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Decisione

32.2005.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 settembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno entrambi attestato lo sviluppo di una vera e propria sindrome

fibromialgica, come pure di artralgie alle articolazioni dei polsi, mani e dita

bilateralmente, nonché ai piedi (cfr. il rapporto del dott. __________ al dott.

__________ del 28 novembre 2003 ed all'AI del 12 febbraio 2004, oltre al

rapporto del dott. __________ sempre all'AI del 7 gennaio 2004).

In particolare nella

corrispondenza del dott. __________ al collega __________ del novembre 2003 si

può fra l'altro leggere: "La signora RI 1 presenta un quadro algico

estremamente diffuso, di carattere fibromialgico, a dire il vero i dolori vanno

ben oltre ai classici tender points fibromialgici,... (...). I dolori da lei

lamentati da un paio di anni alle mani ed ai piedi, per i quali mi viene ora

inviata, sono a mio parere pure da interpretare nell'ambito della sindrome

fibromialgica. (...). Per il momento non mi è perciò possibile porre alcuna

sicura diagnosi reumatologica che possa spiegare le sue artralgie, se non la

già citata sindrome fibromialgica. A favore di tale ipotesi vi è l'ormai

subentrata cronicizzazione dei dolori e la loro resistenza a qualsiasi terapia

medicamentosa o fisiatrica già eseguita.".

L'ulteriore

documentazione medica trasmessa poi dalla ricorrente all'invalidità in sede di

opposizione non ha fatto che confermare quanto sopra, nel senso che,

successivamente alla perizia SAM del maggio 1999:

-

i dolori manifestati

dalla ricorrente in tutto il corpo si sono progressivamente cronicizzati, con

susseguente sviluppo di una sindrome fibromialgica attestata medicalmente;

-

sono subentrate nuove

patologie in entrambe le mani prima non presenti;

-

la situazione alla

spalla destra è parimenti peggiorata al punto di rendersi necessaria

l'operazione del dicembre 2004.

Nell'ottica di quanto

precede, in ragione sia del peggioramento delle problematiche preesistenti, sia

del sopravvenire di nuove, l'ufficio AI avrebbe pertanto dovuto procedere, come

richiesto dalla signora RI 1 in sede di opposizione, ad una rivalutazione

medica globale presso il SAM dello stato di salute e della capacità lavorativa

dell'assicurata." (doc. I)

1.4. Con risposta

di causa 15 aprile 2005 l'amministrazione, confermando la propria decisione, ha

invece chiesto la reiezione del ricorso.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,

H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29

gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C.,

I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne

invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,

nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli

effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai

principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di

raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre

prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF

130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se, nel periodo intercorso tra la decisione 25 ottobre 1999

(doc. AI 40) e la decisione su opposizione qui in esame, vi è stata una

modifica delle condizioni invalidanti dell’assicurata tale da giustificare una

revisione del suo diritto alla rendita.

2.4. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA, articolo che ha sostituito l’art. 41 vLAI).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece,

se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che

il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI).

Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente,

in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St.; DTF 125 V 417 consid. 2d con riferimenti;

RCC 1984

pag. 137).

2.5. La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;

RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113

V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

Considerandi

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28

cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile

1991.

in causa G. C., Bellinzona, non pubblicata,

consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258; cfr. anche DTF 130 V 71).

2.6

Nell’ambito della prima domanda di prestazioni, l’assicurata

è stata sottoposta ad un esame pluridicisciplinale eseguito dal Servizio

accertamento medico dell’Assicurazione Invalidità

(in seguito: SAM).

Riscontrata una sindrome lombovertebrale cronica (con componente spondilogena

destra su alterazioni degenerative di tipo diffuso a livello della colonna

vertebrale), una periartropatia omeroscapolare tendinopatica, nonché, a livello

psichiatrico, un disturbo da dolore somatoforme, con rapporto 7 maggio 1999 i

periti del SAM avevano valutato un’incapacità lavorativa globale del 50% nella

precedente attività di ausiliaria e del 40% quale casalinga (doc. AI 26).

L’Ufficio AI aveva inoltre esperito un’inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica, in cui sono stati riscontrati degli

impedimenti nella misura del 29%

(doc. AI 16).

Essendo l’assicurata parzialmente attiva professionalmente, in applicazione del

cosiddetto metodo misto (art. 27bis OAI),

l’amministrazione

ha così determinato il grado d’invalidità complessivo:

" Attività Quota parte Limitazione Grado

d'invalidità

SALARIATA 70.--% 50.--% 35.--%

CASALINGA 30.--% 29.--% 9.--%

Grado d'invalidità complessivo 44.--%"

(doc. AI 36)

2.7

Con il

ricorso RI 1 sostiene che il suo stato di salute accertato nel 1999 ha subito

nel frattempo un sensibile peggioramento, essendo tra l’altro comparse delle

patologie non considerate dal SAM.

Orbene, dall’esame della documentazione medica agli atti questo TCA non

riscontra una rilevante modifica della situazione valetudinaria ai sensi

dell’art. 17 LPGA, almeno sino all’intervento alla spalla destra avvenuto nel

dicembre 2004 di cui si parlerà diffusamente più avanti.

Vero che rispetto alla prima procedura i dolori reumatici si sono cronicizzati

(sviluppo di una sindrome fibromialgica), con l’insorgenza di dolori alle mani

(quella sinistra è stata operata nell’aprile 2002 per via di un’artralgia

all’articolazione trapezio-metacarpea) ed ai piedi.

A tal

riguardo, con rapporto 28 novembre 2003 il dr. __________, specialista in

reumatologia, ha evidenziato:

" La Signora RI 1 presenta un quadro algico estremamente

diffuso, di carattere fibromialgico, a dire il vero i dolori vanno ben oltre i

classici tender points fibromialgici, motivo per il quale si potrebbe anche

porre la diagnosi di una sindrome somatoforme del dolore cronico. Già da anni

lamenta dolori alla colonna vertebrale per i quali le è già stata riconosciuta

un'incapacità lavorativa al 44% e percepisce perciò una rendita AI al 25%

(eseguita perizia SAM nell'aprile 1999).

I dolori da lei lamentati da un paio di anni alla mani ed ai piedi, per i quali

mi viene ora inviata, sono a mio parere pure da interpretare nell'ambito della

sindrome fibromialgica. Tuttalpiù potrebbero essere dovuti ad incipienti

alterazioni degenerative. Onde escludere una patologia infiammatoria ho

comunque eseguito un piccolo screening ematologico e le ho fatto eseguire una

scintigrafia ossea. All'esame del sangue ho solo rilevato un lieve aumento

della sedimentazione, con PCR comunque negativa; non credo che questo ulteriore

rialzo della VES sia attribuibile ad una patologia infiammatoria sistematica.

La scintigrafia non ha evidenziato alcun processo infiammatorio, tuttalpiù

lievi alterazioni degenerative pluriarticolari.

L'anamnesi e la clinica d'altronde non parlano in modo esaustivo per

un'artropatia infiammatoria. Per il momento non mi è perciò possibile porre

alcuna sicura diagnosi reumatologica che possa spiegare le sue artralgie, se

non la già citata sindrome fibromialgica. A favore di tale ipotesi vi è l'ormai

subentrata cronicizzazione dei dolori e la loro resistenza a qualsiasi terapia

medicamentale o fisiatrica già eseguita."

(doc. AI 62)

Lo

specialista ha comunque osservato che "a mio parere, sotto l’aspetto

puramente reumatologico, non vi è una giustificazione ad aumentare la sua già

riconosciuta capacità lavorativa" (doc. AI 62).

Va qui ricordato che nella valutazione reumatologica 5 maggio 1999, eseguita nell’ambito

della perizia SAM, il dr. __________ aveva ritenuto un’inabilità al lavoro del

40% nella professione di ausiliaria, con una residua capacità lavorativa superiore

al 70% in attività leggere rispettose di alcuni limiti funzionali (doc. AI 25).

Anche il

dr. __________, medico chirurgo che ha eseguito l’intervento di aprile 2002 alla

mano sinistra, oltre ad aver esposto le diagnosi prese in considerazione dal

dr. __________, si è espresso in merito alla capacità lavorativa. Nel rapporto

17.

gennaio 2003 all’Ufficio AI egli ha segnatamente certificato i seguenti

periodi di inabilità: 100% dal 29 aprile 2002, 0% dal 19 agosto 2002, 100% dal

18.

settembre 2002 e 66,6% dal 14 ottobre 2002 in quanto a quell’epoca

l’assicurata lavorava solo 2 ore al giorno.

Egli ha poi osservato che:

" al 14.11.02 avevo previsto la ripresa dell’attività

lavorativa per il 66,6% che dovrebbe effettuare. La paziente ha rinunciato e si

è iscritta alla disoccupazione. Per quel che riguarda il grado d’invalidità mi

chiedo se non lo si potesse portare dal 44% attuale al 50% tenendo in

considerazione i disturbi che la paziente ha al polso a sinistra." (doc.

AI 53)

Al

riguardo va ricordato che nella perizia 7 maggio 1999 il SAM aveva già riconosciuto

un’inabilità lavorativa globale del 50% (doc. AI 26).

Infine, con rapporto 22 luglio 2004 il dr. __________, a seguito delle

parestesie notturne e disturbi di sensibilità alla mano destra, ha riscontrato

una sindrome canalicolare con una incipiente sindrome del tunnel carpale ed una

tendovaginite stenosante dei flessori al terzo dito, prescrivendo, in attesa di

una terapia, un tutore da portare durante la notte senza tuttavia indicare

alcuna valutazione della capacità lavorativa (doc. AI 82). Non si può pertanto

desumere che tali affezioni siano in grado di aumentare il grado d’incapacità

lavorativa, tenuto del resto che conto le stesse non risultano essere ancora stabilizzate.

Pertanto,

pur essendovi stato un peggioramento delle condizioni reumatologiche

dell’assicurata - considerato che non è stata comprovata alcuna modifica delle

altre patologie invalidanti (psichica e gastroenterologica) prese in

considerazione nella perizia SAM -, tale peggioramento non è tuttavia rilevante

ai fini di una modifica del grado d’invalidità.

In queste

circostanze non è quindi necessario ritornare gli atti all’Ufficio AI per una

nuova valutazione della situazione medica, così come postulato dall'assicurata.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

effetti, alla luce degli

atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente

chiarita, motivo per cui non appare necessario procedere ad ulteriori

accertamenti.

2.8

La

ricorrente ha altresì fatto presente di aver subito un intervento chirurgico alla

spalla destra, avvenuto il 15 dicembre 2004 (cfr. rapporto operatorio doc. AI

85).

Al riguardo, con nota 7 febbraio 2005 il dr. __________, responsabile del SMR

(Servizio di accertamento medico dell’Ufficio AI), ha rilevato:

" Con l'intervento chirurgico la situazione varia, poiché

per l'intervento stesso e la riabilitazione una IL completa risulta essere

giustificata. Non possiamo esprimerci sul decorso, in assenza di documentazione

e del tempo necessario (non sono ancora passati due mesi).

A questo proposito, in considerazione della struttura della paziente, non ci

permettiamo di esprimere una prognosi favorevole, perché in presenza dei

disturbi da anni lamentati dalla paziente, ogni intervento curativo sembra

destinato al fallimento." (doc. AI 77)

Orbene, ricordato

che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del

cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza

interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata - in concreto il 21 febbraio 2005 -, quando si

ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF

129.

V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), gli eventuali effetti dell’intervento

di dicembre 2004 sulla capacità lavorativa non possono in casu essere

presi in considerazione.

Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia

procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi

ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui

essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di

facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105

V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101

consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita

del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980

pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

Dalla

documentazione contenuta all’inserto non è tuttavia possibile poter dedurre

qualcosa in merito al decorso post-operatorio, essendo stato prodotto

unicamente il rapporto dell’intervento stesso (doc. AI 85).

Va comunque rilevato che con la decisione contestata l’Ufficio AI ha espressamente

dichiarato di voler avviare d’ufficio una procedura di revisione, motivo per

cui gli atti gli vengono trasmessi affinché proceda in tal senso.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Gli atti

sono trasmessi all’Ufficio AI per la revisione della rendita ai sensi dei

considerandi.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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