32.2005.245
oposizione dichiarata irricevibile per decorrenza infruttuosa del termine fissato per la completazione; ricorso dell'opponente accolto
14 marzo 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2005.245
Data decisione, Autorità:
14.03.2006, TCA
Titolo:
oposizione dichiarata irricevibile per decorrenza infruttuosa del termine fissato per la completazione; ricorso dell'opponente accolto
OPPOSIZIONE
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.245
rg/td
Lugano
14 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
novembre 2005 emanata da
in relazione al caso
CO 1
__________
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
che - in
esito all’istruttoria esperita a seguito della domanda di pre-stazioni
presentata il 3 settembre 2004 da __________, con decisione 15 settembre 2005
l’Ufficio AI ha riconosciuto a quest’ultimo il diritto ad una rendita intera (per
un grado d’invalidità del 100%) a decorrere dal 1. settembre 2005;
- contro
detta decisione il 7 ottobre 2005 la RI 1 (in seguito: RI 1) ha interposto opposizione
”a titolo preventivo e nel rispetto dei termini”, chiedendo di poter consultare
gli atti e postulando la concessione di un termine di 30 giorni per la completazione
dell’impugnativa;
- con
scritto 12 ottobre 2005 l’Ufficio AI, rilevato come l’opposizione non
soddisfacesse i requisiti di motivazione, ha assegnato all’opponente un termine
di 20 giorni per provvedere alla sua completazione, con l’avvertenza che in
caso contrario non sarebbe entrato nel merito della stessa;
- per
lettera 2 novembre 2005 l’opponente ha chiesto all’Ufficio AI una proroga sino
al 30 novembre 2005 per provvedere alla completazione dell’opposizione;
-
con scritto 7 novembre 2005 alla RI 1, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
precisando di non ritenere le motivazioni addotte sufficienti per la
concessione di un’estensione del termine precedentemente assegnato;
- con
opposizione 30 novembre 2005 all’Ufficio AI, trasmessa da quest’ultimo al TCA
quale atto di ricorso, la RI 1 ha chiesto l’annullamento di un’ulteriore
decisione emanata in data 2 novembre 2005 e concernente l’erogazione di
prestazioni a favore di __________ relativamente al periodo 1. agosto 2004-31
agosto 2005. Con sentenza 13 dicembre 2005 (inc. 32.2005.240) il TCA ha
dichiarato il gravame 30 novembre 2005 non ricevibile e trasmesso gli atti
all’amministrazione affinché rendesse una decisione su opposizione;
- per
decisione su opposizione 14 novembre 2005 l’amministrazione ha dichiarato
irricevibile l’opposizione 7 ottobre 2005 avverso la decisione 15 settembre
2005, i requisiti per entrare nel merito della stessa non essendo dati causa la
decorrenza infruttuosa del termine di 20 giorni fissato con missiva 12 ottobre
2005;
- contro
la decisione su opposizione 14 novembre 2005 la RI 1 interpone il presente
tempestivo ricorso al TCA con cui chiede - previo annullamento di detta
decisione come pure di quella resa in data 2 novembre 2005 - di rinviare gli
atti all’Ufficio AI per nuovo esame nel merito. Nel gravame l’insorgente, oltre
a censurare la mancata concessione da parte dell’Ufficio AI di una proroga
chiesta il 2 novembre 2005 per la completazione dell’opposizione alla decisione
15 settembre 2005, contesta puntualmente nel merito la fondatezza di
quest’ultima rimproverando in sostanza all’amministrazione di non aver
sufficientemente valutato la fattispecie in punto agli aspetti reintegrativi medici
e professionali;
- nella
risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e la conferma
del querelato provvedimento;
- invitato
a prendere posizione sul ricorso della RI 1, __________ è rimasto silente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
lite è - e deve essere unicamente - la questione a sapere se l’amministrazione
abbia a ragione dichiarato irricevibile l’opposizione presentata il 7 ottobre
2005 contro la decisione 15 settembre 2005 e non completata nel termine
assegnato a tale scopo con scritto 12 ottobre 2005;
- giusta
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e
contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;
- l’art.
10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una
motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del
suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta
oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore
(cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito
(in argomento v. DTF 123 V 128, 120 V 413);
- quanto
alla cosiddetta opposizione cautelativa - nella quale viene di regola richiesto
di poter anzitutto visionare gli atti con consecutiva completazione delle
motivazioni dell’opposizione - nella prassi essa è di principio ammessa (DTF
115 V 426; Schlauri, in: Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, 1996, pp. 67f.);
- in concreto, accertata la carente motivazione dell’opposizione
cautelativa 7 ottobre 2005, con scritto 12 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha
assegnato all’opponente, in applicazione di summenzionato disposto d’ordinanza
(art. 10 cpv. 1 OPGA), un congruo termine (20 giorni) per provvedere alla
completazione della stessa con la comminatoria imposta dall’art. 10 cpv. 5
OPGA;
-
lo scritto 12 ottobre 2005 risulta dagli atti essere stato -incontestatamente
- recapitato alla RI 1 il 19 ottobre 2005 (cfr. inc. AI; cfr. doc. A/13). Con
lettera raccomandata 2 novembre 2005 - pervenuta all’amministrazione il giorno
successivo (3 novembre 2005, cfr. inc. AI) - la RI 1 ha postulato la proroga sino
al 30 novembre 2005 del termine assegnato per la completazione dell’opposizione
adducendo “l’impossibilità di differire…attività di lavoro” rispettivamente
l’esistenza di “altri obblighi impellenti”. Dal fascicolo risulta pure che lo
scritto 7 novembre 2005 (inviato per lettera semplice) con cui l’Ufficio AI ha
comunicato il rifiuto di proroga alla RI 1, è pervenuto a quest’ultima in data
14 novembre 2005 (cfr. inc. AI);
-
orbene, ammesso e non concesso che i motivi addotti dalla RI 1 possano di
principio validamente costituire motivo di proroga ed indipendentemente dal
quesito a sapere se essi siano o meno stati resi per lo meno verosimili, una
tempestiva trattazione da parte dell’amministrazione della richiesta di proroga
2 novembre 2005 - cui è stato dato riscontro solo con scritto 7 novembre 2005
inviato oltretutto per lettera semplice recapitata alla RI 1 il 14 novembre
2005 - avrebbe con ogni verosimiglianza permesso all’insorgente, che da parte
sua ha provveduto ad inoltrare con un buon margine di anticipo la richiesta di
proroga, di provvedere all’inoltro in tempo utile (vale a dire nel termine a
suo tempo assegnatole e scadente l’8 novembre 2005) dell’atto di completazione.
Ciò è stato all’evidenza reso vano dal fatto che la notifica del diniego di
proroga è avvenuta in un momento addirittura posteriore alla scadenza del termine
di 20 giorni impartito, ritenuto che nelle circostanze concrete detta richiesta
avrebbe potuto e dovuto, a garanzia dei diritti dell’istituto opponente, venir
immediatamente evasa dall’amministrazione e notifica non per invio postale
semplice;
-
in simili circostanze l’agire
dell’amministrazione, che si è resa colpevole di un ingiustificato e per
l’opponente pregiudizievole ritardo nell’emanazione e nella notifica della
decisione di diniego di proroga, non può nella fattispecie meritare tutela in
quanto arbitrario. Si giustifica pertanto l’annullamento della decisione 14
novembre 2005 e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esamini le
puntuali argomentazioni e le censure di merito contenute nell’atto di
ricorso in oggetto, che nulla impedisce di considerare alla stregua di
completazione dell’opposizione presentata il 7 ottobre 2005, e renda un
nuovo giudizio;
-
con il gravame l’insorgente postula pure l’annullamento della decisione 2
novembre 2005 con cui l’Ufficio AI ha statuito sul diritto a prestazioni di __________
per il periodo 1. agosto 2004-31 agosto 2005. Tale richiesta deve essere
disatte siccome irricevibile, giusta l’art. 56 LPGA potendo infatti essere
impugnate mediante ricorso al TCA unicamente decisioni su opposizione (rispettivamente
decisioni contro cui l’opposizione è esclusa, ciò che non corrisponde al caso
in esame) ed in concreto una decisione a seguito di opposizione alla decisione
2 novembre 2005 (cfr. sentenza TCA 13 dicembre 2005, inc. 32.2005.240) non risultando
essere stata ancora emanata;
-
a norma dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il diritto al rimborso delle
ripetibili spetta di principio unicamente all’assicurato che vince la causa
(cfr. anche art. 22 cpv. 1 LPTCA; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art.
61 n. 97). Nella fattispecie all’istituto previdenziale ricorrente, per altro
non patrocinato, ancorché vincente in causa non vengono pertanto assegnate
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso, per quanto ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 14 novembre 2005 è annullata.
§§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché
entri nel merito dell’opposizione della RI 1 contro la decisione 15 settembre
Fatti
2005 e renda un nuovo giudizio.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L’atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Considerandi
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l’ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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