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Decisione

32.2005.249

Assicurato minorenne chiede rimborso di cura ambulatoriale termale eseguita in Germania.Accordi bilaterali non prevedono il riconoscimento di tale rimborso da parte dell'AI,non essendo possibile invoc

12 marzo 2007Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

provvedimenti di integrazione sono (cpv. 3):

a) i provvedimenti sanitari;

b) i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima

formazione e riformazione professionale, collocamento);

c) l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi

invalidi;

d) la somministrazione di mezzi ausiliari;

e) il pagamento di indennità giornaliere.

In

particolare gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari

necessari per la cura delle infermità congenite.

Il

Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali

provvedimenti. (Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI).

2.3. Secondo

l’art. 9 LAI i provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo

eccezionalmente anche all’estero.

L’art.

23bis cpv. 1 OAI (Provvedimenti d’intergrazione all’estero per le perone

assoggettate all’assicurazione obbligatoria) stabilisce che

" se

l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile

in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di

personale specializzato oppure se un provvedimento sanitario deve essere

eseguito in caso di assoluta necessità all’estero, l’assicurazione ne assume le

spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero.”

Secondo dottrina e giurisprudenza questa disposizione si applica se,

in Svizzera, a causa del carattere particolare e insolito della misura, non

esiste (o non esiste ancora) un istituto corrispondente né personale

specializzato in grado di effettuare l’intervento (SVR 1997 IV Nr. 105 consid.

4 parzialmente pubblicata in DTF 122 V 377; RCC 1984 p. 287; RCC 1967 p. 69;

STFA del 23 giugno 1995 nella causa B), se, inoltre, durante un soggiorno

all’estero, si rivelano necessarie delle misure mediche d’urgenza oppure

nell’ipotesi in cui dei motivi straordinari fanno concludere a favore

dell’assunzione della misura all’estero (ad esempio perché il medico opera solo

all’estero; cfr. Valterio, op. cit., p. 86).

L’art. 23 bis cpv. 2 OAI statuisce che l’AI assume le spese per l’esecuzione

semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso di emergenza

all’estero.

Il

capoverso 3 dell’art. 23bis OAI (nel tenore valido dal 1° gennaio 2001 che

corrisponde letteralmente al previgente art. 23bis cpv. 2 OAI) prevede che

" se

un provvedimento è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi,

l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da

tale provvedimento se fosse stato eseguito in Svizzera.”

La

nozione di “altri motivi ritenuti validi” non può essere interpretata in

maniera troppo rigorosa (SVR 2007 IV Nr. 12).

In effetti

con questa disposizione il Consiglio federale intendeva introdurre una nuova

possibilità di ottenere prestazioni, di conseguenza la disposizione non può restare

lettera morta (cfr. STFA non pubbl. del 26 gennaio 1996 nella causa P, consid.

3a). Del resto questa norma non crea spese superiori a quelle che l’AI dovrebbe

sopportare nel caso in cui l’intervento venisse effettuato in Svizzera. Di

conseguenza l’applicazione di questa disposizione non si giustifica solo in

casi specialmente qualificati (DTF 110 V 101 = RCC 1984 p. 288 e 289; vedi D.

Cattaneo, “Les mésures préventives et de réadaptation de l’assurance-chômage,

Basilea e Francoforte 1992, p. 1165 no. 776). Inoltre il fatto che il

provvedimento applicato ha avuto il successo sperato, non è comunque rilevante,

in quanto la situazione va valutata da un punto di vista della prognosi (RCC

1984 p. 289 consid. 2; DTF 98 V 35).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1997 p. 311ss. il TFA ha

precisato il significato del concetto di “altri motivi ritenuti validi”. Il

testo italiano della massima della citata sentenza recita:

" possono

essere considerati come motivi ritenuti validi ai sensi dell’art. 23bis cpv. 2

OAI solo quelli d’importanza considerevole poiché altrimenti non solo il

capoverso 1 dell’art. 23bis OAI sarebbe insignificante, ma anche l’art. 9 cpv.

1 LAI, secondo cui i provvedimenti d’integrazione sono applicati solo

eccezionalmente all’estero, non avrebbe un significato chiaro”.

In una

sentenza del 24 ottobre 2004 nella causa C., I 582/03, trattandosi di

un'assicurata che aveva subito all'estero un intervento bilaterale di

cataratta, l'Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" Come

giustamente rilevato dai primi giudici, se è vero che la citata nozione non può

essere interpretata in maniera troppo rigorosa, ritenuto che siffatta normativa

non crea spese superiori a quelle che l'assicurazione invalidità dovrebbe

sopportare nel caso in cui l'intervento venisse effettuato in Svizzera, è però

altrettanto vero che secondo l'art. 9 cpv. 1 LAI i provvedimenti d'integrazione

sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero, ragione per

la quale è indispensabile che i cosiddetti altri motivi ritenuti validi

rivestano un'importanza considerevole (cfr. VSI 1997 pag. 312 consid. 1b). La

delega legislativa non consente infatti all'art. 23bis cpv. 3 OAI, emanato

dall'esecutivo federale, di prevalere sull'art. 9 cpv. 1 LAI quale legge

formale.

Nel caso di specie, considerato l'iter medico descritto al consid.

4.2,

ritenuto che l'intervento era oggettivamente fattibile in Svizzera

e non si realizzava l'ipotesi dell'urgenza, diviene ininfluente - come evidenziato

dai primi giudici, con considerazioni pertinenti cui si rinvia - l'aspetto d'ordine

patrimoniale, di portata peraltro assai modesta. Ne consegue l'inapplicabilità

pure della norma d'eccezione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI."

Ad

esempio, la maggiore esperienza di una clinica all’estero di per sé non

giustifica un motivo rilevante ai sensi dell’art. 23 bis cpv. 3 OAI, nemmeno se

si tratta di un interevento complicato (Pratique VSI 1997 pag. 312; RDAT 1998

Considerandi

II pag. 213 consid. 2.6.1.).

Costituisce

invece valido motivo una malattia particolarmente rara, con la quale nessun

specialista in Svizzera si è mai confrontato ed il cui trattamento necessita di

una diagnosi precisa (cfr. STFA del 21 luglio 2000 nella causa A, I 740/99); STFA

del 20 settembre 1999 nella causa S. I 106/99: in entrambi i casi si trattava

di una forma complessa d’epilessia; altri esempi sono riportati nella STFA del

16.

maggio 2006 nella causa F, I 120/04, consid. 4.1 in fine).

Il TFA ha

inoltre ricordato che l’AI non deve assumere i costi del provvedimento

migliore, ma rimborsare le spese di una misura necessaria e sufficiente (cfr.

STFA del 26 gennaio 1996 nella causa P. consid. 3a; DTF 110 V 102, 98 V 100

consid. 2).

In una

sentenza pubblicata in SVR 2007 IV Nr. 12 l'Alta Corte ha negato che

esistessero i presupposti per assumere i costi di una Petö-terapia all'estero,

argomentando:

"

4.2.1

Daraus erhellt, dass durchaus

nachvollziehbare Motive zum Entscheid der Eltern, die Versicherte im Aus­land

zu behandeln, geführt haben. An im Sinne Art. 23bis Abs. 3 IVV «beachtlichen» - und damit in die ein Zusammenhang

rechtsgenüglichen - Gründen fehlt es, wie bereits im nicht veröffentlichten Urteil S. vom 15. Januar 1999, 1303/98, indessen. So ist

vorliegend anders als bei­spielsweise in den nicht veröffentlichten Urteilen M.

vom 28. Dezember 1999, 162/99, L. vom 10. Mai 1996, I 13/96, und S. vom 4. April 1995, 1207/94, zu Grunde liegenden

Sachverhalten nicht von einer Erfolglosigkeit der vorange­gangenen Therapien

auszugehen, sprachen sich doch so­wohl die Ärzte der Kinderklinik des Spitals A

wie auch die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Behandlungs- und Be­ratungsstelle

der Stiftung D für Körperbehinderte durch­wegs positiv zu den mittels der

bisherigen Behandlungsme­thoden erreichten Fortschritte der Beschwerdeführerin

aus.

Der damalige Entwicklungsstand hätte es ihr sogar

ermög­licht, ab Herbst 2002 den regulären Kindergarten besuchen zu können. Von

keiner Seite war zu diesem Zeitpunkt der Vorschlag an die Eltern herangetragen

worden, die Versi­cherte - im Sinne der letzten Möglichkeit «in der Stufen­folge

der in Betracht fallenden therapeutischen Massnah­men» (zuvor zitierte Urteile

I 13/96 [E. 3 b] und 1207/94 [E. 4b]) - im Ausland nach der Petö-Methode

therapieren zu lassen. Im Gegenteil hielten sämtliche Beteiligten eine

Fortführung der bisherigen, in ihrer Gesamtheit wohl eben­falls umfassenden

Behandlungsformen für angezeigt. Ebenso wenig kann deshalb hier ein durch die

nachhaltige Empfehlung der behandelnden Ärzte geschaffenes alleini­ges

Vertrauen der Eltern in die neue Therapieform als schützenswerter Grund

angenommen werden (vgl. demge­genüber die bereits erwähnten Urteile I 62/99 und

I 207/ 94)."

2.4

Nel caso in esame è pacifico che non si tratta di

provvedimenti sanitari eseguibili all’estero per motivi d’urgenza ex art. 23bis

cpv. 2 OAI) in quanto dalla nascita l’assicurato presenta una paralisi cerebrale

congenita (cifra 390 allegato OIC).

Tantomeno

sono dati i presupposti dell’art. 23bis cpv. 1 OAI. La terapia seguita presso

il centro ambulatoriale ortopedico (Ambulanz für manuelle Medizin) di __________

poteva essere effettuata anche in Svizzera. È vero che, con scritto 22 ottobre

2004.

il pediatra curante, dr. __________, facendo presente come RI 1 tragga

beneficio da due settimane di terapia intensiva presso il citato centro

terapeutico tedesco per 3-4 mesi, ha sostenuto che "un simile centro (quello

di __________; n.d.r.) che offre le stesse caratteristiche

ortopedico-riabilitative per i minorenni, non esiste al momento attuale in

Svizzera” (doc. D).

Il dr. __________

del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), nella nota 8 novembre 2005 ha tuttavia

evidenziato che “in Svizzera una clinica universitaria pediatrica di regola

dispone dei potenziali necessari per una cura semplice e adeguata della

patologia di cui soffre l’assicurato, questo potrebbe essere p.es. la clinica universitaria

pediatrica di __________ (__________)” (doc. AI 150-1).

Del

resto, in un caso analogo a quello in esame, nella sentenza 19 febbraio 2004

del TCA di Zurigo (IV.2003.00221) - citata dal ricorrente per altri motivi, dei

quali si parlerà nel prosieguo è stato confermato che nel nostro paese vi sono

diverse strutture che permettono di curare l’infermità congenita 390 OIC ( “… leidet

der Versicherte an einem vergleichsweise häufigen Geburtsgebrechen, für welches

zahlreiche Institutionen in der Schweiz Behandlungen anbieten”).

Infine, il

ricorrente sostiene di aver diritto al rimborso, al massimo fino al

corrispettivo costo della cura in Svizzera (cfr. art. 23 bis cpv. 3 OAI), del trattamento

eseguito all’estero poiché:

·

i genitori dell’assicurato sono stati informati

dalla clinica universitaria di __________ dell’esistenza del centro

specialistico germanico: è il dr. __________ della __________ __________ di __________

che a suo tempo ha indirizzato la famiglia alla __________ di __________;

·

da anni l’assicurato vi si reca con grande

beneficio: vedi rapporti del dr. __________ della __________ di __________

contenuti nell’incarto, il quale si è sempre espresso in maniera positiva sui

risultati ottenuti dalla cura in Germania;

·

diversi adeguamenti dei mezzi e proposte

terapeutiche gli sono stati consigliati a __________, e quindi è nata una

grande fiducia nei medici di questo centro;

·

grazie alle cure in __________ l’assicurato non

deve più svolgere ulteriori soggiorni stazionari in Svizzera, nettamente più cari

che la cura in __________, ma sono sufficienti le cure fisioterapiche ambulatoriali.

Vi è quindi un grande risparmio per l’AI.

Questo

Tribunale concorda con l’amministrazione nel ritenere non dati “gli altri

motivi validi” di cui all’art. 23bis cpv. 3 OAI.

In primo

luogo perché, come visto, in Svizzera vi sono strutture dove possono essere seguite

le terapie per la cura dell’infermità di cui l’assicurato è portatore. Ad

esempio, come rettamente sostenuto dal SMR, launiversitaria pediatrica di __________

dispone di una sezione di terapie ambulatoriali (www...), motivo per cui,

contrariamente a quanto assunto dall’assicurato, non è necessario un soggiorno

stazionario.

È vero

che l’indicazione di eseguire la terapia in __________ è venuta dal dr. __________,

che l’assicurato ha tratto giovamento dalla cura e che egli ha instaurato un rapporto

di grande fiducia con i medici della __________ di __________.

Tuttavia,

secondo questa Corte, tali motivi non sono sufficienti per obbligare

l’amministrazione a farsi carico dei costi inerenti le terapie ambulatoriali di

detto centro.

In

effetti, l’infermità di cui l’assicurato è portatore (purtroppo) non è un

affezione rara (al riguardo basta compulsare le numerose sentenze del TFA riguardo

la paresi cerebrale congenita) e non necessita di cure particolarmente

complesse.

La

circostanza che dr. __________ abbia raccomandato il centro ambulatoriale tedesco

non significa che nel nostro paese non si possa trovare un’adeguata struttura

sanitaria.

Quanto

alla circostanza che tale trattamento abbia apparentemente avuto successo, essa

non è decisiva nella misura in cui il diritto o meno alle prestazioni deve essere

determinato attraverso una valutazione prognostica e non secondo l'esito del

trattamento (cfr. SVR 2007 IV Nr. 12; DTF 110 V 102).

Inoltre, rettamente

l’amministrazione ha osservato che se il cambiamento del medico di fiducia

durante l’esecuzione di un trattamento può comportare una normale passeggera

fase di adattamento, ciò non compromette né la continuazione efficace e

fruttuosa della terapia, né lo stato di salute dell’assicurato.

Va inoltre

ricordato che con scritto 14 giugno 2005 l’UFAS ha confermato la posizione

dell’Ufficio AI di non ritenere in casu adempiuti i requisiti dell’art. 23bis

OAI per riconoscere i chiesti provvedimenti terapeutici (doc. AI 132-1).

Sulla

base del diritto interno l'assicurato non ha quindi diritto alle prestazioni

richieste.

2.5

2.5.1

Il TCA è così

chiamato a stabilire se, come postulato dal ricorrente, in virtù dell’Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle

persone (con allegati, protocolli e atto finale) (in seguito: ALC; RS 0.142.112.681),

entrati in vigore il 1° giugno 2002, l’assicurato, di nazionalità italiana e residente

in Svizzera, ha diritto al riconoscimento di provvedimenti sanitari dell’AI eseguiti

in __________.

2.5.2

Giusta l'art.

1.

cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale" dell'ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale

Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in

particolare il Regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (in seguito: Regolamento n. 1408/71; RS

0.831.109.268

), come pure il Regolamento n. 574/72 del Consiglio, del 21

marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento n.

1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (in seguito: Regolamento n. 574/72), oppure

disposizioni equivalenti.

L’art.

80a lett.a LAI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia all’ALC ed ai due

summenzionati regolamenti di coordinamento.

L'art. 2

paragrafo 1 del Regolamento n. 1408/71 prevede che esso si applica ai

lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati

soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di

uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di

uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti. Per il

paragrafo 2 il Regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati

o autonomi e degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o

più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone,

quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure

apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

2.5.3

È pacifico

che, nel caso in esame, dal punto di vista temporale sia l'ALC che il

Regolamento n. 1408/71 sono applicabili. La decisione formale e quella su

opposizione sono state emesse nel 2006 e riguardano il diritto a provvedimenti

sanitari dell’AI svolti all’estero dal novembre 2004 (cfr. doc. AI 121), vale a

dire per un periodo successivo all’entrata in vigore dell’Accordo (DTF 132 V 48

consid. 3.2.1).

L’Accordo

ed il citato Regolamento sono pure applicabile ratione personae. L’assicurato è

di nazionalità italiana ed è pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1

cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre,

quale familiare di un lavoratore subordinato, domiciliato in Svizzera, egli è

soggetto alla legislazione svizzera e quindi alla legislazione di uno Stato

contraente (art. 2 n. 1 in relazione con l’art. 1 lett. f del Regolamento n.

1408/71).

Quanto al

nesso transfrontaliero, in generale, lo stesso è dato dal fatto che persone,

fatti o richieste presentino un collegamento con un altro Stato membro. Possono

essere elementi di collegamento la cittadinanza, il luogo di lavoro o di

residenza, il luogo dell'evento scatenante l'obbligo di prestazione, una

precedente attività sotto il regime legale di un altro Stato membro ecc. (cfr.

STFA 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.1).

Il

necessario elemento transfrontaliero è dato in concreto dal fatto che il

ricorrente, di cittadinanza italiana e domiciliato in Svizzera, si sia recato

in uno Stato membro dell'UE per fini curativi.

La

presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del

regolamento.

Quest’ultimo

si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza

sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le

prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare

la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

Alla

fattispecie va pertanto applicato l’ALC ed il Regolamento n. 1408/71.

2.6

Occorre innanzitutto

esaminare se la richiesta dell’assicurato può essere accolta sulla base delle

disposizioni del Regolamen-to n.1408/71.

L'art. 22

paragrafo 1 (dimora fuori dello Stato competente - ritorno o trasferimento di

residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità -

necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate) del

Regolamento n.1408/71 prevede che il lavoratore subordinato o autonomo

[applicazione

estesa anche ai familiari; cfr. art. 2 paragrafo 1 del Regolamento n. 1408/71

in consid. 2.6.1.] che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione

dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto

eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e:

a) il

cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel

territorio di un altro Stato membro, oppure

b)

che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico

dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel

territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza

nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c)

che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un

altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha

diritto:

i)

alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente,

dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni

della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia,

la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione

dello Stato competente;

ii)

alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le

disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia previo accordo tra

l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le

prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto

della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b, non può

essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato

è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure

mediche.

L'autorizzazione

richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando

le cure figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato

membro, nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure stesse, tenuto

conto dello stato di salute nel periodo in questione e della probabile

evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di

tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello

Stato membro di residenza.

Per

l'art. 22bis in deroga all'art. 2 del Regolamento, l'articolo 22, paragrafo 1

lettere a e c si applica anche alle persone che sono cittadini di uno Stato

membro e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro,

nonché ai loro familiari che con esse risiedono.

Nel caso

in esame, essendosi l’assicurato recato in __________ con lo scopo di seguire

un trattamento ambulatoriale, non è applicabile l’art. 22 paragrafo 1 lett a e

lett. b.

Non è

neppure applicabile l’art 22 paragrafo 1 lett. c poiché il trattamento a cui

l’assicurato si è sottoposto non richiedeva un trasferimento in Germania e nemmeno

vi era un obbligo di rilasciare l’autorizzazione conformemente art. 22

paragrafo 2 Regolamento 1408/71.

Al

riguardo, in una sentenza pubblicata in DTF 132 V 46, l'Alta Corte ha ricordato

che:

"

(...)

4.2

Als in

Spanien wohnhafter und dort für Sachleistungen bei Krankheit versicherter

Rentner hat der Beschwerdeführer, obwohl er eine Rente der schweizerischen

Alters- und Hinterlassenenversiche-rung bezieht, nur dann - im Rahmen der

Leistungsaushilfe, für Rechnung des spanischen Trägers - Anspruch auf Übernahme

der Kosten für das Hilfsmittel durch einen schweizerischen Träger, wenn er die

Voraussetzungen entweder des Art. 31 oder des Art. 22 Abs. 1 Bst. c (in

Verbindung mit Abs. 2 Unterabs. 2) der Verordnung Nr. 1408/71 erfüllt. Nach

beiden Vorschriften werden die Sachleistungen vom Träger des Aufenthaltsorts

gewährt und diesem vom Träger

des Wohnorts erstattet (Art. 36 der Verordnung

Nr. 1408/71 in Verbindung mit Art. 93 der Verordnung Nr. 574/72).

(...)

4.2.2

Art. 22

Abs. 1 Bst. c Ziff. i (in Verbindung mit Abs. 2 Unterabs.

2) der Verordnung Nr. 1408/71 regelt den Anspruch

auf Sachleistun-gen von Rentnern, die in einem Mitgliedstaat wohnen und beim

"zuständigen" Träger - hier dem Träger des Wohnorts - die Genehmi-gung

beantragen, sich in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats zu begeben, um dort

eine ihrem Zustand angemessene Behandlung zu erhalten (vgl. Urteil des EuGH vom

3.

Juli 2003 in der Rechtssache C-156/01, Van der Duin und ANOZ Zorgverzekeringen,

Slg. 2003,

I-7045 [v. a. Randnr. 36 mit Hinweisen]).

Da keine Genehmigung eines spanischen Trägers

vorliegt, kann der

Beschwerdeführer auch aus Art. 22 Abs. 1 Bst. c

der Verordnung Nr. 1408/71 keinen Sachleistungsanspruch gegen einen schweizerischen

Träger ableiten. (...)"

Le prestazioni richieste non possono dunque essere accordate sulla

base di questa disposizione del Regolamento (sul tema cfr. pure SVR 2007 IV Nr.

12.

consid. 6.4).

2.7

2.7.1

L’art. 1

lett. b ALC, a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e

della Svizzera, si prefigge di agevolare la prestazione di servizio sul

territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare le prestazione di

servizi di breve durata.

L’art. 5 cpv. 3 ALC

dispone che le persone fisiche di uno Stato membro della

Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte

contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di

ingresso e di soggiorno. Si tratta della cosiddetta “libertà di servizi

passiva” (“passive Dienstleistungsfreiheit”; cfr. STFA 16 maggio 2006

nella causa F, I 120/04, consid. 6.1, pubblicata in SVR 2007 IV Nr. 12).

2.7.2

L’art. 49 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (in seguito: Trattato CE)

stabilisce la libera prestazione dei servizi

(freie Dienstleistungsfreiheit, libre prestation des services/libre circulation

des services).

Ai sensi

dell’art. 50 Trattato CE sono considerati servizi le prestazioni fornite

normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle

disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e

delle persone, comprendenti in particolare a) attività di carattere industriale;

b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane e d) attività delle

libere professioni.

Secondo

la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in

seguito: CGCE), nel concetto di servizi rientrano anche i trattamenti sanitari,

senza distinzione se sono erogati dentro o al di fuori di un ospedale (Sentenza

CGCE del 18 marzo 2004 nella causa C-8/02, Rac. 2004, I-2641, numero 28 con

riferimenti giurisprudenziali, citate nella STFA 16 maggio 2006 nella causa F.,

I 120/04, consid. 6.2.1, pubblicata in SVR 2007 IV Nr. 12).

Con

riferimento ai trattamenti medici non stazionari all’estero, la CGCE ha

ribadito che l’assunzione dei relativi costi non può dipendere dall’autorizzazione

dell’assicuratore, rappresentando la stessa una violazione della libera prestazione

dei servizi.

Nell’Unione

Europea i pazienti hanno quindi diritto ad un rimborso dei costi, conformemente

alla tariffa applicabile nel paese nel quale sono assicurati , per prestazioni

mediche ambulatoriali, le quali non necessitano di una preventiva

autorizzazione (Sentenza CGCE del 13 maggio 2003 nella

causa Müller-Fauré e van Riet C-385/99, Rac.

2003, I-4509, numero 103, citata nella STFA del 16 maggio 2006 nella causa F, I

120/04, consid. 6.2.2 pubblicata in SVR 2007 IV Nr. 12).

A proposito della

differenza tra le prestazioni erogate sulla base del Regolamento e quelle

versate in applicazione della libera circolazione dei servizi, B. Kahil Wolff,

"Développements récents dans la coordination européenne des systèmes

nationaux de sécurité sociale" in Le droit social dans la pratique de

l'entreprise, Ed. Stämpfli SA, Berna 2006 pag. 113 seg. sottolinea che:

"

(...)

La voie ordinaire, soit l'article 22 du Règlement

1408/71, aurait pourtant l'avantage de procurer à l'assuré un droit au

remboursement intégral (c'est-à-dire au tarif de l'Etat prestataire, alors que

les soins reçus au titre de la libre prestation des services ne sont à la

charge de l'institution compétente qu'à concurrence des prix et tarifs

normalement appliqués par celle-ci. (...)"

La giurisprudenza

della Corte europea trae origine da due sentenze (sentenze 28 aprile 1998 C-158/96

Kohll e C-120/95 Decker) nelle quali sostanzialmente è stato statuito che la preventiva

autorizzazione da parte di un ente assicurativo per i rimborso di prestazioni mediche

(nel primo caso si trattava di cure dentarie e nel secondo di un paio di

occhiali), secondo le tariffe dello stato di appartenenza, eseguite in uno

stato membro viola la libera prestazione dei servizi e della libera

circolazione delle merci (freie Dienstleistungs- und Warenverkehr) prevista dal

Trattato CE (in merito: cfr. Bernd Schulte, Die Europäische Rechtsentwicklung

im freien Dienstleistungsverkehr und ihre Auswirkungen auf die

Leistungserbringung in der soziale Sicherheit, in “ Das europäische

Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und

Perspektiven”, edito da Europa Institut Zürich, Zurigo 2006, pag. 251s.).

In successive sentenze la

CGCE ha confermato e puntualizzato la sua giurisprudenza.

Nel caso di trattamenti

ospedalieri, invece, l’autorizzazione è giustificata se:

" subordina la concessione di una tale autorizzazione alla duplice condizione

che, da un lato, il trattamento possa essere considerato come «usuale negli

ambiti professionali interessati», criterio applicato anche allorché si tratta

di stabilire se cure ospedaliere dispensate nel territorio nazionale beneficino

di una copertura, e, d'altro lato, che il trattamento medico dell'assicurato lo

richieda. Ciò si verifica, tuttavia, solo allorché

- il requisito relativo al

carattere «usuale» del trattamento sia interpretato in modo tale che

l'autorizzazione non possa essere rifiutata per tale motivo allorché risulti

che il trattamento considerato è sufficientemente comprovato e convalidato

dalla scienza medica internazionale, e

- l'autorizzazione possa venir rifiutata a motivo di una mancanza di necessità

medica solo allorché un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di

efficacia per il paziente possa essere tempestivamente ottenuto presso un

istituto che abbia concluso una convenzione con la cassa malattia di cui fa

parte l'assicurato. (Sentenza del 12 luglio 2001 nella causa Smits e Peerbooms

C 157/99 conclusioni; vedi anche sentenza 13 maggio 2003 nella causa

Müller-Fauré e van Riet C-385/99).

Su questi aspetti, nella

sentenza pubblicata in SVR 2007 IV Nr. 12, l'Alta Corte ha testualmente

rilevato:

" (...)

6.2

Unter den Begriff der Dienstleistungen im

Sinne des Art. 49 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

(EG-Vertrag; nachfolgend: EG) fallen alle in der Reel entgeltlich erbrachten

Leistungen, namentlich gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche und

freiberufliche Tätigkeiten, soweit sie nicht insbesondere im Rahmen der

Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 39 EG) oder Niederlassungsfreiheit der

selbstständig Erwerbstätigen (Art. 43 EG) geschehen (Art. 50 EG). Dazu zählen

nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften

(EuGH) auch medizinische Behandlungen, ohne dass zu unterscheiden wäre, ob die

Versorgung innerhalb oder ausserhalb einer Krankenanstalt erfolgt (Urteil des

EuGH vom 18. März 2004 in der Rechtssache C-8/02, Leichtle, Slg. 2004,

I-2641, Randnr. 28 und die dort zitierte Rechtsprechung).

6.2.1

Die Tatsache, dass eine Regelung zum

Bereich der sozialen Sicherheit gehört, schliesst die Anwendung der Grundsätze

des freien Dienstleistungsverkehrs nicht aus. Nationale Rechtsvorschriften,

nach denen keine Kostener­stattung für im Ausland vorgenommene medizinische Be­handlungen

geleistet wird, sofern der zuständige Träger nicht vorweg seine Zustimmung

erteilt hat, sind mit diesen Grundsätzen unvereinbar, da dadurch faktisch die

Dienst­leistungsfreiheit gehemmt wird. Jede Regelung, welche die Leistung von

Diensten zwischen den Mitgliedstaaten ge­genüber der Leistung von Diensten im

Inneren eines Mit­gliedstaates erschwert, ist verboten. Einschränkungen des

freien Dienstleistungsverkehrs könnten lediglich u. a. für den Fall

gerechtfertigt sein, dass das finanzielle Gleichge­wicht des Systems der

sozialen Sicherheit bedroht würde (Urteile des EuGH vom 18. März 2004 in der

Rechtssache C-8/02, Leichtle, Slg. 2004, I-2641, Randnrn. 44 und 47, vom 13.

Mai 2003 in der Rechtssache C-385/99, Müller­-Fauré und Van Riet, Slg.

2003,I-4509, Randnm. 73 f. [und die dort zitierte Rechtsprechung], sowie vom

12.

Juli 2001 in der Rechtssache C-368/98, Vanbraekel, Slg. 2001, I­-5363,

Randnr. 47).

6.2.2

Der EuGH hat in Bezug auf

nicht-stationäre Aus­landsbehandlungen festgehalten, dass die Kostenüber­nahme

nicht von einer vorgängigen Genehmigung durch - den Versicherer abhängig

gemacht werden dürfe, weil dies einer Behinderung des freien

Dienstleistungsverkehrs gleichkäme. Patienten haben daher nach der in der

Europä­ischen Union geltenden Rechtslage grundsätzlich Anspruch auf eine

Vergütung der in einem anderen Land ohne vorhe­rige Genehmigung bezogenen,

nicht stationären medizini­schen Leistungen, und zwar zum selben Tarif, der im

Ver­sicherungsstaat anwendbar ist (Urteil vom 13. Mai 2003 in der Rechtssache

C-385/99, Müller-Fauré und Van Riet, Slg. 2003,I-4509, Randnr. 103).

(...)"

Alla luce di quanto appena

esposto occorre concludere che se l’ALC avesse realmente integrato questo

aspetto del diritto comunitario, ogni persona, alla quale si applica l'Accordo,

che si reca da un paese membro dell’UE o di uno Stato contraente in un altro, potrebbe

invocare il diritto a delle prestazioni sanitarie fornite all’estero fondandosi

sui principi della libera prestazione dei servizi e della libera circolazione

delle merci.

Tale questione, come verrà

esposto al prossimo considerando, è tuttavia controversa (cfr. SVR 2007 IV Nr.

12.

consid. 6.3.1).

2.8

Il Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo chiamato a statuire in un caso simile a quello

presente, ha ritenuto, che una preventiva autorizzazione da parte della cassa

malati per l’esecuzione di terapie ambulatoriali in uno stato dell’UE viola il

principio della “libertà di servizi passiva” (passive Dienstleist-ungsfreiheit)

ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 ALC (“Folglich stellt

sie eine ambulante Behandlung dar, bei der das Erfordernis der vorherigen

Genehmigung der Durchführung in einem andern Vertragsstaat gegen die passive

Dienstleistungsfreiheit in Art. 5 Abs. 3 APF verstösst”; sentenza del 19 febbraio 2004, IV.2003.00221). Di conseguenza quel

Tribunale ha stabilito che i costi relativi alla terapia termale ambulatoriale

seguita dall’assicurato in__________, affetto da infermità congenita di cui

alla cifra 390 OIC, devono essere interamente presi a carico dall’AI, tenuto

conto che la stessa è scientificamente riconosciuta, e con costi nettamente inferiori.

Anche a

seguito di questa sentenza, il Consigliere nazionale J. Alexander Baumann, il 2

giugno 2005, ha posto i seguenti quesiti al Consiglio federale (cfr. www.parlamento.ch;

Curia Vista 05. 1055. Question: "Accord de la libre circulation des

personnes Suisse/UE. Conséquences réelles"):

"

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1.

Comment peut-il expliquer les incertitudes relatives au champ

d'application du droit découlant de l'accord sur la libre circulation des

personnes, alors que ce droit est supposé limpide?

2.

Quel est la teneur de ce qui a été négocié avec ME dans ce

domaine?

3.

Le Conseil fédéral était-il parfaitement conscient des effets de

l'accord, tels qu'ils apparaissent aujourd'hui?

4.

Le jugement du Tribunal des assurances sociales de Zurich

correspond-il à la position du Conseil fédéral?

5.

Le Conseil fédéral est-il prêt à fournir au peuple des

éclaircissements au sujet de la question litigieuse d'ici à six semaines au

plus tard avant la votation sur l'élargissement de l'accord sur la libre

circulation des personnes aux dix nouveaux membres de l'UE?

6.

Comment la question de la réciprocité a-t-elle été réglée et

quelles sont les conséquences (notamment financières) auxquelles il faut

s'attendre avec l'augmentation du nombre d'Etats parties?

7.

Quels sont les éléments de l'accord qui auront une influence sur

les mesures de réduction des coûts dans le domaine de la santé?"

L'esecutivo ha così

risposto il 31 agosto 2005:

"

L'assurance-invalidité et l'assurance-maladie

suisses reposent sur le principe de la territorialité. Cela signifie qu'en

principe les prestations médicales ne sont remboursées que si elles sont

servies en Suisse. Les prestations servies à; l'étranger ne sont remboursées

que sous certaines conditions limitatives.

L'AI suisse n'octroie qu'exceptionnellement des

mesures de réadaptation et des moyens auxiliaires à l'étranger. En général,

l'assurance-maladie suisse ne prend en charge les soins de santé à l'étranger

que dans les cas d'urgence, Toutefois, dans les Etats membres de ME, sur la

base de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), elle prend en

charge les soins de santé médicalement nécessaires compte tenu de la nature des

prestations et de la durée du séjour.

Le Tribunal des assurances sociales du canton de

Zurich a jugé récemment que l'Al suisse doit prendre à sa charge les mesures

médicales ambulatoires octroyées dans un Etat membre de l'UE à un enfant

résidant en Suisse et souffrant d'une infirmité congénitale, même s'il ne

s'agit pas d'un cas exceptionnel. L'arrêt du tribunal est fondé sur les

dispositions de l'ALCP réglant

le droit d'entrée et de séjour des destinataires de services.

Réponses aux questions:

1.

Le

traité CE institue les quatre libertés suivantes: la libre circulation des

personnes, la libre circulation des marchandises, la libre circulation des

capitaux et la libre circulation des services.

La voie bilatérale

choisie par la Suisse dans ses relations avec l'UE passe par la conclusion

d'accords sectoriels qui ne portent que sur certains domaines de l'acquis

communautaire. A l'intérieur de l'UE, la question de la

prise en charge des soins de santé obtenus dans un Etat membre autre que celui

d'affiliation relève de deux domaines du droit communautaire: la libre

circulation des personnes et la libre circulation des services. Si la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes avec la CE, elle n'a

pas conclu d'accord concernant la libre circulation des services.

Le Conseil fédéral

estime dès lors qu'il n'y a pas d'incertitudes concernant le champ

d'application de LALCP.

2.

L'ALCP

permet l'accès aux marchés du travail des parties contractantes. Une

disposition spécifique a été introduite afin de permettre aux prestataires de

services de se rendre temporairement sur le territoire d'une autre partie

contractante pour fournir leurs prestations. Une autre

disposition règle le droit des destinataires de services d'entrer et de

séjourner sur le territoire d'une autre partie contractante. En revanche, ces

dispositions ne règlent pas les modes de fourniture et la consommation de

services médicaux et pharmaceutiques sur le territoire de l'autre partie

contractante. L'ALCP ne se réfère ainsi que dans une mesure très restreinte et

dans un contexte très limité à la libre circulation des services: il ne prévoit

pas la pleine libre prestation de services au sens de l'acquis communautaire.

3.

Le

Conseil fédéral est conscient des effets de l'approche sectorielle et tient à

ce que IALCP soit appliqué au sens de ce qui précède.

Lee fait de limiter la

prise en charge de prestations dispensées hors de Suisse ne contrevient pas à

LALCP. En matière de libre circulation des services,

IALCP se borne à traiter de la légalité du séjour sur le territoire d'une

partie contractante aux fins d'y accorder ou recevoir une prestation de

services.

Quant au remboursement de

cette prestation par la sécurité sociale, LALCP le limite aux prestations

médicalement nécessaires compte tenu de la nature de la prestation et de la

durée du séjour. Il exclut le remboursement lorsque le

but du séjour à l'étranger est de recevoir un traitement médical, sauf en cas

d'autorisation préalable par l'institution compétente.

4.

II

n'a jamais été question d'inclure dans LALCP la libre circulation des services

telle qu'elle fonctionne dans ME. D'ailleurs, des

négociations en vue de la conclusion d'un accord sur la libre circulation des

services entre la Suisse et l'UE

ont été suspendues d'un commun accord dans le cadre des Bilatérales Il.

5.

Oui.

Il n'y aura aucun changement à ce sujet en cas d'extension de l'ALCP aux dix

nouveaux Etats membres de UE: les

règles applicables aujourd'hui dans nos relations avec les quinze Etats membres

de l'UE seront également applicables aux dix nouveaux Etats membres.

6.

Voir réponse à la question 5.

7.

Les

coûts de l'assurance-maladie sont constitués par le prix des prestations

multiplié par le volume des prestations. L'introduction de la pleine libre

circulation des services aurait a priori une influence positive sur le prix,

puisque les prestations fournies à l'étranger le sont souvent à des conditions

plus avantageuses qu'en Suisse. Cet effet positif

concernant le prix pourrait toutefois être compensé par un éventuel effet

négatif sur le volume. En effet, sous le régime actuel de l'obligation de

contracter et vu les caractéristiques de l'offre et de la demande en matière de

santé, on peut craindre qu'une suppression totale du principe de territorialité

n'entraîne une augmentation de la consommation de prestations médicales."

Dal

canto suo il TFA, in una sentenza del 16 maggio 2006 nella

causa F., I 120/04, pubblicata in SVR IV Nr. 12 confermata in una successiva

sentenza del 1° giugno 2006 nella causa S, I 135/04, ha lasciato aperta

la questione. Trattandosi nei casi che ha dovuto esaminare di una terapia ambulatoriale denominata Petö per la cura della tetraparesi

spastica non internazionalmente riconosciuta dal punto di vista scientifico,

l’Alta Corte non ha preso posizione in merito al diritto dell’assicurato, in

virtù della libertà di servizi passiva e del diritto di fruire dei trattamenti

medici ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza 1408/71, di eseguire

il controverso trattamento all’estero a spese dell’assicurazione AI.

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi, questo

Tribunale ritiene che l’art. 5 cpv. 3 ALC (“libertà di servizi passiva”) secondo

cui "le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della

Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in

veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di

soggiorno" non conferisce all’assicurato un diritto al rimborso da parte dei

provvedimenti sanitari ricevuti all’estero.

Infatti, come ricordato

dal Consiglio federale nella risposta all’interrogazione Baumann, gli accordi

bilaterali non regolano le modalità della fornitura e del consumo di

prestazioni mediche e farmaceutiche, non avendo gli stessi accordi recepito in

tutti gli aspetti il principio comunitario della libera circolazione dei

servizi.

Il Consiglio federale ha peraltro

evidenziato come non vi sia mai stata l’intenzione d’includere nell’ALC la libera

prestazione dei servizi così come prevista nell’Unione Europa, problematica che

è stata addirittura sospesa durante i negoziati relativi agli accordi

bilaterali II (cfr. risposta alla domanda n. 4).

Anche l'Alta Corte, nella

sentenza citata, ha del resto parlato di "gewisse Bereich der aktiven und

passiven Diensteistungsfreiheit".

Questa conclusione è

condivisa da un'autorevole dottrina.

Ad esempio B. Kahil–Wolff rileva

che la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione delle merci non

è regolata dagli accordi bilaterali e quindi la giurisprudenza sviluppata in

merito della Corte europea non è applicabile (B. Kahil-Wolff-P.Y. Greber,

"Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen",

Ed. Helbing & Lichtenhahn; Ginevra-Basilea-Monaco; Bruylant e Bruxelles;

L.G.D.J., Parigi 2006, pag. 375:

"

On ne saurait en revanche s'appuyer sur la

jurisprudence que la Cour de justice a développée dans le contexte de la libre

prestation des services et de la libre circulation des marchandises (voir ci-dessus

N° 73) du moment que l'ALCP ne contient pas de règles équivalentes en la

matière.").

È vero che vi sono pareri dottrinali contrari, sostanzialmente

basati sul fatto che, in virtù dell’art. 16 cpv. 2 ALC – norma con cui la

Svizzera si è impegnata, in caso di applicazioni di nozioni di diritto

comunitario, a recepire la giurisprudenza della CGCE prima della data della

firma degli accordi bilaterali (21 giugno 1999)-, le citate sentenze Kohll e

Decker (cfr. consid. 2.7.2) dovrebbero essere applicate e quindi, ai sensi

della libera prestazione dei servizi e delle merci, le prestazioni

ambulatoriali all’estero dovrebbero essere rimborsate secondo le tariffa

svizzera, senza che sia necessaria un’autorizzazione (cfr. al riguardo Ursula

Hohn, Rechtsprobleme in der Umsetzung des Koordinationsrechts in der

Krankenversicherung, pag. 82 in “Das europäische Koordinationsrecht der

sozialen Sicherheit und die Schweiz”, Zurigo 2006. L’autrice non ha comunque

preso una posizione in merito, avendo esposto la giurisprudenza della CGCE sui

trattamenti sanitari eseguiti all’estero).

J.M. Bergman ritiene, dal

canto suo, che la sentenza Decker, concernente l’obbligo della cassa malati di

rimborsare occhiali acquistati all’estero, concerne la libera circolazione

delle merci e quindi non è oggetto dell’ALC. La sentenza

Kohll, invece, che obbligava il rimborso di una cura ambulatoriale dentaria

all’estero, concerne la libera prestazione dei servizi ed è quindi vincolante

per la Svizzera (J. M. Bergmann, "Ueberblick über die Regelungen des APF

betreffend die Soziale Sicherheit", in Rechtsschutz der Versicherten und

der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im

Bereich der Sozialen Sicherheit, Schriftenreuhe des Institus für

Rechtswisserschaft und Rechtpraxis, San Gallo 2002, pag. 9 seg. (47-48)).

Dello

stesso avviso è anche Breitenmoser (S. Breitenmoser, "Der Rechtschutz",

in Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit (Teil

Soziale Sicherheit) in der Schweiz, San Gallo 2001, pag. 208 e nota a pié di pagina

50).

Pure

Maritz ritiene che tale giurisprudenza debba essere applicata alla luce del

principio di non discriminazione:

"

(...)

Ein Pa­tient schliesslich kann sich zu einem Kur-

oder Heilaufenthalt in einen an­deren Vertragsstaat begeben. Für ihn wird

oftmals die Frage von Bedeu­tung sein, ob die im Ausland empfangene Leistung

von seiner Kranken­kasse abgegolten wird. Im EG-Recht wäre dies der Fall; der

Patient hat ei­nen Anspruch auf Erstattung der Kosten wie im eigenen Land. Ob

im Verhältnis zur Schweiz ein solcher Anspruch nur bestehe, wenn er sich aus

dem Anhang II (Koordinierung der sozialen Sicherheit) ergibt, wird sich aus der Tragweite des im

Abkommen statuierten

Diskriminierungs- und Beschränkungsverbo-tes bestimmen.

(...)

Das Abkommen enthält ein Diskriminierungsverbot

und ein Beschrän­kungsverbot. Das Diskriminierungsverbot ist im Abkommen

eng formu­liert. Das Abkommen darf auf die Staatsangehörigen einer

Vertragspartei, die sich rechtmässig im Gebiet einer anderen aufhalten «gemäss»

dessen Anhängen nicht diskriminierend angewendet werden (Art. 2). Art. 19 von Anhang I konkretisiert das Verbot bezüglich

Dienstleistungserbringer; diese dürfen «nach Massgabe» der Abkommensanhänge

ihre Tätigkeit vor­übergehend im Gaststaat ausüben, wie dessen eigenen

Staatsangehörigen.

Fraglich erscheint die Tragweite der verlangten

Gleichbehandlung. Die statuierte Gleichbehandlung «gemäss» bzw. «nach Massgabe»

von Abkom­men und Anhängen («conformément»/«in accordance») scheint das

Gleichbehandlungsgebot - auch im Vergleich zum Diskriminierungsverbot gemäss

EG-Recht - einschränken zu wollen. Dies kann aber kaum zutref­fen, ist doch

zudem jede Beschränkung grenzüberschreitender Dienstleis­tungen untersagt

(Art. 17 lit. a von Anhang I). Dazu die folgenden Überle­gungen:

- Die Rechtsprechung des EuGH zur Dienstleistungsfreiheit

beschreibt das Diskriminierungsverbot als Verbot, Staatsangehörige anderer Mit­gliedstaaten

rechtlich oder faktisch bei der Dienstleistungserbringung schlechter zu stellen

als die eigenen Staatsangehörigen (Verbot offener und versteckter

Diskriminierung). Aber selbst unterschiedslos anwend­bare Regelungen (die somit

nicht bereits unter das Diskriminierungsver­bot fallen) sind nicht ohne

weiteres zulässig. Im Sinne eines Beschrän­kungsverbots wird die Aufhebung

aller Beschränkungen des grenzüber­schreitenden Dienstleistungsverkehrs

verlangt. So verstösst jede natio­nale Regelung gegen EG-Recht, welche «die

Leistung von Diensten zwi­schen Mitgliedstaaten im Ergebnis gegenüber der

Leistung von Diensten im Inneren eines Mitgliedstaates erschwert». Wenn nun das

Abkom­men eine Gleichbehandlung und daneben das Unterlassen von Be­schränkungen

der grenzüberschreitenden Dienstleistung fordert, wird bei der Auslegung dieser

Bestimmungen die einschlägige Rechtspre­chung des EuGH zu berücksichtigen

sein". Das heisst: Ein

Verstoss ge­gen die Abkommensbestimmung dürfte namentlich dann anzunehmen sein, wenn Anforderungen an den

Dienstleistenden aufgrund seiner Staatsangehörigkeit oder aufgrund seines

fehlenden ständigen Aufent­halts gestellt werden, aber auch wenn die

Dienstleistungserbringung zwi­schen den Vertragsparteien im Ergebnis gegenüber

der Leistung von Diensten im Innern einer Vertragspartei behindert wird. (...)"

Decisivo, secondo questo

Tribunale, è invece il fatto che il nostro paese ha stipulato un Accordo

relativo alla libera circolazione delle persone ma non sulla libera

circolazione di servizi (cfr. Consiglio Federale, Messaggio

concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la Comunità

europea del 23 giugno 1999 (www.europa.admin.ch/ba/off/botschaft/i/

index.htm), pag. 11,

l’obiettivo della libera circolazione delle persone, uno dei sette settori dei

bilaterali I, è il “miglioramento qualitativo delle condizioni

di soggiorno e di impiego degli Svizzeri nell’UE e dei cittadini dell’UE in Svizzera.

Liberalizzazione a tappe concernente i lavoratori, gli indipendenti, i

fornitori di servizi, le persone non attive (pensionati e studenti), il mutuo riconoscimento

dei diplomi e delle qualifiche professionali così come il coordinamento dei sistemi

di sicurezza sociale.”).

Per

questo motivo la giurisprudenza della CGCE che pur avendo delle conseguenze per

i regimi di sicurezza sociale, trova spesso il suo fondamento nel diritto

comunitario primario relativo alla libera circolazione dei servizi (cfr.

consid. 2.7.1, in particolare la sentenza Kohll n. 21: "di conseguenza la

circostanza che la normativa nazionale, oggetto della causa principale rientri

nell'ambito previdenziale non vale ad escludere l'applicazione degli art. 59 e

60.

del Trattato e n. 54 "Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare

che gli artt. 59 e 60 del Trattato ostano a una normativa nazionale la quale

subordina all'autorizzazione dell'ente previdenziale dell'assicurato il

rimborso, secondo le tariffe dello Stato d'iscrizione, delle prestazioni di

cure dentarie fornite da un ortodontista stabilito in un altro Stato

membro.") non può trovare qui applicazione:

Secondo questo Tribunale,

l'interpretazione delle norme e quindi, anche dell'art. 5 cpv.

3.

ALC deve infatti avvenire secondo le finalità dei bilaterali e delle

aspettative delle parti contraenti (cfr. in tal senso: S. Cueni, Die

Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU, pag. 283 s.,

284, in “Das europäische Ko- ordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die

Schweiz”, Zurigo 2006; in questo contesto vedi pure: DTF 132 V 442:

" 9.5.5

Come giustamente rilevato dall'UFAS, il riconoscimento in questa sede della

giurisprudenza Jauch avrebbe per effetto l'abrogazione per via

giudiziaria di una parte dell'Allegato II ALC, in dispregio del principio

"pacta sunt servanda" (art. 26 Convenzione di Vienna) e delle norme

dell'Accordo che prevedono chiare competenze e procedure per il riesame

dell'ALC e dei suoi Allegati (art. 18 ALC). Non spetta a questo Tribunale

scostarsi dalla chiara volontà, dichiarata (nel protocollo addizionale) e

confermata (con la decisione del Comitato misto), delle parti contraenti e

sostituirsi in questo modo agli organi competenti.").

Infine, come ha ricordato

il Consiglio federale (cfr. risposta 7), non va dimenticato che se è vero che

introducendo la piena libera circolazione dei servizi, vi potrebbero essere

delle conseguenze positive, d'altra parte l'abolizione del principio di

territorialità potrebbe portare ad un aumento del consumo di prestazioni

sanitarie.

Questi aspetti dovranno,

se del caso essere attentamente valutati dal legislatore in vista di un'eventuale

modifica dell'Accordo (cfr. DTF 132 V 442).

Per questo motivo, nel

solco e nello spirito degli stessi accordi bilaterali, questa Corte ritiene pertanto

che le prestazioni ambulatoriali sanitarie all’estero devono essere

riconosciute dai competenti assicuratori sociali svizzeri soltanto nell’ambito

dell’art. 22 del Regolamento n.1408/71 (cfr. consid. 2.6).

In

conclusione, secondo il TCA, la decisione su opposizione con

la quale l’Ufficio AI ha negato il rimborso dei provvedimenti sanitari svolti

all’estero, rispetta sia il diritto nazionale che quello internazionale e deve

essere dunque confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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