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Decisione

32.2005.5

sindrome POS; requisiti per il riconoscimento di tale affezione quale infermità congenita ai sensi dell'AI; trattamento ergoterapeutico

11 maggio 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti sanitari possono essere particolarmente utili per favorire

l'integrazione professionale e quindi essere assunti dall'AI, malgrado

l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in particolare il caso se,

senza questi provvedimenti la cura risulterebbe difettosa o subentrerebbe uno

stato stabilizzato, in seguito al quale la capacità lavorativa o la formazione

professionale risulterebbero danneggiate (Meyer-Blaser, BG über die IVG,

Zurigo 1997, p. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque rilevare che

questi provvedimenti non esonerano di primo acchito l’assicurazione malattia,

la quale prende a carico provvedimenti sanitari di durata illimitata che

servono per la cura dell’affezione e che non hanno un carattere

preponderantemente integrativo ai sensi della LAI (Pratique VSI 2000

consid. 4b pag. 69). Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti

psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande

verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che

danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa

dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’AI non si fa invece carico

della psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il

trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche

se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia, cfr. Pratique VSI 2000

pag. 65 o disturbo ipercinetico, cfr. Pratique VSI 2003 pag. 104);

- nella

fattispecie in esame è incontestato che per entrambi gli assicurati la diagnosi

sindrome di ADHD (POS secondo la vecchia nomenclatura) é stata posta il 26

aprile 2001 da parte del pediatra curante. Incontestato è pure il fatto che per

entrambi gli assicurati il trattamento è iniziato dopo il compimento del loro

nono anno di età, segnatamente nel mese di aprile 2002 (RI 1) rispettivamente nel

mese di maggio 2003 (RI 2);

- accertato

l’inizio del trattamento dopo il compimento del nono anno di età, con i

querelati provvedimenti l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di provvedimenti

sanitari di ergoterapia nell’ambito dell’infermità congenita 404 OIC;

- con il

gravame, come visto, il padre degli assicurati evidenzia come l’ergoterapia non

abbia potuto essere iniziata prima del nono anno di età per motivi di

disponibilità da parte dell’ergoterapista;

- a

suffragio delle richieste ricorsali, con scritto 1. marzo 2005 al TCA il dr. __________

ha evidenziato la necessità di riconoscere i postulati provvedimenti per

infermità congenita 404 OIC, rilevando in particolare come “appare

abbastanza cinico il fatto che la bravura della famiglia __________ nel gestire

una costellazione complicata come quella dei gemelli affetti da sindrome

ipercinetica, non sfoci in un elogio bensì in una specie di punizione motivata

da formalismi burocratici” (V);

- orbene, i

presupposti per riconoscere il trattamento ergoterapeutico nell’ambito

dell’infermità congenita 404 OIC ai sensi della giurisprudenza sopra citata non

appaiono nella specie adempiuti: se da una parte, dal rapporto del pediatra

curante risulta che la sindrome ADHD è stata diagnostica nel mese di aprile

2001, quindi prima del compimento del nono anno di età di entrambi gli

assicurati (nati il 18 ottobre 1992), dall’altra, il trattamento, come visto,

Considerandi

risulta essere stato prescritto da parte del pediatra solo nel mese di aprile 2002

ed iniziato in tale mese per il piccolo __________ rispettivamente nel mese di

maggio 2003 per il piccolo RI 2;

- occorre

al proposito ricordare che nella sentenza 13 giugno 1996 pubblicata in DTF 122

V 113 il TFA, confermando la propria giurisprudenza, ha spiegato che il limite

di età a nove anni per considerare la sindrome psico-organica (sindrome POS)

come infermità congenita si basa su delle considerazioni mediche ed empiriche e

ha aggiunto che una diagnosi dopo tale età risulta essere poco affidabile. Nella

medesima sentenza il TFA ha poi chiaramente statuito che l’assenza di diagnosi

e di trattamento prima del nono anno costituisce l’inconfutabile presunzione di

diritto che non si tratti di una sindrome congenita:

" Insbesondere hat es das Eidg. Versicherungsgericht klar

abgelehnt, diese Bestimmung dahingehend umzusetzen, dass bei fehlender Diagnose

und Behandlung vor dem 9. Altersjahr bloss die widerlegbare Vermutung begründet

würde, es liege kein Geburtsgebrechen im Rechtssinne vor. Vielmehr ist daran

festzuhalten, dass fehlende Diagnose und Behandlung vor vollendetem 9.

Altersjahr die unwiderlegbare Rechtsvermutung begründen, dass es sich nicht

um ein angeborenes POS handelt. Damit entfällt auch der nachträgliche

Beweis, dass die Möglichkeit der Diagnosenstellung und Behandlung vor

Vollendung des 9. Altersjahres bestanden habe, und zwar unabhängig davon, dass

laut Auffassung der Vorinstanz beim Befundtypus des POS "eine Verzögerung

von Diagnose und spezifischer Behandlung gewissermassen in der Natur der Sache

liegt." (sottolineatura del redattore)

- con sentenza non pubblicata del 31 agosto 2001 in re S. (I

558/00) il TFA ha confermato la succitata giurisprudenza, sottolineando che per

motivi legati alla sicurezza del diritto non ci deve scostare dalla precisa

terminologia concernente la tempestiva diagnosi ed il tempestivo trattamento

della citata sindrome congenita. Tale concetto è stato ribadito nella sentenza

del TFA 28 agosto 2001 in re L. , pubblicata in Pratique VSI 2002 pag.

61, in cui non è stata riconosciuta un’infermità congenita 404 OIC essendo il

trattamento ergoterapeutico iniziato, per motivi di reperibilità di

un’ergoterapista, due mesi dopo il compimento, al 10 dicembre 1998, del nono

anno di età dell’assicurato, nonostante che l’affezione fosse stata

diagnosticata già nell’ottobre 1998. L’Alto Tribunale ha poi precisato che

determinante è l’inizio effettivo della cura dell’infermità, non la necessità

della stessa (cfr. anche STFA inedita 7 settembre 2001 nella causa F. (I

37/01) dove la cura non è iniziata per tempo a seguito delle vacanze

scolastiche estive e la sovraoccupazione delle preposte istituzioni. In quella

fattispecie tra la diagnosi e l’inizio tardivo del trattamento erano trascorsi

3.

mesi e mezzo).

Al proposito, nella sentenza inedita del 12 dicembre 2003 in re K. (I 27/03) il

TFA ha lasciato aperta la questione a sapere quando un simile ritardo dovuto ai

lunghi periodi di attesa per iniziare una cura comporti degli effetti non

sostenibili;

- nella

fattispecie in esame, rilevato come le prescrizioni mediche risalgano al mese

di aprile 2002 e come il trattamento abbia avuto inizio nel mese di aprile 2002

rispettivamente nel mese di maggio 2003, pur consapevole degli effetti negativi

di simili ritardi, dovuti a mente degli insorgenti a “motivi di

disponibilità da parte dell’ergoterapista”, questo TCA non può che

allinearsi alla succitata giurisprudenza dell’Alto Tribunale e quindi negare in

casu il riconoscimento del postulato trattamento per infermità congenita 404

OIC, ritenuto che il quesito a sapere se in casu il ritardo nell’iniziare la

terapia sia effettivamente dovuto a motivi di disponibilità dell’ergoterapista

e se ciò comporti degli effetti non sostenibili per gli assicurati, può

rimanere inevaso atteso che - come risulta dal fascicolo e come confermato

nelle more della presente procedura dall’Ufficio AI (IX) - contestualmente

all’emissione delle decisioni in seguito confermate con i qui querelati

provvedimenti, tramite decisioni formali di data 11 novembre 2003 l’amministrazione

ha in ogni caso riconosciuto ad entrambi gli assicurati il provvedimento

sanitario richiesto (ergoterapia) quale misura giusta l’art. 12 LAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi sono

respinti.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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