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Decisione

32.2005.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 novembre 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi

neuropsicologico osservati sono compatibili con le conseguenze di un trauma

cervicale o di un trauma cranico. Essi sono, in questa situazione, come succede

frequentemente, complicati dallo stato psichico del paziente, probabilmente

reattivo, e dai dolori; un bilancio globale dovrebbe tener quindi conto anche

delle valutazioni mediche, psichiatriche e neurologiche.

Una visita oculistica

potrebbe eventualmente chiarire la natura dei disturbi visivi osservati ai

test.

Per quanto concerne la

richiesta di un'eventuale presa a carico dei disturbi neuropsicologici, ho

l'impressione che questi siano ormai stabilizzati e che degli esercizi "a

tavolino" non sarebbero di grande giovamento al paziente, ragione per la

quale ho rinunciato a proporre una terapia." (Doc. AI 34)

In

conclusione, l’assicurato ha chiesto che venga esperita una perizia

multidisciplinare che tenga conto della componente reumatologica,

neuropsicologica e psichica.

2.10. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di

ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

Considerandi

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11

Nella

fattispecie in esame, da un attento esame della documentazione agli atti,

questo TCA non può che aderire alle conclusioni del perito psichiatra.

Egli ha infatti dettagliatamente ed esaurientemente descritto lo status

psichico dell’assicurato, valutato il danno alla salute lamentato sulla base di

accertamenti completi ed approfonditi, giungendo a conclusioni logiche e

motivate in merito alla residua capacità lavorativa.

I succitati certificati dello psichiatra curante, dr. __________, non apportano

nuovi elementi: le diagnosi esposte corrispondono a quanto accertato dal perito

e la cronicizzazione dello quadro psichiatrico è stata del resto ammessa anche dal

dr. __________ (cfr. capitolo 5 della perizia).

Infine, rettamente nella nota 22 marzo 2005 il dr. __________, responsabile del

SMR, ha evidenziato come il succitato specialista abbia attestato un’incapacità

al lavoro del 100% dal 7 gennaio 2001 (doc. B), allorquando la cura era

iniziata il 7 ottobre 2001 (doc. AI 24), nonostante che nel breve rapporto

d’uscita 10 giugno 2003 dalla Clinica __________ fosse stato rimarcato un

decorso favorevole della malattia psichica (“ Il paziente ha recuperato un

tono dell’umore volto al positivo. Permangono disturbi alla colonna ed alle

spalle”; sub. doc. AI 27).

Per quanto concerne l’aspetto neuropsicologico, il ricorrente ha rilevato come nel

rapporto 24 luglio 2003 la

neuropsicologa __________ abbia evidenziato un peggioramento rispetto alla sua

ultima valutazione del 2001, in particolare per quel che concerne la memoria,

classificando il deficit di media gravità (doc. AI 34). Se da una parte tale

valutazione non è stata discussa in dettaglio nella citata perizia psichiatria

5.

maggio 2004, dall’altra è stata presa in considerazione dal dr. __________ nell’ambito

del giudizio sull’esigibilità lavorativa dell’assicurato (cfr. punto B della

perizia, cfr. consid. 2.6).

Per quel

che riguarda la problematica reumatologica, il ricorrente ha genericamente

contestato le conclusioni del dr. __________ senza tuttavia apportare validi

motivi che permettono di discostarsi dalla valutazione peritale; né vi sono del

resto nell’inserto atti medici che contraddicono la dettagliata, nonché

esauriente perizia eseguita dal citato reumatologo, alla quale va conferito

valore probatorio pieno, congiuntamente a quella psichiatrica svolta dal dr. __________

(consid. 10).

Lacunosa risulta

tuttavia la valutazione neurologica.

Dagli atti emerge che il ricorrente è stato visto privatamente dal dr. __________,

Capo del Servizio cantonale di neurologia all’Ospedale di __________. Nel

referto 18 novembre 2002 egli aveva ritenuto che l’assicurato “vada

rassicurato e, comunque stimolato a riprendere la sua attività al 50%” (doc.

AI 14), mentre nel successivo rapporto 29 agosto 2005, prodotto pendente causa,

riscontrato un peggioramento rispetto alla sua valutazione del 2002, il dr. __________

ha giudicato l’assicurato totalmente inabile in qualsiasi attività (doc. E). Se

da un lato, come sostenuto dal medico responsabile SMR nella nota 12 settembre

2005, il confronto dei dati oggettivi clinici contenuti nei succitati due

rapporti permettono di valutare una stazionarietà del quadro clinico piuttosto che

un peggioramento (doc. XXIV), dall’altro, l’aspetto qui in discussione non è

stato debitamente approfondito dall’amministrazione, non potendosi escludere a

priori una rilevante limitazione neurologica della residua capacità lavorativa dell’interessato

in attività confacenti, temporalmente parlando, fino al momento dell’emissione

della decisione su opposizione contestata (cfr. consid. 2.13).

Ne consegue che gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI, affinché proceda al

succitato accertamento neurologico.

2.12

Secondo la

giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i

singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è

una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette

in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01

pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485).

Recentemente, in una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03)

lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

In particolare, l’Alta Corte ha rilevato:

" La fattispecie in esame, infine, differisce da quella di

cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485. A prescindere dal

fatto che, in quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state

parzialmente sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella

vertenza, su una perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria

era stata attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due

perizie indipendenti tra loro come nel caso ora in esame." (STFA citata,

consid. 5.5)

Per

questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore degli

atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici

all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di

inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si

pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STCA citata, consid. 6).

Sarà pertanto compito dell’amministrazione, una volta espletato l’accertamento

neurologico, determinarsi, conformemente alla succitata giurisprudenza

federale, sull’abilità lavorativa globale, per poi pronunciarsi nuovamente sul

grado di capacità al guadagno dell’assicurato.

2.13

Da ultimo, il

ricorrente ha trasmesso il referto dell’esame di risonanza magnetica eseguito

il 21 settembre 2005 in cui il dr. __________ ha riscontrato l’insorgenza di

una piccola ernia intraforaminale a carico della radice C5 destra (doc. F).

Al riguardo, rettamente con le osservazioni 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha

fatto presente che “ ulteriori peggioramenti dello stato valetudinario

dell’assicurato, emersi a seguito della definizione della decisione su

opposizione, potranno essere esaminati dall’amministrazione in fase di

revisione” (XXVIII).

Infatti, a

prescindere dal fatto che il citato rapporto non contiene alcun giudizio né

sulle limitazioni funzionali, né sul grado di capacità lavorativa residua, per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata, in casu 21 giugno 2005 ( DTF 129 V 4 consid. 1.2).

Spetterà pertanto all’assicurato inoltrare un’eventuale domanda di revisione,

accompagnata dalla pertinente documentazione medica certificante un rilevante

peggioramento dello stato valetudinario.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 8 febbraio 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché disponga gli accertamenti di cui

al consid. 2.11.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 di ripetibili parziali (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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