32.2005.28
assicurato 62 enne attivo quale infermiere in casa di cura; non è ammissibile una riqualifica quale infermiere psichiatrico, dopo un assenza di oltre trent'anni in quel settore; ammesso il diritto ad
17 agosto 2005Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.28
Data decisione, Autorità:
17.08.2005, TCA
Titolo:
assicurato 62 enne attivo quale infermiere in casa di cura; non è ammissibile una riqualifica quale infermiere psichiatrico, dopo un assenza di oltre trent'anni in quel settore; ammesso il diritto ad una rendita
GRADO DI INVALIDITÀ
INTEGRAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.28
BS/ss
Lugano
17 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
gennaio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, di professione infermiere, nel mese di settembre 2001 ha inoltrato
una domanda di prestazioni AI per adulti facendo presente di essere affetto da
sindrome lombo-vertebrale cronica e sindrome cervico-brachiale (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 26 marzo 2004 l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:
" Dalla documentazione medico-specialistica acquisita
all'incarto, ed in particolare alla perizia allestita dal Dr. __________, si
evince che l'inabilità lavorativa è subordinata ai limiti funzionali
(sollevare/portare pesi superiori ai 15 kg., quindi anche sollevare o
mobilizzare pazienti parzialmente o totalmente dipendenti, così come frequenti
o prolungate flessioni e/o torsioni lombari e posture monotone prolungate, soprattutto
la posizione seduta per più di 2-3 ore consecutive senza cambiare posizione).
Se da una parte possiamo
considerare un'inabilità in certi posti di lavoro, come ad esempio presso una
casa per anziani, dall'altra riteniamo l'assicurato totalmente abile in altri
ambienti quali potrebbero essere le cliniche psichiatriche, ambienti del resto
già conosciuti dal Signor RI 1 che ha lavorato per circa 10 anni presso la
Clinica psichiatrica di __________. Si ritiene pertanto che in questo posto di
lavoro, dove l'esigibilità è completa, non c'è perdita della capacità di
guadagno." (Doc. AI 31)
Con
tempestivo atto di opposizione l’assicurato, per il tramite del suo legale, ha
rimproverato all’amministrazione di non aver proceduto ad un raffronto dei
redditi. Ritenendo l’attività d’infermiere psichiatrico non adeguata al suo
stato di salute, nonché sprovvista in Ticino di un mercato del lavoro
sufficiente, egli ha in seguito evidenziato come il consulente in integrazione
professionale, rilevate unicamente due tipologie di professioni ancora
esigibili, abbia ritenuto praticamente nulla la capacità lavorativa residua
dell’assicurato (doc. AI 33 e 35).
1.2. Con
decisione 28 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e confermato
il diniego di prestazioni.
Ribadito che l’assicurato, vista la sua vasta esperienza in ambito sanitario, è
da ritenere valido quale infermiere in una clinica psichiatrica, professione
rispettosa dei limiti funzionali evidenziati nella perizia, l’amministrazione
ha in particolare evidenziato:
" 12. Va rilevato che le valutazioni espresse dal
consulente in integrazione professionale, che non ha considerato l'assicurato
abile nel settore infermieristico, ritenendo che la sua competenza
professionale fosse difficilmente utilizzabile in altri settori e concludendo
che, per questioni di età, il mercato del lavoro gli fosse comunque precluso,
contrastano nettamente con la perizia medica del Dr. __________. Ergo, la
conclusione a cui è giunto il consulente, che ha ritenuto nulla la capacità di
guadagno dell'assicurato, va riferita alle altre attività di tipo leggero
(custode e addetto a preparazione di auto), non alle attività nel settore
sanitario che l'assicurato può ancora svolgere. Infatti, considerando le
risultanze degli atti istruiti nel caso concreto, risulterebbe ingiustificata e
alquanto arbitraria l'applicazione delle conclusioni del consulente anche alle
attività esigibili in ambito sanitario, dove l'assicurato può ancora mettere
completamente a frutto la sua capacità lavorativa e di guadagno.
Fatti
13. Va ritenuto a titolo
puramente abbondanziale che, in merito al rapporto del consulente in
integrazione professionale, i criteri di esigibilità sui quali è stata poi
effettuata la ricerca di attività idonee è stata compilata dal consulente
medesimo secondo sua valutazione (cf. profilo idoneo) e che la banca dati
SUVA-DPL è rappresentativa, ma non completa. Comunque l'ammissione delle DPL è
sottoposta a precisi criteri che, nel caso in esame non sembrano essere
soddisfatti. Pertanto, nel caso, andrebbero applicati i dati statistici
pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica. Tuttavia, ritenuto che l'assicurato può
ancora svolgere la sua precedente attività, le risultanze emerse dal rapporto
del consulente in integrazione professionale non sono comunque applicabili al
caso di fattispecie." (Doc. AI 36)
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto l’erogazione di una rendita
d’invalidità.
Sostanzialmente egli ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione,
evidenziando in particolare come l’attività di infermiere psichiatrico non sia
ragionevolmente esigibile sia dal punto fisico, tenuto conto dei limiti
funzionali riscontrati nella perizia reumatologica, che professionale, vista
l’assenza di oltre trent’anni dal precedente posto di lavoro in ambito
psichiatrico, circostanza che necessiterebbe un’apposita formazione che si
protrarrebbe oltre l’oramai prossima età di pensionamento.
L’assicurato ha del resto evidenziato come l’Ufficio AI si sia arbitrariamente
discosto dalla valutazione del proprio consulente in merito all’assenza di una
capacità lavorativa residua in altre attività adeguate.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.4. Con risposta
di causa 6 aprile 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha
invece postulato la reiezione del ricorso.
1.5. Il 21 aprile
2005 l’assicurato ha replicato (V), a cui è susseguita la presa di posizione 2
maggio 2005 dell’Ufficio AI (VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme
(DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito
l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
Considerandi
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,
pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21
consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4
Nell’evenienza
concreta, il ricorrente è stato peritato dal dr. __________.
Nel relativo rapporto 24 settembre 2002 lo specialista in reumatologica, posta
la diagnosi principale di sindrome lombo-vertebrale cronica su discopatia L5/S1
e pregresse sciatalgie a destra, in merito alla capacità lavorativa residua ha
rilevato:
" Il paz. è dunque stato dichiarato inabile al lavoro a
partire da fine settembre 2000 a causa della sua problematica lombare. Questa
comporta dei limiti funzionali quali il sollevare/portare pesi superiori a 15
kg, quindi anche sollevare o mobilizzare paz. parzialmente o totalmente
dipendenti, così come frequenti o prolungate flessioni e/o torsioni lombari e
posture monotone prolungate (soprattutto la posizione seduta per più di 2-3 ore
consecutive senza cambiare posizione).
Non vi sono per contro
limitazioni funzionali significative per quanto riguarda gli altri compiti di
cura (sorveglianza del malato, terapie, preparazione o somministrazione di
medicamenti).
Il signor RI 1 ha una
formazione di infermiere con specializzazione di capo-infermiere. Ha svolto la
sua professione inizialmente soprattutto in Ospedali acuti e da ultimo
soprattutto in Case di cura per anziani. La limitazione della capacità
lavorativa, essendo subordinata ai limiti funzionali sopraccitati, non presenta
dunque un grado univoco ed è dipendente dal posto di lavoro, essendo certamente
differente a seconda del reparto o del tipo di istituto. L'incapacità
lavorativa è inoltre subordinata all'effettivo del personale, dato che sarebbe
possibile ovviare ad una certa parte dei limiti funzionali sopra esposti nel
caso in cui il signor RI 1 potesse essere aiutato da un altro/a collega nel
momento in cui deve alzare o mobilizzare un paz. Di ciò si dovrebbe inoltre
tener conto anche per una ridotta possibilità del paz., di partecipare ai turni
notturni, dove solitamente il personale è ridotto.
In conclusione non mi è
possibile quantificare esattamente l'incapacità al lavoro del peritando. Questa
è comunque compresa da un minimo del 25% ad un massimo del 50% a dipendenza del
posto di lavoro. Anche se mancano certezze assolute, ritengo poco probabile un
miglioramento della capacità funzionale in futuro. Le limitate conoscenze
dell'italiano sembrano inoltre limitare notevolmente le possibilità di impiego,
almeno nel nostro Cantone." (Doc. AI 16)
Il
sanitario ha poi precisato che l’assicurato “presenterebbe una capacità
lavorativa completa in attività lavorative leggere (limite di carico: vedi
sopra) e che non richiedono lavori prolungati con arti superiori sopra
l’orizzontale (TOS) o all’esterno nei periodi freddi (fenomeno di Raynaud)”
(doc. AI 16 pag. 9).
Con rapporto 11 dicembre 2003 il dr. __________, reumatologo, ha evidenziato
un’esarcebazione dei dolori lombari e proceduto alla descrizione dello stato di
salute del paziente, senza aver espresso alcuna valutazione in merito alla
capacità lavorativa (doc. AI 25).
Tenuto
conto delle succitate risultanze mediche, con rapporto 18 dicembre 2003 il
consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente), dopo aver
passato in rassegna le competenze professionali dell’assicurato ed esaminato i
profili di attività lucrative (cosiddette tabelle DPL), ha individuato due
generi di professioni proponibili all’assicurato (custode e addetto alla
preparazione autoveicoli) e sei posti lavorativi disponibili.
Egli ha pertanto concluso:
"
Nel caso concreto la
gamma delle attività esigibili è estremamente ridotta al punto da non
costituire un mercato ma unicamente occasione al collocamento del tutto
fortuita e casuale; non è perciò verosimile ipotizzare una qualsiasi
probabilità di realizzare un reddito apprezzabile per cui l’attuale capacità di
guadagno è praticamente nulla." (Doc. AI 26).
Con nota 13 febbraio 2004 il dr. __________ del Servizio medico regionale
dell’AI (SMR), in risposta alle domande del Caposervizio AI, ha evidenziato:
" 1.
Rapporto dr. __________
del 11.12.2003.: si denuncia un peggioramento, con anche descrizione di uno
status con reperti peggiorati rispetto alla visita peritale del dr. __________
(settembre 02), dopo adeguato trattamento c'è stato un miglioramento e la
situazione è paragonabile a quella della perizia (entro 1 mese).
Gli esami radiologici
hanno documentato un'ernia discale con compressione radicolare prima non
documentata, ma la situazione clinica dopo è migliorata.
Si possono far valere le
limitazioni espresse nella perizia.
2.
L'attività in una clinica
psichiatrica sarebbe esigibile in misura completa." (Doc. AI 30)
Quindi,
confermata la perizia reumatologica, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato
pienamente abile quale infermiere in una clinica psichiatrica, escludendo
pertanto un’incapacità al guadagno e negando qualsiasi prestazione
assicurativa.
2.5
Alla luce
degli atti di causa e dopo un attento studio degli stessi, questo Tribunale non
ritiene RI 1 pienamente abile nell’attività di infermiere in una clinica
psichiatrica, così come sostenuto dall’Ufficio AI.
Vero che l’assicurato possiede una simile formazione, ma è altrettanto vero
che, come più volte sottolineato dallo stesso, da tre decenni non è più attivo in
quel campo medico, precisamente dal 1972, allorquando ha lasciato il posto di
infermiere presso la Clinica psichiatrica di __________, essendo in seguito
passato in altri settori ospedalieri.
Pertanto, tenuto conto della grande evoluzione della psichiatria registrata negli
ultimi anni, l’assicurato dovrebbe per lo meno seguire un apposito corso di
aggiornamento delle proprie conoscenze in quel settore. Pretendere una simile
formazione da un assicurato, nato il 16 ottobre 1943, quasi sessantaduenne al
momento determinate per il presente giudizio, ossia il 28 gennaio 2005 (data di
emissione della decisione su opposizione, consid. 2.2.), quindi oramai prossimo
al pensionamento ordinario, risulta essere poco proponibile.
Inoltre, se da una parte il dr. __________ non ha riscontrato limitazioni
funzionali significative per quel che concerne i compiti di cura (sorveglianza
del malato e delle terapia, preparazione o somministrazione di medicamenti), secondo
questa Corte anche nei reparti di psichiatrica l’infermiere deve spostare,
sollevare e mobilizzare pazienti debilitati, specialmente se questi non sono
collaboranti. L’espletamento di tali mansioni, come visto, è stato escluso
dello stesso perito, il quale, ricordiamo, ha fra l’altro evidenziato come
l’assicurato debba evitare frequenti o prolungate flessioni e/o torsioni
lombari, posture che in un’attività infermieristica non sono assenti, anche se
svolta in una struttura di cura psichiatrica.
Dispositivo
Per questi motivi, sulla scorta dell’esame peritale del dr. __________, tenuto
anche conto delle esarcebazioni dei dolori lombari attestate dal dr. __________,
appare ragionevole ritenere l’assicurato incapace al lavoro nella sua
precedente attività, rispettivamente invalido, nella misura del 50%.
Ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa è stata fatta risalire a fine
settembre 2000, il diritto alla mezza rendita decorre, trascorso l’anno di
attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° settembre 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione 28 gennaio 2005 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2001.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili
parziali.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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