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Decisione

32.2005.51

riduzione da 1/2 a 1/4 di rendita nellambito di una revisione avviata d'ufficio; esigibilità di attività leggere adeguate malgardao il danno alla salute

29 agosto 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29

aprile 1991 nella causa G.C. consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è

motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare

paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con

quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., p.

268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, p. 258);

- in

concreto, dal profilo medico RI 1 censura l’operato

dell’amministrazione producendo al riguardo un certificato del proprio medico

curante, dr. __________ (doc. D), secondo cui vi sarebbe discrepanza tra il

grado d’incapacità denunciato dall’interessato e il grado d’invalidità

stabilito dall’Ufficio AI, ciò che giustificherebbe l’esecuzione di una perizia

medica “neutra”. Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’insorgente contesta

la valutazione del reddito da invalido: egli censura in particolare il reddito

considerato dall’amministrazione non nell’ambito dell’impugnata decisione su

opposizione (fr. 46'139.--) bensì nella precedente decisione 13 aprile 2004 (fr.

50'000.--) in cui è stato fatto riferimento all’attività indipendente ancora

svolta dall’interessato malgrado il danno alla salute (nell’atto qui oggetto

d’esame l’Ufficio AI ha per contro ritenuto, quale reddito ipotetico di

riferimento, quello ancora conseguibile in attività adeguate, quantificandolo

sulla base dei dati statistici salariali). In tale contesto l’insorgente

sostiene quindi di non essere in grado di conseguire, nella sua attività indipendente

attualmente ancora svolta, un reddito annuo di fr. 50'000.--;

-

entrambe le censure non meritano tutela;

- circa

l’asserita necessità di procedere ad ulteriore esame medico, nessun elemento

agli atti (neppure la generica e oltremodo succinta certificazione rilasciata

dal dr. __________, doc. D) permette di ritenere verosimile, anche attraverso

nuove indagini mediche, la possibilità di giungere a diversa conclusione,

rispetto a quella racchiusa nel querelato provvedimento, circa l’esigibilità di

attività adeguate, le quali - come confermato dalle attendibili attestazioni mediche poste alla

base della valutazione del consulente IP (stilata a seguito dell’opposizione

interposta alla decisione 13 aprile 2004, cfr. doc. AI 73) e con le quali

Considerandi

l’insorgente non si è minimamente confrontato in questa sede omettendo di

fornire qualsiasi valido elemento di censura - l’interessato risulta

essere in grado di svolgere in misura completa;

-

premesso che - contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente - oggetto

del presente gravame é quanto statuito dall’Ufficio AI nella sua decisione su

opposizione 6 aprile 2005 e non nel precedente provvedimento 13 aprile 2004,

per quanto riguarda l’aspetto economico è bene sottolineare che - stante

l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, p. 61), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221) - al

fine della determinazione del reddito da invalido deve essere considerata quel

tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la

propria capacità lavorativa residua, tale attività non corrispondendo necessariamente

quindi a quella effettivamente intrapresa malgrado l’invalidità. Per tale

ragione non può essere in casu censurato l’operato dell’amministrazione laddove

- nella decisione su opposizione oggetto del presente gravame - ha considerato

quale reddito da invalido quello che l’assicurato potrebbe ipoteticamente conseguire

in suddette attività adeguate;

- per

il resto deve essere osservato che il settore d’attività cui rinvia l’Ufficio

AI nella contestata decisione, quale settore ancora accessibile all’assicurato

malgrado il danno alla salute, corrisponde a quel mercato di lavoro accessibile

a lavoratori non qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o

ad altre attività fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e

nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di

controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P.

[U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il

settore preso in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non

qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono

essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio,

oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici

e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività

d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la

possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482;

STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

- in

simili circostanze, stante l’attuale tasso d’invalidità del 44% risultante dal

raffronto dei redditi di riferimento - non contestato quello da valido e

rettamente stabilito quello da invalido applicando i dati statistici salariali

e tenendo altresì conto di una riduzione percentuale conformemente alla

giurisprudenza in materia (cfr. pro multis DTF 126 V 80) -, rettamente

l’Ufficio AI ha proceduto all’assegnazione con effetto dal 1. giugno 2004 (art.

88bis cpv. 2 OAI) di un quarto di rendita, il diritto ad una mezza rendita non

essendo più giustificato a far tempo da tale data.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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