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Decisione

32.2005.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore.

Tuttavia, precisa la citata norma di diritto intertemporale, se la loro

Considerandi

applicazione comporta un’indennità giornaliera inferiore a quella versata

secondo il diritto anteriore, quest’ultima continua ad essere concessa fino

alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.

Dispositivo

Per questi motivi, dunque, avendo in casu l’assicurato diritto ad un

perfezionamento professionale secondo il vecchio diritto (il momento

giuridicamente determinante risale al 2000, cfr. consid. 2.2), il nuovo art. 22

cpv. 5 LAI non risulta essere applicabile nella misura in cui nega

all’interessato la corresponsione delle indennità giornaliere.

Infine, visto l’esito della presente vertenza non appare giustificato negare il

riconoscimento delle indennità ex art. 18 OAI, indennità erogabili ad un

assicurato, con un grado d’incapacità al lavoro del 50% almeno, che deve

attendere l’inizio di provvedimenti d’integrazione.

Spetta comunque all’Ufficio AI stabilire il periodo di concessione di tale

indennità, visto che - temporalmente parlando - la situazione alla base della

decisione 15 marzo 2004, con la quale sono state riconosciute delle indennità

di attesa per i mesi di luglio e agosto 2004 (doc. AI 137), si è radicalmente

modificata. Infatti, il corso di formazione quale contabile federale avrà

inizio a settembre 2005.

In tal senso, gli atti sono quindi rinviati all’amministrazione affinché si

determini nuovamente su tale prestazione assicurativa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su opposizione 7 febbraio 2005 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto al perfezionamento professionale volto al conseguimento del

diploma di contabile federale conformemente ai considerandi.

2.- Gli atti

sono ritrasmessi all’Ufficio AI affinché determini l’indennità giornaliera ai

sensi dei considerandi.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’amministrazione verserà al ricorrente

fr. 1'500 di ripetibili (IVA inclusa).

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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