32.2005.50
valutazione della perdita di guadagno di un assicurato, affetto da allergie a diverse sostanze, chiedente di poter beneficiare di misure d'integrazione professionale; valutazione del consulente in int
28 settembre 2005Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.50
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, TCA
Titolo:
valutazione della perdita di guadagno di un assicurato, affetto da allergie a diverse sostanze, chiedente di poter beneficiare di misure d'integrazione professionale; valutazione del consulente in integrazione dell'AI non affidabile; rinvio della causa per nuovi accertamenti
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 17 LAI
art. 6 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.50
rg/sc
Lugano
28 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
- RI 1, classe __________, titolare di un diploma di disegnatore
conseguito nel 1972, ha svolto attività lavorativa di direzione edile nonché di
operaio di pavimentazione industriale. Nell’ottobre 2002 ha presentato una domanda
di prestazioni AI chiedendo di essere posto al beneficio di misure
d’integrazione professionale, in quanto affetto da allergie ed eczema acuto;
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 15 aprile 2004
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni motivando:
" Le persone assicurate hanno diritto alla formazione in
una nuova attività lucrativa, se la loro invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno può essere presumibilmente
conservata o migliorata, in modo essenziale (art. 17 della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
Nel caso in cui in un'attività esigibile, la perdita di
guadagno a causa dell'invalidità non raggiunga in modo durevole il 20% almeno,
non c'è diritto ad una riformazione.
● Secondo
le nostre verifiche non è il caso.
● Dalla documentazione acquisita
all'incarto si evince l'inabilità nella professione svolta fino all'insorgenza
del danno alla salute tuttavia, quale disegnatore edile o direttore di lavori
nel campo edile - attività nelle quali possiede adeguata formazione ed ha
esercitato fino al 2002 - l'esigibilità è completa in quanto non sarebbe
esposto in maniera significativa a sostanze irritanti.
Un
confronto dei redditi permette di stabilire che senza il danno alla salute,
quale pavimentatore industriale, aveva un reddito di Fr. 4'000.-- mensili
mentre, con il danno alla salute, in attività che può svolgere senza
impedimenti può guadagnare almeno Fr. 57'883.-- annui (Fr. 4'452.50 al mese) e
quindi non presenta una perdita della capacità di guadagno.
Decidiamo pertanto:
● La
richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 21)
- con
decisione 14 marzo 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato. Riassunti i fatti e richiamate la normativa e la
giurisprudenza applicabili in concreto, l’Ufficio AI ha in particolare osservato:
" (...)
Fatti
6. Nello specifico occorre soprattutto
rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria
persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter
istruttorio. Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta
all'assicurato fornire le prove atte a giustificate una diversa valutazione del
caso.
7. II certificato medico 04.50.2004 del
Dr. __________, presentato in sede di opposizione, è stato sottoposto per
competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto
modo di riesaminare nuovamente tutti gli atti dell'incarto. L'esito di tale
giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad
imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto a quella
apprezzata precedentemente in maniera approfondita.
8. Per quanto concerne la diagnosi, si
conferma l'eczema alle mani e piedi con allergia a cobalto, bicromato di
potassio, resine epossidiche, nichelio. Il medico ha avuto già modo di indicare
che l'assicurato ha sviluppato una dermatite allergica da contatto a differenti
sostanze, ma con pertinenza netta per le resine epossidiche (cf. rapporto Dr. __________
del 26.08.2002). Da notare che l'assicurato ha sviluppato l'eczema da contatto
lavorando quale operaio posatore di pavimentazione (come emerge inoltre dal
rapporto medico del Dr. __________ del 25.10.2002, l'assicurato aveva sviluppato
un eczema acuto dopo avere lavorato con una sostanza ricca in resine
epossidiche per la pavimentazione di uno spazio industriale; nel caso, il
materiale utilizzato era Conipox da parte della ditta __________ di __________
durante i lavori di posa ai quali ha contribuito l'assicurato). Sempre nel
medesimo rapporto medico il Dr. __________ concludeva che il paziente era in
completa remissione del suo eczema.
9. In merito alla documentazione edita
dalla "Swiss Contact Dermatitis Research Group (SCDRG)" fornita con
il rapporto del Dr. __________ agli atti, si rileva che, oltre all'allergia da
contatto alle resine epossidiche, già discussa precedentemente, l'allergia da
contatto al cromo, diffuso comunque nell'ambiente e quindi esposizione
impossibile da evitare in modo assoluto, può essere diminuita proteggendosi
semplicemente, ad es. evitando i contatti prolungati ed i lavori in ambiente
umido che favoriscono l'apparizione dell'allergia da contatto. Le fonti
principali di esposizione risultano essere il cemento, bitume, pitture,
tappezzeria, vernici antiruggine, ecc., mentre le principali professioni esposte
sono principalmente quelle dei lavoratori dell'edilizia (muratori e manovali).
Per quanto concerne l'allergia da contatto al cobalto le fonti principali di
esposizione sono i metalli, cemento e bitume, pitture, vernici, oli e grassi
industriali e le principali professioni esposte sono i lavoratori
dell'edilizia.
10. Nel caso di fattispecie, in base alle
risultanze mediche, l'assicurato dovrebbe svolgere attività senza esporsi a
cemento/beton fresco e derivati, colle e materiali isolanti o materiali
sintetici rinforzati con fibre di vetro. Per l'attività di operaio posatore di
pavimentazione industriale risulta quindi esservi una completa inabilità lavorativa.
Preso atto delle limitazioni derivate per allergia da contatto concernenti le
sostanze succitate, ne consegue che l'attività di lavoratore/manovale in
cantiere edile non è esigibile dal punto di vista del danno alla salute. Per
quanto attiene invece ad attività di direzione dei lavori, attività svolta
dall'assicurato prima del danno alla salute, la medesima può essere esercitata
senza limitazione, ad eccezione di debite protezioni allorquando si potrebbe
avere un contatto diretto con le sostanze allergiche (ad esempio indossare dei
guanti protettivi nei pochi casi in cui l'assicurato è a contatto con il
cemento o beton fresco). L'attività di disegnatore edile, professione appresa
dall'assicurato, può essere esercitata senza esposizione ai prodotti che
causano eczemi con allergia ed è pertanto esigibile in misura completa.
11. In base alla valutazione medica,
riconfermata anche in fase di opposizione, e alla valutazione della consulente
in integrazione professionale (cf. rapporto finale del 13.04.2004), ne consegue
che il danno alla salute non limita l'attività di disegnatore edile o quella di
direttore di lavori nel campo edile, professioni praticate dall'assicurato per
le quali ha una formazione adeguata e che possono essere svolte senza contatto
con le sostanze allergiche.
12. Per quanto concerne la situazione
professionale dell'assicurato, il medesimo ha indicato di avere svolto fino al
1998 l'attività di direzione lavori quale indipendente; di essere stato
impiegato della ditta __________ per mezzo anno nel 1999 (l'assicurato era
socio e gerente della società, che aveva come scopo sociale la progettazione,
direzione lavori, imprese generali, compra vendita e rappresentanza),
licenziatosi in seguito; di avere lavorato nella primavera del 2002 per la __________
(trattasi della società __________ che ha modificato nell'aprile 2002 gli
statuti e la ragione sociale, con nuovo recapito in __________ a __________,
con socia e gerente unica con firma individuale la Sig.ra __________, consorte
dell'assicurato), fatturando quale indipendente il suo operato svolto
nell'attività prettamente manuale di pavimentatore industriale, definita dal
medesimo assicurato attività sporadica a ore (cf. comunicazione Ufficio Al del
03.02.2003). Anche nella __________ di __________, prima delle dimissioni e
della cancellazione delle firme, è risultato il nome dell'assicurato quale
gerente con firma individuale, e quello della __________ quale socia. Per
quanto concerne la ditta __________ (come anche la ditta individuale __________
di __________) va segnalato che la società si occupa della consulenza tecnica,
vendita, posa di pavimenti industriali in resine sintetiche, epossidiche,
poliuretaniche, di trattamento antiscivolo per tutti i tipi di materiali, di
impermeabilizzazione.
13. L'assenza di una occupazione lucrativa
per ragioni estranee ad un danno alla salute, quali la particolare situazione
del mercato e la conseguente mancanza di un certo tipo di attività, non
giustifica il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità.
Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri
del mercato stesso del lavoro viene considerata nei limiti della legge
dell'assicurazione disoccupazione e non da quella per l'invalidità.
14. L'assicurato, dopo avere ottenuto il
diploma di disegnatore edile, ha sempre lavorato nella direzione lavori nel
campo edile. Dai documenti agli atti si evince che per sei mesi ha lavorato
come operaio pavimentatore industriale indipendente a causa dell'assenza di
lavoro nella sua attività principale, fatturando il suo operato alla ditta __________
(fattura maggio 2002 ore 158 a fr. 50.- per tot. Fr. 7'900.-; giugno 2002 ore
82.5 a fr. 50.- per tot. Fr. 4'125.-;. luglio 2002 ore 84 a fr. 50.- per tot.
Fr. 4'200.-; settembre 2002 ore 68.5 a fr. 50.- per tot. Fr. 3'425.-; ottobre
2002 ore 67.5 a fr. 50.- per tot. Fr. 3'375.-; dicembre 2002 ore 12 a fr. 50.-
per tot. Fr. 600.-). È solamente durante predetto periodo che ha sviluppato le
allergie di cui sopra.
15. In considerazione delle risultanze
istruttorie si rileva che le attività totalmente esigibili sono quelle di
direzione dei lavori e disegnatore edile, per le quali l'assicurato ha la
preparazione necessaria. Si sottolinea che l'assenza di guadagno nelle
precitate attività deriva da ragioni economiche e non mediche. Pertanto, nel
caso, non sono realizzati i presupposti per beneficiare di provvedimenti
professionali, ritenuto che l'assicurato può svolgere le professioni apprese e
praticate, citate precedentemente, senza limitazioni." (Doc. AI 30)
- contro
la succitata decisione l’assicurato interpone ricorso dinanzi al TCA chiedendo
di poter beneficiare della necessaria riformazione professionale, motivando in
particolare:
"
(...)
1.
L'assicurato soffre di allergie ed eczema acuto di tipo
professionale e ha chiesto pertanto l'erogazione di prestazioni AI. Le stesse
gli sono state negate ritenendo l'UAI non essere realizzati i presupposti per
la concessione di provvedimenti professionali.
Con la decisione su opposizione oggetto del presente
ricorso, è stata confermata la precedente decisione, sostenendo l'UAI che il
qui ricorrente, pur tenendo conto delle sue affezioni, sarebbe in grado di
svolgere attività di direzione dei lavori, attività svolta prima del danno alla
salute, nonché quella di disegnatore nel campo edile (cfr. decisione impugnata,
cons. 10 e 11). Il raffronto dei redditi (cons. 14) non consentirebbe
prestazioni d'invalidità.
Per le ragioni che seguono l'assicurato non può
accettare la decisione su opposizione.
Considerandi
2.
Dal curriculum vitae che si produce sub. doc. B si
rileva come l'attività professionale dell'assicurato, da numerosi decenni, sia
stata in sostanza quella di direttore dei lavori e dunque una professione
esercitata sui cantieri. Contrariamente a quanto preteso dall'UAI e come
peraltro già attestato il 4 maggio 2004 dallo specialista in dermatologia Dr. __________
nel suo certificato medico che si produce sub. doc. C, l'affezione di cui
soffre il qui ricorrente è
" ... un'allergia da contatto legata
soprattutto ai prodotti che si riscontrano nell'edilizia in senso largo
..." (cfr. doc. C)
Il Dr. __________ nello stesso certificato concludeva,
con riferimento all'attività professionale del signor RI 1, nel seguente modo:
" ... sconsiglio vivamente che il paziente
intraprenda un'attività nell'ambito dell'edilizia sui cantieri." (cfr.
doc. C)
Questo documento già inficia la tesi dell'UAI secondo
cui il danno alla salute non limiterebbe l'attività di direttore di lavori nel
campo edile (decisione impugnata, cons. 11). Ciò a maggior ragione quando lo si
valuti tenendo conto delle diagnosi e delle conclusioni di tutti i precedenti
rapporti dello stesso Dr. __________ figuranti negli atti dell'incarto AI, che
qui integralmente si richiamano.
3.
Il Dr. __________ veniva comunque interpellato
nuovamente per chiarire il senso del suo rapporto 4 maggio 2004, tenendo conto
delle valutazioni espresse nella decisione su opposizione (doc. D).
Egli rilasciava il 22 aprile 2005 il rapporto che si
acclude sub. doc. E nel quale, confermando le sue precedenti posizioni, spiega
adeguatamente come attività in campo edilizio sui cantieri non possano più
essere esercitate:
" Non ritorno su quanto discusso nei
miei precedenti rapporti, segnalo soltanto che il paziente mostra una sensibilizzazione
ai test epicutanei fortemente positiva per cobalto, bicromato di potassio,
resine possidiche e solfato di nichelio. Queste sostanze sono presenti nei
cantieri dell'edilizia. Il paziente si è già presentato da me in data
17.07.2002
con un'importante eruzione cutanea aereoportata, dovuta all'allergia
da contatto alle resine epossidiche, dopo che aveva lavorato per una
pavimentazione di tipo conipox, che contiene queste sostanze.
...
La foto parla meglio di qualsiasi scritto e
credo che la mia affermazione da lei sottolineata nella sua lettera del
13.04
, sia ben documentata e merita di essere rispettata dagli esperti
delle assicurazioni sociali in particolare dall'Ufficio dell'Assicurazione
invalidità del Canton Ticino." (cfr. doc. E, pag. 1 e 2).
4.
E' quindi provato che l'assicurato non è abile a
praticare qualsiasi attività di tipo manuale o di direzione lavori che
comporti, come queste comportano, l'accesso a cantieri e quindi il contatto con
sostanze per lui tossiche. Essendogli queste occupazioni completamente precluse
il suo reddito deve essere considerato pari a nulla e quindi il suo grado di
invalidità completo.
Egli non è al momento nemmeno atto a svolgere
l'attività di disegnatore, sia per i problemi di salute, sia per il fatto che
egli non gode né di formazione adeguata, né di pratica sufficiente per essere
immediatamente reintegrato in questo settore.
Sono quindi date le premesse affinché l'assicurato
venga messo al beneficio di prestazioni AI sottoforma di riformazione professionale.
Infatti, nelle circostanze attuali, non vi è un'attività esigibile che gli
permetta di ottenere un reddito tale per cui il suo grado di invalidità non
raggiunga in modo durevole il 20 %. (...)" (Doc. I)
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, postula
invece la reiezione del ricorso, producendo al riguardo delle annotazioni del
medico AI sulla cui scorta ribadisce l’idoneità dell’assicurato, malgrado il
danno alla salute, a svolgere normalmente l’attività di disegnatore o quella di
direttore di lavori nel campo edile;
- con
scritto 23 maggio 2005 l’insorgente si riconferma nelle propria richiesta
ricorsale postulando l’assunzione di alcuni mezzi probatori (audizione
testimoniale del medico curante e perizia medica);
-
con decreto 27 maggio 2005 l’insorgente è stato posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della
LPTCA;
- il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI. Siccome dal profilo temporale
il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid.
1.
; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le
disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Per quanto concerne la
materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono
applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda
espressamente una deroga. Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA
ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA
corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343);
- oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente presenta una perdita di guadagno,
dovuta all’invalidità, giustificante il riconoscimento di misure integrative
d’ordine professionale. Litigiose sono in particolare le conclusioni cui è
giunta l’amministrazione circa l’assenza di qualsivoglia perdita di guadagno
dopo aver ritenuto l’assicurato sì inidoneo, a causa di allergie a diverse
sostanze e di eczema acuto, a svolgere l’attività di pavimentatore industriale,
ma pienamente abile nella professione di disegnatore o di direttore di lavori
edili;
- l’art.
17.
LAI prevede che:
"1) L’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità
esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno
può essere presumibilmente conservata o migliorata.
2) La nuova formazione nella professione
esercitata anteriormente é parificata alla formazione in una nuova attività
lucrativa."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid.
2b; AHV Praxis 1997 p. 80).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
Per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo
l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità."
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79
consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a). L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1.
LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pp. 216ss). Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente
dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido);
-
da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non può condividere la
conclusione cui è giunto l’Ufficio AI quo all’esigibilità, malgrado il danno
alla salute, sia dell’attività di disegnatore che di direttore di lavori edili,
e quindi all’inesistenza nella specie di un’incapacità al guadagno
giustificante il riconoscimento di prestazioni assicurative;
- nel
suo rapporto finale 13 aprile 2004 la consulente in
integrazione professionale, basandosi sulle risultanze mediche ha proceduto
alla valutazione economica osservando che ”a mio modo di vedere l’A. può
ancora svolgere l’attività di disegnatore edile o nel settore della direzione
lavori nel campo edile (direzione degli artigiani, misurazioni e capitolati,
consulenza edile…) in quanto non sembrano essere attività a contatto con
sostanze irritative. Infatti il problema di salute è subentrato solo nel 2002,
durante l’attività di pavimentatore industriale. Nel caso l’A. dovesse
giustificare attraverso uno scritto il manifestarsi di reazioni allergiche ed
eczemose anche nelle attività che ha svolto negli anni precedenti al 2002 verrà
rivalutato il caso” (doc. AI 20).
L’assunto
della consulente, secondo cui, in particolare, attività nel settore della
direzione lavori “non sembrano” essere attività a contatto con
sostanze irritative (cfr. anche quanto espresso dal dr. __________ secondo
cui l’attività di direzione lavori “dovrebbe essere esigibile”, doc.
AI 29) non può all’evidenza costituire sufficiente ed affidabile
elemento di valutazione ai fini del giudizio circa l’esigibilità o meno di
attività di direzione lavori nel settore edile, ritenuto che nulla agli atti
permette di escludere che sino al momento dell’emanazione del querelato
provvedimento, le allergie manifestatesi a partire dal 2002 (quando
l’assicurato svolgeva attività di pavimentatore) non fossero d’impedimento anche
per l’esercizio di suddetta attività e che nessun elemento presente all’inserto
permette altresì di stabilire in maniera chiara e certa - tenuto conto
delle precise e dettagliate indagini e valutazioni del dermatologo dr. __________
(secondo cui RI 1 presenta allergie da contatto alle resine epossidiche [fonti
principali di esposizione: colle, materiali isolanti per apparecchi elettrici,
cavi, materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro, pavimenti, materiali
di costruzione…], da contatto con il cromo [fonti principali
d’esposizione: cemento e bitume, pitture e vernici, prodotti per l’impregnazione
del legno, alcuni coloranti (vernici, gessi)…], da contatto con cobalto
[fonti principali d’esposizione: metalli oggetti rivestititi di nickel, cemento
e bitume, pitture e vernici…], e da contatto con nichelio [legata
a tutto ciò che è metallico], cfr. sub. doc. AI 26, cfr. doc. C ) - se ed in che
misura l’attività di direzione lavori non comporti effettivamente, malgrado le
possibili misure protettive (che a mente dei medici SMR [doc. Vbis, doc. AI 29]
potrebbero essere messe in atto sui cantieri), il contatto con sostanze irritative,
ricordato non da ultimo come con rapporto 4 maggio 2004 il dr. __________ abbia
espressamente sconsigliato l’esercizio di “attività nell’ambito
dell’edilizia su cantieri” (doc. C);
-
non sufficiente né convincente appare del resto pure la conclusione secondo
cui l’attività di disegnatore é da considerarsi siccome normalmente esigibile
da parte dell’assicurato, ritenuto che, il diploma di disegnatore essendo stato
conseguito nel lontano 1972 e da quel momento non risultando l’assicurato aver
più esercitato tale professione, non é dato di sapere, senza approfondita
valutazione da parte del consulente in integrazione, se l’interessato,
considerata la notoria evoluzione tecnologica ed informatica in tale settore, sia
ancora in grado di essere effettivamente reinserito in tale ambito lavorativo
senza l’applicazione di eventuali adeguate misure reintegrative (cfr. art. 17
cpv. 2 LAI);
- perché
si possa addivenire ad un chiaro e concludente giudizio circa l’esigibilità di
entrambe le attività sopra menzionate è quindi indispensabile che vengano
predisposti - ciò che incomberà all’Ufficio AI cui vengono a tale scopo
retrocessi gli atti - i necessari accertamenti di natura professionale (integrati
se del caso da ulteriori verifiche dal profilo medico specialistico) in esito
ai quali, valutate le ulteriori premesse di legge, dovrà essere nuovamente
statuito sul diritto ad eventuali misure di reintegrazione professionale a
favore dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.- Gli
atti sono retrocessi all’Ufficio AI affinché esperisca i suindicati
accertamenti e renda in seguito un nuovo giudizio.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio
AI verserà a RI 1 fr. 1500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, con conseguente
revoca del decreto 27 maggio 2005 con cui l’insorgente è stato posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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