32.2005.27
revisione. Conferma del grado d'invalidità precedentemente stabilito. Incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici
9 agosto 2005Italiano42 min
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Numero d'incarto:
32.2005.27
Data decisione, Autorità:
09.08.2005, TCA
Titolo:
revisione. Conferma del grado d'invalidità precedentemente stabilito. Incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 82 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.27
ZA/ss
Lugano
9 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4
febbraio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1951, ausiliaria di pulizie, dal 1° giugno 1995 è stata posta al beneficio
di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% (doc. AI 1-11). Le
successive procedure di revisione hanno confermato il grado d’invalidità del
50% e l’assegnazione di una mezza rendita d’invalidità
(doc. AI 12-92).
1.2. In esito
alla procedura di revisione, avviata d’ufficio dall’amministrazione nell’aprile
2002 (doc. AI 94), con decisione 28 aprile 2004 l'UAI ha confermato il
precedente grado d’invalidità del 50% rispettivamente l’erogazione di una mezza
rendita d’invalidità:
" (...)
Esito degli
accertamenti:
Dagli atti
medici-specialistici acquisiti all'incarto in fase di revisione, in particolare
dalla perizia esperita dal Servizio Accertamento Medico dell'AI non abbiamo
constatato alcuna modifica atta ad influenzare la rendita.
Lei continuerà a
beneficiare della medesima rendita d'invalidità ottenuta finora (grado del
50%).
Decidiamo pertanto:
·
La richiesta di aumento
della rendita d'invalidità è respinta." (Doc. AI 111)
1.3. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata con la quale ha postulato
il riconoscimento di una rendita d’invalidità superiore a quella finora
percepita, con decisione su opposizione 4 febbraio 2005 l'UAI ha confermato la
precedente decisione:
"
(...)
3. Nella presente fattispecie, occorre sottolineare come
l'Ufficio AI abbia espresso il proprio convincimento intimando la decisione che
si è imposta al termine di una procedura istruttoria completa la quale ha
consentito l'acquisizione di elementi fondati e probatori.
Di regola, in sede di opposizione
spetta quindi all'assicurata fornire le prove atte a giustificare una diversa
valutazione del caso.
Nel caso di specie, la Signora RI 1
ha in effetti inviato le proprie osservazioni accompagnate e completate dalla
dovuta certificazione medica (cfr. in tal senso il rapporto medico 20.7.2004
della Dr.ssa __________ agli atti).
A questo proposito,
l'amministrazione ha sottoposto nuovamente al proprio SMR gli atti dell'incarto
pure comprensivi della documentazione raccolta in sede di procedura
d'opposizione.
Il SMR ha affermato che, dal lato
medico, non vi è stata un'evoluzione della patologia psichiatrica di cui soffre
l'assicurata e che pertanto la valutazione operata dal SAM con la perizia
pluridisciplinare 12.12.2003 concernente l'inabilità lavorativa globale
dell'assicurata risulta coerente e giustificata (cfr. in tal senso le
annotazioni 8.9.2004 del Dr. __________ agli atti).
A titolo abbondanziale, bisogna
osservare che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
Per quanto attiene invece al medico
di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tener
conto del fatto che, nel dubbio, egli attestata a favore del proprio paziente
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht,
pag. 230).
In conclusione, ritenuto come la
perizia pluridisciplinare effettuata dal SAM non offre spunti di critica,
risultando completa e dettagliata, valutato altresì come le argomentazioni
sostenute in sede d'opposizione non possono sovvertire il giudizio espresso
dell'amministrazione con la decisione impugnata, l'Ufficio AI del Canton
Ticino." (doc. AI 122)
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dalla RA
1, ha osservato:
"
(...)
IN FATTO ED IN
DIRITTO
L'istante risulta
titolare di rendita AI già nel 1995, nella misura del cinquanta per cento; DOC
B.
Per contro un medico
curante, dottor __________, nel 1997 certificava una totale incapacità al
guadagno; DOC C. Facciamo notare che l'A risultava in cura psichiatrica già nel
1995; DOC D.
Nel 1998 l'I trasferisce
il proprio domicilio nel Cantone Ticino; DOC E, di conseguenza l'organismo
competente, per ciò che attiene all'assicurazione invalidità, risulta essere
l'UAI del Cantone Ticino. Nel 2000 l'A sottoposta a revisione della rendita;
DOC F. Nella precisa revisione il medico curante, dottor __________, dichiara
che la resa lavorativa è pressoché nulla.
Lo stesso medico indicato
sopra, nel rapporto medico redatto in data 3.3.2000, indica chiaramente uno
stato invalidante al cento per cento; DOC G. Sempre nell'anno 2000 la
dottoressa __________, psichiatra in __________, mette a punto un inequivocabile
rapporto medico, circa il danno alla salute della nostra assistita; DOC H.
Nonostante quanto sopra la Convenuta conferma, in assoluta contraddizione con i
medici, il grado invalidante del cinquanta per cento, DOC I. Il medico curante,
dottor __________, nel DOC L, nel 2002 riconferma le gravi patologie che
affliggono l'I: la C. il 28 di aprile del 2004, nonostante tutto quanto
precede, emette una decisione che riconferma la precedente rendita: DOC M.
Prontamente insorta l'I interpone opposizione, DOC N e O. La Convenuta respinge
l'opposizione ed emette la decisione su opposizione prodotta quale DOC P.
La lettura degli atti
medici conferma la nostra tesi che ci vede convinti che l'A abbia subito un
decennale torto da parte della Convenuta che ha sempre disconosciuto, con accanimento la propria responsabilità. Creando, così, nella
nostra assistita un "lutto" che ne ha peggiorato lo stato di salute.
PER QUESTI MOTIVI
Piaccia giudicare il
ricorso è accolto, la Convenuta annullerà la propria decisione.
Protestate tasse, spese e
ripetibili." (doc. I)
1.5. Nella
risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su
opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III).
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità
superiore al 50%.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
"prestazioni" s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni
cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora
statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario
dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante
per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione
a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in
vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre
riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale
che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130
V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito AI, i concetti di
incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei
redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla
giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal
punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione
della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale
alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito
l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pp. 200ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza
dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del
grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità
(art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora
oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità
aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.5. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;
RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3
b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28
cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G. C., consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da
un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito
che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv.
1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da
lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.7. Nella
fattispecie in esame, in sede di revisione, l’UAI ha trasmesso al proprio
Servizio medico regionale (SMR) il dossier completo di tutti gli atti medici
prodotti dall’assicurata al fine di stabilire se vi fosse stato un peggioramento
dello stato di salute rispettivamente per valutare se fosse necessario svolgere
ulteriori indagini mediche.
Nel suo
rapporto medico del 9 maggio 2002 la dr.ssa __________, psichiatra e
psicoterapeuta, aveva segnatamente diagnosticato una “psicosi paranoide in
evoluzione” precisando che lo stato di salute dell’assicurata, nonostante
le cure farmacologiche, è peggiorato a tal punto che si giustificherebbe un
aumento della rendita (doc. AI 97).
Inoltre,
nel suo rapporto medico del 22 ottobre 2002 il dr. __________, internista e
medico curante, ha diagnosticato:
" A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
- Spondilartropatia panvertebrale con osteocondrosi,
morbo di Scheuermann, entesopatie diffuse.
- Displasia della testa omerale sinistra con
accorciamento del braccio sinistro e sindrome della mano-spalla." (doc. AI
99)
ed ha
precisato:
" La paziente lamenta dolori cronici inveterati ormai da
diversi anni e presenta una esacerbazione. Non c'è limite al peggio. Nonostante
terapie più che adeguate i dolori persistono. In particolare recentemente sono
in primo piano i dolori di tipo pseudoradicolare agli arti inferiori. Ritengo
un aumento dell'AI giustificato."
(doc. AI 99)
L’amministrazione,
preso atto delle conclusioni del SMR che ha evidenziato la necessità di
ulteriori approfondimenti sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico
(doc. AI 105), ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio
Accertamento Medico dell’assicurazione Invalidità (SAM), che nel suo referto di
data 12 dicembre 2003 ha attestato:
" (...)
5. DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa
Distimia con labilità emotiva.
Disturbo da dolore persistente.
Sindrome panvertebrale cronica su
- leggere
alterazioni degenerative;
- stato
dopo m. di Scheuermann;
-
insufficienza e sbilancio muscolare.
Displasia della testa dell'omero
sin., con conseguente importante limitazione funzionale della spalla.
Lieve sindrome del tunnel carpale a
ds. più che a sin.
5.2 Diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa
Diabete mellito tipo 2 non
insulinorichiedente, trattato unicamente con dieta, ben equilibrato e senza
complicazioni.
Obesità corporea (BMI 38%).
Ipertensione arteriosa non trattata.
Neurodermite atopica anamnestica.
6 DISCUSSIONE
Si tratta di una cinquantaduenne,
serba, pluridivorziata, senza più figli a carico. Non termina le scuole
dell'obbligo, non beneficia di alcuna formazione professionale ed inizia a
lavorare in Svizzera all'età di diciassette anni ca. quale ausiliaria nel
settore della ristorazione. Il curriculum professionale di quest'A. é molto
discontinuo, con ripetuti cambiamenti di datori di lavoro, perlopiù nel settore
della ristorazione e nella vendita in grandi magazzini a __________, __________
e __________. In data 11.01.1994 inoltra una prima richiesta di prestazioni AI
per adulti, dopo il tentativo fallito di aprire un negozio in proprio a __________
e l'apparizione di dolori lombari. Il 7.04.1995 l’AI del Canton __________ (allora
l'A. era domiciliata in quella città) respinge la richiesta di prestazioni
sulla base di una perizia reumatologica e della valutazione dell'URIP. Non
siamo in possesso di una possibile seconda richiesta di prestazioni AI dell'A.,
la quale, dopo una perizia psichiatrica del dr. __________ (atto del
21.10.1995) ottiene il diritto a prestazioni AI (rendita AI per un grado del
50% a partire dal 1.06.1995). Nel corso del 1997 l'A. si trasferisce con la
figlia a __________, dove trova impieghi temporanei in qualità di donna di
pulizie. Nell'ambito della revisione della rendita AI l’UAI del Canton Ticino
decide di mantenere la rendita come in precedenza (atto del 6.01.1998). Nel
corso del 2000 il medico curante dell'A. (atto del 13.03.2000) segnala all'UAI un
peggioramento dello stato di salute della stessa, prevalentemente dal lato
reumatologico, e si pone la domanda se non sia indicato aumentare il grado
d'invalidità nella misura del 70%. La psichiatra curante dell'A. (atto del
12.04.2000) descrive un aspetto psicopatologico finora sconosciuto (psicosi
paranoide) e pure dal lato psichiatrico ritiene avvenuto un peggioramento,
tanto da chiedere un aumento della rendita almeno nella misura del 70%. Il
3.07.2003 il servizio medico regionale - AI dubita dell'avvenuto peggioramento
dello stato di salute dell'A. e ritiene indicata una valutazione SAM, con la
precisa richiesta di definire se vi sia stato un peggioramento sul piano
reumatologico e di chiarire la diagnosi psichiatrica. Il 10.07.2003 l'UAI del
Canton Ticino c'incarica d'effettuare un esame interdisciplinare.
Durante il soggiorno presso il SAM
abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità
lavorativa dell'A. nella sua attività da ultimo esercitata di donna di pulizie.
Patologia psichiatrica
Quest'A. è stata messa a beneficio
di una rendita AI per la quale l'elemento medico era stato descritto dal perito
psichiatra dr. __________ (atti del 21.10.1995 e 3.12.1997), il quale
descriveva un'evoluzione piuttosto stazionaria degli aspetti psicopatologici
(disturbo da dolore somatoforme persistente nell'ambito di una depressione
psicoreattiva, in seguito descritta come una distimia). Alfine di valutare il
decorso degli aspetti psicopatologici e pure per rispondere in modo esauriente
ai quesiti posti dal servizio medico regionale - AI, abbiamo presentato l'A. al
nostro consulente psichiatra dr. __________ (vedi 4.3.1 e allegato). In sintesi
il nostro consulente conferma quanto già espresso dal punto di vista
psichiatrico, vale a dire la presenza di un disturbo da dolore persistente
nell'ambito di una distimia con labilità emotiva. Per contro, egli afferma di
non poter confermare quanto descritto dalla psichiatra curante attuale dr.ssa __________,
nel senso che durante l'osservazione presso il SAM la paziente non ha mai
presentato sintomi psicotici di tipo paranoide. Il nostro consulente psichiatra
ritiene che attualmente il problema principale sia di tipo reumatologico
nell'ambito del disturbo da dolore somatoforme e con il perdurare della
sintomatologia la componente distimica è importante. Conferma quindi la
precedente valutazione psichiatrica riguardante la capacità lavorativa e
considera l'A. abile al lavoro - dal lato psichiatrico - nella misura del 50%
in attività leggere e adeguate.
Patologia reumatologica
L'A. è pure stata presentata al
nostro consulente reumatologo dr. __________ (vedi 4.3.2 e allegato), il quale
conferma la presenza di un disturbo da dolore persistente, evidenzia un quadro
algico estremamente diffuso praticamente all'intero sistema locomotore e
pertanto ben oltre ai classici tender points fibromialgici. Dal lato
prettamente reumatologico segnala la presenza di modiche alterazioni
degenerative del rachide che non possono sufficientemente spiegare l'entità dei
dolori lamentati dall'A.. Segnala, inoltre, la nota displasia della testa
omerale sin., ciò che spiega l'importante limitazione funzionale di questa
spalla ed inoltre una leggera sindrome del tunnel carpale bilaterale. In
sostanza, egli non può confermare il segnalato peggioramento dal lato puramente
reumatologico, come evocato dal medico curante. Valuta l'A. abile al lavoro
nella misura del 50% per l'attività da ultimo esercitata in qualità di
ausiliaria di pulizia. In attività meglio adatte ritiene tuttavia che il grado
di capacità lavorativa reumatologico - teorico possa raggiungere il 70 - 80%.
Gli accertamenti effettuati durante
il periodo di osservazione dell'A. presso il SAM ci hanno permesso di costatare
come la situazione metabolica del diabete mellito tipo 2 non
insulinorichiedente sia abbastanza ben equilibrata, in assenza di complicazione
degli organi bersaglio.
Abbiamo invece costatato valori
della PA elevati, in assenza di un trattamento, perciò lasciamo il compito al
medico curante di ricontrollare questi valori ed ev. introdurre un trattamento
adeguato, anche in considerazione della presenza del diabete mellito. Queste
problematiche non limitano, tuttavia, la capacità lavorativa dell'A.
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità
lavorativa medico - teorica globale dell'A., nella sua attuale professione di
ausiliaria di pulizie, è valutabile nella misura del 50% (ridotto tempo di
lavoro con limitazione funzionale).
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
A livello psicologico e mentale le
conseguenze si argomentano con i segnalati problemi distimici, con ridotta
soglia di sopportabilità al dolore, problemi di concentrazione e di attenzione.
Questi aspetti riducono la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 50%,
come descritto dal nostro consulente psichiatra.
A livello fisico (apparato
locomotorio) nell'attività da ultimo svolta dall'A. di ausiliaria per pulizie,
le conseguenze sono soprattutto argomentate dall'impossibilità di sollevare il
braccio sin. sopra l'orizzontale e l'incapacità a sopportare parte del
mansionario (specialmente i lavori fisicamente pesanti della colonna lombare).
Per queste menomazioni riteniamo che
la capacità lavorativa dell'A. in qualità di ausiliaria per pulizie si limiti
al 50% (attività al massimo sull'arto di 5 - 6h/die con ridotto rendimento e
limitazioni per il sollevamento ripetuto di pesi sup. ai 10 kg,
movimenti ripetuti di flessione/estensione del tronco, nonché lavori prolungati
in posizioni inergonomiche, così come lavori che necessitino il sollevare il
braccio sin. sopra l'orizzontale).
Questa limitazione della capacità
lavorativa esiste già da parecchi anni e perciò l'A. è stata messa a beneficio
di una mezza rendita AI a partire dal 1.06.1995.
In occasione delle revisioni della
rendita non si è potuto costatare un peggioramento dello stato globale di
salute dell'A..
In occasione dell'attuale esame
peritale non possiamo neppure confermare un peggioramento dello stato
valetudinario.
Riguardo all'ambiente di lavoro
dell'A. (__________), va detto che se ella è sottoposta a sforzi fisici, potrà
presentare una recrudescenza della sua sintomatologia algica, perciò sono
probabili assenze lavorative forse anche prolungate.
Non riteniamo che l'istituto
bancario sia in grado di sopportare i problemi psichici dell'A.
Riteniamo, invece, che l'A. potrebbe
essere aiutata tramite un orientamento professionale o un ricollocamento
professionale in un ambito lavorativo consono alla sua esperienza ed alla sua formazione,
sempre tenuto conto dei suoi problemi reumatologici ed anche psichiatrici (l'A.
è stata assunta anche in qualità di venditrice o di barmaid).
9 CONSEGUENZE SULLA
CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In considerazione degli aspetti
psicopatologici e degli aspetti legati alla sintomatologia algica ormai
divenuta cronica, non riteniamo possibile effettuare provvedimenti di
integrazione professionale.
Riteniamo invece possibile
reinserire l'A. in un'attività meglio consona ai danni alla salute psichica e
fisica descritti nell'ambito di attività fisicamente medio - leggere, che non
richiedano cioè sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi
sup. ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione/estensione del
tronco, nonché lavori prolungati in posizioni inergonomiche), così lavori che
non necessitino di sollevare il braccio sin. sopra l'orizzontale.
Alla luce, tuttavia, degli aspetti
psicologici, mentali, sociali e fisici, non riteniamo che il grado di capacità
lavorativa dell'A. potrà superare la misura del 50%, come descritto sopra.
Vogliamo con ciò affermare che
l'attività da ultima svolta dall'A. di ausiliaria per pulizie, non sia
veramente adatta alle menomazioni descritte e che pertanto valga la pena,
benché il grado di capacità lavorativa non possa essere sensibilmente
migliorato, di metterla a beneficio di un orientamento professionale o di un
ricollocamento professionale in un ambito lavorativo più consono alla sua,
esperienza lavorativa passata (settore della ristorazione o della vendita).
10 RISPOSTE A DOMANDE
PARTICOLARI
Alle domande poste dal servizio
medico regionale - AI così possiamo rispondere:
-
C'è stato un peggioramento reumatologico? No, gli
aspetti reumatologici descritti dal nostro consulente dr. __________
rispecchiano quanto già descritto in passato (atto del 25.08.1994 e del
15.03.1995). Va precisato che il quadro clinico presentato da quest'A., per
quanto riguarda le ripercussioni sul piano valetudinario, comporta sia gli
aspetti dell'apparato locomotorio (sindrome algica), sia gli aspetti
psicopatologici (disturbo da dolore somatoforme persistente). Sul piano quindi
prettamente reumatologico l'A. presenta le note modiche alterazioni
degenerative del rachide, la nota displasia della testa omerale sin. ed una
leggera sindrome del tunnel carpale bilaterale, patologie che non spiegano
l'entità dei dolori accusati se non integrandoli nell'ambito della descritta
psicopatologia. Il quadro clinico - valetudinario è quindi sovrapponibile ai
precedenti.
-
Qual è la diagnosi psichiatrica? Distimia con labilità emotiva, disturbo da dolore
persistente.
-
Qual è l'influsso della
patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa? Dal punto di vista psichiatrico, come già discusso
sopra, e valutato dal nostro consulente psichiatra (vedi 4.3.1 ed allegato), il
grado di capacità lavorativa dell'A. è limitato alla misura del 50%.
Per quanto riguarda la funzione di
casalinga, riteniamo che l'A. presenti un grado di capacità lavorativa nella
misura del 80% ca.. Si tratta, in effetti, di un'economia domestica di sole due
persone, nella quale la giovane figlia dell'A. sicuramente potrà sopperire alle
limitazioni per lavori fisicamente pesanti ed inergonomici dal lato
reumatologico." (doc. AI 107)
Preso atto delle suddette
risultanze peritali, nelle sue "raccomandazioni, proposte SMR” del 23
gennaio 2004 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" La perizia SAM (12.12.2003, con valutazione psi e
reuma), richiesta per valutare se c'è stato un peggioramento dello stato di
salute rispetto alla precedente valutazione (AI Canton __________) conferma che
NON c'è stato un peggioramento.
Vale pertanto il precedente grado
AI, per motivi reumatologici (come conferma anche il dr. __________, che ha
visto l'A. su incarico del curante) e psichiatrici (non viene confermata la
diagnosi della dr.ssa __________ di psicosi paranoide)
Conferma
PS: - mi sembra poco indicato
sottoporre il dossier al CIP, come proposto dal SAM, dovrebbero funzionare i
normali canali di ricerca di lavoro (comunque da discutere con lui)." (Doc. AI
109)
Nel suo
rapporto medico del 20 luglio 2004 la dr.ssa __________, psichiatra e
psicoterapeuta, che ha in cura l’assicurata dal gennaio 2004, ha precisato:
" (…)
La signora soggiorna a __________
fino al 1997 quando decide di entrare in Ticino. Qui lavorerà per una ditta di
pulizie al 50% poiché già a __________ avevano, nel 1992, stabilito una
incapacità lavorativa del 50% per dolori articolari (di cui non ho notizie più
precise).
Dal 2002 I.L. 100% per la
comparsa di una fibromialgia, di un'ipertensione e di un diabete. Attualmente
assume una terapia con Limbitrol 2 x 1, Zantic e Brufen per i dolori. Dal
gennaio del 2004 è in cura psichiatrica presso la sottoscritta.
All'osservazione
psichiatrica si nota un umore costantemente sub-depresso e in particolare
nell'ultimo mese si è aggravato poiché la madre è morta improvvisamente.
L'umore sub-depresso sembra non rispondere alla terapia farmacologica
instaurata e si riflette sulla sintomatologia fisica accentuandosi il dolore o
accentuando l'impossibilità di sopportazione al dolore articolare e muscolare.
La signora narra di una vita estremamente semplice fatta di privazioni
importanti, non ha nessuna aspettativa nei confronti del futuro che vede con
preoccupazione poiché la situazione finanziaria appare davvero difficile.
In base a queste
considerazioni una ripresa della capacità lavorativa è praticamente impossibile
sia per l'aspetto sub-depressivo che per l'impotenza funzionale dovuta alla
fibromialgia che ciclicamente si acutizza anche in relazione allo stato
psicologico.
Da qui la richiesta di
una rendita intera, soprattutto poiché non si prevede a breve-medio termine una
ripresa psicologica sufficiente a poter avviare la signora a una nuova attività
lucrativa." (doc. AI 117)
Nelle sue
"annotazioni" dell’8 settembre 2004 il dr. __________, medico
responsabile del SMR ha osservato:
" La decisione di conferma del grado AI è contestata
dall'assicurata, in particolare perché l'UAI non aveva chiesto informazioni
alla psichiatra curante dr.ssa __________.
Si deve subito annotare
che questo era un fatto del tutto sconosciuto perché mai annunciato e che la
componente psichiatrica era comunque stata valutata al SAM.
Per quanto riguarda al
rapporto della dr.ssa __________ si può notare:
1.
depone per la diagnosi
già nota (vedi anche atti UAI __________) di distimia.
2.
non si trova accenno
(dal lato diagnostico) al disturbo da dolore somatoforme
3.
riporta di una terapia
farmacologica psichiatrica blanda (Limbitrol 2x1/die)
4.
riporta, quale sintomo
oggettivabile, uno solo cioè "umore costantemente subdepresso".
Dal lato clinico si può
dunque confermare che l'apprezzamento dei colleghi psichiatrici che si sono
occupati della paziente, hanno riferito di situazione "psichiatrica"
non divergente da quella data dalla dr.ssa __________, ad eccezione della
dr.ssa __________ che aveva fornito informazioni di cui non si può tenere
conto.
Per quanto riguarda la
valutazione dell'IL, in presenza di patologia psichiatrica costante, ci si deve
discostare da quella indicata dalla dr.ssa __________, perché quest'ultima
motivata da elementi clinici (somatici) da lei non indagati e per la componente
sociale che si legge nella descrizione.
Il decesso della madre
viene segnalato come causa di intensificazione della sofferenza psichica. Oltre
che umano è anche ben comprensibile dal lato medico. Se questo elemento dovesse
provocare il cosiddetto "lutto patologico", questo sarà considerato
in seguito.
In conclusione posso
affermare che dal lato medico non vi è stata evoluzione della patologia
psichiatrica da anni e che la valutazione di IL complessiva, come da SAM è
coerente e giustificata." (doc. AI 120)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Per
quanto attiene alla sindrome da dolore somatoforme, va rilevato che quest’ultima
rientra, ai sensi della giurisprudenza, nella categoria delle affezioni
psichiche per le quali l’allestimento di una perizia psichiatrica si rende
generalmente necessario al fine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF
130 V 353 consid. 2.2.2; Pratique VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le
sentenze del 2 dicembre 2002 in re R, I 53/02, consid. 2.2., del 6 maggio 2002
in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell’8 agosto 2002 in re Q. I
783/01, consid. 3a).
A determinate condizioni la sindrome da dolore somatoforme può infatti causare
un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito
di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,
rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell’assicurato.
Al
riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF
130 V 352 s, l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni
caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali
criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso
e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto
primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed,
infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA
inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P.,
Fatti
I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
2.9. L'assicurata sostiene che le attuali affezioni di cui soffre
(in modo particolare quella psichiatrica) si sarebbero aggravate a tal punto
che la perizia SAM del 3 novembre 2003, su cui l’UAI ha fondato il proprio
giudizio, risulterebbe essere superata dall’attestazione medica della dr.ssa __________,
psichiatra, rilasciata nel luglio 2004 (doc. AI 117).
Per
questo motivo l’assicurata chiede il riconoscimento di una rendita intera
d’invalidità.
Orbene, questo TCA non
intravede ragioni che gli impediscano - sino all’emanazione della decisione
impugnata - di far proprie le valutazioni e le conclusioni poste dai periti del
SAM, i quali hanno ritenuto l’assicurata abile in misura del
50% nella sua attuale attività di ausiliaria di pulizie.
In
concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute
dell'assicurata (sia dal profilo fisico che psichico), nel referto 12 dicembre
2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai
succitati parametri giurisprudenziali - i periti, sulla base di diverse
consultazioni (specialistiche) avvenute tra il 10 e il 20 novembre 2003 e
dall'esame degli atti medici messi a loro disposizione (risalenti sino al 1993)
hanno concluso per una capacità lavorativa del 50% nell’attività di ausiliaria
di pulizie e in altre attività rispettose delle limitazioni descritte nella
perizia, ossia in "un'attività meglio consona ai danni alla salute
psichica e fisica descritti nell'ambito di attività fisicamente medio -
leggere, che non richiedano cioè sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento
ripetuto di pesi sup. ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione/estensione del
tronco, nonché lavori prolungati in posizioni inergonomiche), così come lavori
che non necessitino di sollevare il braccio sin. sopra l'orizzontale”.
(doc. AI 107, pag. 15).
Per quanto riguarda in
particolare l’aspetto psichico, non vengono qui ravvisati elementi che
permettono di distanziarsi dalla valutazione del perito incaricato dal SAM
(cfr. esame 14 novembre 2003 dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta,
allegato doc. AI 107).
Lo specialista, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare,
personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi
risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status
psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo
prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da "distimia con
labilità emotiva e disturbo da dolore persistente”, presenta, dal punto di
vista psichiatrico, una limitata incapacità lavorativa (50%).
Tali
valutazioni hanno trovato piena conferma da parte del dr. __________ (doc. AI
109 e 120).
Per
quanto attiene al certificato medico del luglio 2004 della
dr.ssa __________ (psichiatra), seppur rilasciato da un medico specialista
preso cui l’assicurata è in cura dal gennaio 2004, lo stesso non può essere
Considerandi
preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non
sufficientemente circostanziato e non conforme ai succitati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8).
In
sostanza, il referto in parola fornisce solo una diversa valutazione riguardo
alla residua capacità lavorativa dell’assicurata. Le diagnosi sono le stesse;
tuttavia a mente della psichiatra l’evoluzione delle stesse sarebbero tali da
non permettere più all’assicurata neppure una parziale ripresa dell’attività
lavorativa. Ora, come visto, l’esame completo sotto ogni punto di vista del dr.
__________ ha sostanzialmente confermato le precedenti attestazioni del dr. __________
(allegati doc. AI 23 e segg).
Il dr. __________
ha tuttavia osservato che l’attuale posto di lavoro quale ausiliaria di pulizia
presso la Banca del __________ non è ideale; per la precisione il medico
sostiene che “non ritengo che l’istituto bancario sia in grado di sopportare
i problemi psichici di quest’assicurata”. Egli propone di conseguenza
misure “d’orientamento professionale o d’inserimento professionale”,
che, oltre ad essere state motivatamente scartate del dr. __________ (doc. AI
109), non sono nemmeno state richieste dall’assicurata nel petitum dell’atto
ricorsuale ed esulano pertanto dall’oggetto della presente vertenza giudiziaria
(doc. I).
Anche per
quanto attiene alle problematiche fisiche, questo TCA non intravede
validi motivi per scostarsi dalle conclusioni dei specialisti incaricati dal
SAM (doc. AI 107 e allegati), essendo inoltre il ricorso incentrato soprattutto
nell’aspetto psichiatrico di cui si è già ampiamente discusso in precedenza.
Al
proposito va anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid.
6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile in misura del 50% nella sua precedente (ed
attuale) attività di ausiliaria di pulizie.
In
conclusione, non essendo subentrata una modifica dell'incapacità al guadagno ai
sensi dell’art. 17 LPGA, la decisione contestata merita conferma mentre il
ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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