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Decisione

32.2005.4

incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici

10 giugno 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

1. L'opposizione è

respinta

2. La procedura è

gratuita." (Doc. AI 36)

1.3. Con tempestivo ricorso al TCA

l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha ribadito

quanto chiesto con l’opposizione precisando:

"

(…)

L’istante in data 8 settembre 2004

presenta richiesta di prestazione AI per adulti; (DOC B). Detta richiesta è

suffragata dalla diagnosi del medico curante, dottor __________ con studio in __________.

In data 9 settembre 2005 la Convenuta trasmette conferma di ricevuta; DOC C.

Nell'allegato DOC D si prende atto che l'agenzia comunale AVS conferma quanto

dichiarato dall'istante nella precitata richiesta.

A richiesta della parte Convenuta il

medico curante, dottor __________, conferma la diagnosi evidenziata nella

richiesta di prestazioni; DOC E e DOC F. Sempre il medico curante, sollecitato

dalla Convenuta, a riprova della correttezza diagnostica, invia alla Convenuta

questo ulteriore certificato medico; DOC G.

Priva di qualsiasi istruttoria

medica, l'UAI, in data 5 aprile 2004, emetteva decisione di rifiuto; DOC H.

L'istante, attraverso lo scrivente

istituto, in data 28 maggio 2004 chiedeva un supplemento istruttorio; DOC I. Il

7 di giugno 2004 l'UAI dava conferma dell'avvenuto ricevimento del precedente

documento; DOC L. Nonostante quanto precede, la Convenuta, in data 17 agosto

emetteva decisione di rifiuto; DOC M.

Prontamente insorto l'assicurato,

per il tramite dello scrivente istituto, elevava opposizione; DOC N.

Il 17 dicembre 2004 la Convenuta

emetteva decisione su opposizione, qui prodotta quale DOC O.

Considerandi

Appare lapalissiano che la procedura

posta in essere dalla parte Convenuta non è stata corretta nei riguardi dei

diritti dell'assicurato. Infatti non ha provveduto a svolgere alcuna

istruttoria di tipo medico-peritale. Mentre, per contro, si è limitata ad

assumere decisioni solo con limitandosi a pregiudizi privi di alcuna base

scientifica.

Dispositivo

Per questi motivi piaccia giudicare: l'istanza è accolta, la decisione è

annullata, in subordine si nomini un perito medico. Protestate tasse, spese e

ripetibili." (doc. I)

1.4. Nella risposta di causa l’UAI,

confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione

del ricorso.

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Per quel

che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

"prestazioni" s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni

cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora

statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario

dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante

per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione

a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in

vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre

riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale

che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).

In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai

fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e

concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte

federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,

estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito

dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima

dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali

sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto,

applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato

di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che

per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita

avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso

avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna

modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità

e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF

130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad

un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe

distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo

l’introduzione della LPGA.

Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista

materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,

le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile

comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore

al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme

valide sino al 31 dicembre 2002.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16

LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in

DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato

che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad

una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale

diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati

ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere

ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.

consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

2.4 Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati

- oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche

parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico

morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per

l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5. Nella

fattispecie, il dr. __________, chirurgo e medico curante, nel suo rapporto del

26 novembre 2003 ha certificato, come visto, un’inabilità lavorativa dal 24

giugno 2002 ed ha diagnosticato una cardiopatia ipertensiva con crisi di

scompenso, coliche renali bilaterali destro e sinistro con calcoli, epatite,

dolori diffusi con neuroastenie, crisi di angoscia con blocchi somatici e

muscolari, stato depressivo e ansioso, precisando:

"

si tratta di un paziente che ha

lavorato come segretario e maestro di scuola. Giunto in Svizzera nel 1994 come

rifugiato politico. Torturato in prigione dai serbi. È rimasto in uno stato

psico-fisico debilitato e non più collocabile." (doc. AI 11)

Nella sua “proposta

medico” del 14 gennaio 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:

" quasi 60enne profugo, senza attività lavorativa in CH.

Il dr. __________ ci

elenca molte diagnosi, alcune influenti sulla CL, altre no, ma non sono per

niente documentate.

Richiesta al dr__________

di precisazione (lettera scritta)." (doc. AI 13)

In data

15 gennaio 2004 il dr. __________ ha chiesto al dr. __________ di precisare e

documentare quanto riferito nel rapporto medico del 26 novembre 2003:

" Mi permetto di chiederle alcune ulteriori precisazioni

sulle varie patologie da lei elencate.

In particolare le sarei

grato se potesse documentarci tramite rapporti ospedalieri, reperti radiologici

o di laboratorio, le diagnosi da lei descritte di cardiopatia ipertensiva con

crisi di scompenso e di coliche renali bilaterali con calcolo.

Le sarei inoltre grato se

potesse descriverci l'attuale terapia medica in atto e dirci se si trova

attualmente in cura specialistica.

La pregherei inoltre in

futuro di voler allegare ai suoi rapporti medici gli atti medici necessari per

una migliore valutazione per favorire un procedere più veloce." (doc. AI

14)

In data 21

gennaio 2004 il dr. __________ ha trasmesso all’UAI i certificati richiesti

(doc. AI 16 e 17), in particolare per quanto concerne l’aspetto urologico.

Il dr. __________,

urologo, in data 13 giugno 2003 ha infatti certificato:

" Diagnosi

- Stato dopo colica

renale a destra per calcolo prevescicale di 3 mm

- Stato dopo pig-tail

passeggero per calcolo prevescicale ostruente a sinistra nel

dicembre 2000

- Iperplasia prostatica

- Cardiopatia ipertensiva

Anamnesi

Il signor RI 1 è stato

ospedalizzato sino a 03.06.2003 presso il reparto di urologia causa coliche

renali su piccolo concremento prevescicale. Dalla sua dimissione il paziente è

privo di disturbi.

Reperti

Paziente cinquantanovenne

in buone condizioni generali. Afebbrile. Logge renali indolenti.

Sonografia

Reni nei limiti della

norma senza dilatazione e calcolosi. Non visibile calcolo prevescicale.

Laboratorio

Sedimento urinario:

blando.

Valutazione e procedere

Stato dopo passaggio

spontaneo di un piccolo calcolo prevescicale di destra. Ho istruito il paziente

sulla metafilassi dei calcoli." (doc. AI 17)

In data

29 gennaio 2004 il dr. __________ ha nuovamente osservato:

" ho ricevuto i rapporti che mi ha mandato concernenti

l'assicurato a margine. Si tratta di due rapporti concernenti un episodio di

calcolo renale a destra, episodio non invalidante e risoltosi spontaneamente.

Non abbiamo per contro

ricevuto alcun documento riguardante la patologia cardiaca da lei accennata nel

rapporto del 26.11.2003 che potrebbe comportare un'incapacità lavorativa, cosa

che non è data per l'episodio di colica renale.

La prego ancora di

mandarci i documenti concernenti le patologie indicate.

La prego inoltre di

descriverci la terapia dell'assicurato." (doc. AI 18)

In data

10 febbraio 2004 il dr. __________ ha precisato:

" Il signor RI 1 già in cura da dr. __________ al

16.04.2003 è stato da me visto e da controllo clinico è risultato essere

portatore di una cardiopatia ipertensiva con insufficienza aortica e mitralica

(non è stata eseguita nessun'altra indagine ma trattata con Kalten 1 capsula al

giorno, Tiatral sr 1 pastiglia al giorno e Dilatrend tabletten al bisogno.

Con questa cura la cardiopatia

ipertensiva andava bene per cui non ho inviato il paziente al cardiocentro.

Altre constatazioni solo

cliniche e non strumentali sono state l'ipertrofia alla prostata e uno stato

psicofisico deteriorato a seguito della prigionia subita in Kossovo da parte

dei serbi.

Le altre diagnosi sono

state rilevate in tempi successivi." (doc. AI 20)

Nelle sue

“annotazioni” del 30 marzo 2004 il dr. __________ ha rilevato:

" Per questo 60.enne rifugiato politico, in CH dal 1994,

non ha mai svolto attività lavorativa, al paese d'origine segretario scolastico

e maestro, non abbiamo ricevuto, malgrado le sollecitazioni al curante,

documentazione medica che comprovasse la patologia invalidante comunicataci

(cardiopatia, stato depressivo): - risultati di indagini, - terapia in atto.

La patologia renale,

unica documentata (calcolo) non è invalidante e transitoria.

Quindi propongo un

rifiuto." (doc. AI 22)

Dopo la

decisione di rifiuto di prestazioni 5 aprile 2004 (doc. AI 23), l’assicurato,

rappresentato dalla RA 1, ha osservato:

" quali patrocinatori dell'assicurato indicato in

epigrafe, in riferimento alla vostra recente decisione di rifiuto di

prestazioni AI, alla luce dell'allegato certificato medico vi preghiamo di

voler predisporre un supplemento di istruttoria. Infatti, tutto ci lascia credere

che la sopraccitata richiesta sia stata evasa senza i doverosi accertamenti

clinici." (doc. AI 27)

In data

19 maggio 2004 il dr. __________ ha certificato:

" A causa di uno stato di salute psicofisico deteriorato

dovuto ad una serie di vicissitudini vitali negative, il signor RI 1,

20.5.1944, non è collocabile attualmente." (doc. AI 28)

Nelle sue

“annotazioni” del 13 agosto 2004 il dr. __________ ha osservato:

" Ribadisco che abbiamo richiesto al medico curante di

descriverci e documentarci lo stato di salute dell'A.

Abbiamo sempre ricevuto

risposte generiche e non motivanti, la IL, nessuna descrizione dello stato di

salute che non fosse meno che generica e nessuna risposta se l'A. si trovasse

in terapia i suoi asseriti disturbi di natura psichica.

Il curante si limita a

descrivere la patologia cardiaca, della quale dice che va bene e che non

giustifica a mio parere una IL.

Mantenere la posizione

precedente di rifiuto." (doc. AI 32)

2.6. La censura

sollevata dal ricorrente verte essenzialmente sul fatto che l’UAI non avrebbe

intrapreso le necessarie indagini mediche specialistiche per determinare l’eventuale

incapacità lavorativa.

Ora, dagli atti emerge che

il dr. __________ ha indicato nel suo rapporto medico e nei certificati che

sono seguiti (doc. AI 11, 16, 17, 20 e 28) che l’assicurato soffre di disturbi

cardiaci, urologici e depressivi.

L’amministrazione

ha chiesto che tali patologie venissero precisate e documentate, ciò che è

stato fatto solo per quanto attiene il problema urologico (doc. AI 17).

Per il

problema cardiaco il dr. __________ ha riferito che l’assicurato, già in cura

dal dr. __________ dall’aprile 2003, è portatore di una cardiopatia ipertensiva

con insufficienza aortica e mitralica e che non ha ordinato altre indagini; egli

ha trattato la cardiopatia con “Kalten 1 capsula al giorno, Tiatral Sr 1

pastiglia al giorno e dilatrend tabletten al bisogno” (doc. AI 20).

In data

19 maggio 2004 il dr. __________ ha ancora riferito di uno “stato psico-fisico

deteriorato” senza documentarne la gravità (doc. AI 28).

Ora, per

quanto attiene al problema urologico, dal rapporto del dr. __________, non

emergono elementi che permettono di ritenere l’esistenza di fattori invalidanti

(doc. AI 17), per cui non era necessario da parte dell’amministrazione ordinare

ulteriori accertamenti.

Per

quanto attiene al problema cardiaco, lo stesso dr. __________ ha riferito che

la cura con i farmaci da lui prescritti “andava bene per cui non ho inviato

il paziente al cardiocentro” (doc. AI 20). Quindi neanche per il problema

cardiologico, che comunque non è stato avvalorato da rapporti specialistici,

era necessario da parte dell’UAI ordinare altri accertamenti.

Per

quanto attiene al problema “psicofisico”, agli atti non è presente nulla al riguardo,

per cui, senza un minimo di constatazione oggettivamente documentata, non è

pensabile di ordinare una perizia medica per accertare tale problematica.

Inoltre,

il dr. __________ nel suo primo rapporto medico del novembre 2003 aveva

inserito la problematica depressiva (“stato depressivo-ansioso”) tra le

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 11).

Va qui

ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (STFA del 18 settembre 2001 nella causa C.R.W.,

264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio

2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L.; DTF

125 V 195 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b, 115 V 113; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.

164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158‑159 consid. 3a; SZS 1989 pag. 92).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158‑159

consid. 3a).

L’assicurato non ha quindi prodotto alcun atto medico idoneo a

rendere perlomeno verosimile il carattere invalidante di un’eventuale

affezione psichica. Del resto anche le altre due patologie, come visto, non

sono né state sufficientemente documentate né, da quello che emerge dagli atti,

rivestono carattere invalidante, motivo per cui la fattispecie non necessita in

questa sede di ulteriori accertamenti.

Qualora

lo stato di salute dovesse in futuro peggiorare l’assicurato ha sempre la

possibilità di inoltrare un’ulteriore domanda di prestazioni, corredata dalla

necessaria e pertinente documentazione medica.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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