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Decisione

32.2005.46

Assicurato con un grado di invalidità del 62% con diritto ad una mezza rendita di invalidità fino al 31 dicembre 2003 e a tre quarti di rendita a partire dal 1° gennaio 2004. Confronto dei redditi non

18 ottobre 2005Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare

eseguita dal Dr. Med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, con

decisione 11 maggio 2004 l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni limitatamente

al periodo compreso fra il 1 gennaio 2002 e il 30 aprile 2003 in quanto:

" (...)

Esito degli

accertamenti

Esaminati gli atti acquisiti

in sede d'istruttoria, segnatamente di carattere medico ed economico, in

particolare dalla perizia a cui è stato sottoposto, emerge che dal profilo

medico teorico è giustificata un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi

attività a partire dal 21.01.2001 e fino al momento della visita peritale ossia

fino al mese di febbraio 2003.

In seguito l'incapacità

lavorativa totale è presente unicamente quale giardiniere e in attività

analoghe cosiddette pesanti, mentre che è ancora esigibile un'attività adeguata

al proprio stato di salute, esercitata sull'arco di un’intera giornata ma con

un rendimento ridotto al 60%, attività che gli permetta di cambiare

regolarmente postura, evitare di sollevare ripetutamente pesi sopra i 20 kg. o

di lavorare in anteflessione per più di 30 minuti.

L'attività di custode è

considerata un'attività adeguata al proprio stato di salute.

In base a tali

presupposti medici, abbiamo richiesto il parere del nostro consulente in

integrazione professionale, il quale nel suo rapporto finale indica quanto

segue:

senza il danno alla

salute in attività cosiddetta pesante non qualificata avrebbe potuto ricavare

uno stipendio lordo annuo pari a fr. 52'500.-- (stato 2002), mentre che in

attività adeguata come descritto dal profilo medico, non qualificata con un

rendimento del 60%, avrebbe potuto ancora percepire un salario lordo annuo di

fr. 20'000.-- (stato 2002).

A partire dal mese di

febbraio 2003 emerge un'incapacità lucrativa causata dal danno alla salute pari

al 38%.

L'orientatore

professionale conclude indicando che non ritiene che vi siano i presupposti per

proporre dei provvedimenti reintegrativi di ordine professionale che possano

migliorare apprezzabilmente la sua capacità di guadagno.

Possiamo pertanto

accordarle un grado AI del 100%, con diritto a rendita intera limitatamente per

il periodo dal 01.01.2002, dopo 1 anno di attesa ininterrotto d'incapacità

lavorativa (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30.04.2003 ossia fino al 3 mese del

perdurare del miglioramento (art. 88 a OAI).

Dal 01.05.2003 non

sussiste alcun diritto a rendita d'invalidità in quanto il tasso d'incapacità

lucrativa non raggiunge almeno il 40%." (Doc. AI 25)

1.2. A seguito

dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’RA 1RA 1 (cfr.

doc. AI 31), con decisione su opposizione 24 marzo 2005 l’amministrazione ha parzialmente

accolto l’opposizione, ritenendo che all’assicurato debba essere corrisposta

una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2002 al 30 aprile 2003, per un

grado di invalidità del 100%, una mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2003

al 31 dicembre 2003 per un grado d’invalidità del 62% e tre quarti di rendita

dal 1° gennaio 2004, per un grado d’invalidità del 62%.

Queste le

motivazioni:

" (...)

5. In concreto, per quanto attiene

all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata

dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe in grado di

svolgere attività adeguate in misura del 60%.

Orbene, come visto l'aspetto reumatologico è stato valutato a mezzo di

esame peritale.

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che

secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della

procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

In casu, la valutazione peritale espressa dal dottor __________ è

completa, motivata, coerente e non offre alcuno spunto di critica, risultando

del tutto conforme ai criteri sovraesposti.

6. Per quanto riguarda i dati economici, in

base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché

non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito

sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica

(statistiche RSS). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi

possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di

considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di

influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le

limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado

d'occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

In concreto, il consulente in integrazione professionale (CIP) con

riferimento ad un'attività semplice e ripetitiva esigibile dall'assicurato ha

ritenuto quale base di calcolo un reddito pari a fr. 44'669.- (valori ESS 2000

+ aggiornamenti e con ulteriore riduzione del 40% come da perizia medica per minore

rendimento, categoria 4, privato, femminile, primo quartile) applicando per di

più la riduzione massima del 25%.

Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurato può

ancora conseguire da invalido un reddito annuo pari a fr. 20'101.--.

Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno

potrebbe percepire un salario annuo di fr. 52'500.-, l'assicurato conserva una

residua capacità lavorativa e quindi di guadagno del 38% con un perdita di

guadagno e quindi un grado d'invalidità del 62% (52'500-20'101x100:52'500 = Al

62%).

7. Considerato tuttavia come l'assicurato

abbia prodotto alcuni certificati medici in sede d'opposizione, per un'adeguata

valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate, è stato nuovamente

sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).

Quest'ultimo, visti i nuovi documenti, ha precisato che l'arteriopatia

periferica concerne un referto puramente radiologico (ateromatosi con

interessamento prevalentemente ai rami dell'arteria poplitea destra senza

significative alterazioni emodinamiche all'analisi spettrale sia a livello

della gamba che della coscia) che al momento non ha alcun influsso sulla

capacità lavorativa salvo per spostamenti a piedi prolungati (oltre 500m). Per

quanto riguarda invece la presenza di un aneurisma dell'aorta addominale,

questa patologia a partire dal momento della diagnosi, quindi giugno 2004,

rende l'assicurato non più idoneo a svolgere attività con pesi superiori ai 5

kg (alzare o spostare pesi) o con necessità di utilizzare attrezzi pesanti. La

presenza di un canale spinale stretto a livello lombare diagnosticato pure nel

mese di giugno 2004 riduce ulteriormente la caricabilità della colonna lombare

(pesi massimi 5 kg, possibilità di alternare la posizione eretta con quella

seduta almeno ogni 30 minuti, non spostamenti prolungati oltre i 200 metri). In

conclusione, il medico incaricato SMR dottor __________, ha stabilito che, dal

punto di vista medico, esiste effettivamente un peggioramento. Tuttavia, l'assicurato

per un'attività adatta presenta una capacità lavorativa del 60% come del resto

già stabilito in occasione della perizia reumatologica.

8. Vista la nuova valutazione SMR del 22

dicembre 2004, la pratica dell'assicurato è stata di nuovo trasmessa per

valutazione al CIP. Quest'ultimo, viste le nuove informazioni, ha constatato

che l'assicurato, oltre alle limitazioni descritte dalla perizia del dottor __________

del 16 febbraio 2003, può sollevare al massimo pesi di 5 kg (precedentemente 20

kg) e non può effettuare spostamenti superiori ai 200m. Egli precisa inoltre

che queste nuove limitazioni non incidono sulla capacità lavorativa

medico-teorica dell'assicurato (capacità di lavoro del 60% in un lavoro adatto

leggero) e che non ci sono quindi motivi per discostarsi dalla precedente

valutazione effettuata dal CIP (capacità di guadagno del 38% e quindi un grado

d'invalidità del 62%).

In conclusione, visto quanto sopra espresso, il CIP ha confermato i dati

economici contenuti nel rapporto del 18 febbraio 2004.

L'amministrazione non ravvede quindi alcun motivo che dovrebbe indurla a

criticare l'operato del consulente in integrazione professionale. Al proposito,

si rammenta infatti che quest'ultimo dispone più di ogni altro funzionario

degli elementi necessari ad una corretta valutazione economica. In tali casi,

l'amministrazione interviene solo allorquando il giudizio appaia insostenibile

o errato. Non è il caso in concreto.

9. Ritenuto come dalla documentazione

medico-economica risulta che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del

100% dal 21 febbraio 2001 al 16 febbraio 2003 (cfr. perizia 16 febbraio 2003

del dottor __________) e del 62% dal 17 febbraio 2003, al signor RI 1 deve

essere riconosciuto il diritto alla rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio

2002 (dopo la scadenza dell'anno d'attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30

aprile 2003, alla mezza rendita dal 1° maggio 2003 (in applicazione dell'art.

88a OAI dopo tre mesi dal perdurare del miglioramento) al 31 dicembre 2003 ed

ai tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 (modifiche di legge decretate

dalla 4a revisione della LAI).

Di conseguenza, l'opposizione del 6 luglio 2004 è parzialmente accolta e

la decisione impugnata del 14 giugno 2004 è annullata." (Doc. AI 37)

1.3. Con tempestivo

ricorso l’assicurato sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato

l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente diritto ad una

rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2002 in poi. Contestualmente, il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

Egli ha

in particolare rilevato quanto segue:

" (...)

1) Il

ricorrente soffre da tempo di dolori lombari cronici con irradiazione all'arto inferiore

destro di tipo cronico. Accusa inoltre forti dolori ad ambedue le spalle e alla

colonna cervicale. Il medico di fiducia valuta un'incapacità lavorativa totale

a partire dal 18 ottobre 2000.

Negli ultimi tempi lo stato di salute dell'assicurato è notevolmente

peggiorato. Soffre di una grave forma di aneurisma dell'aorta tale da

pregiudicare la sopravvivenza del paziente che è attualmente sottoposto a

terapie intense.

Prove: documenti,

perizie, testi, colloquio

2) Il

lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità sulla scorta delle obiezioni

dell'opponente confortate da nuovi certificati medici, ha riesaminato il caso

ammettendo che lo stato di salute del sig. RI 1 è peggiorato. Del resto lo

stesso dr. __________, medico "interno" riconosceva già nei rapporti

precedenti, delle lacune da colmare con ulteriori valutazioni di reumatologi e

neurochirurghi.

Prove: documenti,

perizie, testi, colloquio

3) Secondo

la nuova valutazione l'assicurato avrebbe quindi un grado di invalidità del 62%

che giustificherebbe un tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004. Dal 1°

febbraio 2002 invece la rendita viene accordata interamente (invece di metà)

fino al 30 aprile 2003 per ritornare a metà dal 1° maggio al 31 dicembre 2003.

Prove: documenti

4) Il

ricorrente si oppone a tale valutazione ricordando che la sua incapacità

lavorativa del 100% risale oramai dal mese di febbraio 2001, circostanza del

resto confermata dai vari certificati medici. Un simile perdurare della

malattia giustifica quindi uno stato permanente di incapacità di guadagno che è

andato progressivamente peggiorando tale da giustificare un grado di invalidità

intera.

Prove: documenti,

perizie, testi, colloquio

5) Si

contesta inoltre nella decisione impugnata la presunta capacità di guadagno

dell'assicurato valutata, in assenza di invalidità, in fr. 52'500 annui mentre

in sede di opposizione l'assicurato indicava in massimo fr. 40'000.- il reddito

conseguibile.

Il reddito residuo

teorico di fr. 20'101.- indicato nella decisione è pertanto errato.

Prove: documenti,

perizie, testi, colloquio

6) Il

ricorrente non è in grado di pagare le spese legali per la presente pratica. Si

richiama dall'ufficio dell'assicurazione invalidità il relativo certificato

municipale con gli usuali documenti allegati." (Doc. I)

1.4. Con risposta

26 aprile 2005 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto

esposto in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. III).

1.5. Pendente

causa il TCA ha chiesto all’Associazione svizzera maestri giardinieri di

comunicare il salario annuo lordo percepito nel 2003 e nel 2004 da un operaio

giardiniere (cfr. doc. V).

L’Associazione svizzera maestri giardinieri ha

fornito le risposte con scritto 5 ottobre 2005 (cfr. doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Per quel

che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute

in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito

definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre a contrario dell'art. 82

cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per

l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a

prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore

(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre

riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale

che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).

In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai

fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e

concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte

federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,

estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito

dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima

dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi

generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,

appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua

il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale

data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.

1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna

modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate

nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora

valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal

punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione

della LPGA.

Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista

materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,

le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile

comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore

al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme

valide sino al 31 dicembre 2002.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16

LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R.

[I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).

2.5. Nella

fattispecie, dal fascicolo emerge che l’assicurato è stato ricoverato presso la

__________ di __________ dal 30 agosto 2001 al 22 settembre 2001. Con rapporto

26 settembre 2001 il Dr. Med. __________ ha certificato che l’assicurato era

inabile al 100% nella sua professione di giardiniere (cfr. doc. AI 3a).

In data 12

dicembre 2001 il Dr. Med. __________, medico chirurgo, posta la diagnosi di

sindrome lomboradicolare cronica a dx con deficit sensitivo L5 su: discopatia

L2-L3-Protusione dorsale paramediana a sx del disco L3-L4 e piccola protrusione

dorsale paramediana del disco L5-S1; periartropatia omero-scapolare bilaterale;

cervicalgia aspecifica; ipercolesterolemia di recente riscontro e diversi pluritraumi,

ha indicato che l’assicurato presenta un’“inabilità lavorativa totale dal

18.10.2000” (risposta al quesito n° 1.1 doc. AI 4), che non è più

proponibile l’attività attuale (cfr. risposta al quesito n° 1.2 doc. AI 4) e

che non è possibile migliorare la capacità lavorativa sul posto di lavoro

attuale o nel campo di attività attuale (cfr. risposta al quesito n° 2.1 doc.

AI 4).

In data 4 gennaio 2002 l’assicurato è stato

visitato per conto dell’assicuratore infortuni dal Dr. Med. __________ __________,

FMH medicina interna, il quale con rapporto medico 6 febbraio 2002 ha rilevato

quanto segue:

" (...)

Si tratta di un paziente

che ha lavorato come giardiniere fino al 1998, da allora svolgeva l'attività di

custode al 50%. Dal 21.02.2001 è in inabilità completa. Il Sig. RI 1 lamenta

dolori lombari dal 1994, con lenta ma continua tendenza al peggioramento. Nel

decorso degli ultimi anni si è manifestata anche un'irradiazione dolorosa alla

gamba dx lungo la fascia laterale della coscia fino al dorso del piede.

Gli accertamenti

radiologici hanno messo in evidenza gravi disturbi statici e degenerativi. Un

periodo di riabilitazione stazionario alla __________ di __________ risalente

al settembre del 2001 non ha permesso di migliorare la situazione in maniera

sostanziale, il paziente lamenta tuttora dolori lombari cronici, anche notturni

con irradiazioni alla gamba dx di intensità sopportabile. Sta tuttora seguendo

un trattamento di fisioterapia.

All'esame clinico

paziente 57-enne in discrete condizioni generali, gentile, collaborante.

Leggero eccesso ponderale, esame internistico normale. PA 145/85, polso 76/min.

Colonna vertebrale con diffusa dolenzia della muscolatura paravertebrale,

segmento lombare bloccato con distanza dita-­suolo di 40 cm, ipoalgesia del

dermatoma L5 a dx, Lasègue neg. dalle due parti.

Diagnosi: sindrome lombovertebrale cronica su turbe

statiche e degenerative - irritazione radicolare L5 a dx.

Conclusioni: sulla base della documentazione a

disposizione e sull'esame medico del 4.1.2002 posso confermare che per il

paziente un rientro nella sua attività di giardiniere può essere considerato

escluso, quanto vale anche per l'attività di custode. Il paziente lamenta

disturbi cronici credibili, difficili da influenzare con misure terapeutiche.

Non vedo per questo paziente possibilità per una reintegrazione in una

qualsiasi attività lavorativa, in dicembre 2001 ha inoltrato la richiesta

AI."

(Doc. AI 10b)

In data 19 giugno 2002 il curante, Dr. __________,

ha trasmesso all’assicuratore infortuni dell’assicurato il seguente rapporto medico:

"1. Anamnesi?

Dal 01. novembre 1993 soffre di un dolore lombare cronico con

irradiazione all'arto inferiore dx di tipo cronico. La situazione è peggiorata

circa 3 anni fa.

Attualmente il mio paziente é limitato nel vestirsi e nell'esecuzione

d'igiene personale, non può rimanere seduto oltre 20 minuti, come pure non

riesce a stare in piedi fermo più di 10 minuti, camminare più di 300 metri è per

lui un vero problema, come pure salire le scale. Inoltre, accusa forti dolori ad

ambedue le spalle e alla colonna cervicale.

2. Diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa?

- Cervicalgia

aspecifica

- Sindrome

lomboradicolare cronica a destra con deficit sensitivo L5 su:

1. Discopatia

L2/L3

2. Protrusione

dorsale paramediana a sinistra del disco L3/L4

3. Piccola

protrusione dorsale paramediana del disco L5/S1

- Periartropatia

omero - scapolare bilaterale.

3. Diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa?

- Ipercolesterolemia

di recente riscontro

- Stato da

diversi pluritraumi.

4. Referto medico

oggettivo?

5. Quali terapie vengono effettuate per

ristabilire lo stato di salute? Con quale risultato?

Malgrado la regolare terapia medica antiphlogistica, analgesica,

fisioterapia e ricovero presso centro di riabilitazione a __________ il

paziente non presenta alcun miglioramento significativo.

6. Ripresa

lavorativa nel mestiere abituale? Da quando e in che percentuale?

La ripresa lavorativa nel mestiere abituale, giardiniere e custode di

una casa di abitazione, è da escludere completamente.

7. Ripresa lavorativa in un'altra

attività confacente alle possibilità dell'assicurato? Da quando e in che

percentuale? Per quale professione?

Fermamente credo

che il paziente non è in grado di riprendere nessun'altra

professione in

futuro.

8. Prognosi?

Sfavorevole

9. Osservazione da

parte sua?

In dicembre 2001

il Signor RI 1 ha inoltrato la richiesta Al." (Doc. AI 10a)

Lo stesso curante, dopo aver visitato il signor RI

1 il 16 settembre 2002, con “Rapporto di decorso” 16 settembre 2002 all’AI ha

osservato che lo stato di salute dell’assicurato è stazionario, che rispetto

alle diagnosi precedenti si è aggiunta la diagnosi di sospetto ateroma guancia

destra (7 maggio 2002), che non ritiene che siano indicati provvedimenti

professionali e che l’assicurato non deve ricorrere regolarmente all’aiuto di

terzi per svolgere gli atti ordinari della vita (cfr. doc. AI 9).

Nella “Proposta medico” 3 ottobre 2002 la Dr.ssa __________

ha osservato quanto segue:

"

(...)

Sorprende che nonostante

la gravità della situazione descritta a livello lombovertebrale da parte del

curante, da lui valutato completamente invalidante per qualsiasi attività

lucrativa e anche in parte nella vita quotidiana, l'A. non si sia mai fatto

visitare da uno specialista reumatologo risp. neurochirurgo per eventuali

ulteriori misure terapeutiche da intraprendere.

Ritengo quindi indicato

un approfondimento peritale reumatologico, in particolare per chiarire

l'effettiva capacità lavorativa medico-teorica in attività leggera, adatta con

esatta descrizione delle limitazioni funzionali (indubbiamente è giustificata

IL 100% per attività pesante e verosimilmente anche medio-pesante)." (Doc.

AI 12)

2.6. Nel caso

concreto, l’Ufficio AI ha quindi incaricato il Dr. Med. __________, FMH

medicina interna e reumatologia, di esperire una perizia reumatologica.

Dal

referto 16 febbraio 2003 (cfr. doc. AI 14) risulta che il perito, dopo aver

esposto dettagliatamente l’anamnesi nonché le constatazioni oggettive, ha posto

la seguente valutazione:

" (...)

4- Valutazione

L'assicurato __________, RI

1, ha iniziato a soffrire di dolori lombosacrali irradianti nella gamba dx nel

1993. Per lungo tempo i dolori sono stati lievi permettendogli di continuare a

lavorare. Nel corso del 2000 progressivo peggioramento dei dolori tanto che a

partire dal 2.2001 il paziente non ha più potuto continuare a lavorare nemmeno

come custode.

Alla luce dell'insuccesso

delle terapie ambulatoriali il paziente è ricoverato dal 30.08.2001 al

22.09.2001 alla __________ di __________. Nella sua lettera d'uscita del 26.09.2001

il dr. __________ diagnostica una sindrome lombo­radicolare cronica a dx con

deficit sensitivo L5 su discopatia L2-L3 sin, L4-L5, L5-S1, spondilartrosi

lombare inferiore, canale spinale stretto L3-L4, protrusione dorsale

paramediana a sin del disco L5-S1; periartropatia omero scapolare bilaterale,

cervicalgia aspecifica, ipercolesterolemia di recente riscontro. La degenza non

porta ad alcun miglioramento della situazione e il dr. __________ attesta un'inabilità

lavorativa del 100% come giardiniere. Tale inabilità è confermata dal dott. __________

che visita il paziente il 04.01.2002 per conto della __________.

Attualmente il paziente

soffre di un dolore lombosacrale irradiante al trocantere dx ed in seguito alla

gamba sino al polpaccio praticamente sempre presente che gli impedisce di

assumere delle posture monotone per lungo tempo. Di fianco a questa sensazione

di rigidità alle due spalle con impossibilità di effettuare la retroflessione.

(…)

4- Diagnosi

a. Diagnosi con

ripercussione sulla capacità di lavoro

- Sindrome

lombospondilogena cronica su:

Ÿ Turbe statiche con scoliosi

destroconvessa ed insufficienza muscolare

Ÿ alterazioni degenerative (osteocondrosi

L2/L3, L5/S1, condrosi L4/L5,

LS/S1,

protrusione discale L3/L4 e L4/L5, spondilartrosi diffusa). . Iniziale DISH.

- Sindrome

cervicospondilogena cronica su:

Ÿ Turbe statiche con protrazione della

testa.

Ÿ Alterazioni degenerative

(spondilartrosi e uncartrosi C3/C4).

b. Diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità di lavoro

- Adiposità (BMI 30)

5- Valutazione

e prognosi

Il paziente soffre di una

sindrome lombo e cervicospondilogena su turbe statiche ed alterazioni

degenerative di media gravità. Non ho segni anamnestici né clinici per

un'eventuale patologia infiammatoria, né per una radicolopatia o per un canale

spinale stretto. Gli spondilofiti ipertrofici sono da interpretare nell'ambito

di un iniziale DISH che di per sé non causa dolori ma unicamente una

diminuzione della mobilità articolare.

Dal punto di vista medico

il paziente ha già beneficiato di una degenza stazionaria di 3 settimane senza

effetto e non penso che ulteriori settimane di degenza possano portare ad un

miglioramento della situazione. Che mancano sono però ulteriori valutazioni da

parte di un reumatologo o neurochirurgo, eventuali terapie infiltrativi guidate

(sotto TAC) seguite poi da una fisioterapia mirata. Tali provvedimenti non

potrebbero migliorare la capacità lavorativa, ma almeno ridurre i dolori

accusati dal paziente. Per rallentare l'evoluzione del DISH è inoltre

necessario controllare la glicemia, colesterina e acido urico, al fine di

intervenire adeguatamente in caso di valori anormali.

La prognosi a medio

termine è di un lieve peggioramento delle alterazioni degenerative che non

dovrebbe però causare un peggioramento dell'abilità lavorativa attuale.

B Conseguenze

sulla capacità di lavoro.

1 Menomazioni

(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

Il paziente presenta una

sindrome lombo e cervico spondilogena su alterazioni degenerative che causano

un impedimento fisico per attività pesanti e una diminuzione della capacità

lavorativa per lavori leggeri.

2 Conseguenze dei

disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono

i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Nell'attività di

giardiniere i disturbi accusati dal paziente causano una totale incapacità

lavorativa poiché egli deve spesso sollevare pesi superiori ai 20 kg o lavorare

a lungo in posizioni monotone o inergonomiche.

Come custode il paziente

è invece unicamente limitato nel rendimento poiché deve spartire i lavori

sull'arco della giornata, calcolando delle pause prolungate dopo lavori

fisicamente più impegnativi.

2.2 Esatta

descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

Il paziente è in grado di

sollevare ripetutamente pesi inferiori ai 20 kg, di stare in posture monotone

per un massimo di circa 2 ore ed in anteflessione per un tempo massimo di circa

30 minuti.

a. L'attività attuale

è ancora praticabile?

Quella di giardiniere no,

quella di custode sì.

2.4 Se sì, in quale misura

(ore al giorno)?

Come custode 8 ore al

giorno.

2.5 E presente

inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.6 Se sì, in che

misura?

Del 40% come custode.

2.7 Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20% ?

Dal 21.01.2002.

a. Qual è stato in

seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Dagli atti 100% sino al

giorno della mia perizia, da lì abilità del 60% come custode, persistenza di

un'inabilità lavorativa del 100% come giardiniere.

C- Conseguenze

sulla capacità d'integrazione

1- È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono Previsti?

No.

1.1 Se sì, la

preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

1.2 Se no preghiamo

di motivare

Non esistono terapie

mediche che possono modificare l'attuale capacità lavorativa.

2- È

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

2.1 se sì con quali ragionevoli

provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del

posto di lavoro)?

a. Secondo lei che

effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

3- L'assicurato

è in grado di svolgere altre attività

Sì.

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere

il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere

soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Il paziente deve poter

cambiare regolarmente postura, evitare di sollevare ripetutamente pesi

superiori ai 20 kg, o di lavorare in anteflessione per più di 30 minuti.

3.2 In che misura si possono svolgere

attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

8 ore al giorno

3.3 E presente inoltre

una riduzione della capacità di lavoro?

3.4 Se sì in che

misura?

Nell'ordine del 40%.

(...)" (Doc. AI 14)

Sulla

scorta della succitata perizia reumatologica, con decisione 11 maggio 2004 l’Ufficio

AI ha parzialmente accolto la domanda dell’assicurato, accordandogli una

rendita intera limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e il 30

aprile 2003 (nel quale egli è stato giudicato inabile al lavoro al 100%), mentre

a partire dal 1° maggio 2003 ha negato il diritto a prestazioni ritenuto che il

grado di incapacità lucrativa non raggiungeva il 40%.

Lamentando un notevole peggioramento dello stato

di salute dovuto ad una forma grave di aneurisma dell’aorta, il rappresentante dell’assicurato

in sede di opposizione ha chiesto che il signor RI 1 fosse nuovamente visitato

dai medici di fiducia dell’AI (cfr. doc. AI 31). A tal fine, ha trasmesso

all’amministrazione nuova documentazione medica, in particolare due referti del

Dr. Med. __________, FMH radiologia, dell’__________ (cfr. doc. AI 31b e 31c) e

uno scritto 6 agosto 2004 del Dr. __________ al rappresentante dell’assicurato,

del seguente tenore:

" Lo stato di salute del V/patrocinato sopraccitato, con

la scoperta di un aneurisma dell'aorta discendente, dovrebbe essere proclamato

parecchio peggiorato.

Disturbi che provocano

lamentele già esistenti: interruzioni del riposo notturno provocato da

discopatie della colonna vertebrale su sfondo degenerativo, e claudicatio

intermittente attualmente coadiuvato dalla scoperta della arteriopatia agli

arti inferiori, particolarmente avanzata a destra.

L'aneurisma dell'aorta

nella porzione infrarenale è una malattia seria (persistenti dolori lancinanti

e profondi nelle basse regioni paravertebrali).

Questa malattia ha una

prognosi grave.

Nella letteratura, esiste

una piccola percentuale, dove la malattia mostra uno sviluppo rallentato, ma di

solito l'esito è infausto.

Infatti nel sacco

aneurosmatico inoperato, sovente, si sviluppano trombotide con tutte le

conseguenze che queste possono comportare al paziente.

L'unica terapia con

effetto positivo è quella cruente, purtroppo anche in questo caso la

sopravivenza non è tanto incoraggiante.

In conclusione, con la

documentazione in mio possesso e l'opinione degli specialisti competenti, sono

dell'opinione che il Signor RI 1 dovrebbe essere ricontrollato dal medico di

fiducia della Spettabile A.I. onde poter usufruire di un grado di invalidità

corrispondente all'effettivo stato della salute attuale" (Doc. AI 31a)

Nelle “Annotazioni del medico” 22 dicembre 2004 il

Dr. __________ ha osservato:

"

(...)

valutazione:

Per quanto concerne la

arteriopatia periferica si tratta di un referto puramente radiologico

(ateromatosi con interessamento prevalentemente ai rami dell'arteria poplitea

destra senza significative alterazioni emodinamiche all'analisi spettrale sia a

livello della gamba che alla coscia) che al momento non ha influsso sulla

capacità lavorativa salvo per spostamenti a piedi prolungati (oltre i 500m).

Per quanto concerne

invece la presenza di un aneurisma dell'aorta addominale questa patologia a

partire dal momento della diagnosi, quindi 6.2004, rende l'assicurato non più

idoneo a svolgere attività con pesi superiori ai 5 kg (alzare pesi o spostare

pesi) o con necessità di utilizzare attrezzi pesanti.

La presenza di un canale

spinale stretto a livello lombare diagnosticato in giugno 2004 riduce

ulteriormente la caricabilità della colonna lombare nel senso: pesi massimi 5

kg, possibilità di alternare posizione eretta con quella seduta almeno ogni 30

minuti, non spostamenti prolungati oltre i 200 metri.

Conclusione: OK per

peggioramento stato di salute a partire 6.2004 con capacità lavorativa ridotta

a attività leggere, pesi massimi di 5 kg, possibilità di alternare posizione

eretta con quella seduta ogni 30 minuti, non posizione forzata prolungata

specie in antero - o retroflessione, non spostamenti superiori ai 200 m. Per

attività adatta permane riduzione del rendimento del 40% come già stabilito in

occasione della perizia reumatologica a causa della sintomatologia algica con

sonno disturbato ecc.

Per quanto concerne le

critiche dell'avvocato circa la non esecuzione di ulteriori accertamenti

specialistici queste critiche non sono pertinenti come risulta dall'attenta

lettura della perizia ("tali provvedimenti non potrebbero

migliorare la capacità lavorativa ma ...")." (Doc. AI 33)

Con decisione su opposizione 24 marzo 2005

l’amministrazione ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad una

rendita d’invalidità intera per il periodo compreso fra il 1° febbraio 2002 e

il 30 aprile 2003, ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2003 al 31

dicembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. AI 37).

2.7. Va ricordato che affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b;

Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.8. Questo

TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui

è pervenuto il perito, Dr. __________.

Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è

portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista

reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a

conclusioni logiche e motivate in merito alla completa incapacità

dell'assicurato nella precedente attività di giardiniere ("nell’attività

di giardiniere i disturbi accusati dal paziente causano una totale incapacità

lavorativa poiché egli deve spesso sollevare pesi superiori a 20 kg o lavorare

a lungo in posizioni monotone o inergonomiche", cfr. doc. AI 14 pag. 8)

e alla parziale capacità lavorativa, del 60%, in svariate altre attività

leggere, come ad esempio quella di custode (“come custode il paziente è

invece unicamente limitato nel rendimento poiché deve spartire i lavori

sull’arco della giornata, calcolando delle pause prolungate dopo lavori

fisicamente più impegnativi”, cfr. doc. AI 14, pag. 8-9).

Lo specialista ha

segnalato che l’assicurato è in grado di sollevare ripetutamente pesi inferiori

ai 20 kg, di stare in posture monotone per un massimo di circa 2 ore ed in

anteroflessione per un tempo massimo di circa 30 minuti (cfr. doc. AI 14). A

seguito del peggioramento delle condizioni di salute a partire dal mese di

giugno 2004, a causa di una grave forma di aneurisma dell’aorta, come certificato

dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 31a) e dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 31b e

31c), l’assicurato può svolgere attività che implichino il sollevamento di pesi

massimo di 5 kg, che permettano di alternare la posizione eretta con quella

seduta ogni 30 minuti e che non necessitino di spostamenti prolungati oltre i

200 metri. A tale proposito, il Dr. __________ del SMR ha rilevato che il

signor RI 1, nonostante il peggioramento dello stato di salute a partire dal

mese di giugno 2004, mantiene una “capacità lavorativa ridotta ad attività

leggere, con pesi massimo di 5 kg, possibilità di alternare posizione eretta

con quella seduta ogni 30 minuti, non posizione forzata prolungata specie in

antero- o retroflessione, non spostamenti superiori ai 200 metri”,

concludendo che “per un’attività adatta permane una riduzione del rendimento

del 40% come già stabilito in occasione della perizia reumatologica” (cfr.

doc. AI 33).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare dal

profilo medico l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile in misura del 60% in

attività consone alle limitazioni descritte in sede medica, quale ad esempio

quella già esercitata di custode.

2.9. L’amministrazione ha quindi affidato al consulente IP l’incarico per

integrazione (cfr. doc. AI 17). Il funzionario incaricato, con rapporto 18

febbraio 2004, ha espresso le seguenti valutazioni:

" (...)

2 DATI

SOCIOPROFESSIONALI

2.1 Istruzione

scolastica

Ha compiuto l'istruzione scolastica in __________, dove ha frequentato

solo le classi delle scuole d'obbligo.

Dispone perciò di un livello di istruzione più o meno nella norma

rispetto a quanto ordinariamente realizzato dalla popolazione indigena con

analoghe caratteristiche sociologiche, tranne ovviamente per quanto riguarda le

conoscenze approfondite della lingua italiana.

2.2 Formazione

professionale

2.2.1 Preparazione

organica di base

Non dispone di alcuna preparazione equiparabile a un regolare tirocinio

professionale o a formazione di livello analogo.

2.2.2 Apprendimenti

d'altro genere

Ha acquisito empiricamente le competenze necessarie per svolgere le

ordinarie mansioni inerenti all'attività di giardiniere (costruzione e

manutenzione).

2.3 Attività

lucrativa

2.3.1 Prima

del danno alla salute

Ha lavorato dapprima come contadino e quindi come operaio di fabbrica

generico in __________.

Immigrato in CH è stato assunto dalla __________, __________ (vivai e

giardini) e vi ha lavorato in qualità di operaio giardiniere (nel reparto

costruzione e manutenzione) sino alla cessazione d'attività della ditta in

parola (1998).

All'incarto non vi sono dati salariali e nemmeno lo stato di servizio

nel periodo immediatamente precedente la chiusura della ditta.

Non è quindi possibile sapere se il danno alla salute avesse inciso riduttivamente

già su questo tipo di attività e quindi se quella di custode assunta nella

misura di 20 ore settimanali a partire dal 01.01.1999 debba essere considerata

alla stregua del "dopo il danno alla salute"

2.3.2 Dopo

il danno alla salute

Considerandi

II 05.09.2000 è iniziato un periodo di inabilità lavorativa (prima 50 e

poi 100%). Con il 09.04.2001 sono terminate le incombenze a suo tempo assunte.

2.4

Competenza professionale

Può essere ritenuta nella norma ordinariamente richiesta dal comune

ciclo produttivo per quanto riguarda le attività praticate.

Considerato il curriculum professionale e quindi il complesso delle

conoscenze specifiche richieste ed acquisite, appare in modo evidente come le

sue competenze specifiche siano di livello modesto e assai monovalenti (volte

in generale all'esercizio di attività pesanti di pura manovalanza) e quindi

poco o per niente utilizzabili in altri settori, tranne in attività semplici e

ripetitive non richiedenti particolari qualifiche e quindi accessibili mediante

una semplice introduzione al posto di lavoro.

2.5

Attitudine

generale alla reintegrazione (AGR)

Considerati gli elementi di ordine generale che il caso in esame ha

messo in luce e prendendo come punto di riferimento le attitudini globali

manifestate da una popolazione di lavoratori "tout venant", privi di

formazione specifica, ma impiegati con successo in qualità di operai generici

in produzioni industriali di bassa gamma o in serie, ossia in mansioni

imperniate essenzialmente sull'abilità pratica e sulle competenze empiriche,

per il cui esercizio è sufficiente un limitato "know how" che

consente di tollerare uno scarso bagaglio scolastico-professionale e persino

attitudini intellettuali sotto norma, si può ritenere che disponga di un

potenziale capacitivo situantesi nelle fasce medie della norma.

Sul piano pratico, nell'attuale situazione e al di fuori dei campi già

conosciuti, può perciò accedere ad attività di tipo semplice, poco

diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o

d'esercizio, segnatamente nei settori primario e secondario, mentre quelle di

ordine analogo presenti nel terziario o nei servizi in generale, pur

comportanti modeste esigenze di ordine concettuale, possono essere ritenute

difficilmente praticabili.

Possiamo perciò sostenere che l'AGR è di livello sufficiente solo

per l'esercizio di attività lucrative di questo tipo.

Occorre tuttavia tenere presenti da un lato l'età professionale avanzata

(61 anni) e dall'altro l'incidenza del danno alla salute, per cui nell'attuale

situazione la facoltà di porre in atto siffatto potenziale è certamente inibita

già in funzione dell'apprendimento di nuove consegne operative, rendendo quindi

assai difficile, se non addirittura inattuabile, l'introduzione a mansioni o

attività di tipo diverso da quelle svolte in precedenza ed esclude quindi, in

particolare, la possibilità di affrontare con successo una preparazione

organica ad una nuova professione.

(...)

4.

DATI ECONOMICI

Anno di riferimento:

2002.

4.1

Reddito ipotetico senza danno alla salute (Rh)

Viene determinato secondo le disposizioni di cui alle cifre marginali

(c.m.) 3021 - 3043 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità.

Nel caso

concreto torna applicabile la c.m. 3022.

Dal momento in cui l'assicurato si è trovato senza lavoro in seguito

alla chiusura della ditta __________, si può ritenere che senza danno alla

salute avrebbe potuto assumere qualsiasi tipo di attività non qualificata e

pesante nell'insieme dei campi economici del settore privato e sarebbe stato

quindi in grado di realizzare un reddito almeno pari alla mediana del

livello 4 RSS senza alcuna riduzione, ovvero un:

Rh = Fr. 52'500.--­

4.2

Reddito

d'invalido effettivo (Ri)

Nella

fattispecie non è realizzato alcun reddito apprezzabile.

4.3

Reddito

d'invalido presumibile (Ri-p)

Per determinare i redditi conseguibili, abbiamo fatto capo ai

rilevamenti salariali effettuati dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) noti

come "Enquête suisse sur la structure des salaires" (ESS), il cui

acronimo italiano è RSS: si tratta di dati ufficiali che non dovrebbero dare

luogo a contestazioni. La stessa fonte ci è servita per definire la durata

media settimanale del lavoro nei vari settori come pure i coefficienti nominali

di aumento da un anno all'altro. Per quanto riguarda gli operai, abbiamo

escluso il settore della costruzione poiché in pratica non dà luogo a

significative possibilità di reintegrazione.

Su base empirica e statistica, in funzione delle particolarità del caso,

vengono poi introdotti eventuali correttivi per tenere conto.

Ÿ del fatto che le retribuzioni ottenibili in situazione di primo

impiego (salario minimo) usualmente corrispondono al 95% circa di quelle

mediamente percepite dalla categoria professionale di riferimento (salario

medio): la riduzione viene introdotta qualora il soggetto non sembri disporre

di un sufficiente bagaglio attitudinale per raggiungere a breve o medio

termine, nella rispettiva categoria, la retribuzione di cui ai rilevamenti

statistici,

come pure

Ÿ di eventuali difficoltà di adeguamento alle ordinarie esigenze di

rendimento produttivo, derivanti dal danno alla salute, situazione in cui

possono incorrere persone con abilità limitata a lavori leggeri poco

qualificati, prive di una specifica preparazione professionale, chiamate a svolgere

mansioni del tutto nuove o non del tutto semplici, in campi a loro estranei,

nei quali le competenze in precedenza acquisite sono di scarso o di nessun

aiuto.

Fra i vari dati statistici a disposizione (primo quartile, mediana,

terzo quartile), si è poi scelto il valore che appare più appropriato alla

fattispecie poiché rispecchia in misura più plausibile i parametri salariali

usualmente praticati nei settori aziendali che risultano maggiormente

rappresentativi in funzione del genere di attività preso in considerazione,

ovvero attività semplici e ripetitive ma leggere e in ambiti assai specifici

(attività produttive a basso know how in campo industriale, attività ausiliarie

subalterne nel campo dei servizi). Nel caso concreto il valore rappresentato dalla

mediana risulta ampiamente inverosimile mentre quello relativo al

primo quartile appare di gran lunga più adeguato.

Riferendoci alla gamma di attività che possono entrare maggiormente in

considerazione risp. al mercato del lavoro ritenuto accessibile (e dopo

eventuale adeguamento in funzione di quanto emerso al punto 3.3.) nonché a

quanto dianzi menzionato, la combinazione dei dati salariali di cui alle

precedenti specifiche ci permette di ricavare, sull'arco dell'anno civile, un:

Ri-p = Fr. 20'000.--

Livello di qualità

richiesto

Quartile più

plausibile

Settore economico

Coefficiente di

riduzione

4.

1.

privato

25.

%

Trattandosi di attività caratterizzate da determinate particolarità per

quanto riguarda sia l'ergonomia sia il livello di competenza richiesto, sia la

configurazione generale del posto di lavoro sia il gruppo economico

maggiormente rappresentativo (attività industriali a basso know how), è

verosimile che il livello di retribuzione subisca una riduzione rispetto ai

salari medi rilevati statisticamente nell'ambito di attività semplici e

ripetitive sull'insieme dei settori economici. Riteniamo perciò plausibile

introdurre un tasso di riduzione del 25%.

5.

CAPACITA DI

GUADAGNO RESIDUA

5.1

Situazione

attuale

Il consueto calcolo economico ci consente di definire una CGR che

attualmente si situa a valori di 38% circa.

5.2

Evoluzione

possibile

Considerate tutte le circostanze del caso, siamo del parere che la

residua capacità di guadagno non possa essere ulteriormente migliorata, nemmeno

tramite provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

6.

PROVVEDIMENTI

REINTEGRATIVI

L'assicurato

presenta attualmente incapacità di guadagno secondo l'art. 4 LAI; si giustifica

perciò l'eventuale assegnazione di provvedimenti reintegrativi.

Considerati

tuttavia gli elementi socio-economici che caratterizzano il caso in esame, non

riteniamo che l'applicazione di provvedimenti reintegrativi di ordine

professionale possa produrre apprezzabili effetti sulla residua capacità di

guadagno.

7.

DISCUSSIONE

L'assicurato

è stato convenientemente informato sulle prestazioni Al e sui relativi criteri

di assegnazione nonché sul dovuto impegno personale in materia di

reintegrazione professionale.

In

particolare è stato illustrato il concetto di attività esigibile risp. di

reddito teoricamente conseguibile in situazione di mercato del lavoro supposto

in equilibrio. Sono state inoltre passate in rassegna quelle attività che, a

nostro parere, rispecchiano i combinati criteri di esigibilità.

Considerati

tutti gli elementi del caso, segnatamente gli effetti pratici del danno alla

salute sulla capacità produttiva verosimilmente esplicabile in attività non

soggette a controindicazione, come pure la particolare configurazione ergonomica

cui deve soggiacere il posto di lavoro, ne risulta che il mercato del lavoro

effettivamente accessibile, in funzione della gamma delle attività praticabili

nonché delle correnti esigenze produttive del ciclo economico ordinario, è

assai ristretto, per cui le possibilità concrete di reintegrazione

professionale sono assai limitate e, oltre ad essere di fatto difficilmente

realizzabili, non consentono nemmeno un sostanziale recupero della capacità di

guadagno persa.

D'altra

parte il soggetto non presenta i necessari requisiti attitudinali per

cimentarsi con sufficienti garanzie di successo in una riformazione

professionale, indispensabile per accedere a campi o sfere d'attività che

consentano un maggior recupero di capacità di guadagno.

8.

CONCLUSIONI

8.1

Elemento

medico

Il soggetto presenta un danno alla salute le cui conseguenze combinate

risultano dalla documentazione medica agli atti.

In sede medica è stata definita una capacità di lavoro residua del 60 %,

in attività rispecchiante le controindicazioni.

8.2

Elemento

economico

Considerati gli elementi medici, professionali ed economici messi in

luce, riteniamo di poter sostenere quanto segue.

Ÿ Nel caso concreto risulta teoricamente possibile e quindi esigibile

una discreta gamma di attività lucrative,

Ÿ esplicabili però con capacità di lavoro nominale ridotta, in

diretta proporzione a quanto valutato in sede medica (60%).

Ÿ Ne risulta che il mercato del lavoro accessibile è certamente molto

ridotto e quasi impraticabile.

Ÿ Esercitando siffatte attività l'assicurato potrebbe ricavare, in

via teorica, un reddito stimabile a CHF 20'000.-- l'anno,

Ÿ per cui, sempre in via teorica, potrebbe essergli attribuita una

capacità di guadagno del 38% circa, la cui realizzazione sul mercato generale

del lavoro è però quasi impossibile.

8.3

Provvedimenti

professionali

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce,

non riteniamo che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente

migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

Su tale base si ritiene

conclusa la lavorazione della pratica." (Doc. AI 22)

Riconosciuto un peggioramento dello stato di

salute dell’assicurato come da certificato 6 agosto 2004 del Dr. __________

(cfr. doc. AI 31a), l’Ufficio AI con richiesta 11 marzo 2005 ha incaricato il

consulente IP di effettuare una nuova valutazione, osservando:

" All'assicurato è stata accordata una rendita

d'invalidità per un periodo limitato e questo con decisione del 14 giugno 2004. Tale presa di posizione era basata sul

rapporto CIP del 18 febbraio 2004.

Lo stesso concludeva,

dopo l'usuale confronto dei redditi, con una CGR del 38% (rispettiva invalidità

del 62%). Quindi la decisione del 14 giugno 2004 è sbagliata.

Tuttavia, in fase

d'opposizione, l'assicurato ha fatto valere un peggioramento dello stato di

salute.

Il medico SMR nella sua

valutazione del 22 dicembre 2004 constata effettivamente che l'assicurato è

peggiorato dal mese di giugno 2004.

Di conseguenza, per

l'evasione dell'opposizione, ci necessita avere un nuovo calcolo della CGR

(stato 1.1.2004) e questo come a nuova valutazione SMR." (Doc. AI 34)

Il consulente incaricato, con “Rapporto finale”

14.

marzo 2005, ha rilevato quanto segue:

" Il medico SMR (v. sua annotazione del 22 dicembre 2004)

certifica un peggioramento della salute dell'assicurato a partire dal giugno

2004.

In particolare l'assicurato, oltre alle limitazioni descritte nella

perizia del 6 febbraio 2003, può sollevare al massimo pesi di 5kg

(precedentemente 20 kg) e non può effettuale spostamenti superiori a 200m.

Queste nuove limitazioni

non incidono sulla capacità lavorativa medico teorica dell'assicurato (capacità

lavorativa del 60% in un lavoro adatto leggero).

Non ci sono quindi motivi

per discostarmi dalla valutazione che il collega __________ ha fatto nel suo

rapporto del 18 febbraio 2004 (capacità di guadagno del 38% e quindi grado

d'invalidità del 62%)." (Doc. AI 35)

2.10

Orbene,

dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 18 febbraio 2004 del

consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle

opportunità reintegrative in attività leggere non qualificate, quali quella di

custode, addetto alla preparazione di veicoli e commesso, con una capacità

lavorativa del 60% - questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile al 60%

in altre attività adeguate al suo stato di salute.

Occorre

qui ricordare che compito dell’orientatore

professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico

riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora

concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts,

op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento dell'invalidità

ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi

fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti

di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra

parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI

prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità

hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti

professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare,

conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

D'altra

parte, va ricordato che in relazione

alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

Il consulente ha infine

ritenuto una riduzione globale di rendimento del 25%. Tale valutazione non è

nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA

non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione,

ritenuto che, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino

a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64;

STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5).

Nel caso concreto non vi

sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, eseguita tra

l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.

Va poi ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e

nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di

controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01],

consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332).

Gli

ambiti lavorativi presi in considerazione dal consulente si riferiscono del

resto ad attività con compiti non qualificati, semplici e ripetitivi: nel

settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di

sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in quello dei servizi vi sono

attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti

prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio

2003.

nella causa P. [U329/01], consid. 4.7).

Per

questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dal

consulente nel citato rapporto 18 febbraio 2004 (cfr. doc. AI 22),

completato poi in data 14 marzo 2005 (cfr. doc. AI 35).

In

conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con

la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid.

6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22

pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è portatore RI

1.

- e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di

miglioramento - provoca una incapacità al lavoro totale nella sua precedente

professione di giardiniere e nell'ordine del 40% in attività leggere

compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede peritale.

In tale contesto, dunque, è corretto

procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione

contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in

quelle attività ritenute proponibili.

2.11

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16.

LPGA, cfr. consid. 2.4.), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale giardiniere

(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non

qualificate (reddito da invalido).

Come

detto (cfr. consid. 2.4.), determinante

per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti

modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento

dell’emanazione della decisione contestata.

Nella

fattispecie concreta, posto che non è contestato il diritto ad una rendita intera

di invalidità dal 1° febbraio 2002 al 30 aprile 2003 riconosciuta dall’UAI, l'eventuale

diritto alla rendita dell'assicurato decorrerebbe dal 1° maggio 2003 (inabilità

lavorativa al 60% dal febbraio 2003, cfr. doc. AI 14), indi per cui il

raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

2.11.1

Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 18

febbraio 2004 il consulente in integrazione ha preso in considerazione

l’importo annuo di fr. 52'500.-- prendendo quale dato di riferimento i dati

statistici RSS relativi ad attività non qualificata nell’insieme dei campi

economici del settore privato del 2002 (cfr. doc. AI 22).

In sede ricorsuale il rappresentante

dell’assicurato ha genericamente contestato il salario da valido preso in

considerazione dall’amministrazione, limitandosi ad indicare che il reddito

conseguibile dall’assicurato poteva al massimo ammontare a fr. 40'000, senza

motivare tale suo assunto.

Anche in sede di opposizione il patrocinatore

dell’assicurato aveva contestato il reddito da valido cui aveva fatto

riferimento l’amministrazione, precisando che “il reddito massimo

conseguibile dall’assicurato potrebbe essere al massimo di fr. 40'000, importo

che deve considerare una riduzione che per legge raggiunge fino al massimo un

25%, ciò che non è stato computato nella decisione impugnata. Si rammenta che

l’assicurato nel 1996, quando cominciava già ad accusare dei dolori lombari,

guadagnava annualmente un salario lordo di fr. 39'575.45.” (cfr. doc. AI

31).

La contestazione del patrocinatore

dell’assicurato risulta del tutto priva di fondamento e, oltrettutto, è

contraria agli interessi del ricorrente, ritenuto che più il reddito da valido

è basso, più il grado di incapacità al guadagno risultante dal confronto dei

redditi diminuisce.

Quanto

alla mancata riduzione del 25% del reddito da valido, questo Tribunale rileva

che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), tale riduzione va operata,

se del caso, sul reddito da invalido: secondo la giurisprudenza del TFA,

infatti, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc;

Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno 2000

nella causa B., pag. 5).

Infine, quanto all’affermazione che nel 1996 l’assicurato ha

percepito un salario di fr. 39'575.40, va osservato che dall’attestato del

datore di lavoro agli atti risulta che nel 1997 egli ha guadagnato fr.

47'002.15, mentre nel 1998, da gennaio a novembre, egli ha percepito fr.

45'763.20 (cfr. doc. AI 8b).

Vista l’incongruenza delle contestazioni del

ricorrente, le stesse non possono che essere disattese.

2.11.2

Il

rappresentante dell’assicurato ha parimenti contestato il reddito da invalido ritenuto

dall’amministrazione nella decisione impugnata e cifrato in fr. 20'101, facendo

notare che vista la sua contestazione relativa al reddito da valido, ne

consegue che “il reddito residuo teorico di fr. 20'101 indicato nella

decisione è pertanto errato.” (cfr. doc. I).

Al

riguardo, questo TCA non può anche qui che rilevare l’incongruenza delle

affermazioni ricorsuali. Non si capisce infatti quale sia il nesso esistente

tra il reddito da valido e il reddito da invalido sostenuto dall’avv. RA 1, tale

per cui modificandosi il primo, debba subire una variazione pure il secondo.

Riguardo

al reddito da invalido, va infatti precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

In

concreto, sulla base dei dati statistici, il consulente ha fissato il reddito ipotetico da

invalido in fr. 20’101, comprensivo di una riduzione per tenere conto della capacità

lavorativa in suddette attività adeguate pari al 60% e una ulteriore riduzione

(massima) di rendimento del 25%, valutazione che nella specie non è

suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo

ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75).

2.12

Con il proprio

gravame, il ricorrente ha domandato di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

L’art. 61

lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art.

61.

N. 86 pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5a con riferimenti).

Nel caso

di specie, a prescindere dalla questione a sapere se il ricorrente si trovi

effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata

dall’assicurato deve essere respinta, il ricorso 19 aprile 2005 risultando

infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della

citata giurisprudenza.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre

il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- L'istanza

del ricorrente tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio è respinta.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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