32.2005.247
Sulla sola base degli atti di causa non é possibile stabilire la capacità lavorativa dell'assicurato in attività adeguate. Rinvio atti per complemento istruttorio. Nozione di invalidità in ambito AI e
23 novembre 2006Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.247
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, TCA
Titolo:
Sulla sola base degli atti di causa non é possibile stabilire la capacità lavorativa dell'assicurato in attività adeguate. Rinvio atti per complemento istruttorio. Nozione di invalidità in ambito AI e LAINF.
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.247
FS
Lugano
23 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, di professione muratore, nel mese di settembre 2001 ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da una
malattia professionale, segnatamente da eczema da contatto al cemento (doc. AI
1/1-7 e doc 1/39 incarto LAINF);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 13 ottobre 2004,
confermata con decisione su opposizione 25 novembre 2005, l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° giugno 2002 al 29
febbraio 2004 e un quarto di rendita dal 1° marzo 2004 (doc. AI 24/4-8 e
35/1-6).
L’amministrazione
ha in particolare rilevato che “(…) nel caso in eame, l’assicuratore infortuni __________
si è accordato con l’assi-curato in merito al riconoscimento di una rendita
d’invalidità del 70% dal 01.01.2004 per le sole conseguenze della malattia professionale
accertata nel marzo 1999 (cfr. accordo del 09.02.2004). Dagli atti __________
all’incarto non risulta che il grado d’invalidità del 70% sia stato stabilito
con raffronto dei redditi, pertanto questo tasso d’invalidità non è vincolante
per l’amministrazione AI, che ha rettamente proceduto alla determinazione del
grado d’invalidità a seguito della chiusura del caso da parte della __________
(…)” (doc. AI 35/4 punto 10);
- con
il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha chiesto
l’erogazione di una rendita intera anche dal 1° marzo 2004 asserendo che non esiste
motivo per discostarsi dalla valutazione dell’incapacità lucrativa esperita
dalla __________ e che in ogni caso nel calcolo del reddito da invalido bisogna
tenere conto del fatto che egli può lavorare solo 2-4 ore al giorno;
- con
la risposta di causa, osservando che il ricorrente solleva le medesime
obiezioni già trattate in sede di opposizione e che non produce ulteriori mezzi
di prova, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI, dopo avergli concesso una
rendita intera dal 1° giugno 2002 al 29 febbraio 2004, ha ridotto la
prestazione a un quarto di rendita dal 1° marzo 2004;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino
al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V
207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato,
ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- l’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce
una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime
per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- la
nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in
materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione
della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo
assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in
via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b
con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del
concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni
sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie,
diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al
guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto
ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro
assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non
può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente
indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo
tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V
471). In tal senso, in una sentenza del 26
luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp.
79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è
l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in
casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un
diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe,
neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa
A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità
non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assi-curatore infortuni,
allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto
dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Va
poi ricordato che secondo la giurisprudenza il grado d’invalidità accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione
di una transazione con l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante
per l’AI, anche qualora siano note le riflessioni che hanno indotto
l’assicuratore infortuni a concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella
causa S, I 153/00, pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Recentemente il
TFA ha poi statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a
una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI
riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e
la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica
effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.);
- nel
caso concreto, con decisione 17 marzo 2004, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 70% a decorrere
dal 1° gennaio 2004 (doc. AI 24/9-11).
L’assicuratore
LAINF è giunto a questa decisione dopo una transazione con l’assicurato (vedi
accordo del 9 febbraio 2002; doc. 12/4 incarto LAINF) e tenuto conto del parere
5 novembre 2003 con il quale la dr.ssa __________, FMH in medicina interna e
del lavoro, ha concluso che:
" (…)
Zusammenfassend
halte ich fest: es besteht ein berufsbedingtes chronisches Ekzem, dass seit dem
Erlass der NEV nie ganz abgeheilt ist. Sämtliche manuellen Tätigkeiten kommen
für diesen Versicherten mit sehr leicht lädierbarer Haut nicht in Frage. Admninistrative
oder Überwachungstätigkeiten wären wahrscheindlich in einem Teilpensum (wenige
Stunden pro Tag 2-4) mögliche sofern sie nicht mit einer mechanischen
Beanspruchung einhergehen würden (der Versicherte darf nichts tragen, die Haut
darf nicht durch Druck belastet werden). Dieser Art von Tätigkeit erfordert
aber in der Regel die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Ich glaube daher
kaum, dass der Versicherte seine geringe restliche Arbeitsfähigkeit im Alter
von 58 auf der allgemeinen Markt in irgend einer weise umsetzen kann.
(…)“
(doc. 9/2-3 incarto LAINF, sottolineatura del redattore)
- il
dr. __________, FMH in dermatologia e venerologia, nel suo reperto 28 febbraio
2003 indirizzato alla __________ ha attestato che:
" (…)
Il paziente dal 1. giugno 2001 era
praticamente sempre inabile al lavoro. Sono senz’altro d’accordo con una “Arbeitsprobung”
a condizioni controllate, dove non solo il lavoro ma anche la terapia può
essere controllata.
Ho controllato il paziente il
27.02.2003. Ho fissato lo status con delle fotografie. Per via di ragadi
dolenti sotto ai piedi e per una onicomicosi di nuovo manifesta, ho ripetuto
gli esami micologici. Sulle mani il paziente presenta sempre alcune vescichette
disidrosiformi interdigitali e una pelle intertriginosa leggermente arrossata
[…] ho avvertito il paziente della prova di lavoro e che per farla dovrà
probabilmente recarsi nella Svizzera interna. Ritengo il paziente ancora
inabile al 100% fino alla convocazione della prova di lavoro. Personalmente
mi chiedo però se tutti questi sforzi supplementari e i relativi costi
accessori non siano soldi spesi inutilmente per questo paziente 58.enne,
ignorante e soprattutto anche poco motivato (…)” (doc. 7/2 incarto LAINF,
sottolineatura del redattore)
Lo
stesso medico, nel suo reperto 9 settembre 2003 indirizzato alla __________,
posta la diagnosi di “eczema da contatto al cemento (cobalto, cromo) in
paziente con disposizione atopica – probabile onicomicosi persistente –
Considerandi
iperidrosi”, ha indicato un decorso “(…) sempre più o meno uguale (…)” (doc.
8/2 incarto LAINF);
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che
esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA
del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002.
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995.
in re A. C; cfr. anche DTF
123.
V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C.,
I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
- questo
Tribunale ritiene che, senza un ulteriore accertamento medico, né sulla base
dei certificati medici 28 febbraio e 9 settembre 2003 del dr. __________, né
sul parere 5 novembre 2003 della dr.ssa __________, è possibile esprimersi
sulla capacità al lavoro del-l’assicurato in attività adeguate.
In
particolare, ritenuto oltretutto che la proposta del dr. __________ 13 novembre
2002.
– secondo il quale “(…) le limitazioni sono ben definite (…)” (doc. AI
8/1) – non tiene forzatamente conto dei posteriori reperti medici sopra
menzionati, non è possibile affermare, come ha fatto l’Ufficio AI nella
delibera 2 agosto 2004, che “(…) dalla visita medica __________ del 5.11.2003
risulta che l’attività di muratore non è più esigibile a causa dell’eczema di
cui lei à affetto. Risultano per contro totalmente esigibili attività di tipo
non qualificato che evitino il contatto con il cemento, il cromo e il cobalto e
che non necessitino di importanti lavori manuali (ad esempio aiuto magazziniere,
autista, fattorino, aiuto venditore, agente di sicurezza, sorvegliante) (…)”
(doc. AI 19/2).
Del
resto la stessa dr.ssa __________ si è sempre espressa a favore di una prova di
lavoro sotto controllo medico per poter valutare oggettivamente la resistenza
della pelle delle mani dell’assicurato (doc. 1/4, 3/2 e 5/2 incarto LAINF).
Un
accertamento medico volto a chiarire una volta per tutte in quale misura
l’assicurato possa essere ritenuto abile al lavoro in un’attività adeguata è
necessario anche alla luce delle annotazioni 22 novembre 2005 del dr. __________,
medico SMR, nelle quali egli rinvia ancora al parere 5 novembre 2003 della
dr.ssa __________ osservando che “(…) secondo l’attuale rapporto del 15.11.2005
del dr. __________ la sitazione dermatologica a livello delle mani è tuttora
presente (in ottobre è stato notato un certo miglioramento). In considerazione
di questo si può definire la situazione a livello delle mani sovrapponibile al
momento della visita Dr.ssa __________ del 5.11.2003 (__________). In questo
senso rimangono pure validi i limiti funzionali allora espressi (…)” (doc. AI
33/1);
- in
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché, dopo complemento
istruttorio volto a stabilire la capacità al lavoro dell’assicurato in
un’attività adeguata, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo
l’espletamento dell’accertamento medico sopra indicato.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.--a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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