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Decisione

32.2005.232

Amministrazione, chiamata a valutare la seconda richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato, non ha approfonditamente valutato tutte le patologie di cui è affetto. Atti rinviati all'amministrazi

13 ottobre 2006Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi sintomi malgrado una terapia psicofarmacologica importante che hai instaurato,

in particolar modo egli presenta un importante stato d'ansia accompagnato da

disturbi del sonno e della veglia sottoforma anche di vari incubi notturni con

attacchi di panico ed una serie di paure eccessive ed esagerate sottoforma di

fobie a volte con isolamento e rifiuto di contatti sociali.

Effettivamente spesso si rinchiude al suo domicilio,

non esce e ha pochissimi contatti anche con i fratelli che vivono in Svizzera,

fra l'altro un fratello si è suicidato in circostanze poco chiare ed un altro

fratello è gravemente depresso ed è in cura.

Il paziente praticamente ha presentato una depressione ansiosa-reattiva

alla sua situazione socio-professionale ed affettiva presentando come già noto

una serie di sintomi, un malessere soggettivo e disturbi emozionali che

interferiscono direttamente sulle sue prestazioni sociali fino ad una depressione

vera e propria con un rallentamento psico-motorio e diminuzione dello slancio

vitale e varie altre somatizzazioni sottoforma di dolori e disturbi emozionali.

E' importante che egli possa continuare ad assumere la

sua psicofarmacoterapia ed è altrettanto importante che venga seguito e

sostenuto per evitare che la situazione peggiori.

E' da notare che egli in passato ha avuto anche idee

suicidali importanti che attualmente sono sottoforma di pensieri latenti.

Per quel che riguarda la sua abilità lavorativa,

attualmente dal punto di vista psichiatrico è compromessa, difatti presenta

un'inabilità lavorativa nella misura del 100% per un periodo importante e bisognerà

rivalutare il caso fra qualche mese dopo la continuazione della sua nuova

psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno ma comunque la sua prognosi a

breve-medio termine rimane riservata e poco favorevole.

Per quel che riguarda la sua diagnosi strettamente dal

punto di vista psichiatrico si tratta di una sindrome da disadattamento con

reazione mista ansioso-depressiva (lCD-10 F43.22). (...)" (Doc. AI

58-17+18)

Nel rapporto 3

febbraio 2005 all’attenzione dell’Ufficio AI, il dr. __________, posta la

diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità

media (ICD-10 F33.1); disturbi statici con alterazioni degenerative a livello

delle vertebre lombari”, ha rilevato:

"

Si tratta di un __________

di origine __________, in Svizzera dal 1982.

Ha lavorato come operaio presso varie imprese di

costruzioni per circa 18 anni fino al 2001, data dell'inizio della sua

patologia della colonna vertebrale.

E' stato seguito dal Dr. __________ oltre che dal

medico di famiglia Dr. __________ che hanno fatto varie indagini e questa

patologia ha causato un'inabilità lavorativa che praticamente dura da diversi

anni.

Lo scorso anno aveva presentato un’importante sindrome

ansioso-depressiva reattiva alla sua situazione socio-famigliare e

professionale, ragion per la quale il medico di famiglia me l'ha segnalato per

una presa a carico di tipo psichiatrico.

E' seguito regolarmente presso il mio studio medico dal

27.08.2004 a tuttora e per quel che riguarda la sua patologia psichiatrica egli

presenta ancora vari sintomi depressivi con somatizzazioni ed una

preoccupazione eccessiva accompagnata anche da un rallentamento psico-motorio

per il quale non riesce a svolgere alcuna attività professionale.

La sua prognosi a breve-medio termine rimane riservata

con un'inabilità lavorativa attualmente totale ma causata piuttosto dai dolori

alla colonna vertebrale." (Doc. AI 51-3)

In data 28 febbraio

2005 il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato è affetto da un’importante

patologia psichiatrica per la quale è in cura presso il dr. __________. Nell’allegato

al rapporto medico 28 febbraio 2005 il dr. __________ si è così espresso riguardo

alla capacità lavorativa dell’assicurato:

" (...)

1. Domande sull'attività attuale:

1.1.

Che

conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

Verdi

rapporto medico.

1.2. E'

ancora proponibile l'attività attuale? Se sì, per quanto tempo (ore al giorno)?

No.

1.3.

Esiste

inoltre una diminuzione del rendimento? Se sì, in che misura?

Si,

totale.

Considerandi

2.

Domande su possibili provvedimenti d'integrazione:

2.1

Si

può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di

attività attuale?

No.

Se

sì, con quali ragionevoli provvedimenti?

-

2.2

L'assicurato

è in grado di svolgere altre attività?

No.

2.2.1

Se

sì, da quando? -

Di

che tipo di attività si potrebbe trattare? -

Di

che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto? -

In

quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte? -

2.2.2

Per

questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto?

Se

sì, in che misura?

2.2.3

Se

altre attività non fossero possibili, quali sono i motivi?

Vedi

rapporto medico.

3.

Proposte, altre domande?

Purtroppo per il momento, vista l'importante patologia

psichiatrica, difficile pronunciarsi su una eventuale nuova attività proponibile

in futuro." (Doc. AI 58-9+10)

Nel rapporto medico

17.

marzo 2005 il dr. __________ ha chiesto all’Ufficio AI di esperire una

perizia pluridisciplinare presso il SAM, osservando:

"

Rispetto all'ultimo

rapporto AI, l'assicurato non ha presentato grossi cambiamenti per quel che riguarda

la sua patologia depressiva. Spesso presenta un importante stato d'ansia, varie

somatizzazioni e disturbi neurovegetativi oltre che importanti dolori alla

colonna vertebrale che gli impediscono di svolgere un'attività importante.

E' seguito regolarmente presso il mio studio medico ed

è al beneficio di una psicofarmacoterapia.

Si lamenta di vari dolori e disturbi e si sente una

persona senza speranza ed è convinto di non riuscire più a svolgere alcuna

attività lavorativa a causa dei suoi importanti dolori alla colonna vertebrale.

Per quel che riguarda la sua abilità lavorativa dal

punto di vista psichiatrico attualmente rimane ancora compromessa e vista la

persistenza dei suoi disturbi fisici credo che sia auspicabile una perizia

multidisciplinare presso il SAM per valutare con più precisione le sue

possibilità lavorative, in particolar modo per quel che riguarda i suoi dolori

fisici." (Doc. AI 61-2)

Nel

caso in esame, l’amministrazione ha incaricato il __________

di __________ (__________) di eseguire una perizia psichiatrica.

Nel

dettagliato referto 12 agosto 2005 i periti - sulla base delle risultanze degli

atti contenuti nell’incarto, nonché del colloquio del 4 agosto 2005 - hanno

posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “reazione mista

ansioso-depressiva (ICD 10 F43.22)” (doc. AI 64-7).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato

quanto segue:

"

(...)

Conseguenze sulla capacità di lavoro:

1.

Menomazioni:

Da un punto di vista strettamente psichiatrico, al

momento attuale non si rileva altro che una sindrome mista ansioso-depressiva

reattiva allo stato generale di cui si è ampiamente detto. La stessa non

giustifica sempre da un punto di vista psichiatrico alcuna percentuale di inabilità

lavorativa.

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

2.1

Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

Riteniamo che l'attività da ultimo svolta

dall'assicurato non possa essere svolta per i motivi già esplicitati ampiamente

dai colleghi delle specialità inerenti. Da un punto di vista strettamente

psichiatrico, il paziente potrebbe svolgere l'attività di manovale.

2.2

L'attività attuale è ancora

praticabile?

Da un punto di vista psichiatrico l'attività di

manovale non è controindicata. Certamente la rilevanza che questa ha per il

sovraccarico fisico, potrebbe avere un effetto negativo sulla prognosi, motivo

per cui non la controindichiamo, ma chiediamo una attenzione particolare all'assicurazione

invalidità.

2.3

Se

sì in quale misura?

Dal punto di vista psichiatrico l'attività attuale è

praticabile al 100%.

2.4

È

constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Al momento attuale non è rilevabile da un punto di vista

puramente psichiatrico alcuna limitazione della abilità lavorativa per

l'attività da ultimo svolta dal soggetto (capacità lavorativa al 100% per l'ultima

attività svolta da un punto di vista puramente psichiatrico).

2.5

Se

sì in quale misura?

Vedi punto 2.4.

2.7

Quale

è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Il soggetto riferisce la presenza di uno stato come

descritto ampiamente, sia nei dati soggettivi che nello status al colloquio,

fino a partire dalla perdita di lavoro datata 2001, con un momento di peggioramento

intorno alla verifica del 2002, l'esistenza di problematiche di natura

burocratico-amministrative e poi ancora nel 2004 molto probabilmente in

relazione all'interruzione della disoccupazione, quindi al rendersi più

evidenti di problematiche di natura economica. Da quel momento, dopo un

aggravamento datato inizio 2004, il paziente in realtà negli ultimi mesi,

quindi a partire grosso modo dall'inizio del 2005 riferisce un miglioramento

dello stato psicopatologico.

3.

L'ambiente di lavoro dell'assicurato

è in grado di sopportare i disturbi psichici dello stesso?

Non esistono alterazioni psichiche tali da rendere non

sopportabile la presenza dell'assicurato nel posto di lavoro da ultimo svolto.

C. Conseguenze sulla capacità di

integrazione:

1.

È possibile effettuare provvedimenti

di integrazione, ve ne sono in corso, ne sono previsti?

Concordiamo con quanto rilevato dal consulente IP, __________

in data 24.10.2001. Nella sua relazione egli registra: "Competenze

professionali decisamente modeste e tutto sommato monovalenti, per cui non

appaiono di grande utilità in altri settori, se non in attività non richiedenti

una particolare specializzazione... ", prosegue affermando

"Popolazione di lavoratori privi di formazione specifica, impiegati con

successo produttivo in qualità di operai generici, ossia in mansioni che essenzialmente

richiedono capacità pratiche e tollerano quindi scarse attitudini verbali, come

quelli concernenti il campo industriale e artigianale". Concordiamo

peraltro con la considerazione del tecnico in merito al fatto che il sig. RI 1

si collochi all'interno di questa popolazione alle fasce inferiori di questa

categoria.

Non avendo espresso alcuna limitazione da un punto di

vista strettamente psichiatrico per l'attività da ultimo svolta e in generale

per altre attività esigibili dal paziente, non riteniamo di doverci esprimere

su eventuali possibilità di reintegrazione. Concordiamo di fatto sull'ipotesi

che l'eventuale nuova attività da svolgere sia comunque un'attività dell'ambito

di attività semplici, poco diversificate, compatibili con lo stato di algia

lombare.

2.

È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

Vedi riferimento 2.4.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Riteniamo che l'assicurato possa da un punto di vista

strettamente psichiatrico svolgere al 100%, sia la propria attività di manovale

da ultimo svolta che tutte le altre attività teoricamente esigibili.

3.1

3.2.

Vedi punto 3.

3.3

È costatabile una riduzione della

capacità di lavoro?

No. Non è rilevabile da un punto di vista psichiatrico

alcuna limitazione della capacità di lavoro, né per l'ultima attività

lavorativa svolta dal soggetto, né per altre attività lavorative teoricamente

esigibili.

CONCLUSIONI:

Riteniamo che il soggetto non presenti al momento

attuale una condizione di ordine psichiatrico tale da determinare una

limitazione alcuna in ambito lavorativo per qualsiasi attività teoricamente

esigibile.

Il miglioramento complessivo dello stato psicologico,

anche in assenza di una corretta compliance con la terapia farmacologica

prevista e anche in presenza di colloqui a cadenza mensile (quindi non particolarmente

frequenti), sono a favore di una buona prognosi per il paziente." (Doc. AI

64-7+8+9)

Nelle

sue annotazioni 30 agosto 2005 il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto non

sussistere un’affezione psichiatrica invalidante, motivo per il quale la richiesta

di rendita andava respinta (doc. AI 65-1). L’amministrazione di conseguenza ha

respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato.

Con l’opposizione

l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, fondando le

proprie pretese su quanto certificato dal dr. __________ e dal dr. __________.

In data 20

settembre 2005 il dr. __________ si è così espresso in merito alla perizia __________:

"

Mi riferisco alla sua

del 16 settembre 2005 e con la presente confermo che il paziente a margine è

regolarmente seguito presso il mio studio medico dal 27.08.2004 a tuttora.

Egli presenta una serie di importanti sintomi

depressivi di tipo ansia, angoscia, disturbi del sonno, diminuzione dello

slancio vitale, rallentamento psico-motorio, importanti disturbi

neurovegetativi che vengono classificati sottoforma di una depressione ormai

ricorrente che durano già da prima di essere seguito presso il mio studio medico.

Infatti anche il medico di famiglia l'aveva curato con

importanti psicofarmaci di tipo Fluctine, Tranxilium e Somnium con scarsi

risultati, ragion per la quale mi aveva chiesto una presa a carico di tipo

psichiatrico e come già accennato è necessario e dura tuttora.

Egli presenta una sindrome depressiva ricorrente (ICD

10.

F 33.1) attualmente di gravità media-grave, in particolar modo nelle ultime

settimane ha ricevuto la decisione dell'AI che non riconoscono una percentuale

d'invalidità importante.

Il paziente inoltre soffre di un'ernia discale e

spondilolistesi a livello delle vertebre L4-L5 che causano importanti dolori

alla colonna vertebrale ed influiscono in modo negativo sul suo stato psichico.

Attualmente la sua situazione è precaria e presenta

un'inabilità lavorativa nella misura completa, tutto ciò malgrado un’importante

psicofarmacoterapia a base di Fluctine, Tranxilium, Somnium oltre che Remeron

30.

mg.

Dunque è al beneficio di due medicamenti

antidepressivi, un ansiolitico ed un sonnifero e la sua situazione rimane

ancora precaria e preoccupante."

(Doc. AI 74-7+8)

In data 21 settembre

2001.

il dr. __________ ha osservato:

"

Con la presente il

medico sottoscritto prende posizione in merito alla perizia psichiatrica

effettuata dalla Dr.ssa __________ (__________) in data 4 agosto 2005 e

concernente il signor RI 1, nato il __________ e domiciliato in __________ a __________

(assicurato n.ro: __________ / n.ro decisione: __________), perizia

richiesta dall' Ufficio Assicurazioni Invalidità del Canton Ticino.

E' con viva meraviglia che ho preso conoscenza del

rapporto della perizia sopraccitata, rapporto che conclude con le seguenti

parole: "riteniamo che il soggetto non presenti al momento attuale una

condizione di ordine psichiatrico tale da determinare una limitazione alcuna in

ambito lavorativo per qualsiasi attività teoricamente esigibile".

Non è mio compito (non essendo specialista in

psichiatria e psicoterapia) disquisire su quanto la Dr.ssa __________ ha citato

nel suo rapporto a seguito del colloquio avuto con il paziente in data 4 agosto

(in questo senso il collega Dr. __________ preparerà un rapporto dettagliato

che illustrerà quanto da lui messo in evidenza non in un solo colloquio ma in

tutta una serie di colloqui avuti con il paziente nel corso degli anni), ma mi

sembra (in qualità di medico curante) importante sottolineare come personal­mente

ritengo inaccettabili simili conclusioni.

Da più anni il sottoscritto e lo psichiatra curante si

stanno prendendo cura di una situazione certamente non delle più facili certificando

delle incapacità lavorative basate ovviamente su delle certezze e delle

oggettivazioni di una situazione che secondo gli intervenenti meritava (e

merita) una "messa a riposo" del paziente sul piano lavorativo.

Leggendo le disquisizioni della collega Dr.ssa __________

e soprattutto le conclusioni alle quali ella giunge, mi sembra di poter dire

che qualcuno in questa situazione ha esa­gerato: com'è possibile che due medici

curanti (tra cui uno psichiatra) si permetta­no di mantenere una incapacità

lavorativa "long-time" per poi essere smentiti nel modo più categorico

alla luce di una consultazione effettuata da una collega che si­curamente non

ha potuto e mai potrà conoscere il paziente come coloro che, lo ripe­to, da

anni si occupano in maniera assidua della situazione.

Penso che già questa mia osservazione possa essere alla

base di una rivalutazione della situazione, situazione che ancora tutt'oggi non

è delle più brillanti e che, per­sonalmente, mi impedirebbe nel modo più

categorico di proporre una qualsiasi ripre­sa lavorativa per il signor RI 1

(anche in qualità di medico del lavoro).

Parallelamente (e di questo gli uffici competenti già

sono al corrente) il signor RI 1 presenta anche tutta una serie di

problematiche a livello osteo-articolare per le quali già fu inoltrata una

richiesta di prestazioni Al inizio 2002 (richiesta atta a ottenere dei

provvedimenti professionali), domanda che fu respinta dall'Ufficio AI.

Ovviamente queste problematiche (attualmente non in primo piano ma sicuramente

un fardello supplementare nella situazione medico patologica del paziente)

vanno ad aggiungersi alla situazione psicopatologica che, a parere del medico

curante e soprattutto dello psichiatra curante, è a tutt'oggi la causa principale

dell'incapacità lavorativa dovutamente certificata con cognizione di causa nel

corso degli ultimi anni." (Doc. AI 74-9+10)

Nelle

sue annotazioni 25 ottobre 2005 il dr. __________ ha ritenuto che non vi

fossero nuovi elementi giustificanti una diversa valutazione del caso:

"

La documentazione medica

inviata in fase di opposizione riprende le stesse diagnosi senza descrivere un

peggioramento oggettivo.

Dopo avere rivalutato la perizia con le affermazioni

del psi curante non si evidenziano elementi nuovi. Dal lato psi il curante

elenca nuovamente gli identici disturbi soggettivi e si rifa sulla patologia

organica presente.

Da notare che tale problematica è stata valutata in

sede adatta con determinazione di una CGR del 68%. Solo dopo tale decisione

subentra la problematica psi. Nell'ultima documentazione del psi curante questo

non prende posizione sulla IL. Nel precedente rapporto tale medico affermava la

necessità di un accertamento specialistico. Tale procedura è stata data e ha

permesso di evidenziare con perizia autorevole delle conclusioni adeguate.

Per quanto riguarda le affermazioni del MC, ritengo che

non sia necessario entrare in materia, visto che la sua attitudine è

soprattutto polemica.!!!

Ritengo che la procedura di quest'istruttoria è stata

corretta, a mio parere non vengono presentati elementi oggettivi per motivare

un cambiamento della nostra decisione. Possiamo confermare la precedente

decisione con respinta dell'opposizione." (Doc. AI 78-1)

Con

la decisione su opposizione l’amministrazione ha dunque confermato il rifiuto

di una rendita.

In

sede ricorsuale l’assicurato ha contestato tale decisione, producendo un nuovo

certificato medico, datato 15 novembre 2005, del dr. __________, del seguente

tenore:

"

Mi riferisco al nostro

recente colloquio telefonico ed alla sua richiesta del 07.11.2005 e, con la presente

le trasmetto la seguente lettera dopo aver letto la decisione dell'Ufficio

Invalidità a riguardo della opposizione che è stata respinta.

In realtà confermo il contenuto della mia lettera

precedente del 20.09.2005 nella quale avevo sottolineato come il paziente

soffre di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.1) già da diverso

tempo ed è stato in cura all'inizio presso il medico di famiglia che me l'aveva

segnalato nell'agosto 2004.

In effetti il paziente è seguito regolarmente presso il

mio studio medico dal 27.08.2004 a tuttora a causa della sua depressione.

La sua cura consiste in un’importante

psicofarmacoterapia che egli assume regolarmente a base di due antidepressivi,

un ansiolitico ed un sonnifero oltre che colloqui di sostegno regolari.

Vi è da segnalare che già da tempo soffre anche di

disturbi alla colonna vertebrale in modo non indifferente e per quel che

riguarda la sua patologia psichica oltre i vari disturbi e sintomi che avevo

già segnalato nella mia lettera precedente (tipici disturbi di una depressione

ricorrente) dopo la decisione a riguardo del rifiuto delle sue prestazioni, la

sua situazione è peggiorata.

Ha un umore molto più depresso, si sono riesacerbati i

suoi disturbi neurovegetativi con vari dolori e somatizzazioni ed importanti

stati d'ansia, angoscia e preoccupazioni, ecc..

Egli si sente scoraggiato, non ha più interessi o

piacere per le attività che in passato svolgeva con importante perdita di

sicurezza ed autostima oltre che diminuzione delle sue capacità cognitive negli

ultimi tempi, in particolar modo della concentrazione, memoria recente e vari

disturbi dell'appetito, del sonno ed un rallentamento psico-motorio che aveva

già presentato anni fa ma che veniva curata dal medico curante e che

attualmente si è riesacerbato in modo più marcato e specialmente dopo le ultime

decisioni si sente triste ed è convinto che la sua situazione psichica non è

stata valutata in modo corretto.

Crede che una nuova perizia psichiatrica metterà in

evidenza in modo più preciso i suoi disturbi ed i sintomi, ragion per la quale

aveva chiesto il suo intervento.

Egli attualmente presenta dal punto di vista

psichiatrico un'inabilità lavorativa completa per un periodo da determinare.

Terapia in corso

Fluctine 20 mg 1-0-0

Remeron 3 0 mg 0-0-1 Somnium 0-0-0-1

Tranxilium 10 mg ½-0-1/2-0." (Doc. B)

Al

riguardo, il dr. __________ nelle sue annotazioni 28 dicembre 2005 ha indicato:

"

In conclusione non

vengono apportati nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello

stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia psichiatrica.

Si conferma una reazione mista ansioso-depressiva reattiva in prima linea ad

una problematica socio-economica. Non posso che confermare le conclusioni della

perita psichiatrica la cui valutazione risulta completa, coerente e conclusiva."

(Doc. III bis)

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/

01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Nell’evenienza concreta, da un attento

esame degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su

cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e

non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda

ad un complemento istruttorio.

In

occasione della precedente richiesta di prestazioni, motivata da problemi lombari,

l’amministrazione, sulla base di quanto certificato dal dr. __________ e dal

dr. __________, era giunta alla conclusione che l’assicurato era totalmente inabile

nella sua attività di manovale, ma andava considerato pienamente abile in attività

leggere adeguate (doc. AI 19).

Il

medico curante, dr. __________, con certificato 9 dicembre 2002 aveva indicato

di avere in cura l’assicurato dal 1994 per importanti affezioni della sfera

reumatologica e neurochirurgica, rilevando che tali affezioni “sono di natura cronico-recidivante

e non potranno nel tempo che presentare un peggioramento, il ritmo del

quale è per il momento difficile da preventivare” (doc. 1-12 inc. disoccupazione,

la sottolineatura è della redattrice).

Nella

nuova richiesta di prestazioni del febbraio 2005, al punto 7.2 “indicazioni

dettagliate circa il genere del danno” è stato indicato “peggioramento

dei disturbi reumatici e ortopedici nonché subentrare di uno stato depressivo

dalla primavera 2004 e meglio come risulta dallo scritto 13.12.2004 del dr. __________

e dai certificati medici allegati allo stesso, già in vostro possesso”

(doc. AI 57-7, la sottolineatura è della redattrice).

Il

dr. __________, nel rapporto medico 3 febbraio 2005 all’attenzione dell’Ufficio

AI ha fra l’altro indicato che “per quel che riguarda la sua patologia

psichiatrica egli presenta ancora vari sintomi depressivi con somatizzazioni ed

una preoccupazione eccessiva accompagnata anche da un rallentamento

psicomotorio per il quale non riesce a svolgere alcuna attività professionale.

La sua prognosi a breve-medio termine rimane riservata con un’inabilità

lavorativa attualmente totale ma causata piuttosto dai dolori alla colonna

vertebrale” (doc. AI 51-3, la sottolineatura è della redattrice). Anche

il dr. __________, nel suo certificato medico 4 febbraio 2005 ha indicato di ritenere l’assicurato totalmente inabile al lavoro a causa delle importanti

patologie della sfera psichiatrica e della sfera osteoarticolare (doc.

AI 58-13, la sottolineatura è della redattrice). Ancora, il dr. __________ nel

suo rapporto medico 17 marzo 2005 ha sottolineato che “per quel che riguarda

la sua abilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico attualmente rimane

ancora compromessa e vista la persistenza dei suoi disturbi fisici credo

che sia auspicabile una perizia multidisciplinare presso il SAM per valutare

con più precisione le sue possibilità lavorative, in particolar modo per

quel che riguarda i suoi dolori fisici” (doc. AI 61-2, la

sottolineatura è della redattrice). Nel certificato medico 20 settembre 2005 il

dr. __________ ha inoltre osservato che “il paziente soffre di un’ernia

discale e spondilolistesi a livello delle vertebre L4-L5 che causano importanti

dolori alla colonna vertebrale ed influiscono in modo negativo sul suo

stato psichico” (doc. AI 74-7, la sottolineatura è della redattrice). Il

dr. __________ ha nuovamente ribadito la presenza di importanti disturbi alla colonna

vertebrale nel suo certificato 15 novembre 2005 (doc. B, “vi è da segnalare

che già da tempo soffre anche di disturbi alla colonna vertebrale in modo non

indifferente”).

Nonostante

dunque l’indicazione ribadita a più riprese sia dal dr. __________, sia dal dr.

__________, della concomitanza di patologie osteoarticolari e psichiatriche,

entrambe di una certa rilevanza e meritevoli di approfondimenti, con

l’esplicita richiesta di effettuare una perizia multidisciplinare volta a definire

le ripercussioni di tali affezioni sulla capacità residua dell’assicurato,

l’Ufficio AI non ha ritenuto opportuno esperire una perizia pluridisciplinare,

limitandosi ad ordinare una perizia psichiatrica ad opera del __________. Tale

modo di procedere non può essere condiviso da parte di questo Tribunale. A

fronte delle indicazioni di un peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato anche da un punto di vista reumatologico-ortopedico,

considerato inoltre che le precedenti valutazioni al riguardo risalivano al

2001, l’amministrazione avrebbe senz’altro dovuto approfondire sia la tematica

psichiatrica, sia quella osteoarticolare, ordinando una perizia

pluridisciplinare. Già solo per questo motivo si giustifica il rinvio degli

atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.

Inoltre,

a fronte dell’indicazione dell’emergere di una patologia

psichiatrica invalidante, certificata dal curante, dr. __________, che ha in

cura l’assicurato dal 27 agosto 2004 - il quale ha diagnosticato, oltre ai

problemi fisici alla colonna vertebrale, una sindrome depressiva ricorrente con

somatizzazioni e disturbi neurovegetativi, attestando un’inabilità lavorativa

del 100% a partire dal 27 agosto 2004 (doc. AI 61-2) - l’amministrazione ha

sottoposto l’assicurato ad una perizia presso il __________. Il dr. __________,

medico capo servizio __________ e la dr.ssa __________, medico assistente, dopo

esame approfondito del caso, sono giunti alla conclusione che i disturbi

psichici non compromettono l’abilità lavorativa dell’assicurato. I periti hanno

precisato che “stando al colloquio e ai dati emersi sembra che nelle

epoche più recenti, a partire sicuramente dall’inizio di quest’anno, abbia registrato

un discreto miglioramento. Questo nonostante incontri con il dr. __________ non

particolarmente frequenti (una volta al mese) e nonostante lui stesso riconosca

di non assumere regolarmente la terapia farmacologica proposta dal dr. __________,

ma soprattutto di giovarsi dell’utilizzo di un ipnoinduttore che assume la sera”

(doc. AI 64-5, la sottolineatura è della redattrice).

Il

ricorrente, il dr. __________ e il dr. __________ hanno fortemente criticato

gli esiti di tale perizia, in particolare con riferimento ad un presunto

miglioramento delle condizioni di salute, ribadendo a più riprese che i

problemi psichiatrici dell’assicurato (sindrome depressiva ricorrente), accompagnati

ai problemi osteoarticolari, lo rendono totalmente inabile al lavoro (doc. AI

74-9, doc. B). Nel suo certificato medico 21 settembre 2005 il dr. __________

ha contestato le disquisizioni della dr.ssa __________, restando stupito del

fatto che alla luce di una sola consultazione la psichiatra abbia potuto

smentire nel modo più categorico la valutazione di una completa inabilità

lavorativa decretata dal curante e dallo specialista curante che si occupano da

anni delle complesse problematiche dell’assicurato (doc. AI 74-9). Nel suo

certificato 20 settembre 2005 il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato

presenta da anni (ancora prima della sua presa a carico specialistica)

importanti sintomi depressivi di tipo ansia, angoscia, disturbi del sonno,

diminuzione dello slancio vitale, rallentamento psico-motorio, importanti

disturbi neurovegetativi che vengono classificati sottoforma di una depressione

ormai ricorrente, di gravità medio-grave, che è peggiorata dopo

la decisione di rifiuto delle prestazioni da parte dell’amministrazione. Egli

ha precisato che tali disturbi, sommati ad importanti dolori alla colonna

vertebrale che influiscono negativamente sul suo stato psichico, rendono al

situazione dell’assicurato precaria e preoccupante, rendendolo totalmente

inabile al lavoro (doc. AI 74-7, la sottolineatura è

della redattrice). Nel certificato 15 novembre 2005 il

dr. __________ ha ribadito che la problematica psichiatrica, la cui cura

consiste in una importante psicofarmacoterapia con assunzione regolarmente di

due antidepressivi, un ansiolitico e un sonnifero oltre a colloqui di sostegno

regolari, è peggiorata dopo la decisione di rifiuto delle prestazioni: “ha

un umore più depresso, si sono riesacerbati i suoi disturbi neurovegetativi

con vari dolori e somatizzazioni ed importanti stati d’ansia, angoscia e

preoccupazioni. Egli si sente scoraggiato, non ha più interessi o piacere per

le attività che in passato svolgeva, con importante perdita di sicurezza ed

autostima oltre che diminuzione delle sue capacità cognitive negli ultimi

tempi, in particolar modo della concentrazione, memoria recente e vari disturbi

dell’appetito, del sonno ed un rallentamento psico-motorio che aveva già

presentato anni fa ma che veniva curato dal medico curante e che attualmente si

è riesacerbato in modo più marcato specialmente dopo le ultime decisioni

si sente triste ed è convinto che la sua situazione psichica non sia stata

valutata in modo corretto” (doc. B, la

sottolineatura è della redattrice).

Nonostante

le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il __________ in merito

all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato, nella decisione

impugnata oggetto della presente vertenza l’amministrazione ha ritenuto

l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate, basandosi sulle

annotazioni del SMR, il quale ha confermato la bontà della perizia del __________,

ritenendola sostanzialmente coerente nelle sue valutazioni cliniche ed

implicazioni lavorative, precisando che la documentazione presentata in sede di

opposizione ha ripreso le stesse diagnosi senza oggettivamente descrivere un

eventuale peggioramento (doc. AI 78). Anche nella risposta di causa

l’amministrazione ha ribadito la bontà della perizia psichiatrica, rilevando

che, secondo il parere del SMR, il certificato 15 novembre 2005 del dr. __________

non apporta nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato di

salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia psichiatrica,

confermando che l’assicurato presenta una reazione mista ansioso-depressiva

reattiva in prima linea ad una problematica socio-economica (doc. III bis).

Ora,

per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –

in concreto il 2 novembre 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V

467.

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 15 novembre 2005

del dr. __________ può essere preso in considerazione poiché quanto descritto

dallo stesso specialista non fa altro che ripetere quanto già indicato dallo

specialista nel certificato 20 settembre 2005.

Le

conclusioni del SMR che confermano la bontà della perizia specialistica del __________

non possono essere fatte proprie da questo Tribunale: l’amministrazione,

infatti, a fronte di una patologia psichiatrica che secondo lo specialista

curante è peggiorata, mentre secondo i periti sembrerebbe addirittura migliorata,

avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti al fine di determinare

l’esatta ripercussione della patologia psichiatrica sulla residua capacità

lavorativa dell’assicurato. Anche per questa ragione si giustifica

quindi il rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

Pertanto,

visto quanto sopra, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli

atti rinviati all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare che

valuti sia le problematiche osteoarticolari, sia le patologie psichiatriche,

stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente

sulla sua domanda di prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 2 novembre 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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