Lexipedia

Decisione

32.2005.32

nel caso in esame l'assicurata, beneficiaria di una rendita intera ed in seguito di un quarto di rendita , non presenta un peggioramento della patologia psichiatrica giustificante il ripristino della

1 settembre 2005Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con risposta

di causa 14 aprile 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha

invece postulato la reiezione del ricorso.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;

STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai

principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita intera a far da

tempo dal 1° aprile 2004.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito

l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,

pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21

consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Nell’evenienza

concreta, la ricorrente è stato peritata dal dr. __________. Nel relativo

rapporto 7 maggio 2004 lo specialista in reumatologia ha posto le seguenti

diagnosi:

" 4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di

lavoro:

➣ Sindrome depressiva, episodio attuale

leggero con sintomi biologici F 32.01. Il disturbo è presente dal luglio del

2002.

➣ Disturbo d'ansia generalizzato F 41.1.

4.2. Diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità di lavoro:

➣ Disturbo doloroso somatoforme

persistente F 45.5." (Doc. AI 22)

Dopo aver

proceduto ad un riassunto degli atti medici, esposta una dettagliata anamnesi,

lo specialista ha così valutato la situazione psichiatrica dell’assicurata:

" La signora RI 1, presenta da quasi due anni un episodio

depressivo di lieve gravità, accompagnato da disturbo somatoforme generalizzato

e da uno stato ansioso cronico. Questa sintomatologia era in parte (disturbo

doloroso somatoforme) già conosciuta in passato (2000) e si è riattivata in un

contesto di difficoltà esistenziali.

Questa psicopatologia è

di natura puramente reattiva ad una situazione esterna certo difficile ma anche

destinata a cambiare ed a risolversi spontaneamente.

L'assicurata attualmente

non riesce più a far fronte alla propria situazione che la confronta con i suoi

limiti, sia psichici sia fisici. Ha accanto un marito attualmente in prigione a

causa della condanna per abusi sessuali sulla nipote, ed invalido, e deve far

fronte da sola alla forte delusione del marito, che non accetta, e alle

difficili relazioni con la propria famiglia d'origine venutesi a creare dopo

l'accaduto e che ha preso massicciamente le difese della nipote.

Ma è parecchio sostenuta

dalla famiglia del marito che si dimostra molto disponibile e vicina.

Però come si vede spesso

in situazioni simili, l'assicurata prende una posizione molto rivendicativa e

proiettiva accusando gli altri delle proprie sofferenze e stimando di essere

nel diritto, a causa di dette sofferenze, di calarsi in un ruolo di vittima;

inconsciamente, e esigere dalla società una specie di riconoscimento sotto

forma di benefici secondari."

Riguardo

alla sintomalogia depressiva, il dr. __________ ha evidenziato:

" 1. Abbassamento del tono dell'umore che assume una

dimensione

chiaramente anormale, almeno per il soggetto, che dura per la maggior

parte della giornata, che non è praticamente influenzato da situazioni o da

avvenimenti esterni, e che dura almeno da due settimane.

2. Perdita d'interesse o di piacere rispetto ad

attività che di solito considera gradevoli.

3. Diminuzione dell'energia vitale, con aumento

dell'affaticabilità, e una diminuzione dell'attività.

4. Riduzione

dell'autostima e della fiducia in sé.

5. Idee immotivate o eccessive di colpa e

d'inutilità (anche nel corso di un episodio lieve).

6. Lamentela su una diminuzione della capacità di

pensare o di concentrarsi, o di prestare attenzione, che impedisce di decidersi

o di pronunciarsi.

7. Mutamento dello stato di tensione psicomotoria

con agitazione o inibizione (soggettivo o oggettivo). In questo quadro: idee

d'aggressività verso chi ritiene essere all'origine della situazione.

8. Disturbi del

sonno.

9. Modesta

diminuzione dell'appetito.

Sintomi

"biologici"

1. Perdita d'interesse o di piacere nelle attività

che normalmente sono fonte di piacere.

Considerandi

2.

Mancanza di reattività emotiva nei confronti

delle circostanze e degli eventi normalmente piacevoli.

3.

Peggioramento

mattutino della depressione.

4.

Evidenza obiettiva di un chiaro rallentamento

psicomotorio o di una chiara agitazione (osservati o riferiti da altre

persone).

Tutti i sintomi sopra

menzionati sono presenti nel periodo preso in considerazione ad attualmente in

grado leggero." (Doc. AI 22)

Di

conseguenza egli ha ritenuto che l’assicurata “presenta per motivi psichici

un’incapacità di lavoro del 40% dal 1° gennaio 2004”. Per il periodo

precedente si deve tener conto e basarsi sui certificati precedenti. Visto il

carattere essenzialmente reattivo della sintomatologia una revisione tra un

anno è auspicabile” (perizia pag. 8).

Sulla

base dei documenti medici precedenti la perizia, l’Ufficio AI ha fatto

decorrere dal mese di luglio 2002 l’inizio dell’capacità lavorativa al 100%,

con conseguente diritto alla rendita intera, dopo l’anno di attesa ex art. 29

cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° luglio 2003 ed ad un quarto di rendita dal 1° aprile

2004, tre mesi dopo il miglioramento attestato dal perito (art. 88a cpv. 1

OAI).

2.5

Con il presente

ricorso l’assicurata, contestando il referto peritale, sostiene invece

un’incapacità lavorativa del 100% anche dopo il mese di gennaio 2004, nonché un

peggioramento della sintomatologia psichica.

A suffragio della sua tesi, essa ha fatto riferimento ai seguenti atti medici,

gli ultimi quattro prodotti durante la procedura di opposizione (doc. AI 34):

- rapporto 16 giugno 2003 del dr. __________ del Servizio psico-

sociale

di __________ all’Ufficio AI in cui viene diagnosticata una “sindrome da

disadattamento reazione mista ansioso depressiva e fibromialgia”, facendo

segnatamente presente:

" Nonostante la terapia psicofarmacologica e

il sostegno psicologico fornito, al momento risulta inabile nella misura del

100%; considerando l'evoluzione dal mese di luglio dell'anno scorso ad ora,

possiamo senz'altro osservare che c'è stato un peggioramento sia sul quadro

clinico sia sulla tenuta delle capacità lavorative; riteniamo comunque

importante poter rivalutare a distanza di 12 mesi l'evoluzione della patologia

stessa." (Doc. AI 7)

- rapporto 16 giugno 2003 del medico curante (dr. __________

__________)

all’amministrazione in cui conferma le affezioni

psichiche

e fisiche della sua paziente, nonché la piena

incapacità

lavorativa (doc. AI 16);

-

rapporto 13 agosto 2004 della Clinica psichiatrica cantonale dove l’assicurata

è stata degente dal 26 luglio al 3 agosto 2004. Diagnosticata una sindrome da

disadattamento (ICD 10: F43.2), la dr.ssa __________ ha in particolare

rilevato:

" All'ammissione appariva agitata, comunque

orientata e collaborante. Curata nella persona.

Pensiero con tematiche prevalentemente di rovina e sofferenza,

raccontava di allucinazioni auditive e visive che però non erano presenti al momento

del colloquio. Affettività chiaramente instabile, a tratti piangeva.

Funzioni superiori non testabili, vista l'agitazione della paziente.

Accettava il ricovero, pareva ambivalente sulla farmacoterapia, che

infine accettava anche se si diceva stufa di prendere pastiglie.

Vista la possibile difficoltà di compliance a riguardo della necessità

del ricovero, veniva decisa la modalità coatta.

Il decorso è stato favorevole, la paziente ha chiesto di sospendere la

terapia in corso poiché non ne aveva beneficio.

Accordiamo la richiesta introducendo Loramet e Lexotanil con

soddisfazione da parte della signora RI 1 che è apparsa più tranquilla e serena

e non ha più verbalizzato né allucinazioni né visioni.

Viene quindi dimessa in data 3 agosto 2004 in discrete condizioni

psicofisiche, con una presa a carico da parte del vostro Servizio." (Doc.

AI 34)

- e-mail 18

settembre 2004 del dr. __________:

"Posso comunque rispondere

brevemente ai suoi quesiti:

le condizioni di salute della sig.ra RI 1 sono al momento tutt'altro

che migliorate, presenta infatti una sintomatologia ansioso-depressiva, accanto

ad una ideazione pessimistica e nichilistica che si organizza a tratti in senso

paranoide-rivendicativo nei confronti delle istituzioni.

Dall'esordio di tale sintomatologia (estate 2002 reattiva

all'incarcerazione del marito), vi è stato solo un parziale miglioramento nel

dicembre 2002, dove la sig.ra RI 1 tentò un recupero dell'attività lavorativa.

Purtroppo l'esito non fu positivo e una nuova riacutizzazione della

sintomatologia determinò un ricovero in clinica psichiatrica.

Per quanto concerne la perizia del Dr. __________ non posso esprimere

giudizi più approfonditi (dovrei esaminare la sua perizia, nonché l'incarto

clinico); posso comunque constatare che il miglioramento delle condizioni di

salute citato dal Dr. __________ nella sua perizia, non corrisponde alla nostra

osservazione clinica.

Infatti, se nel mese di gennaio u.s. vi era una stabilizzazione della

sintomatologia acuta (la paziente era reduce da un ricovero in clinica

psichiatrica - __________), progressivamente le manifestazioni cliniche

sopraccitate tornarono a manifestarsi in modo eclatante a tal punto nel mese di

luglio u.s. fu necessario un nuovo ricovero in CPC a Mendrisio." (Doc. AI

34)

- infine,

lo scritto 4 ottobre 2004 del medico curante:

" Con la presente le riferisco in merito alla paziente

summenzionata, che seguo dalla fine di dicembre 2002.

Come già indicato nel

certificato AI, inviato in data 16.06.2003, la paziente soffre di una

fibromialgia generalizzata.

Il decorso della malattia

è stata caratterizzata nei mesi scorsi da frequenti esacerbazioni, manifestatisi

sotto forma di calo della forza e riduzione della mobilità. L'evoluzione è

sicuramente da considerare negativa.

Recentemente la paziente

è stata sottoposta a una visita di controllo da parte del neurologo dottor __________

per brachialgie parestetiche, irradianti in tutte le dita con perdita della

forza.

E' stata esclusa una

problematica neurologica e il quadro clinico depone a favore di disturbi legati

alla fibromialgia.

Per la sola affezione

reumatologica solitamente i reumatologi concedono un'incapacità lavorativa del

25%. Ora però la paziente presenta pure un importante quadro depressivo.

Per quanto concerne la

problematica psichiatrica non è di mia competenza entrare in merito né

tantomeno esprimermi in merito alla perizia effettuata dal dottor __________.

Il medico più adatto a esprimersi in questo senso è il dottor __________ che

segue la paziente da parecchio tempo.

Ritengo tuttavia che

attualmente la paziente tra l'affezione reumatologica e psichiatrica sia

inabile al lavoro al 100%." (Doc. AI 34)

La

succitata documentazione è stata vagliata dal SMR, il cui dr. __________, nella

nota 18 gennaio 2005 ha evidenziato:

" In fase di opposizione viene presentato rapporto

degenza CPC (Degenza dal 26.7.2004 al 3.8.2004) con diagnosi di:

sindrome da

disadattamento

dal rapporto della

degenza risulta che vi è stato una crisi scatenata dalla visita al marito in

carcere e da una telefonata con sua madre. Il decorso in clinica è stato

favorevole. È stata dimessa con trattamento blando di Lexotanil e Loramet.

Nel suo rapporto del

4.10.2004

il medico curante Dr. __________ indica che l'assicurata vista dal

neurologo Dr. __________ che ha pure concluso per la presenza di una

fibromialgia.

Conclusione: fino alla

data della decisione non vi sono elementi che ci permettono di discostarci

dalla valutazione peritale Dr. __________. Da notare che egli non attesta un

miglioramento dello stato di salute bensì, nell'impossibilità di valutare

personalmente la situazione precedente a gennaio 2004, non è in grado di

esprimersi con precisione sull'allora inabilità lavorativa (anche se egli

afferma che l'assicurata presenti da 2 anni un episodio depressivo lieve). A

conferma di questo rimando alla valutazione peritale da parte della Dr.essa __________

per conto della cassa malati, visita eseguita in dicembre 2002. La perita

allora auspicava un ritorno all'attività lavorativa al 100% nel corso dei

prossimi 2 mesi.

Da notare che l'influsso

della fibromialgia sulla capacità lavorativa è solo marginale come già

evidenziato in passato dal reumatologo Dr. __________.

Per quanto concerne

l'attuale peggioramento il rapporto d'uscita del __________ non permette in sè

di attestare un peggioramento duraturo dello stato psichico trattandosi allora

di scompenso acuto con buon ricupero e dimissione con trattamento medicamentoso

oltremodo blando." (Doc. AI 40)

2.6

Va ricordato che affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.7

Conformemente alla giurisprudenza del TFA, inoltre, affinché il

danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo

stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977.

p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK

1984.

p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10.

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali

come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30

giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3C)."

Infine,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il

TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che

deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8

Nella

fattispecie in esame questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di

far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito.

In esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute, nel

referto 7 maggio 2004 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) – il

dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, sulla base di due

consultazioni, nonché dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione

dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive

(status psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo

prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da sindrome depressiva di

tipo leggero (ICD 10 F 32.01), da disturbo d’ansia generalizzato (ICD 10: F

41.

), e da disturbo doloroso somatoforme persistente (ICD 10: F 45.5) –

quest’ultima affezione ritenuta non invalidante - presenta, dal punto di vista

psichiatrico, una capacità lavorativa del 40% nella sua attuale professione.

Il perito ha

dettagliatamente descritto la sintomatologia depressiva ed i “disturbi

biologici”, qualificando i sintomi di grado leggero.

In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha evidenziato:

" Le menomazioni rilevanti a livello mentale che influiscono

sulla capacità lavorativa, sono una maggiore affaticabilità, un'attenzione ed

una concentrazione diminuite, un'incapacità di sopportare delle osservazioni e

delle frustazioni, una visione pessimistica del futuro e la sintomatologia

dolorosa. Ciò fa si che le risorse per adattarsi ad un ambiente di lavoro

normale, non siano più in grado di portare l'assicurata ad esprimere una

funzionalità adattata. L'assicurata è leggermente disadattata perché le sue

energie e stimoli sono concentrati esclusivamente sulla sintomatologia

depressiva e sui dolori." (Doc. AI 22)

Il dr. __________

ha infine precisato come sia possibile migliorare la capacità lavorativa “con

dei provvedimenti sul posto di lavoro offrendo una maggiore flessibilità

lavorativa e evitando dei sovraccarichi di compiti “(perizia pagg. 9/10).

Vero che nel rapporto 16 giugno 2003 il dr. __________ del Servizio

psico-sociale, evidenziando un peggioramento rispetto all’anno passato (dal 10

febbraio al 21 maggio 2003 l’assicurata è stata ricoverata presso la Clinica

psichiatrica di __________), ha attestato un’incapacità lavorativa al 100%, auspicando

tuttavia una rivalutazione del caso nei prossimi 12 mesi (doc. AI 7).

Tale rivalutazione è stata in effetti eseguita dal perito, il quale, nel rapporto

7.

maggio 2004, tenuto conto della refertazione medica presente agli atti, ha

principalmente evidenziato una sintomatologia depressiva (reattiva) presente

dal luglio 2002 (incarcerazione del marito), classificata come disturbo

d’entità leggera. Va qui ricordato che generalmente le depressioni reattive non

sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente

influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa

di tale affezione (DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del

TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag.

17). In casu, il dr. __________ ha invece accertato una ridotta incapacità

lavorativa (40%) dovuta ad una sindrome depressiva di tipo leggero, precisando

inoltre come la residua capacità lavorativa possa essere migliorata mediante

l’introduzione sul posto di lavoro di determinati provvedimenti volti ad

offrire all’assicurata una maggiore flessibilità, senza sovraccarichi di

compiti.

Non ha invece ritenuto come invalidante la sindrome da dolore somatoforme. Al

riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto

tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa

suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A

determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e

spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione

riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente

sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante

simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I

702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung,

in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,

San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Nell’e-mail 18 settembre 2004 il dr. __________ ha invece sostenuto

come la situazione dell’assicurata non sia affatto migliorata, facendo comunque

presente di non poter esprimere giudizi approfonditi in merito alla valutazione

peritale del dr. __________, non disponendo della documentazione necessaria.

Non

rilevanti ai fini della causa sono infine i rapporti del medico curante, il

quale non è specialista in psichiatria e psicoterapia.

Fatto sta

che dalla documentazione prodotta non risulta attestato un peggioramento duraturo

dello stato psichico dell’assicurata, poiché, come correttamente evidenziato

dal dr. __________ del SMR nella nota 18 gennaio 2005, “trattandosi allora

di scompenso acuto con buon recupero e dimissione con trattamento medicamentoso

oltremodo blando” (doc. AI 40).

In effetti dal rapporto 13 agosto 2004 di fine degenza redatto dalla Clinica

psichiatrica cantonale si evince come il decorso sia stato favorevole, anche se

l’assicurata ha chiesto la sospensione della terapia, non avendo trovato alcun

giovamento. Determinante è che la ricorrente, prescritto un trattamento

medicamentoso “oltremodo blando”, sia stata dimessa in discrete

condizioni psicofisiche.

Ora, questo TCA è ben consapevole che dal 2002 l’assicurata è stata ricoverata

due volte presso una struttura ospedaliera psichiatrica. Senza voler

banalizzare la problematica extra somatica in questione, gli atti presenti

nell’inserto non permettono tuttavia di concludere per un’incapacità lavorativa

psichica maggiore del 40% accertata dal dr. __________, la cui accurata perizia

rispecchia i succitati parametri giurisprudenziali (consid. 2.6).

Da

ultimo, con il presente ricorso l’assicurata ha evidenziato un ulteriore

peggioramento delle proprie condizioni psichiche, poiché a fine febbraio 2005

suo marito ha subito un ictus durante un periodo di congedo.

Va qui fatto presente che per costante giurisprudenza ai fini dell’esame della vertenza, il giudice

dell’assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata ( DTF 129 V 4 consid.

1.

) - in concreto: l’8 febbraio 2005 -, motivo per cui tale episodio

non può essere preso in considerazione nella valutazione della presente causa.

Ciò non toglie che la ricorrente ha la facoltà di presentare una nuova domanda

di revisione ex art. 17 LPGA, adducendo una rilevante modifica della situazione

valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica.

Visto quanto sopra, la decisione contestata di riconoscere all’assicurata una

rendita intera, trascorso l’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal

1° luglio 2003 ed un quarto di rendita dal 1° aprile 2004, tre mesi dopo

l’incapacità lavorativa al 40% dal 1° gennaio 2004 attestata dal perito (art.

88a cpv. 1 OAI), merita conferma. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.9

L'assicurata ha chiesto al TCA di ordinare una

perizia psichiatrica.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, motivo per cui non sono necessari

ulteriori accertamenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster