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Decisione

32.2005.236

Casalinga; negata rendita di invalidità per grado di invalidità insufficiente; contestata valutazione grado d'invalidità e metodo di calcolo.

24 ottobre 2006Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I

fatti, così come risultanti dall'incarto, dicono che l'assicurata si è dedicata

durante il matrimonio esclusivamente alla famiglia e che la stessa oggi ritiene

di non trovarsi nelle condizioni di poter assumere un impegno fuori casa, date

le sue invalidanti condizioni di salute, psichiche e fisiche.

E'

escluso che l'autorità possa riferirsi a infondati e non istruiti elementi per

rifiutare, a torto, la richiesta di rendita.

Si

chiede quindi che la decisione sia annullata e che venga riconosciuto il

diritto alla rendita di invalidità." (cfr. doc. I)

1.4. Nella

risposta di causa l’UAI, rilevato come nel suo gravame l’assicurata sollevasse

in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha confermato

il contenuto della decisione su opposizione chiedendo la reiezione del gravame

(IV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del

6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in

ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,

entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,

consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece

le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel

diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF

129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora

valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003 (l’assicurata ha addotto patologie

invalidanti presenti dal 1972 e 2001, doc. AI 12), occorrerebbe distinguere,

dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo

l’introduzione della LPGA.

Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista

materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,

le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile

comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore

al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme

valide sino al 31 dicembre 2002.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con

gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

pag. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66

2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000

pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima

di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica

di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.

2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158

consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente,

le incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio,

op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa

torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle

versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al

31 dicembre 2003) secondo cui

"Qualora

l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori

gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è

determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni

consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso

2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività

lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella

dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado

d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V

146.

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.

Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un

danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato

eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è

piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità

lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe

persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid.

2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.7. Nella

fattispecie al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata l’Ufficio AI ha

applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non esercitanti

un’attività lucrativa in quanto ha appurato che l’interessata, prima

dell’insorgere del danno alla salute, non svolgeva, dal 1982, alcuna attività

lavorativa.

Alla

luce delle conclusioni tratte dai medici, che hanno concluso per un’inabilità

in qualsiasi attività del 30-40%, e dall’assistente sociale - che ha effettuato

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

al domicilio dell’interessata concludendo per un grado di impedimento del 21% -,

l’amministrazione ha concluso per il rifiuto della rendita in quanto

l’invalidità riconosciuta alla ricorrente non raggiungeva la soglia minima del

40%.

RI

1 contesta queste conclusioni.

2.8. In

data 6 ottobre 2003 il dr. __________, specialista in psichiatria e medico

curante dell’assicurata, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI, ha posto come

diagnosi “Sindrome depressiva cronica, dal 1997/8 e patologia ossea

post-traumatica” dichiarandola inabile al lavoro nella misura del 50% dal

21 dicembre 2001 e precisando:

" (...)

La

paziente, diplomata in commercio, madre di 2 adolescenti, si è recentemente separata

dal marito dopo una lunga relazione conflittuale (doppia vita del marito). Depressione

nervosa. Inoltre essa soffre di una patologia ossea che non le permette di

eseguire certi lavori a lungo, di modo che il reinserimento professionale

appare compromesso. Ciononostante la paziente desidera avere un'occupazione a

tempo parziale.

Ritengo

indicata l'assegnazione di una mezza rendita AI. (...)" (cfr. Doc. AI 14)

Sentito

il medico del Servizio medico regionale dell’Assicura-zione invalidità (in seguito:

SMR), l’Ufficio AI ha affidato il compito di esperire un accertamento ambulatoriale

di tipo psichiatrico ai sanitari dell’__________ (di seguito __________), i quali,

con un dettagliato referto datato 25 marzo 2005, hanno posto la diagnosi di “Sindrome

mista ansioso-depressiva” esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:

" (...)

5. VALUTAZIONE E PROGNOSI

La

valutazione clinica emersa nel corso del colloquio depone per la presenza di un

disturbo affettivo compatibile con la diagnosi di Sindrome mista

ansioso-depressiva. Non avendo a disposizione un certificato medico dettagliato

da cui desumere l'evoluzione dello stato psichico nel corso degli ultimi anni

(abbiamo in possesso solo un breve rapporto, di cui si fa sopra menzione), si

possono unicamente avanzare delle ipotesi circa l'evoluzione clinica stessa.

Certamente la mancata prescrizione di una terapia psicofarmacologica più

specifica e al tempo stesso la somministrazione riservata al bisogno di un blando

ansiolitico a basso dosaggio (Temesta 1mg exp), depongono per l'esclusione

pregressa di un scompenso depressivo franco. La personalità premorbosa della

signora tende d'altra parte ad un senso di insicurezza costante ed ad una bassa

autostima. Nell'attuale, il timore di un mancato introito economico da parte

dell'ex­-coniuge e la percezione di un'imminente autonomizzazione da parte

delle figlie, hanno certamente attivato una preoccupazione relativa al proprio

futuro e al proprio sostentamento.

Si

ritiene tuttavia che dal punto di vista psichiatrico la percentuale di

inabilità vada rivalutata e quantificata nella misura del 30-40%.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

Si

precisa che la signora non ha mai lavorato ad eccezione di un breve periodo di

pochi anni, dopo il conseguimento del diploma. L'introduzione nel mondo del

lavoro tenuto conto delle condizioni cliniche, della fragilità emotiva, del

senso di insicurezza e di incertezza generate, dovrebbe essere graduale.

Considerandi

2.

L'ambiente di lavoro è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Si

precisa che la signora, a parte alcuni anni dopo il conseguimento del diploma

in cui ha lavorato come impiegata, non ha più svolto alcuna attività lucrativa

dedicandosi per sua scelta alla cura della casa e della propria famiglia.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE

1.

E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione?

Non

si ravvisano allo stato attuale indicazioni per provvedimenti d'integrazione.

2.

E' possibile migliorare la capacità di lavoro?

Indubbiamente

una presa in carico ambulatoriale più strutturata (la frequenze delle visite

risulta essere solo mensile) e l'appoggio di una terapia psicofarmacologica più

incisiva, potrebbero portare ad un miglioramento del quadro clinico e di

conseguenza ad un miglioramento della capacità lavorativa.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

L'assicurata

può svolgere qualsiasi attività nella misura del 60-70%; per il restante 30-40%

va considerata lavorativamente incapace.

CONCLUSIONI:

Si

ritiene utile consigliare il ricorso ad una terapia farmacologica che possa

aiutare a modulare le risposte emotive pure comprensibili della signora al fine

di ripristinare uno stato quo tale da permettere una vita qualitativamente più

soddisfacente." (cfr. doc. AI 26)

Nelle

sue Annotazioni del 12 aprile 2005 il medico SMR osservava:

" La perizia permette di determinare una IL in qualsiasi

attività del 30-40%. Si può concludere con una limitazione del 35% della CL che

permette di decidere con un rifiuto di prestazioni” (doc. AI 28)

L’Ufficio

AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti

eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 19 luglio 2005, con rapporto 5

agosto 2005 l’assistente sociale ha concluso per un grado d’inabilità

complessivo del 21% esponendo quanto segue:

"

(...)

DEFINIZIONE

DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA

a. formazione scolastica

e professionale

scuole dell'obbligo

- scuola "__________"

b. se non fosse

intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività

lucrativa?

La signora RI 1 ritiene di non trovarsi nelle

condizioni di poter assumere un impegno fuori casa.

§ Eventuale situazione economica

Vedi convenzione all'incarto. Il marito versa fr.

4'100.- mensili a favore dell'assicurata.

§ Attività svolta e in che misura

Nessuna dopo il

matrimonio

c. L'assicurato conferma le indicazioni fornite dal

datore di lavoro sul questionario apposito?

-.-

(...)

5.

ATTIVITÀ –

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45.

%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

9.

%

La

signora RI 1 prepara personalmente i pasti per sé e la figlia con la quale convive.

A causa del dolore alla schiena evita di rimanere in piedi a lungo. All'infuori

di un maggior impiego di tempo, dovuto alla necessità di lavorare a tappe e

alternare spesso la posizione, la signora RI 1 non segnala altre difficoltà.

Considero

un maggiore impiego di tempo pari al 20 %.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20.

%

percentuale

degli impedimenti

30.

%

percentuale

di invalidità

6.

%

La

signora RI 1 ha deciso, tra l'altro, di lasciare la grande abitazione coniugale

perché troppo impegnativa da mantenere pulita. Da tempo delegava ad un aiuto

domestico i lavori più impegnativi. Ora vive in tre locali e mezzo e,

distribuendo il lavoro sull'arco di più giorni, può eseguire le pulizie

personalmente. La signora RI 1 sottolinea di non poter lavorare in modo

continuativo, mantenendo un ritmo di lavoro sostenuto. Incontra maggiori

difficoltà mentre pulisce in basso o in alto. Si tratta di posizioni che

portano all'intensificazione dei dolori alla schiena. Le figlie l'aiutano nelle

pulizie di fino, nel lavaggio dei vetri e nel cambio delle lenzuola. La signora

RI 1 spiega di poter lavorare al mattino mentre al pomeriggio sente la

necessità di riposarsi almeno durante due ore.

L'assicurata

descrive difficoltà legate alla problematica fisica e, in parte, alla stanchezza

che l'accompagna sempre. La signora RI 1 può occuparsi delle pulizie di casa

organizzandosi come meglio le conviene e a dipendenza di come si sente. Attribuisco

pertanto un impedimento pari al 30 %, in considerazione dell'aiuto prestato

dalle figlie (peraltro esigibile) e il maggior impiego di tempo nell'esecuzione

dei lavori domestici dovuto alla problematica psico-fisica.

5.4

Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10.

%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

2.

%

Si

fa accompagnare dalle figlie per effettuare la spesa settimanale in modo tale

che l'aiutino a trasportare le borse della spesa. La signora RI 1 spiega di

evitare di recarsi in luoghi "nuovi" poiché teme un attacco di

panico. Ha ridotto allo stretto necessario le uscite poiché si sente al sicuro

soltanto fra le mura di casa. Guida l'automobile per recarsi dal dott. __________

a __________, ma non se la sente di guidare, per esempio, fino a __________ se

non accompagnata da una figlia. Si occupa personalmente delle questioni amministrative

e dei pagamenti che la riguardano.

L'assicurata

vive "isolata" nella sua abitazione dove trova la tranquillità e

sicurezza che le necessita. Non vi è un effettivo impedimento nel fare le

spese, ma l'autonomia appare ridotta dalla situazione psichica vissuta.

Conteggio un impedimento pari al 20 %.

5.5

Bucato, confezione e

riparazione di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20.

%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

4.

%

La

lavanderia è facilmente accessibile trovandosi al pianterreno come

l'appartamento dell'assicurata. La signora RI 1 esegue personalmente il bucato

per sé e le figlie e stira, poco per volta, l'intero bucato. Anche in questo

ambito segnala di non poter lavorare in modo continuativo, ma a tappe di dieci

minuti. Ne deriva un maggior impiego di tempo.

L'impedimento

dovuto al maggior impiego di tempo non supera il 20 % poiché la collaborazione

delle figlie adulte è da ritenersi esigibile.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

comprsa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

-.-

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

-.-

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

21.

%

§ Chi esegue i lavori, che a causa della

sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado

di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario

orario versato

Le figlie

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

Attività

Ripartizione

Impedimento

GRADO

D'INVALIDITÀ

Salariata

Casalinga

100.

%

21.

%

21.

%

TOTALE

21.

%

(...)" (cfr. doc. AI 31)

Sulla

base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 12 agosto 2005,

ha negato il diritto a prestazioni d’invalidità ritenendo il grado d’invalidità

della richiedente inferiore al 40% (doc. AI 33).

2.9

Nell’opposizione

29.

agosto 2005 RI 1 ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo

ulteriori accertamenti medici (doc. AI 33).

In

data 5 ottobre 2005 la patrocinatrice della richiedente ha fatto pervenire

all’Ufficio AI un attestato medico del 12 settembre 2005 del dr. __________, il

quale ha rilevato:

" Rispetto alla situazione valutata nel mio, certificato

AI del 6.10.2003, si è verificato un aggravamento del quadro complessivo, in

particolar modo riguardo al disturbo dell'umore, che tende a cronicizzarsi.

Si

ricorda che la paziente soffre di un disturbo psichico in relazione all'avvenuta

separazione dal marito, sotto la forma di una depressione nervosa reattiva. La

paziente ha sopportato per anni una situazione coniugale estremamente

conflittuale, dalla quale essa non trovava la forza di uscire, malgrado il

disprezzo dimostrato dal coniuge e malgrado la paziente fosse al corrente della

doppia vita del marito. La paziente riferisce di essersi sentita molto sola; il

marito assente, freddo, indifferente, si comportava come se essa non esistesse,

provocando nella paziente sentimenti di rabbia impotente e sintomi di derealizzazione.

Il quadro patologico, reattivo alla situazione famigliare improntata alla violenza

psicologica, necessitava di una presa a carico specialistica.

L'accudire

le figlie, oggi entrambe maggiorenni, frenava la paziente dal mettere un termine

a una relazione che la faceva solo soffrire.

I

disturbi fisici, di cui la paziente soffre da anni, in seguito ad un infortunio

in gioventù, disturbi documentati, tendono inoltre ad aggravare lo stato

psichico già precario e rendono la paziente inidonea a lavorare, tanto più che,

negli anni del matrimonio, la paziente era casalinga e, poco dopo aver concluso

l'apprendistato come impiegata di commercio, non ha più lavorato fino ad oggi.

In

preda ad una sofferenza psichica, la paziente ha dovuto rivolgersi al

sottoscritto e ha intrapreso una psicoterapia il 21.12.2001." (cfr. doc.

AI 39)

Richiesto

in merito, il medico SMR ha osservato quanto segue nelle sue Osservazioni 25

ottobre 2005:

" La documentazione medica psi inviata parla di un

disturbo dell'umore che tende a cronicizzarsi.

La

perizia psi ha permesso di evidenziare una limitazione psi in un attività di

tipo salariata. La giurisprudenza tiene in considerazione piu realistica la

valutazione dell'inchiesta casalinga. Un disturbo dell'umore anche cronico non

motiva un ulteriore incremento delle limitazioni in un attività che non

richiede un costante rendimento o obligi di ritmo sostenuto.

Ritengo

che gli elementi medici psi inviati non motivano oggettivamente un peggioramento

durevole.

Possiamo

respingere l'opposizione e confermare la nostra decisione." (cfr. doc. AI

41)

Con

la decisione su opposizione del 2 novembre 2005, l’amministrazione, rilevato

come un sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata

non fosse comprovato, ha confermato il precedente provvedimento negando che

l’assicurata dovesse essere considerata come salariata (doc. AI 42; cfr. consid.

1.

).

2.10

Con

il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione adducendo

in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di

salute (I; cfr. sopra consid. 1.3).

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11

Per

quanto concerne la patologia psichiatrica di cui è affetta RI 1, questo TCA, richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

non intravvede ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui sono

giunti i medici dell’__________ interpellati, specialisti nella materia che qui

interessa, che hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata.

In

effetti i sanitari dell’__________ hanno sottoposto la richiedente ad una

valutazione approfondita ed accurata, stilando il 25 marzo 2005 un dettagliato

rapporto medico - che del resto l’interessata non ha mai contestato - in cui è

stato accertato che la ricorrente, affetta da sindrome ansioso-depressiva,

presentava comunque una capacità lavorativa in ogni attività del 60-70% (doc.

AI 26 e consid. 2.8). A tale perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si

può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi

senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati

criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

Dopo

l’emanazione del provvedimento 12 agosto 2005, l’assicurata ha di fatto sostenuto,

sulla base del certificato del dott. __________ del 12 settembre 2005, che le

sue condizioni psichiche erano peggiorate (cfr. consid. 2.9 e doc. AI 39).

Ora, il

rapporto del dr. __________ non è tale da modificare le conclusioni cui sono

giunti i periti incaricati dall’amministrazione nel loro referto del 25 marzo

2005.

In particolare, tale certificato non permette di stabilire con chiarezza

un peggioramento dello stato di salute della richiedente da un punto di vista

psichiatrico intervenuto tra la perizia del 25 marzo 2005 e la decisione su

opposizione del 2 novembre 2005. In effetti, il medico curante dell’interessata

ha in realtà attestato le patologie già note e un peggioramento delle

condizioni che tuttavia non è riuscito a sostanziare né a precisare non

indicandone né la misura né l’eziologia. In particolare, l’affermazione per cui

il disturbo dell’umore riscontrato nella paziente, e già noto, tenderebbe a cronicizzarsi,

non muta la sostanza del quadro invalidante già precedentemente accertato, come

del resto pertinentemente osservato nelle Annotazioni del 25 ottobre 2005 dal

medico del SMR cui è stato sottoposto per osservazioni il certificato del medico

curante della richiedente (cfr. consid. 2.9; doc. AI 41). Anzi, l’unica

descrizione data dal sanitario non fa in sostanza che ripercorrere quanto già

affermato nel precedente rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio AI del 6

ottobre 2003 (doc. AI 14).

Bisogna

quindi concludere che dall’attestazione del 12 settembre 2005 del medico

curante di RI 1 non si rilevano elementi tali da evidenziare con chiarezza un

peggioramento rilevante della patologia psichiatrica rispetto alla situazione

accertata dai periti nel referto del 25 marzo 2005, anche perché non vi è da

escludere che il peggioramento citato dal dr. __________, espressamente

riferito al precedente certificato del 6 ottobre 2003, fosse in realtà già

intervenuto nel momento in cui, nel marzo 2005, la ricorrente è stata peritata

dai medici dell'__________.

A

prescindere quindi dal fatto che la certificazione del dr. __________ non meriterebbe

di essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non

sufficientemente circostanziata e dettagliata e, quindi, non conforme ai

succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e 2.10), va

detto che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per

ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle

condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede

peritale e avallato dai medici del SMR.

Al

proposito va comunque anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò

fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Quanto d’altra

parte ai problemi ortopedici lamentati dalla ricorrente, relativi alla frattura

del femore subita nel 1972, non vi sono all’inserto atti medici che permettano

di concludere per una limitazione rilevante. In effetti, l’unica valutazione

specialistica è quella del dr. __________, chirurgo ortopedico, il quale, in

data 3 aprile 2002, aveva concluso per una capacità lavorativa dell’assicurata

intatta a dipendenza dei postumi della rottura del femore (doc. AI 9-1). Agli

atti non vi sono altre attestazioni mediche che permettano di concludere

altrimenti, né del resto l’assicurata, che peraltro non risulta nemmeno essere

seguita da un medico per tale problema, ha sostenuto mai prima diversamente,

segnatamente nel senso che i problemi ortopedici abbiano subito un

deterioramento di rilievo.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142

consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento

l'assicurata presentava una capacità lavorativa di almeno il 60%.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda

di revisione.

2.12

Per

quel che concerne d’altra parte l'attività di casalinga e la valutazione dei

relativi impedimenti, va ricordato che l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é

visto (cfr. consid. 2.4 e 2.5), è stabilita confrontando le singole attività

nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con

i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096

e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique

VSI

1997.

p. 298).

Di

norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli

compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di

trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione

realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata

soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In

virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima

e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis

1997.

p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5;

STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2,

I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.13

Nella

specie, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 5 agosto 2005 (doc. AI 31). Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 21% (cfr. consid. 2.8).

Alla valutazione dell’assistente sociale, genericamente contestata dalla

ricorrente, va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia

compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione

casalinga, tenendo adeguatamente conto peraltro delle indicazioni fornite

dall’interessata.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla

giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione della ripartizione

dei compiti all’interno della famiglia, e, quindi, della collaborazione dovuta

nella gestione dell’economia domestica della ricorrente da parte delle due

figlie ormai maggiorenni.

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le

circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado

d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall’Ufficio AI sulla

base dell'accertamento domiciliare.

Il grado globale

d’impedimento del 21% va pertanto confermato.

2.14

Quanto

infine all’allegazione, espressa dalla ricorrente più o meno implicitamente,

per la quale a torto l’amministrazione non l’avrebbe considerata parzialmente

salariata, la stessa non può mutare all’esito del presente contendere.

Va

qui ribadito che, con lo scopo di accertare il metodo applicabile per il

calcolo del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un

assicurato deve essere considerato come persona esercitante un'attività

lucrativa a tempo pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli

avrebbe fatto se non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76;

DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,

BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Nella

specie, dall’inserto è emerso che la ricorrente ha lavorato pochi anni prima del

matrimonio, celebrato nel 1980, e ha poi interrotto, per sua scelta, e comunque

sicuramente non per motivi di salute, ogni attività lucrativa nel 1982 (doc. AI

2), senza poi più riprenderla. D’altra parte, considerato come le figlie

dell’assicurata sono nate nel 1983 e 1985, la ripresa di un’attività lucrativa,

se desiderata, sarebbe stata per l’assicurata da tempo possibile, almeno a

tempo parziale. Va detto inoltre che l’interessata, durante la procedura di

fronte all’AI, non ha mai dichiarato chiaramente di essere intenzionata a

riprendere il lavoro.

Alla

luce di queste considerazioni le affermazioni per cui la ripresa di un’attività

lucrativa sarebbe essenzialmente ostacolata dal suo stato di salute risultano

quantomeno poco credibibili.

Ma

a prescindere da queste costatazioni, va detto che anche volendo considerare

l’assicurata parzialmente salariata e, quindi, anche volendo fissare al 50% la

quota riservata alle mansioni professionali ed al restante 50% quella dedicata

alle occupazioni casalinghe, il grado di invalidità globale non raggiungerebbe

comunque la soglia pensionabile di grado d’invalidità del 40%, considerato come

per la mansioni casalinghe il grado di inabilità è del 21% e quello per quella

ipotetica di salariata, nella professione precedentemente praticata di impiegata

d’ufficio (ritenuta perfettamente esigibile dai medici, sia dal profilo psichiatrico

che da quello ortopedico; cfr. doc. AI 26 e 9) del 40% al massimo (cfr. perizia

medici __________, citata al consid. 2.8); in tale evenienza infatti il grado

d’invalidità globale sarebbe del 30,5% (50 x 40% + 50 x 21%). Nemmeno

considerando un’attività salariata esercitata all’80%, sarebbe del resto

possibile giungere ad una tasso d’inabilità complessivo conferente il diritto

ad una rendita di invalidità.

2.15

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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