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Decisione

32.2005.241

Effetti temporali di una decisione (in concreto decorrenza della rendita).

20 ottobre 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti della __________

seguiranno però fino al 14.03.2004. Dall'inizio 2002, in conseguenza di

problemi di salute, ho già usufruito delle prestazioni della mia assi­curazione.

Ora sono sempre sotto

cura medica dal Dottor __________. Il Dottor __________ è in pensio­ne dal settembre

2003. II Dottor __________ di __________ è il mio nuovo medico generale.

Dai bilanci allegati

dell'anno 2003, risulta quanto segue. La mia cattiva condizione di salute non

concede entrate sufficienti per coprire i costi. Del resto questa è la prima

volta che accade dopo oltre 30 anni di attività indipendente. In allegato Vi

spedisco la compilazione delle mie entrate lorde del 2003." (doc. AI 41)

In

data 2 marzo 2004 l’assicurato ha fatto pervenire all’Ufficio AI un ulteriore “Questionario

per la revisione della rendita” nel quale ha nuovamente attestato un’inabilità

del 70% dal marzo 2003 (doc. AI 45).

L’Ufficio AI ha quindi esperito diversi accertamenti medici, segnatamente

interpellando il dr. __________, nuovo medico curante del richiedente, il dr. __________,

il dr. __________ e il dr. __________ (doc. AI 46-50). Sentiti i medici del SMR

(doc. AI 52, 53), l’amministrazione ha sottoposto l’assicurato ad una valutazione

psichiatrica eseguita da un medico specialista SMR (cfr. rapporto 1. febbraio

2005, doc. AI 57).

Sulla base di tali accertamenti, con decisione 25 aprile 2005 l’UAI

ha negato l’aumento della rendita statuendo come segue:

" Lei ha inoltrato una richiesta di aumento della rendita

d'invalidità.

Disposizioni legali

In caso di invalidità di

almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una

mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge

federale sull'assicurazione invalidità (LAI)). A partire dal 1 ° gennaio 2004

(entrata in vigore delle disposizioni della 4° revisione della LAI), un grado

d'invalidità dal 60 al 69 % da diritto a tre quarti di rendita e a partire dal

70 % a una rendita intera. Le rendite il cui il grado d'invalidità si situa tra

40 e 49 % saranno versate in caso di domicilio e residenza abituale in

Svizzera. A determinate condizioni, ai cittadini svizzeri, dell'UE (Unione

Europea), nonché dell'AELS (Associazione europea di libero scambio) può essere

conferito un quarto di rendita anche se hanno il domicilio in uno stato dell'UE

o dell'AELS.

Considerandi

II grado d'invalidità

viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile

attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente

esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno

determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale

sulla parte generale dei diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).

Esito degli

accertamenti:

Preso atto della

documentazione acquisita agli atti e, più precisamente del rapporto di visita

SMR del 28.1.2005, si rileva che lo stato di salute dell'assicurato risulta essere

invariato rispetto alle nostre precedenti valutazioni. L'assicurato infatti,

secondo il parere del Servizio Medico Regionale dell'UAI, risulta tuttora abile

al 50% sia nella sua attività di grafico che in altre attività leggere ed adeguate.

Tale situazione

giustifica l'ulteriore diritto alla rendita come versata finora.

Decidiamo pertanto:

• La richiesta di aumento

della rendita d'invalidità è respinta.

1.3

A

seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato in data 25 maggio 2005, con

la quale ha nuovamente ribadito di essere inabile nella misura del 70% a far

tempo dal mese di aprile 2003 (doc. AI 60), l’Ufficio AI ha nuovamente

sottoposto il caso al medico SMR, e sulla base delle sue “Annotazioni” del 24

novembre 2005 (doc. AI 65), con decisione su opposizione 28 novembre 2005 ha

parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato concedengogli una rendita

intera per un grado d’invalidità del 70% dal 1. novembre 2005 motivando:

" (...)

1.

A norma dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), se

l'invalidità di una persona al beneficio di una rendita si modifica in maniera

tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima, per il futuro, può

essere aumentata, ridotta o soppressa. Costituisce un motivo di revisione ogni

cambiamento importante delle circostanze in grado di influenzare il grado

d'invalidità e quindi, il diritto alla rendita. Per sapere se ci si trova in

presenza di un tale cambiamento, bisogna comparare lo stato di fatto presente

al momento dell'emissione della decisione originale con quello esistente al

momento della decisione di revisione contestata (DTF 109 V 262 cons. 4a).

Secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione differente di uno stato di

fatto rimasto sostanzialmente uguale non è rilevante per la valutazione delle

condizioni del diritto alla revisione (ZAK 1987 p. 37 cons. 1 a con

riferimenti).

Secondo la giurisprudenza, la rendita

d'invalidità può essere oggetto di revisione non solo in caso di cambiamento

importante dello stato di salute bensì anche quando gli effetti sulla capacità

di guadagno si sono considerevolmente modificati, benché lo stato di salute sia

rimasto pressoché invariato (DTF 113 V 275 cons. 1a con riferimenti).

2.

In base all'art. 53, cpv. 2 LPGA,

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3.

Giusta l'art. 88 a, cpv. 2 OAI

(Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità), se la capacità al

guadagno peggiora occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L'art.

88bis, cpv. 1 OAI indica che l'aumento della rendita avviene al più presto:

a) se l'assicurato ha chiesto la revisione

a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;

b) se

la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista;

c) se viene constatato che la

decisione dell'Ufficio Al, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente

errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.

(...)

6.

In concreto, per quanto attiene alla

questione medica, l'opponente contesta la valutazione operata dall'amministrazione,

in base alla quale il medesimo è stato ritenuto abile al 50% in qualsiasi tipo

di attività.

Alla luce delle osservazioni presentate

in sede di opposizione il dossier è stato trasmesso al Servizio Medico

Regionale Al. Questi, per il tramite del Dr. __________, in data 24 novembre

2005, ha potuto prendere visione della perizia medica del Dr. __________ del 1.

febbraio 2005 ed ha quindi potuto riconsiderare gli atti medici, confermando

che effettivamente l'assicurato dal 1. aprile 2003 è da ritenere inabile al

lavoro in misura del 70% in qualsiasi tipo di attività. Non si procede con un

confronto dei redditi in quanto l'abilità teorica pari al 30% non risulta

sfruttabile nel libero mercato del lavoro.

In questo senso è quindi giustificato

porre l'assicurato al beneficio di una rendita intera d'invalidità con un grado

del 70% a partire dal 1. novembre 2005 (riconsiderazione 1 art. 88bis, cpv. 1,

lett. c OAI). (...)" (doc. AI 66)

1.4

Contro

questa decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, chiedendo in sostanza

che l’aumento della rendita venga fissato retroattivamente a partire dal mese

di marzo 2003 argomentando come segue:

" (...)

12)

Con decisione del 28.11.2005 l'AI (doc. 10) accoglieva l'opposizione del

ricorrente riconoscendo un grado di invalidità del 70 %, anche sulla scorta del

referto del dott. __________, che riconduceva al 1.3.2003, data a partire dalla

quale si sarebbe dovuto prevedere l'aumento del grado di invalidità.

Sennonché,

l'AI, appellandosi all'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI ha concesso l'aumento

dell'invalidità soltanto a far tempo dal mese di novembre 2005,

evitando

così di applicare la lettera a del predetto articolo che prevede per contro:

"se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire

dal mese in cui la

domanda è stata inoltrata"

la

quale avrebbe permesso al ricorrente di vedersi riconoscere una revisione della

rendita già a far tempo dal 1.3.2003.

E'

pacifico che l'interpretazione dell'AL non può essere condivisa, non

sussistendo alcun argomento a favore di tale applicazione della lettera c del

predetto articolo.

Sia

i referti medici che tutta la procedura messa in atto, oltre che la logica ed

il buon senso, permettono di concludere che la revisione della rendita, e

quindi l'aumento del grado di invalidità dal 50 % al 70 % debbano retroagire al

1.3.2003

Gli

errori commessi dall'AI non possono penalizzarmi. Io sono in buona fede ed ho

sempre presentato tempestivamente le relative documentazioni.

Se

l'AI ha accumulato del ritardo nell'adottare la sua decisione, io non posso

essere penalizzato. (...)" (doc. I)

1.5

Con

risposta di causa 10 gennaio 2006 l’Ufficio AI, rilevando come l’assicurato sollevasse

in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha chiesto

la reiezione del gravame (III).

1.6

Con

uno scritto del 25 luglio 2006 l’assicurato ha sostanzialmente ribadito la

propria richiesta (doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere sono gli effetti temporali della modifica della prestazione

d’invalidità a favore dell’assicurato. Mentre infatti l’Ufficio AI ha statuito

la concessione della rendita intera, in luogo di quella parziale, con effetto

dal 1. novembre 2005 (doc. AI 66), l’assicurato pretende che l’effetto

retroattivo sia fissato al mese di marzo 2003.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1.

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello

ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique

VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4

A proposito della modifica di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato, secondo la giurisprudenza essa può o deve

essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata:

·

in via di revisione, quando

la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti

dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI

1994.

p. 86);

·

in via di riesame, quando sul

merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento

appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole

(DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);

·

nell'ambito della cosiddetta

revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si

scoprano fatti nuovi o nuove prove idonei a determinare un diverso apprezzamento

giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c , DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).

Il TFA ha dunque precisato in particolare che

l'amministrazione può, in ogni momento, riesaminare (o riconsiderare)

una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una

sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua

rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non

possono tuttavia obbligarla (DTF 127 V 469 consid. 2c e riferimenti; SVR 1996

UV Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 p.

87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In

quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame,

esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 consid. 4 = RDAT I‑1994,

pag. 175; DTF 119 V 180).

Per

valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione

di diritto ‑ compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento

della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480

consid. 1c).

L'Istituto

del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica

iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una

valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

2a edizione, Berna 1997, pag. 359; Kieser, Die Abänderung der formell

rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 p. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione

devono però essere grossolani (U. Kieser, SZS 1991 p. 135; DTF 102 V 17

consid. 3a; DTF 109 V 113 consid. 1c).

Un

errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita

contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, p. 299), come pure di

una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di

principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483

consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).

Secondo il TFA, per contro,

l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale

sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113 1c; Locher, op. cit.

pag. 345).

2.5

Va

qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile

con le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta

dello stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo

(Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 267).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza

hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119

V 184 consid. 3b).

Ritenuto

che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di

una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda

(DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle prescritte,

in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare in

quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180, 184; DTF 110

V 296 consid. 3c).

2.6

Giova

altresì ricordare che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce

una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in

previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o

di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti

o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione

del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece,

se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che

il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno

per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente

o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.7

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88 bis OAI stabilisce quanto segue:

" Art. 88bis Effetto

1L’aumento della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi avviene al più presto:

a. se l’assicurato ha chiesto la revisione

a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;

b. se la revisione ha

luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista;

c. se viene costatato che la decisione

dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a

partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto."

A

proposito della lett. c dell’art. 88 bis cpv. 1 OAI, il TFA ha già avuto modo

di statuire che essa non riguarda la revisione di decisioni ai sensi dell'art.

41.

LAI, come il resto della disposizione, bensì il riesame di decisioni

cresciute in giudicato. La norma codifica quindi parzialmente il principio

generale del riesame per quanto riguarda le decisioni sulle rendite e gli

assegni per grandi invalidi dell'AI (DTF 110 V 291, 293 consid. 2b). Per la

giurisprudenza il riesame giusta l’art. 88 bis cpv. 1 lett. c OAI esplica effetti

temporali soltanto ex nunc et pro futuro a partire dal momento in cui il vizio

che ha determinato la mancata o ridotta assegnazione della prestazione è stato

scoperto (DTF 129 V 436 consid. 5.2; STFA non pubblicata del 13 luglio 2004

nella causa D., I 656/03; cfr. anche DTF 110 V 296 consid. 3c; sul termine

assoluto di perenzione di cinque anni per il pagamento arretrato di prestazioni

cfr. DTF 129 V 438 consid. 7).

Il

Tribunale federale ha inoltre precisato che la norma si applica non solo se vi

è modifica della prestazione in corso, ma anche per analogia nel caso in cui il

rigetto di una richiesta si rivela in seguito errato (DTF 110 V 296 consid.

3d).

Secondo

il TFA, infine, la disposizione entra in linea di conto unicamente se l'errore

che determina il riesame riguarda un tema specifico del diritto

dell'assicurazione invalidità (come la determinazione del grado di incapacità a

guadagno, la valutazione in merito alla necessità ed all’idoneità di

provvedimenti integrativi sanitari e professionali, dell’istruzione speciale e

della consegna di mezzi ausiliari, cfr. DTF 110 V 291; 297 consid. 3d; cfr.

pure DTF 129 V 220 e 105 V 170, 172; cfr. anche SVR 1997 IV no. 104 p. 320

consid. 4a).

Precisando la sua giurisprudenza sull’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI,

il TFA ha inoltre precisato che il caso di erroneità manifesta, affinché il

vizio possa ritenersi “scoperto” non è necessario che l’amministrazione abbia

preso effettiva conoscenza della non conformità della decisione. Il vizio è da

ritenersi scoperto nel momento in cui:

-

l’esistenza di un errore rilevante appariva

verosimile o probabile e l’amministrazione avrebbe così avuto sufficiente

motivo per compiere degli accertamenti d’ufficio; oppure

-

l’assicurato ha presentato una domanda di

revisione che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad agire e a disporre

ulteriori accertamenti. (DTF 129 V 433)

2.8

Nel

caso in esame, con provvedimento dell’11 settembre 2003 (preceduto da una

deliberazione interna datata 21 luglio 2003, doc. AI 23 e 34), l’Ufficio AI ha

attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1.

aprile 2003 dopo averlo ritenuto inabile al lavoro al 50% a far tempo dal 1.

aprile 2002 (doc. AI 34). Malgrado le rimostranze dell’assicurato, il quale ha

ribadito di essere inabile nella misura del 70% sin dal 1. marzo 2003,

l’amministrazione ha confermato detto provvedimento con decisioni 13 gennaio

2004.

(doc. AI 40) e 25 aprile 2005 (doc. AI 58).

In

sede di opposizione alla decisione 25 aprile 2005, il medico SMR ha rivalutato

la documentazione all’inserto e ha ritenuto giustificato riconoscere l’esistenza

di una inabilità del 70% dal 1. aprile 2003, come sostenuto dal ricorrente,

argomentando come segue:

" Riconsiderando gli atti medici a dossier sia del dr. __________

cardiologo invasivo e professor __________, cardiologo non invasivo ed alla

luce della nuova riconsiderazione, conglobando l'accertata patologia

psichiatrica appurata dal collega dr. __________, mediante visita SMR si giustifica

un'IL globale del 70% dal 01.04.2003.

Ricordo

che i dati del dr. __________ erano del 2003 mentre quelli relativi al professor

__________ si basavano su dati clinici di visite cardiologiche del 2004 e

quindi più attuali.

Inoltre

va anche tenuto conto che il nuovo medico curante, dr. __________, giustifica

nella nuova documentazione anche lui una IL del 70% globale dal 01.04.2003 in avanti.

Ricordo

inoltre che la prognosi è sicuramente sfavorevole se si prende in considerazione

la patologia psichiatrica presente.

A

mio avviso non sono da aspettarsi miglioramenti tali clinicamente nel futuro da

variare positivamente la capacità lavorativa." (doc. AI 65)

L’Ufficio

AI si è quindi accorto di aver determinato in modo errato la data di decorrenza

dell’inabilità del 70% e, di conseguenza, della rendita totale, e, mediante la decisione

impugnata, ha riconosciuto la prestazione intera con effetto retroattivo,

limitando tuttavia la retroattività al 1. novembre 2005 invocando l’art. 88bis

cpv. 1 lett. c OAI.

L’assicurato

sostiene invece che tale prestazione debba essergli versata a partire dal 1.

marzo 2003, data a partire dalla quale è subentrata la sua inabilità del 70%,

questo in applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.

Unico oggetto del contendere nel caso concreto sono pertanto gli

effetti temporali del riesame, non la fondatezza del diritto alla rendita

intera per un’inabilità del 70% accertata sussistere a far tempo dai mesi di marzo/aprile

2003, e, quindi, la manifesta erroneità delle precedenti decisioni che l’UAI,

attribuendo la rendita intera all’assicurato, ha del resto riconosciuto.

2.9

Nel

caso concreto l’errore che ha determinato il riesame della decisione riguarda

un tema specifico del diritto delle assicurazioni sociali. In effetti l’Ufficio

AI ha negato l’attribuzione di una rendita intera al ricorrente in quanto ha

determinato in modo errato il grado di incapacità al guadagno nel periodo

successivo ai mesi di marzo/aprile 2003 (cfr. DTF 105 V 172).

Come

ha pertinentemente rilevato l’Ufficio AI nel provvedimento impugnato, le conseguenze

temporali del riesame della decisione in oggetto vanno quindi stabilite in base

all’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI.

Tuttavia,

ricordata la suesposta giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), la conclusione

dell’amministrazione che ha fatto decorrere la rendita intera dal 1. novembre

2005, vale a dire dal mese in cui il medico SMR, dopo aver “riconsiderato” gli

atti medici, ha appurato l’esistenza di un’inabilità del 70% già presente dalla

primavera del 2003 (cfr. doc. AI 65 citato per esteso al consid. 2. 8), non può

essere condivisa.

In

effetti, da un’attenta valutazione dell’incarto AI risulta che l’esistenza di

un errore rilevante nella valutazione del grado d’inabilità del ricorrente doveva

apparire verosimile almeno già nel mese di settembre 2003.

In

effetti, va avantutto rilevato che il 31 luglio 2003 il medico curante di RI 1,

dr. __________, ha inviato all’Ufficio AI un rapporto medico nel quale

concludeva per un’inabilità del 50% dal 1. aprile 2002 al 28 febbraio 2003 e

del 70% dal 1. marzo 2003 (doc. AI 24). Il dr. __________ aveva del resto

tratto le medesime conclusioni già nel referto medico all’attenzione dell’assicurazione

__________ del 18 marzo 2003, documento richiamato agli atti dall’Ufficio AI

(doc. AI 3,4).

Inoltre,

nel “Questionario per la revisione della rendita” compilato dall’assicurato il

2.

settembre 2003 su richiesta dell’Ufficio AI (benché peraltro la prima

decisione sulle prestazioni, in quanto datata 11 settembre 2003, non fosse

stata ancora formalmente resa; doc. AI 34), questi aveva confermato che la sua

inabilità era aumentata al 70% dal mese di marzo/aprile 2003 indicando i

nominativi dei medici che l’avevano in cura: dr. __________, dr. __________,

dr. __________, prof. dr. __________ (doc. AI 29).

Va

detto altresì che nel suo rapporto medico stilato per l’Ufficio AI il 17 marzo

2003, il dr. __________, cardiologo, aveva menzionato l’insorgenza, oltre ai

problemi cardiaci, di una marcata astenia, di difficoltà di concentrazione,

diminuzione della tolleranza allo stress e spossatezza e, di conseguenza,

segnalato l’opportunità di fare eseguire degli accertamenti psichiatrici (doc.

AI 16).

Considerato

come il ricorrente avesse più volte sostenuto il peggioramento delle sue

condizioni di salute con effetto dal mese di marzo 2003, viste le attestazioni

mediche agli atti, l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto istruire

ulteriormente il caso, almeno interpellando anche il prof. dr. __________, già

curante dell’interessato. Nel suo referto poi stilato su richiesta dell’Ufficio

AI l’11 agosto 2004 questo specialista ha in effetti attestato una totale

inabilità lavorativa del ricorrente a decorrere dal 1. ottobre 2002 (doc. AI 50).

In

queste condizioni si deve ritenere che al più tardi nel mese di settembre 2003 l’amministrazione

avrebbe avuto sufficiente motivo per compiere degli accertamenti ulteriori,

segnatamente psichiatrici e cardiologici, che avrebbero permesso di determinare

l’effettiva progressione che il grado d’inabilità dell’assicurato aveva subito

dal mese di marzo (o aprile) 2003. A quell’epoca infatti il peggioramento delle

condizioni di salute era stato segnalato non solo dall’interessato stesso, ma

anche dal dr. __________ nel citato referto 29 luglio 2003 inviato spontaneamente

all’Ufficio AI, e anche dal dr. __________ che nel rapporto medico del 30

settembre 2003 pure aveva indicato una limitazione della capacità lavorativa del

70%, con tendenza ad ulteriore peggioramento (doc. AI 24, 29, 35).

Per

contro, nonostante tali certificazioni, l’amministrazione, sentito il medico

SMR (doc. AI 37, 39), non ha ritenuto di istruire ulteriormente la fattispecie,

ma si è limitata a confermare la mezza rendita precedentemente erogata mediante

la decisione 11 settembre 2003 con il provvedimento del 13 gennaio 2004 (doc.

AI 34, 40).

Ne

consegue che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad una rendita intera a far

tempo dal mese di giugno 2003, tre mesi dopo l’intervento – nel marzo 2003 -

del peggioramento del suo grado d’inabilità (art. 88a cpv. 2 OAI).

Per

quanto precede, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI e della giurisprudenza

(cfr. consid. 2.7), RI 1 ha diritto a percepire la prestazione intera a decorrere

dal 1. settembre 2003.

In simili condizioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto e

la decisione impugnata modificata nel senso indicato.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una mezza rendita

d’invalidità dal 1. aprile al 31 agosto 2003 e ad una rendita intera a far tempo

dal 1. settembre 2003.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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