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32.2005.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 settembre 2005Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi si

ripercuotono sull'attività attuale nel senso che dopo un’ora di lavoro

l'assicurata è stanca. Ciò accentua la sua difficoltà interpersonale con le

clienti (logorrea, intolleranza alle diversità caratterologiche). Al pomeriggio

accusa stanchezza, deficit di attenzione, non svolge alcuna attività. Riposa,

si isola dagli altri ed ha crisi di pianto.

2.2 l'attività attuale

è ancora praticabile?

Si, è ancora praticabile.

2.3 Se sì, in quale

misura?

Quattro ore al giorno.

2.4 E' constatabile

una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì, vi è una riduzione

della capacità di lavoro.

2.5 Se sì, in che

misura?

Nella misura del 50%.

2.6 Da quando esiste

una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il

20%?

La limitazione della

capacità lavorativa del 20% è iniziata nel 1999 con l'insorgenza della malattia

tiroidea.

2.7 Quale è stato da

allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Lo sviluppo della

limitazione della capacità lavorativa è stato graduale fino al 2.1.2002 in cui

si è ridotta del 50% rimanendo stabile fino ad oggi.

3. L'ambiente di

lavoro dell'assicurata è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Si, l'ambiente di lavoro

ovvero le sue clienti sono in grado di sopportare i suoi disturbi psichici

anche se a volte vi sono degli abbandoni delle stesse clienti per l'eccessivo

egocentrismo dell'assicurata.

Non sono previsti

provvedimenti di integrazione." (Doc. AI 21)

Nella “proposta per il medico”

24 giugno 2004 il funzionario incaricato ha osservato:

"

Note riassuntive

La perizia conclude con un'IL del

50% nella sua professione, l'inabilità è iniziata nel 1999 e lo sviluppo della

stessa è stato graduato fino al 02.01.2002 in cui si è giunti al 50% rimanendo

stabile fino ad oggi.

Dobbiamo pertanto ritenere che la

riduzione dell'attività del 50% presente già da 10 anni non è imputabile al

danno alla salute?

In tal caso, vi sono impedimenti

nello svolgimento delle abituali mansioni (casalinga)?

L'inabilità del 50% è intesa in

qualsiasi professione?" (Doc. AI 22)

Il Dr. __________ del SMR, con scritto datato 9 agosto 2004, ha

chiesto alla Dr.ssa __________ di fornire i seguenti chiarimenti:

"

Ti ringrazio della tua perizia

concernente la sig.ra RI 1. Per evitare malintesi devo chiederti ancora alcune

precisazioni.

- nelle tue conclusioni ritieni la capacità

lavorativa ridotta del 50%, mentre ai punti 2.3 e 2.5 affermi che l'assicurata

può solo lavorare 4 ore con rendimento del 50%, questo porterebbe quindi ad una

inabilità lavorativa del 75%. Ti prego quindi di precisarmi esattamente la

capacità lavorativa residua.

- Potrebbe l'assicurata svolgere un'attività

senza contatti con la clientela in forma maggiore di quella quale

parrucchiera?" (Doc. AI 23)

In data 3 settembre 2004 la Dr.ssa __________ ha precisato:

"

(...)

La capacità lavorativa

dell'assicurata è pari al 50% con un rendimento normale per le sue quattro ore

di lavoro. L'assicurata non potrebbe svolgere un'attività senza contatti con la

clientela in quanto ha un apprendistato di parrucchiera e, vista l'età del

soggetto e i deficit di attenzione, non potrebbe svolgere un'altra

formazione."

(Doc. AI 24)

Con “rapporto medico” 9 agosto 2004 il Dr. __________

ha fornito le seguenti raccomandazioni:

Diagnosi principale

episodio depressivo di media gravità con sintomi

biologici F33.11

disturbo di personalità istrionico F60.4

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi

con influsso sulla CL

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi

senza influsso sulla CL

Fobie isolate F 40.2

Limiti funzionali

stanchezza,

logorrea e intolleranza a frustrazioni

IL in %

Attività abituale

50

Attività adeguata

50

Inizio IL duratura

Mese/anno

1.2002

Inizio-possibilità integrazione

(mese/anno)

Raccomandazioni,

proposte SMR

Perizia psichiatrica Dr.ssa __________ del 24.5.2004:

perizia completa per quanto concerne dati

anamnestici, dati soggettivi e status psichiatrico.

Vengono poste le diagnosi di episodio depressivo di

media gravità con sintomi biologici F33.11 e disturbo di personalità istrionico

F60.4.

Le risorse dell'assicurata vengono valutate come

buone.

La psichiatra valuta che i disturbi presentati dall'assicurata

come stanchezza, logorrea e intolleranza portano ad una diminuzione della

capacità lavorativa nella misura del 50% (vedi anche complemento alla perizia

del 3.9.2004).

In considerazione della struttura di personalità

un'altra attività risulta difficilmente attuabile e potrebbe portare ad uno scompenso

maggiore.

Secondo la perizia e la documentazione medica a

disposizione la capacità lavorativa è stata ridotta nella misura del 50% solo

da inizio 2002.

Procedere: ad rendita con revisione a distanza di 2

anni circa.

(Doc. AI 25)

Il 10 settembre 2004 il funzionario incaricato ha

redatto la seguente “proposta per il medico”:

"

Poiché l'inabilità viene

fatta risalire al gennaio 2002, la pratica viene valutata in base al metodo

misto (50% casalinga + 50% parrucchiera indipendente).

Vi sono impedimenti quale

casalinga? In caso di risposta negativa si avrebbe la seguente situazione:

casalinga al 50% totalmente

abile 0%

parrucchiera al 50% abile

in questa misura 0%

TOTALE 0%

Si rifiuta pertanto il

diritto a rendita." (Doc. AI 26)

Con “Annotazioni del medico” del 5 ottobre

il Dr. __________ ha osservato:

" Per quanto concerne la capacità lavorativa quale

casalinga secondo la valutazione peritale l'assicurata è in grado di svolgere

tutte le attività in quel campo ma vi può essere una riduzione della velocità

d'esecuzione con quindi necessità di impiego superiore di tempo." (Doc. AI

27)

2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Considerandi

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Inoltre, nella sentenza

del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie

le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha

descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Per quanto attiene al

problema psichico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito Dr.ssa __________.

In esito

ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto

peritale 24 maggio 2004 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8.) - la

Dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, sulla base di

una consultazione avvenuta il 24 febbraio 2004, di un colloquio telefonico con

la Dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia e curante dell’assicurata,

di un test psicologico MMPI-R, dell'esame degli atti medici a sua disposizione,

dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle

constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico,

ha diagnosticato un episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici

in sindrome ricorrente, con primo episodio all’età di 23 anni e peggioramento

nel 2002 e un disturbo della personalità istrionico dall’età di 23 anni circa, concludendo

per una capacità lavorativa del 50% nella sua professione di parrucchiera (cfr. doc. AI 21). Il perito ha espressamente indicato che

l’attività di parrucchiera esercitata dall’assicurata è ancora praticabile,

nella misura di 4 ore al giorno e che le sue clienti e il suo ambiente di

lavoro sono in grado di sopportare i disturbi psichici della ricorrente. A mente del perito, per contro, l’assicurata non potrebbe svolgere

un’attività senza contatti con la clientela in quanto ha un apprendistato di parrucchiera

e, vista l’età e i deficit di attenzione, non potrebbe svolgere un’altra

formazione (cfr. doc. AI 24).

Tale valutazione è stata

confermata anche dal Dr. __________ del SMR (cfr. doc. AI 25).

Agli atti

non sono per il resto presenti validi atti medici che possano in un qualche

modo mettere in discussione le conclusioni cui è giunta la specialista Dr.ssa __________

(cfr. doc. AI 21), avallate anche dei medici del SMR (cfr.

doc. AI 25) e in sintonia con quanto già diagnosticato dalla curante, Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 17).

Questo

Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa

dell'assicurata, pari al 50%. Tale incapacità lavorativa, dal punto di vista

medico, del 50%, tuttavia, non equivale, come verrà esposto di seguito, ad una

corrispondente rendita d’invalidità, dato che dal punto di vista economico le

affezioni non hanno causato alla ricorrente una rilevante perdita di guadagno.

2.10

In seguito

all’opposizione dell’assicurata, nella quale veniva tra l’altro contestato il

metodo di valutazione adottato dall’UAI (cfr. doc. AI 34), l’amministrazione ha

riesaminato la sua decisione, rilevando che il “metodo misto adottato (il

quale combina l’attività lucrativa con quella di casalinga) non appare corretto”

(cfr. doc. AI 42). In sede di decisione su opposizione l’UAI ha quindi

precisato che “in effetti, vista la documentazione economica agli atti,

nonché l’opposizione del 29 ottobre 2004, l’assicurata deve essere valutata

unicamente quale salariata e di conseguenza, per una precisa valutazione del

caso, è stata esperita un’inchiesta economica per indipendenti eseguita a

domicilio il 28 dicembre 2004.” (cfr. doc. AI 42).

Al fine

di chiarire la situazione dal profilo economico-lavorativo, l’UAI ha pertanto effettuato

in data 28 dicembre 2004 una visita presso il salone di parrucchiera

dell’assicurata. In quell’occasione, il segretario-ispettore incaricato ha

redatto il seguente “Rapporto di visita esterna”, datato 29 dicembre 2004:

" L'interessata è stata incontrata in data 28.12.2004 , in presenza del suo rappresentante legale Avv.to RA

1, in __________ a __________, dove gestisce il __________ - salone di

parrucchiera per signora, cura del viso e solarium. La signora RI 1, dopo aver

conseguito la formazione di parrucchiera, ha maturato esperienza lavorativa

quale salariata, dapprima a __________, durante un anno, indi a __________

durante 3 anni. In questo periodo ha conseguito la formazione in bioestetica, a

__________ per il viso ed a __________ per i

capelli.

Nel 1977 si è licenziata,

in quanto in quel periodo aveva avuto problemi di salute, segnatamente dal

profilo psichico (depressione).

Si è quindi trasferita a __________

dove ha lavorato per ca. un anno presso il __________ in __________ prima di

mettersi in proprio a partire dal 1978, con l'apertura di un salone in __________

, lasciato dopo una decina d'anni per sfratto, dovuto alla vendita dello

stabile. Si è quindi trasferita nell'attuale sede in __________, prendendo in

affitto uno spazio di una sessantina di mq, al piano terra di una palazzina.

L'attività lavorativa,

sia nella vecchia sede che nell'attuale, ha sempre comportato una presenza a

tempo pieno.

La signora RI 1 applicava

l'orario continuato, aprendo il salone verso le ore 07.00/07.30, e lavorando

sino alle 17.00. Impegnata dal martedì al sabato. Negli ultimi anni ha sempre

lavorato da sola. Nella precedente sede, aveva tenuto degli apprendisti.

L'attività professionale

viene esercitata su appuntamento. A grandi linee si dichiara impegnata nella

misura del 50-60 % circa in mansioni quale parrucchiera da donna e per il 40 %

circa quale bioestetica, in cura solo del viso (non effettua cure generali del

corpo), analisi del capello e relative cure e trattamenti. Una parte importante

di questa mansione è costituita dalla vendita dei prodotti. Per quanto riguarda il solarium invece, trattasi di un'attività marginale, di poco conto.

I problemi di salute, di

natura psichica e fisica, si sono manifestati gradualmente nel corso degli

anni, incidendo inizialmente sulla sua capacità lavorativa, nelle fasi acute,

quindi temporaneamente, a periodi. Ci riferisce che bene o male, sino al 1999,

anno in cui è subentrata la tiroide di Hashimoto, ha cercato di far fronte alla

situazione. In seguito invece, l'aumento dei disturbi, segnalati in facile

affaticamento, sensibilità allo stress, sensazioni di freddo, talvolta febbre,

difficoltà a stare con la gente, intolleranza,irritabilità, problemi di recupero

delle energie, ecc, ha dovuto ridurre il suo impegno lavorativo, quantificato

nella misura del 20 % circa, vuoi per minor rendimento, vuoi per dilazione del

lavoro su appuntamento, quindi calo di clientela. Da allora la sua qualità di

vita ne risentirebbe. Inizialmente ha avuto problemi nello stabilire la cura,

nel trovare il giusto dosaggio medicamentoso. Per la tiroide assume Euroxim

0.75

La situazione è

peggiorata ulteriormente ad inizio 2002, quando per depressione ha dovuto

ridurre ulteriormente il suo apporto lavorativo, annunciandosi alla CM __________,

per la riscossione delle IG di malattia, che sono state riconosciute nella

misura del 50 % sino ad esaurimento dei 720 giorni. Già negli anni scorsi aveva

usufruito delle prestazioni CM per diversi periodi, tra cui il più importante,

dal 08-1999 al 05.2000 nella misura del 50%.

Ci segnala di aver dovuto

ridurre la sua presenza sul posto di lavoro, modificando quindi la fascia

oraria d'apertura del salone. Dal gennaio 2002 inizia normalmente l'attività

verso le ore 08.30, terminandola alle 13.00. Invariati invece i giorni di

lavoro. La sera, si sente molto affaticata. Spesso non se la sente più di

uscire e deve coricarsi presto.

Normalmente verso le ore

20.00

Ha problemi di recupero. Se fa tardi, ne risente subito.

Per non perdere clientela

segnala che negli ultimi anni avrebbe persino rinunciato a vacanze, visto già

la riduzione della fascia oraria d'apertura del salone.

Detto della situazione

lavorativa, per quanto riguarda i dati economici, rimandiamo invece alla

tabella allegata, che riassume il periodo 1993 - 2003.

Dal 1993 al 2003, sia a

livello di incassi lordi (i dati contabili non forniscono un dettaglio delle

entrate) che di spese generali, rispettivamente di spese per i fornitori, abbiamo

dei dati che non presentano modifiche significative. Stesso discorso vale per

l'utile, che si è mantenuto costante nel trascorrere degli anni.

I dati per il 2004,

saranno da richiedere all'interessata. Nell'ambito contabile/amministrativo

viene aiutata dal padre.

A livello fiscale le

ultime imposizioni sono state le seguenti:

2003: Aziendale

di fr. 38000.-- (notifica 05.11.04)

2001/2002: Aziendale

di fr. 43000.--

­1999/2000: Aziendale

di fr. 45000.--­

1997/1998: Aziendale

di fr. 36000.--­

In considerazione di

quanto sopra il caso va quindi valutato a norma dell'art. 4 LAI.

Tuttavia, nonostante il

danno alla salute abbia costretto l'interessata a ridurre il suo impegno

lavorativo, con particolare riguardo alla fascia oraria di presenza, riorganizzando

quindi la sua attività su appuntamento, senza peraltro far ricorso ad aiuti

esterni, visti i dati economici sopra citati, si può ragionevolmente ritenere

che lo stesso non ha avuto un'incidenza economica tale da giustificare da

questo profilo, l'assegnazione di una rendita." (Doc. AI 38)

L’esame della

documentazione fiscale e contabile agli atti permette di ritenere che le

affezioni di cui la ricorrente è portatrice non hanno influenzato l’andamento

aziendale.

In tale contesto va fatto presente che, come risulta dalle chiusure contabili presenti

all’inserto, prodotte dall’assicurata stessa (cfr. doc. AI 39), l’utile del 1997

(fr. 34'103, cfr. doc. AI 39g) e del 1998 (fr. 32'958, cfr. doc. AI 39f) - anni

precedenti l’insorgenza della Tiroide di Hashimoto - è rimasto più o meno invariato negli anni successivi (era pari nel 1999 a

fr. 32'239, cfr. doc. AI 39e; nel 2000 a fr. 31'714, cfr. doc. AI 39d; nel 2001

a fr. 31'321, cfr. doc. AI 39c), aumentando addirittura nel 2002 (fr. 35'823,

cfr. doc. AI 39b) - anno a partire dal quale, come visto (cfr. perizia Dr.ssa __________,

doc. AI ), l’assicurata è divenuta inabile al lavoro al 50% in maniera stabile

e duratura – così come nel 2003 (fr. 37'149, cfr. doc. AI 39a) e nel 2004 (fr.

36'612, cfr. doc. AI 39). Lo stesso dicasi per la cifra d’affari, rimasta più o

meno invariata dal 1997 al 2001 (pari a fr. 74'688 nel 1997, cfr. doc. AI 39g;

fr. 74'850 nel 1998, cfr. doc. AI 39f; fr. 74'424 nel 1999, cfr. doc. AI 39e;

fr. 72'757 nel 2000, cfr. doc. AI 39d; fr. 74’968 nel 2001, cfr. doc. AI 39c) e

aumentata nel 2002 (fr. 80'192, cfr. doc. AI 39b), nel 2003 (fr. 78'301, cfr.

doc. AI 39a) e nel 2004 (fr. 75'096, cfr. doc. AI 39).

Del resto l’assicurata stessa, come visto, in occasione della

“visita esterna” effettuata dall’amministrazione in data 28 dicembre 2004, ha

affermato, come risulta dal verbale citato (cfr. doc. AI 38) che “bene o male, sino al 1999, anno in cui è subentrata la tiroide di

Hashimoto, ha cercato di far fronte alla situazione. In seguito invece,

l'aumento dei disturbi, segnalati in facile affaticamento, sensibilità allo

stress, sensazioni di freddo, talvolta febbre, difficoltà a stare con la gente,

intolleranza, irritabilità, problemi di recupero delle energie, ecc, ha dovuto

ridurre il suo impegno lavorativo, quantificato nella misura del 20 % circa,

vuoi per minor rendimento, vuoi per dilazione del lavoro su appuntamento,

quindi calo di clientela. Da allora la sua qualità di vita ne risentirebbe.

(...) La situazione è peggiorata ulteriormente ad inizio 2002, quando per

depressione ha dovuto ridurre ulteriormente il suo apporto lavorativo,

annunciandosi alla CM __________, per la riscossione delle IG di malattia, che

sono state riconosciute nella misura del 50 % sino ad esaurimento dei 720 giorni” (cfr. doc. AI 38).

In queste

circostanze, a ragione l’amministrazione sostiene che, in virtù dell’obbligo di

ridurre il danno (cfr. consid. 2.6.), la ricorrente, nonostante il danno alla

salute, ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta - essendo

impegnata, come risulta dal verbale della “visita esterna” citato (cfr.

doc. AI 38), “nella misura del

50-60% circa in mansioni quale parrucchiera da donna e per il 40% circa quale

bioestetica, in cura solo del viso (non effettua cure generali del corpo),

analisi del capello e relative cure e trattamenti. Una parte importante di

questa mansione è costituita dalla vendita dei prodotti. Per quanto riguarda il

solarium invece, trattasi di un'attività marginale, di poco conto” - consentendo alla stessa una stabilità economica.

Non

avendo dunque l’assicurata accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna

rilevante incapacità al guadagno, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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