antidepressivi, un ansiolitico e un sonnifero oltre a colloqui di sostegno
regolari, è peggiorata dopo la decisione di rifiuto delle prestazioni: “ha
un umore più depresso, si sono riesacerbati i suoi disturbi neurovegetativi
con vari dolori e somatizzazioni ed importanti stati d’ansia, angoscia e
preoccupazioni. Egli si sente scoraggiato, non ha più interessi o piacere per
le attività che in passato svolgeva, con importante perdita di sicurezza ed
autostima oltre che diminuzione delle sue capacità cognitive negli ultimi
tempi, in particolar modo della concentrazione, memoria recente e vari disturbi
dell’appetito, del sonno ed un rallentamento psico-motorio che aveva già
presentato anni fa ma che veniva curato dal medico curante e che attualmente si
è riesacerbato in modo più marcato specialmente dopo le ultime decisioni
si sente triste ed è convinto che la sua situazione psichica non sia stata
valutata in modo corretto” (doc. B, la
sottolineatura è della redattrice).
Nonostante
le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il __________ in merito
all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato, nella decisione
impugnata oggetto della presente vertenza l’amministrazione ha ritenuto
l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate, basandosi sulle
annotazioni del SMR, il quale ha confermato la bontà della perizia del __________,
ritenendola sostanzialmente coerente nelle sue valutazioni cliniche ed
implicazioni lavorative, precisando che la documentazione presentata in sede di
opposizione ha ripreso le stesse diagnosi senza oggettivamente descrivere un
eventuale peggioramento (doc. AI 78). Anche nella risposta di causa
l’amministrazione ha ribadito la bontà della perizia psichiatrica, rilevando
che, secondo il parere del SMR, il certificato 15 novembre 2005 del dr. __________
non apporta nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato di
salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia psichiatrica,
confermando che l’assicurato presenta una reazione mista ansioso-depressiva
reattiva in prima linea ad una problematica socio-economica (doc. III bis).
Ora,
per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –
in concreto il 2 novembre 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V
467.
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In
tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 15 novembre 2005
del dr. __________ può essere preso in considerazione poiché quanto descritto
dallo stesso specialista non fa altro che ripetere quanto già indicato dallo
specialista nel certificato 20 settembre 2005.
Le
conclusioni del SMR che confermano la bontà della perizia specialistica del __________
non possono essere fatte proprie da questo Tribunale: l’amministrazione,
infatti, a fronte di una patologia psichiatrica che secondo lo specialista
curante è peggiorata, mentre secondo i periti sembrerebbe addirittura migliorata,
avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti al fine di determinare
l’esatta ripercussione della patologia psichiatrica sulla residua capacità
lavorativa dell’assicurato. Anche per questa ragione si giustifica
quindi il rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.
Pertanto,
visto quanto sopra, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli
atti rinviati all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare che
valuti sia le problematiche osteoarticolari, sia le patologie psichiatriche,
stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente
sulla sua domanda di prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione 2 novembre 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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