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Decisione

32.2005.31

assicurata affetta da distonia segmentaria; trattamento tramite infiltrazione botulinica negato quale provvedimento sanitaro dell'AI

28 giugno 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del

26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

- quale

misura integrativa a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, nel nuovo tenore in vigore

dal 1° gennaio 2004 ed applicabile in concreto (SVR 2003 IV nr. 25; DTF

129 V 1, 127 V 467), l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari volti

non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella

vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a

migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità

di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale

capacità.

In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,

fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i

postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –

caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà

sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e

notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete

oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I

provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze

mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e

adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI);

- l’art.

12 LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da

quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa

distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli

esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza

tener conto della durata dell'affezione (Longchamp, Conditions et

étendue du droit aux prestations de l’assurance-maladie sociale, Berna 2004,

pp. 248s; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, p. 93; DTF

104 V 81s. consid. 1);

- la

legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i

provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.

Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,

volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da

ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La

giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla

salute non stabilizzato avente carattere di malattia (Greber, Droit

suisse de la sécurité sociale, p. 217). Pertanto, ogni provvedimento inteso a

guarire o a lenire uno stato patologico labile non può, di principio, essere

posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa

prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla reintegrazione (DTF 115

V 194, 112 V 349, 105 V 19 e 149, 102 V 42). Provvedimenti aventi effetto stabilizzante

sono quindi sempre diretti contro uno stato patologico labile. Perciò una terapia

continuata, necessaria ad impedire l’avanzamento di una malattia o

mantenerla stazionaria, è da considerare quale cura vera e propria del male (DTF

108 V 218; SVR 1995 IV Nr. 34 consid. 1a; ZAK 1989 p. 451ss.; RCC

1988 p. 96 consid. 1; STFA 5 gennaio 1993 in re A.M., 9 novembre 1992 in

re M.F.M.). Non costituisce pertanto una conseguenza stabile di una malattia

Considerandi

uno stato che è mantenuto in equilibrio grazie a misure terapeutiche, indipendentemente

dal tipo di trattamento (EVGE 1969 p. 97; DTF 98 V 209). Fino a

quando può essere mantenuto in equilibrio, un tale stato è sì stazionario ma

non stabile (o relativamente stabile) ai sensi della citata giurisprudenza,

provvedimenti medici volti a stabilizzare una determinata affezione

rispettivamente a differire un peggioramento dello stato di salute non essendo

a carico dell’AI in quanto sempre incentrati su una patologia labile (ZAK

1988.

p. 86; STFA del 7 luglio 2003 nella causa W. [198/03]). Una volta

terminata la fase evolutiva dell'affezione, sia essa primaria o secondaria, e

subentrato uno stato relativamente stabilizzato, ci si può porre il quesito,

nel caso di assicurati maggiorenni, se una misura terapeutica debba essere

ritenuta un provvedimento d'integrazione (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90

consid. 1a; DTF 115 V 194 consid. 3, 112

V 349 consid. 2, 105 V 19, 149, 104 V 82 consid. 1; RCC 1975

p. 392; Valterio, op. cit., p. 94-95);

- di

regola l'AI assume unicamente provvedimenti tesi direttamente all'eliminazione

o correzione di un difetto stabile oppure di un deficit funzionale, nella

misura in cui, dalla prognosi, si possa presumere un notevole successo reintegrativo.

Quest'ultimo, preso a sé, non costituisce un criterio determinante nel quadro

dell'art. 12 LAI, poiché, praticamente, ogni provvedimento sanitario che abbia

esito positivo influenza favorevolmente la capacità lucrativa e la vita attiva.

Se quindi un provvedimento serve a curare una malattia, non può essere assunto

dall’AI neppure se migliora la capacità di guadagno (SVR 1995 IV Nr. 34

p. 90; DTF 120 V 279, 115 V 194, 112 V 349, 105 V 19, 100 V 101 consid.

1a, 98 V 208 consid. 2; STFA del 9 febbraio 2004 nella causa T. [I

761/03], consid. 4, del 4 luglio 2003 nella causa R. [I 842/02]). Pertanto,

condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte

dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e

sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione

notevole della stessa;

- in

concreto l’assicurata è affetta da distonia segmentaria e mioclonie aritmiche

di azione di probabile origine post-anossica (doc. AI 4, 5). Dalla refertazione

medica agli atti emerge che tale affezione ha ripercussioni dal profilo

funzionale su tutte le attività comportanti l’uso del braccio destro ed in

minor misura anche del braccio sinistro (addirittura impossibile risulta

l’esercizio di attività richiedenti l’uso del braccio al di sopra delle

spalle). Dopo tentativi di trattamento con diversi medicamenti, da qualche

tempo l’assicurata é sottoposta a scadenze di 3-4 mesi a infiltrazioni di

tossina botulinica, di cui è qui chiesta la presa a carico da parte dell’AI. Nel

suo rapporto 22 gennaio 2004 la dr.ssa __________, Vice Primario di neurologia

all’Ospedale __________ di __________, indicando come lo stato di salute

dell’assicurata sia “stazionario” rispettivamente “suscettibile di

miglioramento”, ha precisato che “la sintomatologia è moderatamente

contenuta con infiltrazioni di tossina botulinica in modo tale da mantenere una

capacità lavorativa completa e la possibilità di guidare l’automobile”,

rimarcando inoltre che grazie a tale trattamento l’attività svolta

dall’assicurata (impiegata d’ufficio) è ancora proponibile senza riduzione di

rendimento doc. AI 4);

- sulla

base di surriferita refertazione, alla luce della succitata giurisprudenza è

quindi da ritenere che il trattamento dell’affezione di cui l’assicurata é

portatrice - giudicata per altro ancora suscettibile di miglioramento - tramite

infiltrazione botulinica, che ha per effetto il contenimento della

sintomatologia, pur essendo atto a migliorare la capacità al lavoro costituisce

nella specie provvedimento avente effetto stabilizzante (come del resto

evidenziato nel gravame) e volto alla cura sintomatica ed al lenimento della

malattia e delle sue sequele; esso é quindi da considerare quale cura vera e

propria del male, ritenuto per il resto che

nulla

agli atti permette di ipotizzare – come rilevato dal medico SMR – un duraturo

miglioramento della capacità al guadagno ai sensi dell’art. 12 LAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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