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Decisione

32.2005.44

invalidità per motivi reumatologici; capacità al lavoro residua in attività leggere; raffronto dei redditi

8 settembre 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

4. La decisione su opposizione

dell'Ufficio AI non può essere condivisa, e ciò per svariati motivi.

In primo luogo va detto che la perizia del dottor __________

rispetta senz'altro i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza, in

particolare:

- il dottor __________ ha visitato

personalmente il paziente;

- è stata esaminata tutta la

documentazione medica inerente il caso;

- è stata ricostruita

un'anamnesi completa, e ciò in modo dettagliato e diversificato;

- il paziente è stato esaminato minuziosamente;

- è stata formulata, in modo chiaro, la

diagnosi;

- sono state indicate le conclusioni e la

terapia da seguire;

- è stata presa una posizione,

chiara e dettagliata, sulla capacità lavorativa, a proposito della quale è

stato redatto anche un formulario circa le capacità fisiche dell'assicurato.

E' quindi del tutto fuori luogo procedere,

come invece ha fatto l'Ufficio Al, a scartare semplicemente il rapporto del

dottor __________, sostenendo, in modo peraltro errato, che lo stesso non porterebbe

nuovi elementi rispetto alla perizia del dottor __________, la sola che per

l'Ufficio Al sia importante (a torto). Del resto nella fattispecie non siamo

certo di fronte ad un "certificati no" del medico curante senza

alcuna indicazione: il ricorrente ha invece prodotto una perizia redatta in

modo serio ed approfondito da un professionista noto per la sua esperienza nel

ramo infortunistico e nel ramo dell'invalidità.

Come minimo quindi, l'Ufficio Al avrebbe

dovuto incaricare altro perito affinché avesse a valutare le conclusioni cui

sono giunti da un lato il dottor __________, dall'altro il dottor __________, e

poi emanare una nuova decisione formale (o una decisione su opposizione).

Prove: doc., testi, IF, si richiama. l'intero incarto n. __________

da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità

lavorativa e sul grado di invalidità.

5. Il dottor __________ ha peraltro specificato

quanto segue:

- che la sindrome lombovertebrale

cronica non permette al paziente di stare tutta la giornata in piedi;

- che è abile al 50% nella

professione di verniciatore-carrozziere;

- che come aiuto magazziniere,

aiuto muratore o aiuto elettricista, l'assicurato incontrerebbe comunque delle

difficoltà, nella misura in cui necessità di pause di 20 minuti ogni ora (!).

- che in lavori prevalentemente

seduti, oppure in un lavoro come custode dove deve eseguire solo dei piccoli

lavori di pulizia, l'assicurato potrebbe raggiungere una completa capacità

lavorativa completa in un'intera giornata. Si precisa che si tratta comunque di

"professioni" stipendiate in modo molto parco, assai meno dei fr.

44'000,00 menzionati qui di seguito.

Il dottor __________ passa poi ad analizzare

in quale misura l'assicurato potrebbe portare dei pesi, ed il quadro, sia

chiaro, è assai desolante.

Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________

da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità

lavorativa e sul grado di invalidità.

6. Appare quindi evidente il fatto che

l'assicurato, anche nell'ambito delle professioni menzionate dall'Ufficio AI,

non può certo essere ritenuto abile al lavoro in misura totale.

Al massimo, per dette professioni lo si può ritenere

abile al lavoro nella misura dei 2/3 (ritenuto che dovrebbe effettuare delle

pause di 20 minuti ogni ora).

Si ritiene però che anche tale percentuale sia troppo

elevata, in quanto puramente teorica: ci si deve in effetti chiedere quale

persona o ente assumerebbe una persona che, ogni ora (anzi: ogni quaranta

minuti) deve stare a riposo per 20 minuti (ciò che significa che, nell'arco di

8 ore - sulla base di una settimana lavorativa di 40 ore - l'assicurato

dovrebbe potere godere di quasi tre ore di pausa (oltre alla pausa pranzo

naturalmente).

Si tratta quindi sicuramente di un dato teorico,

ma per nulla pratico.

Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________

da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità

lavorativa e sul grado di invalidità.

7. Alla luce di quanto sopra, si deve

ritenere che l'assicurato debba essere considerato inabile al lavoro almeno

nella misura del 50% in qualsiasi attività. Calcolando quindi un guadagno da

valido di fr. 53'000,00 (come rettamente calcolato dalla __________ in sede di

opposizione), e calcolando un reddito ipotetico da invalido di fr. 26'000,00 al

massimo (ossia fr. 39'000,00 x 66,66%), la percentuale di invalidità è

chiaramente del 50% ed oltre.

Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________

da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità

lavorativa e sul grado di invalidità.

8. Fra l'altro è del tutto contestato

che, nell'ambito del reddito da invalido, lo stesso venga calcolato in fr.

43'891,00 (e quindi, si noti bene, dopo che l'Ufficio Al, bontà sua, avrebbe

già ridotto il reddito da invalido del 15%!!!).

Secondo l'Ufficio Al infatti, il reddito ipotetico

intero da invalido sarebbe di circa fr. 51'500,00 circa annui, ciò che è del

tutto assurdo.

Del resto, in altre sentenze del TCA era stato

calcolato che il reddito ipotetico in attività leggere, in Ticino, era da

calcolare in circa fr. 44'000,00.

Se da tale cifra si toglie 1/3 (ritenuto che la resa è

di 2/3 al massimo) si ottiene fr. 29'333,30. Da tale cifra occorre poi comunque

togliere almeno il 20% quale coefficiente di riduzione, tenuto anche conto del

fatto che l'assicurato ha una bassa scolarizzazione, è fortemente limitato dai

problemi fisici, ecc.

Si ottiene quindi un reddito da valido di fr.

23'466,60, che corrisponde ad un grado di invalidità compreso fra il 50% e il

60%, con diritto quindi in ogni caso ad una mezza rendita.

Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________

da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità

lavorativa e sul grado di invalidità.

9. La decisione su opposizione

dell'Ufficio Al non è quindi giustificata, e la stessa deve essere annullata.

Al qui ricorrente deve quindi essere riconosciuta una

mezza rendita di invalidità." (Doc. I)

-

con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame e la

conferma del querelato provvedimento;

-

con scritto 9 maggio 2005 l’insorgente chiede l’assunzione di alcuni mezzi di

prova (perizia medica, audizione testimoniale del dr. __________ e del medico

curante dr. __________);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- oggetto

del contendere è sapere se RI 1 presenta un’invalidità di grado pensionabile;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con

gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1

LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una

rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%;

- ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

Considerandi

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se

non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique

VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita

unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275,

105.

V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992

nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato

(DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC

1982.

p. 35 consid. 1);

- in

concreto, dal profilo medico l’insorgente censura l’operato

dell’amministrazione sostenendo come egli - contrariamente all’opinione

dell’UAI fondata sulla perizia __________ - non possa essere ritenuto capace al

lavoro in misura completa in attività leggere adeguate, richiamando al riguardo

la valutazione del dr. __________ eseguita su sua richiesta nell’aprile 2004. Per

quanto riguarda l’aspetto economico, l’insorgente sostiene che il reddito da

invalido debba come conseguenza corrispondere a quello conseguibile in attività

adeguate svolte in misura ridotta (massimo 2/3). Dal raffronto del reddito

conseguibile malgrado il danno alla salute (che l’insorgente cifra, per quanto

è dato capire, in fr. 26'000.-- alternativamente in circa fr. 23'000.--) con

quello da valido quantificato in fr. 53'000.--, risulterebbe un tasso

d’invalidità conferente il diritto ad una mezza rendita;

- da

attenta disamina degli atti emerge che se da un lato la perizia __________ -

che sul piano diagnostico risulta in sostanza sovrapponibile alla precedente

perizia __________ (v. al proposito le pertinenti annotazioni del medico AI,

doc. AI 61) e dalla quale non appare per altro oggettivata una rilevante

variazione dello stato valetudinario rispetto a quanto precedentemente

accertato - attesta che l’assicurato “potrebbe lavorare in misura del

50% come verniciatore carrozziere [professione svolta sin dal 1986, ndr]”,

rispettivamente che “in un altro campo dell’edilizia, per esempio aiuto

magazziniere, aiuto muratore o aiuto elettricista…riscontrerà ugualmente

difficoltà quando deve stare in posizione inclinata e alzare continuamente pesi

superiori a 10 kg” nelle quali “avrebbe bisogno di pause aggiunte di

circa 20 min. per ogni ora lavorativa”, d’altro lato non può non essere sottolineato

come dalle ulteriori dettagliate considerazioni (che il ricorrente sembra voler

tralasciare) espresse dal perito l’interessato risulta in realtà ancora abile

in attività di tipo leggero (così come d’altronde sostanzialmente già rilevato

dal perito __________ in occasione del suo esame dell’aprile 2002, doc. AI 15).

Il sanitario ha infatti precisato che l’assicurato é in grado di ”svolgere

un lavoro presso un nastro a catena, dove può lavorare in posizione seduta, per

esempio un lavoro di sorveglianza di televisori e camera di sorveglianza in un

supermercato rispettivamente in un parcheggio centrale, oppure un lavoro di

custode dove deve unicamente svolgere piccoli lavori di pulizia. In questi tre

mestieri il paziente potrebbe raggiungere una capacità lavorativa completa in

un’intera giornata”, osservando che “è in grado di sollevare e portare

spesso pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi (34% fino a 66% o circa 3

fino a 5 ore ½), può spesso portare pesi da 5 kg a 10 kg fino all’altezza dei

fianchi, talvolta portare pesi da 10 kg fino a 25 kg fino all’altezza dei

fianchi (6% fino a 33% da mezzora fino a 3 ore), solamente di rado può ancora

portare pesi da 25 kg fino a 45 kg fino all’altezza dei fianchi (1% fino a 5% o

fino a circa mezzora)...non può più portare pesi sopra l’altezza del petto fino

a 5 kg e talvolta sollevare pesi sopra l’altezza del petto fino a 5 kg (6% fino

a 33% oppure da mezzora fino a 3 ore)…può spesso maneggiare attrezzi di leggera

entità (montaggio leggero), può spesso maneggiare attrezzi di media entità

(avvitare, forare), può talvolta maneggiare attrezzi di pesante entità

(officina, falegnameria da 6% fino a 33% oppure da mezzora a 3 ore),…non può

maneggiare attrezzi di molto pesante entità,…può talvolta fare lavori sopra la

testa (come pittore, gessatore), può spesso fare lavori seduto e inclinato in

avanti e talvolta fare lavori in piedi e inclinato in avanti (6% fino a 33% o

da mezzora fino a 3 ore)…può fare spesso lavori inginocchiato o con flessione

delle ginocchia,…può molto spesso svolgere lavori in posizione seduta e spesso

mantenere la posizione di lunga durata in piedi da 3 fino a 5 ore e mezza,…può

molto spesso camminare fino a 50m, molto spesso camminare oltre 50m, spesso

camminare per lunghi tragitti e talvolta camminare anche su terreno

accidentato,…può spesso salire le scale e talvolta salire su scale a pioli”

(perizia p. 6). Il genere d’attività (leggera) ancora esigibile dall’assicurato

e compatibile quindi con le limitazioni descritte dal perito di parte corrisponde

senz’altro a quello considerato dall’amministrazione nel querelato

provvedimento e i cui dati reddituali sono stati evinti, sulla scorta della

valutazione del CIP (doc. AI 50), dalle statistiche salariali edite dall’UFS;

-

infatti - stante l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, p. 61), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), e ritenuto

che per la determinazione del reddito da invalido deve essere considerata quel

tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la

propria capacità lavorativa residua - deve al riguardo essere

osservato che il settore d’attività cui rinvia l’Ufficio AI nella contestata

decisione, quale settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno

alla salute, corrisponde a quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori non

qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività

fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato

le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza

(STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01] consid. 4.5; SVR

2002.

U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si

riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati, semplici e

ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni

di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello

dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere

svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA

25.

febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

- ora,

conformemente ai succitati dati

statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico

conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo

pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,

riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004,

Tabella B9.2), nel settore privato

corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr.

36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato),

mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr.

4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12)

per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico). Per il

2001, quale anno cui deve essere riferito l’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (cfr. perizia Masina in cui é attestata un’incapacità

lavorativa a far tempo dall’agosto 2000; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; cfr. DTF

129.

V 222) la situazione é la seguente: il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La

Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato

in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella

B10.3, p. 87), ammonta nel 2001, per gli uomini, a fr. 51'626.--

([50'498 : 41.8 x 41.7] x 1902 : 1856). Considerata in casu una capacità lavorativa in suddette attività

adeguate e pur volendo applicare per ipotesi di lavoro una riduzione massima

del 25% (a differenza del 15% stabilito in concreto dal CIP) ammessa dalla giurisprudenza (pro multis cfr. DTF

126.

V 80), si giunge alla determinazione di un salario da invalido di

fr. 38'720.--; dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido da

quantificarsi, a mente dell’insorgente, in fr. 53'000.--, risulta un’incapacità al guadagno del 26.94% (53’000 – 38'720 x 100 : 53’000), arrotondata al 27% (secondo la più recente

giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato

matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla

prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche);

- per quanto riguarda

l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha

ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si

riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al

posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non

pubblicata del 13 giugno 2003 nella causa G. [I 475/01] consid. 4.4; del 10

agosto 2001 nella causa R. [I 474/00] consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 nella

causa P. [I 218/99] consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T. [I 446/98] consid.

4c; vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K. [I 871/02]

consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere

se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali);

-

visti i risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza

di cui alla già citata DTF 129 V 222 (secondo cui per il raffronto dei

redditi, sia in ambito LAINF che AI, fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita con ulteriore raffronto dei redditi in caso

di eventuale rilevante modifica dei dati di riferimento; cfr. anche DTF 128 V 174; STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01]), è

da ritenere che anche dopo il 2001 e sino al 2005 (momento in cui è stata resa

la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità si

situa al di sotto del 40%, tasso minimo per poter beneficiare di una rendita

AI;

- la concludente ed affidabile refertazione medica agli atti (sul

valore probatorio di atti medici cfr. DTF 125 V 354 consid. 3b/bb, 123 V 176,

122.

V 157; STFA non pubblicata del 28 ottobre

2002.

nella causa P. [I 523/02]) contenendo

elementi sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento (la legalità della decisione impugnata va infatti

valutata in base alla situazione di

fatto esistente sino al momento in cui essa è stata resa (DTF 127 V 251

consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b), non appare necessario

procedere ad ulteriori accertamenti quali in particolare l’erezione di una

nuova perizia medica ed le audizioni testimoniali chieste dall’insorgente

(sulla nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d);

- ne

consegue la reiezione del gravame e la conferma della decisione contestata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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