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Decisione

32.2005.27

revisione. Conferma del grado d'invalidità precedentemente stabilito. Incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici

9 agosto 2005Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

2.9. L'assicurata sostiene che le attuali affezioni di cui soffre

(in modo particolare quella psichiatrica) si sarebbero aggravate a tal punto

che la perizia SAM del 3 novembre 2003, su cui l’UAI ha fondato il proprio

giudizio, risulterebbe essere superata dall’attestazione medica della dr.ssa __________,

psichiatra, rilasciata nel luglio 2004 (doc. AI 117).

Per

questo motivo l’assicurata chiede il riconoscimento di una rendita intera

d’invalidità.

Orbene, questo TCA non

intravede ragioni che gli impediscano - sino all’emanazione della decisione

impugnata - di far proprie le valutazioni e le conclusioni poste dai periti del

SAM, i quali hanno ritenuto l’assicurata abile in misura del

50% nella sua attuale attività di ausiliaria di pulizie.

In

concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute

dell'assicurata (sia dal profilo fisico che psichico), nel referto 12 dicembre

2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai

succitati parametri giurisprudenziali - i periti, sulla base di diverse

consultazioni (specialistiche) avvenute tra il 10 e il 20 novembre 2003 e

dall'esame degli atti medici messi a loro disposizione (risalenti sino al 1993)

hanno concluso per una capacità lavorativa del 50% nell’attività di ausiliaria

di pulizie e in altre attività rispettose delle limitazioni descritte nella

perizia, ossia in "un'attività meglio consona ai danni alla salute

psichica e fisica descritti nell'ambito di attività fisicamente medio -

leggere, che non richiedano cioè sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento

ripetuto di pesi sup. ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione/estensione del

tronco, nonché lavori prolungati in posizioni inergonomiche), così come lavori

che non necessitino di sollevare il braccio sin. sopra l'orizzontale”.

(doc. AI 107, pag. 15).

Per quanto riguarda in

particolare l’aspetto psichico, non vengono qui ravvisati elementi che

permettono di distanziarsi dalla valutazione del perito incaricato dal SAM

(cfr. esame 14 novembre 2003 dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta,

allegato doc. AI 107).

Lo specialista, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare,

personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi

risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status

psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo

prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da "distimia con

labilità emotiva e disturbo da dolore persistente”, presenta, dal punto di

vista psichiatrico, una limitata incapacità lavorativa (50%).

Tali

valutazioni hanno trovato piena conferma da parte del dr. __________ (doc. AI

109 e 120).

Per

quanto attiene al certificato medico del luglio 2004 della

dr.ssa __________ (psichiatra), seppur rilasciato da un medico specialista

preso cui l’assicurata è in cura dal gennaio 2004, lo stesso non può essere

Considerandi

preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non

sufficientemente circostanziato e non conforme ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8).

In

sostanza, il referto in parola fornisce solo una diversa valutazione riguardo

alla residua capacità lavorativa dell’assicurata. Le diagnosi sono le stesse;

tuttavia a mente della psichiatra l’evoluzione delle stesse sarebbero tali da

non permettere più all’assicurata neppure una parziale ripresa dell’attività

lavorativa. Ora, come visto, l’esame completo sotto ogni punto di vista del dr.

__________ ha sostanzialmente confermato le precedenti attestazioni del dr. __________

(allegati doc. AI 23 e segg).

Il dr. __________

ha tuttavia osservato che l’attuale posto di lavoro quale ausiliaria di pulizia

presso la Banca del __________ non è ideale; per la precisione il medico

sostiene che “non ritengo che l’istituto bancario sia in grado di sopportare

i problemi psichici di quest’assicurata”. Egli propone di conseguenza

misure “d’orientamento professionale o d’inserimento professionale”,

che, oltre ad essere state motivatamente scartate del dr. __________ (doc. AI

109), non sono nemmeno state richieste dall’assicurata nel petitum dell’atto

ricorsuale ed esulano pertanto dall’oggetto della presente vertenza giudiziaria

(doc. I).

Anche per

quanto attiene alle problematiche fisiche, questo TCA non intravede

validi motivi per scostarsi dalle conclusioni dei specialisti incaricati dal

SAM (doc. AI 107 e allegati), essendo inoltre il ricorso incentrato soprattutto

nell’aspetto psichiatrico di cui si è già ampiamente discusso in precedenza.

Al

proposito va anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid.

6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile in misura del 50% nella sua precedente (ed

attuale) attività di ausiliaria di pulizie.

In

conclusione, non essendo subentrata una modifica dell'incapacità al guadagno ai

sensi dell’art. 17 LPGA, la decisione contestata merita conferma mentre il

ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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