32.2005.51
riduzione da 1/2 a 1/4 di rendita nellambito di una revisione avviata d'ufficio; esigibilità di attività leggere adeguate malgardao il danno alla salute
29 agosto 2005Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2005.51
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, TCA
Titolo:
riduzione da 1/2 a 1/4 di rendita nellambito di una revisione avviata d'ufficio; esigibilità di attività leggere adeguate malgardao il danno alla salute
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.51
rg/sc
Lugano
29 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 aprile
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con
decisione 11 settembre 1997 RI 1, classe 1956, è stato posto al beneficio di
una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% e con effetto dal 1. marzo
2000 (dal 1. agosto al 31 dicembre 2001 egli ha temporaneamente percepito una
rendita intera per un grado dell’80%);
- in
esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nel novembre 2003, per decisione
su opposizione 6 aprile 2005 - confermando nel risultato la precedente
decisione 13 aprile 2004, ma sulla base di una diversa valutazione del reddito
ipotetico da invalido operata segnatamente con riferimento all’esigibilità di
attività adeguate e non più in considerazione dell’effettivo reddito conseguito
nell’esercizio dell’attuale attività indipendente di istallatore di impianti
audio - l’Ufficio AI, ritenendo non vi fosse quindi più discapito economico che
giustificasse l’erogazione di una mezza rendita, ha stabilito, con effetto dal
1. giugno 2004, il diritto di RI 1 ad un quarto di rendita per un tasso
d’invalidità del 44%;
-
con il ricorso in oggetto l’assicurato, patrocinato dal RA 1, postula nel
merito l’annullamento di suddetta decisione su opposizione e chiede di essere
sottoposto a perizia medica “neutrale”. Queste le motivazioni del gravame:
"
(...)
1. Con decisione su opposizione del 6 aprile 2005
l'Ufficio dell'assicurazione invalidità in Bellinzona, respinge l'opposizione
presentata dal ricorrente e si riconferma nella propria decisione.
In particolare, l'autorità di prime cure conferma la
riduzione della rendita d'invalidità.
A sostegno della propria tesi, l'IAS sostiene che
"... il consulente in integrazione professionale con riferimento ad una
attività semplice, ripetitiva ed esigibile da parte dell'assicurato ha ritenuto
quale base di calcolo un reddito pari a Fr. 51'265.-- ...".
L'IAS ritiene dunque che il ricorrente possa ancora
conseguire un reddito annuo da invalido pari a Fr. 46'139.--.
Prove: decisione su opposizione del 6.4.2005 (allegato doc.
"B").
2. In buona sintesi, la litispendenza tra il ricorrente e
l'assicurazione invalidità va letta nell'ambito della I. (prima) decisione AI
del 13.04.2005 da cui si evince: "... dal profilo economico, nella
tassazione 2001-2002, risulta aver conseguito un reddito annuo quale lavoratore
indipendente di fr. 50'000.-- ...".
Ne
consegue la riduzione della rendita AI dal 50% ad ¼ (un quarto di rendita).
Prove: I. decisione AI (allegato doc.
"C").
3. In questa sede di ricorso si afferma che il
ricorrente non ha mai guadagnato un reddito di fr. 50'000.-- annui da attività
indipendente e che tale importo è stato applicato erroneamente e d'ufficio del
competente tassatore.
A
titolo abbondanziale si ribadisce che le condizioni di salute del ricorrente
non gli permettono in nessun caso di raggiungere un reddito da attività
indipendente di Fr. 50'000.-- annui. Ci si oppone pertanto alla riduzione della
rendita AI come decisa dall'autorità di prime cure.
4. In second'ordine, il curante dr. med. __________ in __________,
con scritto del 20 aprile 2005, ravvisa la discrepanza tra il grado
d'incapacità lavorativa denunciato dal paziente e la decisione AI e dunque
ritiene necessario procedere ad una perizia medica eseguita da un medico
neutro.
A
mente dello scrivente patrocinatore, l'auspicata perizia neutrale proverebbe
che le condizioni di salute del ricorrente in nessun caso gli permetterebbero
di conseguire un reddito di Fr. 50'000.-- e pertanto attestare l'erronea
decisione su opposizione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità e dunque
l'inopportuna riduzione della rendita.
Prove: attestato medico del 20.04.2005 (allegato
doc. "D"). (...)" (Doc. I)
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame e la
conferma del querelato provvedimento, osservando:
"
(...)
Si rileva inoltre come l'assicurato abbia
prodotto in sede di ricorso lo scritto 20 aprile 2005 del Dr. __________ (doc.
D).
Tuttavia, lo scritto di cui sopra risulta del tutto
generico, privo delle necessarie diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni
oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive e pertanto
non può essere considerato tale da poter modificare le conclusioni mediche alle
quali è giunta l'amministrazione nel caso concreto.
In altre parole, lo scritto del Dr. __________ di cui
sopra non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in
quanto del tutto generico, non sufficientemente circostanziato e non conforme
ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza in materia.
Per quanto attiene invece all'aspetto economico, si
sottolinea che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno; in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate) o passando da
un'attività indipendente ad una dipendente (Valterio, Droit et pratique de
l'Al, pag. 202).
Nel caso concreto, il consulente in integrazione
professionale (CIP), con rapporto 22.3.2005 agli atti (doc. 73 incarto AI), ha
attestato che il Signor RI 1 può essere reintegrato in attività leggere, poco
qualificate e confacenti al danno alla salute, ad esempio quale autista,
venditore o operaio generico.
Mediante le attività sopradescritte, l'assicurato può
dunque conseguire un reddito annuo da invalido pari a Fr. 51'265.- (al quale va
applicata una riduzione del 10% poiché il Signor __________ è stato ritenuto
dal lato medico abile unicamente per lavori leggeri). Nel proprio ricorso
3.5.2005, l'assicurato ha affermato di non aver mai guadagnato un importo annuo
di Fr. 50'000.-- quale indipendente e che il suo stato di salute non gli
permette in alcun modo di raggiungere un reddito da attività indipendente pari
a Fr. 50'000.- annui; tuttavia, come già precisato in precedenza, il Signor RI
1 è assolutamente in grado di svolgere un'attività adeguata leggera la quale
gli consente di percepire un salario annuo da invalido di Fr. 51'265.- (da
ridurre poi del 10% per motivi di natura medica), vale a dire una somma
certamente superiore rispetto a quella percepita in qualità di tecnico audio
indipendente.
Pertanto, l'amministrazione ha a giusta ragione
applicato in casu il metodo generale del confronto dei redditi contrapponendo
un salario annuo da valido pari a Fr. 81'864.- (si ricorda che tale importo
risulta assolutamente incontestato nella presente fattispecie) ad un salario
annuo da invalido pari a Fr. 46'139.- (dopo riduzione del 10%), con susseguente
grado d'invalidità del 44%.
In conclusione, a partire dal 1 ° giugno 2004
l'assicurato ha pertanto diritto ad un quarto di rendita d'invalidità (e non
più a mezza rendita)." (Doc. IA)
- con
decisione 7 giugno 2005 il TCA ha respinto la domanda dell’insorgente volta al
ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’amministrazione a ridotto ad un quarto
la precedente mezza rendita di spettanza dell’assicurato;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se
non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique
VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275,
105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992
nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato
(DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC
1982 p. 35 consid. 1);
- se
il grado d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul
diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi,
senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137);
- la
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p.
4; RCC 1989 p. 323 consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V
116, consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita
AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
Fatti
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29
aprile 1991 nella causa G.C. consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è
motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con
quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., p.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, p. 258);
- in
concreto, dal profilo medico RI 1 censura l’operato
dell’amministrazione producendo al riguardo un certificato del proprio medico
curante, dr. __________ (doc. D), secondo cui vi sarebbe discrepanza tra il
grado d’incapacità denunciato dall’interessato e il grado d’invalidità
stabilito dall’Ufficio AI, ciò che giustificherebbe l’esecuzione di una perizia
medica “neutra”. Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’insorgente contesta
la valutazione del reddito da invalido: egli censura in particolare il reddito
considerato dall’amministrazione non nell’ambito dell’impugnata decisione su
opposizione (fr. 46'139.--) bensì nella precedente decisione 13 aprile 2004 (fr.
50'000.--) in cui è stato fatto riferimento all’attività indipendente ancora
svolta dall’interessato malgrado il danno alla salute (nell’atto qui oggetto
d’esame l’Ufficio AI ha per contro ritenuto, quale reddito ipotetico di
riferimento, quello ancora conseguibile in attività adeguate, quantificandolo
sulla base dei dati statistici salariali). In tale contesto l’insorgente
sostiene quindi di non essere in grado di conseguire, nella sua attività indipendente
attualmente ancora svolta, un reddito annuo di fr. 50'000.--;
-
entrambe le censure non meritano tutela;
- circa
l’asserita necessità di procedere ad ulteriore esame medico, nessun elemento
agli atti (neppure la generica e oltremodo succinta certificazione rilasciata
dal dr. __________, doc. D) permette di ritenere verosimile, anche attraverso
nuove indagini mediche, la possibilità di giungere a diversa conclusione,
rispetto a quella racchiusa nel querelato provvedimento, circa l’esigibilità di
attività adeguate, le quali - come confermato dalle attendibili attestazioni mediche poste alla
base della valutazione del consulente IP (stilata a seguito dell’opposizione
interposta alla decisione 13 aprile 2004, cfr. doc. AI 73) e con le quali
Considerandi
l’insorgente non si è minimamente confrontato in questa sede omettendo di
fornire qualsiasi valido elemento di censura - l’interessato risulta
essere in grado di svolgere in misura completa;
-
premesso che - contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente - oggetto
del presente gravame é quanto statuito dall’Ufficio AI nella sua decisione su
opposizione 6 aprile 2005 e non nel precedente provvedimento 13 aprile 2004,
per quanto riguarda l’aspetto economico è bene sottolineare che - stante
l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, p. 61), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221) - al
fine della determinazione del reddito da invalido deve essere considerata quel
tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la
propria capacità lavorativa residua, tale attività non corrispondendo necessariamente
quindi a quella effettivamente intrapresa malgrado l’invalidità. Per tale
ragione non può essere in casu censurato l’operato dell’amministrazione laddove
- nella decisione su opposizione oggetto del presente gravame - ha considerato
quale reddito da invalido quello che l’assicurato potrebbe ipoteticamente conseguire
in suddette attività adeguate;
- per
il resto deve essere osservato che il settore d’attività cui rinvia l’Ufficio
AI nella contestata decisione, quale settore ancora accessibile all’assicurato
malgrado il danno alla salute, corrisponde a quel mercato di lavoro accessibile
a lavoratori non qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o
ad altre attività fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e
nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di
controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P.
[U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il
settore preso in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non
qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono
essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio,
oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici
e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività
d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la
possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482;
STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);
- in
simili circostanze, stante l’attuale tasso d’invalidità del 44% risultante dal
raffronto dei redditi di riferimento - non contestato quello da valido e
rettamente stabilito quello da invalido applicando i dati statistici salariali
e tenendo altresì conto di una riduzione percentuale conformemente alla
giurisprudenza in materia (cfr. pro multis DTF 126 V 80) -, rettamente
l’Ufficio AI ha proceduto all’assegnazione con effetto dal 1. giugno 2004 (art.
88bis cpv. 2 OAI) di un quarto di rendita, il diritto ad una mezza rendita non
essendo più giustificato a far tempo da tale data.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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