32.2005.29
incapacità lavorativa per motivi fisici. Nuova domanda di prestazioni, riformazione professionale. Assistenza giudiziaria. Apprezzamento anticipato delle prove
14 giugno 2005Italiano47 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.29
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi fisici. Nuova domanda di prestazioni, riformazione professionale. Assistenza giudiziaria. Apprezzamento anticipato delle prove
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 82 LPGA
art. 6 OAI
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.29
ZA/ss
Lugano
14 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1
febbraio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
marzo 1999, RI 1, nato nel 1962, precedentemente attivo quale direttore
d’albergo, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
(riadattamento nella stessa professione) indicando quale danno
un’"ernia" (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel
maggio 2000 (doc. AI 22), con delibera 1° febbraio 2001, l’UAI ha respinto la domanda
di prestazioni (doc. AI 31).
Il ricorso inoltrato
dall’assicurato è stato ritirato dal proprio rappresentante in data 28 agosto
2001 e la causa stralciata dai ruoli dal TCA in data 29 agosto 2001 (doc. AI
39).
Nell’agosto
2003 RI 1 ha presentato una seconda richiesta tendente all’"avviamento ad
altra professione" e "al riadattamento nella stessa professione"
(doc. AI 42).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una consultazione medica eseguita dal dr. __________
del Servizio medico regionale (SMR) nel marzo 2004 (doc. AI 66), per decisione
11 marzo 2004 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni motivando:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione acquisita all'incarto risulta che le attività
precedentemente esercitate nell'ambito dell'amministrazione e della direzione
sono tutt'ora compatibili con lo stato di salute riscontrato a livello medico e
documentato all'incarto AI. Difatti, escluse le attività pesanti,
controindicate, la capacità rimane totale per l'esercizio di professioni che
permettono l'alternanza delle posizioni statiche (ogni ora), che non impongano
il sollevamento di pesi superiori ai 15-20 Kg e senza movimenti ripetitivi di
rotazione/flessione della colonna vertebrale.
Considerata l'esigibilità professionale normalmente sfruttabile,
in un mercato del lavoro supposto in equilibrio, non sussiste diritto a
prestazioni AI:
Decidiamo pertanto:
·
La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 67)
1.2. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. __________,
con la quale ha postulato l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità per
un grado del 50%, con decisione su opposizione 1° febbraio 2005 l'UAI ha
confermato la precedente decisione:
" (…)
4. Giova ricordare che
l'amministrazione per principio esprime il proprio convincimento prendendo le
decisioni che si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di
opposizione spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare
una diversa valutazione del caso.
In concreto, la documentazione medica
e radiologica presentata in sede di opposizione è stata sottoposta per
competenza al vaglio del SMR, il quale ha avuto così modo di riesaminare anche
gli atti dell'incarto già precedentemente consultati. L'esito di tale analisi
ha consentito tuttavia di determinare l'assenza di un qualsiasi peggioramento
dello stato di salute a livello del rachide lombare ed anche l'assenza di una
problematica radicolare o compressiva, mentre le cisti evidenziate sono
comunque state ritenute prive di un qualsiasi significato clinico. In
definitiva, il SMR ha escluso la presenza di elementi atti ad inficiare e
sovvertire le conclusioni espresse dal Dr. __________ nel rapporto medico 04
marzo 2004, conclusioni che devono conseguentemente essere confermate.
In esito a quanto sopra, non
sussistono oggettive ragioni suscettibili di rendere plausibile le affermazioni
poste dall'opponente e di poter prestar così fede all'ipotesi di una subentrata
variazione dello stato valetudinario, tanto da giustificare l'erogazione di una
mezza rendita d'invalidità.
L'assicurato deve di conseguenza
essere ritenuto ancora normalmente abile al lavoro al 100% nelle attività già
esplicate precedentemente, in quanto rispettose delle indicazioni e controindicazioni
mediche.
Fatte questo considerazioni, l'Ufficio
AI del Canton Ticino
risolve:
1. L'opposizione è respinta.
2. La procedura è gratuita."
(doc. AI 87)
1.3. Con tempestivo ricorso al
TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che gli
venga riconosciuta una mezza rendita d’invalidità formulando nel contempo
istanza per l’ammissione all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio:
" 6. Il
ricorrente evidenzia in primo luogo che l'autorità precedente,
nella propria
decisione su opposizione, si è limitata a riferire in merito alla nuova
valutazione effettuata dal SMR, senza entrare nel merito delle censure
sollevate dall'opponente. Quest'ultimo non ha dunque potuto far altro che
sottoporre tali censure a codesta autorità di ricorso mediante il presente
gravame.
Innanzitutto si
ribadisce dunque che, sia il curante che il medico fiduciario
dell'assicurazione indennità giornaliera, hanno confermato l'inabilità
lavorativa persistente fin dal mese di giugno 2002. Appare dunque per lo meno
anomalo che invece il medico dell'AI è giunto alla conclusione di una totale capacità
lavorativa. Anziché sottoporre nuovamente la questione al SMR, l'Ufficio AI
avrebbe invece dovuto ordinare una perizia tramite un medico indipendente che
si pronunciasse sugli opposti pareri del curante e dei medici dell'AI. Il
ricorrente chiede dunque a codesto Tribunale che venga ordinata una perizia
giudiziaria volta alla verifica del suo stato di salute e delle attività da lui
ancora esigibili dopo il danno alla salute.
Neppure nella
decisione su opposizione si indica in quali delle sue precedenti attività il
ricorrente avrebbe un impedimento medico-teorico inferiore al minimo per poter
ottenere una rendita AI. Si chiede dunque espressamente che ciò venga indicato
in sede di risposta al presente ricorso. L'insorgente si riserva di prendere
posizione in merito nell'ambito di un'eventuale replica.
Per valutare
l'impedimento medico-teorico si chiede inoltre che venga indicato un preciso
mansionario della precedente attività del ricorrente. Si potrà così verificare
se gli impedimenti constatati oggettivamente a livello medico consentono ancora
all'interessato di svolgere tale attività in misura superiore al 60%. Solo
tramite questo modo di procedere può venir effettuato un preciso calcolo
dell'invalidità economica. Il ricorrente si era già lamentato dell'assenza di
un simile calcolo nella propria opposizione. L'Ufficio AI ha però omesso di
effettuare il calcolo anche nella decisione su opposizione.
Nella decisione
impugnata si indica che le cisti riscontrate sarebbero prive di un qualsiasi
significato clinico. In proposito si fa riferimento al certificato medico ed
alla documentazione allegata che si produce. In base alle dichiarazioni del dr.
med. __________ le cisti di Tarlov, come quelle riscontrate presso il
ricorrente,
"possono
essere sia asintomatiche, che sintomatiche, nel caso in cui siano
sintomatiche, causano dolori e disestesie alla colonna lombare, al sacro ed
alle gambe. Queste cisti di norma sono collegate col canale spinale e si
gonfiano in posizione eretta e seduta, chinandosi o facendo attività che
aumentino il flusso circolatorio e di riflesso anche la pressione intratecale.
Gonfiandosi aumentano la sintomatologia, per questa ragione il nostro paziente
mal sopporta la posizione eretta e seduta."
L'Ufficio AI
ed i medici del SMR non hanno minimamente considerato quanto sopra ed in
particolare l'effettiva rilevanza delle cisti riscontrate. Quanto sostenuto dal
curante del ricorrente dovrà essere sottoposto ad un perito giudiziario che
dovrà pronunciarsi sugli effetti e sulle conseguenze di questi danni alla
salute sulla capacità al lavoro dell'assicurato.
In fine
nell'Ufficio AI, nella decisione su opposizione, non ha preso posizione né ha
fornito una risposta in merito a quanto sostenuto dalla consulente per
l'integrazione la quale già nel 1999 proponeva di chiudere il caso con
l'attribuzione di una rendita parziale in merito. Questa sarebbe stata l'unica
conclusione legalmente corretta e conforme allo stato di salute del ricorrente
che l'Ufficio AI avrebbe potuto adottare.
7. Per i suddetti motivi, il presente ricorso va accolto e la
decisione
impugnata riformata come alle domande
del ricorrente.
A favore dell'insorgente va inoltre attribuito un congruo importo a titolo di
ripetibili, in applicazione dell'art. 22 LPTCA.
8. Contestualmente
al presente ricorso, il signor RI 1, formula istanza di assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio del sottoscritto legale. Il ricorrente è indigente come
risulta dall'allegata decisione di ammissione all'assistenza giudiziaria
nell'ambito di una procedura davanti alla Pretura di __________. Se necessario
il ricorrente produrrà un nuovo certificato municipale per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria.
La procedura presenta evidentemente probabilità di esito favorevole, come
esposto nei considerandi precedenti. Qualsiasi persona ragionevole, anche di
condizioni agiate, non avrebbe rinunciato alla procedura a causa delle spese
che la stessa comporta. Avendo diritto, non si può infatti ragionevolmente
rinunciare ad una rendita AI.
Il ricorrente non è manifestamente in grado di procedere in causa con atti
propri. La necessità di assistenza da parte dello scrivente legale è dunque
pacifica.
Risultano di conseguenza date tutte le condizioni per la concessione
dell'assistenza giudiziaria." (doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto
della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
"
preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato
come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede
di opposizione, lo scrivente ufficio richiama i contenuti della propria
decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma, apportando
in complemento le considerazioni di seguito indicate.
Con riferimento agli ulteriori documenti medici
presentati dal ricorrente in sede di ricorso, i medesimi sono stati sottoposti
all'esame del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). In base all'annotazione
medica emessa dal SMR, allegata alla presente, si riconfermano i limiti
funzionali descritti sia da Dr. __________ (perizia del 22.05.2000) che dal
medesimo SMR, Dr. __________ (rapporto medico del 04.03.2004).
In base alle risultanze mediche si rileva che le
limitazioni funzionali sono date da attività che non permettono l'alternanza
delle posizioni statiche (ogni ora), che non impongono pesi superiori a 15-20
kg, né movimenti ripetitivi di rotazione/flessione della colonna lombare. Nel
rapporto medico 04.03.2004 del SMR è stato valutato un impedimento
medico-teorico che non supera il 30% per limitazione nel mantenere una
posizione monotona, prolungata e prevalentemente seduta. Ne consegue pertanto
che le attività svolte precedentemente dall'assicurato risultano essere
esigibili. Infatti dalle informazioni agli atti, fornite dal medesimo
assicurato, si evince che l'ultima attività svolta (direttore di marketing nel
commercio di caffè) imponeva diversi spostamenti e contatti con clienti oltre
all'attività amministrativa (cf. rapporto di esame clinico SMR del 04.03.2004);
quale direttore di albergo le mansioni erano svariate tra viaggio e lavori
diretti con clientela (cf. perizia 22.05.2000 Dr. __________, pag. 2 punto
1.3), mentre in un altro rapporto medico del 28.08.2998 del Dr. __________ per
la Cassa malati __________, si segnala che l'assicurato è stato sempre attivo
nel settore alberghiero, e che svolgeva l'attività di direttore di
albergo/tuttofare con 6-7 impiegati alle dipendenze.
In tali circostanze non si ravvede alcuna
necessità di procedere ad ulteriori accertamenti medici o economici, essendo la
fattispecie chiaramente determinata.
Per quanto concerne il rapporto finale del
consulente in integrazione professionale dell'11.10.1999, nel quale proponeva
di chiudere il caso con l'attribuzione di una rendita parziale, si osserva che
l'assicurato ha presentato domanda di prestazioni dell'AI il 30.03.1999, mentre
la consulente ha emesso il suo rapporto l'11.10.1999, senza che fosse
effettuata l'istruttoria del caso (da notare che in seguito sono stati eseguiti
ulteriori accertamenti peritali), pertanto il rapporto della consulente non
poteva che essere parziale.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto
lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e,
conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. III)
1.5. Con scritto
25 aprile 2005 l’assicurato ha osservato:
"
Nella sua valutazione il dr. med. __________
dimentica che le due cisti di Tarlov diagnosticate al ricorrente sono vicine e,
come indicato dal medico curante del signor RI 1, potrebbero essere comunicanti
e costituire quindi un'unica ciste di 11 mm. Non si tratterebbe dunque più di
una ciste di piccole dimensioni.
Queste cisti inoltre, in posizione eretta e
seduta, si gonfiano. Per questo motivo provocano le conseguenze descritte dal
curante ricorrente.
Si ribadisce pertanto che le due cisti di Tarlov
sono sintomatiche e causano dolori alla colonna lombare, al sacro ed alle
gambe. Ciò rende indispensabile un ulteriore approfondimento della fattispecie
dal profilo medico. Il ricorrente chiede di essere sottoposto ad un neurologo
che possa confermare quanto certificato dal curante, che giustifica pure
un'incapacità al guadagno con conseguente diritto ad una rendita AI" (doc.
VI)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
"prestazioni" s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre
riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale
che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad
un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 17
cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8;
R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen,
in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen
des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in
re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio,
op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 258).
2.5. Secondo
l’art. 17 LAI, l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con
questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o
migliorata in misura essenziale.
Invalido ai sensi di
questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del
danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una
perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo l’art.
6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività
e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la
capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1
b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., pag. 136;
DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pagg. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato
e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità
dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente
superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF
122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 128; DTF 99 V 35). La
legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF
124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una
proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può
attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pagg. 130/131).
2.6. Nella fattispecie, il dr. __________,
reumatologo e fisiatra, nella sua perizia del 22 maggio 2000 ha rilevato:
"
4.- DIAGNOSI
- Lieve
sindrome lombospondilogena cronica a sinistra
con/da turbe statiche del rachide
modeste (rachide piatto in
stato da morbo di Scheuermann toracolombare) ed iniziali
alterazioni degenerative (condrosi L5/S1)
5.- GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA
DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA
SALUTE
Il paziente soffre quindi
dall'inizio del 1998 di dolori
lombosciatalgici a sinistra con
accento nella zona lombogluteale e sotto il tallone,
disturbi risentiti in particolare con l'assunzione di posizioni corporee monotone
per oltre 1-2 ore circa,
da richiedere regolarmente un cambiamento
di esse. Il quadro si è rivelato
apparentemente resistente alle cure conservative proposte, anche
se era tornato asintomatico al termine di
una cura stazionaria di riabilitazione della durata di 3 settimane
presso la Clinica __________ di __________ (ottobre 1998), tale che
venne allora ritenuto abile al lavoro
al 100%. Dopo soli 9 giorni
invece era tornato inabile al lavoro in maniera
completa per altri 3
mesi. Da ultimo il paziente
venne sottoposto ad una
valutazione neurologica specialistica
presso il Dr. __________, __________
il quale
considerò il quadro compatibile con una lombosciatalgia a sinistra "con discreti sintomi e
segni di irritazione
della radice S1 (L5)", suggerendo eventualmente
ulteriori indagini per valutare l'opportunità
di un consulto neurochirurgico.
Le indagini paracliniche
non hanno rivelato una patologia strutturale rilevante del rachide; la documentazione radiologica convenzionale
è difatti da ritenere
normale ad eccezione
di modeste alterazioni statiche
e degenerative. La MRI effettuata
in febbraio
1998 mette in evidenza
una deidratazione del disco intervertebrale
L5/S1 nell'ambito di una condrosi,
senza immagini di ernie discali.
Il quadro clinico attuale non si differenzia in maniera sensibile dalle constatazioni precedenti (stato reumatologico della Clinica __________ di __________
di ottobre 1998, constatazioni neurologiche del Dr. __________ di novembre 1999), ad eccezione che non posso confermare un'evidente atrofia muscolare della gamba sinistra. Si notano discrete alterazioni statiche del rachide con un appiattimento delle
curvature fisiologiche. L'esame funzionale
globale della colonna vertebrale non
mostra un limite tangibile della
mobilità. Vi è una certa
irritabilità manuale della cerniera lombosacrale alla quale si associano dolori alla palpazione della muscolatura
della gamba sinistra (tratto ileo-tibiale), quadro comunque assai incostante con manifestazioni variabili
di disagio del paziente a secondo della distrazione. Lo stesso vale
per il dolore al tallone sinistro dove la palpazione
inaspettata dal paziente provoca una reazione dolorosa ritardata. Mancano decisamente elementi in favore
di una compressione radicolare in atto. Il quadro
non depone nemmeno per una instabilità segmentale
(passaggio lombosacrale). Nell'ottica delle mie constatazioni non posso
confermare la presenza di una patologia
strutturale e/o funzionale del rachide che
impedisca in maniera sensibile la capacità di lavoro
in particolare per un'attività
lucrativa che richiede mansioni variabili con posizioni corporee
miste, senza l'obbligo di assumere
posizioni corporee monotone per ore. Quale direttore
d'albergo ritengo il signor RI
1 abile al lavoro in maniera
normale. Mi è difatti difficile immaginare in che maniera l'impedimento
soggettivo dichiarato dal paziente
di non poter assumere posizioni corporee monotone (seduto od
eretto) per oltre
1-2 ore possa limitare la sua capacità
di lavoro in maniera rilevante (addirittura nella misura del 50% come certificato in precedenza). L'assenza
di referti oggettivi rilevanti lascia del resto qualche dubbio sulla reale esistenza delle difficoltà dichiarate del paziente.
Il fatto che la recente radiografia della colonna lombare in
incidenza laterale sia
rimasta ulteriormente normale per quel che riguarda in particolare gli spazi intersomatici (con un
referto sovrapponibile alla prima radiografia di febbraio 1998)
conferma infine che non si tratta
di una patologia degenerativa evolutiva al punto che non ci si dovrà aspettare ad un cambiamento delle condizioni del
paziente rispettivamente della valutazione della capacità
lavorativa attuale a corto o medio termine.
6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA'
DI LAVORO
----
7.- OSSERVAZIONI
Nella luce delle mie
constatazioni cliniche e considerando il dossier
radiologico non ritengo indicato
una valutazione neurochirurgica del caso (come
suggerito dal neurologo Dr.
M. __________ nel suo rapporto
citato).
Il paziente dovrebbe
svolgere con costanza
un programma di ginnastica
appropriata con esercizi di mobilizzazione
per la colonna lombare in combinazione a dello stretching per la muscolatura degli arti inferiori. E' pure consigliabile
una leggera attività sportiva (nuoto,
bicicletta o simile)."
(doc. AI 22)
Il dr. __________,
internista e medico curante, nel suo rapporto 17 novembre 2003 ha diagnosticato
una “sindrome lombospondilogena sinistra su turbe statiche ed incipienti
processi degenerativi”, certificando nel contempo un’inabilità lavorativa
in misura del 50% dal 3 giugno 2002, del 100% dal 19 luglio 2002 e dal 1° dicembre
2002 nuovamente al 50%:
" 3.
Anamnesi: - Famigliare: la madre soffre di lombalgia.
-
Remota: Problemi intestinali da neonato
Dal
1992 episodi di diarrea con ematochezia anamnestica
Dal
1996 dolori lombocrurali ingravescenti fino al 2001
13.11.1998
colonscopia con reperto normale
03.06.02
riapparizione improvvisa di forti dolori lombocrurali a sinistra
21.01.03
frattura IV dito mano destra
4. Il paziente
lamenta dolori lombari ingravescenti durante la giornata, che si accentuano
alle posizioni monotone o allo sforzo moderato con irradiazioni intermittenti
all'arto inferiore sinistro e parestesie fino al calcagno ed al malleolo
laterale.
5. Paziente 41enne
in discrete condizioni generali, 170 cm, 61 kg, P 60/min. reg., linfadenopatie,
non varici, polsi periferici eusfigmici senza soffi arteriosi, addome blando
senza organomegalie, con borborigmi normali, schiena piatta in asse con
dolorabilità mediana e paramediana a livello lombare, PseudoLasègue positivo a
50° a sinistra, ipotrofia dell'arto inferiore sinistro con -1 cm di
circonferenza a livello della coscia, -2 cm a livello del polpaccio, riflessi
osteotendinei simmetrici, deambulazione con lieve zoppia sinistra, ulteriori
reperti nei limiti.
6. Vedi copie
rapporti, allegati.
7. Trattamento
sintomatico; è prevedibile un peggioramento della sintomatologia con passare
del tempo." (doc. AI 58)
Nelle sue
"raccomandazioni, proposte SMR" del 15 gennaio 2004 il dr. __________
ha rilevato:
" Trattasi
di un A 41 enne che dall'inizio del 02 svolge un'attività di direttore di
marketing.
In precedenza era direttore d'albergo.
Nel 99 ha già fatto una richiesta di prestazione per la stessa
patologia per la quale è stato peritato con la decisione di un rifiuto di
prestazione visto che la sua attività era ancora completamente esigibile.
Dopo qualche mese di attività nella nuova professione ripresenta
nuovamente alcuni disturbi lombovertebrali che motivano nuovamente una IL di
lunga durata.
Nell'ottobre 02 viene valutato dal MF dell'assicurazione che con
la sua valutazione medica giustifica un'IL del 50% per un mese e ritiene
nuovamente inabile l'A in maniera completa dal 7.02. Nella sua valutazione
clinica non evidenzia importante limitazione della mobilità vertebrale, nessuna
radiculopatia, nessun'atrofia muscolare. Reperto assolutamente sovrapponibile a
quello effettuato nel maggio 2000 dal Dott. __________.
La valutazione del MC a qualche mese di distanza indica la
presenza di disturbi recidivanti con la presenza di un'atrofia muscolare.
Questo giustifica l'IL completa sino al 11.02 con una ripresa del 50% dal
12.02.
Come attività adeguata viene descritta un'attività leggera che
eviti posizioni statiche prolungate. Il dott. __________ indicava nella sua
perizia che queste posizioni statiche potevano essere mantenute per oltre 1-2
ore. Il medico curante non indica oggettivamente una limitazione del tempo.
Penso che possiamo definire meglio un eventuale peggioramento
della situazione clinica con una visita SMR." (doc. AI 60)
In data 2 marzo 2004 il
dr. __________ ha esaminato l’assicurato rilevando:
" Anamnesi:
Anamnesi socio-famigliare e
lavorativa:
Padre deceduto a 73 anni per un
incidente. Madre in buona salute. Divorziato. Due fratelli sani. Una figlia di 10 anni. Nessuna eredopatia
nota.
Nato e cresciuto in __________
dove ha frequentato le scuole d'obbligo. Possiede un diploma di scuola alberghiera __________. Risiede in Svizzera
dal 1981. Ha sempre lavorato nel campo alberghiero.
Dal 1988 circa avrebbe assunto la direzione di un albergo a __________ per 5
anni. Dal 1994 sarebbe stato direttore
dell'albergo __________ al __________. Interruzione di questa attività nel 1999 per ristrutturazione e
malattia. Dal 2002 svolgeva l'attività di direttore marketing in una società che si occupava di
commercio di caffè. Attività che imponeva diversi spostamenti e contatti con clienti, oltre ad attività
amministrativa.
Dal giugno 2002 inizia un
periodo di inabilità prima al 50% poi al 100% per una sindrome panvertebrale recidivante. Dal giugno 2003 è
disoccupato in seguito alla chiusura della ditta. Vive attualmente con la ex
moglie e riceve un'indennità di disoccupazione.
Anamnesi clinica remota:
Appendicectomia nel 1970.
Colonoscopia nel 1998 normale.
Non vengono segnalate malattie
particolari o interventi chirurgici.
Anamnesi attuale:
Riferisce dolori lombosacrali
con irradiazione nella gamba sinistra sino al tallone dal 1998. Tali disturbi sono accentuati dalle posizioni
monotone (seduta o eretta) e anche presenti durante la notte.
Per questi problemi è stato
sottoposto ad indagini radiologiche e completate da una RMI della colonna lombare che hanno evidenziato delle
modiche alterazioni degenerative e una discopatia
crondotica L5-S1 con lievi turbe statiche L1-L2 e cifosi su esiti di morbo di Scheuermann.
Questi disturbi motivano una
cura stazionaria alla clinica __________ di __________ che ha portato un miglioramento transitorio.
Malgrado diversi trattamenti
fisiatrici, la sintomatologia recidiva con minimo sforzo e il mantenimento di posizioni statiche.
Nel 1999 una valutazione
neurologica evidenzia una lombosciatalgia a sinistra con discreti segni di irritazione della radice S1 (L5).
L'anamnesi sistematica è
caratterizzata da un lieve consumo di tabacco (5 sigari al giorno) e un consumo saltuario di vino. Non vengono riferiti
disturbi sistemici particolari. Riferisce un certo disturbo del sonno legato al dolore persistente. Nessun disturbo
sfinteriale.
Terapia:
Condrosulf 800 1 past. al giorno
Vioxx 25 1 past. al giorno
Tramal gtt. in riserva
2-3 cicli di fisioterapia
all'anno
Disturbi lamentati
dall'assicurato:
L'assicurato dichiara dolori
lombosacrali sinistri con irradiazione nella gamba sinistra con disturbi maggiori rimanendo seduto o in piedi anche
per corti periodi. Il movimento e il cambio
di posizione procurano un sollievo transitorio. I dolori presentano episodi di esacerbazione con riduzione della mobilità e dolori
nel calcagno sinistro. Talvolta accompagnati
da formicolio sul dorso della gamba sinistra. In tale situazione riferisce
anche dolori lombosacrali al colpo di
tosse. Riferisce di non poter deambulare, rimanere seduto o eretto oltre un quarto d'ora. Tali disturbi sono
accentuati da bruschi cambiamenti climatici. Lamenta una certa debolezza nell'arto inferiore sinistro. Dal lato
psicologico non si notano importanti
alterazioni.
Status:
Paziente 42enne in buone
condizioni generali, altezza 173 cm, peso 69 kg, BMI 23 kg/m2. Costituzione normale. Tegumenti sp. Linfonodi
assenti.
Auscultazione cardiopolmonare
normale, PA 140190 mmHg, normocardico. Circolazione periferica normale.
Addome trattabile, senza
organomegalie, logge renali sp.
Status osteoarticolare: modico
appiattimento della cifosi dorsale e della lordosi lombare. Bacino orizzontale.
Mobilità cervicale normale,
senza contrattura muscolare. Distanza mento/sterno 0-22. Colonna dorsale normale.
Mobilità colonna lombare
modicamente ridotta, specialmente in anteflessione. Non presenza di contrattura muscolare alla palpazione. Distanza
dito/suolo 12 cm. Schober 8-10-15. Palpazione lombosacrale dolente con modica
contrattura a sinistra. Tono gluteale conservato.
Punti di Valleix negativi.
Accorciamento ischio-crurale simmetrico.
Trendelenburg sp. Deambulazione con
lieve zoppia a sinistra. Circonferenza coscia simmetrica (50 cm) polpaccio sinistro con modica ipotrofia (1 cm).
L'esame degli arti inferiori e
superiori non presenta alterazioni di rilievo.
Stato neurologico: nervi
cranici normali. Forza conservata. Sensibilità non alterata. Riflessi osteotendinei simmetrici. Lasègue diretto dolente
a 70° bilateralmente, indiretto sp. Buona stazione sulle punte e talloni. Lieve debolezza nella deambulazione sulle
punte a sinistra. Posizione seduta
con arti inferiori estesi sul lettino possibile senza segni di sofferenza. Durante la visita l'assicurato ha avuto qualche
colpo di tosse e non si sono notati segni di irritazione radicolare.
Diagnosi:
-
Sindrome lombovertebrale
cronica sinistra con alterazioni degenerative statiche e discopatia condrotica L5-S1
-
Discreti sintomi e segni di
irritazione del rachide S1 (L5) sinistra
-
Stato dopo appendicectomia
Valutazione/conclusione:
Trattasi di un assicurato 42enne
che presenta una patologia lombovertebrale degenerativa, statica e discopatica, che motiva un'incapacità
lavorativa di lunga durata. Diversi provvedimenti
sanitari conservativi non hanno permesso di migliorare il decorso di tale affezione che presenta continui e ripetitivi
episodi di esacerbazione.
Oggettivamente ci troviamo
confrontati con un assicurato che presenta una discreta lombosciatalgia sinistra intermittente, motivata
dalle indagini radiologiche. Clinicamente non sono presenti attualmente segni di irritazione radicolari evidenti. La
mobilità del rachide è ancora
soddisfacente. L'atrofia muscolare al polpaccio sinistro non risulta significativa
vista anche la durata dell'affezione
presente.
Attualmente non sono presenti
segni di contrattura muscolare. L'esame clinico e gli esami effettuati oggettivamente non giustificano le
limitazioni indicate dal paziente.
In tale situazione ritengo che l'assicurato presenti una completa
inabilità in attività pesanti. In un'attività che permetta l'alternanza delle
posizioni statiche (ogni ora), che non imponga pesi superiori ai 15-20 kg, senza movimenti ripetitivi di rotazione/flessione
della colonna vertebrale,
l'assicurato presenta una completa capacità lavorativa.
Nella sua precedente attività,
che non impone il sollevamento di pesi elevati, che permette l'alternanza delle posizioni statiche,
l'impedimento medico-teorico non supera il 30%. La diminuzione del rendimento è giustificata dalla
limitazione nel mantenere una posizione monotona, prolungata, prevalentemente seduta.
In tale situazione ritengo che
l'assicurato presenta una capacità lavorativa completa nella sua
precedente professione con il rispetto delle limitazioni sopra descritte.
Provvedimenti reintegrativi non sono indicati."
(doc. AI 66)
Nelle sue
"annotazioni" del 26 gennaio 2005 il dr. __________ del SMR ha
osservato:
" Diagnosi: sindrome
lombovertebrale cronica sinistra con alterazioni
degenerative statiche e discopatia condrotica
L5/S1
Discreti
sintomi e segni di infiammazione del rachide S1 (L5) sinistra
Decisione del
11.3.2004: rifiuto di misure d'ordine professionale
In fase di
opposizione vengono presentati:
-
certificati del medico curante Dr. __________ attestante
unicamente IL del 50% (mezza giornata) per i mesi di aprile e maggio 2004 senza
ulteriori indicazioni.
-
referto RM colonna lombare del 17.9.2004: situazione invariata
rispetto agli esami precedenti (assenza di ernie o chiari segni per
compressioni radicolari). Quale referto casuale presenza di 2 cisti radicolari
S1 e S2 bilateralmente.
valutazione: l'attuale documentazione medica presentata conferma
l'assenza di un peggioramento a livello del rachide lombare. La recente
indagine radiologica conferma l'assenza di una problematica radicolare o
compressiva. Le cisti evidenziate sono prive di significato clinico. Non vi
sono elementi che possano mettere in dubbio le conclusioni del Dr. __________
che vengono quindi confermate."
(doc. 86)
In data 22 febbraio 2005
il dr. __________ ha certificato:
" Il
paziente summenzionato ha sofferto di lombocruralgie a sinistra dal 10.04.1996
al 21.02.2001 e dal 03.06.2002 a tutt'oggi.
Oltre a turbe statiche del rachide sotto forma di schiena piatta,
il paziente presenta una spondilartrosi L5-S1, messa in evidenza con la TAC
della colonna lombare dell'08.02.2001, e soprattutto due cisti radicolari,
dette anche di Tarlov di 7 mm a sinistra e di 4 mm a destra a livello
S1-S2, che potrebbero essere comunicanti e costituire quindi un'unica ciste
di 11 mm, com'è stato dimostrato con la RMI della colonna lombare del
17.09.2004.
Ora queste cisti di Tarlov possono essere sia
asintomatiche, che sintomatiche, nel caso in cui siano sintomatiche, causano
dolori e disestesie alla colonna lombare, al sacro ed alle gambe.
Queste cisti di norma sono collegate col canale spinale e si
gonfiano in posizione eretta e seduta, chinandosi o facendo attività
che aumentino il flusso circolatorio e di riflesso anche la pressione
intratecale. Gonfiandosi aumentano la sintomatologia, per questa ragione il
nostro paziente mal sopporta la posizione eretta e seduta."
(doc. B)
Nelle sue
"annotazioni" del 30 marzo 2005 il dr. __________, responsabile del
SMR, ha osservato:
" Mi
permetto di non riassumere gli atti medici riguardanti il Signor RI 1. Una
prima richiesta di prestazioni era stata respinta perché la patologia di cui
l'Assicurato è portatore non era tale da limitare la capacità lavorativa per
attività dove l'assunzione di posizioni monotone non poteva essere evitato. La
valutazione dello stato di salute era stata affidata al dr. __________, reumatologia
FMH.
La nuova richiesta di prestazioni era motivata dalla persistenza
della sintomatologia. La valutazione dello stato di salute, malgrado
certificati con descrizione di IL diversa, non lasciava concludere con una
variazione dello stesso. Quanto è stato oggettivato a seguito della seconda
domanda di prestazioni è del tutto sovrapponibile a quanto già rilevato in
precedenza.
Si può affermare che, seppure in presenza di lesioni degenerative
tendenzialmente a carattere evolutivo negativo, lo stato di salute è rimasto
stazionario.
Si fa valere ora la presenza di due cisti di Tarlov al rachide.
Esse sono state descritte nel referto di risonanza magnetica della colonna
lombare del 20.09.04.
In tale referto, sebbene debba sempre essere interpretato assieme
ad esame clinico e non in modo indipendente, si descrive come non vi siano
compressioni radicolari e, eccezione fatta per la descrizione delle due cisti,
tale referto mostra che la situazione appare invariata dal 1998.
Per quanto riguarda le cisti stesse la sintomatologia provocata e
la necessità di cure deve essere considerata in modo differenziato secondo la
posizione e l'effetto sulle radici nervose.
Nel caso presente le cisti sono di piccole dimensioni (meno di un
centimetro) e, come descritto nel referto, non portano compressioni radicolari.
Neppure dal lato soggettivo, appare la sintomatologia dolorosa sempre descritta
dal soggetto, non si rilevano altri sintomi che possano confermare l'influsso
compressivo su radici nervose. Non appare dunque un influsso rilevante sulla
funzionalità (e a parere nostro, sulla necessità di cure particolari).
Fatti
I limiti funzionali descritti nei rapporti del dr. __________
dapprima e del dr. __________ poi, possono essere, dal lato medico,
confermati."
(doc. IIIbis)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Tale
principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una
valutazione del SMR ["Un tel rapport, qui émane d’un service medical
régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il
remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère
contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)" cfr. STFA non
pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.8. Per
quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i
medici del SMR.
In esito
ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nel
referto medico 4 marzo 2004 il dr. __________, medico del SMR, sulla base di
una consultazione avvenuta il 2 marzo 2004, dell'esame degli atti medici a sua
disposizione (in particolare della perizia del dr. __________ del 22 maggio
2000, cfr. doc. AI 22), dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati
soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche
dal profilo prognostico, ha diagnosticato una “sindrome lombovertebrale cronica sinistra con
alterazioni degenerative statiche e discopatia condrotica L5-S1, discreti sintomi e segni di irritazione del
rachide S1 (L5) sinistra, stato
dopo appendicectomia” (doc. AI
66), concludendo per una totale incapacità lavorativa
in attività pesanti; per attività leggere dove l’assicurato non debba alzare
pesi superiori a 15/20 kg, dove non debba effettuare movimenti di rotazione
ripetitivi della colonna vertebrale, la capacità lavorativa è stata giudicata
totale. Il sanitario ha precisato che nella precedente attività di direttore di
marketing d’albergo l’impedimento medico teorico non supera il 30%. Tale
riduzione di rendimento a detta del medico “è giustificata dalla limitazione nel mantenere una
posizione monotona, prolungata,
prevalentemente seduta”. Egli ha
precisato inoltre che “in
tale situazione ritengo che l'assicurato presenta una capacità lavorativa
completa nella sua precedente professione con il rispetto delle
Considerandi
limitazioni sopra descritte. Provvedimenti reintegrativi non sono indicati" (doc. AI 66).
Tale valutazione è stata
confermata anche dal dr. __________ e dal dr. __________ (doc. AI 86 e IIIbis).
Dal canto suo il dr. __________
in data 22 febbraio 2005 ha rilevato la presenza di due “cisti radicolari”
precisando che queste ultime “sono collegate col canale spinale e si
gonfiano in posizione eretta e seduta, chinandosi o facendo attività che
aumentino il flusso circolatorio e di riflesso anche la pressione intratecale.
Gonfiandosi aumentano la sintomatologia, per questa ragione il nostro paziente
mal sopporta la posizione eretta e seduta” (doc. B).
Dallo stesso certificato
non si evincono tuttavia sufficienti elementi per ammettere con alta
verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute per
lo meno sino all’emanazione del querelato provvedimento (del 1° febbraio 2005).
Ad ogni buon conto quest’ultimo certificato medico è stato sottoposto al dr. __________,
il quale, oltre a confermare che lo stato di salute dell’assicurato è rimasto
stazionario anche in rapporto al primo esame peritale del dr. __________ (doc.
AI 22), ha precisato che le due cisti rilevate con risonanza magnetica del 20
settembre 2004 “sono di piccole dimensioni (meno di un centimetro) e, come
descritto nel referto, non portano compressioni radicolari”. A tale parere
medico deve essere prestata piena adesione, ritenuto inoltre come a parte le
cisti, che come visto non provocano compressioni radicolari, la situazione è
rimasta sostanzialmente invariata dal maggio del 2000.
Ora, la
descrizione clinica operata dal dr. __________, peraltro come visto
sovrapponibile a quella del dr. __________ e del dr. __________ (doc. AI 22 e
66), benché rilasciata da un sanitario che ha in cura l’assicurato da diversi
anni, non può essere presa in considerazione ai fini del presente
giudizio in quanto non sufficientemente circostanziata e dettagliata e non
conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.7). In ogni caso dal referto medico 22 febbraio 2005 del dr. __________
(posteriore di qualche settimana alla decisione su opposizione, doc. AI 87 e B)
non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere
di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato
precedentemente in sede peritale e confermato dai medici SMR (doc. AI 60, 66,
IIIbis).
Sino
all'emanazione della decisione su opposizione del 1° febbraio 2005, la conclusione
cui è giunto l’UAI non può essere pertanto validamente messa in discussione.
Questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato, senza che
si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, motivo per cui non sono necessari
ulteriori accertamenti.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche,
richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è abile al lavoro in misura del
100% nella sua precedente professione di direttore di albergo.
Di
conseguenza non può essere riconosciuto né un diritto alla rendita né
prestazioni di "avviamento ad altra professione" o di
"riadattamento nella stessa professione", così come indicato
dall’assicurato nella sua domanda dell’agosto 2003 (doc. AI 42), in quanto,
come visto, l’assicurato può svolgere senza impedimenti la sua precedente
professione di direttore d’albergo.
2.9
Con il
proprio gravame, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.
L’art. 61
lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art.
61.
N. 86). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza
giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit.,
Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno
(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid.
4a e 372 consid. 5a con riferimenti).
Nel caso
di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi
effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere
respinta, il ricorso 4 marzo 2005 risultando infatti già sin dall'inizio
siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza
del ricorrente tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio è respinta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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