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Decisione

32.2005.38

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7 settembre 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.6. Nel caso in esame, sulla base

della documentazione medica acquisita agli atti AI, con rapporto 28 giugno 2004

la dr.ssa __________, attiva presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR),

ha posto la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “asma

bronchiale verosimilmente intrinseco con funzione polmonare normale,

iperreattività bronchiale grave e possibile componente allergica aggravante

(sensibilizzazione agli acari della polvere)” (doc. AI 28).

Quali limiti all’esercizio di attività lucrative sono stati evidenziati: "non

esposizione ad agenti irritanti per le vie respiratorie tipo polveri, fumo,

umidità elevata, di sostanze chimiche. Da evitare inoltre attività

essenzialmente all’aperto nonché attività lavorative pesanti".

La citata sanitaria ha ritenuto che:

" si tratta quindi di asma bronchiale essenzialmente di

tipo estrinseco, con possibile componente allergologico (acaro della polvere),

con funzionalità polmonare sinora nei limiti della norma.

Pare che nel determinare

un certo aggravamento dei sintomi asmatici abbia contribuito il fatto che

l'impianto di ventilazione sul posto di lavoro non era in funzione per un

determinato periodo, creando condizioni di lavoro sfavorevole tipo umidità

elevata e accumulo di sostanze irritanti.

Dalla documentazione

specialistica a disposizione appare comunque che l'A. ha una piena capacità

lavorativa in condizioni di lavoro adatte e cioè: privo di sostanze irritanti

tipo polveri, fumo, umidità elevata. Da evitare inoltre attività che si

svolgono essenzialmente all'aperto nonché attività lavorative pesanti.

Per quanto concerne la

situazione psichica (segnalata reazione ansioso-depressiva in sindrome da

disadattamento), la psichiatra curante Dr.ssa __________ segnala uno stato

psichico stabile senza deficit funzionali psichici rilevanti. Dal punto di

vista psichico, la capacità lavorativa in un attività adatta e completa."

(doc. AI 28)

L’assicurato è stato pertanto

ritenuto pienamente inabile nella precedente attività di aiuto cucina, ma

pienamente abile in quelle professioni da esercitare in ambienti idonei con

mansioni rispettose delle succitate limitazioni funzionali.

Il ricorrente contesta

invece l’esistenza di una residua capacità lavorativa.

Orbene, da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non può discostarsi

dalle conclusioni della dr. ssa __________.

Se da una parte la documentazione specialistica attesta come l’assicurato

attualmente non sia più in grado di svolgere la professione di aiuto cucina –

in particolare quando lavora in ambienti umidi o quando è esposto a sostanze

irritanti utilizzate per la pulizia della cucina e del forno, senza

ventilazione adeguata (cfr. valutazione allergologica 21 maggio 2003 del dr. __________,

doc. AI 14) -, dall’altra non vi sono motivi per dubitare del fatto che in

attività adeguate egli non disponga di una residua capacità lavorativa.

Lo stesso medico curante, dr. __________, nel rapporto

26 settembre 2003 all’Ufficio AI ha attestato che il suo paziente è in grado di

svolgere altre attività senza il contatto con agenti irritanti inalanti (doc.

AI 8).

Nemmeno dal lato psichico vi sono delle controindicazioni, visto che la

sindrome ansiosa depressiva di cui il ricorrente è affetto non risulta avere caratteristiche

invalidanti.

Nel rapporto 18 maggio 2004 la psichiatra curante (dr. ssa __________) ha in

tal senso precisato che "attualmente il signor RI 1 non presenta

deficit funzionali psichici di grande rilevanza", che "lo

stato psichico è abbastanza stabile; periodi di ansia e scoraggiamento sono

dovuti dalla situazione precaria in cui egli sta vivendo e sono ben gestibili",

motivo per cui “la capacità lavorativa in un’attività adatta è completa” (doc.

AI 25).

2.7. Pendente

causa il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in parte già

presente agli atti AI.

Con rapporto 18 maggio

2005 il dr. __________, capo del Servizio di pneumologia all’Ospedale __________,

ha riscontrato un peggioramento delle condizioni respiratorie dell’assicurato,

riservandosi di esprimersi dopo 4 settimane sull’abilità lavorativa:

In particolare egli ha rilevato:

"

Si tratta di un paziente 48enne che

ho visitato per l'ultima volta il 30.3.2004 per problemi legati ad asma

bronchiale di tipo misto con ipersensibilità agli acari della polvere ottenendo

dopo somministrazione di corticosteroidi sistemici al controllo del 18.5.2004

un netto miglioramento della situazione respiratoria e una normalizzazione

dell'esame spirometrico. Il 27.1.2005 è stato sottoposto ad esame di

esofago-gastroscopia, che ha confermato la diagnosi di ernia iatale complicata

da esofagite peptica e sospetta gastrite antrale. Durante l'estate 2004 è stato

bene dal profilo respiratorio con esacerbazione dell'asma nell'ottobre e

dicembre 2004 e nei mesi di febbraio e aprile 2005, che ha richiesto la

somministrazione di corticosteroidi sistemici e antibiotici. Il signor RI 1 ha

sospeso in data 8.5.2005 la terapia da te prescritta con Prednisone con

transitorio beneficio.

Lamenta attualmente tosse produttiva

con espettorato giallo, denso il mattino e la sera, accompagnata da dispnea da

sforzo NYHA II e fischi espiratori. All'esame clinico i polmoni sono

simmetricamente ventilati senza rantoli o sibili. Dal profilo funzionale noto

rispetto al 18.5.2004 un netto peggioramento dell'ostruzione bronchiale,

attualmente di gravità moderata, non reversibile con iperinflazione alveolare

lieve. Il valore di FEV1 raggiunge 1.97 litri (59% del predittivo)

quando il 18.5.2004 raggiungeva i 3.23 litri (96% del predittivo).

Consiglio il seguente procedere:

Ø

ho somministrato 80 mg di Kenacort

i. m.,

Ø

mantenere durante i prossimi 3 mesi

il seguente trattamento invariato: Seretide Diskus 250 µg 1-0-1, nebulizzazioni

con Dospir fiale 1-0-1 e in riserva, Singulair 10 mg 0-0-1, Spiriva 18 µg

0-0-1, Pariet 20 mg 1-0-0 e Ventolin Diskus in riserva,

Ø

controllo funzionale previsto tra 4

settimane, quando mi esprimerò come da te richiesto sull'abilità

lavorativa." (doc. D1)

Con nota 19 giugno 2005 il

medico responsabile SMR,

dr. __________, ha così valutato il succitato atto medico:

"

si tratta di assicurato portatore

di patologia respiratoria mista con componente irritativa da acaro.

La situazione non è stazionaria; si

alternano momenti di benessere a momenti di recrudescenza. La diligenza nel

seguire le terapie è indispensabile. La componente "acaro"

(conosciuta anche impropriamente come polvere di casa) può essere praticamente

eliminata con accorgimenti tecnico-igienico nella casa: temperatura delle

camere relativamente bassa, uso di materiali da letto senza lana, ev.

apparecchi disinfettanti).

La malattia, indipendentemente dalla

presenza dell'acaro può avere delle recrudescenze, ma non tali da dover

rinunciare a tutte le attività in modo continuo e/o prolungato.

Le recrudescenze e la ripresa di

funzionalità, come dimostrato per il 2004, mostrano come non vi sia uno stato

che non permetta l'assunzione di attività professionali, soprattutto se si

tratta di attività di tipo leggere come descritte nella decisione AI."

(doc. XIX)

Con rapporto 14 giugno

2005 il dr. __________ ha proceduto al preannunciato aggiornamento dello stato

di salute dell’assicurato, evidenziando:

"

Il 17.5.2005 avevo visitato

ambulatorialmente il signor RI 1 per progressivo peggioramento dell'asma

bronchiale avvenuto a partire dal mese di ottobre 2004 e con ulteriore

incremento dei sintomi dal febbraio 2005. L'incremento dei sintomi respiratori

caratterizzati da dispnea da sforzo, tosse produttiva e fischi espiratori

trovava un correlato funzionale in un importante aumento dell'ostruzione

bronchiale rispetto all'ultima visita del 30.3.2004. Al controllo odierno

persistono tosse il mattino e dispnea da sforzo NYHA malgrado avessi

somministrato 80 mg di Kenacort il 17.5.2005 e sotto regolare terapia con

Seretide Diskus 250 µg 1-0-1, nebulizzazioni con Dospir una fiala mattino e

sera, Singulair 10 mg 0-0-1, Spiriva 18 µg 0-0-1 e Ventolin Diskus in

riserva." (doc. E1)

Infine, con certificato 16

giugno 2005 il medico curante ha attestato un’incapacità lavorativa del 100%

dal 17 giugno 2005 al 3 luglio 2005 (doc. F2).

Interpellato dal TCA, con nota 22 giugno 2005 il medico responsabile del SMR ha

osservato:

" I documenti prodotti ora non aggiungono elementi di

valutazione nuovi. Ci si pone però la domanda sulla gravità della situazione

polmonare rispettivamente disciplina nel seguire le terapie: tali evenienze

potrebbero far porre l'indicazione per una cura stazionaria, comprendente la

somministrazione controllata di medicamenti e la riabilitazione

"respiratoria".

Un passo in questa

direzione per migliorare la situazione sanitaria non è documentata, per cui

possiamo ragionevolmente supporre che non abbia mai avuto luogo." (XXV

bis)

Orbene,

va evidenziato come la documentazione prodotta pendente causa contenga elementi

medici già noti, presenti almeno fino al momento della decisione contestata, né

sono stati segnalati fatti o circostanze nuove che possano modificare l’esauriente

e dettagliata valutazione 28 giugno 2004 del SMR, cui va dato valore probatorio

Considerandi

pieno (DTF 125 V 351ss.).

Al riguardo occorre precisare che per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata - in casu 16 marzo 2005 - quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). In via eccezionale il giudice delle

assicurazioni sociali può, per ragioni di economia processuale, considerare ai

fini della sua valutazione anche uno stato di fatto posteriore alla data di

emanazione della decisione amministrativa impugnata ed estendere così

temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di procedere è tuttavia

soltanto lecito nella misura in cui lo stato di fatto subentrato

successivamente alla resa della decisione impugnata e implicante, a partire da

tale momento, una nuova valutazione giuridica della controversia, sia stato

sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti,

segnatamente del loro diritto di essere sentiti (DTF 130 V 138 consid. 2.1).

Siccome in casu non è possibile evincere quali siano gli effetti del peggioramento

segnalato dal dr. __________ nei rapporti 18 maggio e 19 giugno 2005 sulla residua

capacità lavorativa dell’assicurato, rispettivamente sul diritto o meno ad una

prestazione assicurativa, spetterà all’Ufficio AI, al

quale gli atti sono inviati, determinarsi in merito, eventualmente mediante

l’allestimento di una perizia specialistica.

Fatto sta che, alla luce di quanto riportato sopra, è da ritenere dimostrato

con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V

208.

consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996

LPC

Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che il ricorrente, almeno sino al 16

marzo 2005, presenta una piena capacità lavorativa in attività leggere non

qualificate rispettose dei limiti funzionali sopra evidenziati.

In tal

senso, con scritto 4 marzo 2005 il medico curante, ad ulteriore conferma

della piena capacità lavorativa residua, ha attestato:

"

allo stato attuale delle cose il

Signor RI 1, 05.12.1956, presenta un'inabilità lavorativa legata agli ambienti

atmosferici carichi di sostanze irritanti, eventualmente allergeniche.

Quindi il paziente non può lavorare in locali carichi di umidità, esalazioni di

solventi, vernici o altre sostanze chimiche, come pure ambienti polverosi. Sono

inoltre inadatte attività faticose che richiedono sforzi dell'apparato

respiratorio, in particolare è controindicato il lavoro in cucina (sulla scorta

delle esperienze pregresse).

Per il resto, fino a prova contraria, il Signor RI 1 può essere considerato

abile al lavoro al 100%." (sottolineatura del redattore, doc. A2)

2.8

Con rapporto

26.

ottobre 2004 la consulente in integrazione professionale (in seguito:

consulente), basandosi sulle risultanze mediche, dopo aver visto l’assicurato,

ha proceduto alla valutazione economica osservando fra l’altro quanto segue:

" Dati socio-professionali

Da quanto si evince dal

curriculum vitae:

Formazione scolastica

e professionale

L'A ha frequentato le

scuole dell'obbligo.

Percorso professionale

Dal 1981, l'A lavora

presso diversi alberghi e ristoranti quale ausiliario di pulizie e aiuto cucina

(cf CV). L'ultima attività lucrativa svolta senza impedimenti originati dal

danno alla salute è stata quella di aiuto-cucina presso la Clinica __________

(dal 1 novembre 1998 al 31 gennaio 2004).

Situazione attuale

L'A lavora e beneficia

delle indennità da parte dell'Assicurazione Malattia.

Possibilità di

reintegrazione

L'A potrebbe essere

integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere,

poco qualificate, e confacenti con il danno alla salute, ad esempio quale aiuto

magazziniere (con l'ausilio del muletto), operaio generico (addetto alle

riparazioni, al controllo del prodotto, all'imballaggio, all'assemblaggio), in

ambienti dove non entra a contatto con polveri, umidità elevata, sostanze

chimiche.

Dati economici

Considerando un reddito

ipotetico senza danno alla salute (RH 2002) di circa

fr. 45'500.- (cf questionario DL), una capacità di lavoro residua del 100% in

attività adeguata e applicando una riduzione del 15% (per attività leggere, per

primo impiego), secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di

circa

fr. 44'6681.- e una capacità di guadagno residua del 98,20%." (doc. AI 32)

In

merito ad un possibile reinserimento professionale, la consulente ha precisato:

" Discussione e proposta

Ho incontrato

l'A il 12 ottobre 2004 e l'ho informato sulle prestazioni AI e sui relativi

criteri di assegnazione dei provvedimenti professionali.

Visto quanto

sopra e considerando il bagaglio attitudinale (psico-sociale), l'assenza di una

solida formazione scolastica / professionale, l'età dell'A (e quindi la scarsa

adattabilità nell'acquisizione di nuovi "savoir faire"), ritengo che

dei provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di

base, non siano proponibili.

Tuttavia, la

presenza sul mercato del lavoro di diverse attività direttamente accessibili e

confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che l'A sia

direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

Peraltro, a

mio avviso il Signor RI 1 potrebbe beneficiare di un aiuto al collocamento. Il

27.

ottobre 2004, ne ho discusso con i collocatori AI __________ e __________,

entrambi ritengono che l'A non possa usufruire di un aiuto al collocamento da

parte dell'AI ma debba rivolgersi ai normali canali di collocamento."

(doc. AI 32)

2.9

Nel

dettagliato ed esaustivo rapporto 26 ottobre 2004 la consulente ha dunque

evidenziato che nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative in

attività leggere non qualificate, quali magazziniere, operaio generico addetto

alle riparazioni, al controllo del prodotto, all’imballaggio, all’assemblaggio,

professioni esercitabili in ambienti in cui non vi sia contatto con polveri,

umidità elevata e sostanze chimiche.

Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della

consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni

reintegrative.

Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003

nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p.

332).

Gli ambiti lavorativi presi in considerazione dalla consulente si riferiscono del

resto ad attività con compiti non qualificati, semplici e ripetitivi: nel

settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di

sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in quello dei servizi vi sono

attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti

prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio

2003.

nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

Per

questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate

dalla consulente nel citato rapporto 26 ottobre 2004.

Infine,

riguardo ad un’eventuale riformazione professionale – oggetto principale del

contendere -, a prescindere dal fatto che, come si vedrà, l’assicurato non

dispone del grado minimo d’invalidità del 20% per poter avere diritto a simili

provvedimenti (consid. 2.4), occorre ricordare come la consulente non abbia

individuato un progetto reintegrativo di qualifica, non disponendo l’interessato

del necessario bagaglio attitudinale e culturale (cfr. consid. 2.8).

2.10

Ritenuta la

piena esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere non qualificate,

occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16.

LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale aiuto di

cucina (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere

ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

2.10.1

Per quel che concerne il salario da valido, nel più volte

citato rapporto 26 ottobre 2004 la consulente ha preso

in considerazione l’importo annuo di fr. 45'500 determinato sulla base del

questionario del datore di lavoro (doc. AI 7).

2.10.2

Riguardo al salario

da invalido, considerato che l'assicurato

non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito

può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique

VSI 2002 p. 68 consid. 3b;

DTF 126 V 76 consid. 3b/bb;

RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

In

concreto, la consulente ha fissato il reddito ipotetico da invalido in fr. 44’681.--, partendo da

una un reddito statistico per attività leggere, ripetitive non qualificate pari

a fr. 52'566, praticando una riduzione

di rendimento del 15%.

Dal raffronto tra tale dato ed i fr. 45'500.-- di reddito da valido, essa ha determinato

un’incapacità al guadagno pari al 2%

[( 45'500 – 44'618) x 100 : 45’500], non sufficiente

per aprire il diritto ad un riformazione professionale, né ad una rendita.

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma

mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Gli atti

sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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