32.2005.43
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13 settembre 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2005.43
Data decisione, Autorità:
13.09.2005, TCA
Titolo:
Assicurato, esercitante l'attività di rappresentante e affetto da coxartrosi bilaterale, può pienamente svolgere altre attività lucrative. Dal raffronto dei redditi non risulta un grado d'invalidità pensionabile. Conferma giudiziaria del rifiuto dell'amministrazione di concedere assist. giudiziaria.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.43
BS/td
Lugano
13 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1965, professionalmente attivo quale rappresentante della ditta Tipografia __________
(di cui egli è socio-gerente) e della __________, nel mese di gennaio 2003 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da coxartrosi
bilaterale (doc. AI 1/ 7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
ortopedica a cura del dr. __________, con decisione 1° luglio 2004 l’Ufficio AI
ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" Dalla documentazione medico-specialistica acquisita
all'incarto e in modo particolare dalla perizia 15.03.04 del dr. __________
risulta che lei, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di
una capacità lavorativa totale in attività confacenti.
Nel caso specifico dal
raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgere
del danno alla salute (Fr. 37'161.--) e quello ottenibile in un'attività
adeguata (Fr. 39'425.--), non risulta perdita di guadagno alcuna.
Decidiamo pertanto:
• La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc.
AI 45)
1.2. Con
decisione 14 marzo 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato,
confermando la propria valutazione medica ed economica.
Contestualmente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, non
avendo reputato necessaria l’assistenza di un legale (doc. 49).
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa RI 1 ha presentato un tempestivo atto di
ricorso, completato il 4 maggio 2005, con cui ha chiesto di poter beneficiare
di una rendita dell’AI. Contestando la perizia ortopedia, egli ha fatto presente
che a causa dei dolori non può più esercitare la sua professione.
1.4. Con risposta
di causa 31 maggio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha
invece postulato la reiezione del ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente
caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato
che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità,
Fatti
di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente può essere posto al beneficio di una
rendita AI.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,
pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,
op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Nell’evenienza
concreta, il ricorrente è stato peritato dal dr. __________. Nel relativo
rapporto 16 marzo 2001 lo specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia,
posta la diagnosi invalidante di coxartrosi bilaterale, ha ritenuto che
l’assicurato possa esercitare la propria attività nella misura di 6 ore al
giorno, con una diminuzione di rendimento del 30%. In merito alle limitazioni
di funzionalità, il perito ha evidenziato:
" 2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e
della capacità di
carico
Il paziente può ancora
camminare per circa 20 minuti - 30 minuti senza grossa difficoltà.
Può saltuariamente salire
e scendere le scale. Può portare regolarmente pesi fino a 5 kg.
Saltuariamente fino a 15.
Raramente fino a 30. Non superiore ai 30 kg. Può rimanere seduto per 2-3 ore
consecutivamente. Può svolgere attività che consentono l'alternarsi di
posizioni sedute alla posizioni erette. Non ha nessuna difficoltà all'uso degli
arti superiori." (Doc. AI 34)
facendo
inoltre presente
" Ritengo che il paziente svolga già un'attività a lui
abb. confacente. Il paziente stesso dice chiaramente di evitare di camminare ed
usare spesso la macchina cosa che fa regolarmente durante il proprio lavoro.
Non si sposta in macchina per tragitti lunghissimi.
Non è costretto a
spostare pesi importanti, i suoi pesi maggiori si tratta di pacchi di 5 kg e
svolge inoltre un'attività parzialmente d'ufficio ciò che può essere svolto in
misura completa." (Doc. AI 34)
Con
complemento peritale 10 maggio 2004 il dr. __________ ha così risposto alle
domande dell’Ufficio AI:
" 1. Può definire l'abilità residuale presente
nell'attività svolta
dall'assicurato?
Ritengo che l'assicurato nell'attuale attività sia abile nella misura
del 70%.
2. Può motivare
l'eventuale riduzione del rendimento?
Il paziente non può spostare frequentemente pesi soprattutto salendo e
scendendo le scale.
Deve frequentemente alternare la posizione eretta alla posizione seduta.
Ritengo quindi che nella sua attuale professione non possa svolgere
lavori d'ufficio consecutivamente per ore, non possa frequentemente spostarsi
in macchina salendo e scendendo frequentemente portando magari pacchi per più
di 3-4 ore consecutivamente.
3. In attività adatta, con rispetto delle
limitazioni indicate, qual'è la capacità lavorativa dell'assicurato? (dalla
perizia risulta proponibile al 100%)
Confermo che potrebbe
essere abile in misura completa cioè del 100%.
Osservazioni: L'assicurato mi ha riferito in occasione della visita del
15.3.04 che il suo lavoro consiste nello spostarsi alla ricerca di clienti per
la pubblicità e nel trasporto di seti di sottopiatti per ristoranti. Si tratta
di pacchi del peso di circa 5 kg l'uno. Riferisce anche che si occupa di
contabilità, della preparazione di offerte, lavori di segretariato e rispondere
al telefono.
Riferisce che questa attività è circa il 10-20% della attività globale
mentre il resto 80-90% consiste nel girare in macchina alla ricerca di queste
pubblicità.
Ritengo quindi che per il 20% della sua attività cioè l'attività
d'ufficio il paziente sia sicuramente abile in misura completa mentre
nell'attività di ricerca di pubblicità cioè il girare con la macchina vi sia
una limitazione di circa il 35% che comporta approssimativamente un calo
globale di rendimento del 30%.
Si tratta comunque di un lavoro che mi sembra di capire il paziente
possa svolgere abb. in modo libero, nel senso che mi sembra di capire che può
scegliere quando girare in macchina e quando fare i lavori di amministrazione." (Doc. AI 41-42)
2.6. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
Considerandi
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.7
Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli
impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, il
quale ha compiutamente valutato l’ affezione di cui l’assicurato è affetto, giungendo
a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (70%) capacità al
lavoro nella professione abitualmente esercitata di rappresentante, ma
pienamente abile in attività adeguate, tenuto conto dei limiti funzionali
elencati in perizia.
Il dr. __________, medico curante, ha invece certificato un’incapacità
lavorativa maggiore quale rappresentante rispetto a quanto valutato dal dr. __________.
In particolare, nella cartella clinica egli ha indicato un’incapacità
lavorativa del 100% dal 7 dicembre 2001, ridotta al 50% dall’8 febbraio 2003 e
del 60% dal 7 maggio 2002 (sub. doc. 46).
Anche il
dr. __________ nel certificato 12 aprile 2005 ha attestato:
" Con la presente si certifica che il summenzionato
paziente soffre di una coxartrosi evolutiva post-traumatica sinistra attualmente
in via di peggioramento.
Al momento il paziente è
sotto cura anti-infiammatoria e fisioterapica, un intervento di chirurgia
protetica sarà prevedibile in un prossimo futuro a seconda dell'evoluzione del
quadro clinico.
Attualmente il paziente è
da considerarsi inabile al lavoro al 60-70% nella professione di
rappresentante." (Doc. A3)
A mente dello scrivente
Tribunale le succitate scarne certificazioni non permettono di discostarsi
dall’approfondito e completo referto specialistico del dr. __________, cui va
conferito valore probatorio pieno (consid. 2.6).
Infine, a suffragio della valutazione peritale, va fatto riferimento alla nota
30.
maggio 2005 del dr. __________, medico responsabile del SMR (Servizio medico
regionale dell’AI), il quale, evidenziando la generosità delle conclusioni del
dr. __________, ha osservato quanto segue:
"
A mente nostra le limitazioni
funzionali descritte e il confronto con le attività da svolgere nell'ambito
della professione esercitata, ci sentiamo di affermare che la riduzione della
CL attestata dal dr. __________ è abbastanza generosa. Infatti lo spostamento
di pesi frequente in modo consecutivo non dovrebbe essere caratteristica. La
mobilità in auto, limitatamente al Cantone Ticino non comporta la guida per
delle ore. La presentazione dei prodotti ai clienti, come dichiarato
dall'assicurato comporta il trasporto di pesi di ca. 5 chili, ma non avviene in
modo consecutivo (senza cambiare il tipo di funzione - questo consiste nello
spostamento, auto/piedi - nel portare il materiale al cliente, nel discuterne,
nel riportarlo in auto/ufficio).
Anche l'attività d'ufficio, seppure
svolta solo a tempo parziale, potrebbe essere svolta in misura pressoché
totale, perché attualmente non si trova più l'ufficio dove la posizione non
possa/debba essere cambiata (eretto - seduto - piccole deambulazioni).
Nel rispetto dei limiti descritti,
altre attività possono essere invece considerate esigibili in modo normale.
In conclusione non si possono
rilevare elementi clinici che possano far sospettare che vi sia stata una
valutazione alquanto severa del danno alla salute e alle sue conseguenze sulla
CL." (Doc. Vbis)
Questo
Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla
ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nondimeno va ricordato che, conformemente al principio
dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), motivo per cui, viste le conclusioni del dr. __________,
il ricorrente può mettere a pieno frutto la sua residua capacità lavorativa in
attività leggere non qualificate, rispettose dei limiti
funzionali elencati nella perizia, esigibili al 100%.
2.8
Ritenuta dunque
una piena esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere non
qualificate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al
guadagno.
Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16.
LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale rappresentante
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non
qualificate (reddito da invalido).
Per quel
che concerne il salario da valido, nel rapporto 30 giugno 2004 il consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente)
ha preso in considerazione l’importo complessivo di di fr. 37'161
risultante dalla somma di fr. 36'000 di reddito da indipendente (tassazione 2001/2002)
più fr. 9'161 provenienti da attività accessoria (doc. AI 44).
Riguardo
al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la
determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002
p. 68 consid. 3b; DTF 126
V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,
recentemente confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
In
concreto, sulla base dei dati statistici, il consulente ha fissato il reddito ipotetico da
invalido in fr. 39’425, comprensivo di una riduzione (massima) di rendimento del 25%, valutazione
che nella specie non è suscettibile di essere messa in discussione da parte di
questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la
disattenzione (DTF 126 V 75).
Essendo
il reddito da invalido superiore a quello da valido, il consulente non ha di
conseguenza riscontrato alcun grado d’invalidità.
Allo stesso risultato si giunge prendendo quale reddito da valido quanto il
ricorrente avrebbe percepito alle dipendenze della Tipografia __________, di cui egli è socio gerente, in qualità di rappresentante - attività
iniziata il 1° gennaio 2002, momento in cui è sorta l’incapacità lavorativa rilevante
(cfr. perizia pag. 4) -, con un salario annuo di fr. 48'000 (attestato 5 marzo
2003.
del datore di lavoro, doc. AI 17).
Infatti, dal raffronto di un reddito da valido di fr. 57'161 (48'000 + 9161) con
quello da invalido di fr. 39'425, si giunge ad un grado d’invalidità del 31 % (57'161 - 39'425
x 100 : 57'161) non sufficiente per l’erogazione di una
rendita.
2.9
Con il
presente ricorso l’assicurato ha anche contestato il rifiuto da parte
dell’Ufficio di concessione del gratuito patrocino in sede amministrativa dell’Ufficio
AI.
Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le
circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.
Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza
limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza
dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza
da parte di un avvocato), che vanno verificati con rigore (cfr. Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 N 17 pag. 399).
L'assistenza
di un avvocato è ammessa allorquando le questioni di diritto o di fatto sono
talmente difficili da rendere non possibile l'intervento di altre persone
(rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altri
specialisti) (DTF 114 V 228).
La
soluzione dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,
ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla
complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche
dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i
propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente
grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di
un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa
complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche
che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders
starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die
Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen
Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten
hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen
ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265).
Secondo
questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare
difficoltà, visto che rientra nella casistica più consueta dall’AI. L’assistenza
di un avvocato non risulta di conseguenza giustificata, essendo possibile ad
altre persone (rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o
altri specialisti) far fronte ad una simile fattispecie.
L’amministrazione ha dunque rettamente respinto la domanda di gratuito
patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare
se la causa fosse palesemente priva di successo.
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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