Lexipedia

Decisione

32.2005.254

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 novembre 2006Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

dolori alla schiena così come lo stato depressivo non sono una novità bensì una

conferma di quanto peraltro veniva già ipotizzato ad esempio l'8 agosto 1996

nel rapporto della Clinica farmacologica di __________ dai dottori __________ a

__________ (cfr. documento agli atti nonché, in particolare il punto 3.5

"affezioni attuali" di cui alla perizia pluridisciplinare 28.09.2004).

Ne consegue che è da ritenersi confermata

l'evoluzione negativa dello stato

complessivo di salute fisica e psichica del

ricorrente. La stessa perizia pluridisciplinare al punto 6 "patologia

gastroenterologica" attribuisce all'epatite virale C cronica i sintomi di

stanchezza e di bisogno di sonno aumentato. In tale capitolo vengono poi

indicati chiaramente due fattori negativi per una cura dell'epatite virale C

cronica nonché le prognosi di possibili cirrosi completa e epatocarcinoma in

futuro. Sempre nella perizia pluridisciplinare al punto 6 "patologia

ortopedica" si conclude che "non vi sono provvedimenti per migliorare

la sintomatologia algica a livello della colonna cervicale e lombare".

In buona sostanza, da una valutazione

complessiva delle diverse patologie, considerato che le stesse hanno influenza

su diversi aspetti lavorativi e non hanno né orari né giorni precisi, il ricorrente

ritiene che la sua capacità di lavoro possa essere ritenuta non superiore al 30

% e comunque non è tale da consentirgli un'attività lavorativa regolare con orari

fissi come invece imporrebbe la tipologia di attività da lui svolta negli

ultimi vent'anni. La sua attività professionale è e sarebbe compromessa dovendo

spesso annullare e/o rinviare appuntamenti e viaggi presso clienti a causa

della salute. La clientela oggi è evidentemente esigente e non incline a

tollerare ritardi o rinvii.

3. Nella perizia pluridisciplinare che

risale ad oltre un anno fa, ovvero quella 28 settembre 2004 - e che per ciò non

considera gli ultimi eventi invalidanti indicati sopra - si giunge alla seguente

diagnosi:

Patologie con influsso sulla capacità

lavorativa:

- epatite cronica correlata al virus

dell'epatite virale C, genotipo 4 B/ 4 C;

- periartropatia omero scapolare

destra con sofferenza del sovraspinato destro e ipertrofia di questo muscolo

nonché deficit funzionale;

- sindrome cervico vertebrale con alterazioni

degenerative;

- sindrome lombo vertebrale subacuta con

alterazioni degenerative;

- sindrome da disadattamento con reazione

depressiva prolungata;

Patologie ritenute senza influsso sulla

capacità lavorativa:

- instabilità soggettiva alla

caviglia sinistra con sequele di lesioni del legamento fibulotalare anteriore;

- gonalgie;

- dislipidemia.

Innanzitutto si contesta che le patologie

indicate come "senza influsso sulla capacità lavorativa" siano tali

in una valutazione complessiva. A tale proposito si avvererà necessaria una

perizia neutrale e indipendente alfine anche di considerare non solo questi

aspetti ma pure la situazione aggiornata sullo stato di salute psico-fisico del

ricorrente.

Per quanto riguarda la patologia

psichiatrica, si contesta la valutazione a cui giunge il dott. __________

riportata nella perizia pluridisciplinare e fondata su un unico consulto

psichiatrico.

Lo stato depressivo acuto si è accentuato

negli ultimi mesi ma è fondamentalmente un aspetto già presente da anni seppur

preoccupante in forma episodica. Il ricorrente ritiene che attualmente

l'esaurimento nervoso e lo stato depressivo acuto non siano superabili come

invece pronosticato dal dott. __________ a medio e lungo termine.

L'accertamento di tali patologie richiede senz'altro più di un unico consulto

nel quale il medico non può certo farsi un’idea chiara per rapporto a quanto

può invece valere per il medico curante, rispettivamente lo psicologo /

psichiatra curante che ha in cura il ricorrente da diversi anni.

Si contesta quindi che per la patologia

psichiatrica si possa ipotizzare un'incapacità lavorativa limitata al 10/20 %.

In molti casi lo stato depressivo con conseguenti

sintomi di ansia, angoscia, problemi di stanchezza e sonno, sono stati ritenuti

già di per sé invalidanti con percentuali ben superori al 10/20%. Trattasi

comunque sempre di percentuali medico-teoriche.

Per quanto riguarda la patologia ortopedica,

ribadito che anche la perizia pluridisciplinare conclude all'assenza di

provvedimenti per migliorare la sintomatologia algica a livello della colonna

cervicale e lombare, si contesta l'abilità lavorativa del 70 % con limitazione

del carico spostabile al massimo di 10 kg.

Il ricorrente ritiene che per giungere a una

tale conclusione si siano valutate separatamente le differenti patologie

ortopediche senza una vera e propria analisi complessiva delle medesime che

riducono sostanzialmente l'abilità lavorativa la quale, come emerge dagli atti,

è da tempo limitata ad un 30 %.

Sempre dalle conclusioni della perizia

pluridisciplinare, per quanto riguarda la patologia gastroenterologica, si

conclude ad una capacità lavorativa limitata al 50 % per un'attività con sforzo

fisico medio per arrivare sino al 70 % per un'attività con sforzi fisici

importanti.

Il consulente dott. __________ attribuisce

la stanchezza e il bisogno di sonno aumentato del ricorrente all'epatite virale

C cronica le cui probabilità di cura mediante terapia hanno una possibilità di

successo limitata al 50 / 70 % con due fattori negativi importanti. Tale

consulente non esclude che in futuro possa subentrare una cirrosi completa e

l'insorgere di un rischio di epatocarcinoma. Secondo il medico curante, dott. __________

vi sono 4 varianti di epatite C e quella del ricorrente è una di quelle che non

sono guaribili mediante terapia. Il ricorrente, alcuni anni orsono, aveva

iniziato una terapia che dovette interrompere dopo 1 anno e mezzo poiché le sue

condizioni di salute erano peggiorate anziché migliorate.

In sede di opposizione il ricorrente aveva

già formulato la richiesta di una superperizia medica e di una valutazione

peritale sulle possibilità d'integrazione professionale contestando la valutazione

puramente medico-teorica globale formulata nella perizia pluridisciplinare.

Come emerge dal considerando 3 della

decisione impugnata, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino

ha ritenuto di non dover procedere ad una valutazione peritale esterna all'amministrazione.

In sostanza detto ufficio ha considerato che

la perizia del SAM sia concludente a differenza di quanto invece emerge dai

rapporti e certificati del medico di famiglia che, secondo quanto si afferma,

"nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente".

Tale considerazione, seppur fatta risalire

(DTF 125 IV 353 considerando 3b 1 cc), appare francamente gettare discredito

sulla professionalità e oggettività dei medici di famiglia in contrapposizione

a quelli del SAM. Tale non è il senso della giurisprudenza in materia.

In assenza di elementi concreti a suffragio

di tale ipotesi, la considerazione appare gratuita e quindi arbitraria. Il

medico di famiglia, dott. __________, dev'essere ritenuto professionalmente

competente quantomeno al pari dei consulenti del SAM con la differenza che

quest'ultimi hanno visitato il ricorrente, separatamene, sull'arco dei giorni

6, 7 e 8 settembre 2004 mentre il medico di famiglia conosce il ricorrente da

oltre vent'anni.

Tenuto conto dell'aggravarsi delle patologie

per rapporto a quanto peraltro constatato al momento della perizia

pluridisciplinare; considerata l'età del ricorrente e il suo stato di salute,

la richiesta di perizia indipendente si giustifica poiché, al di là delle pur

contestate valutazioni medico teoriche, resta il fatto che il ricorrente non

verrebbe assunto da nessun datore di lavoro per un'attività superiore a quella

che attualmente svolge, ovvero pari al 30%.

Il ricorrente osserva inoltre che nel

periodo in cui è stato degente presso l'Ospedale Regionale __________ per gli

accertamenti del SAM, ovvero dal 6 all'8 settembre 2004, egli ha condiviso la

camera con una persona di 25 anni più giovane la quale, secondo ammissioni di

quest'ultimo, era al beneficio di una rendita d'invalidità al 100% per la sola

patologia dell'epatite C. Il ricorrente ritiene quindi, pur con le cautele del

caso, che vi sia una disparità di trattamento. Egli chiede che venga fornito il

nominativo di tale compagno di camera affinché lo stesso possa essere citato

quale teste.

4. (…)

Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può

essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado

della sua incapacità al guadagno, tenuto conto anche delle reali possibilità di

lavoro ancora aperte per l'assicurato tenuto conto della sua situazione

concreta (tra cui l'età e le diverse patologie valutate e considerate nel loro

complesso).

Si ritiene in sostanza che l'amministrazione non abbia

in ogni caso valutato in maniera sufficiente gli aspetti economici relativi

alla capacità di guadagno considerate le effettive limitazioni e gli

impedimenti che l'assicurato incontra per l'attività da lui effettivamente

svolta che non può essere considerata quella di chimico ma semmai esclusivamente

quella di commerciante che possa svolgere tutt'al più delle mansioni con

attività leggere. In particolare, ma non solo, non esiste una valutazione,

neppure su base statistica, della capacità di guadagno che il ricorrente avrebbe

svolgendo un'attività al 70% senza limitazioni, rispettivamente con le

limitazioni indicate nella perizia pluridisciplinare comunque contestata nel

merito dal profilo medico." (Doc. I)

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece

postulato la reiezione del ricorso, rilevando che i certificati medici prodotti

dall’assicurato in sede ricorsuale sono generici, privi delle necessarie

diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi

e delle eventuali osservazioni conclusive e non possono pertanto modificare le

conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione (doc. III).

1.5. Con

scritto 9 gennaio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito la

richiesta di audizione del dr. __________, di esperimento di una perizia

giudiziaria neutrale atta ad accertare lo stato psico-fisico dell’assicurato e

la sua capacità lavorativa residua e di una perizia sulle possibilità di

integrazione dell’assicurato in un altro settore d’attività (doc. VI).

Tale

scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), per conoscenza.

1.6. Rispondendo

ad un’esplicita richiesta in tal senso del TCA (doc. V), in data 16 gennaio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha

trasmesso al TCA il certificato municipale aggiornato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VIII).

1.7. In

data 8 marzo 2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato medico 6 marzo

2006 del dr. __________ attestante un’inabilità lavorativa del 100%

dell’assicurato (doc. IX).

Tale

documento è stato trasmesso all’amministrazione (doc. X), con la facoltà di

presentare osservazioni scritte.

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita

d’invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.

In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona

assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili

che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.6. Nel

caso di specie, non essendo le diverse patologie dell’assicurato (epatica,

reumatologica e psichiatrica) sufficientemente documentate (doc. AI 18), l’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una perizia

pluridisciplinare.

Nel

dettagliato referto 28 settembre 2004 i periti - sulla base delle risultanze

degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti

presso il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________, consulto ortopedico del

dr. __________ e consulto gastroenterologico del dr. __________) - hanno posto

la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “epatite cronica

correlata al virus dell’epatite virale C, genotipo 4b/4c; periartropatia

omeroscapolare destra con sofferenza del sovraspinato destro, rispettivamente

ipotrofia di questo muscolo e deficit funzionale; sindrome cervicovertebrale su

alterazioni degenerative; sindrome lombovertebrale subacuta su alterazioni

degenerative; sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata” e

quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “instabilità

soggettiva alla caviglia sinistra su sequele di lesione del legamento

fibulotalare; gonalgie; dislipidemia” (doc. AI 26-9).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato

quanto segue:

"

(...)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta una capacità lavorativa del 70% come

ingegnere chimico e consulente nel ramo commerciale.

8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

L'A. presenta varie patologie con influsso sulla

capacità lavorativa.

Tenendo conto di tutte queste valutiamo l'A. abile al

lavoro al 70% come ingegnere chimico e consulente nel ramo commerciale, a condizione

che possa eseguire solo lavori leggeri (non può alzare pesi al di sopra dei 10

kg). Questa capacità lavorativa è presente sicuramente da diversi anni. È

possibile che nel passato recente vi sia stata un'incapacità lavorativa di due

mesi al massimo per il problema alla spalla.

Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la

capacità lavorativa. Ciò nonostante è importante che l'A., continui le cure in

atto ed inoltre segua le misure fisioterapiche consigliate dal dr. __________

(precedentemente citate).

Teoricamente una terapia antivirale potrebbe portare

all'eradicazione del virus dell'epatite C (questo non avrebbe alcun influsso

sulla sopraccitata capacità lavorativa).

9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

Considerandi

D'INTEGRAZIONE

Anche in altre attività leggere l'A. presenta una

capacità lavorativa del 70%; questa è presente da diverso tempo.

Se invece l'attività fosse media, con l'obbligo di

alzare pesi al di sopra degli 11 kg, l'A. raggiungerebbe solamente una capacità

lavorativa del 50 %.

10.

OSSERVAZIONI e RSPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste." (Doc. AI

26-11+12)

Nelle

sue osservazioni 22 novembre 2004 il dr. __________ ha indicato:

" (...)

Raccomandazioni, proposte SMR

Secondo le conclusioni della perizia un'attività

leggera risulta esigibile al 70%. L'attività di consulente dovrebbe essere

un'attività di tipo leggero. Rimane la questione delle valigie da portare:

usando valigie con rotelle il limite di 10 kg dovrebbe essere superato solo

occasionalmente, quindi l'attività abituale è da ritenersi esigibile nella

misura del 70%. In assenza di dati precisi l'inizio dell'inabilità lavorativa

parziale può essere datata con aprile 2003 come indicato dal medico

curante."

(Doc.

AI 28-1)

Nella

decisione 24 novembre 2004 l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di

prestazioni dell’assicurato, rilevando che egli è abile al 70% sia nella sua

precedente attività, sia in una professione leggera adeguata, rispettosa dei

suoi limiti funzionali e presenta di conseguenza anche un discapito economico e

un grado di invalidità del 30% (doc. AI 29).

In

sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’ammini-strazione nuova documentazione

medica, comprendente un certificato 16 giugno 2005 del Pronto Soccorso di __________

(doc. AI 38-5), il certificato 2 luglio 2005 e quello 1 ottobre 2005 del Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 38-4 e 38-2) e il

certificato medico 27 settembre 2005 del dr. __________, attestante una totale

inabilità lavorativa dal 16 settembre 2005 al 16 ottobre 2005 (doc. AI 38-3).

Nelle

sue annotazioni 23 novembre 2005 il dr. __________ del SMR si è così espresso:

"

Vedi proposta medico del

22.11.2004

che si basa su perizia SAM 9.2004.

In fase di opposizione vengono presentati:

certificato PS di __________ del 16.6.2005: si presenta per dolori base polmonare

presenti da 3 giorni. Non viene riscontrata patologia maggiore.

Valutazione: patologia acuta intercorrente di breve

durata.

certificato pronto soccorso del 2.7.2005: patologia gastroenterite acuta

valutazione: si tratta di patologia acuta senza

ripercussioni prolungate sulla capacità lavorativa e quindi senza importanza a

livello AI. Da notare che l'assicurato si trovava 1 mese in __________ per

lavoro.

certificato pronto soccorso del 1.10.2005: diagnosi lombalgia acuta senza deficit

neurologici nè sintomi, certificato accompagnato da certificato dr. __________

attestante IL 100% dal 16.9.2005 al 16.10.2005.

valutazione: anche qui si tratta di patologia acuta

intermittente. Già in occasione della perizia SAM si è tenuto conto di una

caricabilità ridotta a livello del rachide dorsale; in presenza di una sindrome

lombovertebrale intermittenti esacerbazioni non sono rare ma si tratta di

episodi con risoluzione entro poche settimane e quindi pure senza influsso

sulla capacità lavorativa nei limiti dell'AI.

Conclusioni: gli attuali certificati presentati in sede

di opposizione non permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale e

prolungata dello stato di salute e della relativa capacità lavorativa

dell'assicurato." (Doc. AI 39-1)

Nella

decisione su opposizione l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto

ad una rendita, dato che la nuova documentazione medica presentata in sede di

opposizione non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale e

prolungata del suo stato di salute e della relativa capacità lavorativa.

In

sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso nuovi certificati medici del dr. __________,

che attestano la sua totale inabilità lavorativa dal 16 settembre 2005 al 31 ottobre

2005.

(doc. H1), dal 1° novembre 2005 al 30 novembre 2005 e dal 1° dicembre 2005

al 31 dicembre 2005 (doc. H2), causa malattia, senza ulteriori specificazioni.

L’assicurato

ha inoltre prodotto il certificato medico 6 marzo 2006 redatto dal dr. __________

FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"

Con il presente

certifico che il paziente sopraccitato è da considerare inabile al lavoro nella

misura del 100% a partire dal giorno 3 febbraio 2006 per una durata

indeterminata a causa di malattia.” (Doc. L)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il

solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione effettuata dal SAM in data 28 settembre 2004, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).

L’Ufficio

AI, infatti, constatata la presenza di una polipatologia, ha affidato al SAM

l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 19). In tale ambito è stato

valutato l’aspetto psichiatrico, quello ortopedico e quello gastroenterologico,

con la conclusione che l’assicurato è da considerare inabile al lavoro al 30%

nella sua attività di consulente commerciale e in altre attività leggere

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. I periti hanno al riguardo

rilevato che “l’assicurato presenta varie patologie con influsso sulla

capacità lavorativa. Tenendo conto di tutte queste, valutiamo l’assicurato

abile al lavoro al 70% come ingegnere chimico e consulente del ramo commerciale,

a condizione che possa eseguire solo lavori leggeri (non può alzare pesi superiori

al di sopra dei 10 kg). Questa capacità lavorativa è presente sicuramente da diversi

anni. È possibile che nel passato recente vi sia stata un’incapacità lavorativa

di due mesi al massimo per il problema alla spalla” (doc. AI 26-11). I periti hanno aggiunto che non vi sono provvedimenti

sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa, sottolineando l’importanza

della continuazione delle cure in atto e dello svolgimento delle cure

fisioterapiche consigliate dal dr. __________. I periti hanno infine reputato

che l’assicurato sia abile al 70% anche in altre attività leggere, rilevando

che tale percentuale di abilità lavorativa è presente da diverso tempo e

precisando che in attività medie, con obbligo di alzare pesi superiori a 11 kg, la capacità lavorativa

dell’assicurato sarebbe del 50% (doc. AI 26-12).

Questo

TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, approfondita

e motivata, che non è stata validamente contraddetta da altri certificati da

parte di un medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia

dal punto di vista ortopedico o psichiatrico o gastroenterologico.

L’assicurato

ha infatti presentato un certificato del Pronto soccorso dell’Ospedale di __________

(doc. AI 38-5), che attesta una patologia acuta di breve durata; due

certificati del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________,

relativi a patologie intermittenti quali una gastroenterite acuta (doc. AI

38-4) e ad una lombalgia acuta (doc. AI 38-2), senza indicazione di una inabilità

lavorativa. Queste attestazioni, sommarie, non possono mutare le conclusioni

dei periti del SAM, così come correttamente rilevato dal dr. __________ del SMR

nelle sue annotazioni del 23 novembre 2005 (doc. AI 39). Il dr. __________ ha

infatti osservato che già in occasione della perizia del SAM si è tenuto conto

di una caricabilità ridotta a livello del rachide dorsale. Egli ha pure

precisato che essendo l’assicurato affetto da una sindrome lombovertebrale,

sono possibili intermittenti esacerbazioni, ma si tratta di episodi con

risoluzione entro poche settimane e che non hanno quindi influsso sulla

capacità lavorativa (doc. AI 39).

Infine,

l’assicurato ha prodotto un certificato medico 27 settembre 2005 redatto dal

curante, dr. __________, che attesta un’inabilità lavorativa del 100% dal 16

settembre 2005 al 16 ottobre 2005, senza aggiungere nessuna motivazione (doc. AI

41-51), un certificato 18 ottobre 2005 del dr. __________ che ritiene

l’assicurato inabile al lavoro al 100% fino al 30 ottobre 2005 (doc. AI 41-52)

e altri due certificati medici del dr. __________, datati 31 ottobre 2005 e 30

novembre 2005, attestanti un’inabilità lavorativa totale dell’assicurato, causa

malattia, dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2005, senza aggiungere diagnosi,

prognosi e motivazioni (doc. AI 41-53). Tali certificati, stringati, privi di specificazioni,

non possono certo modificare la valutazione accurata, approfondita e motivata

del SAM relativa alla residua capacità lavorativa dell’assicurato in attività

adeguate.

Quanto

alla problematica psichiatrica, l’assicurato ha contestato la valutazione peritale

del dr. __________, rilevando che negli ultimi mesi la sua situazione

psichiatrica è peggiorata, producendo a comprova del peggioramento delle sue

condizioni di salute il certificato medico 6 marzo 2006 del dr. __________, che

attesta una inabilità al lavoro al 100% dal 3 febbraio 2006 (doc. L).

Ora,

per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –

in concreto il 24 novembre 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V

467.

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 6 marzo 2006 del

dr. __________, attestante un peggioramento delle patologie dell’assicurato a

partire dal 3 febbraio 2006, non può essere preso in considerazione.

L’assicurato

ha inoltre fortemente criticato la decisione dell’Ufficio AI che lo ritiene

abile al 70% nella sua precedente professione di consulente commerciale e

chimico.

Egli

ha dapprima rilevato di non essere un ingegnere chimico, come riportato erroneamente

nella perizia pluridisciplinare del SAM, ma ha una formazione quale chimico

geologo, professione che egli non esercita più da oltre vent’anni, avendo nel

frattempo sempre svolto l’attività di commerciante internazionale in qualità di

consulente del ramo commerciale alle dipendenze della __________, prima e della

__________, poi. Egli ha poi spiegato che la sua attività di consulente commerciale

internazionale si svolge per lo più all’estero, dove deve recarsi di frequente,

mediante spostamenti rapidi, portando con sé valigie contenenti campionari,

cataloghi e carte che spesso superano il peso di 10-15 kg e campionari di prodotti elettronici

quali autoradio, palmari, orologi e lettori MP3 di minimo 20 kg. In considerazione di tale genere di

attività l’assicurato ritiene quindi di non poter essere considerato abile al

70%, percentuale quest’ultima che i periti del SAM hanno riferito ad

un’attività leggera.

Al

riguardo, il SMR e per esso il dr. __________, nelle sue annotazioni 22 novembre

2004, ha rilevato che la

professione dell’assicurato “dovrebbe essere un’attività di tipo

leggero. Rimane la questione delle valigie da portare: usando valigie con

rotelle il limite di 10 kg dovrebbe essere superato solo occasionalmente, quindi

l’attività abituale è da ritenersi esigibile nella misura del 70%” (doc. AI 28, la sottolineatura è della redattrice).

Visto

quanto sopra, questo Tribunale ritiene che le dettagliate spiegazioni fornite

in sede ricorsuale dall’assicurato in merito alla sua attività di consulente commerciale

internazionale non consentano di poter aderire alle ipotetiche conclusioni cui

giunge il SMR in merito al genere di attività svolta dall’assicurato, da considerare

secondo il dr. __________ leggera. Tenuto conto della necessità per

l’assicurato di compiere frequenti viaggi con al seguito pesanti campionari di

merci e cataloghi, di peso superiore ai 10 kg e pur considerando l’utilizzo di valigie

munite di rotelle, a mente di questo Tribunale l’attività dell’assicurato va

ritenuta di media entità.

Pertanto,

così come espressamente indicato nella perizia del SAM, in cui i periti hanno

concluso che “in attività medie, con obbligo di alzare pesi superiori a 11 kg, la capacità lavorativa

dell’assicurato sarebbe del 50%” (doc. AI 26-12), a

mente del TCA l’assicurato deve essere ritenuto inabile al lavoro al 50% nella

sua precedente attività di consulente commerciale.

Ciò

non cambia tuttavia la valutazione peritale del SAM relativa ad un’abilità lavorativa

dell’assicurato del 70% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se

necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato presenta una residua capacità lavorativa del 70% in

attività leggere, che non comportano quindi il sollevamento di pesi superiori a

10.

kg e che non necessitano la

permanenza in una determinazione posizione.

2.9

Ritenuta

dunque una capacità lavorativa in attività leggere nell'ordine del 70%,

l’amministrazione avrebbe dovuto incaricare il consulente in integrazione professionale

di procedere ad una valutazione economica.

Va

in effetti ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a) e i dati economici risultano pertanto determinanti, mentre il

compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e

nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del

danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente

esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,

105.

V 158 consid. 1).

D'altro

canto compito dell'orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (Meyer‑Blaser,

op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, pag. 201; E. Peter, op. cit. , Zurigo 1997, pagg. 74 e 75).

Ora,

a conclusione del dettagliato ed approfondito referto peritale del SAM i periti

hanno ritenuto che le affezioni di cui l’assicurato è affetto

comportano una riduzione della capacità lavorativa del 30% in attività leggere

adeguate rispettose delle sue limitazioni funzionali. In particolare essi hanno

ritenuto come l’interessato a causa della patologia psichiatrica presenti

un’inabilità lavorativa del 10%-20%; per la problematica

ortopedica/reumatologica possa svolgere un’attività leggera, con carichi

massimi fino a 10 kg e

semisedentaria; infine, a causa della patologia epatica, sia totalmente abile

in attività leggere, abile al 50% in attività mediamente pesanti e inabile al

70% in attività pesanti.

A fronte di tali approfondite e

motivate conclusioni dal punto di vista medico, agli atti manca una valutazione

delle effettive attività che l’interessato può svolgere, ciò che, appunto, non

può essere eseguita che mediante una valutazione professionale-economica.

Va

al riguardo ricordato che ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato

del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo

equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati

in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in

forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le

droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale

dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto

rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da

invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

Tuttavia

la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si

tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento,

occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,

realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato del lavoro.

Indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro

consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle

attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale

adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua

situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario

e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure

della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa

W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa

S., I 617/02).

A mente di questa Corte, quindi, s’impone un rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda ad una approfondita ed aggiornata

determinazione dell’invalidità dal punto di vista economico, prendendo in considerazione da una parte i risultati della perizia pluridisciplinare

del SAM, che da sola nel caso concreto non permette di giungere ad un

definitivo e chiaro giudizio circa l’incapacità al guadagno dell’assicurato e tenendo

conto, dall’altra, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, delle

condizioni personali dell’assicurato, nato nel 1943.

2.10

L’assicurato

ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria e l’audizione del dr.

__________.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, la documentazione medica agli atti è sufficiente per statuire

nel merito della vertenza.

vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione

pluridisciplinare del SAM, motivo per cui sia l’espletamento di una perizia

medica giudiziaria, sia l’audizione del dr. __________, non risultano necessari.

2.11

Con

il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione 24 novembre 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio del 28 dicembre 2005.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster