32.2005.4
incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici
10 giugno 2005Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.4
Data decisione, Autorità:
10.06.2005, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 82 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.4
ZA/td
Lugano
10 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
settembre 2003, RI 1, nato nel 1944, ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita AI in quanto affetto da
“cardiopatia ipertensiva con crisi di scompenso, coliche renali bilaterali
destro e sinistro con calcoli, epatite, dolori diffusi con neuroastenie, crisi
di angoscia con blocchi somatici e muscolari, stato depressivo e ansioso”(doc.
AI 1 e 11).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con delibera 5 aprile 2004 l’UAI ha respinto la
domanda di prestazioni in quanto l’assicurato non era affetto da una patologia
invalidante che causasse un’incapacità lavorativa ai sensi della LAI (doc. AI
23).
Nel maggio 2004 RI 1 ha
presentato una seconda richiesta di prestazioni a causa di un deteriorato stato
psico-fisico (doc. AI 28).
Con decisione 17 agosto
2004 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni motivando:
"
(…)
lei ha nuovamente inoltrato una
richiesta per rendita.
Con decisione del 05.04.2004 avevamo
respinto la sua precedente richiesta di prestazioni. Un nuovo esame è possibile
quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono
dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa
data. La nuova valutazione di una situazione invariata non è possibile.
• Con
la sua nuova domanda non fa valere elementi nuovi.
Decidiamo pertanto:
• Non
si entra nel merito della richiesta di prestazioni." (Doc. AI 33)
1.2. Con opposizione 19 agosto
2004 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha osservato:
"
quali patrocinatori dell'assicurato
indicato in epigrafe, ci permettiamo di elevare formale opposizione
alla vostra decisione del 17 u.s. La nostra opposizione è supportata dal fatto
che non è stata posta in essere alcuna indagine atta a favorire l'istruttoria
circa le reali condizioni psico-fisiche del nostro assistito. Pertanto,
vogliate prendere atto di quanto precede e sottoporre l'assicurato alle
relative indagini di tipo medico." (doc. AI 34)
Con decisione su
opposizione 17 dicembre 2004 l'UAI ha confermato la precedente decisione:
"
(…)
6.In casu, l'assicurato
sostiene che non sono stati correttamente valutati i problemi psicofisici.
Tuttavia nessuna prova in
tal senso è stata fornita.
Se è vero che nell'ambito
delle assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio, in base al quale
l'amministrazione è tenuta d'ufficio a stabilire i fatti rilevanti ai fini del
giudizio, è altresì vero che tale principio è temperato dall'obbligo che
incombe all'interessato di collaborare nell'accertamento dei fatti, e che si
traduce fra l'altro nel dover segnalare ogni e qualsiasi cambiamento
suscettibile di modificare il giudizio finale.
Nel presente caso
l'assicurato non ha reso verosimile l'insorgenza di un peggioramento, mentre
l'amministrazione ha adeguatamente valutato lo stato di salute dell'assicurato
giungendo alla conclusione che non vi è un peggioramento.
Ne discende che la
decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma.
L'Ufficio AI del cantone
Ticino in conclusione risolve:
Fatti
1. L'opposizione è
respinta
2. La procedura è
gratuita." (Doc. AI 36)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA
l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha ribadito
quanto chiesto con l’opposizione precisando:
"
(…)
L’istante in data 8 settembre 2004
presenta richiesta di prestazione AI per adulti; (DOC B). Detta richiesta è
suffragata dalla diagnosi del medico curante, dottor __________ con studio in __________.
In data 9 settembre 2005 la Convenuta trasmette conferma di ricevuta; DOC C.
Nell'allegato DOC D si prende atto che l'agenzia comunale AVS conferma quanto
dichiarato dall'istante nella precitata richiesta.
A richiesta della parte Convenuta il
medico curante, dottor __________, conferma la diagnosi evidenziata nella
richiesta di prestazioni; DOC E e DOC F. Sempre il medico curante, sollecitato
dalla Convenuta, a riprova della correttezza diagnostica, invia alla Convenuta
questo ulteriore certificato medico; DOC G.
Priva di qualsiasi istruttoria
medica, l'UAI, in data 5 aprile 2004, emetteva decisione di rifiuto; DOC H.
L'istante, attraverso lo scrivente
istituto, in data 28 maggio 2004 chiedeva un supplemento istruttorio; DOC I. Il
7 di giugno 2004 l'UAI dava conferma dell'avvenuto ricevimento del precedente
documento; DOC L. Nonostante quanto precede, la Convenuta, in data 17 agosto
emetteva decisione di rifiuto; DOC M.
Prontamente insorto l'assicurato,
per il tramite dello scrivente istituto, elevava opposizione; DOC N.
Il 17 dicembre 2004 la Convenuta
emetteva decisione su opposizione, qui prodotta quale DOC O.
Considerandi
Appare lapalissiano che la procedura
posta in essere dalla parte Convenuta non è stata corretta nei riguardi dei
diritti dell'assicurato. Infatti non ha provveduto a svolgere alcuna
istruttoria di tipo medico-peritale. Mentre, per contro, si è limitata ad
assumere decisioni solo con limitandosi a pregiudizi privi di alcuna base
scientifica.
Dispositivo
Per questi motivi piaccia giudicare: l'istanza è accolta, la decisione è
annullata, in subordine si nomini un perito medico. Protestate tasse, spese e
ripetibili." (doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione
del ricorso.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
"prestazioni" s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni
cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora
statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario
dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante
per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione
a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in
vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre
riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale
che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto,
applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che
per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita
avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso
avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità
e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF
130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad
un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.
consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
2.4 Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati
- oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche
parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella
fattispecie, il dr. __________, chirurgo e medico curante, nel suo rapporto del
26 novembre 2003 ha certificato, come visto, un’inabilità lavorativa dal 24
giugno 2002 ed ha diagnosticato una cardiopatia ipertensiva con crisi di
scompenso, coliche renali bilaterali destro e sinistro con calcoli, epatite,
dolori diffusi con neuroastenie, crisi di angoscia con blocchi somatici e
muscolari, stato depressivo e ansioso, precisando:
"
si tratta di un paziente che ha
lavorato come segretario e maestro di scuola. Giunto in Svizzera nel 1994 come
rifugiato politico. Torturato in prigione dai serbi. È rimasto in uno stato
psico-fisico debilitato e non più collocabile." (doc. AI 11)
Nella sua “proposta
medico” del 14 gennaio 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" quasi 60enne profugo, senza attività lavorativa in CH.
Il dr. __________ ci
elenca molte diagnosi, alcune influenti sulla CL, altre no, ma non sono per
niente documentate.
Richiesta al dr__________
di precisazione (lettera scritta)." (doc. AI 13)
In data
15 gennaio 2004 il dr. __________ ha chiesto al dr. __________ di precisare e
documentare quanto riferito nel rapporto medico del 26 novembre 2003:
" Mi permetto di chiederle alcune ulteriori precisazioni
sulle varie patologie da lei elencate.
In particolare le sarei
grato se potesse documentarci tramite rapporti ospedalieri, reperti radiologici
o di laboratorio, le diagnosi da lei descritte di cardiopatia ipertensiva con
crisi di scompenso e di coliche renali bilaterali con calcolo.
Le sarei inoltre grato se
potesse descriverci l'attuale terapia medica in atto e dirci se si trova
attualmente in cura specialistica.
La pregherei inoltre in
futuro di voler allegare ai suoi rapporti medici gli atti medici necessari per
una migliore valutazione per favorire un procedere più veloce." (doc. AI
14)
In data 21
gennaio 2004 il dr. __________ ha trasmesso all’UAI i certificati richiesti
(doc. AI 16 e 17), in particolare per quanto concerne l’aspetto urologico.
Il dr. __________,
urologo, in data 13 giugno 2003 ha infatti certificato:
" Diagnosi
- Stato dopo colica
renale a destra per calcolo prevescicale di 3 mm
- Stato dopo pig-tail
passeggero per calcolo prevescicale ostruente a sinistra nel
dicembre 2000
- Iperplasia prostatica
- Cardiopatia ipertensiva
Anamnesi
Il signor RI 1 è stato
ospedalizzato sino a 03.06.2003 presso il reparto di urologia causa coliche
renali su piccolo concremento prevescicale. Dalla sua dimissione il paziente è
privo di disturbi.
Reperti
Paziente cinquantanovenne
in buone condizioni generali. Afebbrile. Logge renali indolenti.
Sonografia
Reni nei limiti della
norma senza dilatazione e calcolosi. Non visibile calcolo prevescicale.
Laboratorio
Sedimento urinario:
blando.
Valutazione e procedere
Stato dopo passaggio
spontaneo di un piccolo calcolo prevescicale di destra. Ho istruito il paziente
sulla metafilassi dei calcoli." (doc. AI 17)
In data
29 gennaio 2004 il dr. __________ ha nuovamente osservato:
" ho ricevuto i rapporti che mi ha mandato concernenti
l'assicurato a margine. Si tratta di due rapporti concernenti un episodio di
calcolo renale a destra, episodio non invalidante e risoltosi spontaneamente.
Non abbiamo per contro
ricevuto alcun documento riguardante la patologia cardiaca da lei accennata nel
rapporto del 26.11.2003 che potrebbe comportare un'incapacità lavorativa, cosa
che non è data per l'episodio di colica renale.
La prego ancora di
mandarci i documenti concernenti le patologie indicate.
La prego inoltre di
descriverci la terapia dell'assicurato." (doc. AI 18)
In data
10 febbraio 2004 il dr. __________ ha precisato:
" Il signor RI 1 già in cura da dr. __________ al
16.04.2003 è stato da me visto e da controllo clinico è risultato essere
portatore di una cardiopatia ipertensiva con insufficienza aortica e mitralica
(non è stata eseguita nessun'altra indagine ma trattata con Kalten 1 capsula al
giorno, Tiatral sr 1 pastiglia al giorno e Dilatrend tabletten al bisogno.
Con questa cura la cardiopatia
ipertensiva andava bene per cui non ho inviato il paziente al cardiocentro.
Altre constatazioni solo
cliniche e non strumentali sono state l'ipertrofia alla prostata e uno stato
psicofisico deteriorato a seguito della prigionia subita in Kossovo da parte
dei serbi.
Le altre diagnosi sono
state rilevate in tempi successivi." (doc. AI 20)
Nelle sue
“annotazioni” del 30 marzo 2004 il dr. __________ ha rilevato:
" Per questo 60.enne rifugiato politico, in CH dal 1994,
non ha mai svolto attività lavorativa, al paese d'origine segretario scolastico
e maestro, non abbiamo ricevuto, malgrado le sollecitazioni al curante,
documentazione medica che comprovasse la patologia invalidante comunicataci
(cardiopatia, stato depressivo): - risultati di indagini, - terapia in atto.
La patologia renale,
unica documentata (calcolo) non è invalidante e transitoria.
Quindi propongo un
rifiuto." (doc. AI 22)
Dopo la
decisione di rifiuto di prestazioni 5 aprile 2004 (doc. AI 23), l’assicurato,
rappresentato dalla RA 1, ha osservato:
" quali patrocinatori dell'assicurato indicato in
epigrafe, in riferimento alla vostra recente decisione di rifiuto di
prestazioni AI, alla luce dell'allegato certificato medico vi preghiamo di
voler predisporre un supplemento di istruttoria. Infatti, tutto ci lascia credere
che la sopraccitata richiesta sia stata evasa senza i doverosi accertamenti
clinici." (doc. AI 27)
In data
19 maggio 2004 il dr. __________ ha certificato:
" A causa di uno stato di salute psicofisico deteriorato
dovuto ad una serie di vicissitudini vitali negative, il signor RI 1,
20.5.1944, non è collocabile attualmente." (doc. AI 28)
Nelle sue
“annotazioni” del 13 agosto 2004 il dr. __________ ha osservato:
" Ribadisco che abbiamo richiesto al medico curante di
descriverci e documentarci lo stato di salute dell'A.
Abbiamo sempre ricevuto
risposte generiche e non motivanti, la IL, nessuna descrizione dello stato di
salute che non fosse meno che generica e nessuna risposta se l'A. si trovasse
in terapia i suoi asseriti disturbi di natura psichica.
Il curante si limita a
descrivere la patologia cardiaca, della quale dice che va bene e che non
giustifica a mio parere una IL.
Mantenere la posizione
precedente di rifiuto." (doc. AI 32)
2.6. La censura
sollevata dal ricorrente verte essenzialmente sul fatto che l’UAI non avrebbe
intrapreso le necessarie indagini mediche specialistiche per determinare l’eventuale
incapacità lavorativa.
Ora, dagli atti emerge che
il dr. __________ ha indicato nel suo rapporto medico e nei certificati che
sono seguiti (doc. AI 11, 16, 17, 20 e 28) che l’assicurato soffre di disturbi
cardiaci, urologici e depressivi.
L’amministrazione
ha chiesto che tali patologie venissero precisate e documentate, ciò che è
stato fatto solo per quanto attiene il problema urologico (doc. AI 17).
Per il
problema cardiaco il dr. __________ ha riferito che l’assicurato, già in cura
dal dr. __________ dall’aprile 2003, è portatore di una cardiopatia ipertensiva
con insufficienza aortica e mitralica e che non ha ordinato altre indagini; egli
ha trattato la cardiopatia con “Kalten 1 capsula al giorno, Tiatral Sr 1
pastiglia al giorno e dilatrend tabletten al bisogno” (doc. AI 20).
In data
19 maggio 2004 il dr. __________ ha ancora riferito di uno “stato psico-fisico
deteriorato” senza documentarne la gravità (doc. AI 28).
Ora, per
quanto attiene al problema urologico, dal rapporto del dr. __________, non
emergono elementi che permettono di ritenere l’esistenza di fattori invalidanti
(doc. AI 17), per cui non era necessario da parte dell’amministrazione ordinare
ulteriori accertamenti.
Per
quanto attiene al problema cardiaco, lo stesso dr. __________ ha riferito che
la cura con i farmaci da lui prescritti “andava bene per cui non ho inviato
il paziente al cardiocentro” (doc. AI 20). Quindi neanche per il problema
cardiologico, che comunque non è stato avvalorato da rapporti specialistici,
era necessario da parte dell’UAI ordinare altri accertamenti.
Per
quanto attiene al problema “psicofisico”, agli atti non è presente nulla al riguardo,
per cui, senza un minimo di constatazione oggettivamente documentata, non è
pensabile di ordinare una perizia medica per accertare tale problematica.
Inoltre,
il dr. __________ nel suo primo rapporto medico del novembre 2003 aveva
inserito la problematica depressiva (“stato depressivo-ansioso”) tra le
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 11).
Va qui
ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (STFA del 18 settembre 2001 nella causa C.R.W.,
264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio
2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L.; DTF
125 V 195 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b, 115 V 113; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.
164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158‑159 consid. 3a; SZS 1989 pag. 92).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158‑159
consid. 3a).
L’assicurato non ha quindi prodotto alcun atto medico idoneo a
rendere perlomeno verosimile il carattere invalidante di un’eventuale
affezione psichica. Del resto anche le altre due patologie, come visto, non
sono né state sufficientemente documentate né, da quello che emerge dagli atti,
rivestono carattere invalidante, motivo per cui la fattispecie non necessita in
questa sede di ulteriori accertamenti.
Qualora
lo stato di salute dovesse in futuro peggiorare l’assicurato ha sempre la
possibilità di inoltrare un’ulteriore domanda di prestazioni, corredata dalla
necessaria e pertinente documentazione medica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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