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Decisione

32.2005.53

determinazione dell'invalidità di un'assicurata esercitante un'attività lucrativa a titolo parziale (metodo misto

25 ottobre 2005Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti

i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei

suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni

mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria

fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può

essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.10. Questo

TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui

sono pervenuti gli esperti del SAM.

I medici, specialisti delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è

portatrice, hanno compiutamente valutato il danno alla salute dal punto

di vista neurologico e psichiatrico sulla base di accertamenti approfonditi e

completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale

(20%) incapacità dell'assicurata nella precedente attività e in tutte le altre

attività leggere rispettose delle limitazioni indicate.

Con il presente ricorso l’assicurata ha sostenuto un

peggioramento del suo stato di salute, susseguente alla perizia del SAM,

producendo al riguardo i rapporti medici 24 agosto 2004 e 28 aprile 2005 del

prof. dr. med. __________, specialista in fisiatria e riabilitazione a __________

e suo medico curante (doc. AI 46 e doc. O).

Nel primo rapporto il succitato sanitario, ritenendo come la valutazione del

grado d’invalidità operata dal SAM non rispecchi la reale situazione, ha

sostenuto che il grado di capacità lavorativa del 70% in attività casalinghe

fissato dal reumatologo dr. med. __________ non tiene conto che l’assicurata,

per motivi di salute (in particolare a causa della fibromialgia che le procura

una cronica stanchezza con conseguente necessità di continue fasi di riposo) e

per il fatto che deve accudire ai figli, necessita più tempo per espletare le

mansioni domestiche.

Secondo il prof. dr. med. __________, tenuto conto dei fattori psichici e della

ripartizione del tempo lavorativo dell’assicurata (50% quale salariata e 50%

quale casalinga), il tasso d’invalidità (recte: incapacità lavorativa) per le

attività professionali si situa al 70% (doc. AI 46).

Va qui fatto presente che la succitata valutazione del dr. med. __________ in

merito alla residua capacità lavorativa dell’assicurata in mansione domestiche,

come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.12), trova sostanziale conferma

nell’esito dell’inchiesta economica del 17 giugno 2004, indi per cui la motivazione

apportata dal medico curante riguardo all’inabilità lavorativa quale salariata

non può essere condivisa.

Nel secondo rapporto il prof. dr. med. __________ ha descritto le diverse

patologie somatiche di cui l’assicurata è affetta (fibromialgia, osteopatia,

gonartrosi, neuroma di Morton al piede destro, ecc.), nonché le diverse

fratture subite, elementi che sono stati debitamente elencati e considerati dal

dr. med. __________ nel suo rapporto 10 febbraio 2004 steso per conto del SAM

(sub. doc. AI 34).

Infine, nella nota 13 maggio 2005 il dr. __________, responsabile del SMR, ha

rettamente evidenziato come la valutazione del grado d’incapacità lavorativa del

60% apportata dal sanitario lucernese (nel rapporto 27 luglio 2003 lo stesso

medico curante aveva invece attestato un’incapacità lavorativa del 70%, doc. AI

27) si basi piuttosto su considerazioni teoriche, senza indicazioni precise

sulle limitazioni e risorse riscontrate nell’assicurata

(“Wenn alle diese regionalen schmerzhaften und funktionseinschränkendnen,

d.h. invalidisierend wirksame Probleme im Gesamtzusammenhang der

generalisierten Fibromyalgie betrachtet werden, dann wird evident, dass Frau RI

1 derzeit- und dies seit einiger Zeit- in ihrer Belastbarkeit zumindest 60%

eingeschränkt ist “), diversamente dal preciso e dettagliato accertamento reumatologico

eseguito dal dr. med. __________, il quale ha concluso

per un’abilità lavorativa dell’80% nell’attività di impiegata d’ufficio ed in

altre attività leggere rispettose delle limitazioni riportate nella perizia.

Nondimeno occorre ricordare come nella perizia multidisciplinare i periti del

SAM abbiano dettagliatamente ed esaurientemente valutato (globalmente) la

residua capacità lavorativa dell’assicurata prendendo in considerazioni sia le

patologie reumatologiche che psichiatriche (cfr. punto no. 8 “ conseguenze

sulla capacità lavorativa”). Essi hanno inoltre valutato le risultanze mediche

in vista di un’eventuale reintegrazione (cfr. punto no. 9 “conseguenze sulla

capacità d’integrazione”).

In sostanza, quella del prof. dr. med. __________ è una diversa valutazione

della situazione medica già conosciuta e vagliata dai periti del SAM, al cui

referto 17 marzo 2003 va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.9).

Ora, non si vuole sminuire le difficoltà che l’assicurata attualmente incontra,

sia per i dolori principalmente legati alla fibromialgia che per la situazione

finanziaria e familiare in cui si trova, avendo in particolare da accudire,

comunque insieme al marito, ad una figlia di 8 anni con problemi cardiaci

(stenosi aortica congenita).

Fatto sta che i susseguenti atti medici prodotti in corso di causa non permettono

di rilevare elementi idonei a modificare la valutazione del SAM, tenendo conto

dell’evoluzione dello stato di salute della ricorrente almeno fino

all’emanazione della decisione contestata (22 marzo 2005), momento determinante

per il presente giudizio (cfr. consid. 2.1).

Con rapporto 1° giugno 2005 l’ortopedico curante, dr. med. __________, ha

attestato l’esistenza di patologie già conosciute, senza parlare del grado

d’incapacità lavorativa, certificando un quadro clinico stazionario “scarsamente

dominabile con terapia medicamentosa e fisioterapia”, quest’ultima

circostanza purtroppo già presente al momento della perizia SAM.

In data

1° giugno 2005 il dr. med. __________, specialista in medicina generale, ha

certificato il suo intervento dell’8 marzo 2005 presso l’assicurata per

sindrome lombovertebrale acuta (VII/B). Egli non ha tuttavia indicato né il

decorso, né il grado d’inabilità, motivo per cui nella nota 27 giugno 2005 il

dr. med. __________ ha plausibilmente affermato che episodi acuti di tale

genere possono sempre intervenire, senza tuttavia influire durevolmente

sulla capacità lavorativa (IX bis).

Va da ultimo menzionato il rapporto 24 maggio 2005 del dr. med. __________ del

Centro per la terapia del dolore presso l’Ospedale __________. In quell’atto il

sanitario, riportando l’autovalutazione dell’assicurata riguardo alla scala del

dolore, nonché i diversi disturbi soggettivi, ha evidenziato come la paziente

sia fortemente turbata dal fatto di non percepire più l’indennità di

disoccupazione, individuando anche “una forte componente depressiva che

aggrava il suo stato d’incapacità nel poter affrontare in modo attivo la sua

malattia di base” (doc. VII/C). Se da un lato dal succitato rapporto

traspare una problematica psichiatrica (depressione) di diversa natura da

quella evidenziata in sede di perizia SAM (distimia endoreattiva diagnosticata

dallo psichiatra dr. med. __________ con rapporto 3 febbraio 2004, sub doc. AI

34), dall’altra tale atto medico non è tuttavia sufficiente per poter ammettere

un peggioramento rilevante della componente extra somatica, non fosse altro che

per il fatto che si riferisce ad una situazione venutasi a creare

successivamente all’emanazione della decisione contestata, motivo per cui non può

essere preso in considerazione.

Ciononostante, l’assicurata potrà introdurre una nuova domanda di rendita per

motivi psichici, a cui dovrà essere allegata la pertinente documentazione

specialistica.

In conclusione, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della

perizia SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurata è abile al lavoro,

rispettivamente al guadagno, in misura del 80% nella sua precedente attività di

impiegata d’ufficio. Al riguardo si rileva che la giurisprudenza federale ha sì

più volte confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale

danno. Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale - come in casu - da

imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità

al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata

dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno

professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora

permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della

medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA

del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del

7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

2.11. Per quel che

concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone

che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come

si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività

nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con

i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona

sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali

della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e

ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique

VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate

la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.

3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello

svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli

casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze

molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno

sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di

lavoro nell'ambito domestico."

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid.

4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,

solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti

dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003

nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.12

Come detto,

l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per

le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 23 giugno 2004 (doc. AI 41). Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 24 %.

Alla

valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in

particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Il grado globale d’impedimento del 24% accertato

nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato, essendo per altro in linea

con il grado d’incapacità lavorativa (30%) quale casalinga accertato dal dr.

med. __________.

Vista la ripartizione

del tempo lavorativo tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilita

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado d’invalidità globale

del 22% (20 x 50% + 24 x 50%) non è sufficiente per riconoscere all’assicurata

il diritto ad una rendita d’invalidità.

Allo stesso risultato si giungerebbe volendo fissare, per ipotesi di lavoro, al

70% la quota parte riservata alle mansioni professionali, così come postulato con

l’opposizione, tenendo conto di un grado d’inabilità del 30% in attività casalinghe;

in tale evenienza il grado d’invalidità risulterebbe essere del 23% (20 x 70% +

30.

x 30%).

Sulla

scorta dei considerandi che precedono, la decisione su opposizione merita conferma, mentre il

ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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