32.2005.240
ricorso irricevibile perché l'amministrazione non aveva ancora emesso la decisione su opposizione
13 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2005.240
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, TCA
Titolo:
ricorso irricevibile perché l'amministrazione non aveva ancora emesso la decisione su opposizione
IRRICEVIBILITÀ
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.240
BS
Lugano
13 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul “ricorso” del 30 novembre
2005 di
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
in relazione al caso: PI 1
ritenuto in fatto ed in diritto:
- che con
decisione 15 settembre 2005 l’Ufficio AI ha posto PI 1, classe 1950, al
beneficio di una rendita intera d’invalidità con effetto dal 1° settembre 2005,
facendo presente che per il periodo 1° agosto 2004 – 31 agosto 2005 verrà
intimata un’altra decisione;
Considerandi
- che con
decisione 14 novembre 2005 l’Ufficio AI ha dichiarato irricevibile per mancanza
di motivazione l’opposizione 7 ottobre 2005 inoltrata dalla RI 1, Fondazione
collettiva LPP (in seguito: Fondazione collettiva LPP), agente quale
assicuratore LPP del succitato assicurato, contro la pronunzia amministrativa
del 15 settembre 2005;
- che con
decisione 2 novembre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una
rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2004 al 31 agosto 2005;
- che
contro la succitata pronunzia amministrativa la Fondazione collettiva LPP ha
inoltrato all’Ufficio AI un secondo atto d’opposizione datato 30 novembre 2005
con cui è stato chiesto l’annullamento della decisione 2 novembre 2005;
- che con
scritto 6 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha trasmesso per competenza decisionale al
TCA l’opposizione 30 novembre 2005;
- che ai
sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza
che le ha notificate;
- che le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono
essere motivate e contenere un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art.
52.
cpv. 2 LPGA);
- che per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il
ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il
terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);
- che la
procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale;
- che per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga;
- che nel
caso in esame la decisione 2 novembre 2005 dell’Ufficio AI di cui si chiede
l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione,
motivo per cui la decisione su opposizione 30 novembre 2005 non può essere
considerata alla stregua di un ricorso ex art. 56 LPGA;
- che, contrariamente
a quanto indicato dalla Fondazione collettiva LPP nell’opposizione 30 novembre
2005, presso lo scrivente Tribunale non risulta essere stato inoltrato un
ricorso contro la decisione su opposizione del 14 novembre 2005.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il “ricorso”
30 novembre 2005 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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