32.2005.42
la legge non riconsce il rimborso delle spese di parcheggio di un assicurato detentore di un autoveicolo consegnato dall'Ufficio AI a titolo di mezzo ausiliario
14 settembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2005.42
Data decisione, Autorità:
14.09.2005, TCA
Titolo:
la legge non riconsce il rimborso delle spese di parcheggio di un assicurato detentore di un autoveicolo consegnato dall'Ufficio AI a titolo di mezzo ausiliario
MEZZI AUSILIARI
art. 21 LAI
art. 7 agg. 3 OMAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.42
BS/td
Lugano
14 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 marzo
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, affetta
da focomelia congenita alla gamba destra (infermità congenita OIC 176, doc. AI
9), beneficia di diverse prestazioni AI, tra cui il contributo annuo di fr.
3'750, valido dal 1° febbraio 2000 al 31 dicembre 2005, eventualmente
prorogabile, per l’ammortamento delle spese d’acquisto dell’automobile WV Golf
TDA, vettura a lei indispensabile per recarsi al lavoro dal proprio domicilio
(doc. AI 70).
1.2. Con scritto
19 gennaio 2004 essa ha chiesto all’Ufficio AI di assumersi i costi del
parcheggio (fr. 120 al mese) dell’auto ubicato nello stabile della ditta in cui
lei lavora, non potendo usufruire, per motivi di deambulazione legati
all’infermità congenita, dei posteggi riservati ai dipendenti distanti dalla
sede lavorativa (doc. AI 143).
Facendo riferimento alla cifra marginale n. 10.01.14 della circolare sulla
consegna di mezzi ausiliari dell’assicurazione invalidità (in seguito: CMAI),
con decisione 4 febbraio 2004 l’amministrazione ha fatto presente che le spese
di parcheggio non posso essere prese a carico dall’AI (doc. AI 146).
Con tempestiva opposizione 25 febbraio 2004 l’assicurata ha contestato tale
decisione, sottolineando che per motivi di salute necessita di un parcheggio
nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro (doc. AI 155).
In data 14 febbraio 2005 l’assicurata, facendo presente di aver nel frattempo
cambiato datore di lavoro e di non dover più sostenere delle spese di
parcheggio, ha sollecitato una decisione in merito all’eventuale assunzione da
parte dell’Ufficio AI dei costi sostenuti per il posteggio ammontanti a
complessivi fr. 1'023,80 (doc. AI 197).
1.3. Con
decisione 16 marzo 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione, osservando:
" 3. Nella fattispecie, occorre anzitutto ricordare che,
con decisione 14 marzo 2000 e in conformità alla cifra marginale 10.04.1 CMAI,
l'assicurata è stata precedentemente posta al beneficio di una garanzia AI
valida dal 01 febbraio 2000 al 31 dicembre 2005, eventualmente prorogabile,
inerente il contributo annuo di fr. 3'750.-- accordatole per l'ammortamento
delle spese di acquisto dell'automobile WV Golf TDI, vettura a lei
indispensabile per recarsi dal proprio domicilio al luogo di svolgimento dell'attività
lucrativa.
Ora, nell'ambito delle
disposizioni federali elencate dalla Circolare sulla consegna dei mezzi
ausiliari, il parcheggio dell'autovettura personale viene citato esclusivamente
alla cifra marginale 10.04.14 testé menzionata, la quale ne esclude però
chiaramente il riconoscimento delle spese d'uso da parte dell'AI.
Pertanto, pur
comprendendo dal profilo umano la difficile situazione dell'assicurata, la
decisione impugnata del 04 febbraio 2004 deve essere confermata. (Doc. AI 204)
1.4. Contro la
decisione su opposizione, RI 1 ha interposto il presente tempestivo ricorso.
Dopo aver dettagliatamente esposto la sua situazione medica, essa ha concluso
come segue:
" Conclusioni
Gradirei essere sentita
per potervi esporre più dettagliatamente la mia situazione. Visto i fatti e i
motivi in breve indicati sopra, concludo dicendo che questo causerebbe meno
costi all'AI in quanto non migliorerei, ma manterrei il mio stato di salute
attuale senza velocizzare, per la forzata deambulazione, il peggioramento dello
mio stato di salute. Non potendomi permettere i costi di posteggio
particolareggiato. Chiedo quindi il riesame del caso per l'ottenimento di
questa prestazione, cioè la possibilità di avere un rimborso dall'AI per il
pagamento del posteggio sul posto di lavoro, qualora questo fosse necessario.
Momentaneamente non ho
alcuna spesa di questo tipo.
Inoltre chiedo il
rimborso delle spese di posteggio richieste all'AI per l'importo di Fr.
1'023.80." (Doc. I)
Fatti
1.5. Con risposta
di causa 2 maggio 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso
e la conferma della decisione contestata.
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Secondo la giurisprudenza del TFA, dal profilo temporale il giudice delle
assicurazioni deve applicare le norme sostanziali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 160 consid. 5.1).
Siccome nella fattispecie concreta oggetto del contendere è la richiesta
dell'assunzione da parte dell'UAI dei costi relativi al parcheggio dell’auto
sostenuti dall’assicurata nel 2004, la LPGA risulta essere in casu applicabile,
come pure applicabili sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della
4° revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.2. Secondo
l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un
elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare
un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o
migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una
professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.
L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni
plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai
provvedimenti sanitari d'integrazione.
Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a
causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi,
stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha
diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi
ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In virtù
di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui
l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é
oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla
consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,
RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari.
(lett. a)
ed i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e d’immobili rese
indispensabili dall’invalidità (lett. b).
Infine, l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in
proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve
assumersi personalmente le spese supplementari di un modello più costoso.
Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha
diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione
prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110
Considerandi
V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa
sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc,
nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole
tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110
V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88
consid. 2).
2.3
Ai sensi
dell’art. 7 cpv. 3 OMAI, per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi
ausiliari l’assicurazione invalidità eroga un sussidio annuo. Tale sussidio è
determinato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Le spese
d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte
dall’assicurazione.
Il
marginale no 1051 delle circolare dell’UFAS sulla consegna dei mezzi ausiliari
AI (CMAI), nel tenore in vigore dal 1° aprile 2004, recita:
" per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi
ausiliari l’assicurazione accorda un contributo annuo (cfr. Allegato 1 N.6.3;
apparecchi acustici N. 6.7). Come spese di manutenzione si possono rimborsare
anche abbonamenti di servizio (EED, elevatori per scale ecc.). L’assicurazione
non assume le spese d’uso e di manutenzione per i veicoli a motore."
Giusta la cifra marginale 10.04.1/10.01.14 CMAI, le spese d’uso e di
manutenzione sono a carico della persona assicurata. Si tratta in particolare:
- tasse di circolazione e premi dell’assicurazione;
- spese per
un parcheggio o per un’autorimessa;
- benzina,
olio, cambio olio, lubrificazione, pulizia;
- servizi,
manutenzione, controllo annuo del gas di scarico;
-
rinnovamento di pneumatici;
- trattamento
di protezione contro il gelo e la ruggine;
- rinnovamento
della carrozzeria e della sistemazione.
2.4
Nel caso
concreto, pur comprendendo la richiesta dell’assicurata, questo TCA non può che
confermare la decisione negativa dell’amministrazione, essendo le spese d’uso e
di manutenzione degli autoveicoli, assegnati quali mezzi ausiliari, esplicitamente
escluse dall’AI.
È vero che le direttive amministrative (incluse le circolari) non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali, il giudice dovendo
tenerne conto solo nella misura in cui esse consentano nel caso di specie una
corretta interpretazione delle disposizioni di legge. Viceversa, egli deve
scostarsene, in quanto esse non siano compatibili con le norme legali (DTF 129
V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427
consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate).
Tuttavia, come visto, la messa a carico all’assicurato delle spese di parcheggio
prevista dalla cifra marginale 10.04.1/10.01.14 CMAI trova fondamento nell’art.
7.
cpv. 3 OMAI che prevede espressamente che “le spese d’uso e di
manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione”.
In casu non si tratta del resto di accessori o di adeguamenti ad un mezzo
ausiliario resi necessari dall’invalidità che sono finanziati dall’AI (art. 2
cpv. 3 OMAI).
Va qui ricordato che, conformemente la cifra 10.01.1 CMAI, i veicoli a motore
sono rimborsati sotto forma di contributo d’ammortamento (cfr. art. 21 bis LAI:
“L’assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all’assicurato che
acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto”),
periodicamente fissati dall’UFAS (allegato 2 delle CMAI), a compensazione delle
spese dovute ad esami medici, collaudo del veicolo, licenza di circolazione,
targhe, trattamento di protezione contro la ruggine o le spese annue di
riparazione, comprensive di eventuali spese per il taxi (cfr. cifra
10.01
/10.4.02 CMAI), contributo che l’assicurata attualmente percepisce.
Per i motivi appena esposti, la decisione su opposizione contestata dev’essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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