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Decisione

32.2005.28

assicurato 62 enne attivo quale infermiere in casa di cura; non è ammissibile una riqualifica quale infermiere psichiatrico, dopo un assenza di oltre trent'anni in quel settore; ammesso il diritto ad

17 agosto 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

13. Va ritenuto a titolo

puramente abbondanziale che, in merito al rapporto del consulente in

integrazione professionale, i criteri di esigibilità sui quali è stata poi

effettuata la ricerca di attività idonee è stata compilata dal consulente

medesimo secondo sua valutazione (cf. profilo idoneo) e che la banca dati

SUVA-DPL è rappresentativa, ma non completa. Comunque l'ammissione delle DPL è

sottoposta a precisi criteri che, nel caso in esame non sembrano essere

soddisfatti. Pertanto, nel caso, andrebbero applicati i dati statistici

pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica. Tuttavia, ritenuto che l'assicurato può

ancora svolgere la sua precedente attività, le risultanze emerse dal rapporto

del consulente in integrazione professionale non sono comunque applicabili al

caso di fattispecie." (Doc. AI 36)

1.3. Contro la

succitata decisione amministrativa RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha

presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto l’erogazione di una rendita

d’invalidità.

Sostanzialmente egli ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione,

evidenziando in particolare come l’attività di infermiere psichiatrico non sia

ragionevolmente esigibile sia dal punto fisico, tenuto conto dei limiti

funzionali riscontrati nella perizia reumatologica, che professionale, vista

l’assenza di oltre trent’anni dal precedente posto di lavoro in ambito

psichiatrico, circostanza che necessiterebbe un’apposita formazione che si

protrarrebbe oltre l’oramai prossima età di pensionamento.

L’assicurato ha del resto evidenziato come l’Ufficio AI si sia arbitrariamente

discosto dalla valutazione del proprio consulente in merito all’assenza di una

capacità lavorativa residua in altre attività adeguate.

Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

1.4. Con risposta

di causa 6 aprile 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha

invece postulato la reiezione del ricorso.

1.5. Il 21 aprile

2005 l’assicurato ha replicato (V), a cui è susseguita la presa di posizione 2

maggio 2005 dell’Ufficio AI (VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai

principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme

(DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito

l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

Considerandi

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,

pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21

consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4

Nell’evenienza

concreta, il ricorrente è stato peritato dal dr. __________.

Nel relativo rapporto 24 settembre 2002 lo specialista in reumatologica, posta

la diagnosi principale di sindrome lombo-vertebrale cronica su discopatia L5/S1

e pregresse sciatalgie a destra, in merito alla capacità lavorativa residua ha

rilevato:

" Il paz. è dunque stato dichiarato inabile al lavoro a

partire da fine settembre 2000 a causa della sua problematica lombare. Questa

comporta dei limiti funzionali quali il sollevare/portare pesi superiori a 15

kg, quindi anche sollevare o mobilizzare paz. parzialmente o totalmente

dipendenti, così come frequenti o prolungate flessioni e/o torsioni lombari e

posture monotone prolungate (soprattutto la posizione seduta per più di 2-3 ore

consecutive senza cambiare posizione).

Non vi sono per contro

limitazioni funzionali significative per quanto riguarda gli altri compiti di

cura (sorveglianza del malato, terapie, preparazione o somministrazione di

medicamenti).

Il signor RI 1 ha una

formazione di infermiere con specializzazione di capo-infermiere. Ha svolto la

sua professione inizialmente soprattutto in Ospedali acuti e da ultimo

soprattutto in Case di cura per anziani. La limitazione della capacità

lavorativa, essendo subordinata ai limiti funzionali sopraccitati, non presenta

dunque un grado univoco ed è dipendente dal posto di lavoro, essendo certamente

differente a seconda del reparto o del tipo di istituto. L'incapacità

lavorativa è inoltre subordinata all'effettivo del personale, dato che sarebbe

possibile ovviare ad una certa parte dei limiti funzionali sopra esposti nel

caso in cui il signor RI 1 potesse essere aiutato da un altro/a collega nel

momento in cui deve alzare o mobilizzare un paz. Di ciò si dovrebbe inoltre

tener conto anche per una ridotta possibilità del paz., di partecipare ai turni

notturni, dove solitamente il personale è ridotto.

In conclusione non mi è

possibile quantificare esattamente l'incapacità al lavoro del peritando. Questa

è comunque compresa da un minimo del 25% ad un massimo del 50% a dipendenza del

posto di lavoro. Anche se mancano certezze assolute, ritengo poco probabile un

miglioramento della capacità funzionale in futuro. Le limitate conoscenze

dell'italiano sembrano inoltre limitare notevolmente le possibilità di impiego,

almeno nel nostro Cantone." (Doc. AI 16)

Il

sanitario ha poi precisato che l’assicurato “presenterebbe una capacità

lavorativa completa in attività lavorative leggere (limite di carico: vedi

sopra) e che non richiedono lavori prolungati con arti superiori sopra

l’orizzontale (TOS) o all’esterno nei periodi freddi (fenomeno di Raynaud)”

(doc. AI 16 pag. 9).

Con rapporto 11 dicembre 2003 il dr. __________, reumatologo, ha evidenziato

un’esarcebazione dei dolori lombari e proceduto alla descrizione dello stato di

salute del paziente, senza aver espresso alcuna valutazione in merito alla

capacità lavorativa (doc. AI 25).

Tenuto

conto delle succitate risultanze mediche, con rapporto 18 dicembre 2003 il

consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente), dopo aver

passato in rassegna le competenze professionali dell’assicurato ed esaminato i

profili di attività lucrative (cosiddette tabelle DPL), ha individuato due

generi di professioni proponibili all’assicurato (custode e addetto alla

preparazione autoveicoli) e sei posti lavorativi disponibili.

Egli ha pertanto concluso:

"

Nel caso concreto la

gamma delle attività esigibili è estremamente ridotta al punto da non

costituire un mercato ma unicamente occasione al collocamento del tutto

fortuita e casuale; non è perciò verosimile ipotizzare una qualsiasi

probabilità di realizzare un reddito apprezzabile per cui l’attuale capacità di

guadagno è praticamente nulla." (Doc. AI 26).

Con nota 13 febbraio 2004 il dr. __________ del Servizio medico regionale

dell’AI (SMR), in risposta alle domande del Caposervizio AI, ha evidenziato:

" 1.

Rapporto dr. __________

del 11.12.2003.: si denuncia un peggioramento, con anche descrizione di uno

status con reperti peggiorati rispetto alla visita peritale del dr. __________

(settembre 02), dopo adeguato trattamento c'è stato un miglioramento e la

situazione è paragonabile a quella della perizia (entro 1 mese).

Gli esami radiologici

hanno documentato un'ernia discale con compressione radicolare prima non

documentata, ma la situazione clinica dopo è migliorata.

Si possono far valere le

limitazioni espresse nella perizia.

2.

L'attività in una clinica

psichiatrica sarebbe esigibile in misura completa." (Doc. AI 30)

Quindi,

confermata la perizia reumatologica, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato

pienamente abile quale infermiere in una clinica psichiatrica, escludendo

pertanto un’incapacità al guadagno e negando qualsiasi prestazione

assicurativa.

2.5

Alla luce

degli atti di causa e dopo un attento studio degli stessi, questo Tribunale non

ritiene RI 1 pienamente abile nell’attività di infermiere in una clinica

psichiatrica, così come sostenuto dall’Ufficio AI.

Vero che l’assicurato possiede una simile formazione, ma è altrettanto vero

che, come più volte sottolineato dallo stesso, da tre decenni non è più attivo in

quel campo medico, precisamente dal 1972, allorquando ha lasciato il posto di

infermiere presso la Clinica psichiatrica di __________, essendo in seguito

passato in altri settori ospedalieri.

Pertanto, tenuto conto della grande evoluzione della psichiatria registrata negli

ultimi anni, l’assicurato dovrebbe per lo meno seguire un apposito corso di

aggiornamento delle proprie conoscenze in quel settore. Pretendere una simile

formazione da un assicurato, nato il 16 ottobre 1943, quasi sessantaduenne al

momento determinate per il presente giudizio, ossia il 28 gennaio 2005 (data di

emissione della decisione su opposizione, consid. 2.2.), quindi oramai prossimo

al pensionamento ordinario, risulta essere poco proponibile.

Inoltre, se da una parte il dr. __________ non ha riscontrato limitazioni

funzionali significative per quel che concerne i compiti di cura (sorveglianza

del malato e delle terapia, preparazione o somministrazione di medicamenti), secondo

questa Corte anche nei reparti di psichiatrica l’infermiere deve spostare,

sollevare e mobilizzare pazienti debilitati, specialmente se questi non sono

collaboranti. L’espletamento di tali mansioni, come visto, è stato escluso

dello stesso perito, il quale, ricordiamo, ha fra l’altro evidenziato come

l’assicurato debba evitare frequenti o prolungate flessioni e/o torsioni

lombari, posture che in un’attività infermieristica non sono assenti, anche se

svolta in una struttura di cura psichiatrica.

Dispositivo

Per questi motivi, sulla scorta dell’esame peritale del dr. __________, tenuto

anche conto delle esarcebazioni dei dolori lombari attestate dal dr. __________,

appare ragionevole ritenere l’assicurato incapace al lavoro nella sua

precedente attività, rispettivamente invalido, nella misura del 50%.

Ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa è stata fatta risalire a fine

settembre 2000, il diritto alla mezza rendita decorre, trascorso l’anno di

attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° settembre 2001.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione 28 gennaio 2005 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2001.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili

parziali.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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