32.2005.46
Assicurato con un grado di invalidità del 62% con diritto ad una mezza rendita di invalidità fino al 31 dicembre 2003 e a tre quarti di rendita a partire dal 1° gennaio 2004. Confronto dei redditi non
18 ottobre 2005Italiano59 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.46
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, TCA
Titolo:
Assicurato con un grado di invalidità del 62% con diritto ad una mezza rendita di invalidità fino al 31 dicembre 2003 e a tre quarti di rendita a partire dal 1° gennaio 2004. Confronto dei redditi non porta a diversa conclusione.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.46
cr/sc
Lugano
18 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 marzo
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, di professione giardiniere, nel mese di ottobre 2001 ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. AI 1).
Disposti
Fatti
i necessari accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
eseguita dal Dr. Med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, con
decisione 11 maggio 2004 l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni limitatamente
al periodo compreso fra il 1 gennaio 2002 e il 30 aprile 2003 in quanto:
" (...)
Esito degli
accertamenti
Esaminati gli atti acquisiti
in sede d'istruttoria, segnatamente di carattere medico ed economico, in
particolare dalla perizia a cui è stato sottoposto, emerge che dal profilo
medico teorico è giustificata un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi
attività a partire dal 21.01.2001 e fino al momento della visita peritale ossia
fino al mese di febbraio 2003.
In seguito l'incapacità
lavorativa totale è presente unicamente quale giardiniere e in attività
analoghe cosiddette pesanti, mentre che è ancora esigibile un'attività adeguata
al proprio stato di salute, esercitata sull'arco di un’intera giornata ma con
un rendimento ridotto al 60%, attività che gli permetta di cambiare
regolarmente postura, evitare di sollevare ripetutamente pesi sopra i 20 kg. o
di lavorare in anteflessione per più di 30 minuti.
L'attività di custode è
considerata un'attività adeguata al proprio stato di salute.
In base a tali
presupposti medici, abbiamo richiesto il parere del nostro consulente in
integrazione professionale, il quale nel suo rapporto finale indica quanto
segue:
senza il danno alla
salute in attività cosiddetta pesante non qualificata avrebbe potuto ricavare
uno stipendio lordo annuo pari a fr. 52'500.-- (stato 2002), mentre che in
attività adeguata come descritto dal profilo medico, non qualificata con un
rendimento del 60%, avrebbe potuto ancora percepire un salario lordo annuo di
fr. 20'000.-- (stato 2002).
A partire dal mese di
febbraio 2003 emerge un'incapacità lucrativa causata dal danno alla salute pari
al 38%.
L'orientatore
professionale conclude indicando che non ritiene che vi siano i presupposti per
proporre dei provvedimenti reintegrativi di ordine professionale che possano
migliorare apprezzabilmente la sua capacità di guadagno.
Possiamo pertanto
accordarle un grado AI del 100%, con diritto a rendita intera limitatamente per
il periodo dal 01.01.2002, dopo 1 anno di attesa ininterrotto d'incapacità
lavorativa (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30.04.2003 ossia fino al 3 mese del
perdurare del miglioramento (art. 88 a OAI).
Dal 01.05.2003 non
sussiste alcun diritto a rendita d'invalidità in quanto il tasso d'incapacità
lucrativa non raggiunge almeno il 40%." (Doc. AI 25)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’RA 1RA 1 (cfr.
doc. AI 31), con decisione su opposizione 24 marzo 2005 l’amministrazione ha parzialmente
accolto l’opposizione, ritenendo che all’assicurato debba essere corrisposta
una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2002 al 30 aprile 2003, per un
grado di invalidità del 100%, una mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2003
al 31 dicembre 2003 per un grado d’invalidità del 62% e tre quarti di rendita
dal 1° gennaio 2004, per un grado d’invalidità del 62%.
Queste le
motivazioni:
" (...)
5. In concreto, per quanto attiene
all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata
dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe in grado di
svolgere attività adeguate in misura del 60%.
Orbene, come visto l'aspetto reumatologico è stato valutato a mezzo di
esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In casu, la valutazione peritale espressa dal dottor __________ è
completa, motivata, coerente e non offre alcuno spunto di critica, risultando
del tutto conforme ai criteri sovraesposti.
6. Per quanto riguarda i dati economici, in
base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché
non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito
sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica
(statistiche RSS). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi
possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di
considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le
limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado
d'occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
In concreto, il consulente in integrazione professionale (CIP) con
riferimento ad un'attività semplice e ripetitiva esigibile dall'assicurato ha
ritenuto quale base di calcolo un reddito pari a fr. 44'669.- (valori ESS 2000
+ aggiornamenti e con ulteriore riduzione del 40% come da perizia medica per minore
rendimento, categoria 4, privato, femminile, primo quartile) applicando per di
più la riduzione massima del 25%.
Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurato può
ancora conseguire da invalido un reddito annuo pari a fr. 20'101.--.
Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno
potrebbe percepire un salario annuo di fr. 52'500.-, l'assicurato conserva una
residua capacità lavorativa e quindi di guadagno del 38% con un perdita di
guadagno e quindi un grado d'invalidità del 62% (52'500-20'101x100:52'500 = Al
62%).
7. Considerato tuttavia come l'assicurato
abbia prodotto alcuni certificati medici in sede d'opposizione, per un'adeguata
valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate, è stato nuovamente
sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).
Quest'ultimo, visti i nuovi documenti, ha precisato che l'arteriopatia
periferica concerne un referto puramente radiologico (ateromatosi con
interessamento prevalentemente ai rami dell'arteria poplitea destra senza
significative alterazioni emodinamiche all'analisi spettrale sia a livello
della gamba che della coscia) che al momento non ha alcun influsso sulla
capacità lavorativa salvo per spostamenti a piedi prolungati (oltre 500m). Per
quanto riguarda invece la presenza di un aneurisma dell'aorta addominale,
questa patologia a partire dal momento della diagnosi, quindi giugno 2004,
rende l'assicurato non più idoneo a svolgere attività con pesi superiori ai 5
kg (alzare o spostare pesi) o con necessità di utilizzare attrezzi pesanti. La
presenza di un canale spinale stretto a livello lombare diagnosticato pure nel
mese di giugno 2004 riduce ulteriormente la caricabilità della colonna lombare
(pesi massimi 5 kg, possibilità di alternare la posizione eretta con quella
seduta almeno ogni 30 minuti, non spostamenti prolungati oltre i 200 metri). In
conclusione, il medico incaricato SMR dottor __________, ha stabilito che, dal
punto di vista medico, esiste effettivamente un peggioramento. Tuttavia, l'assicurato
per un'attività adatta presenta una capacità lavorativa del 60% come del resto
già stabilito in occasione della perizia reumatologica.
8. Vista la nuova valutazione SMR del 22
dicembre 2004, la pratica dell'assicurato è stata di nuovo trasmessa per
valutazione al CIP. Quest'ultimo, viste le nuove informazioni, ha constatato
che l'assicurato, oltre alle limitazioni descritte dalla perizia del dottor __________
del 16 febbraio 2003, può sollevare al massimo pesi di 5 kg (precedentemente 20
kg) e non può effettuare spostamenti superiori ai 200m. Egli precisa inoltre
che queste nuove limitazioni non incidono sulla capacità lavorativa
medico-teorica dell'assicurato (capacità di lavoro del 60% in un lavoro adatto
leggero) e che non ci sono quindi motivi per discostarsi dalla precedente
valutazione effettuata dal CIP (capacità di guadagno del 38% e quindi un grado
d'invalidità del 62%).
In conclusione, visto quanto sopra espresso, il CIP ha confermato i dati
economici contenuti nel rapporto del 18 febbraio 2004.
L'amministrazione non ravvede quindi alcun motivo che dovrebbe indurla a
criticare l'operato del consulente in integrazione professionale. Al proposito,
si rammenta infatti che quest'ultimo dispone più di ogni altro funzionario
degli elementi necessari ad una corretta valutazione economica. In tali casi,
l'amministrazione interviene solo allorquando il giudizio appaia insostenibile
o errato. Non è il caso in concreto.
9. Ritenuto come dalla documentazione
medico-economica risulta che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del
100% dal 21 febbraio 2001 al 16 febbraio 2003 (cfr. perizia 16 febbraio 2003
del dottor __________) e del 62% dal 17 febbraio 2003, al signor RI 1 deve
essere riconosciuto il diritto alla rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio
2002 (dopo la scadenza dell'anno d'attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30
aprile 2003, alla mezza rendita dal 1° maggio 2003 (in applicazione dell'art.
88a OAI dopo tre mesi dal perdurare del miglioramento) al 31 dicembre 2003 ed
ai tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 (modifiche di legge decretate
dalla 4a revisione della LAI).
Di conseguenza, l'opposizione del 6 luglio 2004 è parzialmente accolta e
la decisione impugnata del 14 giugno 2004 è annullata." (Doc. AI 37)
1.3. Con tempestivo
ricorso l’assicurato sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato
l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente diritto ad una
rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2002 in poi. Contestualmente, il
ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Egli ha
in particolare rilevato quanto segue:
" (...)
1) Il
ricorrente soffre da tempo di dolori lombari cronici con irradiazione all'arto inferiore
destro di tipo cronico. Accusa inoltre forti dolori ad ambedue le spalle e alla
colonna cervicale. Il medico di fiducia valuta un'incapacità lavorativa totale
a partire dal 18 ottobre 2000.
Negli ultimi tempi lo stato di salute dell'assicurato è notevolmente
peggiorato. Soffre di una grave forma di aneurisma dell'aorta tale da
pregiudicare la sopravvivenza del paziente che è attualmente sottoposto a
terapie intense.
Prove: documenti,
perizie, testi, colloquio
2) Il
lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità sulla scorta delle obiezioni
dell'opponente confortate da nuovi certificati medici, ha riesaminato il caso
ammettendo che lo stato di salute del sig. RI 1 è peggiorato. Del resto lo
stesso dr. __________, medico "interno" riconosceva già nei rapporti
precedenti, delle lacune da colmare con ulteriori valutazioni di reumatologi e
neurochirurghi.
Prove: documenti,
perizie, testi, colloquio
3) Secondo
la nuova valutazione l'assicurato avrebbe quindi un grado di invalidità del 62%
che giustificherebbe un tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004. Dal 1°
febbraio 2002 invece la rendita viene accordata interamente (invece di metà)
fino al 30 aprile 2003 per ritornare a metà dal 1° maggio al 31 dicembre 2003.
Prove: documenti
4) Il
ricorrente si oppone a tale valutazione ricordando che la sua incapacità
lavorativa del 100% risale oramai dal mese di febbraio 2001, circostanza del
resto confermata dai vari certificati medici. Un simile perdurare della
malattia giustifica quindi uno stato permanente di incapacità di guadagno che è
andato progressivamente peggiorando tale da giustificare un grado di invalidità
intera.
Prove: documenti,
perizie, testi, colloquio
5) Si
contesta inoltre nella decisione impugnata la presunta capacità di guadagno
dell'assicurato valutata, in assenza di invalidità, in fr. 52'500 annui mentre
in sede di opposizione l'assicurato indicava in massimo fr. 40'000.- il reddito
conseguibile.
Il reddito residuo
teorico di fr. 20'101.- indicato nella decisione è pertanto errato.
Prove: documenti,
perizie, testi, colloquio
6) Il
ricorrente non è in grado di pagare le spese legali per la presente pratica. Si
richiama dall'ufficio dell'assicurazione invalidità il relativo certificato
municipale con gli usuali documenti allegati." (Doc. I)
1.4. Con risposta
26 aprile 2005 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto
esposto in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.5. Pendente
causa il TCA ha chiesto all’Associazione svizzera maestri giardinieri di
comunicare il salario annuo lordo percepito nel 2003 e nel 2004 da un operaio
giardiniere (cfr. doc. V).
L’Associazione svizzera maestri giardinieri ha
fornito le risposte con scritto 5 ottobre 2005 (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre a contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre
riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale
che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal
punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione
della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R.
[I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).
2.5. Nella
fattispecie, dal fascicolo emerge che l’assicurato è stato ricoverato presso la
__________ di __________ dal 30 agosto 2001 al 22 settembre 2001. Con rapporto
26 settembre 2001 il Dr. Med. __________ ha certificato che l’assicurato era
inabile al 100% nella sua professione di giardiniere (cfr. doc. AI 3a).
In data 12
dicembre 2001 il Dr. Med. __________, medico chirurgo, posta la diagnosi di
sindrome lomboradicolare cronica a dx con deficit sensitivo L5 su: discopatia
L2-L3-Protusione dorsale paramediana a sx del disco L3-L4 e piccola protrusione
dorsale paramediana del disco L5-S1; periartropatia omero-scapolare bilaterale;
cervicalgia aspecifica; ipercolesterolemia di recente riscontro e diversi pluritraumi,
ha indicato che l’assicurato presenta un’“inabilità lavorativa totale dal
18.10.2000” (risposta al quesito n° 1.1 doc. AI 4), che non è più
proponibile l’attività attuale (cfr. risposta al quesito n° 1.2 doc. AI 4) e
che non è possibile migliorare la capacità lavorativa sul posto di lavoro
attuale o nel campo di attività attuale (cfr. risposta al quesito n° 2.1 doc.
AI 4).
In data 4 gennaio 2002 l’assicurato è stato
visitato per conto dell’assicuratore infortuni dal Dr. Med. __________ __________,
FMH medicina interna, il quale con rapporto medico 6 febbraio 2002 ha rilevato
quanto segue:
" (...)
Si tratta di un paziente
che ha lavorato come giardiniere fino al 1998, da allora svolgeva l'attività di
custode al 50%. Dal 21.02.2001 è in inabilità completa. Il Sig. RI 1 lamenta
dolori lombari dal 1994, con lenta ma continua tendenza al peggioramento. Nel
decorso degli ultimi anni si è manifestata anche un'irradiazione dolorosa alla
gamba dx lungo la fascia laterale della coscia fino al dorso del piede.
Gli accertamenti
radiologici hanno messo in evidenza gravi disturbi statici e degenerativi. Un
periodo di riabilitazione stazionario alla __________ di __________ risalente
al settembre del 2001 non ha permesso di migliorare la situazione in maniera
sostanziale, il paziente lamenta tuttora dolori lombari cronici, anche notturni
con irradiazioni alla gamba dx di intensità sopportabile. Sta tuttora seguendo
un trattamento di fisioterapia.
All'esame clinico
paziente 57-enne in discrete condizioni generali, gentile, collaborante.
Leggero eccesso ponderale, esame internistico normale. PA 145/85, polso 76/min.
Colonna vertebrale con diffusa dolenzia della muscolatura paravertebrale,
segmento lombare bloccato con distanza dita-suolo di 40 cm, ipoalgesia del
dermatoma L5 a dx, Lasègue neg. dalle due parti.
Diagnosi: sindrome lombovertebrale cronica su turbe
statiche e degenerative - irritazione radicolare L5 a dx.
Conclusioni: sulla base della documentazione a
disposizione e sull'esame medico del 4.1.2002 posso confermare che per il
paziente un rientro nella sua attività di giardiniere può essere considerato
escluso, quanto vale anche per l'attività di custode. Il paziente lamenta
disturbi cronici credibili, difficili da influenzare con misure terapeutiche.
Non vedo per questo paziente possibilità per una reintegrazione in una
qualsiasi attività lavorativa, in dicembre 2001 ha inoltrato la richiesta
AI."
(Doc. AI 10b)
In data 19 giugno 2002 il curante, Dr. __________,
ha trasmesso all’assicuratore infortuni dell’assicurato il seguente rapporto medico:
"1. Anamnesi?
Dal 01. novembre 1993 soffre di un dolore lombare cronico con
irradiazione all'arto inferiore dx di tipo cronico. La situazione è peggiorata
circa 3 anni fa.
Attualmente il mio paziente é limitato nel vestirsi e nell'esecuzione
d'igiene personale, non può rimanere seduto oltre 20 minuti, come pure non
riesce a stare in piedi fermo più di 10 minuti, camminare più di 300 metri è per
lui un vero problema, come pure salire le scale. Inoltre, accusa forti dolori ad
ambedue le spalle e alla colonna cervicale.
2. Diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa?
- Cervicalgia
aspecifica
- Sindrome
lomboradicolare cronica a destra con deficit sensitivo L5 su:
1. Discopatia
L2/L3
2. Protrusione
dorsale paramediana a sinistra del disco L3/L4
3. Piccola
protrusione dorsale paramediana del disco L5/S1
- Periartropatia
omero - scapolare bilaterale.
3. Diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa?
- Ipercolesterolemia
di recente riscontro
- Stato da
diversi pluritraumi.
4. Referto medico
oggettivo?
5. Quali terapie vengono effettuate per
ristabilire lo stato di salute? Con quale risultato?
Malgrado la regolare terapia medica antiphlogistica, analgesica,
fisioterapia e ricovero presso centro di riabilitazione a __________ il
paziente non presenta alcun miglioramento significativo.
6. Ripresa
lavorativa nel mestiere abituale? Da quando e in che percentuale?
La ripresa lavorativa nel mestiere abituale, giardiniere e custode di
una casa di abitazione, è da escludere completamente.
7. Ripresa lavorativa in un'altra
attività confacente alle possibilità dell'assicurato? Da quando e in che
percentuale? Per quale professione?
Fermamente credo
che il paziente non è in grado di riprendere nessun'altra
professione in
futuro.
8. Prognosi?
Sfavorevole
9. Osservazione da
parte sua?
In dicembre 2001
il Signor RI 1 ha inoltrato la richiesta Al." (Doc. AI 10a)
Lo stesso curante, dopo aver visitato il signor RI
1 il 16 settembre 2002, con “Rapporto di decorso” 16 settembre 2002 all’AI ha
osservato che lo stato di salute dell’assicurato è stazionario, che rispetto
alle diagnosi precedenti si è aggiunta la diagnosi di sospetto ateroma guancia
destra (7 maggio 2002), che non ritiene che siano indicati provvedimenti
professionali e che l’assicurato non deve ricorrere regolarmente all’aiuto di
terzi per svolgere gli atti ordinari della vita (cfr. doc. AI 9).
Nella “Proposta medico” 3 ottobre 2002 la Dr.ssa __________
ha osservato quanto segue:
"
(...)
Sorprende che nonostante
la gravità della situazione descritta a livello lombovertebrale da parte del
curante, da lui valutato completamente invalidante per qualsiasi attività
lucrativa e anche in parte nella vita quotidiana, l'A. non si sia mai fatto
visitare da uno specialista reumatologo risp. neurochirurgo per eventuali
ulteriori misure terapeutiche da intraprendere.
Ritengo quindi indicato
un approfondimento peritale reumatologico, in particolare per chiarire
l'effettiva capacità lavorativa medico-teorica in attività leggera, adatta con
esatta descrizione delle limitazioni funzionali (indubbiamente è giustificata
IL 100% per attività pesante e verosimilmente anche medio-pesante)." (Doc.
AI 12)
2.6. Nel caso
concreto, l’Ufficio AI ha quindi incaricato il Dr. Med. __________, FMH
medicina interna e reumatologia, di esperire una perizia reumatologica.
Dal
referto 16 febbraio 2003 (cfr. doc. AI 14) risulta che il perito, dopo aver
esposto dettagliatamente l’anamnesi nonché le constatazioni oggettive, ha posto
la seguente valutazione:
" (...)
4- Valutazione
L'assicurato __________, RI
1, ha iniziato a soffrire di dolori lombosacrali irradianti nella gamba dx nel
1993. Per lungo tempo i dolori sono stati lievi permettendogli di continuare a
lavorare. Nel corso del 2000 progressivo peggioramento dei dolori tanto che a
partire dal 2.2001 il paziente non ha più potuto continuare a lavorare nemmeno
come custode.
Alla luce dell'insuccesso
delle terapie ambulatoriali il paziente è ricoverato dal 30.08.2001 al
22.09.2001 alla __________ di __________. Nella sua lettera d'uscita del 26.09.2001
il dr. __________ diagnostica una sindrome lomboradicolare cronica a dx con
deficit sensitivo L5 su discopatia L2-L3 sin, L4-L5, L5-S1, spondilartrosi
lombare inferiore, canale spinale stretto L3-L4, protrusione dorsale
paramediana a sin del disco L5-S1; periartropatia omero scapolare bilaterale,
cervicalgia aspecifica, ipercolesterolemia di recente riscontro. La degenza non
porta ad alcun miglioramento della situazione e il dr. __________ attesta un'inabilità
lavorativa del 100% come giardiniere. Tale inabilità è confermata dal dott. __________
che visita il paziente il 04.01.2002 per conto della __________.
Attualmente il paziente
soffre di un dolore lombosacrale irradiante al trocantere dx ed in seguito alla
gamba sino al polpaccio praticamente sempre presente che gli impedisce di
assumere delle posture monotone per lungo tempo. Di fianco a questa sensazione
di rigidità alle due spalle con impossibilità di effettuare la retroflessione.
(…)
4- Diagnosi
a. Diagnosi con
ripercussione sulla capacità di lavoro
- Sindrome
lombospondilogena cronica su:
Ÿ Turbe statiche con scoliosi
destroconvessa ed insufficienza muscolare
Ÿ alterazioni degenerative (osteocondrosi
L2/L3, L5/S1, condrosi L4/L5,
LS/S1,
protrusione discale L3/L4 e L4/L5, spondilartrosi diffusa). . Iniziale DISH.
- Sindrome
cervicospondilogena cronica su:
Ÿ Turbe statiche con protrazione della
testa.
Ÿ Alterazioni degenerative
(spondilartrosi e uncartrosi C3/C4).
b. Diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità di lavoro
- Adiposità (BMI 30)
5- Valutazione
e prognosi
Il paziente soffre di una
sindrome lombo e cervicospondilogena su turbe statiche ed alterazioni
degenerative di media gravità. Non ho segni anamnestici né clinici per
un'eventuale patologia infiammatoria, né per una radicolopatia o per un canale
spinale stretto. Gli spondilofiti ipertrofici sono da interpretare nell'ambito
di un iniziale DISH che di per sé non causa dolori ma unicamente una
diminuzione della mobilità articolare.
Dal punto di vista medico
il paziente ha già beneficiato di una degenza stazionaria di 3 settimane senza
effetto e non penso che ulteriori settimane di degenza possano portare ad un
miglioramento della situazione. Che mancano sono però ulteriori valutazioni da
parte di un reumatologo o neurochirurgo, eventuali terapie infiltrativi guidate
(sotto TAC) seguite poi da una fisioterapia mirata. Tali provvedimenti non
potrebbero migliorare la capacità lavorativa, ma almeno ridurre i dolori
accusati dal paziente. Per rallentare l'evoluzione del DISH è inoltre
necessario controllare la glicemia, colesterina e acido urico, al fine di
intervenire adeguatamente in caso di valori anormali.
La prognosi a medio
termine è di un lieve peggioramento delle alterazioni degenerative che non
dovrebbe però causare un peggioramento dell'abilità lavorativa attuale.
B Conseguenze
sulla capacità di lavoro.
1 Menomazioni
(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
Il paziente presenta una
sindrome lombo e cervico spondilogena su alterazioni degenerative che causano
un impedimento fisico per attività pesanti e una diminuzione della capacità
lavorativa per lavori leggeri.
2 Conseguenze dei
disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono
i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Nell'attività di
giardiniere i disturbi accusati dal paziente causano una totale incapacità
lavorativa poiché egli deve spesso sollevare pesi superiori ai 20 kg o lavorare
a lungo in posizioni monotone o inergonomiche.
Come custode il paziente
è invece unicamente limitato nel rendimento poiché deve spartire i lavori
sull'arco della giornata, calcolando delle pause prolungate dopo lavori
fisicamente più impegnativi.
2.2 Esatta
descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico
Il paziente è in grado di
sollevare ripetutamente pesi inferiori ai 20 kg, di stare in posture monotone
per un massimo di circa 2 ore ed in anteflessione per un tempo massimo di circa
30 minuti.
a. L'attività attuale
è ancora praticabile?
Quella di giardiniere no,
quella di custode sì.
2.4 Se sì, in quale misura
(ore al giorno)?
Come custode 8 ore al
giorno.
2.5 E presente
inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì.
2.6 Se sì, in che
misura?
Del 40% come custode.
2.7 Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20% ?
Dal 21.01.2002.
a. Qual è stato in
seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Dagli atti 100% sino al
giorno della mia perizia, da lì abilità del 60% come custode, persistenza di
un'inabilità lavorativa del 100% come giardiniere.
C- Conseguenze
sulla capacità d'integrazione
1- È possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono Previsti?
No.
1.1 Se sì, la
preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione
1.2 Se no preghiamo
di motivare
Non esistono terapie
mediche che possono modificare l'attuale capacità lavorativa.
2- È
possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
2.1 se sì con quali ragionevoli
provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del
posto di lavoro)?
a. Secondo lei che
effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
3- L'assicurato
è in grado di svolgere altre attività
Sì.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere
il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere
soprattutto conto nel caso di un'altra attività?
Il paziente deve poter
cambiare regolarmente postura, evitare di sollevare ripetutamente pesi
superiori ai 20 kg, o di lavorare in anteflessione per più di 30 minuti.
3.2 In che misura si possono svolgere
attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
8 ore al giorno
3.3 E presente inoltre
una riduzione della capacità di lavoro?
Sì
3.4 Se sì in che
misura?
Nell'ordine del 40%.
(...)" (Doc. AI 14)
Sulla
scorta della succitata perizia reumatologica, con decisione 11 maggio 2004 l’Ufficio
AI ha parzialmente accolto la domanda dell’assicurato, accordandogli una
rendita intera limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e il 30
aprile 2003 (nel quale egli è stato giudicato inabile al lavoro al 100%), mentre
a partire dal 1° maggio 2003 ha negato il diritto a prestazioni ritenuto che il
grado di incapacità lucrativa non raggiungeva il 40%.
Lamentando un notevole peggioramento dello stato
di salute dovuto ad una forma grave di aneurisma dell’aorta, il rappresentante dell’assicurato
in sede di opposizione ha chiesto che il signor RI 1 fosse nuovamente visitato
dai medici di fiducia dell’AI (cfr. doc. AI 31). A tal fine, ha trasmesso
all’amministrazione nuova documentazione medica, in particolare due referti del
Dr. Med. __________, FMH radiologia, dell’__________ (cfr. doc. AI 31b e 31c) e
uno scritto 6 agosto 2004 del Dr. __________ al rappresentante dell’assicurato,
del seguente tenore:
" Lo stato di salute del V/patrocinato sopraccitato, con
la scoperta di un aneurisma dell'aorta discendente, dovrebbe essere proclamato
parecchio peggiorato.
Disturbi che provocano
lamentele già esistenti: interruzioni del riposo notturno provocato da
discopatie della colonna vertebrale su sfondo degenerativo, e claudicatio
intermittente attualmente coadiuvato dalla scoperta della arteriopatia agli
arti inferiori, particolarmente avanzata a destra.
L'aneurisma dell'aorta
nella porzione infrarenale è una malattia seria (persistenti dolori lancinanti
e profondi nelle basse regioni paravertebrali).
Questa malattia ha una
prognosi grave.
Nella letteratura, esiste
una piccola percentuale, dove la malattia mostra uno sviluppo rallentato, ma di
solito l'esito è infausto.
Infatti nel sacco
aneurosmatico inoperato, sovente, si sviluppano trombotide con tutte le
conseguenze che queste possono comportare al paziente.
L'unica terapia con
effetto positivo è quella cruente, purtroppo anche in questo caso la
sopravivenza non è tanto incoraggiante.
In conclusione, con la
documentazione in mio possesso e l'opinione degli specialisti competenti, sono
dell'opinione che il Signor RI 1 dovrebbe essere ricontrollato dal medico di
fiducia della Spettabile A.I. onde poter usufruire di un grado di invalidità
corrispondente all'effettivo stato della salute attuale" (Doc. AI 31a)
Nelle “Annotazioni del medico” 22 dicembre 2004 il
Dr. __________ ha osservato:
"
(...)
valutazione:
Per quanto concerne la
arteriopatia periferica si tratta di un referto puramente radiologico
(ateromatosi con interessamento prevalentemente ai rami dell'arteria poplitea
destra senza significative alterazioni emodinamiche all'analisi spettrale sia a
livello della gamba che alla coscia) che al momento non ha influsso sulla
capacità lavorativa salvo per spostamenti a piedi prolungati (oltre i 500m).
Per quanto concerne
invece la presenza di un aneurisma dell'aorta addominale questa patologia a
partire dal momento della diagnosi, quindi 6.2004, rende l'assicurato non più
idoneo a svolgere attività con pesi superiori ai 5 kg (alzare pesi o spostare
pesi) o con necessità di utilizzare attrezzi pesanti.
La presenza di un canale
spinale stretto a livello lombare diagnosticato in giugno 2004 riduce
ulteriormente la caricabilità della colonna lombare nel senso: pesi massimi 5
kg, possibilità di alternare posizione eretta con quella seduta almeno ogni 30
minuti, non spostamenti prolungati oltre i 200 metri.
Conclusione: OK per
peggioramento stato di salute a partire 6.2004 con capacità lavorativa ridotta
a attività leggere, pesi massimi di 5 kg, possibilità di alternare posizione
eretta con quella seduta ogni 30 minuti, non posizione forzata prolungata
specie in antero - o retroflessione, non spostamenti superiori ai 200 m. Per
attività adatta permane riduzione del rendimento del 40% come già stabilito in
occasione della perizia reumatologica a causa della sintomatologia algica con
sonno disturbato ecc.
Per quanto concerne le
critiche dell'avvocato circa la non esecuzione di ulteriori accertamenti
specialistici queste critiche non sono pertinenti come risulta dall'attenta
lettura della perizia ("tali provvedimenti non potrebbero
migliorare la capacità lavorativa ma ...")." (Doc. AI 33)
Con decisione su opposizione 24 marzo 2005
l’amministrazione ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad una
rendita d’invalidità intera per il periodo compreso fra il 1° febbraio 2002 e
il 30 aprile 2003, ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2003 al 31
dicembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. AI 37).
2.7. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b;
Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.8. Questo
TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui
è pervenuto il perito, Dr. __________.
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista
reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a
conclusioni logiche e motivate in merito alla completa incapacità
dell'assicurato nella precedente attività di giardiniere ("nell’attività
di giardiniere i disturbi accusati dal paziente causano una totale incapacità
lavorativa poiché egli deve spesso sollevare pesi superiori a 20 kg o lavorare
a lungo in posizioni monotone o inergonomiche", cfr. doc. AI 14 pag. 8)
e alla parziale capacità lavorativa, del 60%, in svariate altre attività
leggere, come ad esempio quella di custode (“come custode il paziente è
invece unicamente limitato nel rendimento poiché deve spartire i lavori
sull’arco della giornata, calcolando delle pause prolungate dopo lavori
fisicamente più impegnativi”, cfr. doc. AI 14, pag. 8-9).
Lo specialista ha
segnalato che l’assicurato è in grado di sollevare ripetutamente pesi inferiori
ai 20 kg, di stare in posture monotone per un massimo di circa 2 ore ed in
anteroflessione per un tempo massimo di circa 30 minuti (cfr. doc. AI 14). A
seguito del peggioramento delle condizioni di salute a partire dal mese di
giugno 2004, a causa di una grave forma di aneurisma dell’aorta, come certificato
dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 31a) e dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 31b e
31c), l’assicurato può svolgere attività che implichino il sollevamento di pesi
massimo di 5 kg, che permettano di alternare la posizione eretta con quella
seduta ogni 30 minuti e che non necessitino di spostamenti prolungati oltre i
200 metri. A tale proposito, il Dr. __________ del SMR ha rilevato che il
signor RI 1, nonostante il peggioramento dello stato di salute a partire dal
mese di giugno 2004, mantiene una “capacità lavorativa ridotta ad attività
leggere, con pesi massimo di 5 kg, possibilità di alternare posizione eretta
con quella seduta ogni 30 minuti, non posizione forzata prolungata specie in
antero- o retroflessione, non spostamenti superiori ai 200 metri”,
concludendo che “per un’attività adatta permane una riduzione del rendimento
del 40% come già stabilito in occasione della perizia reumatologica” (cfr.
doc. AI 33).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare dal
profilo medico l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è abile in misura del 60% in
attività consone alle limitazioni descritte in sede medica, quale ad esempio
quella già esercitata di custode.
2.9. L’amministrazione ha quindi affidato al consulente IP l’incarico per
integrazione (cfr. doc. AI 17). Il funzionario incaricato, con rapporto 18
febbraio 2004, ha espresso le seguenti valutazioni:
" (...)
2 DATI
SOCIOPROFESSIONALI
2.1 Istruzione
scolastica
Ha compiuto l'istruzione scolastica in __________, dove ha frequentato
solo le classi delle scuole d'obbligo.
Dispone perciò di un livello di istruzione più o meno nella norma
rispetto a quanto ordinariamente realizzato dalla popolazione indigena con
analoghe caratteristiche sociologiche, tranne ovviamente per quanto riguarda le
conoscenze approfondite della lingua italiana.
2.2 Formazione
professionale
2.2.1 Preparazione
organica di base
Non dispone di alcuna preparazione equiparabile a un regolare tirocinio
professionale o a formazione di livello analogo.
2.2.2 Apprendimenti
d'altro genere
Ha acquisito empiricamente le competenze necessarie per svolgere le
ordinarie mansioni inerenti all'attività di giardiniere (costruzione e
manutenzione).
2.3 Attività
lucrativa
2.3.1 Prima
del danno alla salute
Ha lavorato dapprima come contadino e quindi come operaio di fabbrica
generico in __________.
Immigrato in CH è stato assunto dalla __________, __________ (vivai e
giardini) e vi ha lavorato in qualità di operaio giardiniere (nel reparto
costruzione e manutenzione) sino alla cessazione d'attività della ditta in
parola (1998).
All'incarto non vi sono dati salariali e nemmeno lo stato di servizio
nel periodo immediatamente precedente la chiusura della ditta.
Non è quindi possibile sapere se il danno alla salute avesse inciso riduttivamente
già su questo tipo di attività e quindi se quella di custode assunta nella
misura di 20 ore settimanali a partire dal 01.01.1999 debba essere considerata
alla stregua del "dopo il danno alla salute"
2.3.2 Dopo
il danno alla salute
Considerandi
II 05.09.2000 è iniziato un periodo di inabilità lavorativa (prima 50 e
poi 100%). Con il 09.04.2001 sono terminate le incombenze a suo tempo assunte.
2.4
Competenza professionale
Può essere ritenuta nella norma ordinariamente richiesta dal comune
ciclo produttivo per quanto riguarda le attività praticate.
Considerato il curriculum professionale e quindi il complesso delle
conoscenze specifiche richieste ed acquisite, appare in modo evidente come le
sue competenze specifiche siano di livello modesto e assai monovalenti (volte
in generale all'esercizio di attività pesanti di pura manovalanza) e quindi
poco o per niente utilizzabili in altri settori, tranne in attività semplici e
ripetitive non richiedenti particolari qualifiche e quindi accessibili mediante
una semplice introduzione al posto di lavoro.
2.5
Attitudine
generale alla reintegrazione (AGR)
Considerati gli elementi di ordine generale che il caso in esame ha
messo in luce e prendendo come punto di riferimento le attitudini globali
manifestate da una popolazione di lavoratori "tout venant", privi di
formazione specifica, ma impiegati con successo in qualità di operai generici
in produzioni industriali di bassa gamma o in serie, ossia in mansioni
imperniate essenzialmente sull'abilità pratica e sulle competenze empiriche,
per il cui esercizio è sufficiente un limitato "know how" che
consente di tollerare uno scarso bagaglio scolastico-professionale e persino
attitudini intellettuali sotto norma, si può ritenere che disponga di un
potenziale capacitivo situantesi nelle fasce medie della norma.
Sul piano pratico, nell'attuale situazione e al di fuori dei campi già
conosciuti, può perciò accedere ad attività di tipo semplice, poco
diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o
d'esercizio, segnatamente nei settori primario e secondario, mentre quelle di
ordine analogo presenti nel terziario o nei servizi in generale, pur
comportanti modeste esigenze di ordine concettuale, possono essere ritenute
difficilmente praticabili.
Possiamo perciò sostenere che l'AGR è di livello sufficiente solo
per l'esercizio di attività lucrative di questo tipo.
Occorre tuttavia tenere presenti da un lato l'età professionale avanzata
(61 anni) e dall'altro l'incidenza del danno alla salute, per cui nell'attuale
situazione la facoltà di porre in atto siffatto potenziale è certamente inibita
già in funzione dell'apprendimento di nuove consegne operative, rendendo quindi
assai difficile, se non addirittura inattuabile, l'introduzione a mansioni o
attività di tipo diverso da quelle svolte in precedenza ed esclude quindi, in
particolare, la possibilità di affrontare con successo una preparazione
organica ad una nuova professione.
(...)
4.
DATI ECONOMICI
Anno di riferimento:
2002.
4.1
Reddito ipotetico senza danno alla salute (Rh)
Viene determinato secondo le disposizioni di cui alle cifre marginali
(c.m.) 3021 - 3043 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità.
Nel caso
concreto torna applicabile la c.m. 3022.
Dal momento in cui l'assicurato si è trovato senza lavoro in seguito
alla chiusura della ditta __________, si può ritenere che senza danno alla
salute avrebbe potuto assumere qualsiasi tipo di attività non qualificata e
pesante nell'insieme dei campi economici del settore privato e sarebbe stato
quindi in grado di realizzare un reddito almeno pari alla mediana del
livello 4 RSS senza alcuna riduzione, ovvero un:
Rh = Fr. 52'500.--
4.2
Reddito
d'invalido effettivo (Ri)
Nella
fattispecie non è realizzato alcun reddito apprezzabile.
4.3
Reddito
d'invalido presumibile (Ri-p)
Per determinare i redditi conseguibili, abbiamo fatto capo ai
rilevamenti salariali effettuati dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) noti
come "Enquête suisse sur la structure des salaires" (ESS), il cui
acronimo italiano è RSS: si tratta di dati ufficiali che non dovrebbero dare
luogo a contestazioni. La stessa fonte ci è servita per definire la durata
media settimanale del lavoro nei vari settori come pure i coefficienti nominali
di aumento da un anno all'altro. Per quanto riguarda gli operai, abbiamo
escluso il settore della costruzione poiché in pratica non dà luogo a
significative possibilità di reintegrazione.
Su base empirica e statistica, in funzione delle particolarità del caso,
vengono poi introdotti eventuali correttivi per tenere conto.
Ÿ del fatto che le retribuzioni ottenibili in situazione di primo
impiego (salario minimo) usualmente corrispondono al 95% circa di quelle
mediamente percepite dalla categoria professionale di riferimento (salario
medio): la riduzione viene introdotta qualora il soggetto non sembri disporre
di un sufficiente bagaglio attitudinale per raggiungere a breve o medio
termine, nella rispettiva categoria, la retribuzione di cui ai rilevamenti
statistici,
come pure
Ÿ di eventuali difficoltà di adeguamento alle ordinarie esigenze di
rendimento produttivo, derivanti dal danno alla salute, situazione in cui
possono incorrere persone con abilità limitata a lavori leggeri poco
qualificati, prive di una specifica preparazione professionale, chiamate a svolgere
mansioni del tutto nuove o non del tutto semplici, in campi a loro estranei,
nei quali le competenze in precedenza acquisite sono di scarso o di nessun
aiuto.
Fra i vari dati statistici a disposizione (primo quartile, mediana,
terzo quartile), si è poi scelto il valore che appare più appropriato alla
fattispecie poiché rispecchia in misura più plausibile i parametri salariali
usualmente praticati nei settori aziendali che risultano maggiormente
rappresentativi in funzione del genere di attività preso in considerazione,
ovvero attività semplici e ripetitive ma leggere e in ambiti assai specifici
(attività produttive a basso know how in campo industriale, attività ausiliarie
subalterne nel campo dei servizi). Nel caso concreto il valore rappresentato dalla
mediana risulta ampiamente inverosimile mentre quello relativo al
primo quartile appare di gran lunga più adeguato.
Riferendoci alla gamma di attività che possono entrare maggiormente in
considerazione risp. al mercato del lavoro ritenuto accessibile (e dopo
eventuale adeguamento in funzione di quanto emerso al punto 3.3.) nonché a
quanto dianzi menzionato, la combinazione dei dati salariali di cui alle
precedenti specifiche ci permette di ricavare, sull'arco dell'anno civile, un:
Ri-p = Fr. 20'000.--
Livello di qualità
richiesto
Quartile più
plausibile
Settore economico
Coefficiente di
riduzione
4.
1.
privato
25.
%
Trattandosi di attività caratterizzate da determinate particolarità per
quanto riguarda sia l'ergonomia sia il livello di competenza richiesto, sia la
configurazione generale del posto di lavoro sia il gruppo economico
maggiormente rappresentativo (attività industriali a basso know how), è
verosimile che il livello di retribuzione subisca una riduzione rispetto ai
salari medi rilevati statisticamente nell'ambito di attività semplici e
ripetitive sull'insieme dei settori economici. Riteniamo perciò plausibile
introdurre un tasso di riduzione del 25%.
5.
CAPACITA DI
GUADAGNO RESIDUA
5.1
Situazione
attuale
Il consueto calcolo economico ci consente di definire una CGR che
attualmente si situa a valori di 38% circa.
5.2
Evoluzione
possibile
Considerate tutte le circostanze del caso, siamo del parere che la
residua capacità di guadagno non possa essere ulteriormente migliorata, nemmeno
tramite provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.
6.
PROVVEDIMENTI
REINTEGRATIVI
L'assicurato
presenta attualmente incapacità di guadagno secondo l'art. 4 LAI; si giustifica
perciò l'eventuale assegnazione di provvedimenti reintegrativi.
Considerati
tuttavia gli elementi socio-economici che caratterizzano il caso in esame, non
riteniamo che l'applicazione di provvedimenti reintegrativi di ordine
professionale possa produrre apprezzabili effetti sulla residua capacità di
guadagno.
7.
DISCUSSIONE
L'assicurato
è stato convenientemente informato sulle prestazioni Al e sui relativi criteri
di assegnazione nonché sul dovuto impegno personale in materia di
reintegrazione professionale.
In
particolare è stato illustrato il concetto di attività esigibile risp. di
reddito teoricamente conseguibile in situazione di mercato del lavoro supposto
in equilibrio. Sono state inoltre passate in rassegna quelle attività che, a
nostro parere, rispecchiano i combinati criteri di esigibilità.
Considerati
tutti gli elementi del caso, segnatamente gli effetti pratici del danno alla
salute sulla capacità produttiva verosimilmente esplicabile in attività non
soggette a controindicazione, come pure la particolare configurazione ergonomica
cui deve soggiacere il posto di lavoro, ne risulta che il mercato del lavoro
effettivamente accessibile, in funzione della gamma delle attività praticabili
nonché delle correnti esigenze produttive del ciclo economico ordinario, è
assai ristretto, per cui le possibilità concrete di reintegrazione
professionale sono assai limitate e, oltre ad essere di fatto difficilmente
realizzabili, non consentono nemmeno un sostanziale recupero della capacità di
guadagno persa.
D'altra
parte il soggetto non presenta i necessari requisiti attitudinali per
cimentarsi con sufficienti garanzie di successo in una riformazione
professionale, indispensabile per accedere a campi o sfere d'attività che
consentano un maggior recupero di capacità di guadagno.
8.
CONCLUSIONI
8.1
Elemento
medico
Il soggetto presenta un danno alla salute le cui conseguenze combinate
risultano dalla documentazione medica agli atti.
In sede medica è stata definita una capacità di lavoro residua del 60 %,
in attività rispecchiante le controindicazioni.
8.2
Elemento
economico
Considerati gli elementi medici, professionali ed economici messi in
luce, riteniamo di poter sostenere quanto segue.
Ÿ Nel caso concreto risulta teoricamente possibile e quindi esigibile
una discreta gamma di attività lucrative,
Ÿ esplicabili però con capacità di lavoro nominale ridotta, in
diretta proporzione a quanto valutato in sede medica (60%).
Ÿ Ne risulta che il mercato del lavoro accessibile è certamente molto
ridotto e quasi impraticabile.
Ÿ Esercitando siffatte attività l'assicurato potrebbe ricavare, in
via teorica, un reddito stimabile a CHF 20'000.-- l'anno,
Ÿ per cui, sempre in via teorica, potrebbe essergli attribuita una
capacità di guadagno del 38% circa, la cui realizzazione sul mercato generale
del lavoro è però quasi impossibile.
8.3
Provvedimenti
professionali
Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce,
non riteniamo che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente
migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.
Su tale base si ritiene
conclusa la lavorazione della pratica." (Doc. AI 22)
Riconosciuto un peggioramento dello stato di
salute dell’assicurato come da certificato 6 agosto 2004 del Dr. __________
(cfr. doc. AI 31a), l’Ufficio AI con richiesta 11 marzo 2005 ha incaricato il
consulente IP di effettuare una nuova valutazione, osservando:
" All'assicurato è stata accordata una rendita
d'invalidità per un periodo limitato e questo con decisione del 14 giugno 2004. Tale presa di posizione era basata sul
rapporto CIP del 18 febbraio 2004.
Lo stesso concludeva,
dopo l'usuale confronto dei redditi, con una CGR del 38% (rispettiva invalidità
del 62%). Quindi la decisione del 14 giugno 2004 è sbagliata.
Tuttavia, in fase
d'opposizione, l'assicurato ha fatto valere un peggioramento dello stato di
salute.
Il medico SMR nella sua
valutazione del 22 dicembre 2004 constata effettivamente che l'assicurato è
peggiorato dal mese di giugno 2004.
Di conseguenza, per
l'evasione dell'opposizione, ci necessita avere un nuovo calcolo della CGR
(stato 1.1.2004) e questo come a nuova valutazione SMR." (Doc. AI 34)
Il consulente incaricato, con “Rapporto finale”
14.
marzo 2005, ha rilevato quanto segue:
" Il medico SMR (v. sua annotazione del 22 dicembre 2004)
certifica un peggioramento della salute dell'assicurato a partire dal giugno
2004.
In particolare l'assicurato, oltre alle limitazioni descritte nella
perizia del 6 febbraio 2003, può sollevare al massimo pesi di 5kg
(precedentemente 20 kg) e non può effettuale spostamenti superiori a 200m.
Queste nuove limitazioni
non incidono sulla capacità lavorativa medico teorica dell'assicurato (capacità
lavorativa del 60% in un lavoro adatto leggero).
Non ci sono quindi motivi
per discostarmi dalla valutazione che il collega __________ ha fatto nel suo
rapporto del 18 febbraio 2004 (capacità di guadagno del 38% e quindi grado
d'invalidità del 62%)." (Doc. AI 35)
2.10
Orbene,
dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 18 febbraio 2004 del
consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle
opportunità reintegrative in attività leggere non qualificate, quali quella di
custode, addetto alla preparazione di veicoli e commesso, con una capacità
lavorativa del 60% - questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile al 60%
in altre attività adeguate al suo stato di salute.
Occorre
qui ricordare che compito dell’orientatore
professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico
riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora
concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts,
op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità
ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi
fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti
di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non
può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra
parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI
prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti
professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
D'altra
parte, va ricordato che in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
Il consulente ha infine
ritenuto una riduzione globale di rendimento del 25%. Tale valutazione non è
nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA
non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione,
ritenuto che, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino
a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64;
STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5).
Nel caso concreto non vi
sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, eseguita tra
l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.
Va poi ricordato che,
conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e
nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di
controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01],
consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332).
Gli
ambiti lavorativi presi in considerazione dal consulente si riferiscono del
resto ad attività con compiti non qualificati, semplici e ripetitivi: nel
settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di
sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in quello dei servizi vi sono
attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti
prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio
2003.
nella causa P. [U329/01], consid. 4.7).
Per
questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dal
consulente nel citato rapporto 18 febbraio 2004 (cfr. doc. AI 22),
completato poi in data 14 marzo 2005 (cfr. doc. AI 35).
In
conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid.
6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22
pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è portatore RI
1.
- e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di
miglioramento - provoca una incapacità al lavoro totale nella sua precedente
professione di giardiniere e nell'ordine del 40% in attività leggere
compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede peritale.
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in
quelle attività ritenute proponibili.
2.11
Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16.
LPGA, cfr. consid. 2.4.), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale giardiniere
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non
qualificate (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.4.), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, posto che non è contestato il diritto ad una rendita intera
di invalidità dal 1° febbraio 2002 al 30 aprile 2003 riconosciuta dall’UAI, l'eventuale
diritto alla rendita dell'assicurato decorrerebbe dal 1° maggio 2003 (inabilità
lavorativa al 60% dal febbraio 2003, cfr. doc. AI 14), indi per cui il
raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.
2.11.1
Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 18
febbraio 2004 il consulente in integrazione ha preso in considerazione
l’importo annuo di fr. 52'500.-- prendendo quale dato di riferimento i dati
statistici RSS relativi ad attività non qualificata nell’insieme dei campi
economici del settore privato del 2002 (cfr. doc. AI 22).
In sede ricorsuale il rappresentante
dell’assicurato ha genericamente contestato il salario da valido preso in
considerazione dall’amministrazione, limitandosi ad indicare che il reddito
conseguibile dall’assicurato poteva al massimo ammontare a fr. 40'000, senza
motivare tale suo assunto.
Anche in sede di opposizione il patrocinatore
dell’assicurato aveva contestato il reddito da valido cui aveva fatto
riferimento l’amministrazione, precisando che “il reddito massimo
conseguibile dall’assicurato potrebbe essere al massimo di fr. 40'000, importo
che deve considerare una riduzione che per legge raggiunge fino al massimo un
25%, ciò che non è stato computato nella decisione impugnata. Si rammenta che
l’assicurato nel 1996, quando cominciava già ad accusare dei dolori lombari,
guadagnava annualmente un salario lordo di fr. 39'575.45.” (cfr. doc. AI
31).
La contestazione del patrocinatore
dell’assicurato risulta del tutto priva di fondamento e, oltrettutto, è
contraria agli interessi del ricorrente, ritenuto che più il reddito da valido
è basso, più il grado di incapacità al guadagno risultante dal confronto dei
redditi diminuisce.
Quanto
alla mancata riduzione del 25% del reddito da valido, questo Tribunale rileva
che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), tale riduzione va operata,
se del caso, sul reddito da invalido: secondo la giurisprudenza del TFA,
infatti, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc;
Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno 2000
nella causa B., pag. 5).
Infine, quanto all’affermazione che nel 1996 l’assicurato ha
percepito un salario di fr. 39'575.40, va osservato che dall’attestato del
datore di lavoro agli atti risulta che nel 1997 egli ha guadagnato fr.
47'002.15, mentre nel 1998, da gennaio a novembre, egli ha percepito fr.
45'763.20 (cfr. doc. AI 8b).
Vista l’incongruenza delle contestazioni del
ricorrente, le stesse non possono che essere disattese.
2.11.2
Il
rappresentante dell’assicurato ha parimenti contestato il reddito da invalido ritenuto
dall’amministrazione nella decisione impugnata e cifrato in fr. 20'101, facendo
notare che vista la sua contestazione relativa al reddito da valido, ne
consegue che “il reddito residuo teorico di fr. 20'101 indicato nella
decisione è pertanto errato.” (cfr. doc. I).
Al
riguardo, questo TCA non può anche qui che rilevare l’incongruenza delle
affermazioni ricorsuali. Non si capisce infatti quale sia il nesso esistente
tra il reddito da valido e il reddito da invalido sostenuto dall’avv. RA 1, tale
per cui modificandosi il primo, debba subire una variazione pure il secondo.
Riguardo
al reddito da invalido, va infatti precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
In
concreto, sulla base dei dati statistici, il consulente ha fissato il reddito ipotetico da
invalido in fr. 20’101, comprensivo di una riduzione per tenere conto della capacità
lavorativa in suddette attività adeguate pari al 60% e una ulteriore riduzione
(massima) di rendimento del 25%, valutazione che nella specie non è
suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo
ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75).
2.12
Con il proprio
gravame, il ricorrente ha domandato di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.
L’art. 61
lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art.
61.
N. 86 pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid. 5a con riferimenti).
Nel caso
di specie, a prescindere dalla questione a sapere se il ricorrente si trovi
effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata
dall’assicurato deve essere respinta, il ricorso 19 aprile 2005 risultando
infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della
citata giurisprudenza.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre
il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza
del ricorrente tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio è respinta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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