32.2005.239
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19 dicembre 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2005.239
Data decisione, Autorità:
19.12.2006, TCA
Titolo:
Assicurata affetta da prognatismo inferiore congenito. La posturologia non è un provvedimento sanitario scientificamente provato. La questione a sapere se, in applicazione dell'ALC, l'assicurata poteva eseguire tale provvedimento in un paese dell'UE è stata lasciata aperta.
PROVVEDIMENTO SANITARIO
ALC
art. 9 LAI
art. 23bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.239
BS/td
Lugano
19 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio
Zocchetti
statuendo sul
ricorso del 2 dicembre 2005 di
RI 1
rappr. da: RA
1
rappr. da: RA
2
contro
la decisione su
opposizione del 3 novembre 2005 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
Caselle
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1990, è portatrice di un prognatismo inferiore congenito (cifra 210
allegato OIC), motivo per cui con decisione 2 febbraio 2000 l’Ufficio AI le ha
riconosciuto il diritto a a provvedimenti sanitari ex art. 13 LAI per la cura di
quell'infermità congenita, dal 16 novembre 1999 al 31 dicembre 2010 (doc. AI
7-1).
1.2. Con scritto
14 luglio 2004 la madre di RI 1 ha chiesto il rimborso di un trattamento
dentario effettuato all’estero (Italia) (doc. AI 9-2).
Con
decisione 28 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta, poiché la cura
dell’infermità congenita poteva essere eseguita in Svizzera (doc. AI 14-1).
In data
1° dicembre 2004 i genitori dell’assicurata si sono opposti alla decisione
dell'amministrazione, spiegando che, dopo aver tentato invano di iniziare una
cura ortodontica entro breve tempo, si sono rivolti ad un medico dentistico italiano
che applica la posturologia, metodo non praticato in Ticino (doc. AI 15-1).
1.3. Con
decisione 3 novembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione. In
particolare l’amministrazione ha sostenuto che i provvedimenti sanitari effettuati
dall’assicurata potevano essere eseguiti in Svizzera e che gli stessi non
rivestono un carattere di urgenza come previsto dall’art. 23bis OAI (doc. AI
18-3).
1.4. Con
tempestivo ricorso RI 1, per il tramite dei propri genitori, ha postulato
l'annullamento della decisione contestata e il conseguente riconoscimento del
trattamento di posturologia.
Sostanzialmente
essa ha evidenziato come la terapia intrapresa all’estero non poteva essere
eseguita in Svizzera e che la stessa è meno invasiva del prospettato intervento
chirurgico, da eseguire non prima dei 18 anni di età, ed ha portato ad un
risultato soddisfacente.
1.5. Con risposta
di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione contestata. Facendo notare come nel ricorso vengano sollevate le
stesse obiezioni già trattate nella decisione su opposizione, l’amministrazione,
in via abbondanziale, ha fatto riferimento ad una nota del proprio servizio
medico (SMR) dove si cita la clinica universitaria dentale di __________ quale
esempio di struttura sanitaria svizzera che dispone della necessaria apparecchiatura
e conoscenza scientifica per una cura semplice ed adeguata dell’infermità
congenita di cui l’assicurata è portatrice.
1.6. Con osservazioni
9 febbraio 2006 l’assicura, ora rappresentata dallo studio legale RA 2, ha evidenziato
quanto segue:
" i) In conclusione, si evidenzia la notevole differenza tra il
trattamento alla quale la ricorrente potrebbe sottoporsi in Svizzera e la
soluzione adottata in Italia.
Da un lato vi è una cura che comporta una vera e propria
operazione chirurgica, che può essere intrapresa solo dopo i 17 anni, che non
garantisce alcun risultato e il cui costo può arrivare a frs. 37'000.--.
Dall'altro canto vi è una cura relativamente semplice rapida e
razionale che, com'è stato concretamente dimostrato nella fattispecie, permette
di ottenere ottimi risultati e il cui costo è cinque volte inferiore rispetto
alla prima ipotesi.
Non si può certo esigere che la ricorrente si sottoponga ad un
intervento chirurgico quando la patologia di cui soffre può essere curata,
altrimenti, in minor tempo e con un costo nettamente inferiore.
Considerato come sia stato dimostrato che la posturologia non è
praticata in Svizzera, si ritiene che l'esecuzione di provvedimenti integrativi
in Svizzera si è rivelata praticamente impossibile ai sensi dell'art. 23bis
cpv. 1 OAI. Già sotto questo punto di vista il ricorso va accolto.
Nella denegata ipotesi in cui codesta autorità non ritenesse adempiuti
Fatti
i presupposti dell'art. 23bis cpv. 1 OAI, si evidenzia che i motivi per i quali
la Signora RI 1 ha deciso di sottoporsi a provvedimenti sanitari all'estero,
devono ad ogni modo essere ritenuti "validi motivi" ai sensi
dell'art. 23bis cpv. 2 OAI.
Il costo del trattamento in esame deve pertanto essere preso a
carico dall'assicurazione invalidità in applicazione dell'art. 23bis cpv. 1 e
2. L'autorità cantonale sia da un punto di vista giuridico, che come suggerisce
il mero buon senso, avrebbe quindi potuto e dovuto riconoscere le prestazioni
sulla base di tale disposizione.
Ai sensi di quanto precede il ricorso deve pertanto essere
accolto, la decisione impugnata annullata e la richiesta di rimborso della
ricorrente accolta." (Doc. IX)
1.7. In data 20
febbraio 2006 l’amministrazione, prendendo posizione in merito alla
documentazione prodotta dalla ricorrente con il succitato scritto, ha
evidenziato quanto segue:
" Nell'annotazione 14 febbraio 2006 qui allegataVi il Dr. __________
del SMR dell'AI ha specificato quanto segue: "Problema: Posturologia. Nel
caso della posturologia (riprogrammazione del sistema osteoarticolare) non si
tratta di un trattamento di medicina classica, quindi chiaramente non viene
offerto da un centro dentale universitario. Si tratta di un trattamento che
dovrebbe correggere disturbi della postura, trattamento che non viene assunto
dalle casse malati di base, tipo di trattamento "alternativo"'.
Da parte sua, il medico responsabile SMR Dr. __________ ha pure
sottolineato in fine delle proprie annotazioni 17.2.2006 (che pure Vi
trasmettiamo in allegato) che: "(...] Nel caso presente non sappiamo se vi
siano difetti posturali (per esempio piedi o colonna vertebrale); essendo però
la diagnosi relativa a difetto osseo di crescita tale metodo terapeutico non
appare come causale. Come detto sopra potrebbero essere oggetto di cure a
carico Al se rispondessero ai criteri necessari per una classificazione secondo
OIC. Il fatto che la Dr.ssa __________, specialista molto riconosciuta nel
campo dell'ortodonzia, abbia affermato che le cure della postura e della
chirurgia sarebbero adeguate, ancora non ci permette di affermare che tali cure
rispondano ai criteri di scientificità, di semplicità e che adempiano ai
criteri LAI per il loro riconoscimento (vedi sopra)".
Secondo la giurisprudenza, un trattamento è da considerarsi come
indicato secondo la scienza medica, ossia reputato scientificamente
riconosciuto, se è largamente ammesso dai ricercatori e dagli operatori medici.
L'elemento decisivo, a tal proposito, risiede nel risultato delle esperienze e
nel successo ottenuti dal metodo in questione (DTF 120 V 122 consid. la, 211
consid. 7a, 476 consid. 4a, 119 V 28 consid. 3a e riferimenti). Questa
definizione, elaborata nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie è di
principio applicabile anche ai provvedimenti sanitari dell'assicurazione
invalidità. Di conseguenza, se una determinata terapia, in quanto non
riconosciuta dalla scienza medica, non fa parte delle prestazioni obbligatorie
a carico delle casse malati, non deve nemmeno essere assunta dall'assicurazione
per l'invalidità a titolo di provvedimento sanitario (DTF 115 V 195 consid. 4b,
114 V 22 consid. la).
Nel caso concreto, come emerge in maniera inequivocabile sia dalle
annotazioni del Dr. __________ sia da quelle stilate dal Dr. __________ la
posturologia non può essere considerata quale prestazione scientificamente
riconosciuta ai sensi della giurisprudenza summenzionata, per cui a ragione l'UAI
ne ha rifiutato la copertura (cfr. pure in tal senso le cifre marginali 6, 1218
e 1240 della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione come pure gli
artt. 2 cpv. 1 OAI e 2 cpv. 3 OIC).
Dato che alla posturologia non sia stata a tutt'oggi attribuita
l'efficacia comprovata secondo metodi scientifici nell'ambito
dell'assicurazione malattie, i costi del trattamento effettuato in Italia
presso la Dr.ssa __________ non possono essere posti a carico dell'AI.
Alla luce di quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere
nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. XI)
1.8. Nell’ambito
dell’istruttoria di causa questo TCA ha chiesto al dr. med. dent. __________, presidente
della Società svizzera di ortopedia dento-facciale, delle informazioni in
merito ai trattamenti da eseguire in caso di prognatismo congenito ed alla
scientificità della posturologia, ricevendo risposta il 14 novembre 2006 (doc.
XXIII).
Le
parti hanno in seguito preso posizione su tale parere.
Delle singole risultanze
verrà detto nei considerandi di diritto.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumersi i costi sostenuti
dall’assicurata relativi al trattamento di posturologia volti a curare
l’infermità congenita (prognatismo inferiore congenito) di cui essa è affetta.
2.2. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno.
Il
diritto alle prestazioni previste negli articoli 13, 19, 20 e 21 esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita attiva (cpv. 2).
I
provvedimenti di integrazione sono (cpv. 3):
a) i provvedimenti sanitari;
b) i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi
invalidi;
d) la somministrazione di mezzi ausiliari;
e) il pagamento di indennità giornaliere.
In
particolare gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari
necessari per la cura delle infermità congenite.
Il
Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali
provvedimenti. (Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI).
2.3. Secondo
l’art. 9 LAI i provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo
eccezionalmente anche all’estero.
L’art.
23bis cpv. 1 OAI stabilisce che
" se
l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile
in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di
personale specializzato oppure se un provvedimento sanitario deve essere
eseguito in caso di assoluta necessità all’estero, l’assicurazione ne assume le
spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero."
Secondo dottrina e giurisprudenza questa disposizione si applica se,
in Svizzera, a causa del carattere particolare e insolito della misura, non
esiste (o non esiste ancora) un istituto corrispondente né personale
specializzato in grado di effettuare l’intervento (SVR 1997 IV Nr. 105 consid.
4 parzialmente pubblicata in DTF 122 V 377; RCC 1984 p. 287; RCC 1967 p. 69;
STFA non pubbl. del 23 giugno 1995 in re B), se, inoltre, durante un soggiorno
all’estero, si rivelano necessarie delle misure mediche d’urgenza oppure
nell’ipotesi in cui dei motivi straordinari fanno concludere a favore
dell’assunzione della misura all’estero (ad esempio perché il medico opera solo
all’estero; cfr. Valterio, op. cit., p. 86).
L’art. 23 bis cpv. 2 OAI statuisce che l’AI assume le spese per l’esecuzione
semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso di emergenza
all’estero.
2.4 Il capoverso
3 dell’art. 23bis OAI (nel tenore valido dal 1° gennaio 2001 che corrisponde
letteralmente al previgente art. 23bis cpv. 2 OAI) prevede che
" se
un provvedimento è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi,
l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da
tale provvedimento se fosse stato eseguito in Svizzera."
La
nozione di “altri motivi ritenuti validi” non può essere interpretata in
maniera troppo rigorosa. In effetti con questa disposizione il Consiglio
federale intendeva introdurre una nuova possibilità di ottenere prestazioni, di
conseguenza la disposizione non può restare lettera morta (cfr. STFA non pubbl.
del 26 gennaio 1996 nella causa P, consid. 3a). Del resto questa norma non crea
spese superiori a quelle che l’AI dovrebbe sopportare nel caso in cui
l’intervento venisse effettuato in Svizzera. Di conseguenza l’applicazione di
questa disposizione non si giustifica solo in casi specialmente qualificati
(DTF 110 V 101 = RCC 1984 p. 288 e 289; vedi D. Cattaneo, “Les mésures
préventives et de réadaptation de l’assurance-chômage, Basilea e Francoforte
1992, p. 1165 no. 776). Inoltre il fatto che il provvedimento applicato ha
avuto il successo sperato, non è comunque rilevante, in quanto la situazione va
valutata da un punto di vista della prognosi (RCC 1984 p. 289 consid. 2; DTF 98
V 35).
Va tuttavia segnalato che in una sentenza pubblicata in Pratique VSI
1997 p. 311ss. il TFA ha precisato il significato del concetto di “altri motivi
ritenuti validi”. Il testo italiano della massima della citata sentenza recita:
" possono
essere considerati come motivi ritenuti validi ai sensi dell’art. 23bis cpv. 2
OAI solo quelli d’importanza considerevole poiché altrimenti non solo il
capoverso 1 dell’art. 23bis OAI sarebbe insignificante, ma anche l’art. 9 cpv.
1 LAI, secondo cui i provvedimenti d’integrazione sono applicati solo
eccezionalmente all’estero, non avrebbe un significato chiaro."
Nelle
Considerandi
motivazioni della sentenza il TFA ha in particolare sottolineato (Pratique VSI
1997.
p. 312):
" Par
“autres raisons méritant d’être prises en consideration”, on ne peut entendre
au demeurant que celles qui sont extrêmement importantes, faute de quoi non
seulement le 1er al. de l’art. 23bis RAI perdrait toute sa giustification, mais
l’art. 9 al. 1 LAI, selon lequel des mesures de réadaptation ne peuvent être
accordées qu’exceptionellement à l’étranger, n’aurait plus sa raison d’être
(arrêt non publié B. du 23 juin 1996 I 33/95 et les références citées). Ainsi par exemple le fait qu’une clinique spécialisée à l’entrager
justifie d’une plus grande expérience dans un domaine donné ne conduit-il pas
encore à lui seul à l’application de l’art. 23bis cpv. 2 LAI, s’agissant d’une
opération compliquée (arrêt non publié P. du 26 janvier 1996, I 155/95 et le
références citées)."
Il TFA ha inoltre ricordato che l’AI non deve assumere i costi del
provvedimento migliore, ma rimborsare le spese di una misura necessaria e
sufficiente (cfr. STFA del 26 gennaio 1996 in re P consid. 3a).
2.5
Nel caso in
esame è pacifico che non si tratta di un provvedimento sanitario eseguibile
all’estero per motivi d’urgenza, visto che è dalla nascita che l’assicurata
presenta un prognatismo inferiore (art. 23bis cpv. 2 OAI). Tantomeno sono dati
i presupposti dell’art. 23bis cpv. 1 OAI e “gli altri motivi” ex art. 23 cpv. 3
OAI, visto che la chiesta posturologia (ammesso che sia da considerare quale trattamento
scientificamente comprovato, questione che verrà esaminata nel considerando
successivo) può essere eseguita anche in Svizzera, in particolare in Romandia (www.posturologie.ch) o Zurigo (www.lady-fit.ch).
È vero
che nel parere 14 novembre 2006 il dr. med. dent. Büchler, di cui si parlerà
più diffusamente nel prosieguo, ha indicato il nominativo dei presidenti
dell’associazione tedesca ed italiana di posturologia per ottenere maggiori informazioni
sulla terapia in parola. Ciò non vuol dire che anche nel nostro paese non si
pratica la posturologia.
Determinante
è tuttavia che, come verrà spiegato in seguito, la posturologia non può essere
considerata quale trattamento scientificamente comprovato.
2.6
Ai sensi
dell’art. 14 cpv. 1 LAI i provvedimenti sanitari comprendono la cura eseguita
dal medico stesso o , a sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario,
in uno stabilimento o a domicilio (lett. a), come anche i medicamenti prescritti
dal medico (lett. b.).
Secondo
la giurisprudenza, un trattamento è da considerarsi come indicato secondo la
scienza medica, ossia scientificamente riconosciuto, se è largamente ammesso
dai ricercatori e dagli operatori medici. L'elemento decisivo, a tal proposito,
risiede nel risultato delle esperienze e nel successo ottenuti dal metodo in
questione ( DTF 125 V 27 consid. 4a, 123 V 58 consid. 2b/aa e riferimenti ivi
citati). Questa definizione, sviluppata vigente la LAMI e ripresa nell'ambito
di applicazione della LAMal (cfr. sentenza del 25 ottobre 2001 in re S., I
120/01, consid. 2a), è di principio applicabile anche ai provvedimenti sanitari
dell'assicurazione invalidità (DTF 115 V 195 seg. consid. 4b).
Decisivo a questo riguardo è il risultato delle esperienze e il
successo di una terapia determinata (DTF 120 V 476 consid. 4a; sentenza del 21
novembre 2001 in re M., U 218/99).
Di
conseguenza, se una determinata terapia, in quanto non riconosciuta dalla
scienza medica, non rientra tra le prestazioni obbligatorie a carico delle
casse malati, non deve nemmeno essere assunta dall'assicurazione per
l'invalidità a titolo di provvedimento sanitario (DTF 123 V 60 consid. 2b/cc e
riferimenti; STFA 25 febbraio 2003 nella causa G., I 63/01).
2.7
Ritornando
al caso in esame, in estrema sintesi l’assicurata ritiene la posturologia quale
valida alternativa all’intervento di ortodonzia e chirurgia maxillofacciale,
essendo meno invasiva e più economica, con un risultato maggiormente garantito rispetto
ai trattamenti classici.
Va innanzitutto sottolineato che con prognatismo o prognazia in
ortodontia s’intende la sporgenza in avanti delle mascelle che può essere
relativa o falsa (quando è solo apparente, valutata clinicamente rispetto alla
controparte scheletrica) o assoluto e vera (in riferimento alla verticale
tracciata dalla radice del naso perpendicolare al piano di Francoforte) e si
determina a carico del mascellare superiore della mandibola o di entrambi i
mascellari (cfr. www.odontoclinic.it).
In data
13.
ottobre 2006 questo TCA ha chiesto al dr. med. dent. __________, __________
della Società svizzera di ortopedia dento-facciale (www.swissortho.ch), di elencare i provvedimenti
sanitari indicati per il trattamento del prognatismo inferiore congenito e riferire
se in Svizzera ed all’estero la posturologia (branca che studia
le posture e la correlazione fra le errate posizioni assunte ed alcune
patologie, cfr. www.demauroparavia.it;
per saperne di più vedi: www.odontoclinic.it/posturologia.htm
oppure associazione italiana di posturologia clinica: www.aipc.it ) è un metodo
scientificamente riconosciuto per la cura dell’infermità congenita in
discussione (XVI).
Nella
sua dettagliata presa di posizione del 14 novembre 2006 (XVIII) il citato
sanitario ha dapprima elencato, a dipendenza della gravità della malformazione,
i tre metodi normalmente utilizzati per la cura del prognatismo: ortodontico, ortopedico
e ortodontico e, infine, chirurgico (quest’ultima opzione è indicata per adulti
e giovani - da eseguire una volta terminata la fase di crescita- affetti da
prognatismo grave).
Facendo
presente che la posturologia non è insegnata alle università svizzere
nell’ambito della formazione in ortodonzia e che quindi non gode ufficialmente
e universalmente alcun riconoscimento nella pratica quotidiana (“Selon demande,
la posturologia n’est pas enseignée au sein des universités suisses dans le
cadre de la formation d’orthodontie et par conséquent elle n’a pas une place
officielle et universellement reconnue dans notre pratique quotidienne”),
lo specialista, fondandosi su una sua ricerca in internet, ha spiegato in
dettaglio cosa s’intende con questa nuova disciplina (La
posturologie, discipline médicale récente, étudie l'équilibre de l'homme debout
en position statique. Cette discipline analyse et
développe le concept de système postural fin, système automatique qui régule
l'équilibre orthostatique. Ce système gère les informations provenant de quatre
capteurs principaux l'ceil, l'oreille interne, la colonne vertébrale et les
pieds. Ces informations, analysées par le système nerveux, vont déterminer
l'ajustement des muscles posturaux afin que le centre de gravité du corps soit
maintenu le plus près possible de sa position idéale.
Tout
dérèglement d'un des capteurs entraîne la transmission de données erronées au
système nerveux et par conséquent la mise en jeu d'un travail supplémentaire de
l'organisme pour tenter de rétablir l'équilibre, ce qui peut entraîner divers
troubles physiologiques associés à des symptômes douloureux. On considère aussi
«l'appareil manducateur stomatognathique» comme un capteur. Etant déréglé,
comme l'on le considère par exemple en cas d'occlusion croisée, il entraîne
bascules et rotations des ceintures scapulaire et pelvienne, résultant en
blocages vertébraux étagés.
La
posturothérapie est une discipline médicale qui utilise les bases de la
posturologie afin de traiter les dysfonctionnements proprioceptifs des patients
dans différents domaines, y compris l'orthodontie [ortho posturodontie]) "
Riguardo alla scientificità della posturologia applicata in
ortodonzia, il dr. med. dent. __________ ha evidenziato quanto segue:
"
D'après la littérature la plus récente des
posturologues, les malocclusions créent un déséquilibre dans la posture et
vice-versa : les structures faciales et dentaires sont influencées par les
tissus mous et certaines malocclusions ont une base posturale. En d'autres
termes, la morphologie, la fonction et la posture sont étroitement corrélées et
s'influencent réciproquement. La posture du cou est aussi étroitement associée
à la structure faciale sagittale et verticale. D'une façon plus générale, les
sujets avec une Classe III présentent une posture déplacée postérieurement.
En conclusion, malgré la profonde logique théorique
des principes de la posturologie, dans la pratique quotidienne les approches
orthodontiques classiques citées au point 1) pour le traitement des cas de
Classe III restent de nos jours les seules qui ont fait preuve d'efficacité
depuis des décennies. Pour le moment, nous ne sommes pas à connaissance d'un article
démontrant l'efficacité de ces thérapies alternatives remplaçant les
traitements orthodontiques dans la littérature scientifique. Par contre, il
serait intéressant dans l'avenir de définir précisément le champ d'action de la
posturologie et en quelle mesure, en respect de l'évidente interrelation entre
la posture du corps et du cou et les structures cranio-faciales, elle pourrait
être d'appui à l'orthodontie. Mais elle ne pourra être qu'un complément à
l'orthodontie, et même pour cela, l'efficacité de la posturologie appliquée à
l'orthodontie reste à prouver scientifiquement." (Doc. XVIII)
Quindi, spiegando come la recente letteratura medica abbia
evidenziato una stretta relazione tra la malocclusione ed il disequilibrio
posturale, nonostante la profonda logica teorica dei principi di posturologia,
il citato specialista ha sostenuto che gli unici rimedi ortodontici da decenni
efficienti rimangono quelli da lui indicati. Il dr. med. dent. __________ ha quindi
sostanzialmente negato la scientificità della posturologia, quale valido
complemento all’ortodonzia, seppur reputando interessante esaminare nel futuro
l’efficacia di tale terapia.
Orbene, questo
TCA non esclude che, come asserito dall’assicurata, il trattamento di
posturologia seguito in Italia abbia portato a dei risultati positivi. Non
misconosce nemmeno che, in alternativa, l’intervento chirurgico maxillofacciale
è più invasivo e che comporta costi superiori rispetto al chiesto trattamento.
Tuttavia, com’è risultato dal chiaro responso del dr. med. den. __________, la
posturologia non è riconosciuta dalla scienza medica (per un altro tipo di
trattamento cfr. la STCA del 14 novembre 2004 nella causa X, 36.2004.18).
Pertanto,
questa Corte non ritiene necessario concedere alla ricorrente, così come da lei
chiesto con scritto 1° dicembre 2006, un termine di 30 giorni per trasmettere
la documentazione medica attestante lo stato clinico all’inizio e alla fine
della terapia e di farla esaminare dal Dr. __________ (o dalla dr.ssa __________)
affinché gli stessi si possano pronunciare circa l’efficacia del trattamento
di posturologia nel frattempo concluso. Potrà infatti trattarsi di un caso
risoltosi positivamente, ma non sufficiente per ammettere un generale
riconoscimento della scientificità del provvedimento chiesto (cfr. consid. 2.6).
Infatti
le norme circa il riconoscimento della scientificità di un trattamento non
permettono una deroga (cfr. STFA inedita dell’8 ottobre 2002 nella causa C, I
673/00, consid. 4, dove si trattava del cosiddetto “metodo del dr. Di Bella”
per la cura dei tumori). Del resto, nella nota 14 febbraio 2006 il dr. __________
del SMR ha sostenuto che la posturologia non è assunta dalla cassa malati quale
prestazione di base, ma si tratta di un trattamento di tipo “alternativo” (doc.
XI).
Ritenuto
quindi che il trattamento di posturologia non è (ancora) scientificamente
provato, può conseguentemente restare aperta la questione a sapere se, in virtù
degli accordi bilaterali, l’assicurata avrebbe il diritto di eseguire il
trattamento in questione anche all’estero (cfr. in tal senso: STFA inedita del
16.
maggio 2006 nella causa F., I 120/04, confermata il 1° giugno 2006 nella
causa S, I 135/04. In entrambi i casi si trattava della terapia ambulatoriale
denominata Petö per la cura della tetraparesi spastica. Non essendo tale
terapia internazionalmente riconosciuta dal punto scientifico, nelle
fattispecie esaminate il TFA non ha pertanto preso posizione in merito al
diritto dell’assicurato, in virtù della cosiddetta “libertà passiva dei servizi
“ [passiven Dienstleistungsfreiheit] scaturita dagli accordi bilaterali, di
eseguire il controverso trattamento, a spese dell’assicurazione AI, anche
all’estero).
In
conclusione, non essendo la posturologia scientificamente riconosciuta,
l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni in oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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