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Decisione

32.2005.50

valutazione della perdita di guadagno di un assicurato, affetto da allergie a diverse sostanze, chiedente di poter beneficiare di misure d'integrazione professionale; valutazione del consulente in int

28 settembre 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

6. Nello specifico occorre soprattutto

rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria

persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter

istruttorio. Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta

all'assicurato fornire le prove atte a giustificate una diversa valutazione del

caso.

7. II certificato medico 04.50.2004 del

Dr. __________, presentato in sede di opposizione, è stato sottoposto per

competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto

modo di riesaminare nuovamente tutti gli atti dell'incarto. L'esito di tale

giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad

imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto a quella

apprezzata precedentemente in maniera approfondita.

8. Per quanto concerne la diagnosi, si

conferma l'eczema alle mani e piedi con allergia a cobalto, bicromato di

potassio, resine epossidiche, nichelio. Il medico ha avuto già modo di indicare

che l'assicurato ha sviluppato una dermatite allergica da contatto a differenti

sostanze, ma con pertinenza netta per le resine epossidiche (cf. rapporto Dr. __________

del 26.08.2002). Da notare che l'assicurato ha sviluppato l'eczema da contatto

lavorando quale operaio posatore di pavimentazione (come emerge inoltre dal

rapporto medico del Dr. __________ del 25.10.2002, l'assicurato aveva sviluppato

un eczema acuto dopo avere lavorato con una sostanza ricca in resine

epossidiche per la pavimentazione di uno spazio industriale; nel caso, il

materiale utilizzato era Conipox da parte della ditta __________ di __________

durante i lavori di posa ai quali ha contribuito l'assicurato). Sempre nel

medesimo rapporto medico il Dr. __________ concludeva che il paziente era in

completa remissione del suo eczema.

9. In merito alla documentazione edita

dalla "Swiss Contact Dermatitis Research Group (SCDRG)" fornita con

il rapporto del Dr. __________ agli atti, si rileva che, oltre all'allergia da

contatto alle resine epossidiche, già discussa precedentemente, l'allergia da

contatto al cromo, diffuso comunque nell'ambiente e quindi esposizione

impossibile da evitare in modo assoluto, può essere diminuita proteggendosi

semplicemente, ad es. evitando i contatti prolungati ed i lavori in ambiente

umido che favoriscono l'apparizione dell'allergia da contatto. Le fonti

principali di esposizione risultano essere il cemento, bitume, pitture,

tappezzeria, vernici antiruggine, ecc., mentre le principali professioni esposte

sono principalmente quelle dei lavoratori dell'edilizia (muratori e manovali).

Per quanto concerne l'allergia da contatto al cobalto le fonti principali di

esposizione sono i metalli, cemento e bitume, pitture, vernici, oli e grassi

industriali e le principali professioni esposte sono i lavoratori

dell'edilizia.

10. Nel caso di fattispecie, in base alle

risultanze mediche, l'assicurato dovrebbe svolgere attività senza esporsi a

cemento/beton fresco e derivati, colle e materiali isolanti o materiali

sintetici rinforzati con fibre di vetro. Per l'attività di operaio posatore di

pavimentazione industriale risulta quindi esservi una completa inabilità lavorativa.

Preso atto delle limitazioni derivate per allergia da contatto concernenti le

sostanze succitate, ne consegue che l'attività di lavoratore/manovale in

cantiere edile non è esigibile dal punto di vista del danno alla salute. Per

quanto attiene invece ad attività di direzione dei lavori, attività svolta

dall'assicurato prima del danno alla salute, la medesima può essere esercitata

senza limitazione, ad eccezione di debite protezioni allorquando si potrebbe

avere un contatto diretto con le sostanze allergiche (ad esempio indossare dei

guanti protettivi nei pochi casi in cui l'assicurato è a contatto con il

cemento o beton fresco). L'attività di disegnatore edile, professione appresa

dall'assicurato, può essere esercitata senza esposizione ai prodotti che

causano eczemi con allergia ed è pertanto esigibile in misura completa.

11. In base alla valutazione medica,

riconfermata anche in fase di opposizione, e alla valutazione della consulente

in integrazione professionale (cf. rapporto finale del 13.04.2004), ne consegue

che il danno alla salute non limita l'attività di disegnatore edile o quella di

direttore di lavori nel campo edile, professioni praticate dall'assicurato per

le quali ha una formazione adeguata e che possono essere svolte senza contatto

con le sostanze allergiche.

12. Per quanto concerne la situazione

professionale dell'assicurato, il medesimo ha indicato di avere svolto fino al

1998 l'attività di direzione lavori quale indipendente; di essere stato

impiegato della ditta __________ per mezzo anno nel 1999 (l'assicurato era

socio e gerente della società, che aveva come scopo sociale la progettazione,

direzione lavori, imprese generali, compra vendita e rappresentanza),

licenziatosi in seguito; di avere lavorato nella primavera del 2002 per la __________

(trattasi della società __________ che ha modificato nell'aprile 2002 gli

statuti e la ragione sociale, con nuovo recapito in __________ a __________,

con socia e gerente unica con firma individuale la Sig.ra __________, consorte

dell'assicurato), fatturando quale indipendente il suo operato svolto

nell'attività prettamente manuale di pavimentatore industriale, definita dal

medesimo assicurato attività sporadica a ore (cf. comunicazione Ufficio Al del

03.02.2003). Anche nella __________ di __________, prima delle dimissioni e

della cancellazione delle firme, è risultato il nome dell'assicurato quale

gerente con firma individuale, e quello della __________ quale socia. Per

quanto concerne la ditta __________ (come anche la ditta individuale __________

di __________) va segnalato che la società si occupa della consulenza tecnica,

vendita, posa di pavimenti industriali in resine sintetiche, epossidiche,

poliuretaniche, di trattamento antiscivolo per tutti i tipi di materiali, di

impermeabilizzazione.

13. L'assenza di una occupazione lucrativa

per ragioni estranee ad un danno alla salute, quali la particolare situazione

del mercato e la conseguente mancanza di un certo tipo di attività, non

giustifica il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri

del mercato stesso del lavoro viene considerata nei limiti della legge

dell'assicurazione disoccupazione e non da quella per l'invalidità.

14. L'assicurato, dopo avere ottenuto il

diploma di disegnatore edile, ha sempre lavorato nella direzione lavori nel

campo edile. Dai documenti agli atti si evince che per sei mesi ha lavorato

come operaio pavimentatore industriale indipendente a causa dell'assenza di

lavoro nella sua attività principale, fatturando il suo operato alla ditta __________

(fattura maggio 2002 ore 158 a fr. 50.- per tot. Fr. 7'900.-; giugno 2002 ore

82.5 a fr. 50.- per tot. Fr. 4'125.-;. luglio 2002 ore 84 a fr. 50.- per tot.

Fr. 4'200.-; settembre 2002 ore 68.5 a fr. 50.- per tot. Fr. 3'425.-; ottobre

2002 ore 67.5 a fr. 50.- per tot. Fr. 3'375.-; dicembre 2002 ore 12 a fr. 50.-

per tot. Fr. 600.-). È solamente durante predetto periodo che ha sviluppato le

allergie di cui sopra.

15. In considerazione delle risultanze

istruttorie si rileva che le attività totalmente esigibili sono quelle di

direzione dei lavori e disegnatore edile, per le quali l'assicurato ha la

preparazione necessaria. Si sottolinea che l'assenza di guadagno nelle

precitate attività deriva da ragioni economiche e non mediche. Pertanto, nel

caso, non sono realizzati i presupposti per beneficiare di provvedimenti

professionali, ritenuto che l'assicurato può svolgere le professioni apprese e

praticate, citate precedentemente, senza limitazioni." (Doc. AI 30)

- contro

la succitata decisione l’assicurato interpone ricorso dinanzi al TCA chiedendo

di poter beneficiare della necessaria riformazione professionale, motivando in

particolare:

"

(...)

1.

L'assicurato soffre di allergie ed eczema acuto di tipo

professionale e ha chiesto pertanto l'erogazione di prestazioni AI. Le stesse

gli sono state negate ritenendo l'UAI non essere realizzati i presupposti per

la concessione di provvedimenti professionali.

Con la decisione su opposizione oggetto del presente

ricorso, è stata confermata la precedente decisione, sostenendo l'UAI che il

qui ricorrente, pur tenendo conto delle sue affezioni, sarebbe in grado di

svolgere attività di direzione dei lavori, attività svolta prima del danno alla

salute, nonché quella di disegnatore nel campo edile (cfr. decisione impugnata,

cons. 10 e 11). Il raffronto dei redditi (cons. 14) non consentirebbe

prestazioni d'invalidità.

Per le ragioni che seguono l'assicurato non può

accettare la decisione su opposizione.

Considerandi

2.

Dal curriculum vitae che si produce sub. doc. B si

rileva come l'attività professionale dell'assicurato, da numerosi decenni, sia

stata in sostanza quella di direttore dei lavori e dunque una professione

esercitata sui cantieri. Contrariamente a quanto preteso dall'UAI e come

peraltro già attestato il 4 maggio 2004 dallo specialista in dermatologia Dr. __________

nel suo certificato medico che si produce sub. doc. C, l'affezione di cui

soffre il qui ricorrente è

" ... un'allergia da contatto legata

soprattutto ai prodotti che si riscontrano nell'edilizia in senso largo

..." (cfr. doc. C)

Il Dr. __________ nello stesso certificato concludeva,

con riferimento all'attività professionale del signor RI 1, nel seguente modo:

" ... sconsiglio vivamente che il paziente

intraprenda un'attività nell'ambito dell'edilizia sui cantieri." (cfr.

doc. C)

Questo documento già inficia la tesi dell'UAI secondo

cui il danno alla salute non limiterebbe l'attività di direttore di lavori nel

campo edile (decisione impugnata, cons. 11). Ciò a maggior ragione quando lo si

valuti tenendo conto delle diagnosi e delle conclusioni di tutti i precedenti

rapporti dello stesso Dr. __________ figuranti negli atti dell'incarto AI, che

qui integralmente si richiamano.

3.

Il Dr. __________ veniva comunque interpellato

nuovamente per chiarire il senso del suo rapporto 4 maggio 2004, tenendo conto

delle valutazioni espresse nella decisione su opposizione (doc. D).

Egli rilasciava il 22 aprile 2005 il rapporto che si

acclude sub. doc. E nel quale, confermando le sue precedenti posizioni, spiega

adeguatamente come attività in campo edilizio sui cantieri non possano più

essere esercitate:

" Non ritorno su quanto discusso nei

miei precedenti rapporti, segnalo soltanto che il paziente mostra una sensibilizzazione

ai test epicutanei fortemente positiva per cobalto, bicromato di potassio,

resine possidiche e solfato di nichelio. Queste sostanze sono presenti nei

cantieri dell'edilizia. Il paziente si è già presentato da me in data

17.07.2002

con un'importante eruzione cutanea aereoportata, dovuta all'allergia

da contatto alle resine epossidiche, dopo che aveva lavorato per una

pavimentazione di tipo conipox, che contiene queste sostanze.

...

La foto parla meglio di qualsiasi scritto e

credo che la mia affermazione da lei sottolineata nella sua lettera del

13.04

, sia ben documentata e merita di essere rispettata dagli esperti

delle assicurazioni sociali in particolare dall'Ufficio dell'Assicurazione

invalidità del Canton Ticino." (cfr. doc. E, pag. 1 e 2).

4.

E' quindi provato che l'assicurato non è abile a

praticare qualsiasi attività di tipo manuale o di direzione lavori che

comporti, come queste comportano, l'accesso a cantieri e quindi il contatto con

sostanze per lui tossiche. Essendogli queste occupazioni completamente precluse

il suo reddito deve essere considerato pari a nulla e quindi il suo grado di

invalidità completo.

Egli non è al momento nemmeno atto a svolgere

l'attività di disegnatore, sia per i problemi di salute, sia per il fatto che

egli non gode né di formazione adeguata, né di pratica sufficiente per essere

immediatamente reintegrato in questo settore.

Sono quindi date le premesse affinché l'assicurato

venga messo al beneficio di prestazioni AI sottoforma di riformazione professionale.

Infatti, nelle circostanze attuali, non vi è un'attività esigibile che gli

permetta di ottenere un reddito tale per cui il suo grado di invalidità non

raggiunga in modo durevole il 20 %. (...)" (Doc. I)

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, postula

invece la reiezione del ricorso, producendo al riguardo delle annotazioni del

medico AI sulla cui scorta ribadisce l’idoneità dell’assicurato, malgrado il

danno alla salute, a svolgere normalmente l’attività di disegnatore o quella di

direttore di lavori nel campo edile;

- con

scritto 23 maggio 2005 l’insorgente si riconferma nelle propria richiesta

ricorsale postulando l’assunzione di alcuni mezzi probatori (audizione

testimoniale del medico curante e perizia medica);

-

con decreto 27 maggio 2005 l’insorgente è stato posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della

LPTCA;

- il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI. Siccome dal profilo temporale

il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid.

1.

; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il

Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le

disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Per quanto concerne la

materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono

applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda

espressamente una deroga. Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA

ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA

corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343);

- oggetto

del contendere è sapere se l’insorgente presenta una perdita di guadagno,

dovuta all’invalidità, giustificante il riconoscimento di misure integrative

d’ordine professionale. Litigiose sono in particolare le conclusioni cui è

giunta l’amministrazione circa l’assenza di qualsivoglia perdita di guadagno

dopo aver ritenuto l’assicurato sì inidoneo, a causa di allergie a diverse

sostanze e di eczema acuto, a svolgere l’attività di pavimentatore industriale,

ma pienamente abile nella professione di disegnatore o di direttore di lavori

edili;

- l’art.

17.

LAI prevede che:

"1) L’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità

esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno

può essere presumibilmente conservata o migliorata.

2) La nuova formazione nella professione

esercitata anteriormente é parificata alla formazione in una nuova attività

lucrativa."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid.

2b; AHV Praxis 1997 p. 80).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

"

Per riformazione professionale

vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare

la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo

l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell’invalidità."

Con

riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme

delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente

un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta

dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite

del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79

consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a). L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b);

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1.

LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi

che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di

guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, pp. 216ss). Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente

dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido);

-

da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non può condividere la

conclusione cui è giunto l’Ufficio AI quo all’esigibilità, malgrado il danno

alla salute, sia dell’attività di disegnatore che di direttore di lavori edili,

e quindi all’inesistenza nella specie di un’incapacità al guadagno

giustificante il riconoscimento di prestazioni assicurative;

- nel

suo rapporto finale 13 aprile 2004 la consulente in

integrazione professionale, basandosi sulle risultanze mediche ha proceduto

alla valutazione economica osservando che ”a mio modo di vedere l’A. può

ancora svolgere l’attività di disegnatore edile o nel settore della direzione

lavori nel campo edile (direzione degli artigiani, misurazioni e capitolati,

consulenza edile…) in quanto non sembrano essere attività a contatto con

sostanze irritative. Infatti il problema di salute è subentrato solo nel 2002,

durante l’attività di pavimentatore industriale. Nel caso l’A. dovesse

giustificare attraverso uno scritto il manifestarsi di reazioni allergiche ed

eczemose anche nelle attività che ha svolto negli anni precedenti al 2002 verrà

rivalutato il caso” (doc. AI 20).

L’assunto

della consulente, secondo cui, in particolare, attività nel settore della

direzione lavori “non sembrano” essere attività a contatto con

sostanze irritative (cfr. anche quanto espresso dal dr. __________ secondo

cui l’attività di direzione lavori “dovrebbe essere esigibile”, doc.

AI 29) non può all’evidenza costituire sufficiente ed affidabile

elemento di valutazione ai fini del giudizio circa l’esigibilità o meno di

attività di direzione lavori nel settore edile, ritenuto che nulla agli atti

permette di escludere che sino al momento dell’emanazione del querelato

provvedimento, le allergie manifestatesi a partire dal 2002 (quando

l’assicurato svolgeva attività di pavimentatore) non fossero d’impedimento anche

per l’esercizio di suddetta attività e che nessun elemento presente all’inserto

permette altresì di stabilire in maniera chiara e certa - tenuto conto

delle precise e dettagliate indagini e valutazioni del dermatologo dr. __________

(secondo cui RI 1 presenta allergie da contatto alle resine epossidiche [fonti

principali di esposizione: colle, materiali isolanti per apparecchi elettrici,

cavi, materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro, pavimenti, materiali

di costruzione…], da contatto con il cromo [fonti principali

d’esposizione: cemento e bitume, pitture e vernici, prodotti per l’impregnazione

del legno, alcuni coloranti (vernici, gessi)…], da contatto con cobalto

[fonti principali d’esposizione: metalli oggetti rivestititi di nickel, cemento

e bitume, pitture e vernici…], e da contatto con nichelio [legata

a tutto ciò che è metallico], cfr. sub. doc. AI 26, cfr. doc. C ) - se ed in che

misura l’attività di direzione lavori non comporti effettivamente, malgrado le

possibili misure protettive (che a mente dei medici SMR [doc. Vbis, doc. AI 29]

potrebbero essere messe in atto sui cantieri), il contatto con sostanze irritative,

ricordato non da ultimo come con rapporto 4 maggio 2004 il dr. __________ abbia

espressamente sconsigliato l’esercizio di “attività nell’ambito

dell’edilizia su cantieri” (doc. C);

-

non sufficiente né convincente appare del resto pure la conclusione secondo

cui l’attività di disegnatore é da considerarsi siccome normalmente esigibile

da parte dell’assicurato, ritenuto che, il diploma di disegnatore essendo stato

conseguito nel lontano 1972 e da quel momento non risultando l’assicurato aver

più esercitato tale professione, non é dato di sapere, senza approfondita

valutazione da parte del consulente in integrazione, se l’interessato,

considerata la notoria evoluzione tecnologica ed informatica in tale settore, sia

ancora in grado di essere effettivamente reinserito in tale ambito lavorativo

senza l’applicazione di eventuali adeguate misure reintegrative (cfr. art. 17

cpv. 2 LAI);

- perché

si possa addivenire ad un chiaro e concludente giudizio circa l’esigibilità di

entrambe le attività sopra menzionate è quindi indispensabile che vengano

predisposti - ciò che incomberà all’Ufficio AI cui vengono a tale scopo

retrocessi gli atti - i necessari accertamenti di natura professionale (integrati

se del caso da ulteriori verifiche dal profilo medico specialistico) in esito

ai quali, valutate le ulteriori premesse di legge, dovrà essere nuovamente

statuito sul diritto ad eventuali misure di reintegrazione professionale a

favore dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2.- Gli

atti sono retrocessi all’Ufficio AI affinché esperisca i suindicati

accertamenti e renda in seguito un nuovo giudizio.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà a RI 1 fr. 1500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, con conseguente

revoca del decreto 27 maggio 2005 con cui l’insorgente è stato posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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