32.2005.44
invalidità per motivi reumatologici; capacità al lavoro residua in attività leggere; raffronto dei redditi
8 settembre 2005Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.44
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, TCA
Titolo:
invalidità per motivi reumatologici; capacità al lavoro residua in attività leggere; raffronto dei redditi
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.44
rg/sc
Lugano
8 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 marzo
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con
domanda 13 aprile 2001 RI 1, verniciatore di carrozzerie, ha chiesto all’Ufficio
AI di essere posto al beneficio di prestazioni assicurative in quanto affetto
da discopatia degenerativa e spondilartrosi L5-S1, osteocondrosi con spondilosi
dorso-laterale sinistra L5-S1 e compressione del sacco durale;
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare una perizia
reumatologica ad opera del dr. __________ eseguita nell’aprile 2002 - per
decisione 16 marzo 2005, confermando la precedente decisione 30 marzo 2004
contro cui l’assicurato aveva interposto opposizione producendo una perizia
medica privata eseguita dal dr. __________ nell’aprile 2004, l’Ufficio AI,
riassunta la fattispecie e richiamata la normativa in concreto applicabile, ha
negato il diritto a prestazioni assicurative motivando:
" (...)
6. Nello specifico occorre soprattutto
rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria
persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter
istruttorio. Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta
all'assicurato fornire le prove atte a giustificate una diversa valutazione del
caso.
7. La valutazione medica del Dr. __________
del 21.04.2004, presentata in sede di opposizione, è stata sottoposta per
competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto
modo di riesaminare nuovamente tutti gli atti dell'incarto. Il rapporto del Dr.
__________ non evidenzia nuove patologie o evoluzione negativa della patologia,
indicando persino la presenza di una rotazione lombare normale che, nel 2002,
era descritta ridotta di 1/3. Confrontando le diagnosi e gli esami clinici con
la valutazione peritale 05.04.2002 del Dr. __________, il rapporto 21.04.2004
del Dr. __________ non permette di constatare una variazione dello stato di
salute dell'assicurato. Certo, le conclusioni sono differenti
nell'apprezzamento della capacità lavorativa residua che corrisponde ad un
diverso apprezzamento degli stessi dati oggettivi. Ritenuto che la perizia del
Dr. __________ è conforme ai principi giurisprudenziali, per quanto concerne il
valore probante, e che non vi sono elementi nella nuova valutazione medica del
Dr. __________ che possano inficiarla, le risultanze peritali precedentemente
poste sono ancora confermate. Pertanto, in merito alle limitazioni fisiche, si
riconferma la capacità lavorativa al 50% dell'assicurato nella sua precedente
attività di carrozziere, mentre in attività adeguate (cf. limitazioni
funzionali indicate nella perizia), l'assicurato risulta essere abile al lavoro
nella misura del 100%.
8. Ritenute le considerazioni
sopraesposte, considerato comunque che l'assicurato non dimostra, con un grado
di verosimiglianza preponderante, un peggioramento del suo stato di salute e
che la perizia reumatologica del Dr. __________ ha valutato compiutamente le
patologie presentate dall'assicurato, emerge chiaramente che le motivazioni
fornite in fase di opposizione non sono atte a modificare le conclusioni alle
quali lo scrivente Ufficio è giunto. Infatti dagli accertamenti medici emerge
una situazione dello stato di salute dell'assicurato sovrapponibile a quella
già evidenziata nel rapporto peritale agli atti. Ritenuto che la perizia del
Dr. __________ assolve i criteri giurisprudenziali sviluppati in materia
(perizia concludente, compiutamente motivata, di per sé scevra di
contraddizioni e priva di indizi che facciano dubitare della sua
attendibilità), lo scrivente Ufficio conferma integralmente le risultanze
emerse dalla medesima anche in fase di opposizione.
9. Per quanto concerne la determinazione
della capacità di guadagno residua, nel suo rapporto finale 24.03.2004 la
consulente in integrazione professionale ha rettamente definito il reddito
ipotetico da valido, stabilito in fr. 48'555.-, con riferimento all'anno 2001
(attività di carrozziere svolta dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno
alla salute, cf. questionario datore di lavoro del 26.04.2001). Aggiornando
detto importo all'anno di riferimento 2004 in base all'evoluzione dei salari in
termini nominali, risulta un reddito ipotetico da valido di fr. 50'500.-.
10. In merito alla definizione del reddito
ipotetico da invalido è da ritenere dimostrato, in base alle risultanze degli
accertamenti medici e della valutazione della consulente in integrazione
professionale, che l'assicurato è abile in misura totale in attività adeguate
consone alle limitazioni descritte dal Dr. __________. In considerazione del
fatto che, secondo costante giurisprudenza, ai fini della determinazione del
reddito fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta nella quale
versa l'assicurato, qualora quest'ultimo non sia professionalmente attivo, o lo
sia in misura inferiore a quanto da lui esigibile, possono essere ritenuti i
dati forniti dalle statistiche salariali pubblicate periodicamente dall'Ufficio
federale di statistica. I salari in questione possono essere ridotti sino ad un
massimo del 25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso concreto
sono suscettibili di influenzare il reddito del lavoro (ad. esempio il fatto
che l'assicurato non possa lavorare a tempo pieno, limitazioni addebitabili al
danno alla salute).
Si rammenta che vige l'obbligo per l'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute.
11. Nel caso in esame la consulente in
integrazione professionale, in conformità alla costante giurisprudenza del
Tribunale federale, ha applicato le tabelle RSS, secondo quartile (4.2),
operando una riduzione del 15% (5% di riduzione per attività leggera, 5% per
ergonomia e bloccaggi e 5% per stipendio da primo impiego). Tale valutazione
non è, nel caso, suscettibile di essere messa in discussione, non essendo
ravvisabili motivi validi che ne giustifichino la disattenzione. Anche
aggiornando gli importi di raffronto (sia il reddito da valido che quello da
invalido) al 2004, risulta una capacità di guadagno residua dell'89.07%, che
quindi determina un grado d'invalidità dell'11 %, che non pone l'assicurato a
beneficio di rendita alcuna.
Pertanto, in base ai precedenti considerandi, sia dal
punto di vista medico che economico, l'opposizione non può che essere respinta.
(Doc. AI 62)
-
con il ricorso in oggetto l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, postula
l’annullamento di suddetta decisione su opposizione ribadendo la richiesta
d’erogazione di una mezza rendita. Queste le motivazioni del gravame:
" (...)
Fatti
4. La decisione su opposizione
dell'Ufficio AI non può essere condivisa, e ciò per svariati motivi.
In primo luogo va detto che la perizia del dottor __________
rispetta senz'altro i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza, in
particolare:
- il dottor __________ ha visitato
personalmente il paziente;
- è stata esaminata tutta la
documentazione medica inerente il caso;
- è stata ricostruita
un'anamnesi completa, e ciò in modo dettagliato e diversificato;
- il paziente è stato esaminato minuziosamente;
- è stata formulata, in modo chiaro, la
diagnosi;
- sono state indicate le conclusioni e la
terapia da seguire;
- è stata presa una posizione,
chiara e dettagliata, sulla capacità lavorativa, a proposito della quale è
stato redatto anche un formulario circa le capacità fisiche dell'assicurato.
E' quindi del tutto fuori luogo procedere,
come invece ha fatto l'Ufficio Al, a scartare semplicemente il rapporto del
dottor __________, sostenendo, in modo peraltro errato, che lo stesso non porterebbe
nuovi elementi rispetto alla perizia del dottor __________, la sola che per
l'Ufficio Al sia importante (a torto). Del resto nella fattispecie non siamo
certo di fronte ad un "certificati no" del medico curante senza
alcuna indicazione: il ricorrente ha invece prodotto una perizia redatta in
modo serio ed approfondito da un professionista noto per la sua esperienza nel
ramo infortunistico e nel ramo dell'invalidità.
Come minimo quindi, l'Ufficio Al avrebbe
dovuto incaricare altro perito affinché avesse a valutare le conclusioni cui
sono giunti da un lato il dottor __________, dall'altro il dottor __________, e
poi emanare una nuova decisione formale (o una decisione su opposizione).
Prove: doc., testi, IF, si richiama. l'intero incarto n. __________
da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità
lavorativa e sul grado di invalidità.
5. Il dottor __________ ha peraltro specificato
quanto segue:
- che la sindrome lombovertebrale
cronica non permette al paziente di stare tutta la giornata in piedi;
- che è abile al 50% nella
professione di verniciatore-carrozziere;
- che come aiuto magazziniere,
aiuto muratore o aiuto elettricista, l'assicurato incontrerebbe comunque delle
difficoltà, nella misura in cui necessità di pause di 20 minuti ogni ora (!).
- che in lavori prevalentemente
seduti, oppure in un lavoro come custode dove deve eseguire solo dei piccoli
lavori di pulizia, l'assicurato potrebbe raggiungere una completa capacità
lavorativa completa in un'intera giornata. Si precisa che si tratta comunque di
"professioni" stipendiate in modo molto parco, assai meno dei fr.
44'000,00 menzionati qui di seguito.
Il dottor __________ passa poi ad analizzare
in quale misura l'assicurato potrebbe portare dei pesi, ed il quadro, sia
chiaro, è assai desolante.
Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________
da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità
lavorativa e sul grado di invalidità.
6. Appare quindi evidente il fatto che
l'assicurato, anche nell'ambito delle professioni menzionate dall'Ufficio AI,
non può certo essere ritenuto abile al lavoro in misura totale.
Al massimo, per dette professioni lo si può ritenere
abile al lavoro nella misura dei 2/3 (ritenuto che dovrebbe effettuare delle
pause di 20 minuti ogni ora).
Si ritiene però che anche tale percentuale sia troppo
elevata, in quanto puramente teorica: ci si deve in effetti chiedere quale
persona o ente assumerebbe una persona che, ogni ora (anzi: ogni quaranta
minuti) deve stare a riposo per 20 minuti (ciò che significa che, nell'arco di
8 ore - sulla base di una settimana lavorativa di 40 ore - l'assicurato
dovrebbe potere godere di quasi tre ore di pausa (oltre alla pausa pranzo
naturalmente).
Si tratta quindi sicuramente di un dato teorico,
ma per nulla pratico.
Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________
da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità
lavorativa e sul grado di invalidità.
7. Alla luce di quanto sopra, si deve
ritenere che l'assicurato debba essere considerato inabile al lavoro almeno
nella misura del 50% in qualsiasi attività. Calcolando quindi un guadagno da
valido di fr. 53'000,00 (come rettamente calcolato dalla __________ in sede di
opposizione), e calcolando un reddito ipotetico da invalido di fr. 26'000,00 al
massimo (ossia fr. 39'000,00 x 66,66%), la percentuale di invalidità è
chiaramente del 50% ed oltre.
Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________
da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità
lavorativa e sul grado di invalidità.
8. Fra l'altro è del tutto contestato
che, nell'ambito del reddito da invalido, lo stesso venga calcolato in fr.
43'891,00 (e quindi, si noti bene, dopo che l'Ufficio Al, bontà sua, avrebbe
già ridotto il reddito da invalido del 15%!!!).
Secondo l'Ufficio Al infatti, il reddito ipotetico
intero da invalido sarebbe di circa fr. 51'500,00 circa annui, ciò che è del
tutto assurdo.
Del resto, in altre sentenze del TCA era stato
calcolato che il reddito ipotetico in attività leggere, in Ticino, era da
calcolare in circa fr. 44'000,00.
Se da tale cifra si toglie 1/3 (ritenuto che la resa è
di 2/3 al massimo) si ottiene fr. 29'333,30. Da tale cifra occorre poi comunque
togliere almeno il 20% quale coefficiente di riduzione, tenuto anche conto del
fatto che l'assicurato ha una bassa scolarizzazione, è fortemente limitato dai
problemi fisici, ecc.
Si ottiene quindi un reddito da valido di fr.
23'466,60, che corrisponde ad un grado di invalidità compreso fra il 50% e il
60%, con diritto quindi in ogni caso ad una mezza rendita.
Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________
da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità
lavorativa e sul grado di invalidità.
9. La decisione su opposizione
dell'Ufficio Al non è quindi giustificata, e la stessa deve essere annullata.
Al qui ricorrente deve quindi essere riconosciuta una
mezza rendita di invalidità." (Doc. I)
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame e la
conferma del querelato provvedimento;
-
con scritto 9 maggio 2005 l’insorgente chiede l’assunzione di alcuni mezzi di
prova (perizia medica, audizione testimoniale del dr. __________ e del medico
curante dr. __________);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se RI 1 presenta un’invalidità di grado pensionabile;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
Considerandi
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992.
p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se
non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique
VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275,
105.
V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992
nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato
(DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC
1982.
p. 35 consid. 1);
- in
concreto, dal profilo medico l’insorgente censura l’operato
dell’amministrazione sostenendo come egli - contrariamente all’opinione
dell’UAI fondata sulla perizia __________ - non possa essere ritenuto capace al
lavoro in misura completa in attività leggere adeguate, richiamando al riguardo
la valutazione del dr. __________ eseguita su sua richiesta nell’aprile 2004. Per
quanto riguarda l’aspetto economico, l’insorgente sostiene che il reddito da
invalido debba come conseguenza corrispondere a quello conseguibile in attività
adeguate svolte in misura ridotta (massimo 2/3). Dal raffronto del reddito
conseguibile malgrado il danno alla salute (che l’insorgente cifra, per quanto
è dato capire, in fr. 26'000.-- alternativamente in circa fr. 23'000.--) con
quello da valido quantificato in fr. 53'000.--, risulterebbe un tasso
d’invalidità conferente il diritto ad una mezza rendita;
- da
attenta disamina degli atti emerge che se da un lato la perizia __________ -
che sul piano diagnostico risulta in sostanza sovrapponibile alla precedente
perizia __________ (v. al proposito le pertinenti annotazioni del medico AI,
doc. AI 61) e dalla quale non appare per altro oggettivata una rilevante
variazione dello stato valetudinario rispetto a quanto precedentemente
accertato - attesta che l’assicurato “potrebbe lavorare in misura del
50% come verniciatore carrozziere [professione svolta sin dal 1986, ndr]”,
rispettivamente che “in un altro campo dell’edilizia, per esempio aiuto
magazziniere, aiuto muratore o aiuto elettricista…riscontrerà ugualmente
difficoltà quando deve stare in posizione inclinata e alzare continuamente pesi
superiori a 10 kg” nelle quali “avrebbe bisogno di pause aggiunte di
circa 20 min. per ogni ora lavorativa”, d’altro lato non può non essere sottolineato
come dalle ulteriori dettagliate considerazioni (che il ricorrente sembra voler
tralasciare) espresse dal perito l’interessato risulta in realtà ancora abile
in attività di tipo leggero (così come d’altronde sostanzialmente già rilevato
dal perito __________ in occasione del suo esame dell’aprile 2002, doc. AI 15).
Il sanitario ha infatti precisato che l’assicurato é in grado di ”svolgere
un lavoro presso un nastro a catena, dove può lavorare in posizione seduta, per
esempio un lavoro di sorveglianza di televisori e camera di sorveglianza in un
supermercato rispettivamente in un parcheggio centrale, oppure un lavoro di
custode dove deve unicamente svolgere piccoli lavori di pulizia. In questi tre
mestieri il paziente potrebbe raggiungere una capacità lavorativa completa in
un’intera giornata”, osservando che “è in grado di sollevare e portare
spesso pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi (34% fino a 66% o circa 3
fino a 5 ore ½), può spesso portare pesi da 5 kg a 10 kg fino all’altezza dei
fianchi, talvolta portare pesi da 10 kg fino a 25 kg fino all’altezza dei
fianchi (6% fino a 33% da mezzora fino a 3 ore), solamente di rado può ancora
portare pesi da 25 kg fino a 45 kg fino all’altezza dei fianchi (1% fino a 5% o
fino a circa mezzora)...non può più portare pesi sopra l’altezza del petto fino
a 5 kg e talvolta sollevare pesi sopra l’altezza del petto fino a 5 kg (6% fino
a 33% oppure da mezzora fino a 3 ore)…può spesso maneggiare attrezzi di leggera
entità (montaggio leggero), può spesso maneggiare attrezzi di media entità
(avvitare, forare), può talvolta maneggiare attrezzi di pesante entità
(officina, falegnameria da 6% fino a 33% oppure da mezzora a 3 ore),…non può
maneggiare attrezzi di molto pesante entità,…può talvolta fare lavori sopra la
testa (come pittore, gessatore), può spesso fare lavori seduto e inclinato in
avanti e talvolta fare lavori in piedi e inclinato in avanti (6% fino a 33% o
da mezzora fino a 3 ore)…può fare spesso lavori inginocchiato o con flessione
delle ginocchia,…può molto spesso svolgere lavori in posizione seduta e spesso
mantenere la posizione di lunga durata in piedi da 3 fino a 5 ore e mezza,…può
molto spesso camminare fino a 50m, molto spesso camminare oltre 50m, spesso
camminare per lunghi tragitti e talvolta camminare anche su terreno
accidentato,…può spesso salire le scale e talvolta salire su scale a pioli”
(perizia p. 6). Il genere d’attività (leggera) ancora esigibile dall’assicurato
e compatibile quindi con le limitazioni descritte dal perito di parte corrisponde
senz’altro a quello considerato dall’amministrazione nel querelato
provvedimento e i cui dati reddituali sono stati evinti, sulla scorta della
valutazione del CIP (doc. AI 50), dalle statistiche salariali edite dall’UFS;
-
infatti - stante l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, p. 61), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), e ritenuto
che per la determinazione del reddito da invalido deve essere considerata quel
tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la
propria capacità lavorativa residua - deve al riguardo essere
osservato che il settore d’attività cui rinvia l’Ufficio AI nella contestata
decisione, quale settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno
alla salute, corrisponde a quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori non
qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività
fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato
le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite
delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza
(STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01] consid. 4.5; SVR
2002.
U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si
riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati, semplici e
ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni
di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello
dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere
svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA
25.
febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);
- ora,
conformemente ai succitati dati
statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico
conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo
pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004,
Tabella B9.2), nel settore privato
corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr.
36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato),
mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr.
4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12)
per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico). Per il
2001, quale anno cui deve essere riferito l’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (cfr. perizia Masina in cui é attestata un’incapacità
lavorativa a far tempo dall’agosto 2000; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; cfr. DTF
129.
V 222) la situazione é la seguente: il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La
Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato
in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella
B10.3, p. 87), ammonta nel 2001, per gli uomini, a fr. 51'626.--
([50'498 : 41.8 x 41.7] x 1902 : 1856). Considerata in casu una capacità lavorativa in suddette attività
adeguate e pur volendo applicare per ipotesi di lavoro una riduzione massima
del 25% (a differenza del 15% stabilito in concreto dal CIP) ammessa dalla giurisprudenza (pro multis cfr. DTF
126.
V 80), si giunge alla determinazione di un salario da invalido di
fr. 38'720.--; dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido da
quantificarsi, a mente dell’insorgente, in fr. 53'000.--, risulta un’incapacità al guadagno del 26.94% (53’000 – 38'720 x 100 : 53’000), arrotondata al 27% (secondo la più recente
giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato
matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla
prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche);
- per quanto riguarda
l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha
ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si
riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al
posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non
pubblicata del 13 giugno 2003 nella causa G. [I 475/01] consid. 4.4; del 10
agosto 2001 nella causa R. [I 474/00] consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 nella
causa P. [I 218/99] consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T. [I 446/98] consid.
4c; vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K. [I 871/02]
consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere
se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali);
-
visti i risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza
di cui alla già citata DTF 129 V 222 (secondo cui per il raffronto dei
redditi, sia in ambito LAINF che AI, fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita con ulteriore raffronto dei redditi in caso
di eventuale rilevante modifica dei dati di riferimento; cfr. anche DTF 128 V 174; STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01]), è
da ritenere che anche dopo il 2001 e sino al 2005 (momento in cui è stata resa
la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità si
situa al di sotto del 40%, tasso minimo per poter beneficiare di una rendita
AI;
- la concludente ed affidabile refertazione medica agli atti (sul
valore probatorio di atti medici cfr. DTF 125 V 354 consid. 3b/bb, 123 V 176,
122.
V 157; STFA non pubblicata del 28 ottobre
2002.
nella causa P. [I 523/02]) contenendo
elementi sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento (la legalità della decisione impugnata va infatti
valutata in base alla situazione di
fatto esistente sino al momento in cui essa è stata resa (DTF 127 V 251
consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b), non appare necessario
procedere ad ulteriori accertamenti quali in particolare l’erezione di una
nuova perizia medica ed le audizioni testimoniali chieste dall’insorgente
(sulla nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d);
- ne
consegue la reiezione del gravame e la conferma della decisione contestata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster