32.2005.54
assegnazione, in via di revisione, di una rendita limitata nel tempo ad assicurato affetto da simdrome da dolore somatoforme; rinvio della causa all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici
5 settembre 2005Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2005.54
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, TCA
Titolo:
assegnazione, in via di revisione, di una rendita limitata nel tempo ad assicurato affetto da simdrome da dolore somatoforme; rinvio della causa all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.54
rg/sc
Lugano
5 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, dal 1. gennaio 2001 beneficia di una mezza rendita per un
grado d’invalidità del 50%;
- in
esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurata nel
settembre 2002, per decisione 13 ottobre 2004, confermata con successiva
decisione su opposizione 21 marzo 2005, l’Ufficio AI - riscontrando, sulla
base della perizia eseguita dal reumatologo dr. __________ nel febbraio 2004,
un peggioramento della situazione invalidante limitatamente al periodo
luglio-dicembre 2002 - ha assegnato all’interessata una rendita d’invalidità
intera dal 1. ottobre 2002 con successivo ripristino della mezza rendita a
contare dal 1. aprile 2002;
-
avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata
dall’avv. __________, ha interposto ricorso dinanzi al TCA postulando il
riconoscimento di una rendita intera d’invalidità ininterrottamente a datare
dal 1. ottobre 2002. Queste le motivazioni del gravame:
" (...)
2. L'opposizione
inoltrata dalla signora RI 1 il 25 ottobre 2004 nei confronti della decisione
13 ottobre 2004, è stata respinta con la decisione 21 marzo 2005 sui impugnata.
L'Ufficio
AI ha semplicemente fatto proprie le conclusioni di cui al rapporto interno 4
febbraio 2005 del SMR secondo il quale
" la documentazione medica
presentata in fase di opposizione non aggiunge nuovi elementi clinici a quelli
già noti concretamente e discussi in modo particolareggiato nella perizia
allestita da dr. med. __________ per conto dell'UAI."
L'autorità precedente non ha dunque ritenuto di doversi
scostare dalla propria precedente decisione.
La signora RI 1 insorge ora davanti a codesto Tribunale
cantonale delle assicurazioni nei confronti della suddetta decisione, per i motivi
indicati ai considerandi seguenti.
(…)
6. Come indicato in precedenza
l'Ufficio AI ha parzialmente accolto la domanda di revisione della rendita AI
inoltrata dall'assicurata, tramite il proprio medico curante, il 30 settembre
2002 e 9 gennaio 2003. La medesima ha infatti ottenuto un aumento del grado
d'invalidità del 100%, con diritto ad una rendita intera, dal 1. ottobre 2002
al 31 marzo 2003.
L'assicurata contesta però che, dal 1. aprile 2003,
il suo stato invalidante sia ancora solo del 50%.
La decisione impugnata si fonda semplicemente su un
rapporto interno del SMR che, malgrado esplicita richiesta, non è stato messo a
disposizione del sottoscritto legale.
L'assicurata ha per contro da parte sua dimostrato
che la sintomatologia dolorosa non è stata risolta con l'intervento chirurgico
del 28 agosto 2002, ma è proseguita pure dopo il 1 aprile 2003 con la necessità
di numerose visite specialistiche e trattamenti.
Ciò conferma ampiamente la gravità della patologia
lombare della quale soffre l'assicurata. Questa situazione è pure confermata
dall'ulteriore rapporto medico del dr. med. __________, del 5 gennaio 2005, nel
quale si indica che la situazione della paziente è sostanzialmente invariata a
causa di continui dolori lombari. Il 17 gennaio 2005 la ricorrente ha dovuto
sottoporsi ad un'ulteriore infiltrazione presso la Clinica __________ di __________.
Il danno alla salute del quale soffre la ricorrente
è dunque ben più grave di quanto preso in considerazione dal dr. med. __________
nella sua perizia del 20 febbraio 2004.
È in ogni caso escluso che la signora RI 1, con la
sua patologia, possa ancora lavorare al 50% quale tassista, autista o corriere.
La sua grave patologia a livello della colonna lombare e della colonna
cervicale esclude per la ricorrente ogni e qualsiasi possibilità di lavoro
quale autista. In questo senso le conclusioni del dr. med. __________ non
possono essere condivise.
In ogni caso per la capacità di lavoro attuale
occorre considerare pure i continui e persistenti dolori lombari che rendono
necessari regolari visite specialistiche e trattamenti, quali le infiltrazioni
per l'attenuazione dei dolori.
A tali condizioni non si può pretendere che la
ricorrente lavori ancora nella sua precedente professione a metà tempo.
Il grado d'invalidità con diritto ad una rendita
intera dovrà dunque essere confermato anche dal 1. aprile 2003.
7. Nella documentazione medica
acquisita agli atti dall'Ufficio AI si fa sempre riferimento ad una patologia
psichica della quale soffre la ricorrente in aggiunta alla malattia organica.
Già in occasione della sua visita presso il dr. med.
__________, il 18 febbraio 2004, la ricorrente dichiarava di sentirsi sempre
stanca, depressa, di dormire poco dovendosi alzare spesso per i dolori alla
schiena. La ricorrente ha avuto una diminuzione dell'appetito con una
conseguente diminuzione del peso di 10 kg. dopo l'intervento chirurgico.
La ricorrente era stata valutata dal profilo
psichiatrico nel 2002 e si era ritenuta una diagnosi di sindrome somatoforme da
dolore persistente.
Tenuto conto dell'evoluzione della situazione,
soprattutto dopo l'intervento chirurgico del mese di agosto 2002, nella
fattispecie appare indispensabile sottoporre la ricorrente ad un nuovo esame
psichiatrico allo scopo di stabilire l'incidenza della patologia psichiatrica
sulla capacità al lavoro. Prima che venga pronunciata una decisione in merito
al presente ricorso, si chiede dunque che venga ordinata una perizia medica
specialistica per effettuare tali accertamenti.
(…)"
(Doc. I)
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione
dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento. In particolare
l’amministrazione, producendo un rapporto del SAM datato 7 giugno 2005, ha
osservato:
" con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo ritenuto
opportuno sottoporre al Servizio Accertamento Medico dell'AI (di seguito SAM)
la perizia reumatologica eseguita dal Dr. __________ il 20.02.2004, onde avere
conferma della valutazione medico-teorica globale della capacità lavorativa
dell'assicurata.
Con
risposta del 07.06.2005, allegata alla presente, il SAM ha ritenuto
giustificata un'incapacità lavorativa del 50% comprensiva anche della patologia
psichiatrica e neurologica, pur indicando che nella sua perizia di febbraio
2004 il Dr. __________ ha attestato un peggioramento identificando la presenza
di fibromialgia e sindrome da dolore somatoforme senza però evidenza di una
problematica radicolare neurologica.
Ritenuto
inoltre che i documenti presentati in fase di ricorso andavano sicuramente
presentati in fase di opposizione (cfr. Dr. __________ del 05.01.2005 con
allegato relativo a infiltrazione sotto TCA che asserisce una situazione della
paziente più o meno invariata) e che comunque non forniscono elementi atti a
determinare una certa evoluzione che potrebbe compromettere la funzionalità
dell'assicurata, si confermano quindi le risultanze peritali agli atti (cfr.
perizia febbraio 2004 Dr. __________ e scritto 07.06.2005 SAM) che giustificano
un grado di capacità lavorativa del 50% nelle attività adeguate allo stato di
salute. Si confermano quindi le risultanze agli atti, le valutazioni mediche ed
economiche (cfr. rapporto consulente in integrazione professionale del
13.09.2004) con convalida del diritto a mezza rendita dell'assicurata."
(Doc. V)
- con
scritto 1. luglio 2005 l’insorgente, prendendo posizione su detto rapporto, ha
ribadito la propria richiesta ricorsuale;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della LOG e 2 cpv.
1 della LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata può essere posta al beneficio di una
rendita intera d’invalidità anche dopo il 1. aprile 2002;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%);
- ai
sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2003 (rispettivamente
dell'art. 16 LPGA) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito
da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543
consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). La valutazione dell'invalidità non è
stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110
V 275, 105 V 207; RAMI 1996, pp. 34, 36; STFA inedita 23 marzo
1992 nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p.
124; RCC 1982 p. 35 consid. 1);
- se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art.
41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2003; art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione
avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi
invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande
invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29
maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- la
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 nella causa
P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di
una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38, consid. 1a; STFA 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è
motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con
quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., p.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, p. 258);
-
nella fattispecie l’insorgente censura la valutazione
operata dall’Ufficio AI - sulla base della perizia del dr. __________ (doc. AI
136) e della successiva valutazione del consulente in integrazione (doc. AI
149) - secondo cui, dopo un periodo di totale incapacità iniziata nel luglio
2002, a partire da gennaio 2002 vi sarebbe stato un riacquisto della precedente
capacità al lavoro del 50%, con conseguente erogazione di una mezza rendita
d’invalidità a contare dal 1. aprile 2002;
- sulla
base della approfondita e completa valutazione peritale del dr. __________, reumatologo
- cui può senz’altro essere attribuita, conformemente ai criteri stabiliti
dalla giurisprudenza, forza probante piena per quanto riguarda l’esame della
fattispecie sino al momento dell’allestimento del referto (febbraio 2004), ritenuto
che le meno approfondite e non sufficientemente circostanziate valutazioni rese
da altri sanitari relativamente a tale periodo [cfr. certificato 26 settembre
2002 del dr. __________ e atti medici allegati, doc. AI 121; certificato 8
gennaio 2003 del dr. __________ e atti medici allegati, doc. AI 122; rapporto
20 gennaio 2004 del dr. __________, sub doc. AI 146; rapporti 23 aprile e 19
agosto 2003 del dr. __________, doc. AI 126; rapporto 6 giugno 2003 del dr. __________,
doc. AI 129, 131, atti medici, questi, tenuti peraltro debitamente in
considerazione nell’ambito dell’esame peritale] non sono tali da mettere
validamente in discussione le conclusioni cui è giunto il perito sulla base,
come detto, di un completo e dettagliato esame, cfr. sul punto DTF
125 V 354 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 157; STFA
non pubblicata del 28 ottobre 2002 nella causa P., I 523/02 -
come pure dell’esaustiva valutazione del consulente in integrazione, é corretto
ritenere, per quanto riguarda appunto la situazione sino al momento della
perizia (momento che, a ben vedere, precede di oltre un anno (sic!) l’emanazione
del qui contestato provvedimento il quale notoriamente segna il limite
temporale di valutazione della situazione invalidante) che a seguito del
comprovato peggioramento intervenuto nel luglio 2002, con conseguente aumento dell’incapacità
al lavoro (100%) e di riflesso al guadagno, l’assicurata, dopo l’operazione
eseguita nell’agosto 2002 e relativa convalescenza, ha riacquistato da gennaio
2003 una capacità al lavoro del 50%;
-
per quanto riguarda invece la valutazione della situazione invalidante
posteriormente all’esame peritale, agli atti (cfr. rapporto 9 giugno 2004 dr. __________,
doc. AI 142: peggioramento della sindrome somatoforme da dolore cronico e
progressivo degrado dello stato psicofisico, peggioramento che risulta dagli
atti essere stato evidenziato solo dopo la citata perizia) sono in realtà ravvisabili
sufficienti indizi atti a far ritenere che lo stato di salute dell’interessata
abbia con ogni verosimiglianza subito delle modifiche - non sufficientemente chiarite
dal profilo medico in maniera tale da poter in questa sede giungere ad un affidabile
e convincente giudizio circa l’effettiva incidenza delle stesse sull’incapacità
al guadagno - per le quali si rende quindi necessario l’esperimento di
ulteriori indagini volte a compiutamente chiarire la fattispecie, segnatamente
tramite approfondita valutazione della componente psichica ed eventualmente anche
somatica (dall’attestazione 5 gennaio 2005 del dr. __________ [doc. B] non sono
per contro ravvisabili, come rettamente osservato nella risposta di causa sulla
scorta del parere SMR, validi elementi che accrediterebbero l’ipotesi di un
peggioramento anche dal profilo neurologico), e ciò con particolare riferimento
al disturbo fibromialgico di cui l’interessata risulta essere portatrice.
Giova al riguardo ricordare come per giurisprudenza, ai fini di una corretta
valutazione del carattere invalidante di siffatta patologia, occorre
debitamente considerare anche l’aspetto psichico; rifacendosi alla più
recente prassi federale questa Corte (sentenza 16 febbraio 2004 nella causa
K.L., inc. 32.2003.66) ha infatti avuto modo di precisare che “come la
giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E.,
Fatti
I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica
la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die
Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag.
12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme
(segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue
médicale de la Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in
re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in
re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici
(cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr.
STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01). Alla luce delle considerazioni
che precedono, si rende quindi necessario, onde addivenire ad un chiaro e
attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue
effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed in tal senso gli atti vanno
Considerandi
retrocessi all'autorità amministrativa - ad un'accurata valutazione della componente
psichiatrica di cui non risulta esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le
succitate sentenze STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003
in re V., I 196/03, STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre
2003.
in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo
2003.
in re P., I 721/02 [v. anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21
marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02],
aventi per oggetto fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta
oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica)”;
-
la graduazione dell’invalidità successivamente alla data d’esecuzione della
perizia non potendo quindi correttamente essere operata unicamente sulla scorta
del referto del dr. __________ e senza ulteriori indagini specialistiche, gli
atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché predisponga i necessari
suevocati accertamenti e si pronunci in seguito nuovamente sul diritto alla
rendita dell’assicurata sino al momento dell’emanazione della decisione
impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi e di conseguenza:
§ la
decisione su opposizione 21 marzo 2005 è annullata
§§
gli atti
vengono retrocessi all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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