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Decisione

32.2005.244

Trasposizione dell'inabilità lavorativa medico-teorica nella situazione concreta professionale dell'assicurato, parzialmente attivo quale macchinistra di treno merci. Raffronto dei redditi e riconosci

7 novembre 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

M. RI 1 ne peut pas continuellement alterner les positions telle que souhaitées

par les orienteurs de l’AI”; doc. AI 35-2). Nel

ricorso viene inoltre evidenziato come durante i periodi di arresto il

macchinista non beneficia di pause che gli permettono di alleviare eventuali

dolori alla schiena, “ in quanto deve garantire sia la sicurezza del treno

che il collegamento con la centrale di comando”. In tal senso non va dimenticato che il lavoro di macchinista

“richiede grande responsabilità e massima concentrazione” (cfr. profilo di

macchinstra di linea cargo in www.orientamento.ch).

Certo che il 14 maggio 2002 l’allora reumatologo

curante dr. __________, in un certificato all’indirizzo del servizio medico __________,

non aveva riscontrato alcuna incapacità lavorativa quale macchinista (doc. AI

16-8). In quell’ambito non è stato tuttavia accertato l’esatto mansionario di

un macchinista e quindi, vista la particolare configurazione dell’attività

svolta dall’assicurato, non si disponeva di elementi precisi di giudizio.

In

queste circostanze, è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l’assicurato presenta un’inabilità del 50% nella sua attività di

macchinista di treni merci.

2.8. Dal

punto di vista medico l’assicurato può svolgere a tempo pieno un’attività

lavorativa “in cui non è obbligato a rimanere sempre nella medesima

posizione, ma può alternare la posizione seduta a quella in piedi ed alla

deambulazione, non sia obbligato ad alzare dei pesi superiori ai 10 kg

ripetutamente e può lavorare in posizioni ergonomiche” (cfr. perizia 21 novembre

2003 del dr. __________; doc. AI 26-5). L’esigibilità in tali attività adeguate

è stata del resto confermata dalla consulente in integrazione (cfr. rapporto 7 dicembre

2004 della consulente; doc. AI 46-3). Al riguardo va fatto presente che,

conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è

tenuto ad intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).

Quanto

al reddito da valido, secondo quanto attestato nello scritto 4 aprile

2005 dal datore di lavoro, nel 2004 esso ammonta a fr. 102'914, incluse

indennità di residenza e assegni familiari (cfr. doc. AI 68-1).

Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato

in Pratique VSI 2002 p. 64).

Conformemente alla succitata

giurisprudenza del TFA, eccetto per quel che concerne il valore mediano

statistico, e dopo aver utilizzato la tabella statistica salariale relativa al

Ticino (TA-13), la consulente ha determinato un reddito da invalido di fr.

44'681 (doc. AI 46-2).

Ora,

va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione

che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario

mensile lordo pari a fr. 4’588. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p.

90), esso ammonta a fr. 4’771 mensili oppure a fr. 57’252 per l'intero

anno (fr. 4’771 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Raffrontando

il reddito da valido (2004) di fr 102'914 con il reddito da

invalido in attività adeguate esigibili al 100% di fr. 48’664 (57'252

meno una deduzione del 15% decisa dalla consulente) ne risulta un grado d’invalidità del 52,7% (102'914 –

48'664 x 100 : 102'914).

Facendo

decorrere l’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dalla perizia del dr. __________

(21 novembre 2003), dal 1° novembre 2004 l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§§ La decisione su

opposizione 21 novembre 2005 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una mezza

di rendita dal 1° novembre 2004.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'000 di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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