32.2005.248
Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM a ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto a prestazioni. Non provato un peggiormento di salute tra la perizia e la decisione impugn
24 novembre 2006Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.248
Data decisione, Autorità:
24.11.2006, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM a ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto a prestazioni. Non provato un peggiormento di salute tra la perizia e la decisione impugnata. A. non collabora ed é teatrante. Importanza del contatto diretto con l'A. grazie al traduttore.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.248
FS
Lugano
24 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, da ultimo e fino al 31 luglio 2003 attiva per la __________
– quale operaia a cottimo la cui attività consisteva nell’assemblaggio di penne
– (doc. AI 12/1-3 e 15/1), il 30 agosto 2004 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “cefalea ribelle – sindrome
ansioso depressiva” (doc. AI 3/1-7);
- esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita
dal Servizio di accertamento medico del-l’AI (in seguito SAM), con decisione 20
settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda adducendo che dalla perizia
del SAM “(…) risulta che il suo stato di salute permette lo svolgimento sia
delle attività finora svolte che quelle richieste in ambito casalingo nella
misura del 100% (…)” (doc. AI 29/1-2);
- a
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata tramite la __________ – la
quale ha prodotto un certificato medico 26 ottobre 2005 del dr. __________ –
con decisione su opposizione 21 novembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’impugnativa
puntualizzando che “(…) il SMR ha rilevato che tale referto medico si basa su
di un’unica visita, eseguita in urgenza, richiesta dalla paziente in epoca
successiva all’emanazione della decisione negativa notificata dall’UAI. Il
quadro ostentato dall’assicurata potrebbe essere compatibile con la diagnosi di
“grave depressione endogena con sintomi autistici e regressivi molto marcati” espressa
dal Dr. __________, ma come ben esposto in occasione della perizia eseguita al
SAM con l’appoggio di un interprete ufficiale, non membro della famiglia, il
quadro è da interpretare nel contesto delle seguenti diagnosi: psicopatia a
carattere conversivo, elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche,
sindrome da disadattamento, tendenza all’aggravazio-ne della sintomatologia,
ossia tutte patologie non ritenute invalidanti ai sensi delle disposizioni
dell’AI. Il SMR ha dunque escluso l’insorgenza di una modifica dello stato di
salute rispetto al momento della perizia SAM e considerato del tutto coerente,
esauriente e conclusiva la valutazione posta in ambito peritale, sia a livello
clinico, sia a livello delle possibili conseguenze sulla capacità lavorativa
(…)” (doc. AI 38/3-4, punto 3);
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata contesta la valutazione medica – in
particolare per quanto attiene all’aspetto psichiatrico – operata
dall’amministrazione e chiede l’erogazione di una rendita;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni e
ha chiesto di respingere il ricorso;
- con
lettera 8 febbraio 2006 l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica;
- nelle
osservazioni 6 marzo 2006 l’Ufficio AI ha insistito nella domanda di reiezione
del ricorso producendo le annotazioni 2 febbraio 2006 del dr. __________,
medico SMR, che ha rilevato:
" (…)
in
fase di ricorso vengono presentati:
- certificato dr. __________, del
6.2.2006 nel quale viene genericamente affermata la persistenza di una IL del
100%
- rapporto dr. __________ del
6.2.2006: viene descritto la sintomatologia già nota e valutata in sede SAM. Il
dr. __________ conferma la sua valutazione di una IL del 100% per ragioni psichiche.
Valutazione:
l’attuale rapporto del dr. __________ descrive una situazione in pratica ben
nota. La problematica è stata valutata in sede SAM in conoscenza di tutti i
dettagli anamnestici. Lo stato dell’assicurata non ha subito modifiche di
rilievo rispetto al momento della valutazione SAM.
Conclusione:
non si intravedono ragioni a discostarci dalle conclusioni SAM.
(…)”
(doc. X/Bis)
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è la questione a sapere se, vista la perizia pluridisciplinare
13 settembre 2005 del SAM – in particolare avuto riguardo all’aspetto
psichiatrico –, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
una rendita AI;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990
p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);
- nel
caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del
SAM – ha negato all’assicurata il diritto a una rendita AI.
Dal
referto 13 settembre 2005 (doc. AI 28/1-31) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a
tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),
ortopedica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Nessuna
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Psicopatia
a carattere conversivo.
Elaborazione
di sintomi fisici per ragioni psicologiche.
Sindrome
da disadattamento.
Dolori
a carattere diffuso nell’ambito di un quadro fibromialgico.
Tendenza
all’aggravazione della sintomatologia.
Blocco
di branca ds. incompleto all’RCG.
Ipercolesterolemia.”
(doc. AI 28/12)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “l’A va considerata abile al lavoro nella
misura del 100% nella sua attività finora svolta di operaia a cottimo e come
casalinga” (doc. AI 28/16), hanno concluso che:
" 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal
punto di vista psichiatrico, neurologico e reumatologico, l’A. è totalmente
abile al lavoro nell’attività finora svolta di operaia a cottimo e di
casalinga. Predominante nel comportamento dell’A. è l’atteggiamento oppositivo,
teatrale, mirato ad impedire una valutazione clinica oggettiva corretta dello
stato di salute. Questo atteggiamento che è stato riscontrato da tutti i
consulenti e dal perito SAM, con delle risposte prolisse, anche se vaghe, da
parte dell’A. quando deve rispondere riguardo ai suoi disturbi e ai suoi
dolori, mentre le risposte sono sempre caratterizzate da “non ricordo, non so”,
quando si tratta di raccogliere dati familiari, professionali, ecc.. Ora,
questo atteggiamento non è sicuramente indice di una patologia psicotica, in
quanto molto mirata. Per questo, seppur in presenza di una psicopatia a carattere
conversivo, riteniamo che in primo piano vi sia, come già descritto dalla
dr.ssa __________, un’elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche.
Questo è quanto emerge pure dal rapporto del nostro consulente psichiatra dr.
Fatti
D. __________, che fa notare come all’origine dell’ostina-zione compulsiva
dell’A., “possa esserci l’esigenza categorica di ottenere qualcosa,
segnatamente il rispetto di una richiesta caparbia di indennizzo”.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE
Sulla
base di quanto appena detto, riteniamo che l’A. sia ostinata nel non voler mettere
in atto le risorse, seppur scarse, che possiede per poter reinserirsi in una
nuova attività lavorativa.
Riconosciamo
la presenza di fattori psicosociali importanti, quali la non conoscenza della
lingua italiana, una precarietà finanziaria, emarginazione, analfabetismo, eventualmente
problemi famigliari.
La
prognosi pertanto deve essere considerata come riservata.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra
tutti i medici periti del SAM.” (doc. AI 28/16-17)
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M
[I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF
123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio
interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
Considerandi
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
- nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è
portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito
all’assenza di connotazione invalidante delle stesse.
Oggetto
del contendere sono le ripercussioni d’ordine psichico sulla capacità lavorativa
esaminate nell’ambito della perizia SAM dal dr. __________. Incontestata è
invece la valutazione delle affezioni somatiche (reumatologiche e
neurologiche), ritenute non invalidanti.
Nella
perizia 13 settembre 2005 il succitato specialista in psichiatria e
psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata e proceduto alla consueta
raccolta dei dati anamnestici, ha esposto la sua valutazione conclusiva:
" (…)
Come
era già accaduto durante le precedenti valutazioni specialistiche l’A. ha mostrato
una minima collaborazione all’esame psichiatrico rendendo assai difficile il
compito di valutare la presenza o meno di un disturbo psicopatologico maggiore.
Rispetto alla data dell’inizio dei disturbi somatici e psicopatologici va fatta
risalire al 2003, immediatamente dopo essere stata licenziata dal datore di
lavoro. Si è quindi assistito alla insorgenza di una cefalea che ha mostrato
una tendenza ad estendersi in diverse regioni del corpo in associazione ad una
sintomatologia di tipo depressivo. La serie di esami specialistici ha permesso
da un lato di escludere la presenza di alterazioni organiche alla base della
cefalea e dall’altro ha consentito di approfondire l’influsso della componente
psichica sui disturbi somatici e viceversa. Purtroppo la scarsa partecipazione
dell’A. al processo diagnostico non ha permesso di giungere a conclusioni
definitive circa il nesso causale lasciando questo capitolo aperto a diverse
ipotesi eziologiche (somatizzazioni nell’ambito di disturbo depressivo,
dissociazione a carattere psicotico, disadattamento nell’ambito di struttura di
personalità sradicata primitiva isteroparanoide, nevrosi da rendita con rielaborazione
di sintomi somatici per ragioni psicologiche). Da parte nostra l’esame del
materiale a disposizione compresi gli atti, l’esame clinico avvenuto in condizioni
precarie stante la scarsa collaborazione dell’A. e alcuni indizi significativi
desunti dal comportamento dell’A. di fronte ad un test dei colori (scelta dei
colori ottenuta solo dopo aver sollecitato l’A. a prendere una posizione, nel
caso contrario avremmo dovuto considerare l’esame come non conclusivo) ci hanno
permesso di scartare l’ipotesi della psicorganicità e del disturbo depressivo
maggiore (tenuto conto della integrità della comprensione e della sfera
volitiva della personalità) e di propendere nettamente per una psicopatia a
carattere conversivo (non ci discostiamo molto dall’impressione avuta a suo
tempo dalla Dr.ssa __________ che propendeva per una struttura di personalità
primitiva isteroparanoide) attraverso la quale l’A. rifiuta la situazione
corrente (compresa quella dell’esame peritale) e vuole imporre la sua volontà
ostinata. Ostinazione compulsiva di cui ci sfugge il motivo ma che potrebbe
trovare a nostro modo di vedere anche una possibile spiegazione nell’esigenza
categorica di ottenere qualcosa, segnatamente il rispetto di una richiesta
caparbia di indennizzo.
(…)”
(doc. AI 28/21)
Orbene,
secondo questa Corte, non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto
riguardo ai certificati medici 26 ottobre 2005 e 6 febbraio 2006 del dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, prodotti dall’assicurata dopo la decisione
20.
settembre 2005 dell’Ufficio AI (doc. AI 36/2 e B/3).
Infatti
in quei certificati non sono stati presi in considerazione elementi o
circostanze che non siano state analizzate nella perizia pluridisciplinare del
SAM e lo stesso specialista non si pronuncia chiaramente sui motivi per cui vi
sarebbe un peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurata,
rispettivamente, ritenuta anche l’impossibilità di entrare in contatto con lei,
sulle ragioni che gli hanno permesso di concludere che “(…) dal punto di vista
psicopatologico/psicodinamico la paziente presenta uno stato di inibizione
grave di tutte le sue facoltà mentali. In particolare l’affettività appare
coartata, così come coartata e invalidata appare la componente cognitiva e
volitiva. Il risultato di ciò è che la paziente vive una regressione di tipo
psicotico a fenomenologia autistica associata a stereotipie e indifferenza a
tutto quanto la concerne e la circonda (…)” (doc. B/3).
Va
qui inoltre rilevato che la perizia del SAM è stata ordinata proprio perché,
non potendo entrare in contatto diretto con l’assicurata (necessità di un
interprete), non è stato possibile effettuare una valutazione attendibile del
suo stato di salute. Infatti il dr. __________, nella perizia psichiatrica 23
aprile 2005, aveva osservato che “(…) il presente rapporto peritale è stato
realizzato sulla scorta delle informazioni indirette e senza una minima collaborazione
da parte della periziata la quale comprende soltanto la lingua albanese. Per
una corretta valutazione del caso è indispensabile una presa a carico da parte
di un collega che padroneggi la lingua albanese (…)” (doc. AI 22/6). Inoltre la
Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 23
dicembre 2004 indirizzato alla __________, aveva rilevato che “(…) per quanto
alla prognosi futura, non mi posso pronunciare, ma il comportameto della
paziente e di tutta la famiglia mi sembra coagularsi attorno alle
rivendicazioni di malattia, che sono sfociate in una richiesta d’invalidità e
che perpetuano la patologia dell’assicurata. Da questo punto di vista, la
situazione mi appare cristallizzata, non vedo grandi possibilità evolutive. Per
quanto riguarda alla prognosi futura, se è possibile, la paziente dovrebbe
essere ricoverata presso il SAM di __________ per una rivalutazione complessiva
del quadro psico-patologico su un lasso di tempo prolungato, sull’arco di
diversi giorni, mettendola in condizioni di isolamento dalla famiglia, semmai
utilizzando un traduttore ufficiale (…)” (doc. AI 21/5).
Infine,
neppure va dimenticato che tutti i periti del SAM hanno riscontrato un atteggiamento
dell’assicurata “(…) oppositivo, teatrale, mirato ad impedire una valutazione
clinica oggettiva dello stato di salute (…)” (doc. AI 29/16) e che già la
Dr.ssa __________, nel rapporto 23 dicembre 2004, aveva sostenuto che “(…)
esiste una tendenza manifesta all’aggravamento e alla manipolazione (…)” (doc.
AI 21/5).
Non
è possibile giungere ad una diversa conclusione nemmeno in base al certificato
medico 6 febbraio 2006 con il quale il dr. __________, FMH in medicina
generale, conferma in modo del tutto generico un’inabilità lavorativa totale
dell’assicurata, e allo scritto 3 febbraio 2003 del __________, nel quale solo
si attesta che dal 3 ottobre 2005 l’assicurata è presa a loro carico per una
problematica psichica (doc. B2 e B4);
- in
conclusione, senza voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta
della succitata perizia pluridisciplinare del SAM questo TCA non può che confermare
l’assenza di affezioni invalidanti e, di conseguenza, la validità del giudizio
contestato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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