32.2005.45
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19 settembre 2005Italiano62 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.45
Data decisione, Autorità:
19.09.2005, TCA
Titolo:
Assicurata dal punto di vista medico inabile al lavoro al 50%. Tale incapacità lavorativa non equivale tuttavia ad una corrispondente rendita d'invalidità, dato che dal punto di vista economico le affezioni non le hanno causato una rilevante perdita di guadagno.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.45
cr/sc
Lugano
19 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 marzo
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di ottobre 2002 RI 1, nata nel __________, di professione
parrucchiera indipendente, ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetta da “depressione e ansia e ipotiroidismo” (cfr.
doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti
del caso, tra cui una perizia psichiatrica, per decisione 7 ottobre 2004 l’UAI
ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:
"
(...)
● Dalla documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia allestita dalla Dr.ssa __________,
si evince l'inabilità del 50% nella sua professione di parrucchiera
indipendente, intesa come riduzione del tempo di lavoro rispetto ad un tempo
pieno e quindi non vi è una riduzione rispetto all'abituale attività già svolta
in tale misura. Per le abituali mansioni richieste dalla conduzione
dell'economia domestica non vi sono impedimenti, eventualmente ci potrebbe essere
una riduzione della velocità d'esecuzione che non compromette comunque
l'esigibilità.
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
parrucchiera indipendente 50
% 0 % 0 %
casalinga 50
% 0 % 0 %
Grado d'invalidità 0
%
Essendo il grado d'invalidità
inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di
prestazioni è respinta." (Doc. AI 28)
1.2. Avverso la
decisione amministrativa RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato
tempestiva opposizione, rilevando:
" (...)
1/. L'opponente
è una donna di __________, nubile, che vive sola, senza persone a carico, né
persone che la sostengono.
L'opponente esercita, da sempre, la professione di parrucchiera, da
molti anni a titolo indipendente. L'opponente è priva di patrimonio, nel senso
che vive esclusivamente del reddito prodotto dalla propria attività (cfr. Doc.
P).
L'opponente
esercita l'attività di parrucchiera indipendente a tempo pieno.
2/. L'opponente
è una persona estremamente sfortunata dal profilo della salute.
2.1/. Dalla documentazione agli atti
dell'Ufficio risulta che, almeno a partire dal 1991, la opponente ha sofferto
di numerosi episodi di malattia di diverso genere, episodi che hanno causato in
generale il ricovero in ospedale della opponente, e in alcuni casi degli
interventi chirurgici.
Questi episodi hanno sempre evidentemente causato l'interruzione
temporanea della attività lavorativa della opponente, e pure la successiva temporanea
riduzione dell'attività, nei periodi di convalescenza e terapia.
2.2/. Dal rapporto medico 13.12.2002
della Dr.ssa __________ all'Ufficio si può infatti rilevare, sostanzialmente,
quanto segue:
● 1991
- a seguito di una condizione di ansia acuta, la opponente
viene
ricoverata in Ospedale. Seguì un periodo di terapia.
● 1994
- la opponente viene operata per una dermocisti ovarica.
● 1996
- la opponente viene operata per un fibro adenoma alla
mammella
destra.
● 1996
- la opponente viene operata per un osteoma alla mandibola.
● 1999 - la opponente è
in terapia per la diagnosi di una tiroide di Hashimoto.
● 2002 - la opponente
viene operata nuovamente per un osteoma alla mandibola (recidivante).
2.3/. Sempre dal rapporto medico
13.12.2002 della Dr.ssa __________ si rileva, in particolare, che "le
patologie internistiche, che la portano a più interventi chirurgici, esitano in
periodi di depressione della durata di alcuni mesi" (cfr. rapporto citato,
pag. 2).
3/. A partire dal 1999 la opponente
iniziò a soffrire di una grave malattia tiroidea (Doc. C e Doc. H).
La sua incapacità lavorativa prese a ridursi in modo stabile e
progressivo (Doc. C e Doc. H).
3.1/. Nel 2002 e 2003 la capacità
lavorativa della opponente era ridotta ormai, in modo stabile, al 50% (cfr.
Doc. H perizia Dr.ssa __________).
3.2/. In quel biennio l'opponente poté
esercitare la propria attività unicamente al 50% in modo continuo e stabile
(Doc. L; M; N).
L'opponente poté beneficiare in quel periodo delle prestazioni della Assicurazione
Individuale di indennità giornaliera secondo LAMaI, erogate da __________
(cfr. Doc. E, F, G).
3.3/. Come risulta dal Doc. E, dopo
720 giorni di incapacità lavorativa, a seguito di malattia, al 50%, __________
ha comunicato alla opponente che il suo diritto alle prestazioni LAMal, di
indennità giornaliera, si è esaurito per quanto riguarda la sua attuale
incapacità lavorativa.
3.3.1/. Dal 1. gennaio 2004 l'opponente
non percepisce pertanto più la prestazione di indennità giornaliera, che
compensava il 50% di mancato reddito perso a causa della subentrata incapacità
lavorativa.
L'opponente è costretta a vivere con
il reddito della propria residua attività al 50%.
L'opponente
è comprensibilmente in gravissime difficoltà economiche.
Si impone l'erogazione a suo favore della prestazione di invalidità, e
ciò in tempi il più brevi possibili.
4/. Dal momento che i medici che
avevano in cura l'opponente avevano ritenuto come la sua subentrata incapacità
lavorativa fosse destinata a rimanere stabile e duratura al 50%, l'opponente
formulò il 23.10.2002 la domanda di una corrispondente rendita di invalidità.
4.1/. Agli atti dell'Ufficio della
Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino (di seguito l'Ufficio) vi sono i
referti allestiti dalla Dr. med. __________ (Doc. H) e dalla Dr. med. __________,
quest'ultima, medico curante dell'opponente (Doc. C).
La Dr. med. __________ venne
incaricata dall'Ufficio di allestire un referto peritale.
4.2/. La perizia specialistica della
Dr. med. __________, eseguita su mandato dell'Ufficio, ha accertato
sostanzialmente che:
a) nel 1999 è iniziata una limitazione
della capacità di lavoro di almeno il 20%, e ciò a seguito della insorgenza
della malattia tiroidea.
b) lo sviluppo della limitazione della
capacità lavorativa è stato graduale fino al 2.1.2002, anno in cui si è ridotta
al 50%, rimanendo stabile da quel momento.
c) la Dr.ssa __________ ha affermato la
prognosi secondo la quale la capacità lavorativa della richiedente sia stabile
al 50% nella sua attività di parrucchiera.
(cfr.
perizia indicata)
5/. L'Ufficio,
con decisione 7.10.2004, ha respinto la richiesta di prestazioni, segnatamente
di una rendita di invalidità a favore dell'opponente.
5.1/. L'Ufficio ha innanzitutto
fondato la propria decisione su degli accertamenti (cfr. decisione, pag. 1 in
fine e ss).
5.2/. Sostanzialmente, l'Ufficio ha
poi adottato un metodo di valutazione fondato sulla convinzione secondo
la quale l'opponente eserciterebbe due attività abituali: quella di
parrucchiera indipendente, al 50%, e quella di casalinga, al 50%.
5.3/. L'Ufficio ha correttamente
ripreso le conclusioni della perizia della Dr. med. __________, secondo le
quali l'opponente è inabile al 50% nella sua professione di parrucchiera indipendente,
intesa tale inabilità come riduzione del tempo di lavoro rispetto ad un tempo
pieno.
Tuttavia, avendo l'Ufficio valutato l'opponente quale parrucchiera
indipendente (50%) e anche quale casalinga (50%), l'Ufficio ha concluso come
non vi sarebbe una riduzione della capacità lavorativa, rispetto all'abituale
attività già svolta nella misura del 50% (anche per l'attività di casalinga
l'Ufficio non riscontra inabilità rilevante alcuna).
5.4/. L'opponente impugna la decisione
dell'Ufficio, siccome fondata su accertamenti errati ed arbitrari.
L'opponente ritiene che l'Ufficio abbia adottato di conseguenza un
metodo di valutazione non corretto.
L'opponente afferma che senza il danno alla salute ella avrebbe
regolarmente svolto la propria attività di parrucchiera indipendente al 100%.
6/. Sulla base di quali dati o
affermazioni l'Ufficio abbia potuto concludere nel senso che l'opponente avesse
esercitato, abitualmente, due attività (50% parrucchiera indipendente;
50% casalinga), non è proprio dato di sapere e comprendere.
6.1/. La perizia della Dr. med. __________,
allestita su incarico dell'Ufficio, è d'altra parte chiara ed univoca laddove
si esprime - quanto alla limitazione della capacità lavorativa - unicamente a
proposito (giustamente) della attività di parrucchiera dell'opponente.
Si veda in particolare il capitolo "B. Conseguenze sulla capacità
di lavoro", a pag. 6 della perizia.
La Dr. med. __________ risponde ai quesiti postile esclusivamente
riferendosi alla incapacità relativa all'attività di parrucchiera
dell'opponente, e mai riferendosi a quella di casalinga.
In particolare risultano evidenti, a
questo proposito, le risposte No. 2.1 e seguenti.
6.2/. Del resto l'opponente, mai, ha
affermato che la propria abituale attività consista al 50% in quella di
parrucchiera indipendente, ed al 50% in quella di casalinga.
Da un colloquio telefonico dello scrivente legale con la signora __________,
dell'Ufficio, sembrerebbe che le affermazioni formulate dall'opponente, nel suo
scritto del 26 novembre 2002 all'Ufficio, (doc. D) sarebbero state interpretate
come l'ammissione di una duplice, abituale attività dell'opponente
(parrucchiera e casalinga).
E' sufficiente tuttavia leggere con attenzione tale scritto per rilevare
come l'opponente si sia espressa in modo corretto e chiaro:
● " ...
con precisato orario di lavoro ridotto per ragioni di salute".
● " ... ho notificato alle Autorità
Fiscali un orario di lavoro ridotto per ragioni
di salute..."
(cfr.
Doc. D, sottolineature in rosso).
L'opponente ha sempre inteso affermare che in assenza di malattia essa
avrebbe svolto la propria attività di parrucchiera al 100%.
D'altra parte la situazione personale, economica e finanziaria
soprattutto, della opponente non le permettono altra scelta.
Si veda al
proposito anche il certificato medico del dr. __________, Doc. I.
6.3/. Non esiste, pertanto, fondamento
alcuno alla convinzione dell'Ufficio secondo la quale l'opponente avrebbe
esercitato abitualmente, due attività, al 50% ognuna (parrucchiera indipendente
e casalinga).
Ne consegue
che tale convinzione è errata ed arbitraria.
Ne consegue, infine, che il metodo di valutazione adottato dall'Ufficio
è risultato non corretto.
7/. II metodo
di valutazione.
Secondo la prassi, per stabilire il metodo di valutazione da adottare
occorre determinare il genere di attività che l'assicurata avrebbe esercitato
se non fosse subentrata l'invalidità (DTF 104 V 150).
Nel caso in esame il metodo adottato (valutazione quale parrucchiera
indipendente al 50% e casalinga al 50%) non appare come visto corretto.
Considerata in particolare la situazione personale della
richiedente (stato civile di non coniugata; persona senza figli né altre
persone facenti parte della sua economia domestica), e la sua situazione
finanziaria (priva di patrimonio e di alcuna persona che le offra un
sostegno finanziario), la assicurata doveva essere valutata unicamente quale
esercitante una attività lavorativa indipendente.
Di conseguenza, vista la valutazione medica che attesta una stabile
incapacità lavorativa della assicurata al 50% (cfr. Doc. H), ad essa deve
essere riconosciuto il diritto alla mezza rendita.
8/. Il
termine di attesa.
Il termine di attesa, nel caso concreto, deve essere fatto iniziare dal
1999, allorquando è iniziata una duratura incapacità lavorativa al 20% (art. 29
ter OAI) (cfr. rapporto peritale Dr. med. __________, risposta 2.6). Pertanto
il termine di attesa scade nel 2000, ed al più tardi dal 1.1.2001 può essere
fatta iniziare l'erogazione della rendita." (Doc. AI 34)
1.3. Con decisione su opposizione
11 marzo 2005 l'UAI ha confermato la precedente decisione, osservando:
"
(...)
7. In
concreto, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata
dall'amministrazione ed in particolare la ripartizione delle attività eseguite
(50% salariata - 50% casalinga).
Orbene,
come visto, l'aspetto psichiatrico è stato valutato a mezzo di esame peritale.
Per
quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo
costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena
se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In
casu, la valutazione peritale espressa dalla dottoressa __________ è completa,
motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto
conforme ai criteri sovraesposti.
8. Nel
presente caso, il metodo misto adottato (il quale combina l'attività lucrativa
con quella di casalinga) non appare corretto. In effetti, vista la
documentazione economica agli atti nonché l'opposizione del 29 ottobre 2004,
l'assicurata deve essere valutata unicamente quale salariata e di conseguenza,
per una precisa valutazione del caso, è stata esperita un'inchiesta economica
per indipendenti eseguita a domicilio il 28 dicembre 2004.
In
particolare, occorre rilevare come l'esame della documentazione fiscale e
contabile agli atti permette di ritenere che le affezioni di cui l'opponente è
portatrice non hanno affatto influenzato l'andamento del salone di parrucchiera
(__________); del resto tale aspetto è altresì confermato dal rapporto
d'inchiesta esterna del 29 dicembre 2004 agli atti.
Infatti,
in merito ai dati economici riferiti al periodo 1998-2004, sia a livello di
entrate che di spese generali, si possono osservare dati assai lineari e
costanti.
Tra
l'anno 1998 e l'anno 2004 le spese generali si aggirano costantemente di media
intorno a fr. 25'000.-- annui.
Per
quanto concerne gli incassi generali, essi corrispondono a fr. 74'850.-- nel
1998, a fr. 74'424.-- nel 1999, a fr. 72'757.-- nel 2000, a fr. 74'968 nel
2001, a fr. 80'192.-- nel 2002, a fr. 78'301.-- nel 2003 e a fr. 75'096.-- nel
2004.
Ora,
il danno alla salute che comporta un'incapacità lavorativa è insorto nel 1999
(inabilità del 20%) peggiorando gradualmente e causando un'incapacità
lavorativa del 50% a partire dal gennaio 2002.
Tuttavia,
come dimostra inequivocabilmente la documentazione contabile agli atti, gli
introiti relativi all'anno 2002 e seguenti risultano superiori a quelli degli
anni dal 1998 al 2001.
Per
quanto riguarda l'utile netto del salone da parrucchiera in questione,
quest'ultimo corrisponde a fr. 32'958.-- nel 1998, a fr. 32'239.-- nel 1999, a
fr. 31'714.-- nel 2000, a fr. 31'321.-- nel 2001, a fr. 35'823.-- nel 2002, a
fr. 37'149.-- nel 1993 ed a fr. 36'612.-- nel 2004.
9. In
queste circostanze l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI)
sostiene che, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurata,
nonostante il danno alla salute, abbia saputo convenientemente reintegrarsi
nella gestione del salone di parrucchiera, consentendo alla stessa una
stabilità economica.
Non
avendo dunque l'assicurata accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna
perdita di guadagno, l'amministrazione conferma il rifiuto alla rendita
d'invalidità." (Doc. AI 42)
1.4. Con tempestivo ricorso al TCA
l'assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto
in sede di opposizione rivendicando il diritto ad una rendita d’invalidità:
"
(...)
8/. La ricorrente impugna la decisione
dell'Ufficio per i seguenti sostanziali motivi.
8.1/. L'Ufficio ha applicato in modo errato
e arbitrario le regole di determinazione dell'invalidità.
8.1.1/. Il grado di invalidità delle persone
attive si determina di principio tramite il confronto dei redditi.
Termine di paragone è il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art.
16 Legge Federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali).
8.1.2/. Nel caso di assicurati esercitanti
un'attività indipendente, è ammessa l'applicazione del metodo straordinario
(cfr. decisone impugnata, pto 3; DTF 105 V 151).
8.1.3/. Dagli atti risulta in modo documentato ed
inoppugnabile che l'ultimo anno durante il quale la ricorrente ha esercitato la
propria attività (di parrucchiera indipendente) a tempo pieno è stato il 1989
(cfr. anche pto 4.1 ss che precede).
Si vedano al proposito le
dichiarazioni fiscali prodotte dalla ricorrente all'Ufficio.
Si vedano inoltre i documenti
allegati alla lettera 22.2.2005 del sottoscritto legale all'Ufficio AI, in
particolare la ricostruzione contabile 1989 /2004, atti che si allegano
nuovamente alla presente.
La ricorrente, con lettera 26
novembre 2002 l'Ufficio AI, aveva prodotto le dichiarazioni di imposta e le
relative notifiche di tassazione a partire dal 1993 (Doc. D).
Da questi documenti risulta in modo
inoppugnabile che la ricorrente, in quegli anni, lavorò costantemente in modo
parziale ("orario di lavoro ridotto per ragioni di salute").
Con il medesimo scritto all'Ufficio
AI la ricorrente produceva i certificati di malattia __________ per gli anni
1994 - 2002.
8.1.3.1/. La ricorrente, con lo scritto 26 novembre
2002 all'Ufficio, attirava chiaramente l'attenzione sul fatto determinante che
da 10 anni, come sopra documentato, essa era costretta a lavorare
irregolarmente e sostanzialmente al 50% per ragioni di salute:
" ... conseguentemente il
reddito dichiarato (n.d.r. fiscalmente) come indipendente corrisponde al 50%
del reddito presumibile per una attività al 100% pari a 50 ore lavorative alla
settimana ..."
(cfr.
Doc. D)
8.1.4/. L'errore commesso, a mente della
ricorrente, dall'Ufficio AI consiste nell'aver paragonato il reddito
dell'assicurato invalido sempre con il reddito del medesimo assicurato
invalido, e non con il reddito che tale assicurato avrebbe potuto conseguire in
assenza di invalidità.
L'Ufficio
ha assunto, quale periodo determinante per il confronto dei redditi, quello dal
1998 al 2004.
Naturalmente,
trattandosi di un periodo durante il quale la ricorrente era già da tempo
afflitta dalle affezioni accertate agli atti (cfr. atto di opposizione
29.10.2004, pto 2.2 ss; Doc. C), e di conseguenza trattandosi di un periodo
durante il quale la ricorrente già lavorava solo parzialmente (5 ore al giorno,
pari al 50% dell'orario normale di lavoro), il confronto dei redditi ne risulta
forzatamente inefficace e falsato.
Che
durante il 1998 la ricorrente avesse esercitato la propria attività lavorativa
solo parzialmente è comprovato oltretutto dal confronto della cifra d'affari
del 1989 (CHF 101'387, con le tariffe dell'epoca !) con quella del 1998 (CHF
74'850) (cfr. Doc. Q, allegata allo scritto 22.2.05 dell'avv. RA 1 all'Ufficio
AI).
8.1.5/. L'Ufficio avrebbe per contro dovuto, o
con l'applicazione del metodo ordinario, o di quello straordinario, comunque
paragonare l'attività dell'assicurata invalida con quella che l'assicurata
potrebbe esercitare in assenza delle affezioni invalidanti.
Invece
l'Ufficio ha paragonato due attività, e due redditi da esse prodotti, già
ridotti in conseguenza delle affezioni patite dalla ricorrente.
L'Ufficio,
quale reddito che la ricorrente avrebbe potuto ottenere se non fosse
divenuta invalida, avrebbe dovuto assumere quello del 1989, ovvero
dell'ultimo anno durante il quale la ricorrente esercitò la propria attività al
100%.
Così
facendo, ed è possibile farlo, si procederebbe secondo il metodo ordinario,
del confronto dei redditi prima e dopo l'insorgenza della/e affezione/i
invalidanti.
Dal
momento tuttavia che il confronto implicherebbe l'adozione di dati di reddito
riferiti a 15 anni orsono, sarà necessario adeguare quei dati tenendo conto
dell'incremento subito dall'indice del costo della vita, e dalle tariffe
professionali (agli atti).
Rimane
inoltre eventualmente aperta la possibilità di applicazione del metodo
straordinario di valutazione dell'invalidità." (Doc. I)
1.5. Nella risposta di causa l’UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la
reiezione del ricorso:
"
(...)
A titolo puramente abbondanziale, si
fa notare a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni quanto
verrà esposto qui di seguito.
Per quanto attiene all'aspetto
prettamente medico, occorre rilevare come una limitazione della capacità
lavorativa dell'assicurata pari al 20% è iniziata unicamente a far tempo
dall'anno 1999 con l'insorgenza della malattia tiroidea (cfr. in tal senso la
perizia 24.5.2004 della Dr.ssa __________, agli atti); con l'inizio dell'anno
2002, l'assicurata è invece stata ritenuta abile al 50% nella sua abituale
professione di parrucchiera indipendente (cfr. a tal proposito il rapporto
medico 9 agosto 2004 del Dr. __________ del Servizio medico regionale dell'AI).
Per quanto riguarda l'aspetto
economico della presente fattispecie, bisogna sottolineare che, considerati i
dati economici relativi al periodo 1998-2004, il danno alla salute patito
dall'assicurata non ha avuto un'incidenza economica tale da poter giustificare
l'assegnazione di una rendita d'invalidità da parte dell'Ufficio AI del Canton
Ticino (cfr. rapporto d'inchiesta esterna per indipendenti del 29.12.2004 in
fine).
In effetti, dato che l'assicurata
risulta inabile al lavoro al 20% soltanto a partire dall'anno 1999, essa ha di
conseguenza potuto lavorare senza impedimento alcuno in qualità di parrucchiera
indipendente durante tutto l'anno 1998, motivo per cui l'utile netto inerente
l'anno 1998 avrebbe dovuto essere di gran lunga superiore rispetto a quello
ricontratto negli anni successivi.
Tuttavia, la documentazione fiscale
e contabile agli atti dimostra inequivocabile che durante gli anni 2002, 2003 e
2004 l'assicurata ha avuto un utile netto addirittura superiore rispetto a
quello conseguito nell'anno 1998.
Alla luce di quanto suesposto, lo
scrivente ufficio sostiene che, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno,
l'assicurata, nonostante il danno alla salute, abbia saputo convenientemente
reintegrarsi nella gestione del proprio salone di parrucchiera, consentendo
allo stesso una certa stabilità economica.
In conclusione, non avendo pertanto
l'assicurata accusato, malgrado il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità
al guadagno, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la
decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc.
III)
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In
un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad
un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto
a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività
lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo
sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique
VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996
p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57;
DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en
Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla
situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido
(DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).
Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di
graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art.
28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è
graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti
dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla
capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di
rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito
economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale
secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
2.6. Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.7. Nella fattispecie,
l’assicurata ha subito nel corso degli anni diversi interventi chirurgici: il Dr.
__________, FMH in medicina interna e medico curante, nel suo rapporto medico 4
novembre 2002 ha evidenziato:
"
Si tratta di problemi
plurifattoriali,
1) endocrinologici, si tratta della tiroidite
autoimmune diagnosticata nel 1999 con sostituzione con Eutirox con grave
difficoltà di trovare la dose adeguata;
2) dal lato gastrointestinale: adenoma tubolare del
colon sin. in sett. 2000 ultimo controllo;
3) dal lato ginecologico:
attualmente controllato dalla Dottoressa __________;
4) maggio 2002 problemi dermatologici con danno atinico
diffuso della pelle, eritrosi interfolicolare:
5) alla TAC delle articolazioni mandibolare giugno 02
neoplasia ossea che è stata operata in data 25.6.02 per una recidiva
dell'osteoma;
6) scompenso psichico: paz. sotto
psicoanalisi.
DIAGNOSI:
Tiroidite autoimmune Hashimoto con
ipotireosi e farmaci sostitutivi Eutirox.
Adenoma tubolare del colon sin.;
stato dopo polipectomia 1999; colon irritabile con costipazione cronica e
sindrome emorroidale; ernia iatale I; gastrite cronica C, pancreatite acuta
1986.
Osteoma del ramo mandibolare sin.;
stato dopo ostectomia 31.7.96; recidiva 2002; st. dopo resezione dell’osteoma e
asportazione di una esostosi 15.8.02.
Sindrome ansio depressivo con
episodi lipotinici recidivanti associati a sintomatologia psico-somatica in
paz. ansio depressiva con spunti fobici e tendenza all'iperventilazione.
Emicrania senza aura; mastopatia
fibrocistica con diversi fibroadenoma e diverse biopsia al seno; ciste dermoide
ovaio sin. 1996; stato dopo aborto 1977.
Pitiriasi rosea Schilbert; eritrosi
interfollicolare Leder Miescher Collo.
Asma pollinosa e rinocongiuntivite
con desensibilizzazione 1989.
Disfonia ipofunzionale; stato dopo
tonsillectomia." (Doc. AI 5)
Il medico ha quindi indicato che l’attività attuale
dell’assicurata è ancora proponibile, nella misura di 4 ore giornaliere; che
questa capacità lavorativa sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività
attuale non può essere migliorata e che l’assicurata non è in grado di svolgere
altre attività (cfr. doc. AI 5a).
La Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, con
rapporto medico 11 dicembre 2002 ha evidenziato:
"A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
1. Sindrome depressiva
ricorrente episodio attuale di gravità media F33.1
2. Sindrome ansiosa
generalizzata F41.1
3. Tiroide di Hashimoto in
terapia sostitutiva diagnosticata nel 1999
Diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
1. Dermocisti ovarica,
operata 1994
2. Fibro adenoma mammella
destra, operta nel 1996
3. Osteomi alla mandibola
recidivanti, operati 1996 e 2002
D. Dati medici
3. Anamnesi
La
storia anamnestica della paziente è evocativa di un disturbo psichico già
presente nell'infanzia e nell'adolescenza.
Nella
famiglia d'origine sono noti episodi ripetuti di maltrattamenti fisici e
psichici destabilizzanti le relazioni interpersonali e l'accudimento verso i
figli.
Da
bambina la paziente ricorda d'aver manifestato sintomi d'ansia e disturbi della
condotta con comportamento oppositivo.
Al
termine della scolarità obbligatoria intraprende l'apprendistato di
parrucchiera che termina con successo.
Si
trasferisce a __________ e __________ ma interrompe bruscamente le due
esperienze lavorative per l'insorgere di scompensi psichici acuti.
Sono
soprattutto le rotture affettive che la portano a importanti manifestazioni di
malattia: depressione con pianto, insonnia, inappetenza con importante calo
ponderale, pensieri suicidali.
Questa
condizione la porta ad acutizzare anche piccoli conflitti sul posto di lavoro,
determinando impulsività e aggressività, fino all'interruzione del rapporto di
lavoro in tronco.
Alle
fasi depressive seguivano episodi ipomaniacali, che ora si presentano più
attenuati.
Nel
1991 si è reso necessario un breve ricovero all'Ospedale __________, per una
condizione d'ansia acuta.
La
paziente intraprende allora una psicoterapia presso uno psichiatra di __________.
Pur
essendoci un'importante presa di coscienza dei propri meccanismi psichici,
sintomi permangono e si riacutizzano ad ogni cambiamento di vita, mostrando
l'elevata vulnerabilità.
Anche nella
propria vita affettiva la paziente non riesce a mantenere legami stabili.
Le
patologie internistiche, che la portano a più interventi chirurgici, esitano in
periodi di depressione della durata di alcuni mesi.
Nel
1999 viene diagnosticata una Tiroide di Hashimoto che provoca i noti disturbi,
rendendo la paziente sempre più disforica.
La
sintomatologia, caratterizzata dall'irritabilità, l'instabilità emotiva, crisi
d'angoscia, aumentata affaticabilità, crisi di pianto, la rende inabile al
lavoro per tutta la parte pomeridiana della giornata.
4. Disturbi soggettivi
Il
disturbo psichico influisce sulle sue attività lavorative in misura maggiore
del certificato al 50%.
Infatti
non si tratta solo della mancata capacità agli aspetti manuali della
professione, ma ne risentono anche le capacità gestionali e di relazione con
le/i clienti.
La
paziente manifesta disturbi cognitivi di concentrazione e attenzione che la
mettono in difficoltà nelle gestioni amministrative finanziarie della propria
attività autonoma.
Gli
aspetti perturbati del carattere la portano ad un mal controllo
dell'impulsività con danni a volte irreparabili nei confronti dei clienti.
Il
trattamento psichiatrico in corso prevede una cura farmacologica con
antidepressivi e ansiolitici e una psicoterapia di sostegno.
Il
trattamento psichiatrico è svolto in collaborazione al trattamento del medico
di base, Dr. med. __________, per le problematiche patologiche internistiche.
La prognosi è incerta,
piuttosto negativa dato il lungo decorso della malattia." (Doc. AI 9)
Con “proposta segretario ispettore” 1 settembre 2003 il
funzionario incaricato ha osservato:
"
Assicurata __________ parrucchiera
e biostetica indipendente.
Atti __________:
IL 50% dal 2.1.2002 al 4.8.2002
IL 100% dal 5.8.2002 al 15.9.2002
IL 50% dal 16.9.2002
Dalla documentazione medica
acquisita all'incarto viene oggettivata un'IL 50% a causa del danno alla salute
in attività di parrucchiera __________ oppure occorre una perizia anche per
verificare la CLR in attività alternativa?
Si avalla la tesi che lavorava al
50% per problemi di salute?" (Doc. AI 14)
Nella “proposta medico” 16 settembre 2003 il Dr. __________ ha
evidenziato:
"Diagnosi: sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale di gravità media
Sindrome
ansiosa generalizzata
Professione: parrucchiera,
indipendente, lavora al 50% da 10 anni.
IL: 50% dal 2.1.2002.
Dalla documentazione a disposizione
risulta la presenza di problemi psichiatrici di lunga durata (vedi rapporto
osped. __________ del 1990).
Chiedo precisazioni alla dr.ssa __________
a partire da quando il disturbo psichico ha influsso sulla capacità di
lavoro." (Doc. AI 15)
Alla richiesta di chiarimenti formulata in data 16 settembre 2003
dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 16), la Dr.ssa __________, con scritto 17
ottobre 2003, ha fornito le seguenti risposte:
"
Posso confermare che dal punto di
vista psichiatrico il danno alla salute ha un influsso duraturo dal settembre
2002.
La paziente ha manifestato in modo
ricorrente un peggioramento della sua condizione di base durante gli anni, con
fasi intercritiche mai libere da malattia soprattutto nei suoi aspetti ansiosi.
Attualmente è in corso una recidiva
della sindrome depressiva-ansiosa.
Il trattamento si avvale di Zoloft 2
cpr., Temesta Exp. 1 mg. 3-4 al giorno, Lexotanil 3 mg. la sera al bisogno,
Euroxim 0,75 mg.
La capacità lavorativa non può
essere migliorata in un'altra attività; la scelta di un lavoro
individualistico, senza relazioni gerarchiche o di condivisione, la mette al
riparo da questi aspetti comportamentali quali insofferenza alla frustrazione,
irritabilità e bassa autostima in aggiunta alle frequenti interruzioni per
malattia dovute alle patologie internistiche, che hanno minato e minerebbero
ogni attività lavorativa da svolgere con altri.
Con il sostegno psicoterapeutico
viene mantenuta quella parte di attività come parrucchiera che essendo
apprezzata dai clienti, nutre a livello narcisistico la paziente soprattutto
quando le condizioni umorali e d'ansia sono più stabili.
Le disfunzioni psichiche sono quelle
descritte sopra con una vulnerabilità importante agli eventi di vita.
La paziente in questo periodo si
trova ad affrontare la gravissima malattia del suo compagno e le condizioni
psichiche sono peggiorate richiedendo un rinforzo medicamentoso e di sostegno.
La prognosi sulle capacità di lavoro
sembra attestarsi intorno al 50%, fermo restando la necessità della
continuazione del trattamento psichiatrico." (Doc. AI 17)
La Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, su
incarico dell’UAI in data 24 maggio 2004 ha rilasciato il seguente referto
peritale:
"
(...)
3. CONSTATAZIONI OBIETTIVE
Status psichico (in caso di
disturbi psicosomatici si richiede un'analisi precisa di sintomi e dolori)
Al colloquio si presenta lucida e
orientata, assenti deficit di memoria retrograda (anche se risulta vaga
rispetto alle date dei suoi interventi), deficit di attenzione non
obiettivabile, pensiero nella forma tendente alla logorrea, nel contenuto è
incentrato sui sintomi fisici (esprime un senso di onnipotenza ed interpretatività
sull'ambiente allorquando accusa stanchezza). È presente inoltre una certa
rigidità di pensiero che la porta a credere di difendere la "verità"
unica ed assoluta. Tono dell'umore oscillante fra il depresso ed in equilibrio
con tendenza ipertimiche con le clienti. Progettualità negativa per il futuro
visto che la sua salute fisica non tende a migliorare, assenti le idee
suicidali. Ritmi circadiani senza particolarità con un aumentato fabbisogno di
sonno (10 ore per notte). L'assicurata lamenta crisi di pianto se è da sola,
intolleranza allo stress e vaghe sensazioni di derealizzazione (non appartengo
al mio corpo), isolamento sociale, irritabilità con le clienti. Crisi di
palpitazioni cardiache ed iperventilazione sul lavoro. Da quattro-cinque anni presenta
fobia degli ascensori e delle altezze.
Metodi e risultato del test
In data 9.03.2004 è stato eseguito
il test psicologico di personalità MMPI-R che ha portato ai seguenti risultati.
L'analisi delle scale di validità e del profilo clinico ha dato l'esito
seguente: una certa casualità, spesso correlata a scarsa motivazione a
collaborare, sembra caratterizzare le risposte fornite dal soggetto. Possono
inoltre essere presenti atteggiamenti oppositivi o eccessivamente critici o
anche di "sfida". La successiva interpretazione del profilo deve
pertanto essere sottoposta ad accurata conferma dell'attendibilità attraverso
l'indagine clinica poiché le risultanze testologiche possono essere state
fortemente condizionate dall'atteggiamento assunto dal soggetto nei confronti
della prova.
All'interpretazione per scale ed
indici speciali l'assicurata presenta polarizzazioni ideative ed affettive su
temi ipocondriaci. È presente una marcata tensione nei confronti di tali
vissuti per cui l'assicurata può elaborare come "sintomi somatici"
elementi anche di nessun rilievo organico. È possibile che di fronte a tali
ansie l'assicurata cerchi attraverso comportamenti che sovente possono essere
iterativi e compulsivi, rassicurazioni circa la non reale pericolosità dei
disturbi di volta in volta da lei ipotizzati. La vita di relazione
dell'assicurata appare profondamente influenzata e inquinata dalla
strumentalizzazione e dalla manipolazione nevrotica del rapporto
interpersonale, vissuto soprattutto come fonte di conferme e di accettazione. È
presente un'elevata probabilità che somatizzazioni dell'ansia ma anche problemi
somatici in genere siano mantenuti oltremisura dalla forma libera e legate a
stimoli specifici ma molto generalizzati. Le eventuali reazioni emotive sono
inibite nella loro espressione diretta o mediata all'esterno e vengono
prevalentemente vissute all'interno anche se con sofferenza. Sono presenti
grossolani inquinamenti emotivi dell'ideazione, per cui può risultare alterato
il giudizio di realtà. Ciò espone l'assicurata ad una situazione di marcata
inadeguatezza del rapporto e delle comunicazioni interpersonali, con
conseguenti esperienze di isolamento affettivo e comportamenti di chiusura. Per
quanto riguarda i rapporti interpersonali, non compaiono particolari problemi:
è possibile che l'assicurata tenda ad instaurare rapporti intensivi piuttosto
che estensivi.
All'interpretazione delle
variabili di Diamond è presente abulia, senso di sfiducia, marcata astenia che
possono influenzare negativamente i livelli di attività dell'assicurata che,
pertanto, può avere notevoli difficoltà ad iniziare attività anche di routine.
L'assicurata appare tendenzialmente ipercritica nei confronti della valutazione
delle proprie capacità di affrontare situazioni problematiche. Ciò può indurla
talvolta ad ipervalutare le difficoltà reali ed essere eccessivamente prudente
ed analitica nel modo di affrontare la realtà. Tratti di compiacenza formale e
di accentuazione di generica disponibilità compaiono nell'assicurata come
modalità di adattamento prevalentemente autoplastico. II maggior peso
attribuito all'accettazione da parte del gruppo può agire da rinforzo in tal
senso. L'assicurata inoltre appare molto reattiva alle frustrazioni, che sembra
tollerare solo in misura ridotta. Di fronte alle frustrazioni o a esiti
negativi di azioni l'assicurata reagisce facendosene intrapunitivamente intero
carico e giungendo, talvolta, ad esprime o ad elaborare pensieri di autoaccusa
che possono compromettere l'immagine di sé.
L'analisi discriminante
condotta sul profilo ha consentito di evidenziare le seguenti affinità con
gruppi psichiatrici: nevrosi depressiva con una probabilità del 70% e nevrosi
isterica con una probabilità del 22%. La configurazione generale del profilo ha
caratteristiche patognomoniche compatibili con l'ipotesi di un disturbo
depressivo in personalità nevrotica.
4. DIAGNOSI
4.1 Diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro
Episodio depressivo di
media gravità con sintomi biologici in sindrome ricorrente (ICD-10 F33.11) con
primo episodio all'età di 23 anni e peggioramento nel 2002.
Disturbo di personalità
istrionico dall'età di 23 anni circa (ICD-10 F60.4).
4.2 Diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità di lavoro
Fobie isolate (ascensori
ed altezze) (ICD-10 F40.2).
5. VALUTAZIONE E
PROGNOSI
L'assicurata appare avere
buone risorse di base che le hanno permesso in questi anni di affrontare una
relazione conflittuale con il padre e una grande sequela di problemi fisici ed
operazioni chirurgiche. La sua attività come parrucchiera indipendente ha un
discreto successo commerciale, malgrado le particolarità della sua personalità
di base. Le stigmate nevrotiche della personalità istrionica quali labilità
affettiva, intransigenza, senso di onnipotenza, egocentrismo, un certo grado di
interpretatività sull'ambiente ed intolleranza allo stress, necessità di porsi
al centro dell'attenzione, si sono probabilmente accentuate con la malattia
tiroidea per il senso di stanchezza fisica indotto. Tali stigmate fanno
prevedere una prognosi stazionaria ma suscettibile di peggioramento rispetto
alla capacità di lavoro ed alla qualità di vita. La terapia di colloqui e
farmacologica prescritta è adeguata al disturbo (un aumento di dosaggio a 100
mg non ha portato modificazione dei risultati clinici). Per la facile
esauribilità, per l'intolleranza allo stress, per l'isolamento sociale, per
l'instabilità del tono dell'umore nel corso del giorno, ritengo che la sua
capacità lavorativa sia stabile al 50% nell'attività di parrucchiera. Nelle attività
casalinghe vi potrebbe anche essere un calo di rendimento nella resistenza ma
non nella qualità e capacità (esegue i suoi lavori al mattino prima del
lavoro).
B. CONSEGUENZE SULLA
CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni
(qualitative e quantitative) dovute e disturbi constatati
1.1 a livello
psicologico e mentale
II deficit di attenzione
è legato all'anergia, che è presente alla sera e al pomeriggio. Fabbisogno
aumentato di sonno, intolleranza allo stress, costante sovraccarico.
1.2 A livello fisico
Anergia, stanchezza
muscolare, sensazione di freddo, dolori ossei ed attacchi di iperfagia.
1.3 Nell'ambito
sociale
Isolamento sociale,
irritabilità accentuata con le clienti, logorrea, intolleranza allo stress.
2. Conseguenze dei
disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si
ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurata?
Fatti
I disturbi si
ripercuotono sull'attività attuale nel senso che dopo un’ora di lavoro
l'assicurata è stanca. Ciò accentua la sua difficoltà interpersonale con le
clienti (logorrea, intolleranza alle diversità caratterologiche). Al pomeriggio
accusa stanchezza, deficit di attenzione, non svolge alcuna attività. Riposa,
si isola dagli altri ed ha crisi di pianto.
2.2 l'attività attuale
è ancora praticabile?
Si, è ancora praticabile.
2.3 Se sì, in quale
misura?
Quattro ore al giorno.
2.4 E' constatabile
una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì, vi è una riduzione
della capacità di lavoro.
2.5 Se sì, in che
misura?
Nella misura del 50%.
2.6 Da quando esiste
una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il
20%?
La limitazione della
capacità lavorativa del 20% è iniziata nel 1999 con l'insorgenza della malattia
tiroidea.
2.7 Quale è stato da
allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Lo sviluppo della
limitazione della capacità lavorativa è stato graduale fino al 2.1.2002 in cui
si è ridotta del 50% rimanendo stabile fino ad oggi.
3. L'ambiente di
lavoro dell'assicurata è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Si, l'ambiente di lavoro
ovvero le sue clienti sono in grado di sopportare i suoi disturbi psichici
anche se a volte vi sono degli abbandoni delle stesse clienti per l'eccessivo
egocentrismo dell'assicurata.
Non sono previsti
provvedimenti di integrazione." (Doc. AI 21)
Nella “proposta per il medico”
24 giugno 2004 il funzionario incaricato ha osservato:
"
Note riassuntive
La perizia conclude con un'IL del
50% nella sua professione, l'inabilità è iniziata nel 1999 e lo sviluppo della
stessa è stato graduato fino al 02.01.2002 in cui si è giunti al 50% rimanendo
stabile fino ad oggi.
Dobbiamo pertanto ritenere che la
riduzione dell'attività del 50% presente già da 10 anni non è imputabile al
danno alla salute?
In tal caso, vi sono impedimenti
nello svolgimento delle abituali mansioni (casalinga)?
L'inabilità del 50% è intesa in
qualsiasi professione?" (Doc. AI 22)
Il Dr. __________ del SMR, con scritto datato 9 agosto 2004, ha
chiesto alla Dr.ssa __________ di fornire i seguenti chiarimenti:
"
Ti ringrazio della tua perizia
concernente la sig.ra RI 1. Per evitare malintesi devo chiederti ancora alcune
precisazioni.
- nelle tue conclusioni ritieni la capacità
lavorativa ridotta del 50%, mentre ai punti 2.3 e 2.5 affermi che l'assicurata
può solo lavorare 4 ore con rendimento del 50%, questo porterebbe quindi ad una
inabilità lavorativa del 75%. Ti prego quindi di precisarmi esattamente la
capacità lavorativa residua.
- Potrebbe l'assicurata svolgere un'attività
senza contatti con la clientela in forma maggiore di quella quale
parrucchiera?" (Doc. AI 23)
In data 3 settembre 2004 la Dr.ssa __________ ha precisato:
"
(...)
La capacità lavorativa
dell'assicurata è pari al 50% con un rendimento normale per le sue quattro ore
di lavoro. L'assicurata non potrebbe svolgere un'attività senza contatti con la
clientela in quanto ha un apprendistato di parrucchiera e, vista l'età del
soggetto e i deficit di attenzione, non potrebbe svolgere un'altra
formazione."
(Doc. AI 24)
Con “rapporto medico” 9 agosto 2004 il Dr. __________
ha fornito le seguenti raccomandazioni:
Diagnosi principale
episodio depressivo di media gravità con sintomi
biologici F33.11
disturbo di personalità istrionico F60.4
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi
con influsso sulla CL
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi
senza influsso sulla CL
Fobie isolate F 40.2
Limiti funzionali
stanchezza,
logorrea e intolleranza a frustrazioni
IL in %
Attività abituale
50
Attività adeguata
50
Inizio IL duratura
Mese/anno
1.2002
Inizio-possibilità integrazione
(mese/anno)
Raccomandazioni,
proposte SMR
Perizia psichiatrica Dr.ssa __________ del 24.5.2004:
perizia completa per quanto concerne dati
anamnestici, dati soggettivi e status psichiatrico.
Vengono poste le diagnosi di episodio depressivo di
media gravità con sintomi biologici F33.11 e disturbo di personalità istrionico
F60.4.
Le risorse dell'assicurata vengono valutate come
buone.
La psichiatra valuta che i disturbi presentati dall'assicurata
come stanchezza, logorrea e intolleranza portano ad una diminuzione della
capacità lavorativa nella misura del 50% (vedi anche complemento alla perizia
del 3.9.2004).
In considerazione della struttura di personalità
un'altra attività risulta difficilmente attuabile e potrebbe portare ad uno scompenso
maggiore.
Secondo la perizia e la documentazione medica a
disposizione la capacità lavorativa è stata ridotta nella misura del 50% solo
da inizio 2002.
Procedere: ad rendita con revisione a distanza di 2
anni circa.
(Doc. AI 25)
Il 10 settembre 2004 il funzionario incaricato ha
redatto la seguente “proposta per il medico”:
"
Poiché l'inabilità viene
fatta risalire al gennaio 2002, la pratica viene valutata in base al metodo
misto (50% casalinga + 50% parrucchiera indipendente).
Vi sono impedimenti quale
casalinga? In caso di risposta negativa si avrebbe la seguente situazione:
casalinga al 50% totalmente
abile 0%
parrucchiera al 50% abile
in questa misura 0%
TOTALE 0%
Si rifiuta pertanto il
diritto a rendita." (Doc. AI 26)
Con “Annotazioni del medico” del 5 ottobre
il Dr. __________ ha osservato:
" Per quanto concerne la capacità lavorativa quale
casalinga secondo la valutazione peritale l'assicurata è in grado di svolgere
tutte le attività in quel campo ma vi può essere una riduzione della velocità
d'esecuzione con quindi necessità di impiego superiore di tempo." (Doc. AI
27)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352
consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Considerandi
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I
355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza
del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie
le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha
descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9
Per quanto attiene al
problema psichico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito Dr.ssa __________.
In esito
ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto
peritale 24 maggio 2004 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8.) - la
Dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, sulla base di
una consultazione avvenuta il 24 febbraio 2004, di un colloquio telefonico con
la Dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia e curante dell’assicurata,
di un test psicologico MMPI-R, dell'esame degli atti medici a sua disposizione,
dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle
constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico,
ha diagnosticato un episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici
in sindrome ricorrente, con primo episodio all’età di 23 anni e peggioramento
nel 2002 e un disturbo della personalità istrionico dall’età di 23 anni circa, concludendo
per una capacità lavorativa del 50% nella sua professione di parrucchiera (cfr. doc. AI 21). Il perito ha espressamente indicato che
l’attività di parrucchiera esercitata dall’assicurata è ancora praticabile,
nella misura di 4 ore al giorno e che le sue clienti e il suo ambiente di
lavoro sono in grado di sopportare i disturbi psichici della ricorrente. A mente del perito, per contro, l’assicurata non potrebbe svolgere
un’attività senza contatti con la clientela in quanto ha un apprendistato di parrucchiera
e, vista l’età e i deficit di attenzione, non potrebbe svolgere un’altra
formazione (cfr. doc. AI 24).
Tale valutazione è stata
confermata anche dal Dr. __________ del SMR (cfr. doc. AI 25).
Agli atti
non sono per il resto presenti validi atti medici che possano in un qualche
modo mettere in discussione le conclusioni cui è giunta la specialista Dr.ssa __________
(cfr. doc. AI 21), avallate anche dei medici del SMR (cfr.
doc. AI 25) e in sintonia con quanto già diagnosticato dalla curante, Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 17).
Questo
Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa
dell'assicurata, pari al 50%. Tale incapacità lavorativa, dal punto di vista
medico, del 50%, tuttavia, non equivale, come verrà esposto di seguito, ad una
corrispondente rendita d’invalidità, dato che dal punto di vista economico le
affezioni non hanno causato alla ricorrente una rilevante perdita di guadagno.
2.10
In seguito
all’opposizione dell’assicurata, nella quale veniva tra l’altro contestato il
metodo di valutazione adottato dall’UAI (cfr. doc. AI 34), l’amministrazione ha
riesaminato la sua decisione, rilevando che il “metodo misto adottato (il
quale combina l’attività lucrativa con quella di casalinga) non appare corretto”
(cfr. doc. AI 42). In sede di decisione su opposizione l’UAI ha quindi
precisato che “in effetti, vista la documentazione economica agli atti,
nonché l’opposizione del 29 ottobre 2004, l’assicurata deve essere valutata
unicamente quale salariata e di conseguenza, per una precisa valutazione del
caso, è stata esperita un’inchiesta economica per indipendenti eseguita a
domicilio il 28 dicembre 2004.” (cfr. doc. AI 42).
Al fine
di chiarire la situazione dal profilo economico-lavorativo, l’UAI ha pertanto effettuato
in data 28 dicembre 2004 una visita presso il salone di parrucchiera
dell’assicurata. In quell’occasione, il segretario-ispettore incaricato ha
redatto il seguente “Rapporto di visita esterna”, datato 29 dicembre 2004:
" L'interessata è stata incontrata in data 28.12.2004 , in presenza del suo rappresentante legale Avv.to RA
1, in __________ a __________, dove gestisce il __________ - salone di
parrucchiera per signora, cura del viso e solarium. La signora RI 1, dopo aver
conseguito la formazione di parrucchiera, ha maturato esperienza lavorativa
quale salariata, dapprima a __________, durante un anno, indi a __________
durante 3 anni. In questo periodo ha conseguito la formazione in bioestetica, a
__________ per il viso ed a __________ per i
capelli.
Nel 1977 si è licenziata,
in quanto in quel periodo aveva avuto problemi di salute, segnatamente dal
profilo psichico (depressione).
Si è quindi trasferita a __________
dove ha lavorato per ca. un anno presso il __________ in __________ prima di
mettersi in proprio a partire dal 1978, con l'apertura di un salone in __________
, lasciato dopo una decina d'anni per sfratto, dovuto alla vendita dello
stabile. Si è quindi trasferita nell'attuale sede in __________, prendendo in
affitto uno spazio di una sessantina di mq, al piano terra di una palazzina.
L'attività lavorativa,
sia nella vecchia sede che nell'attuale, ha sempre comportato una presenza a
tempo pieno.
La signora RI 1 applicava
l'orario continuato, aprendo il salone verso le ore 07.00/07.30, e lavorando
sino alle 17.00. Impegnata dal martedì al sabato. Negli ultimi anni ha sempre
lavorato da sola. Nella precedente sede, aveva tenuto degli apprendisti.
L'attività professionale
viene esercitata su appuntamento. A grandi linee si dichiara impegnata nella
misura del 50-60 % circa in mansioni quale parrucchiera da donna e per il 40 %
circa quale bioestetica, in cura solo del viso (non effettua cure generali del
corpo), analisi del capello e relative cure e trattamenti. Una parte importante
di questa mansione è costituita dalla vendita dei prodotti. Per quanto riguarda il solarium invece, trattasi di un'attività marginale, di poco conto.
I problemi di salute, di
natura psichica e fisica, si sono manifestati gradualmente nel corso degli
anni, incidendo inizialmente sulla sua capacità lavorativa, nelle fasi acute,
quindi temporaneamente, a periodi. Ci riferisce che bene o male, sino al 1999,
anno in cui è subentrata la tiroide di Hashimoto, ha cercato di far fronte alla
situazione. In seguito invece, l'aumento dei disturbi, segnalati in facile
affaticamento, sensibilità allo stress, sensazioni di freddo, talvolta febbre,
difficoltà a stare con la gente, intolleranza,irritabilità, problemi di recupero
delle energie, ecc, ha dovuto ridurre il suo impegno lavorativo, quantificato
nella misura del 20 % circa, vuoi per minor rendimento, vuoi per dilazione del
lavoro su appuntamento, quindi calo di clientela. Da allora la sua qualità di
vita ne risentirebbe. Inizialmente ha avuto problemi nello stabilire la cura,
nel trovare il giusto dosaggio medicamentoso. Per la tiroide assume Euroxim
0.75
La situazione è
peggiorata ulteriormente ad inizio 2002, quando per depressione ha dovuto
ridurre ulteriormente il suo apporto lavorativo, annunciandosi alla CM __________,
per la riscossione delle IG di malattia, che sono state riconosciute nella
misura del 50 % sino ad esaurimento dei 720 giorni. Già negli anni scorsi aveva
usufruito delle prestazioni CM per diversi periodi, tra cui il più importante,
dal 08-1999 al 05.2000 nella misura del 50%.
Ci segnala di aver dovuto
ridurre la sua presenza sul posto di lavoro, modificando quindi la fascia
oraria d'apertura del salone. Dal gennaio 2002 inizia normalmente l'attività
verso le ore 08.30, terminandola alle 13.00. Invariati invece i giorni di
lavoro. La sera, si sente molto affaticata. Spesso non se la sente più di
uscire e deve coricarsi presto.
Normalmente verso le ore
20.00
Ha problemi di recupero. Se fa tardi, ne risente subito.
Per non perdere clientela
segnala che negli ultimi anni avrebbe persino rinunciato a vacanze, visto già
la riduzione della fascia oraria d'apertura del salone.
Detto della situazione
lavorativa, per quanto riguarda i dati economici, rimandiamo invece alla
tabella allegata, che riassume il periodo 1993 - 2003.
Dal 1993 al 2003, sia a
livello di incassi lordi (i dati contabili non forniscono un dettaglio delle
entrate) che di spese generali, rispettivamente di spese per i fornitori, abbiamo
dei dati che non presentano modifiche significative. Stesso discorso vale per
l'utile, che si è mantenuto costante nel trascorrere degli anni.
I dati per il 2004,
saranno da richiedere all'interessata. Nell'ambito contabile/amministrativo
viene aiutata dal padre.
A livello fiscale le
ultime imposizioni sono state le seguenti:
2003: Aziendale
di fr. 38000.-- (notifica 05.11.04)
2001/2002: Aziendale
di fr. 43000.--
1999/2000: Aziendale
di fr. 45000.--
1997/1998: Aziendale
di fr. 36000.--
In considerazione di
quanto sopra il caso va quindi valutato a norma dell'art. 4 LAI.
Tuttavia, nonostante il
danno alla salute abbia costretto l'interessata a ridurre il suo impegno
lavorativo, con particolare riguardo alla fascia oraria di presenza, riorganizzando
quindi la sua attività su appuntamento, senza peraltro far ricorso ad aiuti
esterni, visti i dati economici sopra citati, si può ragionevolmente ritenere
che lo stesso non ha avuto un'incidenza economica tale da giustificare da
questo profilo, l'assegnazione di una rendita." (Doc. AI 38)
L’esame della
documentazione fiscale e contabile agli atti permette di ritenere che le
affezioni di cui la ricorrente è portatrice non hanno influenzato l’andamento
aziendale.
In tale contesto va fatto presente che, come risulta dalle chiusure contabili presenti
all’inserto, prodotte dall’assicurata stessa (cfr. doc. AI 39), l’utile del 1997
(fr. 34'103, cfr. doc. AI 39g) e del 1998 (fr. 32'958, cfr. doc. AI 39f) - anni
precedenti l’insorgenza della Tiroide di Hashimoto - è rimasto più o meno invariato negli anni successivi (era pari nel 1999 a
fr. 32'239, cfr. doc. AI 39e; nel 2000 a fr. 31'714, cfr. doc. AI 39d; nel 2001
a fr. 31'321, cfr. doc. AI 39c), aumentando addirittura nel 2002 (fr. 35'823,
cfr. doc. AI 39b) - anno a partire dal quale, come visto (cfr. perizia Dr.ssa __________,
doc. AI ), l’assicurata è divenuta inabile al lavoro al 50% in maniera stabile
e duratura – così come nel 2003 (fr. 37'149, cfr. doc. AI 39a) e nel 2004 (fr.
36'612, cfr. doc. AI 39). Lo stesso dicasi per la cifra d’affari, rimasta più o
meno invariata dal 1997 al 2001 (pari a fr. 74'688 nel 1997, cfr. doc. AI 39g;
fr. 74'850 nel 1998, cfr. doc. AI 39f; fr. 74'424 nel 1999, cfr. doc. AI 39e;
fr. 72'757 nel 2000, cfr. doc. AI 39d; fr. 74’968 nel 2001, cfr. doc. AI 39c) e
aumentata nel 2002 (fr. 80'192, cfr. doc. AI 39b), nel 2003 (fr. 78'301, cfr.
doc. AI 39a) e nel 2004 (fr. 75'096, cfr. doc. AI 39).
Del resto l’assicurata stessa, come visto, in occasione della
“visita esterna” effettuata dall’amministrazione in data 28 dicembre 2004, ha
affermato, come risulta dal verbale citato (cfr. doc. AI 38) che “bene o male, sino al 1999, anno in cui è subentrata la tiroide di
Hashimoto, ha cercato di far fronte alla situazione. In seguito invece,
l'aumento dei disturbi, segnalati in facile affaticamento, sensibilità allo
stress, sensazioni di freddo, talvolta febbre, difficoltà a stare con la gente,
intolleranza, irritabilità, problemi di recupero delle energie, ecc, ha dovuto
ridurre il suo impegno lavorativo, quantificato nella misura del 20 % circa,
vuoi per minor rendimento, vuoi per dilazione del lavoro su appuntamento,
quindi calo di clientela. Da allora la sua qualità di vita ne risentirebbe.
(...) La situazione è peggiorata ulteriormente ad inizio 2002, quando per
depressione ha dovuto ridurre ulteriormente il suo apporto lavorativo,
annunciandosi alla CM __________, per la riscossione delle IG di malattia, che
sono state riconosciute nella misura del 50 % sino ad esaurimento dei 720 giorni” (cfr. doc. AI 38).
In queste
circostanze, a ragione l’amministrazione sostiene che, in virtù dell’obbligo di
ridurre il danno (cfr. consid. 2.6.), la ricorrente, nonostante il danno alla
salute, ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta - essendo
impegnata, come risulta dal verbale della “visita esterna” citato (cfr.
doc. AI 38), “nella misura del
50-60% circa in mansioni quale parrucchiera da donna e per il 40% circa quale
bioestetica, in cura solo del viso (non effettua cure generali del corpo),
analisi del capello e relative cure e trattamenti. Una parte importante di
questa mansione è costituita dalla vendita dei prodotti. Per quanto riguarda il
solarium invece, trattasi di un'attività marginale, di poco conto” - consentendo alla stessa una stabilità economica.
Non
avendo dunque l’assicurata accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna
rilevante incapacità al guadagno, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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