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Decisione

32.2005.47

Assicurata con grado di invalidità inferiore al 20% non ha diritto a riformazione professionale.

18 ottobre 2005Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt

in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass

Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel

in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen

des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw.

2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6

hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und

Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat,

obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein

triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu

setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als

näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht

auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5

hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen -

angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn

berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der

Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft

gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese

genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein

solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52%

und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt.”

(STFA succitata).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen

keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er

den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit

den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten

zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr

ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato

alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi

non sempre coerente.

A titolo di esempio, in

una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA

ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della

decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo

inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro,

vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste

attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una

pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa

Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da

invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente

abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de

l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé”

(la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del

23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un

assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte

non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con

riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza

federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati

che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai

60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza

di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri

obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104

consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24

febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale –

chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la

riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella

causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in

alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Considerandi

Ad ognuno dei fattori di

rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del

5%.

Per quanto riguarda

specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile

al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una

particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio

di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una

riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005

nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la

riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile

soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella

causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del

10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del

23.

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di

più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in

questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid.

4.

).

Nella già citata sentenza

del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale

del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo

assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Questa

Corte constata che la consulente ha ritenuto che le circostanze specifiche del

caso concreto non giustificassero alcuna riduzione percentuale del reddito da

invalido.

Visto

quanto precede, esiste per il TCA un valido motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr., in questo senso, la già

citata STFA del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2.3 e 2.7).

Nel caso

di specie, va innanzitutto osservato che l'assicurata è stata giudicata in

grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr. consid. 2.6.).

Sempre a

causa del danno alla salute, essa si trova comunque nell’impossibilità di

compiere determinate mansioni, a contatto con sostanze allergiche quali cromo,

nichelio, detersivi, suppellettili metalliche (cfr. doc. VIII).

In tali

circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per gli impedimenti

addebitabili al danno alla salute.

L’assicurata,

inoltre, è nata nel __________, ciò che non consente una riduzione

supplementare.

L’assicurata

è di nazionalità __________.

Essa, giunta

in Svizzera dal 1999, ha lavorato come barista presso il __________ di __________

dal 14 maggio 2002 al 31 marzo 2003 (doc. 2/99, p. 3s. e doc. 2/137, p. 10).

Essa

beneficia di un permesso di dimora (cfr. doc. AI 2b).

In

ossequio a quanto stabilito dall’Alta Corte federale nei menzionati giudizi del

25.

luglio 2005 nelle cause J. e Y., nazionalità e tipo di permesso

dell’assicurata non giustificano un’ulteriore decurtazione.

Quanto

alle difficoltà linguistiche invocate in sede ricorsuale e riconosciute dalla

consulente in integrazione (“l’assicurata non ha sufficienti conoscenze

della lingua italiana”, cfr. doc. AI 19), il TCA ritiene che tale aspetto

legittimi una decurtazione del 5%.

Tutto ben

considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si

tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

2.9.4

Considerata una capacità lavorativa in attività

adeguate pari al 100% ed anche volendo applicare, contrariamente a quanto

stabilito dalla consulente in integrazione (secondo la

quale una riduzione non è giustificata, cfr. doc. AI 19), un'ulteriore riduzione del 15%, ciò che comporta la

determinazione di un salario da invalido di fr. 35’380.--, dal raffronto di tale

reddito da invalido con quello da valido di fr. 38'400.--, risulta un’incapacità al guadagno del 7.87% (38'400 – 35'380 x 100 : 38'400), arrotondata al 8%.

A titolo

abbondanziale, va rilevato che anche volendo seguire la tesi ricorsuale secondo

la quale per tenere ragionevolmente conto delle notevoli limitazioni

dell’assicurata nella ricerca di un’attività non qualificata nel ramo della

vendita o in fabbrica bisognerebbe applicare una riduzione percentuale del 20%

al reddito da invalido, la soluzione non cambierebbe: difatti, considerata una capacità lavorativa in attività

adeguate pari al 100% ed applicando un'ulteriore

riduzione del 20%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 33’298.--,

dal

raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di fr. 38'400.--, risulta

un’incapacità al guadagno del 13.29% (38'400 – 33’298 x 100 : 38'400),

arrotondata al 13%.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre

il ricorso dev’essere respinto.

2.10

L'assicurata, per il tramite della sua

rappresentante, ha chiesto al TCA di sentire quale teste la signora __________,

consulente dell’Ufficio regionale di collocamento di __________ (cfr. doc. I).

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel

merito della vertenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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