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Decisione

32.2005.248

Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM a ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto a prestazioni. Non provato un peggiormento di salute tra la perizia e la decisione impugn

24 novembre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

D. __________, che fa notare come all’origine dell’ostina-zione compulsiva

dell’A., “possa esserci l’esigenza categorica di ottenere qualcosa,

segnatamente il rispetto di una richiesta caparbia di indennizzo”.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

Sulla

base di quanto appena detto, riteniamo che l’A. sia ostinata nel non voler mettere

in atto le risorse, seppur scarse, che possiede per poter reinserirsi in una

nuova attività lavorativa.

Riconosciamo

la presenza di fattori psicosociali importanti, quali la non conoscenza della

lingua italiana, una precarietà finanziaria, emarginazione, analfabetismo, eventualmente

problemi famigliari.

La

prognosi pertanto deve essere considerata come riservata.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra

tutti i medici periti del SAM.” (doc. AI 28/16-17)

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M

[I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995 in re A. C; cfr. anche DTF

123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio

interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e

l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

Considerandi

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);

- nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito

all’assenza di connotazione invalidante delle stesse.

Oggetto

del contendere sono le ripercussioni d’ordine psichico sulla capacità lavorativa

esaminate nell’ambito della perizia SAM dal dr. __________. Incontestata è

invece la valutazione delle affezioni somatiche (reumatologiche e

neurologiche), ritenute non invalidanti.

Nella

perizia 13 settembre 2005 il succitato specialista in psichiatria e

psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata e proceduto alla consueta

raccolta dei dati anamnestici, ha esposto la sua valutazione conclusiva:

" (…)

Come

era già accaduto durante le precedenti valutazioni specialistiche l’A. ha mostrato

una minima collaborazione all’esame psichiatrico rendendo assai difficile il

compito di valutare la presenza o meno di un disturbo psicopatologico maggiore.

Rispetto alla data dell’inizio dei disturbi somatici e psicopatologici va fatta

risalire al 2003, immediatamente dopo essere stata licenziata dal datore di

lavoro. Si è quindi assistito alla insorgenza di una cefalea che ha mostrato

una tendenza ad estendersi in diverse regioni del corpo in associazione ad una

sintomatologia di tipo depressivo. La serie di esami specialistici ha permesso

da un lato di escludere la presenza di alterazioni organiche alla base della

cefalea e dall’altro ha consentito di approfondire l’influsso della componente

psichica sui disturbi somatici e viceversa. Purtroppo la scarsa partecipazione

dell’A. al processo diagnostico non ha permesso di giungere a conclusioni

definitive circa il nesso causale lasciando questo capitolo aperto a diverse

ipotesi eziologiche (somatizzazioni nell’ambito di disturbo depressivo,

dissociazione a carattere psicotico, disadattamento nell’ambito di struttura di

personalità sradicata primitiva isteroparanoide, nevrosi da rendita con rielaborazione

di sintomi somatici per ragioni psicologiche). Da parte nostra l’esame del

materiale a disposizione compresi gli atti, l’esame clinico avvenuto in condizioni

precarie stante la scarsa collaborazione dell’A. e alcuni indizi significativi

desunti dal comportamento dell’A. di fronte ad un test dei colori (scelta dei

colori ottenuta solo dopo aver sollecitato l’A. a prendere una posizione, nel

caso contrario avremmo dovuto considerare l’esame come non conclusivo) ci hanno

permesso di scartare l’ipotesi della psicorganicità e del disturbo depressivo

maggiore (tenuto conto della integrità della comprensione e della sfera

volitiva della personalità) e di propendere nettamente per una psicopatia a

carattere conversivo (non ci discostiamo molto dall’impressione avuta a suo

tempo dalla Dr.ssa __________ che propendeva per una struttura di personalità

primitiva isteroparanoide) attraverso la quale l’A. rifiuta la situazione

corrente (compresa quella dell’esame peritale) e vuole imporre la sua volontà

ostinata. Ostinazione compulsiva di cui ci sfugge il motivo ma che potrebbe

trovare a nostro modo di vedere anche una possibile spiegazione nell’esigenza

categorica di ottenere qualcosa, segnatamente il rispetto di una richiesta

caparbia di indennizzo.

(…)”

(doc. AI 28/21)

Orbene,

secondo questa Corte, non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto

riguardo ai certificati medici 26 ottobre 2005 e 6 febbraio 2006 del dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, prodotti dall’assicurata dopo la decisione

20.

settembre 2005 dell’Ufficio AI (doc. AI 36/2 e B/3).

Infatti

in quei certificati non sono stati presi in considerazione elementi o

circostanze che non siano state analizzate nella perizia pluridisciplinare del

SAM e lo stesso specialista non si pronuncia chiaramente sui motivi per cui vi

sarebbe un peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurata,

rispettivamente, ritenuta anche l’impossibilità di entrare in contatto con lei,

sulle ragioni che gli hanno permesso di concludere che “(…) dal punto di vista

psicopatologico/psicodinamico la paziente presenta uno stato di inibizione

grave di tutte le sue facoltà mentali. In particolare l’affettività appare

coartata, così come coartata e invalidata appare la componente cognitiva e

volitiva. Il risultato di ciò è che la paziente vive una regressione di tipo

psicotico a fenomenologia autistica associata a stereotipie e indifferenza a

tutto quanto la concerne e la circonda (…)” (doc. B/3).

Va

qui inoltre rilevato che la perizia del SAM è stata ordinata proprio perché,

non potendo entrare in contatto diretto con l’assicurata (necessità di un

interprete), non è stato possibile effettuare una valutazione attendibile del

suo stato di salute. Infatti il dr. __________, nella perizia psichiatrica 23

aprile 2005, aveva osservato che “(…) il presente rapporto peritale è stato

realizzato sulla scorta delle informazioni indirette e senza una minima collaborazione

da parte della periziata la quale comprende soltanto la lingua albanese. Per

una corretta valutazione del caso è indispensabile una presa a carico da parte

di un collega che padroneggi la lingua albanese (…)” (doc. AI 22/6). Inoltre la

Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 23

dicembre 2004 indirizzato alla __________, aveva rilevato che “(…) per quanto

alla prognosi futura, non mi posso pronunciare, ma il comportameto della

paziente e di tutta la famiglia mi sembra coagularsi attorno alle

rivendicazioni di malattia, che sono sfociate in una richiesta d’invalidità e

che perpetuano la patologia dell’assicurata. Da questo punto di vista, la

situazione mi appare cristallizzata, non vedo grandi possibilità evolutive. Per

quanto riguarda alla prognosi futura, se è possibile, la paziente dovrebbe

essere ricoverata presso il SAM di __________ per una rivalutazione complessiva

del quadro psico-patologico su un lasso di tempo prolungato, sull’arco di

diversi giorni, mettendola in condizioni di isolamento dalla famiglia, semmai

utilizzando un traduttore ufficiale (…)” (doc. AI 21/5).

Infine,

neppure va dimenticato che tutti i periti del SAM hanno riscontrato un atteggiamento

dell’assicurata “(…) oppositivo, teatrale, mirato ad impedire una valutazione

clinica oggettiva dello stato di salute (…)” (doc. AI 29/16) e che già la

Dr.ssa __________, nel rapporto 23 dicembre 2004, aveva sostenuto che “(…)

esiste una tendenza manifesta all’aggravamento e alla manipolazione (…)” (doc.

AI 21/5).

Non

è possibile giungere ad una diversa conclusione nemmeno in base al certificato

medico 6 febbraio 2006 con il quale il dr. __________, FMH in medicina

generale, conferma in modo del tutto generico un’inabilità lavorativa totale

dell’assicurata, e allo scritto 3 febbraio 2003 del __________, nel quale solo

si attesta che dal 3 ottobre 2005 l’assicurata è presa a loro carico per una

problematica psichica (doc. B2 e B4);

- in

conclusione, senza voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta

della succitata perizia pluridisciplinare del SAM questo TCA non può che confermare

l’assenza di affezioni invalidanti e, di conseguenza, la validità del giudizio

contestato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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