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Decisione

32.2005.233

Revisione della rendita. In caso non è stato riscontrato un peggioramento della patologia somatica dell'assicurata e nemmeno l'insorgenza di una affezione psichica invalidante. Conferma della reiezion

14 novembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione

con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio

1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI

è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,

105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 258).

2.5. Nel caso in esame, l’assicurata ha sostenuto una

recrudescenza delle affezioni invalidanti. Come visto, con certificato 3 dicembre

2004 il medico curante ha evidenziato un peggioramento della sintomatologia

dolorosa in sede lombare. Egli ha pure individuato una sindrome da astenia e dolori

anginosi retrosternali, facendo tuttavia presente che riguardo a quest’ultime

affezioni le indagini cardiologiche non hanno messo in evidenza una coronaropatia.

Il dr. __________ ha quindi concluso per un’incapacità lavorativa all’80% (doc.

AI 62-1; cfr. consid. 1.2).

Con

rapporto 1 giugno 2005 lo stesso medico curante, confermando un’incapacità

lavorativa all’80%, ha inoltre rilevato una sintomatologia dolorosa influenzata

da osteoporosi, nonché una fibromialgia diffusa. Egli ha pure valutato una recrudescenza

dello stato ansioso-depressivo dovuto in particolare ad importanti

problematiche famigliari (doc. AI 68-4). Il 13 giugno 2005 il dr. __________ ha

completato quanto scritto il 1° giugno 2005 (doc. AI 70-1).

Con

nota 22 giugno 2005 il dr. __________ del SMR ha diffusamente preso posizione in

merito ai due succitati rapporti, concludendo che non è stato provato un

peggioramento dello stato di salute (doc. AI 72-2).

Infine,

con scritto 25 novembre 2005, prodotto pendente causa, il dr. __________ ha

esposto alcune osservazioni riguardo alla citata nota del SMR (doc. A2).

Sia

come sia, va fatto presente che nel referto 7 aprile 2006 il dr. __________, dopo

aver visitato l’assicurata e tenuto conto dei dati soggetti ed oggettivi,

nonché di tutte le affezioni alla colonna vertebrale e cervicale - anche

dell’osteoporosi già segnalata dal medico curante nei succitati rapporti-, ha

valutato che “non vi sono elementi che motivano un’incapacità lavorativa superiore

al 50% per un’attività adeguata dal punto di vista reumatologico”. Egli ha

tuttavia escluso la presenza di una sindrome da fibromialgia (doc. B).

Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante

che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su

degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

Considerandi

a favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01, consid. 3.4;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Vista la succitata completa e dettagliata

valutazione specialistica, alla quale va conferito valore probatorio pieno, è

da ritenere dimostrato che, rispetto al 2001 (anno in cui è stata eseguita la

valutazione medica che ha portato al riconoscimento del diritto alla mezza

rendita), dal punto di vista reumatologico la situazione valetudinaria è

rimasta invariata.

2.6

Per

quel che concerne l’aspetto extra-somatico, nel certificato 13 giugno 2005 il

medico curante ha sostenuto che l’assicurata presenta uno stato depressivo con

ansia, angosce, diminuzione dell’umore, alterazioni del sonno, stanchezza e

affaticabilità, principalmente legato alla problematica famigliare (ricovero

della figlia presso la Clinica __________ di __________; cfr. doc. AI 70-1),

Ora,

senza voler minimizzare la situazione psichica in cui l’assicurata si trova, questa

Corte concorda con quanto sostenuto dal SMR nella nota 27 ottobre 2006, ossia dell’assenza

di una patologia psichiatrica invalidante (doc.VIII)

Innanzitutto

non va dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza

del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato

invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente

esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato

del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2003, p. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali

come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4.

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura

al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare

un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle

sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si

può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione

della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure

che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996

pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag.

182.

consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid.

3C)."

Nel

caso in esame, il SMR ha ben evidenziato che si tratta di una depressione reattiva

(va qui ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate

affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e

scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione;

cfr. DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non

pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17) e che

finora non ha necessitato di un trattamento specialistico. A prescindere dal

fatto che la depressione non è stata certificata da nessun specialista in psichiatria

(cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006

nella causa C., I 771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che

soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa

l’esistenza di un danno psichico invalidante.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Per

questi motivi, la problematica psichica in parola non può essere ritenuta tale

da avere ripercussioni di lunga durata sulla capacità lavorativa

dell’assicurata, almeno sino alla momento della decisione impugnata (DTF 130 V

138.

consid. 2 con riferimenti).

In

conclusione, visto che la situazione valetudinaria dell’assicurata è rimasta

invariata, rispettivamente che non è stato dimostrato un peggioramento delle

sue condizioni di salute, la decisione impugnata merita conferma, mentre il

ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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