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32.2005.252

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9 ottobre 2006Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.6. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella

vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la

determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470

consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione

coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle

assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima

fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado

d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,

non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V

292, 119 V 471). In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio

è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in

casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un

diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe,

neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella

causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista

professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità

non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

2.7. Nel

caso di specie con decisione 3 ottobre 2005 l’assicurato-re LAINF ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 26% a

decorrere dal 1° agosto 2005 (doc. 3-2 incarto LAINF).

2.8. Per

quanto attiene allo stato di salute, l'assicurato rimprovera all’Ufficio AI di

non aver valutato, accanto ai problemi di gonartrosi al ginocchio sinistro per

i quali ha subito nel novembre 2002 un intervento di artroplastica, anche i

dolori presenti a livello di ginocchio destro, i suoi disturbi respiratori e le

ripercussioni dell’infortunio del 10 giugno 2004, nel quale ha riportato la

rottura completa del tendine del bicipite destro.

Nel

rapporto medico 17 giugno 2003 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________,

FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha spiegato di avere in cura il

paziente dal luglio 2002 per una gonartrosi sinistra importante e invalidizzante, di averlo sottoposto ad intervento di artroplastica del ginocchio

sinistro nel mese di novembre 2002, con un’evoluzione

all'inizio favorevole ma poi problematica per la presenza di una osteoalgodistrofia

che ha ritardato la rieducazione, rilevando:

"

(...)

L'inabilità è totale da ca. luglio 2002 (vedere con il

medico curante).

Comunque, tenendo conto che presenta anche dei disturbi

degenerativi a livello dell'altro ginocchio, una ripresa come pittore non entra

più in considerazione e penso che ci avviciniamo ad una invalidità totale.

1.1 Che conseguenze ha il disturbo alla

salute sull’attuale attività?

Impossibilità ad eseguire il suo

mestiere di pittore, in particolare scale, ponti ecc.

1.2 È ancora proponibile l’attività attuale? No.

1.3 Esiste inoltre una diminuzione del rendimento? Sì,

totale.

2.1 Si può migliorare la capacità di lavoro

sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? No.

2.2 L’assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Vedere con il vs. servizio

d'accertamento medico. Comunque si potrebbe ev. prendere in considerazione un

lavoro leggero senza pesi e senza scale al 20-25%." (Doc. AI 10-4)

A

fronte di tali valutazioni, il dr. __________ del SMR ha chiesto al dr. __________

alcuni chiarimenti:

"

(...)

- A livello puramente ortopedico reputa

che vi è un'abilità lavorativa in attività adatta non superiore al 20-25%?

- Perchè non è possibile una esigibilità

totale in attività leggere prevalentemente sedute senza dover sollevare pesi

oltre 10 kg e senza dover effettuare tragitti su scale a pioli e non dover camminare

oltre i 100 m per esempio in cantiere?

- Vi sono a sua conoscenza altre

patologie che non sono prettamente di tipo ortopedico?

- Il paziente è in cura anche da altri

medici secondo le sue annotazioni?"

(Doc. AI 14-1)

In

data 28 novembre 2003 il dr. __________ ha così risposto:

"

(...)

Per quello che concerne le diverse domande sottolineo

che la prima domanda è per me incomprensibile.

Riguardo alla seconda, mi chiedo come un pittore

potrebbe esercitare la sua attività sui cantieri non sollevando pesi di 10 kg.

e non camminando per oltre 100 m.

Sì il paziente è seguito dal Dr. __________ per un'asma

cronica e anche dal suo medico curante, il Dr. __________.

È anche seguito per una gastrite cronica dal Dr. __________.

Rimango a vostra disposizione per chiarimenti, in

particolare per la domanda 1." (Doc. AI 14-2)

Nel

rapporto medico 23 dicembre 2003 il dr. __________, FMH in medicina generale e

medicina sportiva, posta la diagnosi di “gonartrosi ginocchio sinistro,

invalidante, operata tramite protesi in data 27 novembre 2002; gonartrosi destra;

lieve forma di tipo asmatico con ostruzione modificabile dopo somministrazione

di beta-2 mimetico”, ha indicato che l’intervento di

artroplastica al ginocchio sinistro non è stato coronato da successo, che il

paziente lamenta disturbi sovrapponibili a quelli precedenti l'intervento e che

inoltre da circa 2 anni egli lamenta pure una gonartrosi a livello del ginocchio

destro. Il dr. __________ ha quindi ritenuto che l’assicurato

è inabile al 100% nella sua professione di imbianchino a partire da giugno

2002, che il suo stato di salute è suscettibile di peggioramento e che

provvedimenti professionali non sono indicati (doc. AI

15-3+4).

L’Ufficio

AI, constatato che l’assicurato, affetto da gonartrosi sinistra, nel mese di

novembre 2002 ha dovuto subire

un intervento di protesi totale al ginocchio sinistro da parte del dr. __________

e che dai radiogrammi del gennaio 2004 dello stesso dr. __________ emergono

segni evidenti di gonartrosi destra, ha incarico il SMR di effettuare una

visita (doc. AI 20).

Nel

rapporto 2 giugno 2004 il dr. __________ del SMR, dopo aver elencato

l’anamnesi, lo status e il risultato degli esami supplementari paraclinici, ha

posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “gonartrosi

sinistra operata nel novembre 2002 con decorso post-operatorio protratto per complicanze

di osteo-algodistrofia (attualmente migliorato); gonartrosi destra” e quale

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “obesità BMI

33kg/m2; asma bronchiale di lieve entità”, giungendo alla conclusione che

l’assicurato è totalmente inabile a partire da giugno 2002 nella precedente

professione di imbianchino, ma pienamente abile in attività leggere adeguate.

Il dr. __________ ha osservato:

"

(...)

Valutazione/conclusione:

Si tratta di un assicurato di professione pittore, che

ha sempre lavorato nella sua attività sino al 6.2002 interrompendola

definitivamente per i problemi ortopedici citati sopra.

Nonostante un decorso protratto dopo l'impianto della

protesi sinistra con fisioterapia e medicamenti, è stato ottenuto un buon

successo terapeutico, potendo attualmente presentare una deambulazione senza

zoppia o segni irritativi secondari.

Ciò nonostante per la presenza della gonartrosi modica

controlaterale una limitazione nel salire/scendere scale, specialmente a pioli

o il camminare in terreni da cantiere/sconnessi è sicuramente presente così

come nel sollevare/portare pesi oltre i 10 kg e nel restare sempre in piedi.

La patologia polmonare valutata a livello specialistico

nell'ottobre 2003 con normali esami paraclinici, rappresenta una lieve forma di

tipo asmatico che, come espresso dal collega pneumologo, non rappresenta una

limitazione se non in attività a contatto con inalanti o sostanze irritative.

L'obesità non limita l'attività lavorativa anche se

rappresenta sicuramente un fattore prognosticamente sfavorevole per la progressione

dei disturbi ortopedici potendo amplificare le sue manifestazioni algiche.

Dopo la visita clinica odierna ed aver esaminato

l'assicurato a livello funzionale sono dell'avviso che l'inabilità lavorativa

nella sua attività è pienamente giustificata al 100% mentre non vi sono

limitazioni in attività confacenti di tipo adeguato e leggero con le

limitazioni sopra citate.

Non vi sono limitazioni in attività specialmente a

carattere sedentario, leggero e senza la presenza di sostanze irritative per la

patologia polmonare presente.

Si giustifica un comportamento alimentare più mirato

che sicuramente non potrà che migliorare la prognosi sia ortopedica che

influenzare in modo positivo la patologia della lieve asma presente.

Ricordo inoltre che sia ai cambiamenti posizionali che

quando non osservato, l'assicurato presenta una normale mobilizzazione senza

tosse irritativa."

(Doc. AI 22-3+4)

Sulla

base di tale valutazione l’amministrazione con decisione 24 agosto 2004 ha quindi rifiutato all’assicurato il

diritto ad una rendita (doc. AI 27).

In

sede di opposizione l’assicurato ha contestato la valutazione del SMR, producendo

a comprova di un peggioramento delle sue condizioni di salute alcuni certificati

medici.

Egli

ha trasmesso il certificato medico 25 agosto 2004 redatto dal dr. __________,

Considerandi

che attesta la rottura distale completa del tendine del bicipite destro in

seguito all’infortunio del 10 giugno 2004:

"

A complemento del mio

rapporto medico del 23 dicembre 2003 devo segnalare quanto segue:

in data 10 giugno 2004 il paziente si è infortunato

procurandosi una:

rottura distale completa del tendine del

bicipite destro.

Il decorso, a 2 mesi dall'incidente, è caratterizzato

da una notevole impotenza funzionale con diminuzione della forza in flessione e

dolori al carico.

Questa lesione ha evidenti ripercussioni sulla capacità

lavorativa in qualità di pittore - imbianchino ma anche sulla possibilità di

esercitare altre attività che richiedano un certo impegno fisico dell'arto

superiore destro." (Doc. AI 29-1)

L’assicurato

ha pure prodotto il certificato medico 12 ottobre 2004 del dr. __________, del

seguente tenore:

"

Mi riferisco al mio

precedente certificato. La situazione a livello del ginocchio sx. è più che

soddisfacente.

Purtroppo dalla primavera 2004 si nota un aggravamento

dei dolori a livello del ginocchio dx. intanto trattato conservativamente.

In più ha presentato in giugno una rottura del lungo

capo del bicipite dx.

Dalla fine dell'estate 2004 si lamenta di disturbi

lombari con clinicamente una sindrome lombo-vertebrale. Ritengo comunque che il

paziente sia inabile al 100% dal 24.6.02 e vi chiedo di riconvocare il paziente

per una visita d'accertamento." (Doc. AI 37-1)

Inoltre,

in data 4 aprile 2005 il dr. __________ ha rilevato:

"

(...)

Ricordo che nell'agosto 2004 al Signor RI 1 è stata

negata una rendita di invalidità (vedasi decisione del 24.08.2004).

A quel momento non erano ben chiare le conseguenze

dell'incidente avvenuto il 10 giugno 2004 (rottura distale completa del tendine

del bicipite destro):

In questo lasso di tempo:

- il paziente, tramite lo studio

legale e notarile dell'avv. RA 1, ha inoltrato opposizione alla decisione di rifiuto

di prestazioni AI;

- il paziente è stato visto dal

collega Dr. __________, specialista in chirurgia della mano, il quale ha

avviato tutta una serie di indagini diagnostiche.

- In gennaio 2005, sulla base degli

accertamenti esperiti, il Dr. __________ decideva che la situazione non era

suscettibile di un intervento chirurgico.

Situazione attuale:

il paziente presenta dunque gli esiti di una rottura

completa distale del tendine del bicipite brachiale destro. Questi esiti hanno

una duplice conseguenza: da una parte la forza del braccio destro è notevolmente

diminuita e, in particolare, il movimento di supinazione quasi abolito. D'altro

canto egli avverte dolori intensi soprattutto ai movimenti di flessione e di

supinazione ma anche durante la notte assumendo certe posizioni.

Il paziente è stato messo a beneficio di numerosi cicli

di fisioterapia che hanno permesso di alleviare parzialmente i disturbi ma

negli ultimi mesi ho assistito ad una stabilizzazione dei disturbi.

Il paziente attende ora una rivalutazione del caso da

parte dell'AI alla luce della situazione venutasi a creare." (Doc. AI

39-1)

In

merito all’infortunio 10 giugno 2004, assunto dalla __________, in occasione

della visita medica di chiusura 9 maggio 2005 il dr. __________, specialista in

chirurgia e medico __________ dell’assicuratore infortuni, ha posto la diagnosi

di “disturbi funzionali al gomito destro dopo rottura del tendine distale

del muscolo bicipite a destra del 10 giugno 2004” e le

diagnosi collaterali di “asma bronchiale invalidizzante; stato dopo

impiantazione di una protesi al ginocchio sinistro; paziente in attesa

dell’impiantazione di una protesi al ginocchio destro”. Quanto

all’esigibilità al lavoro lo specialista ha rilevato:

"

(...)

Il paziente può ancora molto spesso sollevare pesi fino

a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso portare pesi da 5 fino a 10

kg fino all'altezza dei fianchi, spesso portare pesi da 10 fino a 25 kg fino

all'altezza dei fianchi e talvolta anche portare pesi da 25 fino a 45 kg fino

all'altezza dei fianchi.

Il paziente può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg

sopra l'altezza del petto e spesso anche sollevare pesi sopra 5 kg fino sopra

all'altezza del petto.

Il paziente può molto spesso maneggiare attrezzi di

leggera e di media entità.

Può talvolta maneggiare attrezzi di pesante e molto

pesante entità.

Il paziente può talvolta fare la rotazione manuale.

Il paziente può talvolta fare lavori sopra la testa con

rotazione, il paziente può molto spesso fare lavori seduto e inclinato in

avanti, molto spesso fare lavori in piedi inclinato in avanti, molto spesso

fare lavori inginocchiato e molto spesso fare lavori in flessione delle

ginocchia.

Il paziente può molto spesso mantenere la posizione di

lunga durata seduta e in piedi.

Il paziente può molte volte camminare fino a 50 metri,

molto spesso camminare oltre 50 metri, molto spesso camminare lunghi tragitti,

molto spesso camminare sul terreno accidentato e molto spesso salire le scale.

Può talvolta salire su scale a pioli.

Attualmente lo stato al gomito destro è stabile e il

paziente non ha più bisogno di cure fisioterapiche e di medicamenti anti-infiammatori.

Il problema principale è l'asma bronchiale

invalidizzante e i problemi alle due ginocchia.

Il caso __________ viene chiuso oggi.

Il servizio competente si esprimerà sulla menomazione

dell'integrità e sull'eventuale invalidità." (Doc. 2-5+6, inc. LAINF)

Nelle

sue annotazioni 20 ottobre 2005 il dr. __________ si è così espresso:

"

Dopo la visita SMR del

2.6.2004

vi è stata valutazione OP con quantificazione di CGR e decisione di

rifiuto di prestazioni (decisione AI 24.8.2004).

Due giorni dopo la decisione di rifiuto AI arriva

certificato medico di infortunio avvenuto 10.6.2004 a carico __________

(rottura tendine distale bicipite destro con limitazioni motorie transitorie

che hanno portato a prestazioni __________ fino al 1.8.2005; vedi visita medica

di chiusura del 9.5.2005 agli atti).

Adesso:

riguardo la decisione AI del 24.8.2004 che si basa

sulla visita medica SMR è mia opinione che essa è corretta a livello medico per

le valutazioni di limitazioni funzionali.

Il certificato medico dr. __________ ortopedico curante

del 12.10.2004 non riporta nulla di nuovo e convalida unicamente una piena IL

come pittore e quindi non si discorda dalla nostra valutazione clinica del

2.6.2004

A partire dalla data dell'incidente a carico __________

fa stato una IL totale per la nuova patologia avuta anche se si tratta di

attività di tipo leggero ed adeguato fino alla chiusura del caso __________ che

mi pare 1.8.2005.

Dopo questa data anche considerando le esigibilità

riportate in visita di chiusura __________ del 9.5.2005, si considera ancora vigente

e per noi vincolante l’esigibilità della visita SMR del 2.6.2004 che attesta

una piena IL nella sua antecedente professione e una piena abilità in attività

leggere ed adeguate ergonomicamente (non sollevare/spostare pesi sopra 6-10 kg., non dover restare sempre in piedi senza poter

cambiare posizione, non dover salire/scendere le scale o dover camminare su

terreni sconnessi e naturalmente non aver contatto con sostanze irritative

inalative).

Si dovrebbe unicamente aggiungere come limitazione dal

1.8.2005

la limitazione di non dover manipolare oggetti anche leggeri con la

mano destra con supinazione/pronazione che implichino una normale forza

prensile.

Ulteriori accertamenti clinici medici non sono a mio

avviso necessari attualmente.

Possibili peggioramenti clinici a carico della

gonartrosi presente sono possibili ma solo a lungo termine per il problema

assicurativo essendo possibile solamente attività leggere con le sopraesposte

limitazioni." (Doc. AI 44-1)

Sulla

base di tali considerazioni l’Ufficio AI ha quindi accordato all’assicurato,

con decisione su opposizione 28 novembre 2005, una rendita limitata nel tempo e

meglio un quarto di rendita dal 1° giugno 2004 al 31 agosto 2004 e una rendita

intera dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005, dopodichè l’assicurato non ha

più diritto ad una rendita (doc. AI 51).

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.10

Da

un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che

l’amministrazione ha da una parte correttamente proceduto alla valutazione

della patologia al ginocchio sinistro, affetto da gonartrosi, per il quale

l’assicurato è stato sottoposto nel mese di novembre 2002 ad intervento di

artroplastica, sottoponendolo ad un esame eseguito dal SMR nella persona del

dr. __________– dal quale è emersa una incapacità lavorativa totale nella

precedente attività di imbianchino, ma una piena capacità lavorativa in

attività leggere adeguate (doc. AI 22). D’altra parte occorre tuttavia rilevare

che il dr. __________ e soprattutto il dr. __________, specialista curante dell’assicurato

fin dal mese di giugno 2002, hanno a più riprese rilevato l’esistenza di una

analoga patologia anche al ginocchio destro: in particolare, nel certificato 12

ottobre 2004 il dr. __________ ha sottolineato che a partire dalla primavera

2004.

vi è stato un aggravamento dei dolori a livello del ginocchio

destro “intanto trattato conservativamente” (doc. AI 37-1, la

sottolineatura è della redattrice). Nello stesso certificato medico il dr. __________

ha altresì evidenziato la comparsa a partire dalla fine dell’estate 2004

di disturbi lombari, “con clinicamente una sindrome lombovertebrale”

(doc. AI 37-1, la sottolineatura è della redattrice). Alla luce di tali

patologie il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100%

dal 24 giugno 2002, chiedendo all’Ufficio AI di riconvocare l’assicurato per

una visita d’accertamento (doc. AI 37-1).

A

fronte di tali ferme e precise conclusioni, l’Ufficio AI e per esso il dr. __________

del SMR, constatata una discrepanza di valutazione tra quanto da lui stesso

valutato in occasione della visita del 2 giugno 2004 e le attestazioni dello

specialista curante, avrebbe dovuto compiere ulteriori approfonditi accertamenti

volti a stabilire l’effettivo stato di salute dell’assicurato e l’incidenza

della patologia al ginocchio destro e della sindrome lombo-vertebrale sulla

residua capacità lavorativa. L’Ufficio AI, al contrario, invece di ordinare una

perizia, così come richiesto più volte dallo specialista curante, dal medico di

famiglia e dall’assicurato stesso, si è limitato a sottoporre i certificati

medici del dr. __________ al vaglio del dr. __________ del SMR il quale nelle

sue annotazioni 20 ottobre 2005 ha stringatamente osservato che “il

certificato medico del dr. __________, ortopedico curante, del 12 ottobre 2004 non

riporta nulla di nuovo e convalida unicamente una piena incapacità

lavorativa come pittore e quindi non si discorda dalla nostra valutazione

clinica del 2 giugno 2004” (doc. AI 44-1, la sottolineatura è della

redattrice). Tali conclusioni del dr. __________ non possono tuttavia essere

fatte proprie da questo Tribunale, ritenuto che il certificato medico 12

ottobre 2004 del dr. __________ non si limita a ripetere diagnosi e prognosi

già note, ma segnala delle novità, quali l’aggravamento a partire dalla

primavera 2004 dei dolori al ginocchio destro e la comparsa dalla fine

dell’estate 2004 di una sindrome lombovertebrale. Tali indicazioni avrebbero

senz’altro dovuto spingere l’amministrazioni ad effettuare ulteriori accertamenti

medici, volti a stabilire l’influenza di simili patologie sulla residua capacità

lavorativa dell’assicurato.

Visto

quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente

chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica ortopedica.

Stanti

le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e dell’insistenza con

la quale lo specialista curante ha sollecitato una approfondita indagine peritale,

l’amministrazione avrebbe dovuto quindi effettuare nuovi accertamenti al fine

di valutare l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurato, tenendo

conto delle limitazioni ortopediche, prima di emettere la decisione su opposizione

contestata.

Pertanto,

annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione

affinché, considerate le seppur lievi difficoltà respiratorie che impediscono

attività esposte a polveri o fumo, approfondisca la valutazione delle limitazioni

derivanti dalla gonartrosi al ginocchio destro e dalla sindrome

lombo-vertebrale, tenendo conto sia della visita 2 giugno 2004 del dr. __________,

sia delle certificazioni del dr. __________ e accerti l’eventuale abilità

lavorativa dell’assicurato. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente

pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 28 novembre 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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