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Decisione

32.2005.247

Sulla sola base degli atti di causa non é possibile stabilire la capacità lavorativa dell'assicurato in attività adeguate. Rinvio atti per complemento istruttorio. Nozione di invalidità in ambito AI e

23 novembre 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce

una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime

per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

- la

nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in

materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione

della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo

assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in

via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b

con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del

concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni

sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie,

diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al

guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto

ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro

assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non

può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente

indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo

tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V

471). In tal senso, in una sentenza del 26

luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp.

79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è

l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in

casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un

diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe,

neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa

A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di

vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità

non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assi-curatore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

Va

poi ricordato che secondo la giurisprudenza il grado d’invalidità accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione

di una transazione con l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante

per l’AI, anche qualora siano note le riflessioni che hanno indotto

l’assicuratore infortuni a concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella

causa S, I 153/00, pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Recentemente il

TFA ha poi statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a

una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI

riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e

la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.);

- nel

caso concreto, con decisione 17 marzo 2004, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 70% a decorrere

dal 1° gennaio 2004 (doc. AI 24/9-11).

L’assicuratore

LAINF è giunto a questa decisione dopo una transazione con l’assicurato (vedi

accordo del 9 febbraio 2002; doc. 12/4 incarto LAINF) e tenuto conto del parere

5 novembre 2003 con il quale la dr.ssa __________, FMH in medicina interna e

del lavoro, ha concluso che:

" (…)

Zusammenfassend

halte ich fest: es besteht ein berufsbedingtes chronisches Ekzem, dass seit dem

Erlass der NEV nie ganz abgeheilt ist. Sämtliche manuellen Tätigkeiten kommen

für diesen Versicherten mit sehr leicht lädierbarer Haut nicht in Frage. Admninistrative

oder Überwachungstätigkeiten wären wahrscheindlich in einem Teilpensum (wenige

Stunden pro Tag 2-4) mögliche sofern sie nicht mit einer mechanischen

Beanspruchung einhergehen würden (der Versicherte darf nichts tragen, die Haut

darf nicht durch Druck belastet werden). Dieser Art von Tätigkeit erfordert

aber in der Regel die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Ich glaube daher

kaum, dass der Versicherte seine geringe restliche Arbeitsfähigkeit im Alter

von 58 auf der allgemeinen Markt in irgend einer weise umsetzen kann.

(…)“

(doc. 9/2-3 incarto LAINF, sottolineatura del redattore)

- il

dr. __________, FMH in dermatologia e venerologia, nel suo reperto 28 febbraio

2003 indirizzato alla __________ ha attestato che:

" (…)

Il paziente dal 1. giugno 2001 era

praticamente sempre inabile al lavoro. Sono senz’altro d’accordo con una “Arbeitsprobung”

a condizioni controllate, dove non solo il lavoro ma anche la terapia può

essere controllata.

Ho controllato il paziente il

27.02.2003. Ho fissato lo status con delle fotografie. Per via di ragadi

dolenti sotto ai piedi e per una onicomicosi di nuovo manifesta, ho ripetuto

gli esami micologici. Sulle mani il paziente presenta sempre alcune vescichette

disidrosiformi interdigitali e una pelle intertriginosa leggermente arrossata

[…] ho avvertito il paziente della prova di lavoro e che per farla dovrà

probabilmente recarsi nella Svizzera interna. Ritengo il paziente ancora

inabile al 100% fino alla convocazione della prova di lavoro. Personalmente

mi chiedo però se tutti questi sforzi supplementari e i relativi costi

accessori non siano soldi spesi inutilmente per questo paziente 58.enne,

ignorante e soprattutto anche poco motivato (…)” (doc. 7/2 incarto LAINF,

sottolineatura del redattore)

Lo

stesso medico, nel suo reperto 9 settembre 2003 indirizzato alla __________,

posta la diagnosi di “eczema da contatto al cemento (cobalto, cromo) in

paziente con disposizione atopica – probabile onicomicosi persistente –

Considerandi

iperidrosi”, ha indicato un decorso “(…) sempre più o meno uguale (…)” (doc.

8/2 incarto LAINF);

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che

esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995.

in re A. C; cfr. anche DTF

123.

V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C.,

I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);

- questo

Tribunale ritiene che, senza un ulteriore accertamento medico, né sulla base

dei certificati medici 28 febbraio e 9 settembre 2003 del dr. __________, né

sul parere 5 novembre 2003 della dr.ssa __________, è possibile esprimersi

sulla capacità al lavoro del-l’assicurato in attività adeguate.

In

particolare, ritenuto oltretutto che la proposta del dr. __________ 13 novembre

2002.

– secondo il quale “(…) le limitazioni sono ben definite (…)” (doc. AI

8/1) – non tiene forzatamente conto dei posteriori reperti medici sopra

menzionati, non è possibile affermare, come ha fatto l’Ufficio AI nella

delibera 2 agosto 2004, che “(…) dalla visita medica __________ del 5.11.2003

risulta che l’attività di muratore non è più esigibile a causa dell’eczema di

cui lei à affetto. Risultano per contro totalmente esigibili attività di tipo

non qualificato che evitino il contatto con il cemento, il cromo e il cobalto e

che non necessitino di importanti lavori manuali (ad esempio aiuto magazziniere,

autista, fattorino, aiuto venditore, agente di sicurezza, sorvegliante) (…)”

(doc. AI 19/2).

Del

resto la stessa dr.ssa __________ si è sempre espressa a favore di una prova di

lavoro sotto controllo medico per poter valutare oggettivamente la resistenza

della pelle delle mani dell’assicurato (doc. 1/4, 3/2 e 5/2 incarto LAINF).

Un

accertamento medico volto a chiarire una volta per tutte in quale misura

l’assicurato possa essere ritenuto abile al lavoro in un’attività adeguata è

necessario anche alla luce delle annotazioni 22 novembre 2005 del dr. __________,

medico SMR, nelle quali egli rinvia ancora al parere 5 novembre 2003 della

dr.ssa __________ osservando che “(…) secondo l’attuale rapporto del 15.11.2005

del dr. __________ la sitazione dermatologica a livello delle mani è tuttora

presente (in ottobre è stato notato un certo miglioramento). In considerazione

di questo si può definire la situazione a livello delle mani sovrapponibile al

momento della visita Dr.ssa __________ del 5.11.2003 (__________). In questo

senso rimangono pure validi i limiti funzionali allora espressi (…)” (doc. AI

33/1);

- in

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché, dopo complemento

istruttorio volto a stabilire la capacità al lavoro dell’assicurato in

un’attività adeguata, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo

l’espletamento dell’accertamento medico sopra indicato.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.--a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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