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Decisione

32.2005.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 dicembre 2005Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i signori __________, __________ e altri quanto ho subìto e sto subendo non

giustifica nessun aiuto e comprensione, avrei dovuto presentare questa domanda

già l'anno scorso, ma ciò non è giusto nè dal lato finanziario nè men che meno

che un padre di famiglia debba ricorrere al sostegno sociale per problemi di

salute!" (Doc. V)

Il doc. V è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI),

per conoscenza.

1.11. Con scritto 28 settembre 2005

l’assicurato ha osservato:

"

Nel mese di maggio 2005 mi sono

trovato costretto a presentare una domanda LAPS al sostegno sociale.

Il 28 di agosto u. s. ho subito un

nuovo grave infortunio e mi trovo tuttora in clinica di riabilitazione.

Dal mese di maggio quando ho chiesto

aiuto al sostegno sociale e malgrado numerose telefonate non ho mai ricevuto

alcuna risposta e men che meno una decisione formale e nemmeno una risposta

alla lettera racc. spedita da oltre due settimane.

Il Municipio di __________, a

conoscenza che mi trovavo in cure intense, ha pensato con grande tempismo di

inviarmi delle fatture per una storia ancora da chiarire, ben sapendo delle mie

difficoltà fisiche e della mia richiesta LAPS.

Il preavviso comunale richiesto dal

sostegno sociale non trovando di meglio da contestare mi ostacola, mettendo in

dubbio il reddito della moglie (di cui si può richiedere in ogni momento i

confronti degli incassi del Bar in gestione a mia moglie al responsabile Sig. __________,

__________) per una forma di cattiveria e condizionamento che devo subire da

anni da parte del Comune di __________, anche se come penso sia ovvio

immaginare mi sarebbe difficile provarlo più di tanto. Al momento mi si nega

persino una copia di cui so di avere diritto.

Mi trovo ancora alla __________ di __________

per la riabilitazione, posso ben dire di essere miracolato e ancora più

determinato a combattere le ingiustizie e le vigliaccate che ho dovuto e devo

subire.

I medici che mi hanno operato mi

hanno di nuovo riferito dei problemi precedenti alla schiena e anche al

ginocchio che ho dovuto operare, in completo contrasto con quanto scritto e

affermato dal Dr. __________.

Ho ancora scritto questa lettera per

rendere conto degli sviluppi di questi ultimi mesi, è un ricorso preventivo a

tutti questi soprusi e soprattutto la conferma con la certezza assoluta di

quanto esposto nel mio ricorso contro la decisione AI, che ribadisco in tutto e

per tutto ancora una volta.” (Doc. VII)

Il doc. VII è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc.

VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

In data 10 ottobre 2005 l’amministrazione ha comunicato al TCA di

non avere particolari osservazioni da proporre, osservando:

" Il ricorrente indica di avere subito un grave

infortunio il 28.08.2005, quindi a seguito dell’emissione della decisione su

opposizione impugnata. L’eventuale peggioramento dello stato di salute potrà

essere valutato in sede di revisione.” (Doc. IX)

1.12. Pendente causa il TCA ha

interpellato il Dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia -

consultato dall’assicurato nel dicembre 2003 – al fine di accertare se

l’assicurato sia portatore di una patologia psichiatrica invalidante o meno

(cfr. doc. XI).

Con scritto 30 ottobre 2005 lo specialista ha indicato quanto

segue:

"

In effetti, ho visto il paziente

summenzionato, per un’unica breve consultazione, nel mio studio il 20.12.2003.

Il

paziente (che del resto già conoscevo di vista) mi ha detto di essere venuto,

anche se poco convinto e molto ambivalente, su consiglio dei suoi medici

curanti (Dr. __________ e Dr. __________) che pensavano che si trovasse “in una

fase difficile della sua vita”.

Il

paziente mi ha poi fornito spontaneamente un racconto dettagliato delle sue

vicissitudini traumatologiche, a partire dalla caduta da un tetto vissuta a __________

nel 1987. Da allora avrebbe sofferto di lombalgie ingravescenti, che non erano

migliorate malgrado diversi tentativi terapeutici farmacologici e

fisioterapeutici.

Mi

aveva anche detto che nel novembre 2002 aveva inoltrato una domanda AI per una

riqualifica professionale.

Quando

ho iniziato a voler approfondire un po’ meglio il contesto del consulto mi sono

scontrato con una marcata resistenza da parte del paziente, che non ha voluto

rivelarmi maggiori informazioni sulla sua anamnesi psichica personale,

familiare ed attuale. Mi ha comunicato che desiderava “farcela da solo” e che

preferiva che io rimanessi “a disposizione” nel caso lui lo ritenesse

necessario.

Ho

comunque potuto osservare, nel corso del colloquio, un certo stato d’ansia e di

tensione psichica, oltre che di malfidenza e di preoccupazione: ho confrontato

il paziente a questa mia costatazione, ma inutilmente, nel senso che mi ha

confermato che per il momento non intendeva entrare in materia.

Non

avendo ricevuto nessuna richiesta scritta da parte dei medici curanti, non ho

redatto nessun rapporto al soggetto di questo breve ed estemporaneo consulto.

In merito

alla domanda “se può apparire verosimile che il paziente sia portatore di una

patologia psichiatrica invalidante”, non sono in grado di rispondere con

precisione. Posso comunque dire che durante il breve consulto effettuato ho

potuto osservare ed oggettivare degli aspetti psicopatologici che andrebbero

però approfonditi ulteriormente.

Sul

piano formale posso quindi dire unicamente che non posso affermare ma neppure

escludere la presenza di una “malattia psichiatrica invalidante” sulla base del

consulto del 20.12.03.

Un

nuovo consulto psichiatrico (eventualmente in un contesto peritale) potrebbe

permettere di essere più precisi.” (Doc. XII)

Il doc. XI e il doc. XII sono stati trasmessi alle parti (cfr.

doc. XIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

L’assicurato è rimasto silente, mentre con scritto 18 novembre

2005 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA:

" Con riferimento a quanto in oggetto osserviamo come in

concreto non vi sono i presupposti per ammettere, con verosimiglianza

preponderante, la presenza di un’affezione psichiatrica con limitazione della

capacità lavorativa.

Si ritiene quindi di dover insistere

nel chiedere la reiezione del ricorso.” (Doc. XIV)

Questo documento è stato trasmesso al ricorrente (cfr. doc. XV),

con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

Considerandi

In ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è

sapere se RI 1 ha diritto ad una riformazione professionale o ad una rendita d’invalidità.

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune

modifiche legislative anche in ambito AI.

Per quel

che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In una

sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute

in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito

definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82

cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per

l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a

prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore

(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.

2.2

e 333 consid. 2.3).

In

effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai

fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In

un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e

concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte

federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,

estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito

dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima

dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi

generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,

appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua

il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale

data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.

1.2

).

Va

tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate

nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora

valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal

punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione

della LPGA.

Ritenuto

che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale

alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.3

L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova

attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e

se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o

migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

"

per riformazione professionale

vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare

sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione

professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione

professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79

consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita

20.

luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32

consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1.

LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

pag. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16

LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in

DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato

che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad

una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale

diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati

ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad

un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6

Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita in particolare nel

caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da

porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV

Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137

consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss

consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In tal

caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i

quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122

consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo

consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente

sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale

raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli

effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;

Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.

74.

p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve

tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità

(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di

graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art.

28.

cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è

graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti

dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente

si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno.

Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel

caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura,

ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998.

pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

2.7

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili

che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.8

Nella fattispecie, il medico

curante dell’assicurato, Dr. Med. __________, FMH medicina generale, nel suo

“Rapporto medico” 29 dicembre 1991 aveva posto le diagnosi di “sindrome

lombo-sacrale cronica in seguito a caduta da un tetto dell’altezza di circa 5 m

(25.09.87), TAC L4-S1 s.p. (09.01.91) e sviluppo depressivo reattivo”,

giudicando che l’assicurato non era più in grado di continuare la sua attività

di muratore al 100%, ma unicamente a metà tempo e proponendo un soggiorno

presso il SAM al fine di valutare accuratamente il suo stato di salute (cfr.

doc. AI 4).

L’amministrazione

ha quindi incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare (cfr.

doc. AI 13).

Nel

dettagliato e completo referto 16 ottobre 1992 i periti, sulla base delle

risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici

eseguiti presso il SAM, hanno posto la diagnosi di status post contusione

lombare - 1987, incipiente spondilartrosi lombare e tabagismo cronico (cfr.

doc. AI 13 pag. 11).

In merito

alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno rimarcato

quanto segue:

" (...)

L'A. si presenta in

maniera ottimale, ha un aspetto atletico, ed anche da un punto di vista

psichico appare normale.

A proposito della psiche,

non ho provveduto ad un consulto del dr. __________ essendo il caso del tutto

chiaro; l’A. non è depresso, si dichiara del tutto sano di mente, non è mai

stato in cura psichiatrica, e non presenta turbe centrali e periferiche delle

varie funzioni psichiche.

Anche ai vari colloqui

avuti al SAM, si è presentato sempre sorridente e si può ben dire che la

personalità di fondo è assolutamente priva di chiare neurosi caratteriali.

Lo stesso dr. __________,

con il quale ho discusso il caso a voce, esclude una patologia psichiatrica in

questo A..

Da valutare, ai fini

peritali, sono dunque le lombalgie.

L'A. ha avuto alcuni infortuni

alle gambe, curati conservativamente e del tutto guariti.

Nel 1987 ha un infortunio

sul lavoro e cade su un pavimento di legno da un'altezza di 5 m.

Dopo una breve

sospensione del lavoro riprende lo stesso, normalmente.

Nel 1990 e 91 aumentano

le lombalgie. Egli dichiara dolori lombari, che si estendono anche verso la

parte posteriore della coscia ds., fino all'altezza del ginocchio. I dolori

sono irregolari e a dipendenza meteorologica. L'intensità del male non dipende

direttamente dagli sforzi sostenuti.

Il curante dr. __________

ordina una TAC lombare nel gennaio 1991, che dà risultato neg..

Anche le rx della colonna

lombare e del torace, eseguite al SAM, non evidenziano alterazioni della

colonna, compatibili con l'età dell'A..

Fa il punto sulla

situazione ortopedica il dr. __________.

Egli, nel suo consulto

SAM, così si esprime: "Il p. presenta praticamente una colonna lombare

normale per l'età. Non presenta alcun sintomo radicolare. All'esame clinico non

si trova la minima patologia. Il Signor RI 1, a mio avviso, è da ritenere abile

al lavoro in misura totale per qualsiasi attività".

Concludendo, dal punto di vista valetudinario non si

nota, in pratica, alcuna patologia.

In questo A., di statura atletica,

e con un fisico possente, non vi sono dunque controindicazioni alle attività

che egli ha svolto fino ad ora.

È difficile, al SAM,

vedere assicurati senza la minima patologia invalidante. Il signor RI 1 è uno

di questi.

Dello stesso avviso è

pure il dr. __________.

CONCLUSIONI:

Al termine della sua

permanenza presso il SAM di Bellinzona, riteniamo il Signor RI 1 capace al 100%

nella sua attività di muratore, in quella di metalcostruttore, ed in qualsiasi

altra, a partire dal novembre 1990, fino ad ora e continua." (Doc. AI 13,

pag. 12)

Successivamente, l’assicurato è stato visitato dal Prof. Dr. Med. __________,

__________ di __________, il quale con certificato medico 29 gennaio 2003 ha

attestato quanto segue:

" La ringraziamo per averci

consultato a proposito di questo paziente che abbiamo esaminato nel nostro ambulatorio in data 29.1.2003 per

valutazione neurochirurgica.

Non ritorneremo

sull'anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a

ricordare che questo paziente è stato vittima nel 1987 di un infortunio sul posto

di lavoro (caduto da un tetto), con coinvolgimento del rachide lombare, ma

senza lesioni significative sul versante osseo od osteoarticolare, né un

coinvolgimento neurogeno. A partire da quel momento, egli ha sempre presentato

dolori lombari inferiori e lombosacrali, accentuati dalla permanenza prolungata

in una determinata posizione e da situazioni di carico. Malgrado ciò ha

continuato la propria attività di muratore indipendente, con il supporto di

provvedimenti conservativi semplici.

Negli ultimi anni, la

situazione è probabilmente peggiorata, con dolori anche a riposo, segnatamente,

se egli deve rimanere a lungo in posizione eretta o seduta. Nessun

coinvolgimento degli arti inf. o alterazioni delle funzioni sfinteriali.

L'esame non ha messo in

evidenza segni in favore di una sofferenza centrale, né di una compressione

periferica attualmente acuta. In particolare il segno di Lasèque nella variante

diretta e rovesciata è negativo bilateralmente, sia per una componente

radicolare che pseudoradicolare, il profilo dei riflessi è molto vivace e

simmetrico in sede patellare ed achillea (come pure degli arti sup.), non

esistono riflessi patologici.

Il testing muscolare non

mette in evidenza deficit motori, l'esame della sensibilità nella variante

superficiale e profonda è normale.

In posizione eretta il

carico è ripartito in modo simmetrico sulle estremità inferiori.

La muscolatura

paravertebrale è normotesa ed indolente alla palpazione. La palpazione e

mobilizzazione delle apofisi spinose è indolente sull'intero tratto lombare,

come lo é quello delle sedi articolari posteriori,

La motilità del rachide

lombare è eccellente, con uno Schober di 10/14,5 cm, per una DDS di Ocm, la

reclinazione è armonica e non limitata in ampiezza, senza dolori terminali. Il

Bending è d'ampiezza normale e non provoca irradiazioni algiche.

L'esame delle síncondrosi

sacro-iliache non rivela dolenzie o blocchi funzionali, il segno di Patrick e

di De Winter sono negativi bilateralmente.

La deambulazione è

normale nelle tre modalità, il Trendelenburg è negativo.

L'esame TAC del segmento

lombare dimostra un canale spinale e recessi laterali di ampiezza e

configurazione normale. Il disco intersomatico L5/S1 è protruso in modo

significativo in sede mediana e leggermente anche mediolaterale ds, senza

comunque una compressione significativa sulle strutture nervose.

II quadro clinico è

quello di un'insufficienza segmentaria di moderata entità, le cui ripercussioni

funzionali sono significative tenuto conto del genere di attività svolta.

Nel caso in cui un

trattamento invasivo venisse considerato (non è evidentemente il caso al

momento attuale), il problema dovrà essere precisato per il tramite di uno

studio di risonanza magnetica e di test mirati, sia sul versante articolare

posteriore che su quello discale.

Attualmente, il problema

principale del signor RI 1 é quello lavorativo. A questo proposito ricordiamo

che, dopo una formazione quale metalcostruttore, egli ha lavorato quale

muratore indipendente (da 25 anni), che egli desidererebbe continuare

nell'attività attuale, eventualmente in un sotto-settore o comunque svolgere un

lavoro nell'ambito dell'edilizia e che la ripresa dell'attività quale

metalcostruttore non gli sembra possibile, tenuto conto del fatto che egli non

l'ha praticamente mai esercitata.

Poiché questo paziente

ricerca una riformazione e non primariamente una rendita e la sua situazione

professionale non è semplice, consigliamo all'AI di convocarlo in Agenzia per

definire esattamente la questione. Egli è senz'altro in grado di lavorare in

attività che non comportano la permanenza prolungata in una determinata

posizione, movimenti iterativi di anteroflessione del tronco ed il sollevamento

frequente di pesi superiori ai 10 kg. In un'attività proponibile potrebbe,

molto probabilmente, conseguire una capacità lavorativa completa." (Doc.

AI 28a)

Con “Rapporto medico” 28 marzo 2003 il Dr. __________, posta la

diagnosi di sindrome lombare cronica, ha rilevato:

"

(...)

La proposta di cambiare mestiere non

è stata ascoltata; il paziente non era più in grado di eseguire il suo lavoro

come muratore indipendente come prima dell'infortunio (formazione

metalcostruttore). A causa della sua attività indipendente è difficile valutare

il grado della incapacità lavorativa (anche in che percentuale è causata da

malattia).

Il paziente lamenta dolori nella

colonna lombare bassa, soprattutto dopo il lavoro.

L'esame clinico non fa vedere una

grave patologia: mobilità della colonna lombare normale (Schober 10/15 cm, DDS

di o cm), muscolatura paravertebrale normotesa e indolente alla palpazione, non

ci sono segni di sofferenza della radice S1 destra.

(TAC della colonna lombare

12.12

: protusione circonferenziale del disco L5/S1 con facoltà mediana

paramediana verso caudale con compressione sulla radice S1 prevalente a

destra)." (Doc. AI 40)

Rispondendo alla richiesta di chiarimenti 28 maggio 2003 del Dr.

Med. __________ del SMR (cfr. doc. AI 48), il Prof. Dr. __________ in data 16

giugno 2003 ha osservato:

"

La capacità lavorativa come

muratore si situa attorno al 25-30%. Per contro, si può ammettere una capacità

lavorativa completa per le attività di tipo prettamente sedentario e leggero

come descritte nella Sua lettera del 28.05.03.

Gli altri particolari sono riassunti

nella tabella EFL." (Doc. AI 51)

Con scritto 3 novembre 2003 al Dr. __________ il Prof. Dr. __________

ha attestato un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato,

rilevando quanto segue:

"

(...)

Rispetto alla nostra

valutazione precedente del marzo di quest'anno, la situazione è senz'altro

peggiorata.

I dolori lombari, in

passato sempre accentuati dall'anteroflessione ed alleviati dalla

retroflessione, sono divenuti più insistenti e compaiono in entrambe le

direzioni. Il signor RI 1 avverte inoltre un'irradiazione algica intermittente,

associata ad una tensione nell'arto inf. sin, in un territorio misto L5 ed S1,

senza deficit sensomotori funzionalmente apprezzabili.

Sulla base di questi

elementi, è probabile che ulteriori approfondimenti debbano essere pianificati

in vista di un trattamento invasivo. Prima di passare a questa fase, tuttavia,

pensiamo che occorra definire la questione dal punto di vista

medico-assicurativo.

In tal senso, abbiamo

consigliato all'Assicurato di contattare il Dr. med. __________ che si occupa

della sua pratica all'Al, che abbiamo informato nei particolari nel periodo

marzo-giugno 2003 e che abbiamo sollecitato in data odierna.

Parallelamente, pensiamo

che questo paziente possa beneficiare di un sostegno psichiatrico, in una fase

per lui particolarmente difficile. Ne abbiamo discusso e poiché egli non si sarebbe

sostanzialmente opposto a questa opzione, La preghiamo dì organizzarla

direttamente.

Restiamo naturalmente a

Vostra disposizione, una volta definiti questi aspetti di fondo, per

approfondire eventualmente il problema nei termini descritti nella nostra

relazione precedente.” (Doc. AI 56)

In data 10 marzo 2004 il Dr. __________ ha chiesto al curante

dell’assicurato di fornire le seguenti precisazioni:

" La pratica sia medica che assicurativa del

summenzionato assicurato appare sempre più complessa. Viene riportato un

peggioramento, convalidato dalla lettera del 3.11.2003 del Prof. __________,

che induce ad un ulteriore approfondimento in vista di eventuali atti

reintegrativi, che così vengono ulteriormente complicati e bloccati. Le

limitazioni pertanto in attività adeguate e leggere sono aumentate per i dolori

lombari residui. Inoltre appariva allora indicato un inizio di sostegno

psichiatrico per una patologia depressiva di nuova insorgenza.

A questo scopo desidero

chiederle quale medico curante qual è il decorso ad oggi.

- L'assicurato è stato nel

frattempo operato? Se sì quando? Rapporto di degenza? Se no quando è previsto

tale intervento?

- Secondo il Prof. __________

nella sua lettera del novembre 2003, ritiene indicato un sostegno psichiatrico

per compromissione psichica. E' stato iniziato un tale trattamento? Se no

perché?" (Doc. AI 59)

Con scritto 25 marzo 2003 il Dr. __________ ha fornito i seguenti

chiarimenti:

" Il sopraccitato non è stato operato nel frattempo; non

è neanche previsto un intervento.

Nel dicembre 2003 il

paziente è stato dal Dr. __________, FMH psichiatria, __________; dopo questa

consultazione al paziente non è sembrato necessario continuare con un sostegno

psichiatrico."

(Doc. AI 60)

Sulla base di quanto attestato dal curante, con “Annotazioni del

medico” 6 maggio 2004 il Dr. __________ ha quindi osservato:

"

A questo punto non essendo il

paziente in terapia psichiatrica (poiché non ritenuto il caso) e non essendo previsto

un intervento ritengo necessario a scopo di fare chiarezza sull’attuale

situazione locomotoria una presa di posizione peritale reumatologica

appronfondita in vista di evt. atti reintegrativi.

Perizia reumatologica Dr. __________

a __________." (Doc. AI 61)

L’amministrazione

ha quindi ordinato una perizia reumatologica, affidata al Dr. Med. __________,

specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, al fine di

accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali

ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Nel

rapporto 2 luglio 2004 lo specialista in reumatologia, dopo aver compiutamente

proceduto ad una dettagliata anamnesi ed alla visita del ricorrente, ha posto

la seguente diagnosi: “anamnesticamente lombalgie recidivanti

tendenzialmente croniche con/da turbe statiche modiche del rachide

(appiattimento della cifosi toracale), discopatia L5/S1 (condrosi con

protusione centrale); lieve condropatia retropatellare a sinistra;

anamnesticamente calcaneodinia a sinistra con/da sprono degenerativo” (cfr.

doc. AI 64 pag. 6).

Dopo aver

proceduto ad una dettagliata discussione medica, in merito alla capacità

lavorativa dell’assicurato il Dr. __________ è giunto alle seguenti

conclusioni:

" (...)

In base ai miei riscontri

clinici e considerando atti e radiografie a disposizione ritengo che vi siano

impedimenti funzionali solo moderati del rachide che interferiscono con la

capacità lavorativa solo parzialmente:

il paziente può sollevare

e trasportare pesi fino a 10 kg in forma normale, fino a 25 kg in forma ridotta

ma dovrebbe evi­tare di alzare pesi maggiori.

Il sollevamento sopra il

piano delle spalle è possibile in forma normale per pesi fino a 5 kg circa ma

dovrebbe essere evitato per pesi maggiori.

La manipolazione di oggetti

ed attrezzi è possibile in forma normale per quelli leggeri e medi ma risulta

ridotta per quelli pesanti.

Il lavoro in posizioni

corporee statiche è ridotto in parti­colare per quella seduta con il corpo

piegato in avanti. Attività in piedi con il busto flesso sono possibili in

forma ridotta.

Movimenti rotatori

rispettivamente di flessione/estensione possono essere effettuati ad un ritmo

lievemente ridotto. Attività in ginocchio sono esigibili in forma leggermente

ridotta.

Il paziente può camminare

su terreni piani e sconnessi ed in discesa senza particolari limiti.

Spostamenti su ponteggi sono esigibili normalmente.

L'impiego delle mani e

delle braccia sull'altezza di un tavolo è possibile senza impedimento.

Questi limiti riflettono

in parte quelli riscontrati dal Prof. __________ nella sua ultima valutazione

del novembre 2003 (vedasi anche il suo "esame della funzionalità

fisica" del 12.06.2003). Al contrario di lui ritengo comunque che essi

siano compatibili in forma maggiore con lo svolgimento della attività lucrativa

di muratore, lavoro che ritengo esigibile nella misura del 66,6%.

Condivido le difficoltà

del medico curante nello stabilire a partire da quando vi sia stata una reale

riduzione della capa­cità lavorativa. Essa viene comunque già accennata dal

Prof. __________ nella sua prima valutazione del gennaio 2003 quando riferisce

di ripercussioni funzionali "significative tenuto conto del genere di

attività svolta" senza dare ulteriori precisazioni.

6.

- POSSIBILITA' DI

MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

Dal lato medico è

consigliabile il proseguimento di un program­ma ginnico allo scopo di mantenere

un'ottimale forza e resi­stenza della muscolatura del portamento e degli

addominali associato ad una rigorosa osservazione delle regole basilari dell'ergonomia

per proteggere il rachide.

Non vedo invece una

indicazione per misure invasive, non essendoci al momento attuale alcun segno

in favore di un'instabilità segmentale od addirittura di una patologia

neurocompressiva.

Il proseguimento delle

cure sarà atto a mantenere la situa­zione attuale senza poter modificare la

valutazione della capacità lavorativa residuale sotto il punto 5. In base alla

documentazione a disposizione non si ha l'impressione che si tratti di una

patologia morfologica evolutiva al punto che ritengo la situazione attuale per

intanto quella definitiva che non dovrebbe subire modifiche a medio termine.

Per lavori che possano

rispettare i limiti funzionali di cui sopra (punto 5.) il paziente è da

ritenere abile in forma completa ed a partire da subito.

Potrei immaginarmi lavori

di manutenzione stabili, portinaio, bidello ecc. ma anche lavori

di consegna con un furgone od altro.

Il paziente non necessita

di mezzi ausiliari." (Doc. AI 64, pag. 8-9)

L’assicurato ha fermamente contestato le

conclusioni cui è giunto il Dr. __________, osservando:

" Ho preso atto della perizia AI del Dr. __________

datata 30.06.2004, un volta di più ritengo di essere preso in giro, e per

quanto mi riguarda il Dr. __________ può andare a quel paese, assieme alla sua

perizia e quindi contesto quanto segue:

- provavo un certo sollievo inarcando la

schiena fino a qualche mese fa, ciò che non è più il caso adesso;

- i dolori al tallone sinistro non sono

affatto regrediti e ne risento anche a riposo, in più sono comparsi anche nel

piede destro;

- il ginocchio mi pone grossi problemi in

discesa al contrario di quanto scritto nel rapporto, e dopo uno sforzo ne

risento anche a riposo;

- ritengo una vigliaccata nei miei

confronti asserire di essere compatibile allo svolgimento dell'attività

lucrativa di muratore.

Non sono in grado e

nemmeno voglio esprimermi ulteriormente su questa perizia, così come non mi

illudo che questo mio scritto mi aiuti, ma preciso che non è un semplice sfogo

ma una convinzione radicata di combattere per le mie ragioni fintanto che

resisto, se necessario fino ad estremi rimedi ed anche di più!!" (Doc. AI

68)

Nel suo “Rapporto finale” 28 luglio 2004 il consulente

IP ha rilevato quanto segue:

" (...)

Dati economici

In base ai dati dei quali

dispongo, secondo l'estratto dei conti individuali l'A. pagava i contributi su

dei redditi annui bassi (tra i 20 e i 27'000.-).

Consulenza,

discussione e attitudine alla reintegrazione

Ho incontrato l'A. in

data odierna.

Premette subito che non è

d'accordo con quanto espresso dal dr. __________ in sede di perizia

reumatologica e che inoltrerà delle osservazioni scritte a tal proposito. Vive

la sua situazione personale (a livello della problematica fisica) come molto

più invalidante rispetto alle considerazioni del perito (riferisce di problemi

ai piedi, non riesce a guidare per un periodo prolungato, a causa dei dolori ci

sono dei giorni/momenti nei quali si deve riposare).

In un secondo tempo mi

mostra la lettera che ha scritto per "spiegare meglio" quanto

riflettuto sulla propria situazione personale e professionale (si veda lo

scritto all'incarto).

L'A. mi spiega come, dopo

un breve periodo durante il quale ha lavorato in qualità di dipendente, ha

deciso di mettersi in proprio per potersi gestire secondo le proprie esigenze.

In seguito ai disturbi causati dalle affezioni a livello reumatologico, ha

dapprima ridotto e poi interrotto definitivamente la sua attività. Attualmente

aiuta la moglie che ha in gerenza il "__________" a __________ (si

occupa di varie mansioni, dalle attività in cantina a quelle al bar).

L'esercizio pubblico inizia a "funzionare" (incassano tra i 6 e i 7

mila franchi al mese, dai quali si devono dedurre le spese di affitto etc.;

l'A. stima un guadagno mensile netto di 2'000/2'500.-) ed hanno in previsione

di sistemare, il prossimo anno, il viale di bocce esterno in modo da

incrementare la clientela. Non hanno dipendenti.

Questa situazione è

ritenuta dall'A. ideale per gestire le difficoltà fisiche (alcuni giorni dice

di non farcela, svolge allora altri tipi di attività a ritmo ridotto:

costituzione della riserva di legna per il periodo invernale, lavori nell'orto,

fare la spesa, ...), ma non risolve i problemi a livello economico, motivo per

il quale l'A. richiede espressamente una rendita d'invalidità.

Oltre alla problematica

reumatologica, l'A. manifesta dei problemi a livello psichico che mette sullo

stesso piano di quelli fisici (anche se a seguito di una visita presso lo

psichiatra dr. __________ nel dicembre del 2003 l'A. ha deciso di non

continuare con un sostegno psichiatrico).

Dal punto di vista

dell'Assicurazione Invalidità, in base alle limitazioni espresse a carattere

medico-teorico esistono ancora diverse attività professionali esigibili in

misura completa (l'operaio di fabbrica, il fattorino/addetto alle consegne,

l'aiuto magazziniere, l'agente di sicurezza/sorveglianza, il custode e l'aiuto

venditore rappresentano alcuni esempi di tali attività). Bisogna inoltre tener

conto del percorso socio-professionale dell'A. che ha dimostrato di avere una

buona manualità e delle competenze in diversi campi artigianali, competenze che

gli possono tornar utili per un reinserimento nel mercato lavorativo (la

conoscenza dei materiali potrebbe ad esempio aiutarlo nell'inserimento quale

aiuto venditore nel settore artigianale, tipo DO-IT).

In tali attività l'A

potrebbe conseguire un reddito addirittura superiore a quanto dichiarato prima

del danno alla salute.

Anche se in misura

ridotta (66.6%) come prospettato dal dr. __________, ritengo per contro meno

fattibile il reinserimento dell'A. nella precedente attività di manovalanza

spesso pesante.

Calcolo del reddito

d'invalido

Apportando una riduzione

del 5% per attività leggera, del 5% per primo impiego e diminuita flessibilità

e adattabilità e del 10% per le limitazioni a livello ergonomico, sulla base

delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, primo quartile) si determina un

reddito d'invalido di 35’735.- (dato salariale del 2002).

Conclusione

Viste le precedenti

considerazioni ritengo che l'A. sia direttamente inseribile sul normale mercato

lavorativo in attività non qualificate (anche sfruttando le competenze

acquisite). Svolgendo tali attività l'A. recupererebbe totalmente la capacità

di guadagno dichiarata prima del danno alla salute (non vi sono quindi le basi

per l'applicazione di provvedimenti professionali o per l'attribuzione di una

rendita d'invalidità)." (Doc. AI 67)

In data 19 agosto 2004 il Dr. __________ ha

ancora certificato:

" Ho rivisto il sopracitato paziente dopo la decisione

negativa da parte dell'assicurazione invalidità.

Il paziente lamenta

ancora dolori lombari, soprattutto la sera e anche dopo lavori leggeri.

Malgrado tutti gli esami

effettuati non è facile valutare l'intensità dei dolori, rimane una sensazione

soggettiva.

Sicuramente il paziente

ha fatto negli ultimi anni un'evoluzione psico-sociale difficile.

Propongo un'altra

valutazione specialistica (il paziente propone il Prof. Dr. __________)."

(Doc. AI 75)

Infine, con “Annotazioni del medico” 7 aprile

2005.

il Dr. __________ ha osservato:

" Ho rivalutato gli atti medici a dossier:

- valutazione SAM del 1992 dove pur ammettendo

una minima compromissione ortopedica locomotoria si esclude una patologia

invalidante ed una valutazione dr. __________ psichiatra FMH escludeva una

componente psichiatrica;

- nel 2003 si reputava auspicabile un aiuto

psichiatrico da parte del servizio di neurochirurgia a sostegno della patologia

lombare;

- il 3.2004 dr. __________ medico curante si

esprime a riguardo dicendo che dopo un colloquio eseguito dal dr. __________

psichiatra FMH non è stato necessario continuare con terapia specialistica

appropriata.

Agli atti non figura che

l'assicurato sia pertanto in terapia psichiatrica o assuma medicazione in

questo senso.

Alla luce di queste

annotazioni non reputo necessario che si debba procedere a nuovi tipi di

valutazioni peritali approfondite poiché a livello reumatologico funzionale le

limitazioni presenti sono chiare mentre a carico di altri sistemi funzionali

non si denotano limitazioni tali da essere potenzialmente invalidanti."

(Doc. AI 81)

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178.

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di

ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.10

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla

documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non

sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare

l’UAI non ha approfondito la tematica relativa all’eventuale affezione psichica

dell’assicurato, da egli invocata in tutti i suoi scritti all’amministrazione,

prima e al Tribunale, poi. Egli infatti nel suo scritto 4 febbraio 2003

indicava che “... non voglio esagerare ma oltre a quelli fisici, si

aggiungono dei problemi morali e non solo, che non mi riesce di spiegare per

iscritto in questo momento, ma ritengo che anche una miserabile opinione come

la mia debba essere considerata, infatti, oltre al male fisico, la rabbia

interiore che si manifesta in maniera sempre più forte mi preoccupa sempre di

più.” (cfr. doc. A5); nello scritto 20 marzo 2003 all’UAI parla di problemi

mentali e fisici (cfr. doc. A6); nello scritto 26 luglio 2004 all’UAI scriveva

“... sono stufo della situazione che si è venuta a creare, a volte mi sento

pericoloso e ho paura di me stesso ma non per questo ritengo di avere bisogno

di uno psichiatra, anche se in questi anni avrei potuto impazzire non una ma

dieci volte ...” (cfr. doc. A16); nel ricorso 23 aprile 2005 al TCA

rilevava che “... non sono più mentalmente in grado di esprimermi oltre

(...) un blocco di rabbia e di brutti sentimenti mi impediscono di esprimermi

ulteriormente (...) ma non mi è possibile fare di più, fisicamente e ora nemmeno

mentalmente, quanto sto subendo rende tutto una grossa ingiustizia, non ho più

intenzione di subire altri affronti e mancanza di comprensione (...) non mi

presenterò più in futuro davanti a nessuno psichiatra e nemmeno a medici di

parte e a controlli già in partenza condizionati da troppe cose negative che mi

portano solo altri danni morali.” (cfr. doc. I).

Il

problema psichico è stato già segnalato dal curante, Dr. __________, nel suo

rapporto 29 dicembre 1991, dove ha indicato la diagnosi di “sviluppo

depressivo reattivo” (cfr. doc. AI 4). In seguito, nella perizia del SAM 16

ottobre 1992 i periti hanno indicato a proposito della psiche che “praticamente,

al momento, non turbe centrali o periferiche delle varie funzioni psichiche. Da

segnalare che l’A. non è mai stato in cura psichiatrica. (...) A proposito

della psiche, non ho provveduto ad un consulto del Dr. __________, essendo il

caso del tutto chiaro; l’A. non è depresso, si dichiara del tutto sano di

mente, non è mai stato in cura psichiatrica e non presenta turbe centrali e

periferiche delle varie funzioni psichiche. Anche ai vari colloqui avuti al

SAM, si è presentato sempre sorridente e si può ben dire che la personalità di

fondo è assolutamente priva di chiare neurosi caratteriali. Lo stesso Dr. __________,

con il quale ho discusso il caso a voce, esclude una patologia psichiatrica in

questo A.” (cfr. doc. AI 13).

In

seguito, tuttavia, il Prof. Dr. __________ nel suo rapporto 3 novembre 2003

indirizzato al Dr. __________ indicava che “pensiamo che questo paziente

possa beneficiare di un sostegno psichiatrico, in una fase per lui

particolarmente difficile. Ne abbiamo discusso e poiché egli non si sarebbe

sostanzialmente opposto a questa opzione, la preghiamo di organizzarla

direttamente.” (cfr. doc. AI 56).

L’assicurato

si è poi effettivamente recato nel mese di dicembre 2003 dal Dr. __________,

FMH in psichiatria di __________: al riguardo il Dr. __________ ha indicato che

“dopo questa consultazione al paziente non è sembrato necessario continuare

con un sostegno psichiatrico” (cfr. doc. AI 60).

Interpellato dal TCA al fine di accertare se

verosimilmente l’assicurato sia portatore di una patologia psichiatrica

invalidante (cfr. doc. XI), il Dr. __________ ha rilevato che in occasione

dell’unica consultazione 20 dicembre 2003 ha potuto osservare un certo stato

d’ansia e di tensione psichica, oltre che di malfidenza e di preoccupazione,

non potendo approfondire maggiormente lo status dell’assicurato, vista la sua

mancata collaborazione (“mi sono scontrato con una marcata resistenza da

parte del paziente, che non ha voluto rivelarmi maggiori informazioni sulla sua

anamnesi psichica personale, familiare ed attuale. Mi ha comunicato che

desiderava “farcela da solo” e che preferiva che io rimanessi “a disposizione”

nel caso lui lo ritenesse necessario.”, cfr. doc. XII).

Lo specialista in psichiatria e psicoterapia

interpellato dal TCA ha rilevato che durante il breve consulto effettuato ha

potuto osservare ed oggettivare degli aspetti psicopatologici, che andrebbero

ulteriormente approfonditi (cfr. doc. XII, consid. 1.12.)

Al

riguardo, va fatto presente che nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in

DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da

Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:

SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti

del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione

somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da

parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il TFA,

per quanto riguarda il carattere invalidante dei disturbi di natura

somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale

intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA

inedita del 12 marzo 2004, I 683/03 destinata alla pubblicazione e STFA inedita

del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Ora, nel

caso in esame, vista la situazione descritta dal Dr. __________ e dal Dr. __________,

non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica

rilevante.

Non

essendo stata approfondita la tematica, in applicazione della succitata

giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché

proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto

extra-somatico dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale sua abilità

lavorativa, con riferimento sia alla sua precedente attività di muratore, sia,

se del caso, ad altre attività adeguate ritenute esigibili.

Di

conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi

all’Ufficio AI per gli accertamenti psichiatrici di cui sopra. Dopo di che

l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità

dell’assicurato.

2.11

In corso di

causa l’assicurato ha trasmesso al TCA un ulteriore certificato medico del Dr. __________,

datato 17 maggio 2005, nel quale la specialista ha indicato:

" Il sopraccitato paziente è ancora inabile al lavoro al

100%, a causa di malattia.”

(Doc. V/B2)

Va

ricordato che, per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che

hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (DTF 130 V 140 consid. 2.1; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi

citate).

Nell’evenienza

concreta il certificato medico prodotto dall’assicurato successivamente al

ricorso e appena citato fa riferimento ad una situazione di fatto accertata

dopo l’inoltro del ricorso e quindi dopo l’emissione della decisione qui

contestata che segna il limite temporale per la valutazione giudiziale. Pertanto,

in applicazione della succitata giurisprudenza, lo stesso non deve essere

considerato ai fini del presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§

La decisione 13 aprile 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli

accertamenti

conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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