32.2005.256
Successivamente alla valutazione peritale, ma prima della decisione impugnata, lo specialista curante attesta un peggioramento della patologia lombare dell'assicurato. L'amministrazione avrebbe dovuto
16 novembre 2006Italiano31 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.256
Data decisione, Autorità:
16.11.2006, TCA
Titolo:
Successivamente alla valutazione peritale, ma prima della decisione impugnata, lo specialista curante attesta un peggioramento della patologia lombare dell'assicurato. L'amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti medici. Atti rinviati per complemento istruttorio.
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.256
cr/sc
Lugano
16 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
domanda 2 maggio 2003 RI 1 (classe 1952), in precedenza attivo in qualità di
manovale - carpentiere copritetto non qualificato, ha chiesto di poter beneficiare
di un orientamento professionale, rispettivamente di un cambiamento di attività
(doc. AI 1).
1.2. Raccolta
la documentazione medica ed economica del caso, tra cui una perizia a cura del
dr. __________, con decisione 10 maggio 2005 l’Ufficio AI ha negato sia il
diritto a provvedimenti di ordine professionale, non essendo dati i presupposti
e le attitudini fondamentali necessarie, sia il diritto all’erogazione di una
rendita, ritenuto un grado d’invalidità del 30% (doc. AI 30).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha presentato
tempestiva opposizione, criticando la perizia del dr. __________ ed indicando
che nell’autunno 2004 (e quindi posteriormente alla perizia del dr. __________)
è subentrato un aggravamento della patologia dolorosa che necessita di
ulteriori approfondimenti, così come attestato dal dr. __________ (doc. AI 37).
1.4. Con
decisione 21 novembre 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni,
rilevando che l’attestazione del dr. __________ relativa ad un presunto
peggioramento della situazione reumatologica dell’assicurato è stata sottoposta
al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che la sintomatologia dolorosa
consistente in lombalgie persistenti certificata dal dr. __________ è già stata
accuratamente vagliata in sede peritale, ancorché la perizia del dr. __________
sia avvenuta in un periodo antecedente.
1.5. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA
1, ha presentato ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita
intera.
Il
patrocinatore contesta in particolare il mancato approfondimento delle patologie
dell’assicurato nonostante le chiare indicazioni di un peggioramento della sintomatologia
dolorosa da parte del dr. __________, osservando:
"
(...)
La nostra opposizione era sostenuta dal parere dello
specialista Dr. __________, che aveva visitato il nostro rappresentato l'ultima
volta il 18 agosto 2005. Lo specialista ha potuto constatare come, dopo la
perizia medica effettuata dal Dr. __________ su incarico dell'AI l’8 marzo
2004, sia subentrata una sintomatologia dolorosa che non era presente in
precedenza e che doveva portare l'AI ad una rivalutazione della sua decisione. Da
notare che la decisione dell'AI è stata presa essenzialmente sulla base della
citata perizia del Dr. __________.
Il Dr. __________ aveva già inviato uno scritto all'AI,
in data 21 giugno 2005, nel quale sosteneva come non fosse proponibile la
ripresa di una qualsiasi attività lavorativa.
Nonostante questo chiaro parere dello specialista l'AI,
dopo aver chiesto un apprezzamento da parte del Dr. __________ del SMR, non ha
ritenuto di riesaminare la sua decisione sostenendo come il peggioramento
descritto dal Dr. __________ sia già stato considerato nell'ambito degli
accertamenti peritali attuati dal Dr. __________ "ancorché la perizia
sia avvenuta in un periodo precedente".
Questa decisione ci sembra superficiale e sbrigativa, e
misconosce una chiara valutazione specialistica che richiedeva, in sostanza,
unicamente un riesame della valutazione da parte dell'AI.
Abbiamo quindi provveduto a richiedere al Dr. __________
una sua valutazione dettagliata sull'eventuale residua capacità lavorativa del
nostro rappresentato.
Purtroppo, a seguito di assenze del citato medico, non
siamo ancora in possesso di questa valutazione e non siamo quindi in grado di
quantificare la nostra richiesta di grado d'invalidità.
Provvederemo appena possibile a completare il presente
ricorso con la necessaria documentazione medica.
3. Nell'ambito della valutazione della
capacità lavorativa residua, l'AI fa normalmente riferimento, tenuto conto
delle limitazioni dei singoli assicurati, a delle possibili professioni
realmente esistenti in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel
caso che ci concerne, la valutazione effettuata dal consulente in integrazione,
ci sembra veramente del tutto teorica. Riproponiamo per intero quanto ha
indicato nel suo rapporto del 3 maggio 2005, alla posizione "Attività
esigibili":
" Con queste limitazioni, le
attività di produzione anche leggera non sono esigibili. Per contro potrebbe
ancora lavorare come magazziniere in ditte sufficientemente grandi e attrezzate
di sollevatori per la merce più pesante. In talune ditte, questa mansione viene
eseguita da donne o anche da personale non più giovane. Chiaramente vi è
l'aspetto, non contemplato dall'AI, che con questo profilo ben difficilmente è
possibile inserirsi tranne in occasioni sporadiche e fortunate. Ho potuto
verificare che spesso le persone che svolgono queste funzioni e che hanno
problemi di salute o in età avanzata erano già alle dipendenze della ditta da
anni o prima del danno alla salute. La ditta ha quindi permesso di mantenere il
posto di lavoro, magari con un rendimento ridotto.
In
attività leggere con mansioni amministrative, l'assicurato potrebbe ancora
svolgere un'attività ma a rendimento ridotto. In ditte come i __________ per
esempio, esiste la funzione gestire il magazzino (non magazziniere), contatto
con la clientela.
Tuttavia, questa
funzione non è direttamente esigibile ma necessiterebbe di una formazione in
informatica e vendita. Formazione che può avvenire anche ad hoc. Tuttavia, sia
la formazione normale che quella ad hoc non possono venire prese in considerazione
tenuto conto del profilo dell'assicurato."
Quanto indicato dal consulente in integrazione,
tradotto in termini concreti, significa che il nostro rappresentato non potrà
più esercitare alcun'attività lavorativa.
Anche solo sulla base di quanto appena indicato,
risulta come sia opportuna una nuova, approfondita e concreta valutazione da
parte dell'AI del reale grado di invalidità del nostro rappresentato."
(Doc. I)
1.6. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria
decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.7. In
data 9 febbraio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA
un’ulteriore valutazione del dr. __________, che attesta l’esigibilità di
un’attività leggera nella misura massima del 65%, chiedendo l’attribuzione di
una mezza rendita (doc. V).
1.8. Il 6 marzo
2006 l’Ufficio AI ha replicato come segue:
"
Con riferimento a quanto
in oggetto, abbiamo sottoposto il rapporto medico del Dr. __________ datato 6
febbraio 2006 all'attenzione del Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR).
In merito il SMR ha riesaminato la situazione medica
dell'assicurato e, preso atto del nuovo rapporto del Dr. __________, ha
valutato che lo stato clinico dell'assicurato è sovrapponibile a quello constatato
in occasione della perizia reumatologica (Schober, distanza dita-suolo,
componente neuropatica, riduzione della rotazione/lateroflessione), mentre
l'accento è posto su una sintomatologia algica in ulteriore aumento nel corso
degli ultimi sei mesi.
In conclusione non sono state oggettivate modifiche
dello stato di salute rispetto alla perizia reumatologica del Dr. __________
del 08.03.2004 salvo un indicato aumento della sintomatologia algica, sintomo
soggettivo e difficilmente quantificabile, mentre le indicazioni inerenti la
cronistoria dell'aumento di tale sintomatologia risultano essere contradditorie
come indicato nell'annotazione medica 28 febbraio 2006 del SMR alla quale lo
scrivente Ufficio rinvia integralmente.
Considerato quindi che non è stata oggettivata una
modifica di rilievo dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento
della perizia reumatologica dove era già stata considerata una residua
problematica lombare/lomboradicolare dolorosa, si ritiene di dover insistere
nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VIII)
1.9. Con
scritto 20 marzo 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di
avere informato il dr. __________ riguardo alle osservazioni del dr. __________
del SMR, rilevando che lo stesso avrebbe nuovamente visitato l’assicurato prima
di prendere posizione in merito (doc. X).
In
data 22 marzo 2006 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia
della convocazione per una visita ambulatoriale presso il dr. __________,
fissata per l’11 aprile 2006, chiedendo una proroga fino al 30 aprile 2006 per
presentare le proprie osservazioni riguardo a quanto affermato dal dr. __________
nello scritto 6 marzo 2006 (doc. XII).
Il
patrocinatore non ha tuttavia, ad oggi, trasmesso al TCA ulteriori scritti.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è unicamente la questione a sapere se l’assicurato ha diritto ad
una rendita. In sede ricorsuale, per contro, non è stata contestata la mancata concessione di un orientamento professionale,
rispettivamente di un cambiamento di attività, stabilita nella decisione
impugnata, motivo per il quale il TCA non entrerà nel merito di tale
questione.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto
delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti
ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona
assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili
che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,
quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze
personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di
domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività
lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa
e 5a/bb).
2.5. Nel
caso di specie, l’amministrazione ha incaricato il dr. __________,
FMH in reumatologia e medicina interna, di eseguire una perizia specialistica.
Nel
dettagliato referto 8 marzo 2004 il perito - sulla base delle risultanze degli
atti contenuti nell’incarto e della visita eseguita in data 8 marzo 2004 - ha
posto le diagnosi di “lombosciatalgie croniche a destra in fibrosi
periradicolare di L5 a destra, dopo laminectomia e microdiscectomia di un’ernia
discale L4/L5 con compressione della radice di L5 a destra il 2 giugno 2003;
sindrome cervicospondilogena su disturbi statici del rachide, sbilancio e
decondizionamento della muscolatura; probabile poliartrosi delle dita; obesità”
(doc. AI 19-5).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato
quanto segue:
"
(...)
Fatti
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità
d'integrazione
Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle
patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo:
10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza
movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente
senza estensione prolungata del rachide. Attività che richiedono una posizione
prevalentemente statica sono inadatte. Non sono proponibili lavori monotoni e
di precisione con le dita delle mani.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100%, a
partire dal 17.1.2003.
Nella sua ultima attività di copritetto, lavoro che
implica spesso una posizione curva del rachide, giudico l'assicurato inabile al
lavoro in misura totale dal 17.1.2003." (Doc. AI 19-5)
Nelle
sue annotazioni 7 aprile 2004 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
La perizia conferma le
diagnosi di:
- Lombosciatalgie croniche a destra
- Sindrome cervicospondilogena
- Poliartrosi delle dita
- Obesità
Un’IL totale viene giustificata nella sua precedente
attività.
In un'attività adeguata che non imponga carichi
superiore a 10 kg, che permette l'alternanza delle posizioni
statiche del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione/flessione del
rachide, senza prevalenza di posizione statiche e senza lavori monotoni e di
precisione con le dita, l'A risulta essere abile in maniera completa dal 1.03.
Possiamo trasmettere l'incarto al OP." (Doc. AI
20-1)
Durante
la procedura amministrativa l’Ufficio AI ha ricevuto copia del rapporto 30
dicembre 2004 indirizzato dal dr. __________, medico Capo Servizio di Neurochirurgia
dell’Ospe-dale regionale di __________, al medico curante dell’assicurato, dr. __________,
in cui lo specialista ha indicato:
"
(...)
Non ritorneremo sull'anamnesi nè sui risultati delle
valutazioni precedenti.
Segnalo il persistere delle lombalgie che erano
conosciute prima dell'intervento chirurgico che probabilmente sono andate anche
aggravandosi.
Avevamo discusso di una RM nel novembre 2003 postoperatoria
che mostrava un esito soddisfacente senza conflitti discoradicolari,
attualmente il paziente presenta dei segni clinici classici d'insufficienza
segmentaria. Ricordo che già avevamo discusso nel postoperatorio, nonostante
fosse prematuro, di una possibilità di stabilizzazione per via posteriore con
intervento chirurgico di PLIF.
La questione si ripropone e verrà realizzato il 1°
febbraio 2005 un esame di RM lombosacrale per studiare la questione ed
eventualmente ridiscutere di un'indicazione di stabilizzazione." (Doc. AI
25-1)
L’Ufficio
AI ha poi ricevuto copia dell’ulteriore rapporto 9 febbraio 2005 del dr. __________,
sempre indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
"
Non ritorneremo
sull'anamnesi. Mi riferisco alla lettera del 30.12.2004. L'esame di RM, come
preventivabile, non mostra conflitti disco-radicolari. Vi è una discopatia in
L4/L5 ed L5/S1, il canale spinale ha dimensioni adeguate. Il paziente ritiene
che la sintomatologia dolorosa attuale non è abbastanza invalidante da dover
poi orientarsi verso un intervento chirurgico di PLIF (come indicato nella lettera
del 30.12.2004) e sono tuttavia esacerbati nell'attività professionale che attualmente
è quindi stata sospesa da più di 1 anno e mezzo. Per quanto riguarda l'aspetto
strettamente neurochirurgico, non vedo altre possibilità che un trattamento di
PLIF su cui il paziente si esprime sfavorevolmente.
Non ho sotto questo aspetto nessun altro elemento da
aggiungere."
(Doc. AI 26-1)
Nella
decisione 10 maggio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato, rilevando che egli è inabile al 100% nella sua precedente
attività di carpentiere copritetto non qualificato, ma abile al 100% in una
professione leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali e presenta,
dal confronto dei redditi, un grado di invalidità del 30% (doc. AI 30).
In
sede di opposizione il dr. __________, ha indirizzato all’Ufficio AI il seguente
rapporto 21 giugno 2005:
"
(...)
Abbiamo preso nota della perizia reumatologica 8.3.2004
de Dr. __________.
Non ritorneremo sull'anamnesi nè sui risultati delle
valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questo paziente esercita la
professione di copritetto dal 1993 e dal 28.2.2000 è rimasto inabile al lavoro
al 100%.
Questa situazione dura tuttora.
Un esame di risonanza magnetica del 22.1.2003 metteva
in evidenza un conflitto erniario con la radice di L5 ds, seguiva quindi
l'intervento chirurgico.
Il paziente è stato sottoposto il 2.6.2003 ad un
intervento chirurgico di discectomia L4/L5 ds con emilaminectomia.
Le lombalgie erano già note nel 2000.
L'esame del 21.11.2003 mostrava una fibrosi
periradicolare di L5, una protrusione discale circonferenziale del disco L5/S1.
Sostanzialmente l'intervento chirurgico ha portato ad
un miglioramento della sintomatologia dolorosa nell'arto inferiore, permangono
invece le lombalgie dopo l'intervento chirurgico rispetto alla sciatalgia.
Attualmente, il quadro clinico è dominato da
un'insufficienza segmentaria lombare e riteniamo che un intervento chirurgico
non possa sostanzialmente migliorare l'attività professionale del paziente e
che l'attività di copritetto non è confacente al quadro clinico del paziente.
Non pensiamo che un'attività con carichi variabili, permettendogli di cambiare
spesso la posizione del rachide, possa in qualche modo essere presa in
considerazione al di là della sua attività professionale precedente.
In tale senso non è proponibile una ripresa
dell'attività professionale."
(Doc. AI 35-1)
L’assicurato
ha poi trasmesso all’amministrazione il certificato medico 18 agosto 2005 del
dr. __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
"
(...)
Abbiamo ripreso attentamente la storia clinica e
l'anamnesi e possiamo con la presente affermare che il paziente presenta una sintomatologia
dolorosa che è apparsa verso autunno del 2004 e quindi successiva alla perizia
reumatologica realizzata l'8 marzo 2004 dal Dr. __________, reumatologo di __________.
Il ns. parere è quindi che davanti a questo
aggravamento sia importante rivedere il diritto del paziente a beneficiare di
una riconversione professionale o eventualmente di una assistenza nel senso di
una rendita." (doc. AI 37-2)
Nelle
sue annotazioni 23 settembre 2005 il dr. __________ del SMR si è così espresso:
"
Dopo perizia l'A. viene
ritenuto totalmente inabile nella sua precedente professione.
In un'attività adatta (carico max di 10 kg, senza
frequenti flessioni/rotazioni della colonna vertebrale, senza estensione
prolungata del rachide, con possibilità di alternare le posizioni statiche e
senza lavori monotoni e di precisione con le dita delle mani) l'A viene
considerato abile normalmente.
Un peggioramento viene annunciato dal 3.04. questo
viene descritto come delle lombalgie persistenti. Tale sintomatologia viene già
pienamente presa in considerazione nella perizia anche se questa è antecedente
come certificato dal dott. __________.
A mio giudizio non vengono presentati elementi
oggettivi che motivano un peggioramento dello stato di salute tale da cambiare
la valutazione della CL in un'attività adatta." (Doc. AI 39-1)
Nella
decisione su opposizione l’amministrazione ha quindi confermato il diniego di
prestazioni, dato che la nuova documentazione medica presentata dall’assicurato
non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo stato di
salute e della relativa capacità lavorativa.
In
sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso un nuovo certificato medico, datato 6
febbraio 2006, indirizzato dal dr. __________ al dr. __________, del seguente
tenore:
"
(...)
Stato attuale: Il quadro di lombalgie che il paziente accusa e che si
irradiano nella gamba destra hanno un carattere urente, non aumentano con la
manovra di Valsalva, diminuiscono con il movimento mentre si esacerbano in
posizione eretta e seduta prolungata. Il quadro clinico evoca essenzialmente
un'insufficienza segmentaria L4-L5 con associata una componente neuropatica L5
destra. Si evince dall'anamnesi che il quadro clinico è andato ulteriormente
aggravandosi nel corso degli ultimi sei mesi. In particolare, il signor RI 1
sottolinea l'esacerbazione dei dolori soprattutto lombari in posizione eretta a
partire dei cinque primi minuti. Da un punto di vista neurologico non
ritroviamo segni neurologici di recente insorgenza che giustifichino nuove
investigazioni per immagini di RM. Costatiamo peraltro una nota riduzione
dell'estensione del rachide lombare con una contrattura nella regione
paravertebrale destra nei movimenti di rotazione. Il Schober è 10/13 cm e la
distanza dita-suolo ridotta a 19 cm. La forza muscolare appare conservata.
Valutazione sull'attività lavorativa:
Per quanto riguarda l'attività di copritetto
precedentemente esercitata riteniamo, per i motivi sopracitati, che il paziente
sia inabile al 100%. La posizione statica anteroflessa, i movimenti di
rotazione del rachide risultano incompatibili con lo stato di salute del
paziente. Ci appare invece proponibile un'attività leggera con mutamento della
posizione del rachide senza movimenti di rotazione. Questo tipo di attività
potrebbe costituire fino ad un massimo del 65% dell'attività a tempo pieno.
Considerazioni neurochirurgiche:
Naturalmente non escludiamo che ulteriori procedure
chirurgiche possano portare ad un certo giovamento e miglioramento della
situazione clinica attuale. In particolare, è stata già discussa l'eventualità
con il Sig. RI 1 di effettuare delle investigazioni mirate (discografia) che ci
porterebbero a proporre un intervento di stabilizzazione per via posteriore e
Considerandi
fusione intersomatica." (Doc. B)
Nelle sue
annotazioni 28 febbraio 2006 il dr. __________ del SMR ha
rilevato:
"
(...)
Valutazione:
non può essere condivisa l'indicazione fornita dal dr. __________
in fase di opposizione che la sintomatologia dolorosa sarebbe insorta in
autunno 2004. Già nel suo rapporto del 3.11.2003 il dr. __________ scriveva
"purtroppo, come preventivabile, l'evoluzione è stata marcata dalla
persistenza di lombalgie invalidanti ...". Inoltre già in sede di perizia
la problematica consisteva in una persistente sintomatologia algica lombare con
residui dolori neuropatici alla gamba destra nell'ambito delle alterazioni
cicatriziali evidenziati con RM di 11.2003.
L'attuale rapporto del dr. __________ del 6.2.2006
mostra in pratica uno stato clinico sovrapponibile a quello costatato in
occasione della perizia reumatologica (Schober, distanza dita-suolo, componente
neuropatica, riduzione della rotazione/lateroflessione). Viene messo nuovamente
l'accento su una sintomatologia algica in ulteriore aumento nel corso degli
ultimi 6 mesi.
In conclusione non possono essere oggettivate modifiche dello stato di
salute rispetto alla perizia reumatologica salvo un indicato aumento della
sintomatologia algica, sintomo soggettivo e difficilmente quantificabile. Le
indicazioni circa la cronistoria dell'aumento di tale sintomatologia risulta contraddittoria
(vedi indicazioni del dr. __________ sopra menzionate). L'importanza della sintomatologia
algica viene relativizzata in considerazione del fatto che l'assicurato
rifiutava una fissazione intersomatica "ritenendo che la sintomatologia
dolorosa attuale non era abbastanza invalidante.." (vedi lettera del dr. __________
del 9.2.2005 indirizzata al medico curante).
Ritengo quindi che non sia oggettivata una modifica di
rilievo dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia
reumatologica dove si era già tenuto conto di una residua problematica
lombare/lomboradicolare dolorosa." (Doc. VIIbis)
2.6
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24.
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che
non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7
Nell’evenienza concreta, da un attento
esame degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su
cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e
non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si
proceda ad un complemento istruttorio.
A
fronte di lombalgie e sciatalgie, correlate ad un’ernia
discale L4/L5, per le quali l’assicurato si è dovuto sottoporre ad un
intervento di microdiscectomia L4/L5 in data 2 giugno 2003 presso il Servizio
cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, l’amministrazione
ha sottoposto l’assicurato ad una perizia reumatologica affidata al dr. __________,
il quale, dopo esame approfondito del caso, è giunto alla conclusione che
l’assicurato è totalmente inabile nella precedente attività di carpentiere
copritetto, ma è da ritenere pienamente abile in attività leggere adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali. Il perito ha valutato che nel caso
dell’assicurato “le lombalgie prevalgono, le sciatalgie sono diminuite dopo
l’intervento chirurgico, le lombosciatalgie sono presenti anche di notte,
aumentano all’avvio, con il movimento diminuiscono ma persistono, in salita il
dolore è meno forte che in discesa, stando seduto prolungatamente oltre 30 minuti
deve rialzarsi in piedi per aumento dei dolori lombari, in piedi riesce a stare
circa 10 minuti prima di doversi risedere. La colonna lombare risulta dolorante
ed altamente limitata ai movimenti di lateroflessione (…) la cervicale risulta
leggermente limitata soprattutto alle rotazioni con dolori paravertebrali (…) alle
estremità superiori trovo alle mani un quadro clinico compatibile con una
poliartrosi delle dita, alle gambe una periartropatia delle anche”. Egli ha
poi precisato che “considero un lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie
sopramenzionate un’attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare
spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o
flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata
del rachide. Attività che richiedono una posizione prevalentemente statica sono
inadatte. Non sono proponibili lavori monotoni e di precisione con le dita
delle mani” (doc. AI 19-3+4).
Il
ricorrente e il dr. __________ hanno fortemente criticato gli esiti di tale
perizia, rilevando che successivamente alla valutazione peritale è sopravvenuto
un peggioramento delle patologie tale da rendere improponibile la ripresa di
una qualsiasi attività lavorativa. Già nello scritto 30 dicembre 2004 (successivo
alla perizia del dr. __________) inviato al curante, dr. __________, il dr. __________
segnalava il persistere di lombalgie già conosciute prima dell’intervento
chirurgico e che “probabilmente sono andate anche aggravandosi”,
rilevando la presenza di segni clinici classici d’insufficienza segmentaria,
accennando alla possibilità di un intervento di stabilizzazione per via posteriore
con intervento chirurgico di PLIF che avrebbe dovuto essere ridiscusso
successivamente, dopo l’esame di RM lombosacrale del febbraio 2005 (doc. AI 25,
la sottolineatura è della redattrice). Nel rapporto 21 giugno 2005 il dr. __________
ha rilevato che l’intervento chirurgico cui si è sottoposto l’assicurato ha
portato ad un miglioramento della sintomatologia dolorosa nell’arto inferiore,
lasciando invece inalterate le lombalgie. Lo specialista ha sottolineato che “il
quadro clinico è dominato da un’insufficienza segmentaria lombare e
riteniamo che un intervento chirurgico non possa sostanzialmente migliorare
l’attività professionale del paziente”, concludendo che non è proponibile
la ripresa di un’attività professionale né quale carpentiere copritetto, né in
un’altra attività con carichi variabili e che permetta all’assicurato di
cambiare spesso posizione del rachide (doc. AI 35, la sottolineatura è della
redattrice). Il dr. __________ ha poi rilevato nello scritto 18 agosto 2005 che
l’insorgenza della patologia dolorosa è avvenuta nell’autunno 2004 e quindi
in un periodo successivo alla valutazione peritale del dr. __________,
chiedendo una rivalutazione del caso che tenesse conto del peggioramento
delle condizioni di salute dell’assicurato (doc. AI 37-2, la sottolineatura è
della redattrice). Infine, il dr. __________, dopo avere nuovamente visitato
l’assicurato, nel rapporto 6 febbraio 2006 ha ribadito l’esistenza di
un’insufficienza segmentaria L4-L5 con associata una componente neuropatica L5
a destra, sottolineando che dall’anamnesi si evince che “il quadro clinico
dell’assicurato è andato ulteriormente aggravandosi nel corso degli ultimi
sei mesi” con riferimento in particolare ad “una nota riduzione
dell’estensione del rachide lombare con una contrattura nella regione
paravertebrale destra nei movimenti di rotazione” (doc. B, la
sottolineatura è della redattrice). Il dr. __________ ha quindi ritenuto
l’assicurato inabile al 100% nella precedente professione di carpentiere
copritetto, ma abile al massimo al 65% in attività leggere adeguate, con mutamento
della posizione del rachide senza movimenti di rotazione, precisando che la posizione
statica anteroflessa e i movimenti di rotazione del rachide risultano incompatibili
con lo stato di salute dell’assicurato (doc. B).
Nonostante
le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ in merito
alla capacità lavorativa residua dell’assicurato, nella decisione impugnata
oggetto della presente vertenza l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato
abile al lavoro al 100% in attività adeguate, basandosi sulle annotazioni del
SMR, il quale ha confermato la bontà della perizia del dr. __________,
ritenendola sostanzialmente coerente nelle sue valutazioni cliniche ed
implicazioni lavorative, precisando che la documentazione presentata in sede di
opposizione ha ripreso le stesse diagnosi senza oggettivamente descrivere un
eventuale peggioramento (doc. AI 39). Anche nelle osservazioni 6 marzo 2006
l’amministrazione ha ribadito la bontà della perizia reumatologica rilevando
che, secondo il parere del SMR, quanto certificato il 6 febbraio 2006 dal dr. __________
non apporta nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato di
salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia del dr. __________, in
cui è già stata accuratamente valutata la patologia lombare (doc. VIII bis).
Ora,
per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –
in concreto il 21 novembre 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V
467.
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In
tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 6 febbraio 2006 del
dr. __________, attestante un peggioramento delle patologie dell’assicurato nei
sei mesi precedenti, può essere preso in considerazione.
Le
conclusioni del SMR che confermano la bontà della perizia specialistica del dr.
__________ non possono essere fatte proprie da questo Tribunale:
l’amministrazione, infatti, a fronte di una patologia lombare che secondo lo specialista
curante è peggiorata dopo l’esame peritale, in particolare nei sei mesi
precedenti il rapporto 6 febbraio 2006, avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti
al fine di determinare l’esatta ripercussione della patologia lombare sulla
residua capacità lavorativa dell’assicurato.
Visto
quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente
chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica lombare.
Stanti
le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e dell’insistenza con
la quale lo specialista curante ha segnalato un peggioramento delle condizioni
di salute dell’assi-curato, l’amministrazione avrebbe dovuto quindi effettuare
nuovi accertamenti al fine di valutare l’entità della capacità lavorativa
residua dell’assicurato, tenendo conto delle limitazioni lombari, prima di
emettere la decisione su opposizione contestata.
Pertanto,
annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione
affinché, tenuto conto della perizia del dr. __________ e delle attestazioni
del dr. __________, approfondisca la valutazione delle limitazioni derivanti
dalle problematiche lombari (insufficienza segmentaria L4-L5 con associata
componente neuropatica L5 a destra) e accerti l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurato.
Dopo di che l’am-ministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione 21 novembre 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.7.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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