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Decisione

32.2005.257

Assicurato, 61enne al momento della decisione, con una capacità lavorativa non più sfruttabile in un mercato del lavoro equilibrato.

23 novembre 2006Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi

psichiatrici oggettivati non compromettono la ripresa dell'attività lavorativa

attuale.

2.2. L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.4. E'

constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Non dal profilo psichiatrico.

2.5. In

che misura?

2.6. Da

quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico

di almeno il 20%?

Dal novembre 2002, secondo le

certificazioni motivate anche da disturbi fisici.

2.7. Qual è stato da

allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

In base all'incarto risulta una

variazione della capacità lavorativa per motivi fisici. Dal punto di vista

psichiatrico consideriamo una costante abilità.

3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato

è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Sì, essi sono determinati dal timore

di non essere più qualificato agli occhi del datore per una paventata riduzione

del rendimento dovuta a problemi fisici.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1. E' possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Sì.

Ve ne sono in corso? No.

Ne sono previsti? No.

1.1. Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

Il peritando potrebbe svolgere

un'attività lavorativa che richieda un dispendio di energie compatibili con il

quadro internistico e che non richieda sforzi prolungati (es. magazziniere)

Considerandi

2.

E' possibile migliorare la capacità

di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Il tentativo effettuato dal

peritando non ha sortito alcun effetto per la scarsa

collaborazione mostrata dal datore di lavoro. Il peritando aveva chiesto di

poter lavorare nel magazzino della ditta, consapevole di non poter più reggere

gli sforzi connessi ad un'attività sui cantieri ricevendo una risposta negativa.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività? Sì.

3.1

Se sì, a

quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tener

soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle

persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?

Si veda il punto C 1.1.

3.2

In che misura si possono svolgere

attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

A tempo pieno.

3.3

E' constatabile una riduzione della capacità di

lavoro?

No. (...)" (Doc. AI 37-8+9+10+11)

Nelle

sue osservazioni 11 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha indicato:

"

La perizia permette di

escludere una componente limitante della CL dal lato psi.

Dal lato organico si ritiene l'A completamente inabile

quale manovale muratore, ma totalmente abile in attività leggere (carico

massimo di 10 kg) con possibilità di alternare le posizioni statiche e che eviti

sforzi fisici prolungati e ripetuti." (Doc. AI 39-1)

Nella

decisione 24 novembre 2004 l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di

prestazioni dell’assicurato, rilevando che egli è inabile al 100% nella sua

precedente attività, ma totalmente abile in una professione leggera adeguata,

rispettosa dei suoi limiti funzionali e, dal raffronto dei redditi, emerge un

grado di invalidità del 31% (doc. AI 47).

In

sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’ammini-strazione nuova documentazione

medica, comprendente un certificato del dr. __________ ed una attestazione del

dr. __________.

Nel

suo certificato 18 luglio 2005 il dr. __________, specialista FMH in medicina

interna, ha rilevato:

" (...)

Si tratta di un paziente presto 61enne che presenta una

polipatologia che sicuramente lo rende inabile al lavoro nella sua attuale

professione di muratore ma che d'altra parte, come espresso anche dai

collocatori dell'AI, non appare inseribile in un'altra attività.

Occorre ricordare che il paziente presenta da una parte

un grave stato ansioso depressivo con crisi di ansia, irritabilità, disturbi

del sonno, che rende già la vita familiare assai difficile con frequenti conflitti

intra-famigliari.

Presenta poi una sonnolenza diurna nel quadro di una

documentata sindrome dell'apnea notturna.

Sono poi presenti numerose patologie

remumatiche-ortopediche e in particolare una gonartrosi bilaterale sintomatica,

una sindrome cervico-vertebrale su turbe statiche, discopatie multiple ed

un'ernia discale C5-C6 paramediana a sinistra.

Il paziente presenta poi ripetuti episodi di

epigastralgie e di riflusso gastroesofageo nell'ambito di un endo-brachi-esofago

tormento.

In questa situazione non vedo come il paziente possa

essere inserito in una attività lavorativa.

Si può chiedere all'Istituto delle Assicurazioni

Sociali di valutare la possibilità di inserimento professionale presso il

Centro di __________." (Doc. AI 59-2)

Dal

canto suo il dr. __________, nel referto 23 agosto 2005, ha osservato:

" (...)

Se da un punto di vista medico peritale il grado

d'invalidità del paziente è considerata al 31%, con quindi una restante

capacità di guadagno del 69%, mi chiede ora di pronunciarmi in termini clinici

sui disturbi lamentati dal Signor RI 1. Considerato che il signor RI 1 è

affetto da una polipatologia somatica e psichiatrica mi esprimo solo sulla

componente psichiatrica visto comunque che le mie valutazioni di tipo somatico

non hanno alcun valore né per l'Ente assicurativo né tanto meno per il

Tribunale.

Sia le sue scarse competenze intellettive e cognitive

sia la persistenza delle sue affezioni somatiche non gli permettono di

elaborare sufficientemente la malattia in un aspetto prospettico reintegrativo.

Egli ha sempre svolto mansioni ausiliare anche pesanti.

In risposta al quesito di "valutare

l'esigibilità" al lavoro in mansioni adeguate tenuto conto di tutte le

limitazioni, posso rispondere che:

1.

non sono un orientatore professionale

2.

l'Ufficio Al ha istituito un servizio specifico a

questo proposito

3.

penso che sia ben difficile

riqualificare questo sessantenne in un'attività anche leggera e soprattutto che

questa attività abbia una potenzialità di guadagno residua del 69%.

Ritengo un compito specifico dell'assicurazione invalidità

di riqualificare gli assicurati ma con una prospettiva occupazione sicura

perché altrimenti l'Al che assicurazione sociale è?

Mi sembra anche criticabile la presa di posizione

medica di fronte agli esposti economici comprese le modalità integrative

professionali. Condivido tuttora la mia affermazione che il signor RI 1 dal

profilo professionale non sembra in possesso delle capacità necessarie per

adattarsi ad attività diverse da quelle esercitate finora."

(Doc. AI 59-3+4)

Nelle

sue annotazioni 10 novembre 2005 il dr. __________ si è così espresso:

"

In fase di opposizione

vengono inviati due certificati che motivano un’incapacità dell'A a riprendere

un’attività diversa da quella sinora svolta. Le motivazioni per tale

affermazioni sono inesistenti. Dal lato organico vengono già prese in considerazioni

delle limitazioni che giustificano una completa IL nella sua professione, ma

una CL normale in attività adatte. Tali attività risultano essere reperibili

nel mondo del lavoro per cui il grado d'invalidità è inferiore al 40% con conseguente

rifiuto di prestazioni. Un’attività adatta (come magazziniere nel campo edile)

non può essere esclusa con dei motivi medico-psi non meglio definiti.

Ritengo che le osservazioni inviate in fase di

opposizione non giustificano una modifica della CL in attività adeguata. Nessun

elemento oggettivo nuovo viene presentato per cui possiamo confermare la nostra

precedente decisione." (Doc. AI 62-1)

Nella

decisione su opposizione l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto

ad una rendita, dato che la nuova documentazione medica presentata in sede di

opposizione non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo

stato di salute e della relativa capacità lavorativa.

In

sede ricorsuale l’assicurato non ha trasmesso nuovi certificati medici.

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997,

p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, deve rilevare quanto segue.

L’amministrazione, ritenuto che l’assicurato presenta una polipatologia comprendente

una lieve affezione respiratoria e un disturbo psichiatrico che risulta essere,

secondo il curante, l’impedimento maggiore, ha correttamente proceduto

alla valutazione della patologia psichiatrica, per la quale l’assicurato è in

cura da anni dal dr. __________, sottoponendolo ad un esame peritale ad opera

della Clinica __________ di __________. Dal rapporto peritale è emerso che

l’assicurato non presenta, dal punto di vista psichiatrico, nessuna inabilità

lavorativa (doc. AI 37). Questo TCA non ha motivo per mettere

in dubbio la valutazione effettuata dalla Clinica __________ di __________ in data 18 giugno 2004, da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid.

2.7

).

I

periti hanno infatti esaurientemente spiegato che l’assicurato presenta una sindrome

da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali in

associazione a problemi correlati all’occupazione e alla disoccupazione e a problemi

di adattamento alle transizioni del ciclo della vita, che di per sé non producono

una menomazione della capacità lavorativa. Essi hanno rilevato che l’assicurato

presenta condizioni di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, con

manifestazioni variabili come umore depresso, ansia, preoccupazione, sentimenti

di incapacità ad affrontare la situazione e a fare progetti per il futuro,

nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni delle attività quotidiane.

Tenendo conto della struttura della personalità e delle sue limitate capacità

intellettive, i periti sono giunti alla conclusione che il disturbo

psichiatrico dell’assicurato non lo rende, di per sé, inabile al lavoro (doc.

AI 37-7).

Quanto certificato

dallo specialista curante, dr. __________, e dal dr. __________, non può

rimettere in discussione tale conclusione. Il dr. __________, infatti, nel

rapporto medico dettagliato sull’evoluzione della malattia 15 aprile 2003

all’attenzione della Cassa malati __________, aveva posto la diagnosi

principale di “disturbo ansioso-depressivo. Il paziente è affetto da narcolessia

e apnee notturne” e quale diagnosi secondaria quella di “disturbi

dell’apparato respiratorio”, segnalando che l’assicurato “presenta dei

sintomi ansiosi, con difficoltà di concentrazione e di attenzione verosimilmente

legati alla sua narcolessia, a loro volta associati al perdurare di una

broncopatia cronica con apnee notturne”, rilevando che i motivi che

impediscono all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa sono “soprattutto

la sua narcolessia accompagnata da disturbi d’ansia” (doc. AI 29-10, la

sottolineatura è della redattrice). Nel certificato 31 dicembre 2003 il dr. __________,

curante dal 1997, ha evidenziato che “la patologia psichiatrica tende a

persistere, malgrado una presa a carico psichiatrica specialistica (dr. __________)

ed un adeguato trattamento medicamentoso”, aggiungendo che “lo stato

depressivo si associa anche ad uno stato di affaticabilità, astenia,

sonnolenza diurna che molto verosimilmente è in parte legata ad una sindrome

dell’apnea notturna per la quale il paziente segue un trattamento con

l’apparecchio C-PAP”, ritenendo che l’assicurato sia totalmente inabile

al lavoro nella precedente attività lavorativa e, tenuto anche conto della sua

età, che non possa essere sottoposto a riqualifica professionale (doc. AI 29-2,

la sottolineatura è della redattrice). Nel rapporto 5 gennaio 2004 il dr. __________,

curante dal marzo 2003, ha indicato che l’assicurato aveva presentato problemi

respiratori, per i quali era stato visitato dal dr. __________, specialista FMH

in malattie polmonari presso l’Ospedale regionale di __________, il quale aveva

riscontrato una roncopatia e una leggera sindrome delle apnee notturne,

patologia quest’ultima curata a partire dal mese di ottobre 2003 con una

terapia con apparecchiatura C-PAP Sullivan Autoset Spirit. Lo specialista aveva

osservato che l’assicurato, persona estremamente semplice e poco organizzata

dal profilo intellettivo e psico-affettivo, con disturbi caratterizzati da

insonnia e da dolori gastrici di origine nervosa, non ha sufficienti

capacità psichiche per poter gestire una situazione di crisi sia dal profilo

somatico che dal profilo professionale (doc. AI 30-2, la sottolineatura è

della redattrice).

Riguardo

alle apnee notturne, agli atti figura il rapporto 21 ottobre 2003 inviato dal

dr. __________, Caposervizio di penumologia dell’Ospedale regionale di __________, al dr. __________,

in cui lo specialista afferma che l’assicurato presenta una leggera sindrome

delle apnee da sonno, trattata tramite terapia con apparecchiatura C-PAP (doc.

AI 29-9). Al successivo controllo 26 novembre 2003 il dr. __________ ha

constatato un quadro clinico migliorato, constatando “dal lato oggettivo

un’ottimale compliance con porto dell’apparecchio praticamente per tutto il

periodo proposto” e “si constata pure un quadro praticamente normale

per quanto riguarda gli eventi di apnea e ipopnea in ragione di 5 episodi

orari, valore normale”, proponendo un controllo dopo sei mesi (doc. AI

29-6). Dalla documentazione agli atti non emergono ulteriori rapporti medici al

riguardo, per cui non si può ritenere che vi sia stato un peggioramento delle

condizioni di salute dell’assicurato in relazione alle apnee notturne trattate

medicalmente.

Ancora, nel suo

referto 23 agosto 2005, il dr. __________ ha sottolineato che il suo giudizio,

ritenuto che l’assicurato è affetto da una polipatologia somatica e

psichiatrica, concerne solo la componente psichiatrica, ribadendo che “sia

le sue scarse competenze intellettive e cognitive, sia la persistenza delle sue

affezioni somatiche, non gli permettono di elaborare sufficientemente la

malattia in un aspetto prospettico integrativo” e che “penso che sia ben

difficile riqualificare questo sessantenne in un’attività anche leggera e

soprattutto che questa attività abbia una potenzialità di guadagno residua del

69%” (doc. AI 59-3).

Quanto alle

affezioni somatiche, il SMR ha ritenuto che l’assicurato sia completamente

inabile nella precedente professione di manovale muratore, ma totalmente abile

in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, ossia che

consentano di alternare le posizioni statiche, che non prevedano carichi superiori

a 10 kg e che non richiedano sforzi prolungati e ripetuti (doc. AI 3).

Dalla

documentazione agli atti risulta che l’incapacità lavorativa totale nella precedente

attività di manovale sia iniziata il 29 novembre 2002, come da attestazione 31

dicembre 2003 del dr. __________: l’assicurato è stato infatti inabile al

lavoro al 100% dal 29 novembre 2002 al 20 dicembre 2002 e poi nuovamente a

partire dal 14 gennaio 2003 (doc. AI 29). Nel rapporto medico 12 marzo 2004 il

dr. __________ ha correttamente ritenuto che l’assicurato sia totalmente

inabile al lavoro nella precedente attività di manovale a partire dal novembre

2002.

(doc. AI 33). Anche nella perizia 18 giugno 2004 i periti della Clinica __________

di __________ hanno indicato che esiste una limitazione della

capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20% “dal novembre

2002, secondo le certificazioni motivate anche da disturbi fisici” (doc. AI

37-9).

Nella decisione 16

giugno 2005 l’Ufficio AI ha giustamente rilevato che “dalla documentazione

medico-specialistica acquisita agli atti risulta giustificata una totale

inabilità lavorativa nella sua abituale attività di muratore a partire dal mese

di novembre 2002” (doc. AI 47).

Infatti,

secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28

LAI nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media; tuttavia, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante

almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art.

29ter OAI). Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi

dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta,

durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile,

senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Nel caso di specie,

dunque, l’anno di carenza va fatto risalire al mese di novembre 2002.

Il

SMR ha poi fatto risalire la completa abilità lavorativa dell’assicurato in

attività adeguate al mese di dicembre 2003, sulla base di quanto valutato nel

suo rapporto medico di fiducia 26 novembre 2003 dal dr. __________, FMH in

medicina interna e medico di fiducia di __________, il quale aveva potuto rilevare

quanto segue:

"

RIASSUNTO DEGLI ATTI:

L'assicurato viene convocato per la valutazione della

capacità lavorativa.

L'assicurato è inabile al 100% dal 14.01.2003.

Secondo il certificato del Dr. __________ del

17.06.2003

soffre di:

● Sindrome ansio-depressiva.

● Roncopatia con apnee notturne e

tendenze alla narcolessia.

Per questo è stato visto il 28.03.2003, il 10.07.2003

in cui il Dr. __________ non ha potuto esprimersi sulla capacità lavorativa.

E' stata fatta una funzione polmonare da parte del Dr. __________

al __________, nel suo rapporto del 07.05.2003, nelle conclusioni scrive:

"parametri statici dinamici e meccanici normali, attualmente nessun

evidente disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo".

E' stato valutato in modo più approfondito da parte del

Dr. __________ per un'apnea del sonno con un esame poligrafico respiratorio

(vedi rapporto del 21.10.2003). Una prova con C-PAP ha dato un risultato

apparentemente positivo sia dal lato soggettivo sia da quello oggettivo anche

se non eclatante. E' stata installata una terapia fissa.

In un rapporto del Dr. __________, sotto il punto 8, si

legge: "non sussistono elementi oggettivi tali da giustificare, a nostro

modo di vedere, un'incapacità lavorativa medico teorica significativa. L'assicurato

viene convocato per valutare l'insieme della situazione."

(Doc. 1-3, inc. cassa malati)

Poste tali

premesse, il dr. __________ era giunto alle seguenti conclusioni:

" (...)

Paziente con leggera sindrome ansioso-depressiva,

attualmente con dispnea che, secondo la valutazione del Dr. __________, non è

di rilievo per un'inabilità lavorativa.

Anche la sindrome ansioso-depressiva al momento non è

più un fattore che potrebbe limitare la capacità lavorativa.

Quello che abbiamo è una dispnea da sforzo NYHA I-II,

ciò significa che sotto grandi sforzi il paziente ha una dispnea. Questa può

fare che il paziente, come manovale-muratore, sia limitato soprattutto in

terreno sconnesso dove deve portare grandi pesi.

Per quanto concerne altri problemi, soprattutto

l'operazione della cataratta, penso che la situazione si dovrebbe stabilire

verso la metà dicembre ossia dal 15.12.2003 in avanti non ci sono più problemi

sotto questo punto.

In tutto il paziente é da ritenere inabile come

muratore manovale al 100%, ma abile dal 15.12.2003 come operaio in fabbrica con

la possibilità di lavorare parzialmente seduto, parzialmente in piedi senza

dover fare sforzi fisici prolungati e ripetuti. Può fare lavori di controllo,

di spostamento di carrelli o altro, per esempio in un magazzino con la

tipologia della __________ ai tempi.

Per quanto sopra scritto il paziente é da ritenere

abile al 100% dal 15.12.2003." (Doc. 1-4+5, inc. cassa malati)

L’assicurato non ha

prodotto certificati medici che attestino una sua totale o parziale inabilità

lavorativa in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali

appena esposti.

Di conseguenza,

posto che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro nella sua precedente

attività di manovale, occorre ritenere che a partire dal mese di dicembre 2003 egli

sia pienamente abile in attività leggere adeguate ai suoi limiti funzionali,

descritti dal SMR.

2.9

Ritenuta

dunque una capacità lavorativa in attività leggere nell'ordine del 100%, il

consulente in integrazione professionale ha proceduto ad una valutazione economica.

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’amministrazione

nella decisione 21 novembre 2005 ha indicato che l’assicurato, totalmente abile dal profilo medico in attività

adeguate ai suoi limiti funzionali, senza il danno alla salute avrebbe potuto

percepire nella sua attività di manovale un reddito di fr. 56’446 (stato 2003),

mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non

qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 39’141 (stato

2003.

con riduzione del 25%). L’amministrazione ha quindi concluso che dal

raffronto dei redditi da valido e da invalido risulta una perdita di guadagno

del 31% (doc. AI 47 e doc. AI 63).

2.10

Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere

cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta

di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali

e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276;

Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere

una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è

possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le

droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

In relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233,

117.

V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale

dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto

rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da

invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

Tuttavia

la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si

tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento,

occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,

realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato del lavoro.

Indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro

consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle

attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale

adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua

situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario

e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure

della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa

W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa

S., I 617/02).

2.11

Nella

fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, __________ al momento

dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui

è portatore presenta, da novembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente

professione di manovale. Egli, per contro, sulla scorta della valutazione del

SMR - che ha evidenziato limitazioni nel mantenere posizioni statiche, escludendo la possibilità di

trasportare pesi oltre i 10 kg

e di compiere sforzi fisici prolungati e ripetuti, cfr. doc. AI 33 e 39 - è

stato giudicato abile in misura del 100% dal dicembre 2003 in attività leggere adeguate in

considerazione di suddette limitazioni.

Per

quanto riguarda la valutazione degli aspetti professionali, con rapporto 8

marzo 2005 il consulente ha evidenziato:

"

(...)

Verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc.

L'assicurato si è presentato al colloquio assieme

alla moglie. Ha spiegato il suo iter professionale e la sua problematica di

salute. Quanto viene riportato nella perizia psichiatrica lo si ritrova

chiaramente nel racconto del suo vissuto. È una persona che ha cominciato a

soffrire con la chiusura della __________. L'interrompersi dell'ultima

attività lavorativa non ha fatto che aggravare il suo sentimento di

frustrazione.

Personalmente vorrebbe ancora lavorare ma si rende

conto che nella sua si-tuazione non riesce a trovare niente.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

L'assenza di formazione, la pratica lavorativa

unicamente in attività pesanti non qualificate limita molto la

reintegrazione. L'esperienza alla __________ era fine a se stessa e non

direttamente applicabile ad altre situazioni sul mercato ticinese attuale.

La seconda esperienza quale manovale non apre nuove

opportunità.

Dal punto di vista fisico potrebbe ancora svolgere

delle attività leggere nel settore industriale. Tuttavia, sarebbero escluse

attività prettamente sedentarie, anche leggere, mansioni dove è richiesta una

certa manualità. La scelta si riduce quindi molto. Inoltre, il profilo

dell'assicurato porta a considerare che questo tipo di attività è

difficilmente esigibile.

Anche il magazziniere potrebbe essere visto come

un'alternativa. Tuttavia, questa funzione nel caso dell'assicurato, sarebbe

unicamente intesa come una semplice gestione di piccolo magazzino, entrata e

uscita della merce, riordino. Non potrebbe lavorare come magazziniere

nell'edilizia, tranne occasioni rare, vista l'esigenza di sollevare pesi

superiori al consentito. In attività più adatte dal punto di vista fisico,

sempre di più al magazziniere vengono richieste nozioni informatiche

(semplici) e la capacità di gestire aspetti a volte complessi che

l'assicurato non possiede e che non ritengo possa ancora acquisire.

Con il suo profilo, la sua problematica generale,

l'età avanzata e malgrado la sua volontà a trovare un'opportunità lavorativa,

mi riesce difficile identificare delle attività concretamente esigibili.

Tuttavia, ritengo che l'assicurato sia ancora in

grado di fornire una prestazione lavorativa leggera, semplice e non

qualificata. L'ostacolo sta nell'individuarne una paletta sufficiente in un

mercato cosiddetto in equilibrio.

Calcolo GR - senza

(ri)formazione specifica

Partendo dal reddito ipotetico di fr. 55'536.--, in

applicazione delle tabelle RSS, categoria professionale 4, mediana, riduzione

del 25% per attività leggera e per le limitazioni fisiche messe in relazione

al profilo dell'assicurato, si ottiene una capacità di guadagno residua del

51.

%. Il reddito da invalido è di fr. 28'362.--.

Proposte formative - (eventuali) o di chiusura del caso

Per motivi legati al profilo complessivo

dell'assicurato non ritengo opportuno proporne.

La situazione dell'assicurato meriterebbe di avere

ancora una possibilità lavorativa.

Sarebbe sicuramente positiva per il suo stato di

salute.

Tuttavia, anche dopo discussione con il collocatore __________

siamo arrivati alla conclusione che non esistono più possibilità concrete di

reintegrazione nel normale ciclo produttivo. Si propone quindi una rendita

intera."

(Doc. AI 43-2+3)

Va

qui ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire,

in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili,

le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Nel caso in esame il consulente ha concluso

che per motivi legati al profilo complessivo dell’assicurato non ci sono i presupposti

per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionali. Egli ha

aggiunto che, dopo discussione con il collocatore, si è giunti alla conclusione

che non esistono più possibilità concrete di reintegrazione nel normale ciclo

produttivo, proponendo l’attribuzione di una rendita intera AI (doc. AI 43-3).

L'Ufficio

AI contesta in sostanza la valutazione del consulente. La proposta 15 giugno

2005.

del capo servizio __________, ha il seguente tenore:

"

Prendo atto del rapporto

di valutazione del collega __________ del 08.03.2005.

A questo proposito devo formulare le seguenti

considerazioni e conclusioni.

Come giustamente asserito dal collega una riformazione

professionale non entra in considerazione per le ragioni da lui esposte. Le

indicazioni mediche permettono di stabilire che attività leggere entrano in

considerazione in misura completa.

L'ostacolo di individuare una paletta sufficiente di

attività non può per contro essere condiviso.

Quali esempi posso citare (non si tratta ovviamente di

una lista esaustiva):

● addetto/a alla

vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol,

con compiti essenzialmente d'incasso;

● operaio/a ausiliario/a in

lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura,

spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo

dell'abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili;

● operaio/a generico/a nell'industria

cioccolatiera;

● operalo/a nell'industria farmaceutica

(controlli, condizionamento);

● operaio/a assembIatore/trice

nel campo della componentistica elettromeccanica ed elettronica;

● saldatore/trice su

Dispositivo

dispositivi automatici nell'assemblaggio di componenti per l'industria elettronica;

● operaio/a generico/a nell'orologeria

industriale;

● impacchettatore/trice,

imballatore/trice e simili (MM);

● venditore/trice non

qualificato in grande magazzino (MM, COOP, Denner e altri).

Si possono pertanto ritenere applicabili tout cour le

tabelle RSS, e contrariamente a quanto stabilito dal collega (attività

femminili?), in lavori maschili, categoria 4, quartile 2. Determiniamo così una

CGR del 69% (arrotondata secondo recente giurisprudenza) secondo il calcolo

allegato.

Si impone quindi una decisione di rifiuto ammontando il

grado d'invalidità al 31%." (Doc. AI 45-1)

Tale

critica non può essere condivisa da questo TCA.

Se

da una parte, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), occorre tener

presente che, conformemente a un principio

generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di diminuire il danno, ciò che lo obbliga ad intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una

nuova professione, dall’altra non va dimenticato che,

secondo la più recente giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.10.), quando si

tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del

pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e

domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire

un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Indipendentemente dall’esame

della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre

quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe

oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso

ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del

posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione

sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei

contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della

prevedibile durata del rapporto di lavoro

Dall’esame

degli atti e in particolare dalle attestazioni del dr. __________ e da quanto

ritenuto dal consulente IP, dopo discussione con il collocatore, non è ipotizzabile

che l’assicurato possa svolgere, realisticamente, un’altra attività al

di fuori di quella esercitata in precedenza.

Professionalmente

l’assicurato ha esercitato per 20 anni l’attività di addetto ai forni e, poi,

di autista interno presso la __________ e, dopo la chiusura della ditta, è

stato attivo quale manovale nel settore edile, ciò che lascia presumere che

egli, stante in particolare la mancanza di una solida formazione scolastica e

le sue scarse competenze intellettive e cognitive, come attestato dal dr. __________

incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività,

anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza o

dell’incasso, senza formazione complementare, ritenuto inoltre che anche

nell’esercizio della maggior parte di dette attività egli, a causa del danno

alla salute, non potrebbe mantenere a lungo posizioni statiche, né seduto, né

in piedi. Le possibilità d’impiego in detto settore d’attività appaiono quindi

in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile

che un datore di lavoro (anche nel settore dell’incasso) accetti di assumere

nelle condizioni sopra descritte, un impiegato 61enne - che quindi a

(relativamente) breve termine raggiungerà l’età del pensionamento - tenuto

altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati

contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale,

inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia

all’età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio

2003 e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle

circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa

residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne).

Stante

quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto

economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve

essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo

dal 1° novembre 2003, conformemente a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett.

b LAI - che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il

più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza

notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media –

ritenuto che, come visto in precedenza (consid. 2.8.), a partire dal

mese di novembre 2002 l’assicurato è totalmente inabile nella sua precedente

attività di manovale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione 21 novembre 2005 è annullata.

§§ L’assicurato ha diritto

ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2003.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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