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Decisione

32.2005.240

ricorso irricevibile perché l'amministrazione non aveva ancora emesso la decisione su opposizione

13 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.240

Data decisione, Autorità:

13.12.2005, TCA

Titolo:

ricorso irricevibile perché l'amministrazione non aveva ancora emesso la decisione su opposizione

IRRICEVIBILITÀ

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.240

BS

Lugano

13 dicembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul “ricorso” del 30 novembre

2005 di

RI 1

contro

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

in relazione al caso: PI 1

ritenuto in fatto ed in diritto:

- che con

decisione 15 settembre 2005 l’Ufficio AI ha posto PI 1, classe 1950, al

beneficio di una rendita intera d’invalidità con effetto dal 1° settembre 2005,

facendo presente che per il periodo 1° agosto 2004 – 31 agosto 2005 verrà

intimata un’altra decisione;

Considerandi

- che con

decisione 14 novembre 2005 l’Ufficio AI ha dichiarato irricevibile per mancanza

di motivazione l’opposizione 7 ottobre 2005 inoltrata dalla RI 1, Fondazione

collettiva LPP (in seguito: Fondazione collettiva LPP), agente quale

assicuratore LPP del succitato assicurato, contro la pronunzia amministrativa

del 15 settembre 2005;

- che con

decisione 2 novembre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una

rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2004 al 31 agosto 2005;

- che

contro la succitata pronunzia amministrativa la Fondazione collettiva LPP ha

inoltrato all’Ufficio AI un secondo atto d’opposizione datato 30 novembre 2005

con cui è stato chiesto l’annullamento della decisione 2 novembre 2005;

- che con

scritto 6 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha trasmesso per competenza decisionale al

TCA l’opposizione 30 novembre 2005;

- che ai

sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza

che le ha notificate;

- che le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono

essere motivate e contenere un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art.

52.

cpv. 2 LPGA);

- che per

l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere

interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non

emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il

ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il

terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);

- che la

procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale;

- che per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga;

- che nel

caso in esame la decisione 2 novembre 2005 dell’Ufficio AI di cui si chiede

l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione,

motivo per cui la decisione su opposizione 30 novembre 2005 non può essere

considerata alla stregua di un ricorso ex art. 56 LPGA;

- che, contrariamente

a quanto indicato dalla Fondazione collettiva LPP nell’opposizione 30 novembre

2005, presso lo scrivente Tribunale non risulta essere stato inoltrato un

ricorso contro la decisione su opposizione del 14 novembre 2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il “ricorso”

30 novembre 2005 é irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nell'ambito delle sue

competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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