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Decisione

32.2005.42

la legge non riconsce il rimborso delle spese di parcheggio di un assicurato detentore di un autoveicolo consegnato dall'Ufficio AI a titolo di mezzo ausiliario

14 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con risposta

di causa 2 maggio 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso

e la conferma della decisione contestata.

in

diritto

2.1. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Secondo la giurisprudenza del TFA, dal profilo temporale il giudice delle

assicurazioni deve applicare le norme sostanziali in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 160 consid. 5.1).

Siccome nella fattispecie concreta oggetto del contendere è la richiesta

dell'assunzione da parte dell'UAI dei costi relativi al parcheggio dell’auto

sostenuti dall’assicurata nel 2004, la LPGA risulta essere in casu applicabile,

come pure applicabili sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della

4° revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.2. Secondo

l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un

elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare

un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o

migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una

professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.

L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni

plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai

provvedimenti sanitari d'integrazione.

Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a

causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi,

stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha

diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi

ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

In virtù

di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui

l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é

oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla

consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,

RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari.

(lett. a)

ed i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e d’immobili rese

indispensabili dall’invalidità (lett. b).

Infine, l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in

proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve

assumersi personalmente le spese supplementari di un modello più costoso.

Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha

diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione

prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110

Considerandi

V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa

sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc,

nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole

tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110

V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88

consid. 2).

2.3

Ai sensi

dell’art. 7 cpv. 3 OMAI, per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi

ausiliari l’assicurazione invalidità eroga un sussidio annuo. Tale sussidio è

determinato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Le spese

d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte

dall’assicurazione.

Il

marginale no 1051 delle circolare dell’UFAS sulla consegna dei mezzi ausiliari

AI (CMAI), nel tenore in vigore dal 1° aprile 2004, recita:

" per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi

ausiliari l’assicurazione accorda un contributo annuo (cfr. Allegato 1 N.6.3;

apparecchi acustici N. 6.7). Come spese di manutenzione si possono rimborsare

anche abbonamenti di servizio (EED, elevatori per scale ecc.). L’assicurazione

non assume le spese d’uso e di manutenzione per i veicoli a motore."

Giusta la cifra marginale 10.04.1/10.01.14 CMAI, le spese d’uso e di

manutenzione sono a carico della persona assicurata. Si tratta in particolare:

- tasse di circolazione e premi dell’assicurazione;

- spese per

un parcheggio o per un’autorimessa;

- benzina,

olio, cambio olio, lubrificazione, pulizia;

- servizi,

manutenzione, controllo annuo del gas di scarico;

-

rinnovamento di pneumatici;

- trattamento

di protezione contro il gelo e la ruggine;

- rinnovamento

della carrozzeria e della sistemazione.

2.4

Nel caso

concreto, pur comprendendo la richiesta dell’assicurata, questo TCA non può che

confermare la decisione negativa dell’amministrazione, essendo le spese d’uso e

di manutenzione degli autoveicoli, assegnati quali mezzi ausiliari, esplicitamente

escluse dall’AI.

È vero che le direttive amministrative (incluse le circolari) non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali, il giudice dovendo

tenerne conto solo nella misura in cui esse consentano nel caso di specie una

corretta interpretazione delle disposizioni di legge. Viceversa, egli deve

scostarsene, in quanto esse non siano compatibili con le norme legali (DTF 129

V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427

consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate).

Tuttavia, come visto, la messa a carico all’assicurato delle spese di parcheggio

prevista dalla cifra marginale 10.04.1/10.01.14 CMAI trova fondamento nell’art.

7.

cpv. 3 OMAI che prevede espressamente che “le spese d’uso e di

manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione”.

In casu non si tratta del resto di accessori o di adeguamenti ad un mezzo

ausiliario resi necessari dall’invalidità che sono finanziati dall’AI (art. 2

cpv. 3 OMAI).

Va qui ricordato che, conformemente la cifra 10.01.1 CMAI, i veicoli a motore

sono rimborsati sotto forma di contributo d’ammortamento (cfr. art. 21 bis LAI:

“L’assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all’assicurato che

acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto”),

periodicamente fissati dall’UFAS (allegato 2 delle CMAI), a compensazione delle

spese dovute ad esami medici, collaudo del veicolo, licenza di circolazione,

targhe, trattamento di protezione contro la ruggine o le spese annue di

riparazione, comprensive di eventuali spese per il taxi (cfr. cifra

10.01

/10.4.02 CMAI), contributo che l’assicurata attualmente percepisce.

Per i motivi appena esposti, la decisione su opposizione contestata dev’essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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