32.2005.5
sindrome POS; requisiti per il riconoscimento di tale affezione quale infermità congenita ai sensi dell'AI; trattamento ergoterapeutico
11 maggio 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2005.5
Data decisione, Autorità:
11.05.2005, TCA
Titolo:
sindrome POS; requisiti per il riconoscimento di tale affezione quale infermità congenita ai sensi dell'AI; trattamento ergoterapeutico
INFERMITÀ CONGENITE
art. 12 LAI
art. 13 LAI
art. 404 OIC
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.5-6
RG/sc
Lugano
11 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sui ricorsi del 7 gennaio 2005 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 24
novembre 2004 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
che - RI 2 e RI 1,
gemelli nati il __________, nell’ottobre 2002 hanno presentato, per il tramite
della madre, una richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno
ancora compiuto i 20 anni;
-
con rapporti 13 gennaio 2003 all’attenzione
dell’Ufficio AI, il dr. __________, Caposervizio di pediatria presso __________,
posta la diagnosi di “sindrome ipercinetica, gemello, sviluppo cognitivo
nella norma”, ha attestato per entrambi i minori l’esistenza di un’infermità
congenita 404 OIC indicando quale programma di cura un ”sostegno motorio
sotto forma di ergoterapia…, colloqui con docenti e terapisti su base regolare,
ev. sostegno psicologico per i famigliari, ev. sostegno medicamentoso”;
dopo illustrazione dei singoli disturbi, il sanitario ha inoltre precisato che
suddetta infermità è stata diagnosticata il 26 aprile 2001 mentre che il primo
trattamento specifico è stato eseguito nel marzo 2002 ad opera del Centro __________
(doc. 5 inc. AI 678.92.418.214 e 678.92.117). Dagli atti risulta inoltre che
con prescrizioni mediche datate 2 aprile 2002 il citato sanitario ha
certificato per entrambi i gemelli la necessità di un “trattamento di
ergoterapia per un disturbo della coordinazione centrale con particolarità
motoria. La presente vale come prescrizione medica per 12 sedute a partire da
aprile 2002 ” (per RI 1 la prescrizione è stata rinnovata dal medesimo
specialista con certificato 28 marzo 2003) (doc. 10 inc. AI 678.92.418.214 e
678.92.117). Con scritti all’attenzione dell’Ufficio AI l’ergoterapista del Centro
__________ ha da parte sua dichiarato che il trattamento di RI 1 ha avuto
inizio nel mese di aprile 2002 (doc. AI 9 inc. AI 678.92.117), quello di RI 2
nel mese di maggio 2003 (doc. AI 11/12 inc. AI 678.92.418.214);
-
successivamente con rapporto 13 giugno 2003 il
dr. __________, Primario di pediatria presso __________, interpellato
dall’Ufficio AI ha certificato, per entrambi i gemelli, la diagnosi di “leggero
impaccio motorio, difficoltà nella concentrazione e nell’attenzione nell’ambito
di una sindrome di ADHD (Attention deficit Hyperactivity Desorders) vecchia
nomenclatura POS”, attestando l’esistenza di un’infermità congenita 404 OIC
(doc. 15 inc. AI __________, doc. AI 11 inc. AI __________); con successivo
rapporto 2 ottobre 2003 lo specialista ha, tra l’altro, dichiarato che un primo
trattamento specifico è stato eseguito nel maggio 2003 (doc. 14 inc. AI __________);
-
sulla base delle surriferite certificazioni
mediche, con distinte decisioni 11 novembre 2003 l’Ufficio AI, richiamate
brevemente le condizioni per il riconoscimento di un’infermità congenita ex art.
13 LAI e 404 OIC, ha respinto entrambe le richieste di prestazioni evidenziando
come la prescrizione per il trattamento di ergoterapia sia stata rilasciata per
entrambi gli assicurati solo nell’aprile 2002, successivamente quindi al
compimento del loro nono anno di età;
-
con tempestive opposizioni il padre degli
assicurati hanno osservato che il trattamento ergoterapeutico non é potuto
iniziare prima del compimento del nono anno di età in quanto presso il Centro __________
- cui si sono rivolti dopo essere stati in un primo tempo indirizzati al
Servizio psicosociale di __________ – non vi era posto per dare immediato
seguito alla terapia;
-
esposte le norme di legge e le direttive
applicabili, con decisioni su opposizione 24 novembre 2004 l’Ufficio AI ha
confermato i precedenti provvedimenti;
-
avverso dette decisioni RA 1, in rappresentanza
dei figli, ha inoltrato al TCA due distinti atti di ricorso di identico tenore,
in cui ha in sostanza ribadito come la terapia ha avuto inizio dopo il nono
hanno di età per “motivi di disponibilità da parte dell’ergoterapista”;
-
con risposta di causa 28 gennaio 2005
l’amministrazione ha postulato la reiezione dei gravami e confermato la
correttezza delle decisioni impugnate;
-
con scritto 1. marzo 2005 prodotto pendente
causa, a nome dei ricorrenti il dr. __________ ha in sostanza riconfermato la
necessità di riconoscere la chiesta terapia quale provvedimento in relazione all’infermità
404 OIC (V);
-
con osservazioni 17 marzo 2005 l’Ufficio AI si è
riconfermato nella propria posizione.
considerando in diritto
che - i ricorsi presentati da RI 1 e
RI 2 per il tramite del padre vengono congiunti a norma degli artt. 23 LPTCA e
72 CPC;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del
26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);
- gli assicurati
minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le malattie
presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA; art. 1 OIC).
Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità
d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità
congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di
escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv.
2 LAI). Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale
ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21). Questa
autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare
per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei
criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli
aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999
p. 173 consid. 2b con riferimenti);
- giusta l'art. 1
cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il
Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite
evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite
giusta l'articolo 13 LAI. Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla
cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla
scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo
scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC);
- per quanto qui
interessa, secondo la cifra 404 OIC sono considerate infermità congenite le
" Turbe cerebrali congenite con conseguenza preponderante
di sintomi psichici e conoscitivi nei soggetti d'intelligenza normale, per
quanto esse siano state diagnosticate e curate come tali prima del compimento
del nono anno di età (sindrome psico-organica, sindrome psichica dovuta a una
lesione diffusa o localizzata del cervello e sindrome psico-organica congenita
infantile); l'oligofrenia congenita è classificata esclusivamente al N.
403."
Giusta la
cifra marginale 404.5 della Circolare UFAS sui provvedimenti sanitari
d'integrazione dell'AI (CPSI)
" Le condizioni del N. 404 OIC possono essere considerate
soddisfatte se, prima del compimento dei 9 anni, si riscontrano almeno i
seguenti disturbi:
- del comportamento nel senso di un danno
patologico dell'affettività o della comunicativa
- delle pulsioni
- della percezione
(disturbi percettivi e cognitivi)
- della concentrazione
- della facoltà
di prestare attenzione.
Questi sintomi devono
essere provati cumulativamente; non devono necessariamente esistere
simultaneamente, ma possono, secondo le circostanze, sorgere uno dopo l'altro.
Se, al momento in cui il
bambino raggiunge i 9 anni, solo alcuni di questi sintomi sono attestati dal
punto di vista medico, le condizioni del N. 404 OIC non sono soddisfatte (….)"
- con
sentenza 13 giugno 1996 in re C.O. pubblicata in DTF 122 V 113 e in Pratique
VSI 1997 pag. 126 e segg., il TFA ha confermato sia la legalità della cifra
marginale 404 dell'allegato OIC che della cifra. 404.5 CPSI;
- quale
misura integrativa a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti
sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente
all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di
tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la
guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'AI, di
principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a
eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno
relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali
misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi
dell'art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi
citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a). La succitata disposizione
legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'AI da
quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale
delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o
di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo
luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF
104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a);
- le persone d'età
inferiore a 20 anni, menomate nella salute fisica o psichica, che non
esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla
salute cagionerà probabilmente un'incapacità di guadagno totale o parziale (art.
5 cpv. 2 LAI, art. 8 cpv. 2 LPGA). Secondo la giurisprudenza, in questa ipotesi
Fatti
i provvedimenti sanitari possono essere particolarmente utili per favorire
l'integrazione professionale e quindi essere assunti dall'AI, malgrado
l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in particolare il caso se,
senza questi provvedimenti la cura risulterebbe difettosa o subentrerebbe uno
stato stabilizzato, in seguito al quale la capacità lavorativa o la formazione
professionale risulterebbero danneggiate (Meyer-Blaser, BG über die IVG,
Zurigo 1997, p. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque rilevare che
questi provvedimenti non esonerano di primo acchito l’assicurazione malattia,
la quale prende a carico provvedimenti sanitari di durata illimitata che
servono per la cura dell’affezione e che non hanno un carattere
preponderantemente integrativo ai sensi della LAI (Pratique VSI 2000
consid. 4b pag. 69). Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti
psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande
verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che
danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa
dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’AI non si fa invece carico
della psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il
trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche
se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia, cfr. Pratique VSI 2000
pag. 65 o disturbo ipercinetico, cfr. Pratique VSI 2003 pag. 104);
- nella
fattispecie in esame è incontestato che per entrambi gli assicurati la diagnosi
sindrome di ADHD (POS secondo la vecchia nomenclatura) é stata posta il 26
aprile 2001 da parte del pediatra curante. Incontestato è pure il fatto che per
entrambi gli assicurati il trattamento è iniziato dopo il compimento del loro
nono anno di età, segnatamente nel mese di aprile 2002 (RI 1) rispettivamente nel
mese di maggio 2003 (RI 2);
- accertato
l’inizio del trattamento dopo il compimento del nono anno di età, con i
querelati provvedimenti l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di provvedimenti
sanitari di ergoterapia nell’ambito dell’infermità congenita 404 OIC;
- con il
gravame, come visto, il padre degli assicurati evidenzia come l’ergoterapia non
abbia potuto essere iniziata prima del nono anno di età per motivi di
disponibilità da parte dell’ergoterapista;
- a
suffragio delle richieste ricorsali, con scritto 1. marzo 2005 al TCA il dr. __________
ha evidenziato la necessità di riconoscere i postulati provvedimenti per
infermità congenita 404 OIC, rilevando in particolare come “appare
abbastanza cinico il fatto che la bravura della famiglia __________ nel gestire
una costellazione complicata come quella dei gemelli affetti da sindrome
ipercinetica, non sfoci in un elogio bensì in una specie di punizione motivata
da formalismi burocratici” (V);
- orbene, i
presupposti per riconoscere il trattamento ergoterapeutico nell’ambito
dell’infermità congenita 404 OIC ai sensi della giurisprudenza sopra citata non
appaiono nella specie adempiuti: se da una parte, dal rapporto del pediatra
curante risulta che la sindrome ADHD è stata diagnostica nel mese di aprile
2001, quindi prima del compimento del nono anno di età di entrambi gli
assicurati (nati il 18 ottobre 1992), dall’altra, il trattamento, come visto,
Considerandi
risulta essere stato prescritto da parte del pediatra solo nel mese di aprile 2002
ed iniziato in tale mese per il piccolo __________ rispettivamente nel mese di
maggio 2003 per il piccolo RI 2;
- occorre
al proposito ricordare che nella sentenza 13 giugno 1996 pubblicata in DTF 122
V 113 il TFA, confermando la propria giurisprudenza, ha spiegato che il limite
di età a nove anni per considerare la sindrome psico-organica (sindrome POS)
come infermità congenita si basa su delle considerazioni mediche ed empiriche e
ha aggiunto che una diagnosi dopo tale età risulta essere poco affidabile. Nella
medesima sentenza il TFA ha poi chiaramente statuito che l’assenza di diagnosi
e di trattamento prima del nono anno costituisce l’inconfutabile presunzione di
diritto che non si tratti di una sindrome congenita:
" Insbesondere hat es das Eidg. Versicherungsgericht klar
abgelehnt, diese Bestimmung dahingehend umzusetzen, dass bei fehlender Diagnose
und Behandlung vor dem 9. Altersjahr bloss die widerlegbare Vermutung begründet
würde, es liege kein Geburtsgebrechen im Rechtssinne vor. Vielmehr ist daran
festzuhalten, dass fehlende Diagnose und Behandlung vor vollendetem 9.
Altersjahr die unwiderlegbare Rechtsvermutung begründen, dass es sich nicht
um ein angeborenes POS handelt. Damit entfällt auch der nachträgliche
Beweis, dass die Möglichkeit der Diagnosenstellung und Behandlung vor
Vollendung des 9. Altersjahres bestanden habe, und zwar unabhängig davon, dass
laut Auffassung der Vorinstanz beim Befundtypus des POS "eine Verzögerung
von Diagnose und spezifischer Behandlung gewissermassen in der Natur der Sache
liegt." (sottolineatura del redattore)
- con sentenza non pubblicata del 31 agosto 2001 in re S. (I
558/00) il TFA ha confermato la succitata giurisprudenza, sottolineando che per
motivi legati alla sicurezza del diritto non ci deve scostare dalla precisa
terminologia concernente la tempestiva diagnosi ed il tempestivo trattamento
della citata sindrome congenita. Tale concetto è stato ribadito nella sentenza
del TFA 28 agosto 2001 in re L. , pubblicata in Pratique VSI 2002 pag.
61, in cui non è stata riconosciuta un’infermità congenita 404 OIC essendo il
trattamento ergoterapeutico iniziato, per motivi di reperibilità di
un’ergoterapista, due mesi dopo il compimento, al 10 dicembre 1998, del nono
anno di età dell’assicurato, nonostante che l’affezione fosse stata
diagnosticata già nell’ottobre 1998. L’Alto Tribunale ha poi precisato che
determinante è l’inizio effettivo della cura dell’infermità, non la necessità
della stessa (cfr. anche STFA inedita 7 settembre 2001 nella causa F. (I
37/01) dove la cura non è iniziata per tempo a seguito delle vacanze
scolastiche estive e la sovraoccupazione delle preposte istituzioni. In quella
fattispecie tra la diagnosi e l’inizio tardivo del trattamento erano trascorsi
3.
mesi e mezzo).
Al proposito, nella sentenza inedita del 12 dicembre 2003 in re K. (I 27/03) il
TFA ha lasciato aperta la questione a sapere quando un simile ritardo dovuto ai
lunghi periodi di attesa per iniziare una cura comporti degli effetti non
sostenibili;
- nella
fattispecie in esame, rilevato come le prescrizioni mediche risalgano al mese
di aprile 2002 e come il trattamento abbia avuto inizio nel mese di aprile 2002
rispettivamente nel mese di maggio 2003, pur consapevole degli effetti negativi
di simili ritardi, dovuti a mente degli insorgenti a “motivi di
disponibilità da parte dell’ergoterapista”, questo TCA non può che
allinearsi alla succitata giurisprudenza dell’Alto Tribunale e quindi negare in
casu il riconoscimento del postulato trattamento per infermità congenita 404
OIC, ritenuto che il quesito a sapere se in casu il ritardo nell’iniziare la
terapia sia effettivamente dovuto a motivi di disponibilità dell’ergoterapista
e se ciò comporti degli effetti non sostenibili per gli assicurati, può
rimanere inevaso atteso che - come risulta dal fascicolo e come confermato
nelle more della presente procedura dall’Ufficio AI (IX) - contestualmente
all’emissione delle decisioni in seguito confermate con i qui querelati
provvedimenti, tramite decisioni formali di data 11 novembre 2003 l’amministrazione
ha in ogni caso riconosciuto ad entrambi gli assicurati il provvedimento
sanitario richiesto (ergoterapia) quale misura giusta l’art. 12 LAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono
respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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