32.2005.243
Assicurata attiva quale casalinga. La sua affezione psichica non è stata giudicata invaldidante e quindi l'amministrazione ha rettamente respinto la domanda di rendita.
27 ottobre 2006Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.243
Data decisione, Autorità:
27.10.2006, TCA
Titolo:
Assicurata attiva quale casalinga. La sua affezione psichica non è stata giudicata invaldidante e quindi l'amministrazione ha rettamente respinto la domanda di rendita.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.243
BS/td
Lugano
27 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1958, casalinga, nel dicembre 2004 ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con
decisione 28 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda non essendo
emersa alcuna patologia giustificante una riduzione della capacità lavorativa
in qualsiasi ambito (doc. AI 22-1).
1.2. Con
decisione su opposizione 5 dicembre 2005 l’Ufficio AI, sostenendo che la
documentazione medica prodotta non permette di inficiare la valutazione della
capacità lavorativa medico-teorica operata dal SAM, ha confermato la reiezione
della domanda di rendita.
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurata ha introdotto al TCA il
presente tempestivo ricorso, rilevando in particolare che, a seguito del
ricovero ospedaliero del 2003 per una tiroidite, continua ad accusare una forte
debolezza e depressione con forti stati d’ansia. Facendo infine presente di
essere in cura con antidepressivi, l’assicurata evidenzia che non può svolgere
Fatti
i lavori domestici e chiede che venga eseguita una nuova valutazione medica.
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, postula la reiezione del ricorso.
1.5. In
data 11 gennaio 2006 la ricorrente ha prodotto un memoriale in cui ha descritto
la propria situazione dal punto di vista psicologico, nonché ulteriore documentazione
medica (doc. V). L’8 settembre 2006 essa ha trasmesso altri certificati medici
(doc. IX).
Con
scritti 26 gennaio 2006 e 20 settembre 2006 l’Ufficio AI, confermando nuovamente
la decisione contestata, ha sostenuto che la nuova documentazione non apporta elementi
non presi in considerazione nella decisione contestata (VII e XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOC e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita, in particolare
a causa della sua situazione psichica.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, considerato che l’assicurata, a motivo dei quattro figli avuti
durante il matrimonio, svolge l’attività di casalinga, ci si potrebbe chiedere
se il metodo ordinario di determinazione dell’invalidità (raffronto dei
redditi; cfr. consid. 2.3) scelto dall’Ufficio AI sia quello corretto. Infatti,
in presenza di assicurati senza attività lucrativa, conformemente all’art. 27
OAI, l’invalidità viene valutata sulla base di un confronto delle attività
domestiche (mansioni consuete), da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare
(DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Tale domanda può
rimanere aperta in quanto, come verrà esposto in seguito, l’assicurata non
presenta alcuna affezione invalidante sia in ambito lavorativo che casalingo.
2.5. Nell’ambito
dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso
il SAM. Dal referto 19 ottobre 2005 (doc. Al 19) risulta che i periti, dopo
aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive
dell’assicurata e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due
consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e
reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli
consulti specialistici, nonché di quello internistico eseguito durante il soggiorno
dell’interessata presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Nessuna.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Modica fibromialgia primaria.
Tratti simbiotici di personalità.
Cafelee di origine tensiva.
Pregressa tiroidite De Quervain.
Pregressa epatopatia citolitica su HAV."
In
merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale i periti del SAM hanno di
conseguenza ritenuto l’assicura totalmente abile sia nell’attività di casalinga
che in qualsiasi altra attività lavorativa.
Sulle
conseguenze relative alle capacità d’integrazione essi hanno evidenziato:
"
(...)
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE
Non riteniamo indicate misure d’integrazione, in quanto
non porterebbero ad un incremento della capacità lavorativa dell’A. (vedi
difficoltà scolastiche riscontrate già in passato). Potrebbe svolgere
l’attività di ausiliaria venditrice e di operaia, come in passato. Qualsiasi
altra attività lavorativa confacente alla formazione dell’A. è proponibile”
(Doc. Ai 19-11).
Accertata
quindi l’assenza di un’incapacità lavorativa, l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di rendita.
2.6. La ricorrente contesta la valutazione medica del SAM, in particolare
per quel che concerne l’aspetto extra-somatico, da lei ritenuto invalidante.
A
sostegno delle sue argomentazioni, nell’ambito della procedura di opposizione, essa
ha prodotto la seguente documentazione medica:
-
certificato 8 novembre 2005 dello psichiatra curante, dr. __________:
"
Si certifica che la
signora RI 1, __________, __________ è in cura psichiatrica con il medico sottoscritto
dal 24.8.2005.
La presa a carico specialistica è stata richiesta per
il persistere di uno stato ansioso depressivo la cui sintomatologia si è
peraltro recentemente ulteriormente riacutizzata.
La paziente presenta pertanto una incapacità lavorativa
per motivi psichici del 100% a partire dal 24.8.2005 e per tempo indeterminato."
(Doc. AI 23)
-
certificato 8 novembre 2005 dello psicoterapeuta curante:
"
Si certifica che la
paziente a margine, segnalatami dal medico curante Dr. __________ di __________
a seguito di un importante scompenso ansio-depressivo, è stata in cura
psicoterapica presso il sottoscritto dal 28 giugno 2004 al 08 settembre
2004." (Doc. AI 23)
- certificato 14 novembre 2005 del dr. __________,
medico curante:
"
Si
certifica che la sopraccitata paziente è in mia cura dal 1984. Nel corso degli
ultimi anni più particolarmente a partire da inizio 2003 la paziente ha
sviluppato un’importante stato depressivo associato a numerosi sintomi
psicosomatici. Parallelamente ha sviluppato una tiroidite subacuto di De Quervain
che ha condotto a un lungo periodo di astenia, debolezza. In fine la paziente
presenta degli episodi recidivanti di vertigini la cui origine non ha potuto
essere accertata così come la sindrome panvertebrale nel quadro di fibromialgia
diffusa.
In queste condizioni la paziente,
a mio modo di vedere, deve essere considerata inabile al lavoro nella misura
del 50% quale casalinga e del 75% quale salariata." (Doc. AI 23)
Pendente causa, la ricorrente ha trasmesso al TCA
quanto segue:
-
certificato 11
gennaio 2006 dello psichiatra curante:
"
Si
certifica che la signora RI 1, __________, __________ è in cura psichiatrica
con il medico sottoscritto dal 24.8.2005.
La presa a carico specialistica è
motivata dal persistere di uno stato ansioso depressivo reattivo a
problematiche famigliari la cui sintomatologia, nonostante le cure praticate,
non ha finora presentato sostanziali miglioramenti.
La paziente presenta pertanto una
incapacità lavorativa per motivi psichici del 100% a partire dal 24.8.2005 e
per tempo indeterminato." (Doc. A29)
-
certificato 12
gennaio 2006 del dr. __________:
"
Si
certifica che la sopraccitata paziente in mia cura dal 1984.
A partire dal 2003 lo stato di
salute della paziente si è notevolmente peggiorato con in particolare
l'insorgenza di un importante stato ansioso-depressivo con diminuzione del tono
dell'umore, crisi di ansia, angoscia, disturbi del sonno, astenia, apatia e una
importante tendenza alla psico-somatizzazione.
La paziente ha poi sviluppato una
sintomatologia dolorosa panvertebrale con delle tendomialgie diffuse.
Da segnalare poi l'insorgenza
anche di una tiroidite subacuto di De Quervain che ha ulteriormente peggiorato
lo stato di astenia. Infine da segnalare frequenti episodi di tachicardia e
palpitazioni che hanno pure un influsso negativo sullo stato psicofisico della
paziente.
In queste condizioni penso che la
paziente debba essere considerata inabile al lavoro nella misura del 50% quale
casalinga e nella misura completa in altre professioni." (Doc. A28)
Infine, con lo scritto 8 settembre 2006, prodotto
pendente causa, l’assicurata ha allegato il certificato 4 settembre 2006 dello
psichiatra curante avente lo stesso tenore di quello redatto l’11 gennaio 2006,
nonché il certificato 8 settembre 2006 del medico curante il cui contenuto
corrisponde a quello del 12 gennaio 2006.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Dopo
attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi
per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è affetta,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’assenza
di connotazione invalidante delle stesse.
Oggetto
del contendere sono le ripercussioni d’ordine psichico sulla capacità
lavorativa esaminate nell’ambito della perizia SAM dal dr. __________. Incontestata
è invece la valutazione delle affezioni somatiche (reumatologiche ed internistiche),
ritenute non invalidanti.
Nella
perizia 29 settembre 2005 il succitato specialista in psichiatria e psicoterapia,
dopo aver visitato l’assicurata e proceduto alla consueta raccolta dei dati
anamnestici, ha esposto la sua valutazione conclusiva:
"
L'A. è la tipica persona
che non sopporta la dipendenza da rapporti insoddisfacenti e che desiderando
sottrarsi a questa deprimente mancanza di risonanza emotiva colloca nei
contatti con le persone e nel futuro le proprie aspettative di felicità. Il suo
matrimonio che poteva essere considerato ottimale se valutato per esempio
nell'ottica della stabilità finanziaria d'altro canto impallidiva finendo per apparire
molto deludente se poneva attenzione unicamente alle molteplici possibilità che
avrebbero potuto schiudersi davanti a sé. L'A. ha faticato a soffermarsi sugli
aspetti positivi del suo matrimonio anche perché distolta costantemente dal
pensiero di poter aver qualcosa di meglio a livello affettivo dove pur
stabilendo dei contatti e lasciandosi irretire dalla passione amorosa non
sembra essere mai riuscita a centrare il suo obiettivo francamente illusorio.
Alla base di questo atteggiamento pare esservi una convinzione profonda e
radicata di raggiungere a tutti i costi un amore così intenso da scacciare
durevolmente la propria atavica insoddisfazione." (Doc. AI 19)
Egli
ha pertanto ritenuto che “le caratteristiche di personalità dell’A. non corrispondono
ad un disfunzionamento psi-cologico tale da compromettere la capacità
lavorativa che risulta a mio avviso integra” (doc. AI 19-19).
Orbene, secondo questa Corte le scarne e non motivate certificazioni dello psichiatra
curante, dr. __________, attestanti uno stato ansioso-depressivo con
un’incapacità lavorativa al 100% dal 24 agosto 2005, non permettono di giungere
ad una valutazione diversa da quella fornita dal dr. __________, il quale ha allestito
una dettagliata e esaustiva perizia conformemente ai parametri giurisprudenziali
sopraindicati (cfr. consid. 2.6).
Non
va del resto dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA,
affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante
occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 2003, p. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno
2004 nella causa W., I 166/03,
consid. 3C)."
Nella
fattispecie in esame, il dr. __________ ha così descritto lo status psichico
dell’assicurata:
"
L'A. appare curata nella
persona e nell'abbigliamento. È lucida, orientata nel tempo-spazio e sul sé
personale, non denota grossolane alterazioni a carico delle funzioni cognitive.
L'intelligenza è nei limiti. L'A. collabora al colloquio, si relaziona in
maniera gentile con l'interlocutore, parla volentieri rispondendo in maniera
pertinente alle domande. La mimica e la gestualità sono vivaci. Non si constatano
disturbi del pensiero né alterazioni della percezione. La timia non è deflessa.
Non verbalizza ideazioni anticonservative. Esprime sentimenti di insoddisfazione
per la propria situazione a livello affettivo dove sente che le manca qualcosa
e vorrebbe avere di più." (Doc. AI 19)
Dalla
succitata descrizione non traspare dunque un quadro psichico invalidante.
Vero
che con certificato 8 novembre 2005 lo psicoterapeuta curante ha attestato che
l’assicurata è stata in cura per un importante scompenso
ansio-depressivo, ma da tale certificato non risulta alcuna valutazione sulla
capacità lavorativa (doc. 23-3).
Ininfluente
per l’esito della presente vertenza è infine quanto attestato il 14 novembre
2005 dal medico curante, dr. __________. Come visto, egli ha attestato
un’incapacità lavorativa del 50% quale casalinga e del 75% quale salariata a seguito
di un lungo periodo di astenia e debolezza dovuto ad una tiroidite subacuta di
De Quervain (cfr. consid. 2.6).
A
prescindere dal fatto che tale circostanza è stata considerata nell’ambito
della perizia multidisciplinare, va evidenziato che, fondandosi sulla
pertinente documentazione medica agli atti, i periti del SAM hanno valutato la tiroidite
come “pregressa”, senza alcun influsso sulla capacità lavorativa. Non condivisibile
è infine la valutazione fatta dal dr. __________, ossia che l’assicurata “ha
sviluppato un importante stato depressivo associato a numerosi sintomi
psicosomatici”, in quanto si scontra con le conclusioni della chiara e
completa perizia dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, alla
quale va conferito valore probatorio pieno (consid. 2.6).
Da
ultimo, i certificati del medico e dello psichiatra curante prodotti con il
ricorso e durante la causa non sono suscettibili di mettere in dubbio la
validità della perizia psichiatrica, essendo sovrapponibili alla documentazione
medica allegata all’opposizione, sopra esaminata.
In
conclusione, senza voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta
della succitata perizia multidisciplinare, questo TCA non può che confermare
l’assenza di affezioni invalidanti e, di conseguenza, la validità del giudizio
contestato.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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