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Decisione

32.2005.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 ottobre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Nell’evenienza

concreta, il ricorrente è stato peritato dal SAM. Dal referto 26 aprile 2004

(doc. AI 36) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente

l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica e reumatologica.

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’assicurato

presso il citato centro di accertamento, poste le diagnosi invalidanti di

sindrome toraco- e lombovertebrale cronica, di sindrome somatoforme del dolore

cronico e di un disturbo depressivo con sintomi biologici di natura algica, i

periti hanno valutato un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente

professione di manovale edile, presente dal novembre 2001.

In attività adeguate, con carico massimo di 10 chili, senza movimenti ripetuti

di flessione, estensione e rotazione del tronco, da svolgere in posizioni ergonomiche

che permettono il cambiamento delle posizioni statiche, in ambienti non

rumorosi o dove non sia necessario un perfetto orientamento sonoro, l’assicurato

è stato ritenuto abile al 75% (da intendersi come 6 ore e 15 minuti al giorno, intercalate

da pause più lunghe).

Infine, i periti del SAM non hanno intravisto la necessità di provvedimenti

sanitari volti a migliorare la capacità lavorativa dell’interessato,

consigliando tuttavia il proseguo del trattamento psichiatrico in corso. Quanto

alla prognosi, essi l’hanno ritenuta fortemente negativa a causa della cronicizzazione

dei dolori e della forte componente somatoforme degli stessi (doc. AI 36 pag.

14).

Alla succitata completa ed esauriente perizia, rimasta per altro incontestata,

va conferito valore probatorio pieno (DTF 125 V 351 seg; cfr. anche DTF 123 V 178 consid.

4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

2.5. Tenuto conto

dei succitati dati medici, l’Ufficio AI ha in seguito proceduto alla determinazione

del grado d’invalidità.

Riguardo al salario da valido, sulla scorta del questionario del datore di lavoro

24 dicembre 2002 (doc. AI 9), con rapporto 10 maggio 2004 il caposervizio

dell’AI ha accertato che l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe

potuto conseguire un salario annuo di fr. 60’453 (fr. 4'568 x 13; doc. AI 9),

importo rimasto incontestato.

Per quel che concerne il salario da invalido, considerato che il ricorrente non ha mai intrapreso un’attività

adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Tale deduzione non è automatica, ma deve essere

valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso

compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito

motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto

suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80

consid. 5 b/dd e 6).

In applicazione alla succitata giurisprudenza del TFA, nella

decisione contestata l’Ufficio AI ha determinato come segue il salario da

invalido, rispettivamente il grado d’invalidità:

" (...)

La vertenza in concreto

verte unicamente sulla determinazione del reddito da invalido, stabilito

dall'amministrazione per l'anno 2002 in CHF 31'540.--. Non viene invece

contestato il reddito da sano stabilito in CHF 60'453.--, sempre riferito

all'anno 2002.

Orbene, in base alla più

recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale, allorché non si dispone

di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base dei

salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere

diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei

fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che

l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili

al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF

126 V 75).

In concreto

l'amministrazione, escludendo l'adozione di una riqualificazione professionale

per l'assenza dei presupposti basilari, correttamente ha applicato le disposizioni

legali, definendo la capacità di guadagno residua nell'ordine di CHF 31'540.--

annui ed un corrispondente grado d'invalidità pari al 48%, dopo aver ritenuto

una riduzione di ben il 20% legata alla necessità di svolgere attività leggera,

all'adattamento al posto di lavoro e alla flessibilità. Una riduzione del 25%

non è possibile in quanto la capacità lavorativa medico teorica del 75% in attività

Considerandi

adeguate tiene già conto delle pause di riposo necessarie.

Vi è inoltre da

aggiungere che la riduzione massima prevista dalla giurisprudenza è applicabile

soltanto in casi particolari (cf. VSI 1998, p. 181, VSI 1999, p. 185, VSI 2000,

p. 320)." (Doc. AI 58)

2.6

Con il

presente ricorso l’assicurato ha contestato l’importo del salario da invalido,

sostenendo che debba essere applicato il tasso massimo di riduzione (25%)

previsto dalla giurisprudenza, poiché:

" (...)

In considerazione dei

principi suesposti, va rilevato come in concreto vi siano tutta una serie di

fattori che indubbiamente penalizzano l'assicurato a livello salariale. In

effetti, il signor RI 1, di nazionalità __________, non è certo più giovane,

perlomeno per il mercato del lavoro: è infatti noto che attualmente già dopo i

40.

anni le possibilità lavorative diventano vieppiù esigue, soprattutto per

persone come l'assicurato, il quale dispone di una formazione scolastica

(elementari) e professionale (contadino e manovale edile) pressoché nulle.

A ciò va poi ad

aggiungersi la limitazione dovuta al danno alla salute che gli impedisce di

lavorare al 100% anche in attività leggere, circostanza che rendite

ulteriormente meno attrattivo il signor RI 1 per il mercato del lavoro.

Il tutto con palesi

conseguenze anche sul piano salariale.

Nell'ottica di quanto

precede, si ritiene pertanto che l'Ufficio AI doveva riconsiderare la propria

valutazione sulla percentuale della riduzione del reddito da invalido del

signor RI 1, riconoscendo a quest'ultimo la percentuale massima del 25%.

Applicando poi tale percentuale di riduzione nell'ambito della valutazione del

grado AI, si ottiene così un reddito con danno alla salute di Fr. 29'568 e

quindi un grado di invalidità del 51.1 % che dà diritto ad una mezza rendita.

(...)" (Doc. I)

Da

un’attenta valutazione della fattispecie, secondo questo Tribunale non vi sono

gli estremi per discostarsi dalla valutazione dell’amministrazione.

Innanzitutto il fatto che l’assicurato sia di nazionalità straniera

(portoghese) non giustifica di per sé una riduzione.

Secondo la giurisprudenza del TFA, infatti, non è esatto affermare che gli

stranieri guadagnino meno della totalità degli svizzeri e degli stranieri, con

la precisazione che vi possono tuttavia essere sostanziali differenze tra le

categorie di permessi (Aufenthaltskategorie) e il livello di esigibilità

(Anforderungsniveau), facendo inoltre riferimento agli stranieri con il permesso

di domicilio (permesso C) il cui salario medio per mansioni semplici e

ripetitive può essere maggiore della media (DTF 126 V 79 consid. 5a/cc con

riferimenti).

Riguardo al fattore età, la giurisprudenza del TFA non è sempre coerente.

A titolo

di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04,

consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento

del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di

riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato

equilibrato del lavoro, sono collocabili a prescindere dalla loro età e quindi

che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per contro,

in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3, l’Alta

Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In

un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -

concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -

l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Lo stesso

nella sentenza 28 luglio 1999, I 377/98, pubblicata in Pratique VSI 1999 pag.

246, dove l’assicurato, al momento della decisione contestata aveva 53 anni

(sentenza riportata anche in DTF 126 V 79 consid. 5a/cc).

Occorre

inoltre considerare che nelle persone, il cui danno alla salute li ha resi

parzialmente inabili anche in mansioni ausiliarie leggere, dal punto di vista

remunerativo sono svantaggiate rispetto ai lavoratori che godono di una piena

capacità lavorativa in simili attività, motivo per cui esse persone

generalmente percepiscono un salario inferiore alla media (DTF 124 V 324 consid.

3b/bb = Pratique VSI 1999 pag. 51; DTF 114 V 310 consid. 4 no pubblicato e

Pratique VSI 1998 pag. 179 consid. 3a, citati in Pratique VSI 1999 pag. 185).

Nel caso

in esame, vista la succitata giurisprudenza, tenuto conto della relativa

giovane età dell’assicurato (nato nel 1962), che egli risiede in Svizzera dal

1990.

e che dal 1994 è titolare di un permesso di domicilio, che egli è inabile

al 50% nella sua attività di manovale (non tanto per le alterazioni

degenerative a livello della colonna vertebrale, ma piuttosto a seguito del

processo di somatizzazione dei dolori), ma abile al 75% nelle succitate

attività adeguate, esigibili a tempo pieno ma con una riduzione di rendimento a

seguito dell’inserimento di pause più lunghe (cfr. consid. 2.4), appare equo e adeguato

alle circostanze concrete riconoscere un tasso di riduzione del 20%, così come valutato

dall’Ufficio AI.

Del resto,

va fatto presente che in particolari situazioni, non paragonabili a quella in

esame, il TFA ha ammesso una riduzione massima del 25% (cfr., fra le tante,

STFA inedita del 21 marzo 2001 nella causa P, I 645/00, consid. 2.d : “La

ricorrente, ormai cinquantenne (sottolineatura del redattore) all'epoca

in cui è stata presa la decisione impugnata, ha sempre svolto attività quale

bracciante agricola, vale a dire un mestiere che deve essere considerato

pesante e che non richiede né particolari conoscenze, né particolare abilità

manuale. Ciò costituisce indubbiamente un punto di partenza estremamente

sfavorevole, che si ripercuote in misura massiccia sulle possibilità dell'interessata

di mettere a frutto la sua non completa capacità lavorativa residua in attività

leggere, quali per esempio quella di operaia non qualificata in una tipografia

o in altra industria simile o ancora nell'industria delle macchine, tanto più

che essa rimane comunque portatrice di una polipatologia che può certo incidere

sulla continuità nello svolgimento del lavoro”, in quel caso l’Alto

Tribunale aveva aumentato dal 15% al 25% la riduzione del salario da invalido; cfr.

anche VSI 2000 pag. 320, 1999 pag. 185, e 1998 pag. 181).

In queste circostanze, la decisione contestata merita conferma e il ricorso va

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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