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Decisione

32.2005.35

Quale reddito da valido va preso in considerazione il salario che l'assicurato averebbe percepito senza il danno alla salute al momento dell'insorgenza del diritto alla rendita secondo la LAI.

7 dicembre 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa

G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Nell’evenienza

concreta, il ricorrente è stato esaminato dal

dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica.

Dopo aver

riassunto la documentazione medica agli atti, esposto una dettagliata anamnesi

e descritto lo status soggettivo ed oggettivo del peritando, con rapporto 22

ottobre 2003 il succitato specialista ha posto la diagnosi di discopatia

lombare L3/L4 e L4/L5 con lesione dell’anulo fibroso L4/L5 e L5/S1, gonartrosi

in varo del ginocchio sinistro e stato dopo stabilizzazione artroscopica della

spalla destra.

Ritenuto che l’assicurato non può sollevare pesi superiori a 15kg in modo

ripetuto, né portare pesi superiori a 7 kg per via della patologia a carico

della colonna lombare e del ginocchio sinistro, il dr. __________ ha valutato

un’abilità lavorativa quale cavista del 50%, dal settembre 2003.

Egli ha tuttavia ritenuto una piena capacità lavorativa in "un impiego

che si svolge soprattutto ma non esclusivamente nella posizione seduta,

rispettare i limiti di carico sopra indicati e permettere dei cambiamenti

frequenti di posizione all’assicurato fra la posizione seduta e quella eretta"

(doc. AI 45 pag. 12, cfr. anche complemento peritale del 2 febbraio 2004,

doc. AI 52).

Con rapporto 22 ottobre 2004 il consulente in integrazione professionale (in

seguito: consulente), sulla base della documentazione medica agli atti, ha

steso la seguente valutazione in merito alle attività ancora esigibili:

" Per quanto riguarda le attività ancora esigibili, senza

tener conto della particolare situazione lavorativa dell'A. (dell'importanza

cioè che egli riveste in seno alla ditta) ritengo ve ne siano sia in ambito

qualificato che non qualificato.

Attività qualificate: visti l'età e il percorso scolastico e

professionale dell'A. (in possesso di un AFC; gestisce il lavoro in ditta da

diversi anni ed ha quindi sviluppato delle competenze a livello organizzativo e

di contatto con i clienti) penso ci siano i presupposti per l'applicazione di

provvedimenti professionali, anche volti al conseguimento di una qualifica di

base.

Attività non qualificate: le limitazioni imposte da danno alla salute

permettono di determinare una gamma sufficientemente ampia di attività

esigibili (per esempio a livello industriale o nell'ambito della vendita) tale

da giustificare un calcolo indicativo del reddito da invalido tramite le

statistiche teoriche RSS (44'681.- riducendo del 15% <per attività leggera,

necessità di variare le posizioni statiche e primo impiego> il valore

mediano della categoria 4)." (doc. AI 66)

Tenuto

conto di un salario da valido di fr. 69'485, determinato dal consulente in

conformità al contratto collettivo di lavoro per l’industria del granito, ed un

reddito da invalido di fr. 44'681, l'Ufficio AI ha stabilito un grado

d’incapacità al guadagno del 36%, non sufficiente per l’erogazione di una

rendita.

2.5. Il

ricorrente ha dapprima sostenuto un peggioramento delle condizioni di salute

(ginocchio sinistro), facendo riferimento al rapporto 3 febbraio 2005 del dr. __________,

divenuto nel frattempo suo medico curante, ricevuto dall’Ufficio AI il giorno

successivo all’invio della decisione contestata.

In quell’atto, lo specialista in chirurgia ortopedica ha riferito di un nuovo

infortunio al ginocchio sinistro avvenuto il 14 settembre 2004 (l’assicurato è

scivolato sull’erba bagnata, procurandosi una distorsione del ginocchio),

facendo presente che:

" Una risonanza magnetica che segue mostra una

amputazione del corno posteriore del menisco mediale, una importante gonartrosi

femoro-tibiale laterale e un ganglio posteriormente alla diafisi femorale.

Segue il 17.12.2004 un intervento artroscopico dove viene regolarizzata una

lesione al menisco mediale. L'intervento artroscopico oltre a mettere in

evidenza la lesione meniscale mostra già come descritto nella risonanza

magnetica una grave artrosi del compartimento femoro-tibiale laterale

soprattutto sul versante tibiale." (doc. AI 84)

Riguardo

al ginocchio destro, invece, il dr. __________, dopo aver descritto i tre

infortuni avuti dal suo paziente e le relative conseguenze già descritte in

sede di perizia 22 ottobre 2003, ha precisato che:

" Le ultime investigazioni radiologiche mostrano un varo

di 6,6°, lo spazio articolare femoro-tibiale laterale è leggermente diminuito

in altezza. Clinicamente il ginocchio sinistro ha una flessione di 130° con una

estensione completa, vi sono dei forti scroscii retropatellari con un klik

intorno a 50° di flessione. La flessione con stress in valgo risulta

dolente." (doc. AI 84 pag. 2)

L’Ufficio

AI ha sottoposto il nuovo rapporto al vaglio del Servizio medico regionale

(SMR). Con nota 6 aprile 2005 il dr. __________, attivo presso il citato

servizio medico, ha rilevato:

" Valutazione:

l'attuale certificato del Dr. __________ (dove probabilmente si confonde il

ginocchio destro con il sinistro) porta come nuovi elementi unicamente il fatto

che l'assicurato è stato sottoposto ad artroscopia in dicembre 2004 con

regolarizzazione di una lesione meniscale. La funzionalità del ginocchio

sinistro risulta attualmente sovrapponibile a quella presente in occasione

della perizia di 10.2003. In particolare non vi è né infiammazione articolare,

problematiche che potrebbero eventualmente ridurre la capacità lavorativa anche

in attività adatta.

L'intervento di artroscopia e la seguente convalescenza porta normalmente ad

una inabilità lavorativa completa limitata a poche settimane. A parte questa

breve interruzione di capacità lavorativa l'attuale certificato medico non

permette di oggettivare una modifica duratura dello stato di salute a livello

del ginocchio con influsso sulla capacità lavorativa." (doc. III bis)

2.6. Nel caso

concreto, dopo esame approfondito della documentazione agli atti, questo TCA

non riscontra alcun rilevante peggioramento della situazione invalidante dell’assicurato

intervenuto sino all’emissione della decisione su opposizione contestata (23

febbraio 2005), momento determinante per l’esame giudiziale (DTF 129 V 4 consid. 1.2).

A ragione

il dr. __________ del SMR ha evidenziato come la funzionalità del ginocchio

sinistro descritta dal dr. __________ nell’ultimo rapporto sia sostanzialmente

sovrapponibile a quella esposta in sede peritale ("Flessione/estensione

130-0-0, forti scroscii retropatellari con un clic patellare forte a 45%.

Questo salto patellare scompare se la rotula viene mediatizzata durante la

flessione. La flessione con stress in valgo del ginocchio sinistro risulta

dolente", perizia 22 ottobre 2003; "Le ultime investigazioni

radiologiche mostrano un varo di 6,6%, lo spazio femoro-tibiale laterale è

leggermente diminuito in altezza. Clinicamente il ginocchio sinistro ha una

flessione del 130° con una estensione completa, vi sono dei forti scroscii

retropatellari con un klik L3 intorno a 50° di flessione. La flessione con

stress in valgo risulta dolente", rapporto 3 febbraio 2005).

Per quel che concerne il ginocchio destro, lo specialista ha attestato un

trauma distorsivo avvenuto il 14 settembre 2004 ed un’artroscopia "regolarizzante"

la lesione meniscale eseguita il 17 dicembre 2004. Vero che l’intervento

artroscopico ha evidenziato, oltre la citata lesione meniscale, una "grave

artrosi del compartimento femoro-tibiale laterale sul versante tibiale",

già riscontrata nella risonanza magnetica eseguita dopo la distorsione; ma

è altrettanto vero che il dr. __________ non ha descritto la funzionalità del

ginocchio interessato (anzi, come visto, egli ha rimarcato gli effetti positivi

dell’artroscopia sulla lesione meniscale), motivo per cui, come rettamente

evidenziato dal SMR, il certificato medico del 3 febbraio 2005 non permette di

oggettivare una modifica duratura dello stato di salute a livello del ginocchio

con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Al riguardo va fatto presente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V

210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il

ricorrente è abile in misura del 50% nella sua precedente attività di cavista,

rispettivamente in misura del 100% in attività leggere rispettose delle

limitazioni elencate dal perito.

2.7. Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Spetta

all’orientatore/consulente in integrazione

professionale stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle

mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente

ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

201).

Decisivo

è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze

mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.

D'altra

parte, come accennato, in relazione

alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

2.8. Nel caso

concreto, con rapporto 22 ottobre 2004 il consulente ha in particolare

evidenziato come l’assicurato possa mettere pienamente a frutto la sua residua

capacità lavorativa sia in attività qualificate che non.

In particolare egli ha fatto presente che il ricorrente ha acquisito delle competenze

professionali qualificate, svolgendo in seno alla __________ SA di __________ (la

cui amministratrice unica è la moglie dell’assicurato; cfr. estratto RC, doc.

AI 49) delle mansioni organizzative e dirigenziali. Tale circostanza è

Considerandi

confermata dall’organigramma 2004 della società, dal quale risulta come

l’assicurato sia responsabile del settori montagna, laboratorio e cantiere

(doc. C), e dal sito internet __________ in cui viene rilevato che "dal

2001.

la __________ SA ha una nuova gestione con RI 1 ".

L’assicurato svolge quindi un’attività di tipo leggero, senza dover sforzare la

colonna lombare e le ginocchia. Tuttavia, come risulta dai rapporti 17 marzo 2004

e 20 aprile 2004 dell’ispettore della SUVA, solo il 15-20% del tempo lavorativo

è dedicato alla conduzione di mansioni non pesanti (conduzione del personale,

discussione con clienti, controllo offerte a tavolino, direzione lavori) e che il

salario percepito corrisponde ad una prestazione lavorativa del 50% (cfr.

incarto LAINF in doc. AI 7/96,97).

Per quel che concerne le attività esigibili non qualificate, il consulente ha

fatto riferimento al settore industriale e della vendita. Vero che egli non ha

specificato in dettaglio le singole professioni, ma è altrettanto vero che,

conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga

fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA

inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre, il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003

(U 329-30/01) ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione

rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra

non vanno poste esigenze troppo elevate:

" (…)

4.7

La tesi cantonale, in

quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In

effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già

ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I

401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a

personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza

e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare

frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482

consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età

dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad

una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario

sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che

gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado

di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già

ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,

composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza

(VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del

4.

aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si

misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della

residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non

appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di

intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni

invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e

riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su

questo punto il ricorso di P.________ va quindi Respinto (…)"

In casu,

il consulente, sulla base delle risultanze mediche specialistiche, ha

evidenziato che "le limitazioni imposte dal danno alla salute

permettono di determinare una gamma sufficientemente ampia di attività

esigibili (per esempio a livello industriale o nell’ambito della vendita)"

(doc. AI 66).

Visto

quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una

residua capacità lavorativa nei menzionati settori.

2.9

Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16

LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3).

Nel caso in esame, il perito ha fatto presente che da gennaio 2003 la

incapacità lavorativa era superiore al 20% fino ad arrivare al 50% nel mese di

settembre 2003 (cfr. perizia pag. 13).

Tenuto conto dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett.b LAI -che stabilisce

l’inizio della rendita dopo un periodo di un anno, senza notevoli interruzioni,

di un’incapacità al lavoro per almeno il 40% in media -, la rendita

decorrerebbe dal 1° settembre 2004.

2.9.1

Per accertare

il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13

giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari

che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,

ZAK 1990

pag. 519 consid. 3c).

Se nel

caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato

avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati

ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b;

cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B.,

I 56/02).

Nel caso concreto, il consulente, sulla base del contratto collettivo di lavoro

per l’industria del granito e del marmo relativo al 2004, ha determinato in fr.

69'485 il salario di un lavoratore qualificato (doc. AI 66).

Il ricorrente contesta tale importo, sostenendo che, senza il danno alla

salute, quale responsabile del settore esterno avrebbe conseguito un reddito

annuo pari a fr. 90'000, senza aver tuttavia comprovato tale affermazione.

In data 10 luglio 2001 il datore di lavoro ha attestato in fr. 6'600 al mese il

salario che il ricorrente avrebbe potuto percepire da sano (doc. AI 6), mentre

nel rapporto 17 marzo 2004 l’ispettore della __________ ha espressamente indicato

che senza impedimenti l’assicurato avrebbe potuto guadagnare almeno fr. 6'000

al mese per tredici mensilità (doc. AI 7/96).

Infine, interpellato dal TCA, il 13 settembre 2005 la __________ SA ha

attestato che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe potuto percepire

nel 2002 fr. 6'600, nel 2003 fr. 6'700 e nel 2004 fr. 6'720 (VI).

Con osservazioni 28 settembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto a quale genere di

attività i succitati dati statistici si riferiscono, visto che dal 2001

l’assicurato svolge la mansione di gerente/responsabile della ditta e che

quest’ultima è a conduzione familiare ed ha come amministratrice unica la

moglie del ricorrente (VIII).

Di conseguenza, il TCA ha rivolto al datore di lavoro le seguenti domande:

" 1. A quale genere di attività si riferiscono i

succitati salari, visto che

dal

2001.

il vostro collaboratore svolge la mansione di gerente/responsabile dalla

società (cfr. allegato 2 e 3)?

2.

Quali sono esattamente

i compiti che egli svolge dal 2001 ?

3.

Con quale grado di

occupazione, rispettivamente orario di lavoro ?

4.

A quanto ammonta il

salario (pf. allegare i certificati di salario dal

2001.

al 2004."

(IX)

Il 10

novembre 2005 il legale dell’assicurato ha così risposto:

" Innanzitutto per quanto concerne i salari, è confermato

quanto esposto negli allegati N. 2 e 3, con l'aggiunta dei certificati di

salari dal 2001 al 2004, e come a vostra richiesta al punto 4 dello scritto.

Per i compiti iniziali al

75% si fa riferimento al contratto di lavoro del 2001. Il grado di occupazione

è oggi del 50% sull'intera giornata.

Attualmente la sua

occupazione è limitata alla supervisione dei lavori eseguiti dal personale, e

ciò nella sua qualità di responsabile della gestione della ditta e

dell'organizzazione della cava e del laboratorio, ma non più ai lavori manuali

di lucidatore, cubettista, fresatore, rilievo misure ed opere in cantiere.

Inoltre l'attività di

macchinista solo parzialmente." (Doc. XI)

Pertanto,

ritenuto come i dati forniti dal datore di lavoro si riferiscono a quanto

l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nella sua nuova mansione iniziata

nel 2001, nel 2004 il salario ipotetico da valido ammonta a fr. 87'360 (13 x

6720).

Al calcolo eseguito dall’Ufficio AI non può essere fatta adesione in quanto si

riferisce all’attività di cavista e non è stato tenuto debitamente conto che il

ricorrente ha assunto la nuova attività, sebbene a titolo parziale, non per

motivi di salute. Va al riguardo fatto presente che, come risulta dal rapporto

17.

marzo 2004 della __________ dal 2001 il ricorrente è diventato responsabile

della ditta per motivi indipendenti dall’infortunio (sub doc. AI).

2.9.2

Per quel che

concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

In applicazione dei succitati criteri, nella

sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati

statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête

suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico

nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel

Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che

possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,

ammonterebbe a fr. 45'390 nel settore privato (rispettivamente fr.

47'929 nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587 (rispettivamente

fr. 33'725.--) per le donne.

Va poi evidenziato che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della

citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle

grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali

(tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01,

consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27

marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I

446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I

871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a

sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

Conformemente ai recentissimi

dati statistici salariali (valore mediano) nel settore privato relativi al 2004,

il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e

ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali

riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 7-8/2005, Tabella B9.2 riferito al 2003; il dato statistico

della durata media lavorativa del 2004 non è ancora disponibile) corrisponde a fr. 53'167.-- (fr. 4'250 : 40 x

41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'457 (fr. 3234 : 40 x 41,7 x 12) per le donne

(Tabella TA 1 relativa al Canton Ticino).

In casu,

considerata una capacità lavorativa in

suddette attività adeguate pari al 100% ed applicando una riduzione del 15% stabilita

dal consulente (doc. AI 66 pag. 2), valutazione che nella specie non è

suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo

ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75),

ciò comporta la fissazione di un salario da

invalido di fr. 45'192.

Dal raffronto tra i fr. 87'360 di reddito da valido con quello da

invalido di fr. 45'192 ne risulta un’incapacità al guadagno del 48,2% (87'360 –

45'192 x 100 : 87'360), arrotondato

a 48% (DTF 130 V 121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per

eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica).

Ne consegue che il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita dal 1°

settembre 2004.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione 23 febbraio 2005 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad un quarto di rendita dal

1° settembre 2004.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili

parziali.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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