32.2005.246
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6 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2005.246
Data decisione, Autorità:
06.10.2006, TCA
Titolo:
Opposizione irricevibile perché non motivata: A. non completa l'opp. entro il termine assegnatogli e non invoca motivi giustificanti una restituzione dei termini. Aperta la questione a sapere se l'UAI può pretendere la traduzione in lingua italiana di un'opp. redatta in tedesco.
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
art. 52 LPGA
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.246
FS/td
Lugano
6 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
che - in
esito all’istruttoria esperita a seguito della domanda di prestazioni
presentata il 25 novembre 2004 da RI 1, con decisione 7 settembre 2005
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta in quanto ha giudicato l’assicurato abile
nella misura del 100% nelle attività abituali svolte in passato;
- con
scritto 4 ottobre 2005 l’assicurato ha presentato un’opposi-zione in lingua tedesca
(doc. AI 28/1);
- ritenuta
l’opposizione non motivata, in data 11 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha assegnato
all’assicurato un termine di 20 giorni per completarla e per presentarla in
lingua italiana, con l’avvertenza che trascorso infruttuoso questo termine la
stessa sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. AI 29/1-2);
- considerato
che l’assicurato ha lasciato trascorrere inutilmente il termine assegnatogli,
con decisione su opposizione 17 novembre 2005 l’Ufficio AI ha dichiarato
l’opposizione irricevibile;
- con
tempestivo ricorso al TCA l’assicurato ha chiesto di annullare le decisioni emanate
dall’Ufficio AI adducendo che: “(…) lo spostamento di due vertebre del collo
proveniente da due incidenti d’auto (senza colpa da parte mia) nel 1986 e 1998,
il ginocchio totalmente consumato dopo l’operazione fallita nel 1974 (tra
l’altro è stato dimenticato un pezzo di osso sotto la rotula) e la mia schiena
mi danno ancora dolori molto forti. Ho mandato all’Ufficio dell’assicurazione
invalidità del Cantone Ticino a Bellinzona tutti i dati e fatti in mio
possesso, purtroppo non sono riuscito ad averne altre. Vi prego dunque di
riconsiderare il mio caso e di indicarmi un vostro medico di fiducia dove posso
recarmi per un controllo dei fatti menzionati. (…)”.
- in
sostanza l’assicurato non ha contestato la decisione su opposizione con la
quale l’Ufficio AI ha dichiarato l’opposizione irricevibile bensì ha addotto
dei motivi che a suo dire giustificherebbero il suo diritto a prestazioni;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa facendo
notare che l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di
opposizione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
lite è la questione a sapere se l’amministrazione abbia a ragione dichiarato
irricevibile l’opposizione presentata dall’assi-curato il 4 ottobre 2005 dopo
che lo stesso, entro il termine assegnatogli di 20 giorni, non ha completato e
tradotto in italiano la propria opposizione;
- giusta
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e
contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;
- l’art.
Fatti
10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una
motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del
suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta
oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore
(cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito
(in argomento v. DTF 123
V 128, 120 V 413);
- se
da un lato il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta
esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali
presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di
opposizione. Per considerare valida un’opposizione è sufficiente che risulti la
volontà di non accettare la decisione intimata (Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 69 n. 49, pag. 465). Secondo Kieser
una motivazione può essere aggiunta, non essendo un presupposto formale
obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 14, pag. 523)
ed ha fatto riferimento ad una sentenza pubblicata in cui il TFA ha ritenuto
valida un'opposizione di un assicurato il quale, per contestare la ripresa di
una piena capacità lavorativa sostenuta dall’amministrazione, aveva inviato due
certificati medici attestanti un’incapacità lavorativa (DTF 123 V 131s).
In
DTF 123 V 128 l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait envoyer, dans le
délai de trente jours, deux certificats médicaux destinés, selon leur contenu,
à démontrer que, contrairement à la
Considerandi
décision de la recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait encore d'une
incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe de la confiance,
applicable en matière administrative, l'envoi de ces certificats ne pouvait
être compris par la recourante que comme la manifestation - imparfaitement
formulée - d'une opposition à sa décision. Dans ces circonstances, la
recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré, avant de pouvoir
considérer sa décision comme définitive, ce que les juges cantonaux ont admis à
bon droit. (…)” (DTF 123 V 128, consid. 3c, pag. 131)
- nel
caso in esame l’opposizione 4 ottobre 2005 è da considerare non motivata ai
sensi della succitata giurisprudenza visto che, senza produrre alcun reperto
medico, l’assicurato si è limitato a sostenere che “(…) die Röntgenbilder vom;
Halswirbel-, rechten Knie- sowie vom Rücken, belegen eindeutig die schwere
meiner Gebrechen. Ich bin jederzeit bereit, mich einer
ärtzlichen Kon-trolle von einem Ihrer Vertrauenärzte, zu unterziehen (…)“. Pertanto
rettamente, in applicazione dell’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA, l’Ufficio AI ha
assegnato all’opponente un congruo termine (20 giorni) per provvedere alla
completazione dell’opposizione con la comminatoria imposta dalla legge. Avendo
l’assicurato lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli e
non avendo invocato alcun motivo giustificante una restituzione dei termini, a
ragione l’Ufficio AI ha dichiarato l’opposizione irricevibile;
- può
qui restare aperta la questione a sapere se effettivamente l’amministrazione
aveva o meno il diritto di chiedere la traduzione nella lingua italiana
dell’opposizione sollevata dall’assicurato. Al riguardo il TCA si limita qui ad
osservare che – chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato che aveva
contestato l’obbligo di tradurre la sua opposizione essendo il tedesco lingua
ufficiale – l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale
autorità di vigilanza, con giudizio 20 maggio 2005 (vedi STCA 25 luglio 2006
nella causa A., doc. AI 208, inc. 32.2005.169) ha confermato l’agire
dell’amministrazione in virtù del cosiddetto principio della territorialità;
- stante
quanto precede la decisione impugnata merita tutela mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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