32.2005.34
nel caso in esame l'assicurato, titolare di una mezza rendita, non ha reso verosimile un rilevante peggioramento del suo status psichico, motivo per cui rettamente l'Ufficio AI non è entrato nel merit
1 settembre 2005Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.34
Data decisione, Autorità:
01.09.2005, TCA
Titolo:
nel caso in esame l'assicurato, titolare di una mezza rendita, non ha reso verosimile un rilevante peggioramento del suo status psichico, motivo per cui rettamente l'Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.34
BS/ss
Lugano
1 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
febbraio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1957, funzionario postale, è stato posto al beneficio di una mezza rendita
d’invalidità dal 1° febbraio 2001
(decisione 12 settembre 2002 dell’Ufficio AI, doc. AI 28).
Con scritto 2 luglio 2004 l’assicurato ha sostenuto un peggioramento del suo
stato di salute tale da comportare l’aumento della rendita al 100% (doc. AI
28). A sostegno della propria richiesta, in data 17 agosto 2004 egli ha inviato
all’amministrazione gli scritti 3 maggio e 16 agosto 2004 del
dr. __________, psichiatra curante (doc. AI 30).
Trasmessa la succitata documentazione all’esame del proprio servizio medico
(SMR), preso atto che la dr.ssa __________ del citato servizio non ha
riscontrato alcun elemento medico giustificante l’insorgenza di un aggravamento
dello stato valetudinario e della capacità lavorativa residua dell’assicurato (doc.
AI 32), con decisione formale 25 agosto 2004 l’Ufficio AI non è entrato nel
merito della domanda di revisione (doc. AI 33).
1.2. Con
decisione 15 febbraio 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato, rappresentato dal RA 1, confermando la non entrata in materia
ed osservando quanto segue:
" Nella presente fattispecie, il Signor RI 1 ha inviato
all'amministrazione in data 17 agosto 2004 (in appoggio alla propria domanda di
revisione) gli scritti 3.5.2004 e 16.8.2004 del medico curante Dr. __________.
A questo proposito,
l'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) ha sottoposto al proprio SMR gli atti
dell'incarto pure comprensivi della documentazione raccolta in sede di domanda
di revisione.
Il SMR ha affermato che,
dal lato medico, non vi è stato alcun peggioramento dello stato di salute
dell'assicurato e che pertanto la valutazione operata dal SAM con la perizia
pluridisciplinare 22.3.2002 omnicomprensiva degli aspetti psichiatrici,
reumatologici nonché neurologici ed inerente l'inabilità lavorativa globale del
Signor RI 1 risulta coerente e giustificata; in definitiva, non vi sono perciò
Fatti
i presupposti per poter entrare nel merito della richiesta di revisione del
grado d'invalidità (cfr. in tal senso le annotazioni 24 agosto 2004 della
Dr.ssa __________ agli atti).
Sostanzialmente, il SMR
ha potuto constatare il contenuto della nuova certificazione medica prodotta
dall'assicurato e disporre per uno stato valetudinario già a conoscenza
dell'UAI e praticamente analogo a quello riscontrato in epoca precedente.
Occorre sottolineare come
il danno alla salute lamentato ora dall'assicurato ha le medesime
caratteristiche diagnosticate al momento della perizia pluridisciplinare di cui
sopra, in quanto la certificazione medica dell'abituale curante psichiatra Dr. __________
non porta affatto nuova diagnosi.
Inoltre, con l'opposizione
16.9.2004, l'assicurato non ha per contro prodotto nuovi referti di natura
medica a sostegno delle proprie rivendicazioni od ulteriore documentazione
medica che non fosse già stata adeguatamente valutata dal Servizio medico
regionale dell'AI (SMR)
In conclusione, alla luce
degli atti dell'incarto, non si rilevano dunque elementi clinici che facciano
sospettare un peggioramento delle condizioni di salute, ragione per cui non
sono dati i presupposti per entrare nel merito della richiesta di revisione."
(Doc. AI 36)
1.3. RI 1, sempre
rappresentato dal RA 1, ha interposto al TCA il presente tempestivo atto di
ricorso.
Postulando l’annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente
rinvio all’amministrazione per l’espletamento di una perizia pluridisciplinare
per accertare il peggioramento delle condizioni di salute, il ricorrente ha in
particolare evidenziato:
" In ultima istanza, si contesta nella maniera più
assoluta l'affermazione a tratti gratuita e in ogni caso giudicata in sede del
presente ricorso quale superficialità da parte dell'Ufficio AI, che indica come
motivo di negazione di entrata in materia ad una domanda di revisione AI "...
il danno alla salute lamentato ora dall'assicurato ha le medesime
caratteristiche diagnostiche al momento della perizia
pluridisciplinare...", lasciando intendere che per entrare in merito
di un aggravamento della condizioni di salute, il ricorrente avrebbe dovuto
dimostrare una modifica delle caratteristiche diagnostiche.
In concreto, si ritiene tale
affermazione avventata, oltre che errata conto tenuto che il ricorrente che già
gode di una rendita AI al 50% continua a presentare le medesime caratteristiche
diagnostiche e in particolare una conclamata distimia con disturbo cronico
dell'umore.
Semmai, quale fattore
decisivo ai fini della revisione della rendita AI, la distimia di cui è affetto
il ricorrente, è andata aggravandosi notevolmente come accertato da curante Dr.
med. specialista in psichiatria Dr. __________.
Perlomeno strano appare
agli occhi del ricorrente, che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità, abbia
potuto in data 10 febbraio 2005, negare l'entrata in materia in merito alla
domanda di revisione AI, senza sottoporre il ricorrente ad una visita
specialistica pluridisciplinare, fondando semmai la propria decisione su di una
solo perizia effettuata nel corso dell'anno 2002." (Doc. I)
1.4. Con risposta
di causa 22 marzo 2005 l’Ufficio AI, allegando l’annotazione 18 marzo 2005 del
medico responsabile SMR
(dr. __________), ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata.
1.5. Il 4 marzo
2005 il ricorrente ha preso posizione in merito a quanto asserito dal dr. ____________
(V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C.,
I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le
disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Nell’evenienza
concreta, oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della domanda di revisione.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2
LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V
136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Questa
regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita
era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
La ratio
dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in
giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Per
quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda
dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità
ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (EVGE 1963 157 consid. 1; DTF
109 V 114 consid. 2b; ZAK 1983 398 consid. 1; SVR 2002 IV Nr. 26; Valterio, op.
cit., pag. 270).
In una recente sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova
domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato
di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare
la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270
consid. 1a, 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.6. Per
esaminare materialmente una domanda di revisione di rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso
sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma
piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 inedita
nella causa G.C., consid. 4).
In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della
decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
dunque sufficiente (DTF 125 V 369 consid. 2, 109 V 265 consid. 4a, 105 V 30;
Valterio, op. cit., p. 268; cfr. anche DTF 130 V 71).
Tutto quanto riportato sopra riguardo alla nuova domanda nell’ambito delle
rendite, come pure la procedura di revisione ex art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA),
vale anche, in via analogica, per quel che concerne le misure integrative (art.
8ss LAI) a patto che si tratti di prestazioni ricorrenti (Dauerleistungen) (DTF
105 V 73, 109 V 119, 113 V 22 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 268).
2.7. Nel caso in esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non
entrata in materia, unico punto di giudizio è quello di sapere se
l'amministrazione ha rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della
domanda di revisione.
Nell’ambito
della precedente decisione, RI 1 è stato peritato dal Servizio di accertamento
medico dell’AI (in seguito: SAM), servizio che ha disposto tre valutazioni
specialistiche esterne di natura psichiatria, reumatologica e neurologica.
Riguardo alla valutazione medico-teorica globale della capacità lavorativa
residua, dal relativo referto 22 marzo 2002 risulta che l’assicurato è stato
ritenuto inabile nella misura del 50% - da intendersi quale ridotto rendimento
e ridotto tempo di lavoro nell’arco di un’intera giornata lavorativa - a
partire dal mese di febbraio 2000 (doc. AI 21).
Con la domanda di revisione 2 luglio 2004 l’assicurato ha sostenuto un
peggioramento della sintomatologia psichiatrica e prodotto la seguente
documentazione medica:
- rapporto 3 maggio 2004 dello psichiatra curante, dr. __________, al
servizio medico delle FFS del seguente tenore:
" Si tratta di un paziente inviatomi nel 2000 dal medico
curante Dottor __________, a causa di diversi disturbi del sistema osseo
articolare, dove però veniva percepita dal curante giustamente, una patologia
psichiatrica probabilmente di tipo depressivo anche se al tempo era negata
dall'interessato.
Per questi disturbi il paziente era stato indagato prima dell'invio al
sottoscritto sia dal neurologo il Dottor __________ che dal reumatologo il
Dottor __________.
Il paziente rappresenta un disturbo distimico dove qualsiasi attività
piacevole nella vita ha perso ogni significato e motivazione. Il Signor RI 1 si
considera un uomo stanco ed esaurito e non è più in grado di svolgere come in
passato la sua precedente attività lavorativa. Inoltre esiste una lamentela su
difficoltà d'affermazione sul posto di lavoro e di far valere le proprie
ragioni che hanno determinato diverse volte problemi con colleghi e con i superiori.
Il paziente ha ricevuto dal mese di novembre dell'anno scorso una nuova
terapia farmacologica basata su l'Efexor (150 mg) e lo Stilnox (10 mg alla
notte). Al momento non vedo possibilità di una ripresa parziale di questo
paziente che è già stato riconosciuto invalido al 50% da parte
dell'assicurazione invalidità.
A mio avviso è possibile che questo grado d'invalidità possa essere nel
prossimo futuro rivalutato nel senso di un aumento.
In conclusione:
ritengo che il paziente presenta un disturbo distimico (ICD 10 F34.1) e
seppure la prognosi è favorevole per quanto riguarda il disturbo dell'umore,
ritengo che questa sia più riservata per quanto concerne la possibilità di una
ripresa del lavoro a metà tempo." (Doc. AI 30)
-
rapporto 16 agosto 2004 del dr. __________:
" Il paziente sta continuando il trattamento
psico-farmacologico ambulatoriale con un anti-depressivo e un ipnotico per la
notte (Efexor 150 mg, Stilnox 10 mg).
Le condizioni del paziente non permettono di prevedere una ripresa parziale
della capacità lavorativa già ridotta al 50% per malattia, mentre ritengo più
opportuno prevedere un pensionamento totale del paziente per motivi di salute.
In questo senso invio copia di questa lettera all'ufficio
dell'assicurazione invalidità di Bellinzona, richiedente revisione del caso del
Signor RI 1, per una rivalutazione ed un adeguamento dell'incapacità
lavorativa." (Doc. AI 30)
Con nota
24 agosto 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha così valutato i due succitati
atti medici:
" Nell'ambito dell'istruttoria per rendita in occasione
della prima richiesta, l'A. è stato sottoposto a perizia pluridisciplinare
SAM del 22.3.2002 con approfondita esplorazione psichiatrica, reumatologica
e neurologica. Predominante nella limitazione della capacità lavorativa
risultava la patologia psichiatrica.
Diagnosi psichiatrica: sindrome depressivo-ansiosa con importanti
somatizzatine d'ansia, il paziente con disturbo di personalità con tratti di
immaturità, anancasticità e isteroconversivi: descritto sconforto depressivo
con malessere, disagio, rabbia, rancore, vissuti di emarginazione, isolamento
sociale, stanchezza, facile affaticamento, disturbi della memoria,
dell'attenzione, della concentrazione, disposizione disfattista, pessimista,
preoccupata, abbattuta ecc. vedi perizia. Il 50% per motivi psichiatrici.
Terapia in corso con Nefadar 400 mg/di.
A beneficio rendita grado 50% da 2/2001.
Attuale richiesta di entrata in materia per revisione:
La certificazione medica dell'abituale curante psichiatra Dr. __________
non porta nuove diagnosi: egli parla di disturbo distimico con perdita di
interessi per le attività piacevoli della vita, stanchezza, lamentele su
difficoltà d'affermazione sul posto di lavoro. La prognosi sarebbe favorevole
per quanto riguarda il disturbo dell'umore. Terapia in corso con Efexor 150 mg.
Quindi la descrizione dello stato psichico attuale non permette in
nessun modo di poter affermare un peggioramento in confronto alla valutazione
peritale del marzo 2002. Anche la terapia farmacologica non è stata potenziata.
Quindi non ci sono i presupposti per entrare in merito alla richiesta di
revisione." (Doc. AI 32)
Di
conseguenza, con la decisione contestata l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della domanda di revisione.
2.8. Allegato al
ricorso l’assicurato ha presentato un nuovo rapporto, datato 2 novembre 2004,
del dr. __________ avente il seguente tenore:
" Diagnosi esatta: Il paziente presenta un disturbo distimico dove
qualsiasi attività vissuta come piacevole nella vita ha perso significato e
moderazione. Il Signor RI 1 da tempo si considera un uomo finito, stanco ed
esaurito, non più in grado di svolgere come in passato la sua precedente
attività lavorativa come postino. Inoltre esiste da lunghi anni una
problematica di ambiente lavorativo legato a difficoltà di affermazione sul
posto di lavoro, di far valere le proprie ragioni che hanno determinato in
passato incomprensioni sia con i colleghi sia con i superiori.
Terapia: Il paziente riceve da tempo una terapia
farmacologica basata su Efexor 150 mg e Stilnox 10 mg.
Il paziente già
riconosciuto invalidità al 50% da parte dell'assicurazione AI ha avuto un nuovo
peggioramento delle condizioni di salute dalla fine dell'anno scorso legata
anche alla problematica sul posto di lavoro.
Già a suo tempo espressi
l'opinione che il grado d'invalidità potesse essere nel futuro rivalutato nel
senso peggiorativo.
Come già espresso seppure
la prognosi è favorevole per quanto riguarda i disturbi dell'umore ho sempre
ritenuto riservata quella lavorativa ed attualmente la possibilità di
recuperare l'attività lavorativa a metà tempo.
Diagnosi: Disturbo distimico (ICD 10 F34.1).
Terapia Attuale: Efexor 150 mg Stilnox 10 mg. In corso dal
07.11.2003.
Incapacità lavorativa: Per il momento completa. Per quanto riguarda
la prognosi per il futuro ritengo questa assolutamente sfavorevole." (Doc.
C)
Con nota
18 marzo 2005 il dr. __________, medico responsabilie del SMR, ha preso
posizione in merito a quanto prodotto dal ricorrente:
" Il rapporto inviato dal curante dr. __________ al
fiduciario Ass. __________, dr. __________ (02.11.04-doc. C) attesta sotto
diagnosi esatta:
- "il paziente lamenta un
disturbo distimico dove qualsiasi attività vissuta come piacevole ha perso
significato e moderazione. Il signor RI 1 da tempo si considera un uomo finito,
stanco ed esaurito, non più in grado di svolgere come in passato la sua
precedente attività lavorativa come postino. Esiste inoltre da lunghi anni una
problematica di ambiente lavorativo..."
Nel rapporto per l'AI del
08.08.2000 scriveva:
- "si tratta a mio avviso
di un paziente che lamenta un disturbo distimico con un esordio tardivo dove
qualsiasi attività nella vita ha perso un significato piacevole e emozionale.
L'interessato si ritiene un uomo stanco ed esaurito e non più in grado di
svolgere come in precedenza la sua attività lavorativa, lamentando inoltre una
difficoltà ad affermarsi sul posto di lavoro e far valere le proprie
ragioni."
Si nota che attualmente
attesta peggioramento, ma dalla descrizione lo stato appare del tutto
sovrapponibile a quanto certificato già nel lontano 2000. Per quanto riguarda
la capacità lavorativa questa era allora attestata al 50% perché il soggetto
lavorava in tale misura.
Non si possono rilevare,
dai documenti, anche i precedenti, che vi sia stata una variazione dello stato
di salute." (Doc. III bis)
2.9. Dall’esame
degli atti non risulta essere stata resa verosimile una modifica delle
condizioni di salute, rispettivamente della capacità al guadagno
dell’assicurato.
Rispetto al 2002, momento della perizia SAM, lo status psichiatrico risulta
essere rimasto invariato.
A ragione nella nota 24 agosto 2004 la dr.ssa __________ ha infatti fatto
presente come lo psichiatra curante non abbia evidenziato altre affezioni
extra-somatiche rispetto a quelle già esaminate durante la perizia psichiatrica
30 gennaio 2002 eseguita dal dr. __________ per conto del SAM, il quale aveva
diagnosticato una sindrome depressivo-ansiosa con importante somatizzazione
d’ansia in paziente con disturbo misto di personalità, con importanti tratti di
immaturità, di anancasticità e isteroconversi (doc. AI 21).
Non va dimenticato che nello scritto 3 maggio 2004 il dr. __________, seppur
non intravedendo una ripresa dell’attività lucrativa esercitata a tempo parziale,
ha comunque evidenziato “una prognosi favorevole per quanto riguarda il
disturbo dell’umore” (doc. AI 30).
Inoltre, la circostanza che, come segnalato dalla succitata sanitaria del SMR,
non vi è stato un potenziamento della terapia costituisce un ulteriore indizio
per ammettere una stazionarietà della situazione psichiatrica.
Va poi fatto presente che la sintomatologia descritta dallo psichiatra curante era
stata già riscontrata nel rapporto 22 marzo 2002 del SAM in cui erano stati indicati
i seguenti disturbi psichici: ridotta sopportabilità del dolore, ridotta
resistenza allo sforzo fisico, aumentata affaticabilità, meccanismi di difesa e
di diniego della propria vulnerabilità emotiva, ridotta tolleranza alla
frustrazione con senso di rabbia, amarezza e delusione verso l’ambiente
lavorativo, unitamente a negatività autoriferita con soprattutto imbarazzo e
vergogna (doc. AI 30 pag. 13).
Infine,
nella nota 18 marzo 2005 il medico responsabile del SMR ha ben evidenziato come
la descrizione dello status psichico riportata dal dr. __________ nel rapporto
Considerandi
2.
novembre 2004 sia sovrapponibile a quanto indicato da quest’ultimo nel
rapporto 8 agosto 2000 all’Ufficio AI (doc. AI 50).
Pertanto, visto quanto sopra, a mente del TCA l’insorgente non ha reso verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute psichico, motivo per cui la
decisione di non entrata in materia non può che essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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