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Decisione

32.2005.29

incapacità lavorativa per motivi fisici. Nuova domanda di prestazioni, riformazione professionale. Assistenza giudiziaria. Apprezzamento anticipato delle prove

14 giugno 2005Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti funzionali descritti nei rapporti del dr. __________

dapprima e del dr. __________ poi, possono essere, dal lato medico,

confermati."

(doc. IIIbis)

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Tale

principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una

valutazione del SMR ["Un tel rapport, qui émane d’un service medical

régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il

remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère

contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)" cfr. STFA non

pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.8. Per

quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i

medici del SMR.

In esito

ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nel

referto medico 4 marzo 2004 il dr. __________, medico del SMR, sulla base di

una consultazione avvenuta il 2 marzo 2004, dell'esame degli atti medici a sua

disposizione (in particolare della perizia del dr. __________ del 22 maggio

2000, cfr. doc. AI 22), dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati

soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche

dal profilo prognostico, ha diagnosticato una “sindrome lombovertebrale cronica sinistra con

alterazioni degenerative statiche e discopatia condrotica L5-S1, discreti sintomi e segni di irritazione del

rachide S1 (L5) sinistra, stato

dopo appendicectomia” (doc. AI

66), concludendo per una totale incapacità lavorativa

in attività pesanti; per attività leggere dove l’assicurato non debba alzare

pesi superiori a 15/20 kg, dove non debba effettuare movimenti di rotazione

ripetitivi della colonna vertebrale, la capacità lavorativa è stata giudicata

totale. Il sanitario ha precisato che nella precedente attività di direttore di

marketing d’albergo l’impedimento medico teorico non supera il 30%. Tale

riduzione di rendimento a detta del medico “è giustificata dalla limitazione nel mantenere una

posizione monotona, prolungata,

prevalentemente seduta”. Egli ha

precisato inoltre che “in

tale situazione ritengo che l'assicurato presenta una capacità lavorativa

completa nella sua precedente professione con il rispetto delle

Considerandi

limitazioni sopra descritte. Provvedimenti reintegrativi non sono indicati" (doc. AI 66).

Tale valutazione è stata

confermata anche dal dr. __________ e dal dr. __________ (doc. AI 86 e IIIbis).

Dal canto suo il dr. __________

in data 22 febbraio 2005 ha rilevato la presenza di due “cisti radicolari”

precisando che queste ultime “sono collegate col canale spinale e si

gonfiano in posizione eretta e seduta, chinandosi o facendo attività che

aumentino il flusso circolatorio e di riflesso anche la pressione intratecale.

Gonfiandosi aumentano la sintomatologia, per questa ragione il nostro paziente

mal sopporta la posizione eretta e seduta” (doc. B).

Dallo stesso certificato

non si evincono tuttavia sufficienti elementi per ammettere con alta

verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute per

lo meno sino all’emanazione del querelato provvedimento (del 1° febbraio 2005).

Ad ogni buon conto quest’ultimo certificato medico è stato sottoposto al dr. __________,

il quale, oltre a confermare che lo stato di salute dell’assicurato è rimasto

stazionario anche in rapporto al primo esame peritale del dr. __________ (doc.

AI 22), ha precisato che le due cisti rilevate con risonanza magnetica del 20

settembre 2004 “sono di piccole dimensioni (meno di un centimetro) e, come

descritto nel referto, non portano compressioni radicolari”. A tale parere

medico deve essere prestata piena adesione, ritenuto inoltre come a parte le

cisti, che come visto non provocano compressioni radicolari, la situazione è

rimasta sostanzialmente invariata dal maggio del 2000.

Ora, la

descrizione clinica operata dal dr. __________, peraltro come visto

sovrapponibile a quella del dr. __________ e del dr. __________ (doc. AI 22 e

66), benché rilasciata da un sanitario che ha in cura l’assicurato da diversi

anni, non può essere presa in considerazione ai fini del presente

giudizio in quanto non sufficientemente circostanziata e dettagliata e non

conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.7). In ogni caso dal referto medico 22 febbraio 2005 del dr. __________

(posteriore di qualche settimana alla decisione su opposizione, doc. AI 87 e B)

non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere

di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato

precedentemente in sede peritale e confermato dai medici SMR (doc. AI 60, 66,

IIIbis).

Sino

all'emanazione della decisione su opposizione del 1° febbraio 2005, la conclusione

cui è giunto l’UAI non può essere pertanto validamente messa in discussione.

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato, senza che

si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, motivo per cui non sono necessari

ulteriori accertamenti.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche,

richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile al lavoro in misura del

100% nella sua precedente professione di direttore di albergo.

Di

conseguenza non può essere riconosciuto né un diritto alla rendita né

prestazioni di "avviamento ad altra professione" o di

"riadattamento nella stessa professione", così come indicato

dall’assicurato nella sua domanda dell’agosto 2003 (doc. AI 42), in quanto,

come visto, l’assicurato può svolgere senza impedimenti la sua precedente

professione di direttore d’albergo.

2.9

Con il

proprio gravame, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

L’art. 61

lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art.

61.

N. 86). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit.,

Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid.

4a e 372 consid. 5a con riferimenti).

Nel caso

di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi

effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere

respinta, il ricorso 4 marzo 2005 risultando infatti già sin dall'inizio

siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- L'istanza

del ricorrente tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio è respinta.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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