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32.2005.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 ottobre 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con

gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se

sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a

e 2b;

VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,

op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza

citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313

consid. 3a).

2.5. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo

sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique

VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV

Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137

consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique

VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò

l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla

riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105

V 151).

In tal

caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i

quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122

consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo

consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente

sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale

raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli

effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;

Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.

74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105

V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della

capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre

una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123

consid. 1a).

2.6. Va infine

rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572).In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.7. Nell’evenienza

concreta, il ricorrente è stato peritato dal SAM. Dal referto 23 settembre 2004

(doc. AI 50) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente

l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica, neurologica e neuropsicologia.

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi

invalidanti:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Sindrome da

disadattamento (ICD10 F43,2), con sintomi depressivi larvati.

Sindrome sincinetica e

vegetativa residua di una pregressa paresi facciale periferica importante in

seguito ad un infetto virale, con

- disturbo

neuropsicologico da lieve a medio;

- st. di

fatica d'eziologia indeterminata (apparso cronologicamente soltanto

dopo lo

sviluppo dell'infetto virale a priori erpetico della paresi facciale);

- ipersomnia

di significato dubbio." (doc. AI 50)

Essi

hanno valutato un’incapacità lavorativa globale del 50% nella professione di

agricoltore, autista, così come in qualsiasi altra attività lucrativa, a

partire dall’aprile 1999.

Nel

Considerandi

complemento peritale del 23 dicembre 2003 i periti del SAM hanno in seguito

specificato che l’assicurato può lavorare un’intera giornata con varie pause,

ma con un rendimento complessivo che non supera il 50% (doc. AI 57).

2.8

Nel ricorso

l’assicurato sostiene che occorre accertare meglio la natura dell’ipersonnia

diurna e, pendente causa, egli ha prodotto il certificato 6 giugno 2006 del suo

medico curante,

dr. __________, del seguente tenore:

" Come richiesto certifico che il Signor RI 1 è in mia

cura dal 16.04.99 per una paresi facciale sinistra isolata di origine

probabilmente virale con difficoltà nel chiudere completamente la palpebra

sinistra.

Inoltre presenta una lacrimazione abbondante dell'occhio sinistro (soprattutto

quando è stanco) come pure un senso di tensione alla guancia con contrazioni.

Durante le ore lavorative si sente molto stanco e fa fatica a concentrarsi.

Purtroppo malgrado tutte le cure del caso questa sintomatologia persiste e il

paziente non riesce a svolgere la sua attività lavorativa in misura completa.

Continua le cure del caso nelle prossime settimane è previsto un nuovo esame

neurologico." (doc. B1)

Con nota

21.

giugno 2005 il medico responsabile del SMR,

dr. __________, ha preso posizione in merito al succitato atto medico:

" Mi permetto di essere estremamente riassuntivo, essendo

la documentazione medica già illustrata nella perizia SAM.

L'assicurato, descritto come generalmente sano, ha subito una lesione erpetica

con residui neurologici a livello del viso e della motricità perioculare.

La lesione residua di per sè non può giustificare un'IL, fatta eccezione per i

controlli/terapie a base di botulino. Quindi molto limitati nella durata. Da

qui si può affermare che non esiste riduzione della CL, anche se

abbondantemente ammessa dai neurologi.

Sulla base di questa patologia si è instaurato un cosiddetto disturbo da

disadattamento.

La capacità lavorativa medico-teorica è stata valutata in misura del 50% per

tutte le attività. Ora, indipendentemente dall'esigibilità o meno per la guida

di veicolo a scopo professionale (tra l'altro si può osservare che la guida per

consegna di piccolo materiale non è legata alla patente per il gruppo II -

camion, veicoli prioritari), tutte le attività che non presuppongono l'uso di

apparecchiature altamente pericolose possono essere proposte.

Dal lato medico si osserva poi che l'assicurato non è in trattamento specifico

per il disturbo della sfera psichica, che deve ancora avere una prognosi buona.

Spetta però ai curanti adoperarsi per motivare e/o instaurare le terapie

adeguate.

La valutazione del curante dr. __________ non aggiunge nulla che non sia

conosciuto.

In conclusione non si può affermare che dal lato medico non si rende necessario

un accertamento ulteriore." (doc. IX)

Orbene,

da un attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può che

aderire a quanto osservato dal SMR, ossia che la certificazione del medico

curante non porta alcun elemento nuovo di valutazione.

Infatti, nell’ambito della perizia multidisciplinare l’assicurato è stato visitato

dal dr. __________, specialista in neurologia, dalla dr.ssa __________,

neuropsicologa, ed infine dal dr. __________, psichiatra.

In particolare, l’affezione legata principalmente alla paresi facciale è stata

oggetto di un approfondito esame neurologico. Vero che nel rapporto 22 agosto

2003.

il dr. __________ ha indicato un’ipersomnia di origine dubbia, procurante

quasi "uno stato di fatica cronico", non spiegabile a livello

somatico (cfr. pag. 2 del referto specialistico), circostanza che non gli ha

comunque impedito di aver potuto accertare la sintomatologia neurologica

globale e valutare un’inabilità del 30% nell’attività di agricoltore ed

autista.

L’aspetto dell’elevata stanchezza, la diminuita resistenza mentale, nonché il

globale rallentamento ed infine la diminuita capacità di concentrazione sono

stati comunque esaurientemente valutati dalla dr.ssa __________ nel suo

rapporto 10 settembre 2003, in cui essa ha concluso che tali affezioni,

classificate come disturbo neuropsicologico lieve-medio, riducono l’abilità

lavorativa al 40% nella precedente professione svolta dell’assicurato.

Va poi ricordato che la componente extra-somatica del ricorrente è stata

esaurientemente valutata dal dr. __________, il quale nel rapporto 13 agosto

2003.

ha accertato una sindrome da disadattamento (ICD 10 –F43.2) con sintomi

depressivi larvati, causante un’incapacità lavorativa del 50%.

Tenuto conto di tutti questi elementi, i periti del SAM hanno valutato in

maniera convincente un’inabilità lavorativa globale del 50% quale agricoltore,

autista ed altre attività lavorative.

Al riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre

osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica,

che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4

settembre 2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag.

485).

Alla succitata completa ed esauriente perizia multidisciplinare, rimasta per

altro incontestata, va conferito valore probatorio pieno (DTF 125 V 351 seg; cfr.

anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Pertanto,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare dal profilo medico l'incapacità lavorativa dell'assicurato

sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Sulla

base dall’affidabile e concludente perizia multidisciplinare, richiamato

inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (cfr. consid. 2.6), è da ritenere dimostrato, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile nella misura del 50% quale agricoltore,

autista, come in qualsiasi altra attività.

2.9

In merito

alle ripercussioni economiche del danno alla salute, dall’inchiesta economica

per agricoltori del 15 luglio 2002 risulta che l’assicurato "conferma

che riesce sempre a svolgere ancora tutte le attività come in precedenza con la

differenza che quando sta male non riesce a svolgere le proprie attività come

stabilito e come in precedenza, infatti ora deve rimandare i vari lavori a

quanto si sente sente meglio, oppure il tempo d’esecuzione è più lungo e

dilazionato sulla giornata" (doc. AI 25)

Dagli atti risulta del resto che vi è stato un incremento dell’attività

agricola. Dai dati forniti il 14 gennaio 2004 dalla sezione dell’agricoltura si

evince in tal senso un aumento sia della superficie agricola utile (SAUha; da

29,60 ettari del 2000 a 31,85 del 2003) che dell’unità di bestiame grosso (UBG;

31,11 nel 2000 e 45,39 nel 2003) (doc. AI 60).

Vi è stato parimenti un incremento delle redditività dell’azienda agricola,

circostanza che si desume dalla pertinente documentazione fornita

dall’assicurato all’Ufficio AI il 20 agosto 2002 inerente gli anni 1999-2002 (doc.

AI 33, ) e da quella prodotta con il ricorso concernente il 2003 (doc. A2).

Se nel 1999, dopo il rilevamento dell’azienda paterna, e negli anni 2000 e 2001

è stata registrata una perdita d’esercizio, nel 2002 il ricorrente ha

conseguito un utile di fr. 20'024,85, lievemente aumentato a fr. 21'076 nel

2003.

Il totale dei ricavi lordi nel 2001 era di fr. 131'071 (sussidi per fr.

72'515), fr. 182'544 (sussidi per fr. 71'368) nel 2002 e fr. 134'657 (fr.

85'841 di sussidi) nel 2003. Inoltre, a mente del TCA, le fluttazioni delle

entrate relative al periodo 1999-2003 sono dovute a ragioni di mercato (nella

perizia SAM l’incapacità lavorativa è stata fatta risalire all’aprile 1999). In

effetti, il forte incremento dei ricavi (lordi) del 2002 è dovuto ad un aumento

eccezionale della voce contabile “lavori terzi” (fr. 8'335 nel 2001, fr. 53'538

nel 2002 e fr. 5'336 nel 2003), mentre la vendita di bestiame e di mais risulta

essersi consolidata (vendita di mais: fr. 24'621 nel 2001, fr. 19'900 nel 2002

e fr. 13'100 nel 2003 a cui aggiungere fr. 5'900 dalla vendita della soia, non

presente negli anni precedenti; vendita di agnelli: fr. 25'600 nel 2001, fr.

37'738 nel 2002 e fr. 22'000 nel 2003, quest’ultimo dato al netto delle spese

di alpeggio).

In queste circostanze, a ragione l’amministrazione ha ritenuto che

l’assicurato, nonostante il danno alla salute, in ossequio al principio della

riduzione del danno (consid. 2.6), abbia saputo gestire l’azienda rilevata dal

padre, in particolare grazie ad una riorganizzazione dell’attività agricola, in

modo da farla uscire dalle cifre rosse.

2.10

Se da una

parte, come visto al considerando precedente, il danno alla salute non ha

causato una perdita della capacità al guadagno dell’assicurato quale

agricoltore, dall’altra occorre esaminare se invece vi è un discapito economico

per quel che concerne l’attività (accessoria) di autista, iniziata al 1°

dicembre 1997 e terminata al 31 marzo 2000, a detta dell’ex datore di lavoro,

per motivi di salute (doc. AI 32).

Secondo l’amministrazione l’assicurato, diversificando la sua attività di

agricoltore, non avrebbe potuto dedicarsi all’attività accessoria, facendo

presente, in sede di risposta, che:

" Dagli atti all'incarto emerge che l'assicurato ha

frequentato e terminato l'apprendistato di verniciatore con diploma, di avere

svolto l'attività di autista al 50% prima di riprendere l'azienda agricola

paterna per divenire agricoltore in proprio dal 1999. Secondo la dichiarazione

d'imposta 1999/2000 l'assicurato al 01.01.1999 ha indicato di svolgere

l'attività di agricoltore in proprio senza segnalare altra attività accessoria.

Nella richiesta di prestazioni AI del 05.04.2001 l'assicurato non ha mai

menzionato l'attività accessoria, bensì quella di agricoltore in proprio dal

1999.

Dal rapporto medico del Dr. __________ del 14.05.2002 (anamnesi sociale)

si rileva che l'assicurato ha svolto, dopo la formazione di verniciatore,

l'attività di autista-distributore di giornali, decidendo in seguito di

cambiare attività, ritirando l'azienda agricola paterna, modificando alcuni

tipi di lavorazione ed introducendo grosse macchine agricole per la semina e

raccolta del mais e del fieno.

Si ribadisce che l'assicurato non avrebbe potuto verosimilmente dedicarsi

all'attività accessoria come svolta prima del danno alla salute, ritenuta la

riorganizzazione dell'azienda agricola con vendita di fieno, agnelli, mais,

soia (cfr. ricavo esercizio 2003)." (doc. III)

Il

ricorrente, chiedendosi innanzitutto se con una limitazione del 50% per motivi

neurologici possa ancora svolgere la professione di autista, è invece del

parere che le condizioni di salute lo hanno costretto ad aumentare il tempo

dedicato alla professione di agricoltore a discapito dell’attività accessoria.

Orbene, pur volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, che a seguito del danno

alla salute l’assicurato non riesca più ad esercitare la professione di autista

distributore di giornali, vista la quota di riparto del 25% stabilita

dall’Ufficio AI, rimasta incontestata, risulterebbe un grado d’invalidità del

25%, non pensionabile.

In conclusione, visto quanto riportato sopra, la decisione amministrativa

merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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