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Decisione

32.2005.256

Successivamente alla valutazione peritale, ma prima della decisione impugnata, lo specialista curante attesta un peggioramento della patologia lombare dell'assicurato. L'amministrazione avrebbe dovuto

16 novembre 2006Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione

Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle

patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo:

10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza

movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente

senza estensione prolungata del rachide. Attività che richiedono una posizione

prevalentemente statica sono inadatte. Non sono proponibili lavori monotoni e

di precisione con le dita delle mani.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100%, a

partire dal 17.1.2003.

Nella sua ultima attività di copritetto, lavoro che

implica spesso una posizione curva del rachide, giudico l'assicurato inabile al

lavoro in misura totale dal 17.1.2003." (Doc. AI 19-5)

Nelle

sue annotazioni 7 aprile 2004 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"

La perizia conferma le

diagnosi di:

- Lombosciatalgie croniche a destra

- Sindrome cervicospondilogena

- Poliartrosi delle dita

- Obesità

Un’IL totale viene giustificata nella sua precedente

attività.

In un'attività adeguata che non imponga carichi

superiore a 10 kg, che permette l'alternanza delle posizioni

statiche del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione/flessione del

rachide, senza prevalenza di posizione statiche e senza lavori monotoni e di

precisione con le dita, l'A risulta essere abile in maniera completa dal 1.03.

Possiamo trasmettere l'incarto al OP." (Doc. AI

20-1)

Durante

la procedura amministrativa l’Ufficio AI ha ricevuto copia del rapporto 30

dicembre 2004 indirizzato dal dr. __________, medico Capo Servizio di Neurochirurgia

dell’Ospe-dale regionale di __________, al medico curante dell’assicurato, dr. __________,

in cui lo specialista ha indicato:

"

(...)

Non ritorneremo sull'anamnesi nè sui risultati delle

valutazioni precedenti.

Segnalo il persistere delle lombalgie che erano

conosciute prima dell'intervento chirurgico che probabilmente sono andate anche

aggravandosi.

Avevamo discusso di una RM nel novembre 2003 postoperatoria

che mostrava un esito soddisfacente senza conflitti discoradicolari,

attualmente il paziente presenta dei segni clinici classici d'insufficienza

segmentaria. Ricordo che già avevamo discusso nel postoperatorio, nonostante

fosse prematuro, di una possibilità di stabilizzazione per via posteriore con

intervento chirurgico di PLIF.

La questione si ripropone e verrà realizzato il 1°

febbraio 2005 un esame di RM lombosacrale per studiare la questione ed

eventualmente ridiscutere di un'indicazione di stabilizzazione." (Doc. AI

25-1)

L’Ufficio

AI ha poi ricevuto copia dell’ulteriore rapporto 9 febbraio 2005 del dr. __________,

sempre indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

"

Non ritorneremo

sull'anamnesi. Mi riferisco alla lettera del 30.12.2004. L'esame di RM, come

preventivabile, non mostra conflitti disco-radicolari. Vi è una discopatia in

L4/L5 ed L5/S1, il canale spinale ha dimensioni adeguate. Il paziente ritiene

che la sintomatologia dolorosa attuale non è abbastanza invalidante da dover

poi orientarsi verso un intervento chirurgico di PLIF (come indicato nella lettera

del 30.12.2004) e sono tuttavia esacerbati nell'attività professionale che attualmente

è quindi stata sospesa da più di 1 anno e mezzo. Per quanto riguarda l'aspetto

strettamente neurochirurgico, non vedo altre possibilità che un trattamento di

PLIF su cui il paziente si esprime sfavorevolmente.

Non ho sotto questo aspetto nessun altro elemento da

aggiungere."

(Doc. AI 26-1)

Nella

decisione 10 maggio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurato, rilevando che egli è inabile al 100% nella sua precedente

attività di carpentiere copritetto non qualificato, ma abile al 100% in una

professione leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali e presenta,

dal confronto dei redditi, un grado di invalidità del 30% (doc. AI 30).

In

sede di opposizione il dr. __________, ha indirizzato all’Ufficio AI il seguente

rapporto 21 giugno 2005:

"

(...)

Abbiamo preso nota della perizia reumatologica 8.3.2004

de Dr. __________.

Non ritorneremo sull'anamnesi nè sui risultati delle

valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questo paziente esercita la

professione di copritetto dal 1993 e dal 28.2.2000 è rimasto inabile al lavoro

al 100%.

Questa situazione dura tuttora.

Un esame di risonanza magnetica del 22.1.2003 metteva

in evidenza un conflitto erniario con la radice di L5 ds, seguiva quindi

l'intervento chirurgico.

Il paziente è stato sottoposto il 2.6.2003 ad un

intervento chirurgico di discectomia L4/L5 ds con emilaminectomia.

Le lombalgie erano già note nel 2000.

L'esame del 21.11.2003 mostrava una fibrosi

periradicolare di L5, una protrusione discale circonferenziale del disco L5/S1.

Sostanzialmente l'intervento chirurgico ha portato ad

un miglioramento della sintomatologia dolorosa nell'arto inferiore, permangono

invece le lombalgie dopo l'intervento chirurgico rispetto alla sciatalgia.

Attualmente, il quadro clinico è dominato da

un'insufficienza segmentaria lombare e riteniamo che un intervento chirurgico

non possa sostanzialmente migliorare l'attività professionale del paziente e

che l'attività di copritetto non è confacente al quadro clinico del paziente.

Non pensiamo che un'attività con carichi variabili, permettendogli di cambiare

spesso la posizione del rachide, possa in qualche modo essere presa in

considerazione al di là della sua attività professionale precedente.

In tale senso non è proponibile una ripresa

dell'attività professionale."

(Doc. AI 35-1)

L’assicurato

ha poi trasmesso all’amministrazione il certificato medico 18 agosto 2005 del

dr. __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

"

(...)

Abbiamo ripreso attentamente la storia clinica e

l'anamnesi e possiamo con la presente affermare che il paziente presenta una sintomatologia

dolorosa che è apparsa verso autunno del 2004 e quindi successiva alla perizia

reumatologica realizzata l'8 marzo 2004 dal Dr. __________, reumatologo di __________.

Il ns. parere è quindi che davanti a questo

aggravamento sia importante rivedere il diritto del paziente a beneficiare di

una riconversione professionale o eventualmente di una assistenza nel senso di

una rendita." (doc. AI 37-2)

Nelle

sue annotazioni 23 settembre 2005 il dr. __________ del SMR si è così espresso:

"

Dopo perizia l'A. viene

ritenuto totalmente inabile nella sua precedente professione.

In un'attività adatta (carico max di 10 kg, senza

frequenti flessioni/rotazioni della colonna vertebrale, senza estensione

prolungata del rachide, con possibilità di alternare le posizioni statiche e

senza lavori monotoni e di precisione con le dita delle mani) l'A viene

considerato abile normalmente.

Un peggioramento viene annunciato dal 3.04. questo

viene descritto come delle lombalgie persistenti. Tale sintomatologia viene già

pienamente presa in considerazione nella perizia anche se questa è antecedente

come certificato dal dott. __________.

A mio giudizio non vengono presentati elementi

oggettivi che motivano un peggioramento dello stato di salute tale da cambiare

la valutazione della CL in un'attività adatta." (Doc. AI 39-1)

Nella

decisione su opposizione l’amministrazione ha quindi confermato il diniego di

prestazioni, dato che la nuova documentazione medica presentata dall’assicurato

non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo stato di

salute e della relativa capacità lavorativa.

In

sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso un nuovo certificato medico, datato 6

febbraio 2006, indirizzato dal dr. __________ al dr. __________, del seguente

tenore:

"

(...)

Stato attuale: Il quadro di lombalgie che il paziente accusa e che si

irradiano nella gamba destra hanno un carattere urente, non aumentano con la

manovra di Valsalva, diminuiscono con il movimento mentre si esacerbano in

posizione eretta e seduta prolungata. Il quadro clinico evoca essenzialmente

un'insufficienza segmentaria L4-L5 con associata una componente neuropatica L5

destra. Si evince dall'anamnesi che il quadro clinico è andato ulteriormente

aggravandosi nel corso degli ultimi sei mesi. In particolare, il signor RI 1

sottolinea l'esacerbazione dei dolori soprattutto lombari in posizione eretta a

partire dei cinque primi minuti. Da un punto di vista neurologico non

ritroviamo segni neurologici di recente insorgenza che giustifichino nuove

investigazioni per immagini di RM. Costatiamo peraltro una nota riduzione

dell'estensione del rachide lombare con una contrattura nella regione

paravertebrale destra nei movimenti di rotazione. Il Schober è 10/13 cm e la

distanza dita-suolo ridotta a 19 cm. La forza muscolare appare conservata.

Valutazione sull'attività lavorativa:

Per quanto riguarda l'attività di copritetto

precedentemente esercitata riteniamo, per i motivi sopracitati, che il paziente

sia inabile al 100%. La posizione statica anteroflessa, i movimenti di

rotazione del rachide risultano incompatibili con lo stato di salute del

paziente. Ci appare invece proponibile un'attività leggera con mutamento della

posizione del rachide senza movimenti di rotazione. Questo tipo di attività

potrebbe costituire fino ad un massimo del 65% dell'attività a tempo pieno.

Considerazioni neurochirurgiche:

Naturalmente non escludiamo che ulteriori procedure

chirurgiche possano portare ad un certo giovamento e miglioramento della

situazione clinica attuale. In particolare, è stata già discussa l'eventualità

con il Sig. RI 1 di effettuare delle investigazioni mirate (discografia) che ci

porterebbero a proporre un intervento di stabilizzazione per via posteriore e

Considerandi

fusione intersomatica." (Doc. B)

Nelle sue

annotazioni 28 febbraio 2006 il dr. __________ del SMR ha

rilevato:

"

(...)

Valutazione:

non può essere condivisa l'indicazione fornita dal dr. __________

in fase di opposizione che la sintomatologia dolorosa sarebbe insorta in

autunno 2004. Già nel suo rapporto del 3.11.2003 il dr. __________ scriveva

"purtroppo, come preventivabile, l'evoluzione è stata marcata dalla

persistenza di lombalgie invalidanti ...". Inoltre già in sede di perizia

la problematica consisteva in una persistente sintomatologia algica lombare con

residui dolori neuropatici alla gamba destra nell'ambito delle alterazioni

cicatriziali evidenziati con RM di 11.2003.

L'attuale rapporto del dr. __________ del 6.2.2006

mostra in pratica uno stato clinico sovrapponibile a quello costatato in

occasione della perizia reumatologica (Schober, distanza dita-suolo, componente

neuropatica, riduzione della rotazione/lateroflessione). Viene messo nuovamente

l'accento su una sintomatologia algica in ulteriore aumento nel corso degli

ultimi 6 mesi.

In conclusione non possono essere oggettivate modifiche dello stato di

salute rispetto alla perizia reumatologica salvo un indicato aumento della

sintomatologia algica, sintomo soggettivo e difficilmente quantificabile. Le

indicazioni circa la cronistoria dell'aumento di tale sintomatologia risulta contraddittoria

(vedi indicazioni del dr. __________ sopra menzionate). L'importanza della sintomatologia

algica viene relativizzata in considerazione del fatto che l'assicurato

rifiutava una fissazione intersomatica "ritenendo che la sintomatologia

dolorosa attuale non era abbastanza invalidante.." (vedi lettera del dr. __________

del 9.2.2005 indirizzata al medico curante).

Ritengo quindi che non sia oggettivata una modifica di

rilievo dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia

reumatologica dove si era già tenuto conto di una residua problematica

lombare/lomboradicolare dolorosa." (Doc. VIIbis)

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che

non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.7

Nell’evenienza concreta, da un attento

esame degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su

cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e

non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si

proceda ad un complemento istruttorio.

A

fronte di lombalgie e sciatalgie, correlate ad un’ernia

discale L4/L5, per le quali l’assicurato si è dovuto sottoporre ad un

intervento di microdiscectomia L4/L5 in data 2 giugno 2003 presso il Servizio

cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, l’amministrazione

ha sottoposto l’assicurato ad una perizia reumatologica affidata al dr. __________,

il quale, dopo esame approfondito del caso, è giunto alla conclusione che

l’assicurato è totalmente inabile nella precedente attività di carpentiere

copritetto, ma è da ritenere pienamente abile in attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali. Il perito ha valutato che nel caso

dell’assicurato “le lombalgie prevalgono, le sciatalgie sono diminuite dopo

l’intervento chirurgico, le lombosciatalgie sono presenti anche di notte,

aumentano all’avvio, con il movimento diminuiscono ma persistono, in salita il

dolore è meno forte che in discesa, stando seduto prolungatamente oltre 30 minuti

deve rialzarsi in piedi per aumento dei dolori lombari, in piedi riesce a stare

circa 10 minuti prima di doversi risedere. La colonna lombare risulta dolorante

ed altamente limitata ai movimenti di lateroflessione (…) la cervicale risulta

leggermente limitata soprattutto alle rotazioni con dolori paravertebrali (…) alle

estremità superiori trovo alle mani un quadro clinico compatibile con una

poliartrosi delle dita, alle gambe una periartropatia delle anche”. Egli ha

poi precisato che “considero un lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie

sopramenzionate un’attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare

spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o

flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata

del rachide. Attività che richiedono una posizione prevalentemente statica sono

inadatte. Non sono proponibili lavori monotoni e di precisione con le dita

delle mani” (doc. AI 19-3+4).

Il

ricorrente e il dr. __________ hanno fortemente criticato gli esiti di tale

perizia, rilevando che successivamente alla valutazione peritale è sopravvenuto

un peggioramento delle patologie tale da rendere improponibile la ripresa di

una qualsiasi attività lavorativa. Già nello scritto 30 dicembre 2004 (successivo

alla perizia del dr. __________) inviato al curante, dr. __________, il dr. __________

segnalava il persistere di lombalgie già conosciute prima dell’intervento

chirurgico e che “probabilmente sono andate anche aggravandosi”,

rilevando la presenza di segni clinici classici d’insufficienza segmentaria,

accennando alla possibilità di un intervento di stabilizzazione per via posteriore

con intervento chirurgico di PLIF che avrebbe dovuto essere ridiscusso

successivamente, dopo l’esame di RM lombosacrale del febbraio 2005 (doc. AI 25,

la sottolineatura è della redattrice). Nel rapporto 21 giugno 2005 il dr. __________

ha rilevato che l’intervento chirurgico cui si è sottoposto l’assicurato ha

portato ad un miglioramento della sintomatologia dolorosa nell’arto inferiore,

lasciando invece inalterate le lombalgie. Lo specialista ha sottolineato che “il

quadro clinico è dominato da un’insufficienza segmentaria lombare e

riteniamo che un intervento chirurgico non possa sostanzialmente migliorare

l’attività professionale del paziente”, concludendo che non è proponibile

la ripresa di un’attività professionale né quale carpentiere copritetto, né in

un’altra attività con carichi variabili e che permetta all’assicurato di

cambiare spesso posizione del rachide (doc. AI 35, la sottolineatura è della

redattrice). Il dr. __________ ha poi rilevato nello scritto 18 agosto 2005 che

l’insorgenza della patologia dolorosa è avvenuta nell’autunno 2004 e quindi

in un periodo successivo alla valutazione peritale del dr. __________,

chiedendo una rivalutazione del caso che tenesse conto del peggioramento

delle condizioni di salute dell’assicurato (doc. AI 37-2, la sottolineatura è

della redattrice). Infine, il dr. __________, dopo avere nuovamente visitato

l’assicurato, nel rapporto 6 febbraio 2006 ha ribadito l’esistenza di

un’insufficienza segmentaria L4-L5 con associata una componente neuropatica L5

a destra, sottolineando che dall’anamnesi si evince che “il quadro clinico

dell’assicurato è andato ulteriormente aggravandosi nel corso degli ultimi

sei mesi” con riferimento in particolare ad “una nota riduzione

dell’estensione del rachide lombare con una contrattura nella regione

paravertebrale destra nei movimenti di rotazione” (doc. B, la

sottolineatura è della redattrice). Il dr. __________ ha quindi ritenuto

l’assicurato inabile al 100% nella precedente professione di carpentiere

copritetto, ma abile al massimo al 65% in attività leggere adeguate, con mutamento

della posizione del rachide senza movimenti di rotazione, precisando che la posizione

statica anteroflessa e i movimenti di rotazione del rachide risultano incompatibili

con lo stato di salute dell’assicurato (doc. B).

Nonostante

le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ in merito

alla capacità lavorativa residua dell’assicurato, nella decisione impugnata

oggetto della presente vertenza l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato

abile al lavoro al 100% in attività adeguate, basandosi sulle annotazioni del

SMR, il quale ha confermato la bontà della perizia del dr. __________,

ritenendola sostanzialmente coerente nelle sue valutazioni cliniche ed

implicazioni lavorative, precisando che la documentazione presentata in sede di

opposizione ha ripreso le stesse diagnosi senza oggettivamente descrivere un

eventuale peggioramento (doc. AI 39). Anche nelle osservazioni 6 marzo 2006

l’amministrazione ha ribadito la bontà della perizia reumatologica rilevando

che, secondo il parere del SMR, quanto certificato il 6 febbraio 2006 dal dr. __________

non apporta nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato di

salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia del dr. __________, in

cui è già stata accuratamente valutata la patologia lombare (doc. VIII bis).

Ora,

per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –

in concreto il 21 novembre 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V

467.

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 6 febbraio 2006 del

dr. __________, attestante un peggioramento delle patologie dell’assicurato nei

sei mesi precedenti, può essere preso in considerazione.

Le

conclusioni del SMR che confermano la bontà della perizia specialistica del dr.

__________ non possono essere fatte proprie da questo Tribunale:

l’amministrazione, infatti, a fronte di una patologia lombare che secondo lo specialista

curante è peggiorata dopo l’esame peritale, in particolare nei sei mesi

precedenti il rapporto 6 febbraio 2006, avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti

al fine di determinare l’esatta ripercussione della patologia lombare sulla

residua capacità lavorativa dell’assicurato.

Visto

quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente

chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica lombare.

Stanti

le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e dell’insistenza con

la quale lo specialista curante ha segnalato un peggioramento delle condizioni

di salute dell’assi-curato, l’amministrazione avrebbe dovuto quindi effettuare

nuovi accertamenti al fine di valutare l’entità della capacità lavorativa

residua dell’assicurato, tenendo conto delle limitazioni lombari, prima di

emettere la decisione su opposizione contestata.

Pertanto,

annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione

affinché, tenuto conto della perizia del dr. __________ e delle attestazioni

del dr. __________, approfondisca la valutazione delle limitazioni derivanti

dalle problematiche lombari (insufficienza segmentaria L4-L5 con associata

componente neuropatica L5 a destra) e accerti l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurato.

Dopo di che l’am-ministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 21 novembre 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.7.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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