32.2005.241
Effetti temporali di una decisione (in concreto decorrenza della rendita).
20 ottobre 2006Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.241
Data decisione, Autorità:
20.10.2006, TCA
Titolo:
Effetti temporali di una decisione (in concreto decorrenza della rendita).
DECORRENZA DELLA RENDITA
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
PEGGIORAMENTO
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
art. 27bis cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.241
fc/gm
Lugano
20 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel
novembre 2002 RI 1, nato nel __________, ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetto da diversi
problemi cardiaci e internistici oltre che da stanchezza e mancanza di energia
(doc. AI 3).
Con
comunicazione alla Cassa __________ del 21 luglio 2003 l’Ufficio AI ha statuito
l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità con effetto a decorrere dal 1.
aprile 2003 per un’inabilità del 50% (doc. AI 23).
In data 31 luglio 2003 il dr. __________, specialista in psichiatria,
ha fatto pervenire all’Ufficio AI un rapporto medico nel quale attestava per RI
1 un’inabilità lavorativa del 50% dal 1. aprile 2002 al 28 febbraio 2003 e del
70% dal 1. marzo 2003 in poi, a motivo di diverse patologie, anche psichiatriche
(doc.AI 24).
L’Ufficio AI ha quindi trasmesso a RI 1 il “Questionario per la revisione
della rendita” che l’assicurato ha provveduto a inoltrare, compilato, il
successivo 2 settembre 2003 dichiarando di essere inabile nella misura del 70%
a far tempo dal marzo/aprile 2003 (doc. AI 29).
Nel frattempo, mediante decisione datata 11 settembre 2003,
l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una mezza rendita d’invalidità a far
tempo dal 1. aprile 2003 (doc. AI 34).
Dopo aver interpellato il medico curante dell’assicurato, il quale
ha attestato un’inabilità del 70% dall’aprile 2003 (doc. AI 35), sentito il medico
del Servizio Medico Regionale (di seguito SMR) (doc. AI 37, 39), mediante
provvedimento 13 gennaio 2004 l’Ufficio AI ha negato l’aumento della rendita
motivando come segue:
" (...)
Esito degli
accertamenti:
Ÿ Preso atto della documentazione acquisita agli atti in fase di revisione
si rileva che dal lato medico-teorico non risulta un peggioramento dello stato
di salute tale da giustificare un aumento della rendita parziale attualmente
percepita (come da parere del Servizio medico regionale dell'UAI).
Questo grado d'invalidità giustifica
l'ulteriore diritto alla rendita come versata finora.
Decidiamo pertanto:
Ÿ La richiesta di aumento della rendita d'invalidità è
respinta. (...)" (doc. AI 40)
1.2. Con
scritto 1. febbraio 2004 l’assicurato ha interposto opposizione contro quest’ultima
decisione chiedendo all’amministrazione
quanto
segue:
" Conformemente al rapporto medico del Dottor __________
di febbraio/marzo 2003 spedito a Voi e alla mia assicurazione (__________), dal
18.03.2003 sarei giudicato non idoneo al lavoro al 70%. La __________ mi paga
una perdita di guadagno pari al 100% ridotta nell'insieme dall'idoneità al
lavoro (vedere annessi lettera __________ 13.5 e 21.5.2003).
Fatti
I pagamenti della __________
seguiranno però fino al 14.03.2004. Dall'inizio 2002, in conseguenza di
problemi di salute, ho già usufruito delle prestazioni della mia assicurazione.
Ora sono sempre sotto
cura medica dal Dottor __________. Il Dottor __________ è in pensione dal settembre
2003. II Dottor __________ di __________ è il mio nuovo medico generale.
Dai bilanci allegati
dell'anno 2003, risulta quanto segue. La mia cattiva condizione di salute non
concede entrate sufficienti per coprire i costi. Del resto questa è la prima
volta che accade dopo oltre 30 anni di attività indipendente. In allegato Vi
spedisco la compilazione delle mie entrate lorde del 2003." (doc. AI 41)
In
data 2 marzo 2004 l’assicurato ha fatto pervenire all’Ufficio AI un ulteriore “Questionario
per la revisione della rendita” nel quale ha nuovamente attestato un’inabilità
del 70% dal marzo 2003 (doc. AI 45).
L’Ufficio AI ha quindi esperito diversi accertamenti medici, segnatamente
interpellando il dr. __________, nuovo medico curante del richiedente, il dr. __________,
il dr. __________ e il dr. __________ (doc. AI 46-50). Sentiti i medici del SMR
(doc. AI 52, 53), l’amministrazione ha sottoposto l’assicurato ad una valutazione
psichiatrica eseguita da un medico specialista SMR (cfr. rapporto 1. febbraio
2005, doc. AI 57).
Sulla base di tali accertamenti, con decisione 25 aprile 2005 l’UAI
ha negato l’aumento della rendita statuendo come segue:
" Lei ha inoltrato una richiesta di aumento della rendita
d'invalidità.
Disposizioni legali
In caso di invalidità di
almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una
mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge
federale sull'assicurazione invalidità (LAI)). A partire dal 1 ° gennaio 2004
(entrata in vigore delle disposizioni della 4° revisione della LAI), un grado
d'invalidità dal 60 al 69 % da diritto a tre quarti di rendita e a partire dal
70 % a una rendita intera. Le rendite il cui il grado d'invalidità si situa tra
40 e 49 % saranno versate in caso di domicilio e residenza abituale in
Svizzera. A determinate condizioni, ai cittadini svizzeri, dell'UE (Unione
Europea), nonché dell'AELS (Associazione europea di libero scambio) può essere
conferito un quarto di rendita anche se hanno il domicilio in uno stato dell'UE
o dell'AELS.
Considerandi
II grado d'invalidità
viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile
attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente
esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno
determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale
sulla parte generale dei diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).
Esito degli
accertamenti:
Preso atto della
documentazione acquisita agli atti e, più precisamente del rapporto di visita
SMR del 28.1.2005, si rileva che lo stato di salute dell'assicurato risulta essere
invariato rispetto alle nostre precedenti valutazioni. L'assicurato infatti,
secondo il parere del Servizio Medico Regionale dell'UAI, risulta tuttora abile
al 50% sia nella sua attività di grafico che in altre attività leggere ed adeguate.
Tale situazione
giustifica l'ulteriore diritto alla rendita come versata finora.
Decidiamo pertanto:
• La richiesta di aumento
della rendita d'invalidità è respinta.
1.3
A
seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato in data 25 maggio 2005, con
la quale ha nuovamente ribadito di essere inabile nella misura del 70% a far
tempo dal mese di aprile 2003 (doc. AI 60), l’Ufficio AI ha nuovamente
sottoposto il caso al medico SMR, e sulla base delle sue “Annotazioni” del 24
novembre 2005 (doc. AI 65), con decisione su opposizione 28 novembre 2005 ha
parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato concedengogli una rendita
intera per un grado d’invalidità del 70% dal 1. novembre 2005 motivando:
" (...)
1.
A norma dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), se
l'invalidità di una persona al beneficio di una rendita si modifica in maniera
tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima, per il futuro, può
essere aumentata, ridotta o soppressa. Costituisce un motivo di revisione ogni
cambiamento importante delle circostanze in grado di influenzare il grado
d'invalidità e quindi, il diritto alla rendita. Per sapere se ci si trova in
presenza di un tale cambiamento, bisogna comparare lo stato di fatto presente
al momento dell'emissione della decisione originale con quello esistente al
momento della decisione di revisione contestata (DTF 109 V 262 cons. 4a).
Secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione differente di uno stato di
fatto rimasto sostanzialmente uguale non è rilevante per la valutazione delle
condizioni del diritto alla revisione (ZAK 1987 p. 37 cons. 1 a con
riferimenti).
Secondo la giurisprudenza, la rendita
d'invalidità può essere oggetto di revisione non solo in caso di cambiamento
importante dello stato di salute bensì anche quando gli effetti sulla capacità
di guadagno si sono considerevolmente modificati, benché lo stato di salute sia
rimasto pressoché invariato (DTF 113 V 275 cons. 1a con riferimenti).
2.
In base all'art. 53, cpv. 2 LPGA,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3.
Giusta l'art. 88 a, cpv. 2 OAI
(Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità), se la capacità al
guadagno peggiora occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L'art.
88bis, cpv. 1 OAI indica che l'aumento della rendita avviene al più presto:
a) se l'assicurato ha chiesto la revisione
a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;
b) se
la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista;
c) se viene constatato che la
decisione dell'Ufficio Al, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente
errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.
(...)
6.
In concreto, per quanto attiene alla
questione medica, l'opponente contesta la valutazione operata dall'amministrazione,
in base alla quale il medesimo è stato ritenuto abile al 50% in qualsiasi tipo
di attività.
Alla luce delle osservazioni presentate
in sede di opposizione il dossier è stato trasmesso al Servizio Medico
Regionale Al. Questi, per il tramite del Dr. __________, in data 24 novembre
2005, ha potuto prendere visione della perizia medica del Dr. __________ del 1.
febbraio 2005 ed ha quindi potuto riconsiderare gli atti medici, confermando
che effettivamente l'assicurato dal 1. aprile 2003 è da ritenere inabile al
lavoro in misura del 70% in qualsiasi tipo di attività. Non si procede con un
confronto dei redditi in quanto l'abilità teorica pari al 30% non risulta
sfruttabile nel libero mercato del lavoro.
In questo senso è quindi giustificato
porre l'assicurato al beneficio di una rendita intera d'invalidità con un grado
del 70% a partire dal 1. novembre 2005 (riconsiderazione 1 art. 88bis, cpv. 1,
lett. c OAI). (...)" (doc. AI 66)
1.4
Contro
questa decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, chiedendo in sostanza
che l’aumento della rendita venga fissato retroattivamente a partire dal mese
di marzo 2003 argomentando come segue:
" (...)
12)
Con decisione del 28.11.2005 l'AI (doc. 10) accoglieva l'opposizione del
ricorrente riconoscendo un grado di invalidità del 70 %, anche sulla scorta del
referto del dott. __________, che riconduceva al 1.3.2003, data a partire dalla
quale si sarebbe dovuto prevedere l'aumento del grado di invalidità.
Sennonché,
l'AI, appellandosi all'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI ha concesso l'aumento
dell'invalidità soltanto a far tempo dal mese di novembre 2005,
evitando
così di applicare la lettera a del predetto articolo che prevede per contro:
"se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire
dal mese in cui la
domanda è stata inoltrata"
la
quale avrebbe permesso al ricorrente di vedersi riconoscere una revisione della
rendita già a far tempo dal 1.3.2003.
E'
pacifico che l'interpretazione dell'AL non può essere condivisa, non
sussistendo alcun argomento a favore di tale applicazione della lettera c del
predetto articolo.
Sia
i referti medici che tutta la procedura messa in atto, oltre che la logica ed
il buon senso, permettono di concludere che la revisione della rendita, e
quindi l'aumento del grado di invalidità dal 50 % al 70 % debbano retroagire al
1.3.2003
Gli
errori commessi dall'AI non possono penalizzarmi. Io sono in buona fede ed ho
sempre presentato tempestivamente le relative documentazioni.
Se
l'AI ha accumulato del ritardo nell'adottare la sua decisione, io non posso
essere penalizzato. (...)" (doc. I)
1.5
Con
risposta di causa 10 gennaio 2006 l’Ufficio AI, rilevando come l’assicurato sollevasse
in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha chiesto
la reiezione del gravame (III).
1.6
Con
uno scritto del 25 luglio 2006 l’assicurato ha sostanzialmente ribadito la
propria richiesta (doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Oggetto
del contendere sono gli effetti temporali della modifica della prestazione
d’invalidità a favore dell’assicurato. Mentre infatti l’Ufficio AI ha statuito
la concessione della rendita intera, in luogo di quella parziale, con effetto
dal 1. novembre 2005 (doc. AI 66), l’assicurato pretende che l’effetto
retroattivo sia fissato al mese di marzo 2003.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1.
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992.
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello
ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4
A proposito della modifica di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato, secondo la giurisprudenza essa può o deve
essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata:
·
in via di revisione, quando
la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti
dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI
1994.
p. 86);
·
in via di riesame, quando sul
merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento
appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole
(DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);
·
nell'ambito della cosiddetta
revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si
scoprano fatti nuovi o nuove prove idonei a determinare un diverso apprezzamento
giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c , DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).
Il TFA ha dunque precisato in particolare che
l'amministrazione può, in ogni momento, riesaminare (o riconsiderare)
una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una
sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non
possono tuttavia obbligarla (DTF 127 V 469 consid. 2c e riferimenti; SVR 1996
UV Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 p.
87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In
quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame,
esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 consid. 4 = RDAT I‑1994,
pag. 175; DTF 119 V 180).
Per
valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione
di diritto ‑ compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento
della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480
consid. 1c).
L'Istituto
del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica
iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
2a edizione, Berna 1997, pag. 359; Kieser, Die Abänderung der formell
rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 p. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione
devono però essere grossolani (U. Kieser, SZS 1991 p. 135; DTF 102 V 17
consid. 3a; DTF 109 V 113 consid. 1c).
Un
errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita
contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, p. 299), come pure di
una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di
principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483
consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).
Secondo il TFA, per contro,
l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale
sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113 1c; Locher, op. cit.
pag. 345).
2.5
Va
qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile
con le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta
dello stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo
(Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 267).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza
hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119
V 184 consid. 3b).
Ritenuto
che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di
una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda
(DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle prescritte,
in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare in
quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180, 184; DTF 110
V 296 consid. 3c).
2.6
Giova
altresì ricordare che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce
una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in
previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o
di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione
del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente
o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.7
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88 bis OAI stabilisce quanto segue:
" Art. 88bis Effetto
1L’aumento della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi avviene al più presto:
a. se l’assicurato ha chiesto la revisione
a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;
b. se la revisione ha
luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista;
c. se viene costatato che la decisione
dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a
partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto."
A
proposito della lett. c dell’art. 88 bis cpv. 1 OAI, il TFA ha già avuto modo
di statuire che essa non riguarda la revisione di decisioni ai sensi dell'art.
41.
LAI, come il resto della disposizione, bensì il riesame di decisioni
cresciute in giudicato. La norma codifica quindi parzialmente il principio
generale del riesame per quanto riguarda le decisioni sulle rendite e gli
assegni per grandi invalidi dell'AI (DTF 110 V 291, 293 consid. 2b). Per la
giurisprudenza il riesame giusta l’art. 88 bis cpv. 1 lett. c OAI esplica effetti
temporali soltanto ex nunc et pro futuro a partire dal momento in cui il vizio
che ha determinato la mancata o ridotta assegnazione della prestazione è stato
scoperto (DTF 129 V 436 consid. 5.2; STFA non pubblicata del 13 luglio 2004
nella causa D., I 656/03; cfr. anche DTF 110 V 296 consid. 3c; sul termine
assoluto di perenzione di cinque anni per il pagamento arretrato di prestazioni
cfr. DTF 129 V 438 consid. 7).
Il
Tribunale federale ha inoltre precisato che la norma si applica non solo se vi
è modifica della prestazione in corso, ma anche per analogia nel caso in cui il
rigetto di una richiesta si rivela in seguito errato (DTF 110 V 296 consid.
3d).
Secondo
il TFA, infine, la disposizione entra in linea di conto unicamente se l'errore
che determina il riesame riguarda un tema specifico del diritto
dell'assicurazione invalidità (come la determinazione del grado di incapacità a
guadagno, la valutazione in merito alla necessità ed all’idoneità di
provvedimenti integrativi sanitari e professionali, dell’istruzione speciale e
della consegna di mezzi ausiliari, cfr. DTF 110 V 291; 297 consid. 3d; cfr.
pure DTF 129 V 220 e 105 V 170, 172; cfr. anche SVR 1997 IV no. 104 p. 320
consid. 4a).
Precisando la sua giurisprudenza sull’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI,
il TFA ha inoltre precisato che il caso di erroneità manifesta, affinché il
vizio possa ritenersi “scoperto” non è necessario che l’amministrazione abbia
preso effettiva conoscenza della non conformità della decisione. Il vizio è da
ritenersi scoperto nel momento in cui:
-
l’esistenza di un errore rilevante appariva
verosimile o probabile e l’amministrazione avrebbe così avuto sufficiente
motivo per compiere degli accertamenti d’ufficio; oppure
-
l’assicurato ha presentato una domanda di
revisione che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad agire e a disporre
ulteriori accertamenti. (DTF 129 V 433)
2.8
Nel
caso in esame, con provvedimento dell’11 settembre 2003 (preceduto da una
deliberazione interna datata 21 luglio 2003, doc. AI 23 e 34), l’Ufficio AI ha
attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1.
aprile 2003 dopo averlo ritenuto inabile al lavoro al 50% a far tempo dal 1.
aprile 2002 (doc. AI 34). Malgrado le rimostranze dell’assicurato, il quale ha
ribadito di essere inabile nella misura del 70% sin dal 1. marzo 2003,
l’amministrazione ha confermato detto provvedimento con decisioni 13 gennaio
2004.
(doc. AI 40) e 25 aprile 2005 (doc. AI 58).
In
sede di opposizione alla decisione 25 aprile 2005, il medico SMR ha rivalutato
la documentazione all’inserto e ha ritenuto giustificato riconoscere l’esistenza
di una inabilità del 70% dal 1. aprile 2003, come sostenuto dal ricorrente,
argomentando come segue:
" Riconsiderando gli atti medici a dossier sia del dr. __________
cardiologo invasivo e professor __________, cardiologo non invasivo ed alla
luce della nuova riconsiderazione, conglobando l'accertata patologia
psichiatrica appurata dal collega dr. __________, mediante visita SMR si giustifica
un'IL globale del 70% dal 01.04.2003.
Ricordo
che i dati del dr. __________ erano del 2003 mentre quelli relativi al professor
__________ si basavano su dati clinici di visite cardiologiche del 2004 e
quindi più attuali.
Inoltre
va anche tenuto conto che il nuovo medico curante, dr. __________, giustifica
nella nuova documentazione anche lui una IL del 70% globale dal 01.04.2003 in avanti.
Ricordo
inoltre che la prognosi è sicuramente sfavorevole se si prende in considerazione
la patologia psichiatrica presente.
A
mio avviso non sono da aspettarsi miglioramenti tali clinicamente nel futuro da
variare positivamente la capacità lavorativa." (doc. AI 65)
L’Ufficio
AI si è quindi accorto di aver determinato in modo errato la data di decorrenza
dell’inabilità del 70% e, di conseguenza, della rendita totale, e, mediante la decisione
impugnata, ha riconosciuto la prestazione intera con effetto retroattivo,
limitando tuttavia la retroattività al 1. novembre 2005 invocando l’art. 88bis
cpv. 1 lett. c OAI.
L’assicurato
sostiene invece che tale prestazione debba essergli versata a partire dal 1.
marzo 2003, data a partire dalla quale è subentrata la sua inabilità del 70%,
questo in applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.
Unico oggetto del contendere nel caso concreto sono pertanto gli
effetti temporali del riesame, non la fondatezza del diritto alla rendita
intera per un’inabilità del 70% accertata sussistere a far tempo dai mesi di marzo/aprile
2003, e, quindi, la manifesta erroneità delle precedenti decisioni che l’UAI,
attribuendo la rendita intera all’assicurato, ha del resto riconosciuto.
2.9
Nel
caso concreto l’errore che ha determinato il riesame della decisione riguarda
un tema specifico del diritto delle assicurazioni sociali. In effetti l’Ufficio
AI ha negato l’attribuzione di una rendita intera al ricorrente in quanto ha
determinato in modo errato il grado di incapacità al guadagno nel periodo
successivo ai mesi di marzo/aprile 2003 (cfr. DTF 105 V 172).
Come
ha pertinentemente rilevato l’Ufficio AI nel provvedimento impugnato, le conseguenze
temporali del riesame della decisione in oggetto vanno quindi stabilite in base
all’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI.
Tuttavia,
ricordata la suesposta giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), la conclusione
dell’amministrazione che ha fatto decorrere la rendita intera dal 1. novembre
2005, vale a dire dal mese in cui il medico SMR, dopo aver “riconsiderato” gli
atti medici, ha appurato l’esistenza di un’inabilità del 70% già presente dalla
primavera del 2003 (cfr. doc. AI 65 citato per esteso al consid. 2. 8), non può
essere condivisa.
In
effetti, da un’attenta valutazione dell’incarto AI risulta che l’esistenza di
un errore rilevante nella valutazione del grado d’inabilità del ricorrente doveva
apparire verosimile almeno già nel mese di settembre 2003.
In
effetti, va avantutto rilevato che il 31 luglio 2003 il medico curante di RI 1,
dr. __________, ha inviato all’Ufficio AI un rapporto medico nel quale
concludeva per un’inabilità del 50% dal 1. aprile 2002 al 28 febbraio 2003 e
del 70% dal 1. marzo 2003 (doc. AI 24). Il dr. __________ aveva del resto
tratto le medesime conclusioni già nel referto medico all’attenzione dell’assicurazione
__________ del 18 marzo 2003, documento richiamato agli atti dall’Ufficio AI
(doc. AI 3,4).
Inoltre,
nel “Questionario per la revisione della rendita” compilato dall’assicurato il
2.
settembre 2003 su richiesta dell’Ufficio AI (benché peraltro la prima
decisione sulle prestazioni, in quanto datata 11 settembre 2003, non fosse
stata ancora formalmente resa; doc. AI 34), questi aveva confermato che la sua
inabilità era aumentata al 70% dal mese di marzo/aprile 2003 indicando i
nominativi dei medici che l’avevano in cura: dr. __________, dr. __________,
dr. __________, prof. dr. __________ (doc. AI 29).
Va
detto altresì che nel suo rapporto medico stilato per l’Ufficio AI il 17 marzo
2003, il dr. __________, cardiologo, aveva menzionato l’insorgenza, oltre ai
problemi cardiaci, di una marcata astenia, di difficoltà di concentrazione,
diminuzione della tolleranza allo stress e spossatezza e, di conseguenza,
segnalato l’opportunità di fare eseguire degli accertamenti psichiatrici (doc.
AI 16).
Considerato
come il ricorrente avesse più volte sostenuto il peggioramento delle sue
condizioni di salute con effetto dal mese di marzo 2003, viste le attestazioni
mediche agli atti, l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto istruire
ulteriormente il caso, almeno interpellando anche il prof. dr. __________, già
curante dell’interessato. Nel suo referto poi stilato su richiesta dell’Ufficio
AI l’11 agosto 2004 questo specialista ha in effetti attestato una totale
inabilità lavorativa del ricorrente a decorrere dal 1. ottobre 2002 (doc. AI 50).
In
queste condizioni si deve ritenere che al più tardi nel mese di settembre 2003 l’amministrazione
avrebbe avuto sufficiente motivo per compiere degli accertamenti ulteriori,
segnatamente psichiatrici e cardiologici, che avrebbero permesso di determinare
l’effettiva progressione che il grado d’inabilità dell’assicurato aveva subito
dal mese di marzo (o aprile) 2003. A quell’epoca infatti il peggioramento delle
condizioni di salute era stato segnalato non solo dall’interessato stesso, ma
anche dal dr. __________ nel citato referto 29 luglio 2003 inviato spontaneamente
all’Ufficio AI, e anche dal dr. __________ che nel rapporto medico del 30
settembre 2003 pure aveva indicato una limitazione della capacità lavorativa del
70%, con tendenza ad ulteriore peggioramento (doc. AI 24, 29, 35).
Per
contro, nonostante tali certificazioni, l’amministrazione, sentito il medico
SMR (doc. AI 37, 39), non ha ritenuto di istruire ulteriormente la fattispecie,
ma si è limitata a confermare la mezza rendita precedentemente erogata mediante
la decisione 11 settembre 2003 con il provvedimento del 13 gennaio 2004 (doc.
AI 34, 40).
Ne
consegue che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad una rendita intera a far
tempo dal mese di giugno 2003, tre mesi dopo l’intervento – nel marzo 2003 -
del peggioramento del suo grado d’inabilità (art. 88a cpv. 2 OAI).
Per
quanto precede, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI e della giurisprudenza
(cfr. consid. 2.7), RI 1 ha diritto a percepire la prestazione intera a decorrere
dal 1. settembre 2003.
In simili condizioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto e
la decisione impugnata modificata nel senso indicato.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una mezza rendita
d’invalidità dal 1. aprile al 31 agosto 2003 e ad una rendita intera a far tempo
dal 1. settembre 2003.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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