32.2005.41
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19 agosto 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2005.41
Data decisione, Autorità:
19.08.2005, TCA
Titolo:
conferma, nell'ambito di una revisione, del diritto ad una mezza rendita; nonostante un peggioramento dell'incapacità lavorativa nella precedente attività di venditore, l'assicurato é giudicato abile al lavoro in misura completa in attivià alternative adeguate
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.41
rg/sc
Lugano
19 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
febbraio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, dal 1. marzo 2000 beneficia di una mezza rendita per un
grado d’invalidità del 50%, presentando egli un’incapacità lavorativa del 50% -
dovuta alle difficoltà e limitazione funzionali nell’eseguire lavori
comportanti il sollevamento, il trasporto e lo spostamento di oggetti pesanti -
nell’attività intrapresa di venditore al banco/magazziniere;
- in
esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nel luglio 2003, per decisione
21 luglio 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 25 febbraio
2005, l’Ufficio AI - riscontrato da un lato un peggioramento delle condizioni
di salute con conseguente esigibilità dell’attività intrapresa solo nella
misura del 25%, ma costatata d’altro canto una piena capacità in attività
alternative adeguate - ha confermato il diritto ad una mezza rendita per un
grado d’invalidità del 51% stabilito in base al raffronto dei redditi;
-
avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso dinanzi al TCA postulando il
riconoscimento di una rendita intera d’invalidità e producendo nuova
refertazione medica. Al riguardo l’insorgente ha osservato:
"
(...)
1 - Con decisione 21 luglio 2004, confermata dalla
decisione su opposizione 25 febbraio 2005, notificata al più presto il giorno
seguente, l'ufficio delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino ha rifiutato
l'aumento del grado d'invalidità del qui ricorrente dal 50 al 75%, sostenendo
che quest'ultimo dispone ancora di una capacità lavorativa al 100% nello
svolgimento di attività confacenti e che di conseguenza con il rapporto tra il
reddito annuo nella professione magazziniere-venditore e quello ottenibile in
un'attività adeguata al suo stato di salute, risulta una perdita di guadagno
del 51%. Pertanto secondo l'autorità preposta, pur riconoscendo un
peggioramento dal punto di vista medico, il grado di invalidità giustifica
unicamente il diritto alla rendita come versata finora.
Prove:
documenti
perizia medica
edizione Incarto AI
2 - Secondo il medico del servizio regionale TI/GR, Dr. __________,
il qui ricorrente ha subito un aumento del limite di carico per la sua attività
attuale come pure il mantenimento delle posizioni statiche, per cui è
giustificata un'incapacità lavorativa del 75%.
Nella rivalutazione effettuata dall'ufficio
invalidità, il qui ricorrente disporrebbe comunque ancora di una capacità
lavorativa al 100% nello svolgimento di attività confacenti.
La
rivalutazione effettuata risulta essere errata. In effetti un'attività al 100%
per il ricorrente non è di certo esigibile, e questo poiché tutte le attività
non amministrative implicano necessariamente carichi per la schiena, mentre
quelle amministrative l'impossibilità di alternare le posizioni monotone.
Lo
specialista FMH in neurochirurgia, dottor __________, ha rilevato chiaramente
che la mobilità lombare del qui ricorrente è ridotta e dolente in ogni
posizione. Una perizia medica effettuata presso uno specialista non farà che
confermare quanto rilevato dal dottor __________.
Ci si riserva comunque di inoltrare l'ulteriore
documentazione medica.
Prove:
documenti
perizia medica
edizione documenti
doc. A - fc. rapporto dottor __________
3 - L'inesigibilità di un'attività al 100% porta ad una
drastica riduzione della capacità di guadagno: questo significa una perdita di
guadagno pari almeno al 75% e giustifica pertanto la concessione di una rendita
AI completa." (Doc. I)
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame e
la conferma del querelato provvedimento. In particolare l’amministrazione,
producendo delle annotazioni del medico AI, ha osservato:
"
Preso atto dell'allegato
ricorsuale, lo scrivente Ufficio, oltre a ribadire e confermare i contenuti
della decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma,
apporta quale complemento le considerazioni di seguito indicate.
L'ulteriore documentazione medica prodotta dal
ricorrente in sede di ricorso è stata sottoposta all'esame del Servizio medico
regionale dell'AI (SMR), il quale ha confermato le valutazioni in base alle
quale è stata emessa la decisone su opposizione, sottolineando che la medesima
posizione, sostenuta in fase di opposizione, è da convalidare se lo stato
clinico e radiologico rimane invariato.
In caso fosse documentato un peggioramento dello stato
valetudinario dell'assicurato, ritenuto che detto peggioramento, in base al
rapporto del dr. __________, presentato in fase di ricorso, non può essere, aprioristicamente,
escluso, il medesimo è da ritenersi successivo alla decisione su opposizione.
Pertanto, per quanto attiene al periodo successivo, il caso del ricorrente
andrebbe rivalutato." (Doc. V)
- con
scritto 23 maggio 2005 l’insorgente ha ribadito la propria richiesta ricorsuale;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;
- oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato può essere posto al beneficio, in via
di revisione, di una rendita intera d’invalidità;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992
p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de
l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275,
105 V 207; RAMI 1996, pag. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992
nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato
(DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC
1982 p. 35 consid. 1);
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29
maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137);
- la
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 nella causa
Fatti
P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla
perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto
da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1
LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC
1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V
369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio,
op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 258);
- per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in
base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse
sono state rese, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366
consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). In via
eccezionale il giudice delle assicurazioni sociali può, per ragioni di economia
processuale, considerare ai fini della sua valutazione anche uno stato di fatto
posteriore alla data di emanazione della decisione amministrativa impugnata ed
estendere così temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di procedere è
tuttavia soltanto lecito nella misura in cui lo stato di fatto subentrato
successivamente alla resa della decisione impugnata e implicante, a partire da
tale momento, una nuova valutazione giuridica della controversia, sia stato
sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti,
segnatamente del loro diritto di essere sentiti (DTF 130 V 138 consid.
2.1);
- nella fattispecie l’insorgente censura la valutazione operata
dall’Ufficio AI - sulla base dell’esame medico eseguito dal SMR e della
successiva valutazione ad opera del consulente in integrazione - secondo cui,
pur accusando una diminuzione, rispetto a quanto precedentemente accertato,
della capacità nell’attività di venditore/magazziniere, l’interessato presenta
una completa capacità lavorativa in attività semplici e ripetitive compatibili
con le limitazioni funzionali evidenziate in sede medica. A mente
dell’insorgente attività adeguate al suo stato di salute non possono infatti essere
ritenute esigibili in misura completa, in quanto “tutte le attività non
amministrative implicano necessariamente carichi per la schiena, mentre quelle
amministrative l’impossibilità di alternare le posizioni monotone”;
Considerandi
-
dall’esame degli atti all’inserto non risulta esserci
stata una rilevante modifica della situazione invalidante dell’assicurato sino
all’emanazione della contestata decisione su opposizione.
Anzitutto
l’amministrazione - sulla base di una convincente valutazione medica eseguita dal SMR
(cui può senz’altro essere attribuita forza probante, cfr. DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 157; STFA
non pubblicata del 28 ottobre 2002 nella causa P. [I 523/02]) e dell’ulteriore refertazione acquisita nell’ambito della procedura
di revisione, come pure dell’esaustiva valutazione del consulente in
integrazione che ha compiutamente esaminato il caso e motivatamente concluso
per un grado d’invalidità del 51%, considerando per altro già nell’ambito del
suo esame una riduzione del 25% (percentuale massima consentita per
costante giurisprudenza) del reddito conseguibile in attività adeguate sulla
base dei dati statistici salariali - risulta aver pertinentemente stabilito il
tipo di attività da ritenersi siccome ancora esigibile da parte dell’assicurato
malgrado il (peggiorato) danno alla salute. Pure il grado d’esigibilità delle
stesse considerato nell’atto impugnato non può che essere giudicato adeguato;
la censura mossa a tale riguardo dall’insorgente non avendo pregio: il settore
d’attività cui rinvia l’UAI nel querelato provvedimento, quale settore ancora
accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute, corrisponde infatti a
quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori, come nel caso di specie, non
qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività
fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato
le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite
delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di
sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid.
4.
; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in
considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati,
semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere
eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio,
oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici
e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività
d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la
possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482;
STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);
- in
conclusione, non riscontrando un rilevante peggioramento dell’incapacità al
guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA, almeno sino all’emanazione della decisione
contestata, rettamente l’amministrazione ha respinto la domanda di revisione;
- per
quanto riguarda la succinta e non circostanziata certificazione medica
rilasciata dal dr. __________ in data 7 aprile 2005 e prodotta con il gravame
(doc. A), la stessa, come rettamente rilevato dal medico AI in sede di risposta
di causa, permette solo di ipotizzare l’insorgenza di un possibile
peggioramento della situazione invalidante (presenza di una sintomatologia
neurologica precedentemente non data) dopo il momento determinante
dell’emanazione del querelato provvedimento 25 febbraio 2005); ai sensi della
succitata giurisprudenza detto certificato non contiene elementi idonei ad influire sul
giudizio in merito all’incapacità di guadagno dell’interessato sino al mese di
febbraio 2005 o che permettano addirittura a questa Corte di statuire eccezionalmente
nel merito dell’impugnativa estendendo temporalmente l'oggetto della lite;
-
la decisione impugnata merita pertanto tutela mentre il ricorso deve essere
respinto. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli atti devono
tuttavia essere trasmessi all’amministrazione affinché predisponga i necessari
accertamenti atti a stabilire se, successivamente all’emanazione del contestato
provvedimento, sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato
invalidante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Gli atti
sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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