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Decisione

32.2005.246

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una

motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del

suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta

oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore

(cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al

cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per

rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito

(in argomento v. DTF 123

V 128, 120 V 413);

- se

da un lato il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta

esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali

presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di

opposizione. Per considerare valida un’opposizione è sufficiente che risulti la

volontà di non accettare la decisione intimata (Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 69 n. 49, pag. 465). Secondo Kieser

una motivazione può essere aggiunta, non essendo un presupposto formale

obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 14, pag. 523)

ed ha fatto riferimento ad una sentenza pubblicata in cui il TFA ha ritenuto

valida un'opposizione di un assicurato il quale, per contestare la ripresa di

una piena capacità lavorativa sostenuta dall’amministrazione, aveva inviato due

certificati medici attestanti un’incapacità lavorativa (DTF 123 V 131s).

In

DTF 123 V 128 l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait envoyer, dans le

délai de trente jours, deux certificats médicaux destinés, selon leur contenu,

à démontrer que, contrairement à la

Considerandi

décision de la recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait encore d'une

incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe de la confiance,

applicable en matière administrative, l'envoi de ces certificats ne pouvait

être compris par la recourante que comme la manifestation - imparfaitement

formulée - d'une opposition à sa décision. Dans ces circonstances, la

recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré, avant de pouvoir

considérer sa décision comme définitive, ce que les juges cantonaux ont admis à

bon droit. (…)” (DTF 123 V 128, consid. 3c, pag. 131)

- nel

caso in esame l’opposizione 4 ottobre 2005 è da considerare non motivata ai

sensi della succitata giurisprudenza visto che, senza produrre alcun reperto

medico, l’assicurato si è limitato a sostenere che “(…) die Röntgenbilder vom;

Halswirbel-, rechten Knie- sowie vom Rücken, belegen eindeutig die schwere

meiner Gebrechen. Ich bin jederzeit bereit, mich einer

ärtzlichen Kon-trolle von einem Ihrer Vertrauenärzte, zu unterziehen (…)“. Pertanto

rettamente, in applicazione dell’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA, l’Ufficio AI ha

assegnato all’opponente un congruo termine (20 giorni) per provvedere alla

completazione dell’opposizione con la comminatoria imposta dalla legge. Avendo

l’assicurato lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli e

non avendo invocato alcun motivo giustificante una restituzione dei termini, a

ragione l’Ufficio AI ha dichiarato l’opposizione irricevibile;

- può

qui restare aperta la questione a sapere se effettivamente l’amministrazione

aveva o meno il diritto di chiedere la traduzione nella lingua italiana

dell’opposizione sollevata dall’assicurato. Al riguardo il TCA si limita qui ad

osservare che – chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato che aveva

contestato l’obbligo di tradurre la sua opposizione essendo il tedesco lingua

ufficiale – l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale

autorità di vigilanza, con giudizio 20 maggio 2005 (vedi STCA 25 luglio 2006

nella causa A., doc. AI 208, inc. 32.2005.169) ha confermato l’agire

dell’amministrazione in virtù del cosiddetto principio della territorialità;

- stante

quanto precede la decisione impugnata merita tutela mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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