32.2005.26
in casu l'assicurata non ha reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni di salute, rispettivamente dello stato valetudinario sino all'emissione della decisione contestata; l'assicurata non h
3 ottobre 2005Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.26
Data decisione, Autorità:
03.10.2005, TCA
Titolo:
in casu l'assicurata non ha reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni di salute, rispettivamente dello stato valetudinario sino all'emissione della decisione contestata; l'assicurata non ha diritto ad un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.26
BS/td
Lugano
3 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1
febbraio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1956, di professione addetta alle pulizie presso un ristorante, nel mese di dicembre
2000 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da
dolori fibromialgici e da gonartrosi (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ ed una psichiatrica eseguita dal dr. __________,
con decisione 13 aprile 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
sulla base delle seguenti motivazioni:
" Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione
medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica esperita il
03.08.2001 dal Dr. __________ e da quella effettuata dal Dr. __________ durante
il mese di agosto del 2002, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice,
le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno
quantificabile nella misura massima del 38%.
Più esplicitamente,
secondo il parere medico lei è stata ritenuta totalmente abile, ma con una
riduzione del rendimento del 40% sull'arco dell'intera giornata, nella sua
abituale attività di addetta alle pulizie, per contro, in attività adeguate
rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lei risulta
abile nella misura del 70%.
Confrontando ora il
guadagno che lei avrebbe potuto percepire oggigiorno senza il danno alla
salute, ossa Fr. 32'000 annui, con quello può ottenere ora da invalida, vale a
dire Fr. 19'853.- all'anno, si ottiene un discapito economico pari a Fr.
12'147.-- e, di conseguenza, un grado di invalidità pari al 38%.
Il calcolo tramite il
quale siamo giunti a detto grado di invalidità è riportato qui di seguito.
Reddito annuo esigibile:
senza invalidità CHF
32'000.-
con invalidità CHF
19'853.-
Perdita di guadagno CHF
12'147.- = limitazione del 38%
Essendo il grado
d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc.
AI 47)
Con
opposizione 18 maggio 2004 RI 1 ha chiesto l’erogazione di una mezza rendita, nonché
il riconoscimento di un reddito ipotetico da valido di fr. 32'261 e di
un’ulteriore riduzione dell’abilità lavorativa del 40% per motivi reumatologici,
in aggiunta al 30% di inabilità psichica (doc. AI 54).
1.2. Con
decisione 1° febbraio 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e confermato
il diniego di prestazioni.
Ammesso un reddito da valido di fr. 32'261 e mantenuto quello da invalido a fr.
19'853, l’amministrazione ha fatto presente che il corrispondente grado
d’invalidità del 38%, arrotondato secondo i parametri giurisprudenziali del
TFA, non permette di erogare una rendita.
Riguardo all’abilità lavorativa essa ha evidenziato:
" Contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata, si
rileva altresì che le incapacità di lavoro non vanno addizionate. Infatti per
determinare il grado di inabilità di un assicurato che soffre di diverse
patologie, come nel caso, le singole valutazioni non vanno semplicemente
sommate, bensì definite con valutazione globale in ambito medico.
Nel caso in esame, in
considerazione delle conclusioni emerse dalla perizia reumatologica (cf.
perizia Dr. __________ del 05.08.2001) e psichiatrica (cfr. perizia Dr. __________
del 09.12.2002), è stata valutata per l'assicurata una abilità lavorativa nella
misura del 70% in attività confacente.
Si sottolinea tuttavia
che la diminuzione di rendimento del 40%, apprezzata dal Dr. __________ (cfr. rapporto
del 19.02.2004), è riferita all'attività precedentemente svolta di addetta alle
pulizie presso il Ristorante __________, quindi limitata a detta attività,
pertanto non ha valenza per altre attività di tipo medio-leggero confacenti al
suo stato di salute." (Doc. AI 59)
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa RI 1 ha presentato un tempestivo ricorso con
cui ha chiesto l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità.
Innanzitutto essa ha fatto presente che le perizie mediche, rese il 9 dicembre
2002 (quella reumatologica) e il 5 agosto 2001 (valutazione psichiatrica),
dovrebbero essere aggiornate in quanto attualmente si reca ogni due settimane
dal medico curante. L’assicurata ha poi precisato quanto segue:
" Penso inoltre che in un lavoro leggero non qualificato
sia impossibile ottenere uno stipendio di fr. 37'816, anche se questi dati
risultano da delle rilevazioni statistiche. In pratica è come dire che in un
lavoro leggero (se non avessi una limitazione per motivi psichici del 30%)
potrei percepire un salario superiore a quando lavoravo come donna delle
pulizie in un ristorante, un lavoro ritenuto anche dal perito reumatologo come
pesante. Mi sembra una beffa: in effetti se avessi potuto trovare un lavoro
leggero meglio pagato di quello pesante di donna delle pulizie già lo avrei
fatto da anni, senza aspettare che il lavoro mi rovinasse la salute. Ritengo
quindi che questi salari statistici siano irrealistici.
Nella decisione su
opposizione si afferma che la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni obbliga a prendere come dato di riferimento il valore mediano
(quartile plausibile): visto che però questo dato non è corrispondente alla
realtà, se proprio ci si deve basare sui dati statistici, chiedo che venga
applicato il valore più basso di questi dati statistici, cioè il primo
quartile. In tal caso, dal confronto dei redditi, risulterei avere diritto
almeno ad un quarto di rendita d'invalidità.
Se però non doveste dar
seguito alle mie contestazioni citate ai punti 1 e 2, chiedo che l'Ufficio AI
mi accordi il provvedimento professionale dell'aiuto al collocamento. In
effetti il mio stato di salute non mi permette di trovare facilmente un posto
di lavoro, anche in un'occupazione parziale e leggera. In particolare i
problemi riscontrati dal perito psichiatrico __________ necessitano di un aiuto
concreto nella ricerca di un posto di lavoro da parte dei consulenti
dell'AI." (Doc. I)
1.4. Con risposta
di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la
reiezione del ricorso e rilevato come l’assicurata non soddisfi i requisiti per
poter beneficiare dell’aiuto al collocamento ex art. 18 LAI.
1.5. Pendente
causa, a due riprese la ricorrente ha prodotto della documentazione medica, in
parte già contenuta agli atti (V e IX) che sono stati trasmessi
all’amministrazione per una presa di posizione (VI).
Sottoposti i nuovi atti medici all’esame del proprio servizio medico, con
scritti 21 aprile 2005 e 17 maggio 2005 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza
della decisione impugnata, rilevando che quanto prodotto dall’assicurata non sostanzia
un peggioramento dello stato di salute (VII e IX).
Il TCA ha
effettuato un accertamento presso il dr. __________ di cui si parlerà nei
considerandi di diritto (XIII, XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b). Per quanto concerne
invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,
nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli
effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad rendita intera.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito
l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,
pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21
consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Nell’evenienza
concreta, la ricorrente è stata visitata dal dr. __________. Con rapporto 5
agosto 2001 lo specialista in reumatologica, posta la diagnosi principale di fibromialgia
generalizzata, obesità e gonartrosi mediali bilaterali, ha rilevato:
" Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
Sulla base dell'anamnesi,
dell'esame clinico e delle indagini paracliniche attuali sussiste un'abilità
lavorativa, dal lato reumatologico, al 100% con un rendimento al 100% a partire
da subito, in un'attività che non prevede lavori ripetitivi in posizione curva
del rachide, che permette all'assicurata di cambiare spesso posizione e che non
obbliga a portare pesi oltre i 25 kg, specialmente se questi vengono portati
salendo o scendendo le scale, accovacciandosi, o appunto sollevati da posizione
curva del rachide.
Devo comunque osservare
che il limite di carico menzionato è dovuto al fatto che l'assicurata è già
nettamente in sovrappeso: se si potesse raggiungere un calo ponderale di almeno
30 kg, non vi sarebbero limiti di carico.
Non è esclusa
un'inabilità lavorativa dovuta a motivi psichiatrici, per cui consiglio anche
una perizia psichiatrica." (Doc. AI 16)
Preso
atto del mansionario dell’assicurata, con lettera 19 febbraio 2004 il perito l’ha
ritenuta abile nell’attività di addetta alle pulizie nell’arco di una giornata
lavorativa normale, ma con una riduzione di rendimento del 40%, a partire dal
20 ottobre 1999 (doc. AI 43).
L’aspetto psichiatrico è stato esaminato dal dr. __________, allora attivo
quale medico direttore dell’Organizzazione sociopsichiatrica __________.
Diagnosticata
una sindrome ansioso-depressiva nell’ambito di una fibromialgia generalizzata e
tratti caratteriali di personalità, nel dettagliato rapporto 9 dicembre 2002 lo
specialista ha concluso per un’abilità lavorativa del 70% (doc. AI 27).
Sulla base dei succitati elementi medici, tenuto conto delle valutazioni rese
dalla consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente; doc. AI
36 e 46), l’Ufficio AI ha determinato un grado d’invalidità del 38% - risultante
dal raffronto tra un reddito da valido di fr. 32'000 e quello da valido di fr.
19'853 –, respingendo pertanto la domanda di prestazioni.
2.5. Con il
presente ricorso l’assicurata ha innanzitutto sostenuto un peggioramento del
suo stato di salute, susseguente alle due succitate perizie specialistiche.
Al riguardo pendente causa essa ha prodotto il certificato 7 aprile 2005 del
suo medico curante, dr. __________:
" Si certifica che la sopraccitata paziente, nel corso
degli ultimi anni e in particolar modo a partire dal 2002/2003 ha presentato un
ulteriore peggioramento del suo stato di salute.
Da una parte vi è il
peggioramento dello stato ansioso depressivo che comporta uno stato di ansietà,
angoscia, disturbi del sonno, diminuzione del tono dell'umore, astenia
sintomatologia che tende a persistere malgrado l'insaturazione di una terapia
antidepressiva con Efexor.
Vi è poi inoltre un
peggioramento della sintomatologia reumatologica con da una parte una esacerbazione
della sintomatologia dolorosa a livello del ginocchio destro nell'ambito di una
pangonartrosi, un peggioramento della sintomatologia dolorosa tendomialgica
diffusa.
D'altra parte vi è stata
l'insorgenza anche di una sintomatologia dolorosa in sede cervicale nell'ambito
di turbe statiche e lesioni artrosiche degenerative, il peggioramento della
sintomatologia dolorosa in sede lombare nel quadro di una discopatia L5-S1 così
come l'insorgenza di una periartropatia scapolo-omerale destra.
Visto questo
peggioramento abbiamo richiesto una valutazione reumatologica specialistica
presso il Dr. med. __________, FMH in reumatologia a __________.
Nello stesso tempo
riteniamo opportuno che venga rivista la valutazione AI che si basa su dei dati
non più aggiornati." (Doc. B)
Con nota
18 aprile 2005 il dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (in
seguito: SMR) ha così preso posizione in merito al succitato atto medico:
" Per quanto concerne la sintomatologia depressiva
descritta dal dr. __________ questa si trovava già in occasione della perizia __________
(assicurata si definiva molto depressa, ansiosa, demoralizzata, presenza di
disturbi del sonno).
Per quanto concerne la
sintomatologia reumatologica già era presente una sintomatologia algica
generalizzata. Viene indicato che sarebbe previsto un consulto presso il dr. __________.
Dall'attuale
documentazione medica non risulta chiaramente un peggioramento dello stato di
salute. Come sovente nei casi di fibromialgia (patologia prevalente in questo
caso) la sintomatologia oggettiva tende ad aumentare nel corso degli anni
specialmente se l'assicurata si trova come in questo caso in un contesto
socio-lavorativo difficile. Il rapporto del Dr. __________ riflette in prima
linea i disturbi soggettivi dell'assicurata, lamentele già presenti in
occasione delle perizie eseguite.
Il __________ dovrà
precisare, per rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute con
ripercussioni sulla capacità lavorativa, in modo dettagliato in cosa consiste dal
punto di vista medico il peggioramento clinico eventualmente anche sulla base
della valutazione reumatologica prevista presso il dr. __________." (Doc.
VIIbis)
A
complemento del precedente rapporto, in data 28 aprile 2005 il dr. __________
ha precisato:
" Non si può attribuire tutta la sintomatologia lamentata
dalla paziente alla sola fibromialgia e alla gonartrosi bilaterale. In effetti
la paziente presenta altre patologie e in particolare:
• Una sindrome lombovertebrale su delle chiari evidenti turbe statiche
con in particolare una scoliosi dorso-lombare, un'assenza della lordosi
fisiologica lombare, delle lesioni degenerative e in particolare una
spondilartrosi L4-L5. Queste lesioni erano già ben evidenti sulle lastre
eseguite nel agosto 2001 e, per quel che concerne le lesioni degenarative a
livello di L4-L5 ancora più evidenti sulle lastre del novembre 2002.
• E' pure presente una sindrome cervico-vertebrale con
radiologicamente la completa assenza della lordosi fisiologica con probabili
iniziali lesioni degenerative a livello delle articolazioni posteriori.
• E' poi presente una sintomatologia dolorosa a livello della spalla
destra con clinicamente una limitazione funzionale e per la quale la paziente è
stata vista dal Dr. med. __________ il quale ha posto la diagnosi di sindrome
sottoacromiale con componente di capsulite retrattile.
Anche lo stato depressivo
è sicuramente peggiorato rispetto alla perizia psichiatrica di 2 anni orsono
con una chiara diminuzione del tono dell'umore, disturbi del sonno, crisi di
ansia che avevano già condotto nel 2004 il Dr. med. __________ a introdurre
oltre alla terapia anti-reumatica (Bextra) un trattamento con Deroxat e
Triptizole e più recentemente da parte mia un trattamento con Efexor."
(Doc. C)
Infine, nella
nota 17 maggio 2005 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha rilevato:
" Rivista la documentazione medica agli atti e il
rapporto/certificato del curante del 28.04.05. Dal lato oggettivo non si
riscontrano grandi variazioni nella descrizione, intanto perché nel rapporto
del reumatologo dr. __________ è descritto anche l'esame oggettivo della paziente,
comprendente tra l'altro l'importante soprappeso che le difficoltà d'esame per
scarsa collaborazione. Il certificato del dr. __________, oltre ai disturbi
soggettivi, immette dei dati radiologici, in parte già conosciuti (lesioni
della colonna lombare) e in parte non molto suggestivi in mancanza di
valutazione clinica (vedi colonna cervicale): il raddrizzamento delle curve
della colonna possono essere indizio di dolore, mentre sulle probabili iniziali
lesioni degenerative delle articolazioni posteriori (sempre della colonna
cervicale) possono corrispondere benissimo ad alterazioni che all'età della
paziente sono molto frequenti.
Anche i dati oggettivi
sulla limitazione delle spalle, si ricorda che l'esame precedente era reso
difficoltoso dalla paziente, non dà indicazioni sufficienti per determinare le
limitazioni funzionali.
Per quanto riguarda la
sindrome depressiva, anche qui mancano gli elementi che ne convalidino le
variazioni nel tempo, dopo l'esame specialistico del dr. __________.
Dai bollettini di
farmacia forniti si vede che vi sono stati periodi dove antidepressivi erano
prescritti, come nel periodo delle perizie, seguiti da periodi senza medicazione
specifica e ora, ancora con la prescrizione di antidepressivi.
Le sindromi da dolore
(vedi diagnosi psichiatriche correlate e o la fibromialgia) sono molto frequentemente
accompagnate da calo dell'umore e gli antidepressivi hanno lo scopo di innalzare
la soglia del dolore e, nel contempo possono influire favorevolmente
sull'umore.
Ancora una breve nota
sulla funzionalità, le variazioni addotte, anche se poco motivate, non
permettono di concludere con una variazione dello stato di salute con influsso
sulla funzionalità del soggetto.
Dal lato medico, anche
una riduzione dei limiti di peso indicati nella perizia dal dr__________, fino
ai 10-15 chili, non avrebbe influsso sulla possibilità di svolgere numerose
attività cosiddette leggere (o medio-leggere) svolte generalmente da personale
femminile." (XI)
2.6. Nel caso in
esame, a mente del TCA, da un attento esame della documentazione contenuta agli
atti non risulta esserci stata una rilevante modifica della situazione
medico-teorica intervenuta successivamente alle perizie del dr. __________ e __________
e questo sino all’emissione della decisione su opposizione contestata (1°
febbraio 2005), momento determinante per l’esame giudiziale (DTF 129 V 4 consid. 1.2).
Per quel che concerne l’aspetto reumatologico, lo scrivente Tribunale non può
che aderire a quanto rilevato dal medico responsabile del SMR nella nota 17
maggio 2005 (IX, consid. 2.6), ossia che i disturbi soggettivi elencati dal
medico curante, dr. __________, non sono sufficienti per poter determinare
un’ulteriore limitazione funzionale non considerata dal perito dr. __________,
specialista in reumatologica. Il dr. __________ ha del resto evidenziato la
lacunosità della documentazione medica prodotta.
Questo aspetto è stato evidenziato anche dal dr. __________.
Interpellato direttamente dal TCA, al quale sono stati trasmessi i menzionati certificati
7 aprile e 28 luglio 2005 del medico curante (doc. B e C), egli ha così risposto:
" La ringrazio per la sua gentil lettera del 5 agosto
2005 con la quale mi prega di rispondere a diverse domande riguardanti
l'evoluzione dello stato di salute della signora RI 1 da quando l'avevo
peritata il 5.8.2001, sulla base di due certificati medici stilati dal medico
curante della paziente, in data 7.4.2005 e 28.7.2005.
Purtroppo i documenti
citati non contengono informazioni dettagliate sull'anamnesi del dolore,
sulla capacità funzionale residua della colonna vertebrale e delle
articolazioni periferiche; si limitano in gran parte a descrivere alterazioni
degenerative che come tali non automaticamente comportano un peggioramento
dello stato di salute.
Per permettermi di darvi
indicazioni più precise, prima di rispondere alle vostre domande, necessito i
complementi di informazione menzionati, una copia dei rapporti medici
specialistici accumulatisi a partire dal 5.8.2001, incluso tutto il materiale
radiologico." (Doc. XIV)
Nonostante l’assegnazione, il 22
ottobre 2005, da parte dello scrivente Tribunale di un termine per produrre la
documentazione richiesta dal dr. __________ (XV), la ricorrente è rimasta
silente.
Occorre qui ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’assicurata deve pertanto sopportare le conseguenze di non aver saputo provare
un rilevante peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Anche
dal lato psichiatrico non vi sono modifiche da rilevare. Lo stato depressivo
descritto dal medico curante nel rapporto 28 aprile 2005 (doc. C) corrisponde sostanzialmente
a quanto già evidenziato in sede peritale (cfr. status psichico, punto no. 2).
In quell’occasione il dr. __________ aveva diagnosticato una sindrome
ansioso-depressiva nell’ambito di una fibromialgia generalizzata.
Va poi fatto presente che la somministrazione di medicamenti segnalata dal dr. __________
nel succitato rapporto e documentata dai bollettini di farmacia (doc. B5), non
è sufficiente per ammettere una recrudescenza della sintomatologia
psichiatrica. A ragione il dr. __________ ha evidenziato che nel passato
l’assicurata aveva alternato periodi di somministrazione di antidepressivi con
altri senza prescrizione medicamentosa. Del resto a medio termine il il perito
psichiatra aveva espresso una prognosi favorevole, facendo presente che un
trattamento farmacologico e fisico avrebbe portato ad una ripresa parziale di
un’attività lucrativa (cfr. perizia pag. 6).
In conclusione, visto quanto sopra, tenuto conto delle perizie specialistiche
summenzionate, richiamato l’obbligo che incombe
all’assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è
da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni
sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr.
85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che la
ricorrente è da ritenere abile al 70% in attività leggere ripetitive e variate,
la cui riduzione di rendimento è dovuta alla patologia psichiatrica (cfr.
perizia 9 dicembre 2002 dr. __________, doc. AI 27).
2.7. Vista
l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,
ritenuto che l’assicurata può mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione
del grado d'incapacità al guadagno.
Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16 LPGA, cfr. consid. 2.4.), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale addetta alle
pulizie (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive
non qualificate (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.3.), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita, nonché eventuali rilevanti modifiche dei redditi di
riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione
contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata decorrerebbe
dal 1° ottobre 2000, essendo stata dichiarata inabile nella sua originaria
attività lucrativa dal 20 ottobre 1999 (cfr. perizia __________ pag. 2, doc. AI
16), motivo per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.
2.7.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 2
febbraio 2004 la consulente ha considerato l’importo annuo di
fr. 32’261.-- (non contestato dalla ricorrente), ridotto senza particolare
motivazione a fr. 32'000 nel successivo scritto 7 aprile 2004. Come verrà
esposto di seguito, tale modifica non influisce tuttavia sull'esito della
presente procedura.
2.7.2. Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Nella
fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurata potrebbe
conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico
(cfr. doc. AI 16 e 27) e considerate parimenti in sede di valutazione economica
da parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 36).
In applicazione dei succitati
criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête
suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico
nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel
Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che
possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.
33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività
semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e
prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--
(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x
41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
Con rapporto 7 aprile 2004 la consulente ha determinato il salario da
invalido di fr. 19'853 tenendo conto
dei succitati rilevamenti statistici, di una capacità lavorativa del 70% in
suddette attività adeguate nonché di un tasso di
riduzione di rendimento massimo del 25% (doc. AI 46).
Nel ricorso l’assicurata ha
sostenuto che i dati statistici riferiti ai proventi da attività semplici e
ripetitivi sono irrealistici.
Orbene, va fatto presente che in questi casi il TFA costantemente applica i suddetti
importi statistici. Inoltre, in diverse occasioni l’Alto Tribunale ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella
TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni
della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1)
notoriamente più alti (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I
475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del
27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I
446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I
871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a
sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).
Dal raffronto tra un reddito da valido di fr. 32'261 con quello da
invalido di fr. 19'853, risulta un’incapacità al guadagno del
38,46% (32'261 – 19'853 x 100 : 32'261), arrotondata al 38% (secondo la più
recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato
matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla
prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche), non
sufficiente per l’erogazione di una rendita.
La
ricorrente ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’aiuto al
collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI.
In merito, nel rapporto 2 febbraio 2004 la consulente ha evidenziato:
" Considerato che l'A. non ha le
competenze per svolgere attività qualificate e che non ci sono i presupposti
per l'applicazione di provvedimenti professionali, si ritiene l'A. integrabile
sul mercato libero del lavoro solo in attività non qualificate, come per
esempio quelle di venditrice non qualificata, cameriera o addetta alla mensa.
Dal colloquio
emerge una forte demotivazione dell'A. nei confronti del mondo del lavoro:
ritiene di non essere in grado di lavorare e di non poter più svolgere nessuna
attività in futuro. Visto quanto sopra, non ci sono i presupposti per prendere
in considerazione un eventuale aiuto al collocamento." (Doc. AI 36)
Per
Fatti
i succitati motivi rettamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
Considerandi
dell’assicurata.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita
conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster