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Decisione

32.2005.242

Richiesta di rendita intera in luogo della mezza prestazione attribuita

29 novembre 2006Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6. Dopo la presentazione della seconda domanda di prestazioni nel

dicembre 2002, l’Ufficio AI ha trasmesso al SMR il dossier completo di tutti

gli atti medici prodotti dall’assicurata al fine di stabilire se vi fosse stato

un peggioramento dello stato di salute e per valutare l’opportunità di svolgere

eventuali ulteriori indagini mediche. L’assicurata ha prodotto, unitamente alla

domanda, certificati medici del proprio medico curante, dr.ssa __________, attestanti

un’inabilità lavorativa completa dal 5 luglio 2002 (dal 22 luglio al 5 novembre

2002 del 50%) (doc. AI 37). Nel certificato del 13 febbraio 2003 la dr.ssa __________

affermava quanto segue:

" Riassumo in breve senza ritornare sui particolari

dall'anamnesi della paziente, già riassunti nella documentazione in vostro

possesso. La signora RI 1 lamenta da anni una sindrome cervicoradicolare sinistra.

Sino alla fine del 1999 è riuscita a tenere sotto controllo la sintomatologia

algica mediante sedute di atlasologia, nuoto nell'acqua calda, ginnastica in

piscina, autoreiki, training autogeno e fisioterapia,.. riducendo le assenza

lavorative al minimo. Dal gennaio 2000 i disturbi sono divenuti più intensi ed

hanno richiesto l'aggiunta di una terapia medicamentosa, inizialmente con AINS

ed inibitori della COXII, in seguito con antidepressivi triciclici, in

concomitanza con la sospensione transitoria dell'attività lavorativa. La

sintomatologia è peggiorata progressivamente tanto da indurre ad un approccio

stazionario (13.3.2000-31.3.2000 Ospedale __________ di __________ che non ha

portato il beneficio auspicato. Il 10.09.2001 la paziente si procura un trauma

distorsivo alla caviglia destra. Riprende l'attività al 70% lo 01.10.2001 sino

04.07.2002. Un ulteriore peggioramento causa un'incapacità al 100% dal

5.7.2002 sino al 20.07.2002, in seguito vi è una ripresa dell'attività al 50%

sino al 5.11.2002. Una ennesima esacerbazione porta nuovamente ad una

incapacità al 100% a partire dal 06.11.2002, sino ad oggi. Dall'08.12.2002 al

18.01.2003 la signora RI 1 ha beneficiato di un periodo di cure stazionarie

presso la Clinica di riabilitazione di __________." (Doc. AI 41-2)

Nella

sua Proposta medico del 25 febbraio 2003, la dr.ssa __________ del SMR,

rilevato come ci si trovasse di fronte ad una nuova domanda, poneva

l’indicazione ad ulteriori accertamenti medici (doc. AI 43).

L’Ufficio

AI ha quindi richiamato agli atti il Rapporto relativo alla degenza della richiedente

dal 8 dicembre 2002 al 18 gennaio 2003 presso la Clinica __________ di __________

concludente come segue:

" DIAGNOSI

1. Sindrome

del dolore cronico su/con:

● fibromialgia.

Considerandi

2.

Cervicalgia

aspecifica cronica su/con:

● sindrome

miofasciale

● sindrome delle faccette

su alterazioni degenerative con importante spondilartrosi C4/C5 e pseudo-listesi

di C4 su C5 ed a livello C3/C4

● stato

dopo distorsione della colonna cervicale in data 06.09.97

● stato

dopo frattura del processo articolare C4/C5 a sc

● stato

dopo incidente stradale occorso nel 1972

3.

Ipercolesterolemia

a 5,6 mmol/l in data 10.12.02" (Doc. AI 44-1)

In punto alla

capacità lavorativa della paziente i medici della medesima clinica hanno

osservato quanto segue:

“Nel

2001, in qualità di cassiera, risultava del 75% in seguito 50% da luglio a

ottobre 2002 e dello 0% da fine ottobre 2002. Attualmente consigliamo una

ripresa lavorativa ad un minimo del 50% per un lavoro idoneo in cui non sia

obbligata a voltare in continuazione la colonna cervicale.” (doc. AI 44-3)

Dal

canto suo, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 3 marzo 2003 il dr. __________,

reumatologo, ha certificato:

" (...)

A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1.

Sindrome fibromialgica.

- Stato dopo incidente automobilistico

con conseguente trauma distorsivo della colonna cervicale nel settembre 1997.

2.

Sindrome depressiva reattiva.

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1.

Adiposità (BMI 27).

B. Incapacità lavorativa medicalmente

giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale cassiera:

50%

(non sono a conoscenza delle date esatte).

(...)

7.

Provvedimenti terapeutici/ prognosi

Clinicamente

ho potuto confermare la presenza di una sindrome algica diffusa di carattere

fibromialgico (vista l'estensione dei dolori, che vanno oltre ai classici

tender points caratteristici per la definizione di fibromialgia secondo i

criteri ACR90, si potrebbe anche porre la diagnosi di una sindrome somatoforme

del dolore cronico).

Sottolineo

come l'assicurata sia pure in cura con un antidepressivo (Efexor 150mg 1-0-0);

non sono a conoscenza se questa terapia è stata motivata solamente con l'idea

di innalzare la soglia del dolore o vi sia proprio un'indicazione psichiatrica.

Da

parte mia non sono stati presi particolari provvedimenti terapeutici. Mi sono

limitato da una parte a spiegare pazientemente all'assicurata in cosa consista

la fibromialgia, consegnandole pure della documentazione concernente questa malattia,

dall'altra le ho prescritto del Paracetamolo (da assumere unicamente quando i

dolori sono particolarmente intensi), così come le ho consigliato di eseguire

dei bagni rilassanti con fiori di fieno.

L'assicurata

esegue d'altronde già per conto proprio delle tecniche di rilassamento, come il

reiki (di cui è addirittura monitrice) e la riflessologia. Le ho consigliato

anche un'attività fisica regolare, così da meglio tonificare l'intera

muscolatura del corpo. Da parte mia non sono stati previsti ulteriori

controlli." (Doc. AI 46-1+2-3)

Da notare che il medesimo specialista, in un allegato, alla domanda

se l’assicurata era in grado di svolgere altre attività ha precisato che sotto

l’aspetto reumatologico la medesima poteva essere considerata ancora abile al

lavoro nella misura del 70-80% per un’attività adeguata, medio-leggera, senza

sforzi particolari per la colonna vertebrale, che le permettesse di cambiare

frequentemente posizione e non la obbligasse a lavorare a lungo con le braccia

al di sopra del cintolo scapolare (doc. AI 46-4).

In

data 25 marzo 2003, la dr.ssa __________ ha dal canto suo certificato un’inabilità

lavorativa completa (“al 50% se avesse la posibilità di eseguire un lavoro

leggero”) affermando quanto segue:

" (...)

A. diagnosi

● Cervicalgie

croniche dal 1972 ed importante limitazione della mobilità della colonna

cervicale verso sinistra in paziente con esiti di frattura articolare C4/5 a sinistra,

contratture muscolari dolorose C4/5 a sinistra, importante spondilartrosi secondaria

C4/5 con pseudolistesi di C4

● Fibromialgia

B. incapacità lavorativa nell'esercizio

della professione di cassiera

al 100% dal 09.09.1997 al 21.09.1997, al 50% dal 13.10.1997 al 2.11.1997, al

50% dal

4.1.2000

al 20.02.2000, al 100% dal 13.3.2000 al 31.3.2000, al 50% dal

17.4.2000

al 30.4.2000, al 100% dal 1.5.2000 al 14.5.2000, al 50% dal

15.5.2000

al 30.6.2000, al 100% dal 31.7.2000 al 7.8.2000, al 50% dal

1.9.2000

al 28.02.2001, al 30% dal 01.03.2001 al 04.07.2002, al 100% dal

05.07.2002

al 21.07.2002, al 50% dal 21.07.02 al

05.11

, al 100 dal 06 11.2002

a

tutt'oggi

C. domande generali

1.

Lo stato di salute è suscettibile a peggioramento

2.

3.

la capacità lavorativa potrebbe essere migliorata se la paziente avesse

la

possibilità

di eseguire un'attività che le permetta di non eseguire sforzi con il

braccio

sinistro e non la obblighi a ruotare in continuazione la colonna cervicale

4.

Non necessita mezzi ausiliari

5.

Non necessita l'aiuto di terzi

6.

Un accertamento non è indicato (...)" (Doc. AI 47-4)

Nella

sua “proposta medico” del 16 maggio 2003 la dr.ssa __________ del SMR ha affermato:

" (...)

Conclusione:

Dal

punto di vista strettamente reumatologico la situazione attuale non differisce

in modo sostanziale da quella presente precedentemente, oggetto di valutazione

in occasione della prima domanda Al. In effetti, la diagnosi è sempre quella di

sindrome fibromialgica determinando dolore cronico e anche a livello cervicale

non viene descritto un peggioramento oggettivo a livello delle alterazioni

degenerative note, senza evidenza di radiculopatia.

Dal punto di vista reumatologico il caso è quindi da considerare

accertato in modo esauriente,

con due valutazioni reumatologiche specialistiche eseguiti a distanza di due

anni che evidenziano uno stato clinico pressappoco invariato con delle limitazioni

funzionali ben descritte. Non c'è quindi motivo per non tenere valido la

valutazione reumatologica recente compreso la valutazione della capacità

lavorativa, con attualmente IL 50% come cassiera ma capacità lavorativa del

70-80% in attività adeguata medio­leggera nel rispetto delle limitazioni

funzionali descritte nel rapporto Dr. __________.

Il caso necessita invece un ulteriore accertamento peritale a livello

psichiatrico per sospetta

evoluzione verso sindrome depressiva reattiva con possibile ulteriore ripercussione

sulla capacità lavorativa come espresso dal reumatologo (anche se la curante

non fa cenno in merito).

Il

perito psichiatra dovrà quindi determinare se e in quale misura è presente una

patologia psichiatrica con ulteriore ripercussione sulla capacità lavorativa (

da notare che la componente del dolore è già stato preso in considerazione

nella valutazione reumatologica determinando una diminuzione del rendimento del

50% come cassiera e del 20-30% in attività adatta). Infine deve esprimersi in

merito alla capacità lavorativa globale, inglobando quindi la eventuale

inabilità lavorativa presente dal punto di vista psichico con quella

reumatologica." (Doc. AI 51-2)

L’amministrazione ha quindi affidato il mandato al dr. __________,

psichiatra, di eseguire una valutazione della richiedente. Detto specialista,

dopo aver visitato l’assicurata in occasione di tre consulti il 2 settembre, 7

ottobre e 4 novembre 2003, ha presentato il 7 dicembre 2003 una corposa perizia

nel quale ha, tra l’altro, concluso:

" (...)

4.1

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

a. Sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD-10 F45.4);

b. Sindrome affettiva persistente (ICD-10 F34

8);

c. Fibromialgia;

d. Cervicalgie croniche su importante

spondilartrosi C4/C5.

● esistenti da

quando? La sindrome somatoforme da dolore persistente è presenta da

circa due o tre anni così come la sindrome affettiva.

4.2

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

a. Isterectomia per fibroma nel 1995.

(...)

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1

Come si

ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Alla

luce di quanto descritto l'ultima attività lavorativa sarebbe tuttora esigibile

per il 50%. I disturbi psichiatrici constatati hanno influito negativamente per

il 50% sulla possibilità per la Sig.ra RI 1 di rientrare nel suo ultimo posto

di lavoro.

2.2

L'attività

attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.3

Se sì,

in che misura?

Nella

misura del 50%.

2.4

È

constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.5

Se sì,

in che misura?

Del

50%.

2.6

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Secondo

il certificato della Dr.ssa __________ dal 16 gennaio del 2000.

2.7

Qual è stato da allora lo sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro?

Si

prega di riferirsi alle "valutazioni e prognosi".

3.

L'ambiente

di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Si,

tenendo presente di quanto descritto nelle "valutazione e prognosi,

nell'evoluzione delle risorse e deficit".

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1.

E' possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Alla

luce della disamina della storia personale, lavorativa e clinica della Sig.ra RI

1.

non sono indicati dei provvedimenti di reintegrazione e/o riabilitativi.

1.2

Se no. La preghiamo di darcene ragione

Si prega di riferirsi alle "valutazioni e prognosi

e al capitolo sulle conseguenze e sulla capacità di lavoro".

2.

E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro

attuale?

Indubbiamente

una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica integrata potrebbe aiutare

la Sig.ra RI 1 ad esternare meglio i suoi conflitti intrapsichici. Bisogna quantunque

sottolineare la presenza dei suoi tratti di personalità che rinforzano gli elementi

di rimozione, di spostamento e di negazione.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

La

Sig.ra RI 1 è in grado di svolgere tutte quelle attività che corrispondano alla

sua preparazione tecnico, teorica ed esperenziale. (...)"

(Doc.

AI 53-8+10-11)

A

complemento della documentazione l’assicurata, tramite l’RA 1, in data 26 maggio

2005.

ha prodotto un referto radiologico datato 3 marzo 2004 attestante la presenza

di “Piccola ernia focale mediolaterale a destra a livello L5-S1 a contatto

con la radice S1 di destra. Questa radice non risulta compresa. Non altre

ernie” oltre che il rapporto relativo alla degenza subita nel periodo dal

15.

marzo al 15 aprile 2004 presso la Clinica __________ di __________,

attestante fra l’altro quanto segue:

" DIAGNOSI

1.

Sindrome del dolore cronico su/con:

● fibromialgia

2.

Lombocruralgia aspecifica su/con

● sindrome

miofasciale

● sindrome

delle faccette

● piccola ernia focale

mediolaterale a dx a livello L51S1 a contatto con la radice S1 di dx

3.

Cervicalgia aspecifica cronica su/con:

● sindrome

miofasciale

● sindrome

delle faccette su alterazioni degenerative con importante

spondilartrosi

C41C5 e pseudo-listesi di C4 su C5 ed a livello C31C4

● stato

dopo distorsione della colonna cervicale in data 06.09.97

● stato

dopo frattura del processo articolare C4/C5 a sx

● stato

dopo incidente stradale occorso nel 1972

4.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica a dx

5.

Sindrome da disadattamento, reazione

mista ansioso-depressiva con sindrome somatoforme dal dolore persistente

6.

lpercolesterolemia a 5,6 mmol/I in data 10.12.02

(...)

(doc. AI 59)

Sulla capacità lavorativa i sanitari di questa clinica hanno affermato:

“La

paziente ha lavorato come cassiera alla __________ e ora è disoccupata e in attesa

di una decisione da parte dell'Al.

La

capacità lavorativa rimarrà come nella valutazione dell'ultima degenza

(gennaio, 2003). Consigliamo una ripresa lavorativa ad un minimo del 50% per un

lavoro idoneo in cui non sia obbligata alla torsione continua della colonna

cervicale. I dolori persistono con una limitazione funzionale a livello

cervicale, al cingolo ed all'arto superiore dx, soprattutto alla rotazione e

quando deve sollevare pesi superiori a 2 kg.

In

seconda linea la paziente è limitata a livello lombare per piegarsi e sollevare

pesi in modo ripetitivo.

La

valutazione della capacità lavorativa deve anche prendere in considerazione aspetti

psico-sociali. (...)" (Doc. AI 59-1+4)

Nel suo rapporto medico del 9 luglio 2004 la dr.ssa __________ del

SMR ha precisato:

" (...)

Valutazione reumatologica Dr. __________ marzo 2003:

Capacità lavorativa da punto di vista reumatologico:

IL 50% come cassiera

IL 20-30% in attività adatta ai limiti funzionali

v.s.

Perizia psichiatrica Dr. __________ del 12/2003:

IL 50% per qualsiasi attività.

Valutazione globale: sia la IL determinata dalla patologia reumatologica sia

la IL determinata dalla componente psichica sono prevalentemente legate alla

stessa problematica del dolore cronico, quindi non sommabili.

La capacità lavorativa residua del 70-80% in attività

lavorativa adatta, presente dal punto di vista fisico, non può comunque

essere sfruttata oltre il 50% per la presenza della problematica psichica esposta

dal perito.

Quindi globalmente è

giustificata IL 50% per qualsiasi attività lavorativa a partire dal marzo

2002.

Da notare, che è comunque presente una diminuzione della capacità

lavorativa del 30% a partire dal marzo 2000 (vedi valutazione reumatologica

Dr.__________ del agosto 2000)."

(Doc. AI 62-2)

Sulla base di questi riscontri, con provvedimento formale del 13

ottobre 2004, l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto alla richiedente il diritto

ad un quarto di rendita per il periodo dal 1. dicembre 2002 al 28 febbraio 2003

e in seguito il diritto ad una mezza rendita (doc. AI 65 e consid. 1.2).

L’assicurata ha interposto opposizione a tale decisione producendo

diverse certificazioni mediche già agli atti e, inoltre, un referto radiologico

dell’8 giugno 2004 attestante la diagnosi di “Importante borsite pre-patellare”

(doc. AI 74-10), oltre che un certificato medico della dr.ssa __________ datato

10.

maggio 2004 concludente:

" Diagnosi:

Ø Sindrome

del dolore cronico su/con fibromialgia

Ø Lombocruralgia aspecifica su/con sindrome

miofasciale; sindrome delle faccette; piccola ernia focale mediolaterale a dx a

livello L5-/S1 a contatto con la radice.

Ø Cervicalgia aspecifica cronica su/con

sindrome miofasciale; sindrome delle faccette su alterazioni degenerative con

importante spondilartrosi C4/C5 e pseudo-listesi di C4 su C5 ed a livello

C3/C4; stato dopo distorsione della colonna cervicale in data 06.09.1997; stato

dopo incidente stradale occorso nel 1972.

Con

la presente si certifica che per i motivi sopraindicati la signora RI 1

necessita a partire da febbraio 2004 di un aiuto domiciliare nella misura di

due volte a settimana per un periodo illimitato." (Doc. AI 74-19)

L’Ufficio AI ha inoltre acquisito agli atti copia della domanda

d’indennità di disoccupazione presentata in data dall’assicurata nella quale

l’interessata si dichiarava abile al lavoro nella misura del 50% (doc. DISO

1-5).

RI 1 ha inoltre prodotto ulteriore documentazione medica attestante

l’effettuazione di due valutazioni radiologiche alla colonna vertebrale il 29

aprile 2005 con le seguenti conclusioni:

" (...)

CONCLUSIONI

Esiti di pregressa frattura faccettaria C4-C5 a sinistra con leggera

pseudoanterolistesi progrediente ma sempre senza compressione radicolare o

midollare.

Doscopatia cronica C5-C6 e C6-C7." (Doc. AI 84-1)

e:

" REFERTO

Nella

radiografia convenzionale, allineamento regolare dei corpi vertebrali

cervicali.

Esiti

di pregressa frattura faccettaria a sinistra spazio C4-C5 con deformazione dell'articolazione.

Osteocondrosi,

spondilosi e uncartrosi soprattutto spazio C5-C6 e meno marcata C6-C7."

(Doc. AI 84-2)

Inoltre, ha esibito un certificato del 5 aprile 2005 del dr. __________,

chirurgo ortopedico, attestante quanto segue:

" Il medico sottoscritto certifica di aver esaminato la

paziente summenzionata nell'ambulatorio di ortopedia il 31.03.2005.

L'obiettivo

della consultazione era quello di determinare se i diversi disturbi multifocali

accusati dalla paziente, conosciuti da anni, siano da mettere in conto ad una

malattia o patologia ortopedica richiedente ulteriori provvedimenti diagnostici

o terapeutici.

In

riassunto, all'esame clinico non abbiamo riscontrato elementi organici in favore

di un grave disturbo a livello della colonna cervicale, lombare né degli arti

superiori. Abbiamo per contro ritrovato evidenti segni non organici.

La

risonanza magnetica lombare del 2004 mostra solo una piccola protrusione L5-S1,

senza segni di discopatia, alterazioni di Modic né relazione con la

sintomatologia attuale.

La

radiografia funzionale convenzionale e la risonanza magnetica della colonna cervicale

mostrano invece un'artropatia C4-C5 di tipo degenerativo. Non alterazioni funzionali

sulle radiografie in flessione/estensione.

In

conclusione, non riteniamo la presenza di una patologia ortopedica rilevante a

livello della colonna cervicale o lombare che possa spiegare la sintomatologia

della paziente." (Doc. AI 84-3)

La dr.ssa __________ del SMR, valutata la nuova documentazione

medica agli atti, nel suo Rapporto medico del 1. luglio 2005, posta la diagnosi

principale di “Sindrome somatoforme da dolore persistente e sindrome

affettiva persistente”, oltre che “Fibriomalgia, Cervicalgia cronica su

alterazioni degenerative, esiti di frattura faccettaria C4-C5 a sinistra di

vecchia data con leggera pseudoanterolistesi”, ha concluso come segue:

Limiti funzionali

A livello fisico:

attività medio-leggera con

possibilità di cambiare frequentemente la posizione, senza dover lavorare a

lungo con le braccia al di sopra il cinto scapolare, non pesi superiori ai 10

kg,

non movimenti ripetuti o

posizioni statiche prolungate con rotazione o ipertensione cervicale

A livello psichico:

modificazione progressiva

dell'umore con momenti di irrita-bilità e momenti di pianto e angoscia,

riduzione dell'attenzione e della concentrazione, senso di insicurezza, pensiero

continuo e persistente centrato sulla problematica di dolorabilità somatica

diffusa

IL in %

Attività abituale

Venditrice-cassiera

IL 50%

Attività adeguata

IL 50%

Inizio IL duratura

Mese/anno

IL 30% dall'agosto 2000 al

giugno 2002

IL 505 da luglio 2002

continua

inizio-possibilità

integrazione

(mese/anno

(Doc.

AI 87-2)

(...)

Ad 1e2:

l'infortunio del 1997 è stato estesamente valutato

dall'assicuratore infortunio SUVA e tutta la documentazione è stato preso in

considerazione nella valutazione del caso. In particolare, siamo a conoscenza

dl reperto radiologico TAC del 19.11.1999 che ha rilevato degli esiti di

frattura C41C5 a sinistra con osteoartrite degenerativa secondaria

verosimilmente in relazione ad un vecchio infortunio del 1972.

In ogni caso, anche la recente risonanza magnetica

colonna cervicale del 29.04.2005 non aggiunge ulteriori informazioni atti a

cambiare la valutazione clinica della situazione in quanto viene unicamente

confermato la presenza di esiti di pregressa frattura faccettaria C4-C5 a

sinistra con leggera pseudoanterolistesi ma sempre senza compressione

radicolare, accanto a segni di discopatia cronica C5-C6 e C6-C7.

La risonanza magnetica lombare del 2004 mostra

unicamente una piccola protrusione L5-S1 senza segni di discopatia.

La recente valutazione ortopedica Dr. __________ del

05.04.2005

( rileva la presenza di artropatia degenerativa a livello C4-C5 e

piccola protrusione discale a livello L5-S1) a questo proposito esclude la

presenza di una patologia ortopedica rilevante a livello della colonna

cervicale o lombare che possa spiegare la sintomatologia dell'A.

Quindi la documentazione medica portata non porta

nuovi elementi che possano far cambiare l'apprezzamento precedente a livello

ortopedico-reumatologico: anzi confermano l'assenza di patologia ortopedica

rilevante e quindi il quadro rimane essenzialmente collocato nell'ambito di una

sindrome somatoforme da dolore persistente come già precedentemente valutato

a livello peritale psichiatrico.

Ad 3:

una borsite prepatellare è un evento patologico

passeggero che non assume carattere invalidante

ad 4:

l'aspetto psichiatrico è stato indagato in modo

approfondito tramite perizia psichiatrica Dr.__________ del 12/2003 con le

diagnosi e limitazioni funzionali sopra riportati: esso determina una

riduzione della capacità lavorativa del 50%. Non viene portata nessuna

ulteriore documentazione medica che possa oggettivare un peggioramento dello

stato di salute psichico avvenuto nel frattempo.

In conclusione, non viene portato nessun ulteriore

elemento a livello medico che possa far cambiare la valutazione dello stato

di salute e della capacità lavorativa espressa in occasione della valutazione

SMR del 09.07.2004.

(Doc.

AI 87-3+4)

Sulla base di questi accertamenti l’amministrazione ha reso la

decisione su opposizione del 15 novembre 2005.

Con il presente ricorso l’assicurata ha presentato documentazione

medica già agli atti oltre che un certificato del 30 novembre 2005 del dr. __________,

chirurgo ortopedico, attestante la presenza di “Stato dopo frattura

articolare C4/C5 a sinistra avvenuta nel 1997 con cefalee conseguenti, una

lombalgia su discopatia L4/L5 conosciuta, una gonalgia bilaterale su incipiente

gonartrosi e una metatarsalgia bilaterale maggiormente evidente e destra” e

uno datato 24 novembre 2005 del dr. __________, neurochirurgo, che conclude

quanto segue:

" La soprannominata paziente ha subito nel 1997 un

infortunio contraendo una frattura dell'articolazione C4/5 a sx. Da allora

lamenta dolori cervicali recidivanti.

È

attiva presso la __________ e lavora al 50%

Oltre

ai dolori cervicali, la paziente accusa anche fastidi lombari in presenza di discreti

processi degenerativi, ma senza irritazioni radicolari.

La

situazione cervicale è andata progressivamente peggiorando, per cui un

ulteriore accertamento tramite RM del rachide cervicale ha potuto confermare

una discopatia da C415 a C617 con una chiara consolidazione della frattura

C4/5.

La

paziente lamenta forti dolori cervicali con irradiazione al braccio dx. Dolori

molto sovente associati ad importanti cefalee.

In

considerazione della situazione clinica è stato discusso la possibilità di un

intervento ACIF nei livelli C5/6 e C6/7, dove ci sono importanti spondilosi ed

uncartrosi. L'indicazione operatoria verrà ancora discussa con un ortopeda.

Tuttavia

è probabile che a mediollungo termine si proceda poi ad un intervento.

In

complesso la paziente, dall'infortunio ad oggi, presenta un chiaro

peggioramento della situazione clinica e neuroradiologica concernente la

patologia cervicale."

(Doc.

AI 89-9)

In proposito, il medico SMR dr. __________, nelle sue Annotazioni

del 9 gennaio 2006, ha affermato:

" Vedi presa di posizione dr.ssa __________ del 1.5.2005.

In

fase di ricorso vengono presentati:

- rapporto dr. __________ del 24.11.2005

nel quale si parla di un peggioramento della sintomatologia cervicale e della

possibilità di un intervento chirurgico a livello cervicale (stabilizzazione).

- Certificato dr. __________ del

5.12.2005

nel quale viene indicato che l'assicurata è stata sottoposta a

colonoscopia virtuale (n.b. esame TAC)

- Referto RM colonna cervicale del

29.4

: esiti di pregressa frattura faccettaria C41C5 a sinistra con leggera

pseudoanterolistesi progredente ma sempre senza compressione radicolare o midollare.

Discopatia cronica C5/C6 e C6/C7

- Certificato dr. __________ del

30.11.2005

nel quel viene certificato che l'assicurata soffre di stato dopo

frattura articolare C41C5 a sinistra avvenuta nel 1997 con cefalee conseguenti,

lombalgia su discopatia L4/L5 conosciuta, gonalgia bilaterale su incipiente

gonartrosi e una metatarsalgia bilaterale maggiormente evidente a destra.

Valutazione e procedere: l'attuale documentazione presentata in fase di ricorso non apporta

nuovi elementi clinici rispetto alla presa di posizione in fase di opposizione.

Risulta

assai discutibile l'indicazione ad un intervento chirurgico a livello cervicale

in presenza di una problematica presente da anni con inoltre componente

somatoforme fibromialgia, fattori prognostici negativi per quanto concerne

interventi chirurgici a livello del rachide dorsale (qui si rimanda anche alla

valutazione specialistica del dr. __________, primario di ortopedia del

5.4

).

Il

certificato del dr. __________ indica unicamente che l'assicurata si è

sottoposta a colonoscopia tramite TAC, si tratta di esame diagnostico non

invasivo.

Il

referto della RM era già noto in sede di opposizione e non apporta nuovi

elementi di rilievo (si conferma assenza di interessamento radicolare o

midollare, problematiche che potrebbero eventualmente giustificare un approccio

invasivo).

La

presenza di una incipiente gonalgia e di una metatarsalgia risulta compatibile

con una capacità lavorativa residua come stabilita in precedenza.

Conclusione:

l'attuale documentazione non rende verosimile una modifica dello stato di

salute con influsso sulla capacità lavorativa residua, si conferma presa di

posizione medica in sede di opposizione." (Doc. III/bis)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi

sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001

nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8

Nella fattispecie, l’assicurata, pochi mesi dopo aver

ricevuto la decisione con la quale l’Ufficio AI le aveva negato il diritto ad

una prestazione d’invalidità (decisione 31 luglio 2002, doc. AI 34), ha chiesto

all’amministrazione di rivedere la propria posizione in quanto il suo stato di

salute sarebbe nel frattempo peggiorato. L’amministrazione ha istruito la

seconda domanda approfonditamente, esaminando la documentazione medica agli

atti e prodotta dall’interessata, interpellando i suoi medici curanti e facendo

esperire una perizia psichiatrica.

Dagli accertamenti effettuati risulta che l’interessata soffre di

diversi disturbi, in particolare di una sindrome somatoforme da dolore

persistente, di una sindrome affettiva persistente, di fibriomalgia, cervicalgia

cronica su alterazioni degenerative oltre che di esiti di frattura faccettaria

C4-C5. L’Ufficio AI ha pertinentemente ritenuto necessario indagare la

componente reumatologica/ortopedica e quella psichiatrica.

Orbene,

nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di

far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su

quelle dei sanitari interpellati, specialisti nelle materie che qui

interessano, i quali hanno compiutamente valutato il danno alla salute di cui è

portatrice l'assicurata, giungendo a conclusioni logiche e motivate in

merito alla valutazione circa la capacità lavorativa della

richiedente.

Dal

profilo psichiatrico, il dr. __________, ha considerato la ricorrente

portatrice di “sindrome somatoforme da dolore persistente e da una sindrome

affettiva persistente” (doc. AI 53). In punto alla capacità

lavorativa, lo specialista ha ritenuto l’interessata capace sul piano

lavorativo, nella professione precedentemente esercitata, nella misura del 50%

(cfr. sopra consid. 2.6; doc. AI 53).

La

componente reumatologica è stata invece esaminata dal dr. __________, specialista

in reumatologia, il quale ha posto la diagnosi di “sindrome fibriomialgica”,

oltre che di “stato dopo incidente automobilistico con trauma distorsivo

alla colonna cervicale , sindrome depressiva reattiva e adiposità”, e

concluso per una capacità lavorativa, dal profilo puramente reumatologico, del

50%, osservando tuttavia come l’assicurata fosse addirittura abile nella misura

del 70-80% in un’attività medio-leggera adeguata, senza sforzi particolari per

la colonna vertebrale (cfr. sopra consid. 2.6 e doc. AI 46).

Va

in questa sede fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare

(cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I

196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una

invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten

Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un

disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente,

cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre

2003.

in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo

2003.

in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici

(cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr.

STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01). Nel caso di specie, come del resto anche

suggerito dal dr. __________, l’amministrazione ha proceduto correttamente

facendo eseguire un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e

attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue

effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima

fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

Ai

citati referti specialistici va senz'altro attribuita piena valenza probatoria

conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7), senza

che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori indagini.

Agli

atti vi sono inoltre delle valutazioni della componente ortopedica,

segnatamente degli esiti del trauma distorsivo alla colonna cervicale riportato

dalla ricorrente in un incidente della circolazione avvenuto nel 1997 e,

quindi, della sindrome cervicoradicolare. In effetti, nel corso della procedura

amministrativa la ricorrente è stata valutata la prima volta dal dr. __________,

specialista in chirurgia ortopedica, il quale nel suo referto del 11 gennaio

2001, posta la diagnosi di spondiloartrosi localizzata cervicale e di fibriomalgia

reumatica, ha sottolineato come le limitazioni della colonna vertebrale fossero

modeste non essendovi indizi per una sofferenza radicolare, clinicamente predominando

chiaramente il quadro della fibriomalgia. Secondo questo specialista era

opportuna una ripresa dell’attività lavorativa in misura massima possibile

(doc. AI 74). Dal canto suo, il dr. __________, chirurgo ortopedico, nel suo referto

del 5 aprile 2005, ha escluso la presenza di una patologia ortopedica rilevante

a livello della colonna cervicale o lombare che potesse spiegare la

sintomatologia della paziente (doc. AI 84).

Ora,

sulla base di un’approfondita, dettagliata e completa valutazione degli atti medici

agli atti, in particolare delle valutazioni del dr. __________ e del dr. __________,

il medico SMR, nelle valutazioni del 9 luglio 2004 e del 1. luglio 2005, considerate

le diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente, sindrome

affettiva persistente, Fibriomalgia (con sindrome del dolore cronico), cervicalgia

cronica su alterazioni degenerative, esiti di frattura faccettaria C4-C5 a

sinistra di vecchia data con leggera pseudoanterolistesi)”, ha giudicato

l’assicurata abile al lavoro nella sua precedente professione di cassiera nella

misura del 50%, in considerazione appunto sia della componente reumatologica

che di quella psichiatrica (cfr. doc. AI 62 e 87). Ritenuta la giurisprudenza

federale valida nell’ambito della valutazione probatoria di atti medici sopra

citata (cfr. consid. 2.7), questo TCA deve ritenere concludenti siffatte

conclusioni che hanno pertinentemente tenuto conto delle singole affezioni

invalidanti di cui l’assicurata è sofferente giungendo ad una conclusione

logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa.

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois,

cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du

SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

D’altra

parte, deve essere osservato che i rapporti medici prodotti agli atti

(sia quelli rilasciati prima della decisione 15 novembre 2005 che quelli

rilasciati dopo, cfr. consid. 2.6) non sono tali da modificare le conclusioni

cui sono giunti gli specialisti interpellati dall’amministrazione e la dr.ssa __________

del SMR.

Quest’ultima

ha pertinentemente esposto come la documentazione medica agli atti, non da

ultimo la già menzionata valutazione ortopedica del 5 aprile 2005 del dr. __________,

specialista in chirurgia ortopedica, escludesse la presenza di una patologia

ortopedica rilevante a livello della colonna cervicale o lombare che potesse

spiegare la sintomatologia lamentata dall’assicurata, il complesso rimanendo di

conseguenza più nel quadro di una sindrome somatoforme da dolore persistente. Anche

in proposito alla borsite prepatellare diagnosticata dal referto radiologico della

Clinica __________ del 7 giugno 2004 (doc. AI 74-10), il medico SMR ha rettamente

osservato come tale patologia, di natura passeggera, non assumesse carattere

invalidante. A ragione d’altra parte, ha altresì osservato come anche la componente

psichiatrica risultava sufficientemente indagata tramite la valutazione specialistica

del dr. __________ dicembre 2003, cui deve senz'altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (cfr. doc. AI 87).

Del

resto va osservato che, riservate le certificazioni del suo medico curante (sul

valore probatorio delle attestazioni del medico di fiducia dell’assicurato cfr.

sopra al consid. 2.7), sulla base della documentazione versata agli atti dalla

ricorrente, unico periodo d’incapacità lavorativa (totale) risulta essere stato

attestato solo durante le degenze presso la Clinica di __________ (ossia dall’8

dicembre 2002 al 18 gennaio 2003 e dal 15 marzo al 10 aprile 2004), al termine

dei cui ricoveri tuttavia i medici della medesima clinica hanno concluso per

una capacità lavorativa del 50% (doc. AI 44 e 59). Non è quindi possibile concludere

per un sostanziale peggioramento dello stato di salute nel periodo susseguente tali

ricoveri.

D’altra

parte, con riferimento alla documentazione medica prodotta dall’interessata in

sede ricorsuale, a ragione l’amministrazione, sulla base del parere del dr. __________

del SMR, ha osservato come la stessa non sia suscettibile di modificare il

provvedimento contestato. Per quanto in particolare concerne l’incipiente gonalgia

e metatarsalgia bilaterale diagnosticata dal dr. __________ nel suo certificato

del 30 novembre 2005, il dr. __________ ha rettamente osservato come le stesse

non siano tali da modificare il giudizio sulla capacità lavorativa

dell’assicurata. Osservato come l’attestato del 5 dicembre 2005 del dr. __________

riferisca solo di un esame diagnostico effettuato dall’assicurata e come il

referto diagnostico radiologico del 29 aprile 2005 fosse già agli atti, con

riferimento al certificato del dr. __________, neurochirurgo, del 24 novembre

2005, il medico SMR ha sostanzialmente ritenuto discutibile l’indicazione operatoria

posta da questo sanitario. In effetti, esaminando tale certificato si deve

osservare come lo stesso non apporti nuovi elementi clinici suscettibili di

attestare con alta verosimiglianza l’insorgere di un effettivo peggioramento

delle condizioni della ricorrente rispetto a quanto accertato precedentemente

all’emanazione dell’atto contesto, rispettivamente non indica se e

eventualmente in che misura un eventuale peggioramento sia idoneo ad influire

sulla residua capacità lavorativa della paziente. Lo stesso non permette quindi

di modificare e mettere validamente in discussione le conclusioni

cui è giunta l’amministrazione in esito ad esaustivi e completi esami affidati

a specialisti delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice e sulla

base quindi di una precisa ed accurata osservazione e valutazione, tenendo

conto della totalità delle lamentele accusate dall’interessata.

Quanto

d’altra parte alla problematica psichiatrica, non si evidenziano elementi tali

da giustificare un peggioramento rilevante della patologia diagnosticata, né

del resto la ricorrente fa valere altrimenti, ragione per cui può essere

prestata completa adesione alle conclusioni tratte dallo psichiatra, dr. __________,

nella sua corposa perizia 7 dicembre 2003.

Non

è superfluo inoltre osservare come per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Ne consegue che i succitati atti medici del 30 novembre 2005 (dr. __________,

doc. A8) e 24 novembre 2005 (dr. __________, doc. A2) non potrebbero di principio

essere presi in considerazione, poiché attestanti una situazione di fatto

posteriore alla decisione contestata del 15 novembre 2005.

Ai

fini dell’economia processuale, eccezionalmente

il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente

alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare

il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag.

582.

consid. 3).

In

concreto, i rapporti medici in discussione non sono sufficienti

per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante (in casu

peggioramento) dello stato di salute dell’assi-curata.

Al proposito va anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

2.9

La

ricorrente sostiene inoltre in sostanza che il fatto che la Sezione __________

non l’ha ritenuta idonea al collocamento ai fini dell’attribuzione

dell’indennità di disoccupazione dimostrerebbe ulteriormente la sua completa

inabilità lavorativa. Unitamente al ricorso ha prodotto uno scritto 29 aprile

2005.

della Sezione __________ che recita come segue:

"

Gentile signora RI 1,

vista l’opposizione che è stata presentata contro

la decisione dell’assicurazione invalidità, non riteniamo che sia a

disposizione per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente pretese dai

datori di lavoro.

Si prospetta quindi una decisione di inidoneità

al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di disoccupazione a

decorrere dal 2 novembre 2004.

(…)” (doc. A4)

Tale allegazione non

può mutare alle predette conclusioni.

Occorre in effetti

evidenziare che l’assicurazione invalidità e quella contro la disoccupazione

sono due assicurazioni sociali a sé stanti che perseguono scopi differenti e non

sono quindi complementari l’una all’altra nel senso che un assicurato escluso

dal mondo del lavoro deve potersi necessariamente e in ogni caso appellare ad

una invalidità o ad uno stato di disoccupazione. Il diniego di una rendita

d’invalidità non implica automaticamente il diritto a delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione. In effetti le due assicurazioni

erogano prestazioni diverse che si basano su presupposti diversi: può di

conseguenza anche succedere che a causa o malgrado il medesimo danno alla salute

ad un assicurato non vengano erogate prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità oppure dell’assicurazione contro la disoccupazione, ma può anche

accadere che non sussista nessun diritto a prestazioni oppure che entrambe le

assicurazioni attribuiscano una prestazione. In particolare, l’assicurazione invalidità

si basa, per l’esame del diritto a prestazioni, sulla capacità lavorativa,

mentre che per l’assicurazione contro la disoccupazione è decisiva l’idoneità

al collocamento per la quale l’assicurato “è idoneo al collocamento se è

disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare

a provvedimenti di reintegrazione” (art. 15 LADI). E il concetto di

capacità lavorativa rispettivamente di idoneità al collocamento non sono equivalenti:

le relative condizioni vengono esaminate dai rispettivi organi assicurativi

individualmente tenendo presente la ratio della legge e, quindi, le relative

specifiche necessità. In particolare l’assicurazione contro la disoccupazione

tiene conto anche di elementi estranei all’invalidità (quali ad esempio la scarsa

scolarità o le difficoltà linguistiche dell’assicurato oppure, ai sensi

dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, l’età e la situazione personale

dell’assicurato) che non sono invece rilevanti nell’ambito dell’assicurazione

invalidità. Del resto, per consolidata giurisprudenza, anche se gli organi

delle due assicurazioni in oggetto devono cooperare (cfr. art. 15 cpv. 1 OADI),

quelli dell’assicurazio-ne contro la disoccupazione non sono vincolati alla

valutazione degli organi dell’assicurazione invalidità (ARV 1998 n. 5 p. 43

consid. 5) (sul rapporto tra assicurazione per l’invalidità e assicurazione

contro la disoccupazione in merito a incapacità lavorativa e inidoneità al

collocamento cfr. STFA inedita 3 marzo 2006 nella causa G, C 282/05).

Ne discende che nella

specie il provvedimento della Sezione __________ non può mutare alle pertinenti

conclusioni tratte dagli organi dell’AI. Questo a maggior ragione ove si

osservi che dal fascicolo agli atti risulta che l’assicurata, sottoscrivendo la

domanda di indennità di disoccupazione il 15 dicembre 2004, ha indicato di

essere disposta e capace al lavoro nella misura del 50% (cfr. doc. AI 1-5).

2.10

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche,

richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo

una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurata è tuttora abile

in misura del 50% nella sua precedente attività di venditrice/cassiera.

Ne

discende che la decisione contestata merita conferma mentre il ricorso deve essere

respinto.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere

cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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