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Decisione

32.2005.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 agosto 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275,

consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o

economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla

perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto

da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1

LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,

posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione

invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,

rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC

1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V

369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio,

op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 258);

- per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in

base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse

sono state rese, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). In via

eccezionale il giudice delle assicurazioni sociali può, per ragioni di economia

processuale, considerare ai fini della sua valutazione anche uno stato di fatto

posteriore alla data di emanazione della decisione amministrativa impugnata ed

estendere così temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di procedere è

tuttavia soltanto lecito nella misura in cui lo stato di fatto subentrato

successivamente alla resa della decisione impugnata e implicante, a partire da

tale momento, una nuova valutazione giuridica della controversia, sia stato

sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti,

segnatamente del loro diritto di essere sentiti (DTF 130 V 138 consid.

2.1);

- nella fattispecie l’insorgente censura la valutazione operata

dall’Ufficio AI - sulla base dell’esame medico eseguito dal SMR e della

successiva valutazione ad opera del consulente in integrazione - secondo cui,

pur accusando una diminuzione, rispetto a quanto precedentemente accertato,

della capacità nell’attività di venditore/magazziniere, l’interessato presenta

una completa capacità lavorativa in attività semplici e ripetitive compatibili

con le limitazioni funzionali evidenziate in sede medica. A mente

dell’insorgente attività adeguate al suo stato di salute non possono infatti essere

ritenute esigibili in misura completa, in quanto “tutte le attività non

amministrative implicano necessariamente carichi per la schiena, mentre quelle

amministrative l’impossibilità di alternare le posizioni monotone”;

Considerandi

-

dall’esame degli atti all’inserto non risulta esserci

stata una rilevante modifica della situazione invalidante dell’assicurato sino

all’emanazione della contestata decisione su opposizione.

Anzitutto

l’amministrazione - sulla base di una convincente valutazione medica eseguita dal SMR

(cui può senz’altro essere attribuita forza probante, cfr. DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 157; STFA

non pubblicata del 28 ottobre 2002 nella causa P. [I 523/02]) e dell’ulteriore refertazione acquisita nell’ambito della procedura

di revisione, come pure dell’esaustiva valutazione del consulente in

integrazione che ha compiutamente esaminato il caso e motivatamente concluso

per un grado d’invalidità del 51%, considerando per altro già nell’ambito del

suo esame una riduzione del 25% (percentuale massima consentita per

costante giurisprudenza) del reddito conseguibile in attività adeguate sulla

base dei dati statistici salariali - risulta aver pertinentemente stabilito il

tipo di attività da ritenersi siccome ancora esigibile da parte dell’assicurato

malgrado il (peggiorato) danno alla salute. Pure il grado d’esigibilità delle

stesse considerato nell’atto impugnato non può che essere giudicato adeguato;

la censura mossa a tale riguardo dall’insorgente non avendo pregio: il settore

d’attività cui rinvia l’UAI nel querelato provvedimento, quale settore ancora

accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute, corrisponde infatti a

quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori, come nel caso di specie, non

qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività

fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato

le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di

sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid.

4.

; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in

considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati,

semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere

eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio,

oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici

e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività

d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la

possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482;

STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

- in

conclusione, non riscontrando un rilevante peggioramento dell’incapacità al

guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA, almeno sino all’emanazione della decisione

contestata, rettamente l’amministrazione ha respinto la domanda di revisione;

- per

quanto riguarda la succinta e non circostanziata certificazione medica

rilasciata dal dr. __________ in data 7 aprile 2005 e prodotta con il gravame

(doc. A), la stessa, come rettamente rilevato dal medico AI in sede di risposta

di causa, permette solo di ipotizzare l’insorgenza di un possibile

peggioramento della situazione invalidante (presenza di una sintomatologia

neurologica precedentemente non data) dopo il momento determinante

dell’emanazione del querelato provvedimento 25 febbraio 2005); ai sensi della

succitata giurisprudenza detto certificato non contiene elementi idonei ad influire sul

giudizio in merito all’incapacità di guadagno dell’interessato sino al mese di

febbraio 2005 o che permettano addirittura a questa Corte di statuire eccezionalmente

nel merito dell’impugnativa estendendo temporalmente l'oggetto della lite;

-

la decisione impugnata merita pertanto tutela mentre il ricorso deve essere

respinto. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli atti devono

tuttavia essere trasmessi all’amministrazione affinché predisponga i necessari

accertamenti atti a stabilire se, successivamente all’emanazione del contestato

provvedimento, sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato

invalidante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Gli atti

sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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