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Decisione

32.2005.24

incapacità lavorativa per motivi fisici. Apprezzamento anticipato delle prove

5 agosto 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati allestiti dal dottor __________,

in particolare quello del 25 gennaio 2005, confermano la sola presenza di

capogiri settimanali (migliorati sotto trattamento medicamentoso - Cerepar) e

constatano l'assenza di alterazioni oggettivabili della situazione ORL.

Nel caso particolare, l'assicurata

può svolgere in misura di 6 ore al giorno sia la propria attività di dipendente

di galleria d'arte sia altre attività adeguate. Tale occupazione comporta

un'incapacità lavorativa valutabile nella misura del 25% se rapportata ad

un'occupazione lavorativa a tempo pieno di 8 ora giornaliere.

L'assicurata non presenta quindi il

grado minimo del 40% richiesto dalla legge per una rendita d'invalidità.

6. In conclusione, si può quindi

affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compresi quelli presentati

in sede d'opposizione i quali sono stati tra l'altro adeguatamente valutati)

che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata

nella precedente valutazione effettuata dall'amministrazione.

Ne discende pertanto che la

decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma." (doc. AI 63)

1.4. Con tempestivo ricorso al TCA

l'assicurata, rappresentata dal Patronato __________,

ha ribadito quanto chiesto in sede di colloquio/opposizione chiedendo di essere

sottoposta ad un esame specialistico e rivendicando il diritto ad una rendita

d’invalidità:

"

(...)

3. La ricorrente, di lingua madre ungherese, vedova di

un cittadino italiano, è da ritenersi sicuramente carente da un punto di vista

amministrativo e quasi certamente, rispetto all'Ufficio dell'assicurazione

invalidità, non ha fornito tutte le informazioni necessarie e di certo, non

tutta la complessa documentazione medica di cui dispone.

La possibile carenza d'informazioni

nella trasmissione dei dati da ricorrente a Ufficio AI, non è certamente da

ascriversi ad una cattiva volontà della nostra patrocinata, quanto ad una

carenza linguistica manifesta e riscontrabile immediatamente.

La scarsa conoscenza dei propri

diritti in ambito assicurativo, cosi' come la non conoscenza

dell'obbligatorietà di presentare una domanda AI dopo 12 mesi ininterrotti

d'inabilità lavorativa, sono la ragione per la quale la ricorrente ha

presentato una domanda d'invalidità con notevole ritardo rispetto alla data

dell'incidente stradale.

4. Ad ogni buon conto, nel corso degli anni, le

condizioni di salute della ricorrente, che pure è stata sottoposta a diversi

interventi chirurgici, a riabilitazione a terapie e a cure medicamentose, non è

mai migliorata, così come attestato dalla documentazione medica più recente,

rilasciata dal curante dr. med. __________ e dall'__________ e meglio

dall'ospedale __________ (__________).

5. Concretamente, con scritto del 19.11.2002 il curante

dr. med. __________ ribadisce che la ricorrente è ancora in cura per problemi

residui al grave indicente stradale avvenuto nel 1994 con conseguenza

politraumatiche e coma.

Il curante riconferma per la

ricorrente, una condizione di importante perdita di memoria che

continua a persistere e che le cure medicamentose non portano a miglioramento

alcuno dello stato di salute.

L'__________, da par suo, in data 13

febbraio 2004 e meglio in dr. med. __________, certifica che la ricorrente

presenta una sindrome vertiginosa accompagnata da acufeni e ipoacusia

percettiva basso-medio-frequente a sx.

La certificazione del primario dell'__________,

attesta una fattispecie Aggiuntiva a quelle già debitamente riscontrate dal

curante dr. __________.

6. Ne consegue, a mente dello scrivente patrocinatore,

che le conclusioni a cui giunge l'autorità di prime cure nel contesto della

impugnata decisione su opposizione del 18 febbraio 2005, sono da

rigettare integralmente. Da cui il presente ricorso.

7. Soggettivamente e anche oggettivamente le condizioni

di salute delle ricorrente continuano ad essere parecchio cagionevoli sotto

diversi punti di vista e, causa una richiamata difficoltà linguistica e di

comprensione della lingua italiana, il fatto che la ricorrente non abbia mai

chiesto al curante di allestire una perizia medica dettagliata e completa, non

può a mente dello scrivente, penalizzarla in termini concreti di rendita AI.

In questa sede ne consegue anche la

richiesta di sottoporre la ricorrente ad una visita multidisciplinare con

relativo rapporto medico dettagliato.

Un rapporto medico dettagliato

attestante le anamnesi più importanti: quella sociale e lavorativa, quella

familiare, quella personale, quella relativa ai dati oggettivi, quella relativa

a dati soggettivi, l'analisi clinica e sistematica e in particolare, una

valutazione specialistica neutrale che si esprima compiutamente sulle

conseguenze della capacità di lavoro future della ricorrente.

Trattasi, a mente del sottoscritto

patrocinatore, di un documento d'importanza fondamentale che la ricorrente,

carente anche da un punto di vista economico dopo il grave incidente stradale e

le sue ripercussioni dirette sulla ridotta capacità lavorativa, non è mai stata

in grado di ottenere" (doc.

III)

1.5. Nella risposta di causa

l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la

reiezione del ricorso (doc. V).

considerando in diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Per quel

che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

"prestazioni" s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni

cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora

statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art.

82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per

l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a

prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore

(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre

riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale

che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento

in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332

consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).

In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai

fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In

un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e

concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte

federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,

estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito

dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima

dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi

generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,

appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua

il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale

data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.

1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna

modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate

nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora

valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad

un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe

distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo

l’introduzione della LPGA.

Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista

materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,

le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile

comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore

al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme

valide sino al 31 dicembre 2002.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al

70%, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA

e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in

DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e

non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Nella fattispecie, il dr. __________,

chirurgo e medico curante, nel suo rapporto medico del 4 dicembre 2002 ha certificato

una totale incapacità lavorativa dal mese di agosto del 2000, rilevando:

"

A. Diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa:

Stato dopo grave infortunio stradale

del 7.2.94 - con residua perdita di memoria, abulia e astenia psichica +

residui dolori colonna cervicale, spalla dx (esiti di frattura clavicola dx) e

dolori lombari.

Diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa:

su anterolistesi L5-S1

parestesie mano destra

insonnia

crisi ipotensione" (doc. AI 25)

"

La paziente attualmente non lavora

più del tutto.

Prima faceva l'attività di

gallerista. Adesso ha uno stato psicofisico del tutto esaurito. Impossibile una

ripresa del lavoro anche per mancanza di volontà."

(allegato doc. AI 25)

Nel suo "rapporto

d’esame clinico SMR" del 9 gennaio 2004 il dr. __________ ha rilevato:

"

7. Diagnosi con influsso sulla

CL

Ø

Stato dopo incidente della

circolazione nel febbraio 1994, con rottura in serie delle coste a destra,

frattura della clavicola destra, contusione cerebrale con ematoma puntiforme nella

regione talamica e frattura di zigomo, mascella e mandibola a sinistra e

lesione dentale.

Attualmente i disturbi principali sono dati dagli esiti della frattura della

clavicola destra, curata conservativamente e che residua un'importante

callosità con limitazione funzionale e dolorosa lieve della spalla destra.

Ø

Diminuzione dell'udito

Considerandi

all'orecchio sinistro, di origine indeterminata, con tinnito intermittente.

Ø

Lieve stato depressivo che non

richiede terapia psicofarmacologica specifica.

Ø

Sindrome lombo-vertebrale lieve

in presenza di esame clinico normale, su spondilosi bilaterale di L5 in assenza

di spondilolistesi sulle RX del 1995, e all'esame clinico.

8.

Diagnosi senza influsso sulla

CL

Ø

Nessuna.

9.

Discussione

Si

tratta di un'assicurata quasi 49enne, collaboratrice di una galleria d'arte,

che nel febbraio 1994 ha avuto un grave incidente automobilistico con diverse

lesioni (vedi diagnosi).

L'assicurata

da allora non ha più ripreso l'attività lavorativa, è stata ritenuta inabile

dalla propria assicurazione infortuni al 100% dal 07.02.1994 al 31.03.1995, al

50% dal 01.04.1995 al 30.06.1996, dopo questa data è stata ritenuta inabile al

30% definitivamente.

L'assicurata

non ha più ricercato un'attività lavorativa al di fuori dell'ambiente delle

gallerie d'arte e non ha più ripreso l'attività da allora.

Nel 1997

ha inoltrato una domanda Al, respinta in quanto essa non si è sottoposta agli

accertamenti richiesti. L'assicurata ritiene che allora si era trattato di una

incomprensione da parte sua, in merito ai meccanismi di accertamento Al.

Attualmente

l'assicurata si lamenta specialmente di dolori nella regione della spalla

destra, in corrispondenza della frattura della clavicola, guarita con un

importante callosità che provoca dolori ed una modesta limitazione dei

movimenti. Alla visita si evidenzia un'importante callosità al centro della

clavicola, che comporta una modesta limitazione funzionale della spalla destra,

e dolori persistenti durante tutta la giornata, di intensità variabile,

comunque mai molto forti se non eccezionalmente.

Rimando

anche alle valutazioni del dr. __________ e del dr. __________, neurologo, del

1995.

e '96 in cui si evidenzia la presenza di un Thoracic outlet syndrom e

minime lesioni evidenziate alla elettroneurografia-elettromiografia.

L'assicurata non ha ritenuto di sottoporsi ad un intervento chirurgico per

correggere il callo ipertrofico dopo frattura della clavicola destra.

Attualmente

non si evidenziano disturbi della sensibilità.

Per

quanto riguarda la conseguenza del trauma cranico nel rapporto del dr. __________

(22.01.1996) non si ritiene il caso di fare ulteriori esami neuro-radiologici,

non rilevando evidenti sequele all'esame clinico.

L'assicurata

lamenta inoltre dolori alla schiena nella regione lombare, radiologicamente è

nota una spondilosi bilaterale di L5, sulle RX del 1995 non è evidente una

spondilolistesi se non minima, l'esame clinico mostra una schiena con motilità

normale e la muscolatura paravertebrale non contratta e non dolente.

L'assicurata

presenta una discreta diminuzione del tono dell'umore, astenia ed un'asserita

modica difficoltà nel mantenere a lungo la concentrazione, riuscirebbe a

leggere per 2 ore al massimo, a navigare in Internet per 1 ora al massimo.

Quest'anno

è insorta una diminuzione improvvisa dell'udito all'orecchio sinistro che

concerne però delle frequenze meno importanti, durante la visita ho potuto

intrattenermi normalmente con l'assicurata senza alcuna difficoltà di

comprensione. Chiediamo comunque allo specialista curante dr. __________ un

rapporto ed una sua valutazione.

In base

a quanto riscontrato durante la visita e all'anamnesi, l'assicurata è limitata

nell'uso del braccio destro, con il quale può portare pesi solo fino a 5kg con

il braccio teso e alzare a livello del tavolo pesi fino a 2kg ripetutamente.

Lavori da eseguire al di sopra del livello delle spalle sono da eseguire solo

raramente.

La

sindrome lombovertebrale, peraltro modesta, consente all'assicurata di svolgere

i lavori in posizione seduta ed eretta per un massimo di 3 ore, dopodiché dovrà

cambiare posizione per 5-10min. Non è limitata negli spostamenti. Non può

alzare e trasportare, se non raramente, pesi superiori ai 10kg.

In

presenza di una sindrome depressiva lieve, non trattata con farmaci specifici,

che comporta un'aumentata astenia ed una difficoltà a protrarre nel tempo la

concentrazione, è giustificato ritenere che l'assicurata abbia una capacità, in

attività che rispecchiano le limitazioni sopra descritte, di 6 ore al giorno.

09.01.2004

Ho ricevuto oggi il rapporto del dr. __________, che risponde alla mia lettera

dell'11.11.2003. In essa lo specialista conferma che l'assicurata presenta una

diminuzione dell'udito all'orecchio sinistro, una perdita di 45dB tra 250 e 1

kHz, specialmente in questa frequenza la perdita d'udito avrebbe un influsso

sulla comunicazione e la comprensione verbale.

Da parte

mia confermo che durante la visita, durata 1 ora e 1/2 e

durante la quale l'assicurata era seduta volgendo verso di me l'orecchio

sinistro, l'assicurata ha sempre capito tutto quello che le ho detto, parlando

io con la voce normale. Confermo quindi che questa perdita di udito

monolaterale non ha un influsso importante sulla capacità lavorativa

dell'assicurata in ambiente non particolarmente rumoroso, la comprensione

verbale risulta sufficiente.

10.

Conclusioni

L'assicurata

presenta una capacità lavorativa di 6 ore, con rendimento normale, tenendo

conto delle limitazioni sopra espresse che si riferiscono principalmente alla

moderata limitazione funzionale della spalla e del braccio destro, dovute alla

vecchia frattura della clavicola, guarita con un'importante callo.

La

capacità lavorativa non è aumentabile tramite misure terapeutiche."

(allegato doc. AI 41)

In data 5 febbraio 2004 il

dr. __________ ha confermato i disturbi di cui soffre l’assicurata, tutti

riconducibili all’incidente del 1994, ed ha certificato che “lo stato di

salute è stabile” (doc. AI 47).

Nelle sue

"annotazioni" del 19 gennaio 2005 il dr. __________ del SMR ha

rilevato:

"

Diagnosi: stato dopo incidente

della circolazione nel febbraio 1994

con rottura in serie delle

coste a destra, frattura della clavicola destra, contusione cerebrale con

ematoma puntiforme nella regione talamica e frattura del zigomo, mascella e

mandibola a sinistra e lesione dentale

Diminuzione

dell'udito all'orecchio sinistro, di origine indeterminata, con tinnito

intermittente

Lieve

stato depressivo che non richiede terapia psicofarmacologica specifica Sindrome

lombo-vertebrale lieve in presenza di esame clinico normale, su spondilosi

bilaterale di L5 in assenza di spondilolistesi sulla Rx del 1995 e all'esame clinico

Conclusioni:

limitazioni ad usare il braccio

destro, trasporto pesi fino a 5 kg, alzare pesi fino a 2 kg ripetutamente fino

altezza tavolo, lavori al di sopra dell'altezza delle spalle sono da eseguire solo raramente

per disturbi rachide dorsale

posizione eretta o seduta per al massimo di 3 ore di fila, in seguito pausa di

5-10 minuti. Pesi fino a 10 kg.

Per astenia e difficoltà di

concentrazione abile a lavorare 6 ore al giorno

Decisione del 21.1.2004: rifiuto di

rendita (abile al lavoro abituale 6 ore al giorno)

In fase di opposizione l'assicurata

fa valere:

-

peggioramento del problema udito

dopo settembre 2003 (allegato rapporto Dr. __________ di maggio 2003 attestante

una perdita d'udito a sinistra, udito a destra normale)

-

problemi di depressione (a conferma

viene unicamente presentato un piccolo certificato del Dr. __________

attestante che l'assicurata non ha più potuto riprendere l'attività lavorativa)

il 6.2.2004 perviene rapporto Dr. __________

che riassume le lamentele dell'assicurata senza fornire ulteriore elementi

nuovi affermando conclusivamente che l'assicurata dopo l'incidente non ha più

ripreso il lavoro e attualmente non è in grado di svolgere un'attività

qualsiasi a meno che non sia reperibile un

lavoro adeguato. Lo stato di salute è stabile.

Certificato succinto del dr. __________

del 13.2.2004: la paziente soffre di una sospetta malattia di Ménière con

sindrome vertiginosa accompagnata da acufeni e ipoacusia percettiva

basso-medio-frequente a sinistra.

Foglio del PS dell'ospedale civico

(non datato) con diagnosi di lombosciatalgia a sinistra inviata dall'assicurata il 7.10.2004.

In conclusione:

fino alla data della decisione lo stato

di salute può solamente aver avuto cambiamenti a livello ORL. Il problema di

depressione è stato dovutamente preso in considerazione in occasione della visita SMR. Da notare che il

medico curante in data 6.2.2004 attesta espressamente uno stato di salute

stabile.

Procedere:

-

richiedo al Dr. __________

ulteriori precisazioni

-

richiedo al Dr. __________

aggiornamento situazione rachide dorsale." (doc. AI 56)

In

data 25 gennaio 2005 il dr. __________, otorinolaringoiatra e chirurgo,

scrivendo all’UAI ha osservato:

" la informo brevemente a riguardo della paziente

sopraccitata, in mia cura dal febbraio 2003 che presenta un'ipoacusia a

sinistra. La Sig.ra RI 1 è stata inizialmente indagata per una sospetta

ostruzione timpanica a sinistra. Gli accertamenti hanno poi evidenziato che è

comunque migliorato sotto trattamento con Cerepar. L'ultimo controllo eseguito

alla paziente risale al 13 febbraio 2004. La paziente segnalava allora la

presenza di capogiri settimanali con nausea e vomito senza presentare comunque

alterazioni di tipo oggettivabile. Un aggiornamento allo stato di salute della

paziente è pertanto unicamente possibile con una riconvocazione audiologica e

otoneurovestibolare. In caso di accordo, vi chiedo di comunicarlo al mio

segretario, in modo da poter provvedere alla convocazione diretta della

paziente. Sarà quindi mia premura inoltrarvi un rapporto dettagliato."

(doc. AI 59)

Nelle sue

“annotazioni” del 28 gennaio 2005 il dr. __________ ha ancora osservato:

" Per quanto concerne presunto peggioramento della

problematica d'udito il rapporto del Dr. __________ del 25.1.2005 conferma

l'assenza di alterazioni oggettivabili della situazione ORL.

Vi è unicamente nozione

di capogiri settimanali migliorati sotto Cerepar.

In conclusione situazione

ORL invariata.

Per quanto concerne le

altre patologie si fa riferimento al rapporto del 6.2.2004 del Dr. __________

il quale attesta uno stato di salute stabile.

In conclusione: stato di

salute invariato." (doc. AI 60)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique

VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa

M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178.

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Tale principio è

stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del

SMR ["Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens

de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences

requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF

125.

V 352 consid. 3a)" cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in

re P (I 523/02), consid. 3].

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.6

Per

quanto attiene al problema fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________

(allegato doc. AI 41), medico del SMR, ed avallate dal dr. __________ (doc. AI

56.

e 60), anch’egli medico SMR.

Il dr. __________,

dopo aver diagnosticato uno stato dopo incidente della circolazione avvenuto

nel febbraio 1994, con rottura in serie delle coste a destra, frattura della

clavicola destra, contusione cerebrale con ematoma puntiforme nella regione talamica

e frattura dello zigomo, della mascella e della mandibola a sinistra e una

lesione dentale, e dopo aver rilevato una diminuzione dell'udito all'orecchio

sinistro di origine indeterminata con tinnito intermittente, un lieve stato

depressivo che non richiede una terapia psicofarmacologica specifica, una

sindrome lombovertebrale lieve in presenza di esame clinico normale su spondilosi

bilaterale di L5 in assenza di spondilolistesi sulle RX del 1995, una sindrome lombovertebrale

su multiple discopatie statico-degenerative senza segni radicolari

irritativi o deficitari, uno stato dopo emicolectomia su diverticolite

perforata con reintervento a due riprese per infezione e ripristino della

continuità intestinale ed uno stato da dolore cronico con disturbi ansio-depressivi

modici, ha compiutamente valutato il danno alla salute sulla base di

accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e

motivate in merito alla parziale capacità lavorativa dell’assicurata (6 ore il

giorno con rendimento normale) nella sua precedente attività di rappresentante

di galleria e in attività adeguate consone ai limiti funzionali esposti nella

perizia, ossia in attività dove l'assicurata non debba spostare pesi superiori

a 5 kg, alzarne ripetutamente sino all’altezza del tavolo di superiori ai 2 kg o

spostarne, se non raramente di superiori ai 10 kg. Il medico ha inoltre

precisato che la modesta sindrome lombovertebrale le consente di

svolgere i lavori in posizione seduta ed eretta per un massimo di 3 ore,

dopodiché dovrà cambiare posizione per 5-10 min.

Il

sanitario ha anche precisato che la lieve diminuzione della capacità lavorativa

è dovuta sostanzialmente “alla moderata limitazione funzionale della spalla

e del braccio destro, dovute alla vecchia frattura della clavicola, guarita con

un'importante callo” (doc. AI 41).

Egli ha anche valutato

l'incidenza dei lievi disturbi depressivi sulla capacità lavorativa,

ritenendoli, unitamente alle altre patologie esistenti, responsabili in maniera

molto limitata del danno alla salute nella sua globalità (doc. AI 41 pag. 7).

Per

quanto attiene invece ai referti medici del dr. __________ e del dr. __________,

entrambi chirurghi, in essi non vengono formulate diagnosi diverse da quelle

del dr. __________. Il dr. __________ ha tra l’altro sempre rilevato una certa

stabilità (doc. AI 47), mentre il dr. __________ non ha riscontrato “alterazioni

di tipo oggettivabile” (doc. AI 59).

Dai referti medici del dr.

__________ e del dr. __________ del 5 febbraio 2004 rispettivamente del 25

gennaio 2005 (doc. AI 47 e 59) non si evincono chiari elementi per ammettere

con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento rispetto a quanto

accertato precedentemente in sede di esame SMR (doc. AI 41, cfr. anche doc. AI

60.

“annotazioni” dr. __________).

Agli atti

non sono per il resto presenti validi atti medici che possano in un qualche

modo mettere in discussione le conclusioni cui è giunto il dr. __________ (doc.

AI 41) e sulle quali l’UAI ha fondato il proprio giudizio.

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dell’esame

SMR, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

l'assicurata è abile al lavoro in misura di 6 ore il giorno (con rendimento

completo) nella sua precedente professione di rappresentante di galleria d’arte.

Non raggiungendo quindi la percentuale minima del 40% richiesta dalla legge per

l’assegnazione di un quarto di rendita, all’assicurata non può essere versata

una rendita d’invalidità.

Stante

quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il

ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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