32.2005.55
Rifiuto da parte dell'Ufficio AI di una proroga del periodo di accertamento richiesta dal collocatore per valutare l'attitudine dell'assicurato all'integrazione professionale. Modo di agire non corret
7 dicembre 2005Italiano65 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.55
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, TCA
Titolo:
Rifiuto da parte dell'Ufficio AI di una proroga del periodo di accertamento richiesta dal collocatore per valutare l'attitudine dell'assicurato all'integrazione professionale. Modo di agire non corretto, atti rinviati all'amministrazione affinché conceda tale proroga.
INTEGRAZIONE
RIFORMAZIONE
art. 8 cpv. 3 let. b LAI
art. 17 LAI
art. 18 LAI
art. 6 OAI
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.55
cr/sc
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 aprile
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, precedentemente attivo quale asfaltatore, nel mese di luglio 2002
ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere
posto al beneficio di una riformazione professionale (cfr. doc. AI 1) in quanto
affetto da sindrome cervico-dorso-lombare cronica recidivante in paziente con
blocco congenito C2/3, minima discopatia C5/6, iniziali turbe degenerative del
rachide lombare, come certificato dal Dr. Med. __________ e dal Dr. Med. __________
(cfr. doc. AI 5g e doc. AI 5c).
In data 22 aprile 2003 l’Ufficio AI ha comunicato
all’assicurato la necessità di un accertamento professionale presso il __________
(di seguito: __________ a __________ (cfr. doc. AI 20). L’UAI ha poi stabilito,
mediante decisione 2 dicembre 2003, l’ammontare delle indennità giornaliere per
il periodo compreso fra il 25 novembre 2003 e il 23 dicembre 2003 (cfr. doc. AI
25).
In data 13 gennaio 2004 l’amministrazione ha
informato l’assicurato circa il prolungamento del periodo d’accertamento
professionale dal 25 dicembre 2003 al 24 marzo 2004 (cfr. doc. AI 30).
Successivamente, con decisione 25 marzo 2004
l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato consulenza e sostegno nella ricerca di
un impiego, garantendo un avviamento professionale di tre mesi, dal 24 marzo
2004 al 30 giugno 2004, presso la __________ di __________ in collaborazione
con il datore di lavoro, __________ di __________ (cfr. doc. AI 34). L’UAI ha
poi stabilito, mediante decisione 29 marzo 2004, l’ammontare delle indennità
giornaliere per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2004
(cfr. doc. AI 37).
Con
decisione 27 luglio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni,
motivando come segue:
" (...)
Esito degli
accertamenti:
● In considerazione degli atti valetudinari
e pecuniari acquisiti all'incarto, in particolare della perizia specialistica
eseguita dal Dr. __________ e dalle valutazioni dei medici Dr. __________ e Dr.
__________ risulta che la patologia del quale l'assicurato è portatore comporta
un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno di carattere reumatologico
mentre non vi sono diagnosi di carattere psi.
● Secondo la documentazione medica esaminata
dal servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si evince che
l'attività abituale è proponibile in misura nulla dal 24.9.2001 mentre in una
professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di
salute la capacità lavorativa medico teorica è totale dal 12.3.2002.
● L'assicurazione ha quindi valutato il
grado invalidante dell'assicurato procedendo al confronto dei redditi come
espresso nello specchietto a margine. In particolare il grado invalidante è
stato fissato in ossequio delle seguenti considerazioni: si ritiene vi sono
delle attività esigibili da parte dell'assicurato e ciò se si considerano i
rapporti medici esaminati dal servizio medico regionale, il quale ritiene
totalmente abile l'assicurato per attività adeguate allo stato di salute
(abilità totale per attività leggere tipo postino, operaio di fabbrica,
magazziniere, fattorino, portinaio, portiere d'albergo o benzinaio, in assenza
di patologie dell'apparato osteoarticolare particolari).
● Per tali attività, in conformità alla
recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel
maggio 2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato che
non esercita in concreto professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno le
residue capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti
statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio Federale di Statistica
(UFS) che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano o centrale.
● Nel caso di assicurati che a causa della
particolare situazione personale o professionale non possono mettere a frutto
la loro residua capacità lavorativa nemmeno in lavori leggeri, e non riescono
pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, può essere
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, nella
fattispecie, è del 5%. Si precisa che nel caso la determinazione del reddito da
invalido avviene su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un
elenco di professioni in concreto esigibili anche se si può presupporre che il
danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della professione.
● Il consulente per l'integrazione
professionale ha quindi proceduto a verificare se le indicazioni medico
teoriche sono traducibili ragionevolmente nella pratica confermando l'esistenza
di un mercato del lavoro capace di offrire attività consone allo stato di
salute dell'assicurato.
● In conclusione, in ossequio alle
disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche,
calcolando un reddito secondo RSS (e applicando la riduzione 5%), il calcolo
economico presenta il confronto del reddito da sano di Fr. 59’941.- (aggiornato
nel 2002) con il reddito da invalido che secondo RSS nel 2002 ammontava almeno
a Fr. 49’938.- ottenendo un grado invalidante massimo del 17% come espresso a
margine. Tale capacità al guadagno è presente in pratica dal 12.3.2002 come
dimostrato dagli atti medici.
Reddito
annuale esigibile
senza
invalidità CHF 59’941
con
invalidità CHF 49’938
Perdita
di guadagno CHF 10’003 = Grado d'invalidità
17%
Essendo il grado
d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Per il diritto a provvedimenti
professionali il grado minimo deve essere 20%: il diritto quindi non vige.
In via abbondanziale si noti che l'assicurato si è presentato senza nessuna
formazione in curriculum: non è d'obbligo dell'AI fornirne una.
Un aiuto al collocamento
è stato concesso per una durata di tre mesi. Dall'esame degli atti all'incarto
non vi sono i presupposti per prolungare tale diritto.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 51)
1.2. Con
decisione 6 aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato, rappresentato dal RA 1, avendo determinato un grado
d’invalidità dell’14%, non sufficiente per riconoscere il diritto ai chiesti
provvedimenti reintegrativi e il diritto ad un’eventuale rendita.
L’amministrazione ha in particolare osservato:
" (...)
4. In concreto, l'opponente contesta in pratica la
valutazione medica ed economica sulla quale l'amministrazione ha basato il
proprio giudizio.
Nel presente caso, in sede d'istruttoria il dottor __________ del
Servizio medico regionale dell'Al (SMR) ha annotato che l'assicurato non è più
idoneo a svolgere l'attività di asfaltatore; tuttavia, lo stesso è abile in
misura completa (100%) in attività leggere, senza nessuna limitazione
particolare, come da parere reumatologico (dottor __________ e dottor __________).
Inoltre, secondo la valutazione psichiatrica del dottor __________ (12/01), l'assicurato
non presenta alcuna patologia psichica invalidante.
Nel caso concreto, si rileva che al dottor __________ è stato trasmesso
un questionario medico il 18 luglio 2002 e che, nonostante i due richiami e la
nostra diffida scritta dell'8 novembre 2002 (invio raccomandato), lo stesso non
ha mai dato seguito a quanto richiestogli.
5. Per quanto riguarda i dati economici, in base
alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché non si
dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla
base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche
RSS).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora
essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare
quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di influenzare il reddito
che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni
addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado
d'occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
In concreto, per determinare il reddito da invalido dell'assicurato è
stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività
leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 51'265 (valori ESS 2002, categoria
4, mediana, maschile), senza alcuna riduzione alla luce delle indicazioni
mediche.
Per un lavoro adeguato, l'assicurato può ancora conseguire da invalido
un reddito annuo pari a fr. 51'265.-.
Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno quale
asfaltatore egli potrebbe percepire un salario annuo di fr. 59'941.-,
l'assicurato conserva una residua capacità lavorativa e quindi di guadagno
dell'86% con una perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 14% (59'941
- 51'265 x 100 : 59’941 = Al 14%).
Secondo costante giurisprudenza, il diritto alla riformazione
professionale presuppone che la perdita di guadagno dovuta al danno alla salute
ammonti almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2 b).
Nella fattispecie, si rileva che il grado d'invalidità presentato dall'opponente
ammonta al 14% e pertanto l'amministrazione ha giustamente rifiutato il diritto
a provvedimenti di riqualifica, non raggiungendo l'assicurato il grado
d'invalidità minino richiesto dalla giurisprudenza.
6. Per quanto attiene invece ai richiesti
provvedimenti di riqualifica professionale (prolungo) in base all'applicazione
del principio della buona fede si precisa quanto verrà esposto qui di seguito.
Se un assicurato sapeva o, con sufficiente diligenza, avrebbe dovuto sapere che
la decisione in merito alla richiesta di prestazioni non è di competenza
dell'orientatore professionale (CIP), non ha diritto di percepire tali
prestazioni invocando il principio della buona fede, anche se il comportamento
dell'orientatore ha suscitato in lui una speranza di ottenere il finanziamento
della riformazione professionale da parte dell'AI ed egli, partendo da questo
presupposto, ne ha già iniziata una (Pratique VSI 4/2000 pag. 196).
Nella fattispecie, l'assicurato (rappresentato dal RA 1) sapeva
benissimo che la garanzia dei provvedimenti professionali era scaduta il 30
giugno 2004 e che per poter proseguire tali provvedimenti egli necessitava di
una nuova garanzia rilasciata dall'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone
Ticino (UAI); il signor RI 1 non poteva pertanto basarsi unicamente su di una
comunicazione verbale rilasciata dal Consulente in integrazione professionale.
Si rilevi d'altro lato come l'assicurato si limiti comunque a contestare
genericamente la valutazione effettuata dall'amministrazione, senza fornire
elementi atti a metterne in dubbio la bontà del giudizio espresso.
Ne discende pertanto che
la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma. (...)"
(Doc. AI 61)
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentata dal RA 1,
ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter
beneficiare di una riqualifica professionale.
Sostanzialmente
in sede ricorsuale egli ha rilevato che la sua inabilità lavorativa per motivi
psichici raggiunge il grado del 20%, percentuale che dà diritto ad una
riqualifica professionale, rilevando quanto segue:
" (...)
1. Il ricorrente nel mese di luglio 2002 chiedeva
l'assegnazione di prestazioni assicurative.
Con decisione del 22 aprile 2003 queste venivano concesse sotto forma di
misure di accertamento professionale, rispettivamente di indennità giornaliera
per collocamento, queste da marzo 2004 a giugno 2004.
Con decisione del 27 luglio 2004, l'amministrazione negava un ulteriore
diritto all'indennità giornaliera dopo il 30 giugno 2004, non risultando dal
paragone dei redditi una perdita salariale in percentuale tale da garantire
questo diritto. Contro questa decisione il ricorrente era insorto, avendo egli
continuato il lavoro presso il datore di lavoro scelto in accordo con
l'amministrazione, in quanto sia i preposti diretti dell'amministrazione che il
datore di lavoro lo avevano incoraggiato in tale senso. L'opposizione veniva
respinta con il provvedimento del 6 aprile 2005, oggetto del presente ricorso.
Prove: atti
dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione su opposizione impugnata
6.4.2005
2. Il ricorrente ricorre contro questo
provvedimento in quanto ritiene che i funzionari dell'amministrazione
direttamente coinvolti nella ricerca di misure professionali adeguate lo abbiano
sempre incoraggiato ad approfittare dell'opportunità di lavoro e formazione
fornita dall'azienda __________. Egli, rinviando agli atti, fa inoltre valere
di essere limitato nella Sua capacità lavorativa per motivi psichici e che,
pertanto, la perdita salariale rispetto alla precedente attività raggiunge
sicuramente il grado del 20 % che dà diritto a misure professionali.
Prove: come
sopra
3. Alla luce dei considerandi di cui sopra si
chiede venga il ricorso accolto.
4. La decisione su opposizione impugnata data del 6
aprile 2005. Il ricorso è tempestivo.
Prove: come
sopra
5. Il RA 1 è valido
rappresentante del ricorrente.
Prove: mandato
di patrocinio
6. Nel caso di accoglimento del ricorso al
ricorrente è assegnata un'adeguata indennità per ripetibili." (Doc. I)
1.4. Con risposta
di causa 11 maggio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha
invece postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA;
RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Nella DTF
130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente
ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove
norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione
professionale.
2.4. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
Tuttavia,
non sempre è possibile stabilire a priori se la reintegrazione preconizzata sia
possibile, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive
dell'assicurato.
Pertanto
la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono la possibilità di concedere
dei provvedimenti di accertamento (DTF 116 V 91 consid. 3b; RCC 1988, pag.
191).
Questi
sono provvedimenti intesi a stabilire le attitudini e le predisposizioni
professionali. In particolar modo se dall'orientamento professionale
ambulatorio non è possibile valutare concretamente tali attitudini,
l'assicurato sarà indirizzato ad un Centro specializzato per un soggiorno di
osservazione.
Tale
soggiorno di accertamento, secondo la costante prassi amministrativa, non
dovrebbe - di regola - durare più di tre mesi (cfr. STFA inedita 16 luglio 1997
nella causa re A.B., pag. 5, consid. 2a [I 331/96]).
2.5. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79
consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita
20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32
consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
L’art. 18
cpv. 1 LAI prevede che:
"
Gli assicurati invalidi, idonei
all'integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto
di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il
loro posto di lavoro. Sussidi possono essere assegnati per le spese in abiti di
lavoro e in utensili personali connesse con l'assunzione di un'attività
lucrativa dipendente e per le spese di trasloco a causa dell'invalidità."
Lo stesso articolo 18, al cpv. 2, stabilisce:
" Un aiuto in capitale può essere assegnato agli
assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinché possano avviarsi a
un'attività lucrativa indipendente o svilupparla e per finanziare
trasformazioni aziendali a causa dell'invalidità. Il Consiglio federale ne
stabilisce le condizioni e le forme."
2.6. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,
pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.7. Nel caso in esame, nel
rapporto 14 maggio 2001 indirizzato al __________, il Dr. Med. __________, FMH
in medicina interna e reumatologia, medico di fiducia della Cassa malati __________,
posta la diagnosi di sindrome cervico e dorso-spondilogena con iniziali turbe
degenerative del rachide cervicale, blocco vertebrale C2/C3 congenito,
discopatia con prolasso paramediano sx disco C5/C6, ha osservato:
" (...)
Prognosi
A medio termine quanto
meno per quel che concerne l'esame clinico e le indagini radiologiche,
positiva.
Cure consigliate
Proseguire con la cura
attuale. Terminare la fisioterapia ambulatoriale ed eventualmente nuovo ciclo
dopo quello che sta facendo.
Se è possibile
attestare la completa e immediata ripresa lavorativa
Per il momento no. Il
paziente deve continuare a sottoporsi alle cure fisioterapiche ambulatoriali
per almeno ancora 2 o 3 settimane.
Contando ancora circa 3
settimane per effettuare in maniera intensa su base ambulatoriale la
fisioterapia, dal punto di vista medico una ripresa dell'attività lavorativa al
50% (questa volta con presenza completa sul posto di lavoro ma lavoro ridotto)
dovrebbe poter intervenire a partire da lunedì 04.06.'01.
Dopo circa 2 settimane
(19.06.'01), a dipendenza dell'evoluzione, si dovrebbe poter intervenire con
una ripresa totale dell'attività lavorativa.
In caso di recrudescenza
sintomatica, propongo al medico curante che ci legge in copia di fare
rivalutare il paziente dal Dr. __________ che è lo specialista che lo segue
abitualmente, e che ci potrà tenere al corrente sull'evoluzione del
paziente."
(Doc. AI 8 o)
In seguito, con rapporto
medico 26 luglio 2001 il Dr. __________ ha rilevato:
" (...)
Prognosi:
La prognosi rimane dal
punto di vista reumatologico puro e basandosi sull'esame clinico e le analisi
paracliniche a disposizione, positiva. Non vi è infatti una patologia grave
tale da giustificare delle incapacità lavorative protratte.
Trattamenti consigliati
Rimangono quelle attuali,
fisioterapia piuttosto attiva con stretching della muscolatura dolente e
rinforzo muscolare.
Si ritiene
fattibile la ripresa lavorativa per lungo termine
Vista la persistenza
sintomatica soggettiva del paziente, si può giustificare ancora un’ulteriore
incapacità lavorativa ma dal punto reumatologico puro, non oltre il 31.7.2001.
Grado e durata
dell'inabilità
Tenuto conto della
giovane età potrebbe entrare in considerazione una reintegrazione professionale.
Bisogna tuttavia considerare che si tratta di un paziente con poca formazione
di base." (Doc. AI 5 d)
In un successivo scritto 5
ottobre 2001 il Dr. __________, dopo aver indicato che l’assicurato aveva
ripreso il lavoro in data 1° agosto 2001, ha riferito che il 25 settembre 2001
l’assicurato, spostando un lastrone, ha risentito improvvisamente un dolore
lombosacrale bilaterale senza irradiazione agli arti inferiori. Il medico ha
quindi indicato quali diagnosi quelle di sindrome cervico e dorso-spondilogena
cronica con iniziali turbe degenerative del rachide cervicale, blocco
paravertebrale C2/C3 congenito, discopatia con prolasso paramediano sx, disco
C5/C6 e sindrome lombo-spondilogena acuta di natura essenzialmente muscolare
(cfr. doc. AI 5e).
Con rapporto 7 dicembre 2001 indirizzato al __________ il Dr. Med.
__________, __________, incaricato di effettuare una valutazione psichiatrica
della capacità lavorativa dell'assicurato, è giunto alle seguenti conclusioni:
" (...)
CONCLUSIONI
In occasione del
colloquio avuto non ho potuto evidenziare delle patologie psichiatriche
rilevanti. È possibile che siano presenti dei disturbi psicologici quali la più
facile irritabilità, preoccupazioni per il futuro, che sono legati però
strettamente alla sintomatologia avvertita dal paziente soggettivamente.
Non mi sembra che siano
nemmeno presenti elementi sufficienti per poter parlare di una sindrome
somatoforme da dolore persistente non essendo evidente la presenza di un
conflitto intrapsichico.
Concludendo, ritengo il
paziente abile al lavoro al 100 % dal punto di vista psichiatrico." (Doc. AI
8 h)
Il Dr. __________, nel
rapporto 12 marzo 2002 indirizzato al __________, ha osservato:
" (...)
Alle vostre domande posso
rispondere quanto segue
Considerate le
numerose ricadute (dal 2 maggio al 31 luglio 2001, dal 25 settembre al 25
dicembre 2001, dall'11 gennaio a tempo indeterminato), la sua giovane età,
l'attuale stato di salute e i rapporti medici da lei redatti, è possibile
attestare la totale abilità in professioni più leggere (postino, operaio di
fabbrica, magazziniere, fattorino, portinaio, portiere d'albergo, benzinaio,
...).
Ho avuto una lunga
discussione con il paziente, il quale si dice per adesso impossibilitato a
riprendere qualsiasi attività lavorativa anche leggera
Obiettivamente non
sussistono limitazioni funzionali tali per giustificare una limitazione così
importante neanche in mestieri più pesanti. Vista la problematica attuale e
d'accordo con il paziente proporrei di attendere, se questa interviene entro un
mese, il ricovero alla __________ di __________. Proporrei anche di effettuare,
più per motivi assicurativi che clinici, una risonanza magnetica dorso-lombare.
In seguito al ricovero e
alla risonanza magnetica se non intervengono elementi nuovi il paziente potrà
essere dichiarato abile in misura completa nei lavori da voi citati."
(Doc. AI 8 e)
Con rapporto medico 24
luglio 2002 all’Ufficio AI il curante, Dr. Med. __________, FMH in malattie
reumatiche, fisiatria e riabilitazione, posta la diagnosi di lieve sindrome
panvertebrale con/da turbe statiche, sindrome tensiva e sovrappeso, ha rilevato:
" (...)
Ho esaminato il paziente
4 volte tra 07/00 e 10/01 a causa di una sindrome algica ritenuta dal paziente
incompatibile con lo svolgimento della sua attività lucrativa di asfaltatore.
In contrasto con l'intensità con la quale il paziente ha vissuto la sofferenza
non ho riscontrato patologie funzionali e/o strutturali del rachide ad
eccezione di turbe statiche moderate. L'indicazione per un soggiorno in una __________
è stata negata dalla Cassa Malati. La discrepanza tra la sofferenza e i reperti
è stata confermata anche dal medico fiduciario della Cassa Malati __________,
Dr. __________ (suoi rapporti allegati).
All'ultimo controllo del
05.10.01 avevo constatato una modica esacerbazione della presente sindrome
lombare per la quale ho suggerito della fisioterapia con un'inabilità
lavorativa limitata a 3 settimane (fino al 28.10.01). In seguito avrei ritenuto
il paziente abile in maniera normale anche per il lavoro svolto (nel frattempo
perso in seguito al licenziamento per il 31.12.01).
Allego gli atti in mio
possesso. Penso che potrebbe rivelarsi opportuno una valutazione
interdisciplinare della capacità lavorativa presso il SAM (aspetti psichiatrici?)."
(Doc. AI 5)
Nella “Proposta medico” 1° aprile 2003 il Dr. __________ del SMR
ha così riassunto la situazione dell’assicurato:
"
(...)
Diagnosi: sindrome
cervico-dorso-lombare cronica recidivante in paziente con
- blocco
congenito C2/3
- minima
discopatia C5/6
- iniziali
turbe degenerative del rachide lombare
Professione: asfaltatore,
licenziato per il 31.12.2001
IL:
100% dal 24.9.2001
in disoccupazione dal
1.8.2002 abile per lavori leggeri.
Valutazione psichiatrica
12.2001 (Dr. __________): assenza di patologia psi invalidante.
Valutazione reumatologica
Dr. __________ del 12.3.2002: abile al 100% per attività leggere tipo postino,
operaio di fabbrica, magazziniere, fattorino, portinaio, portiere d'albergo,
benzinaio in assenza di patologie dell'apparato osteoarticolare particolari.
In conclusione:
IL 100% quale asfaltatore
dal 24.9.2001
Abile al 100% in attività
leggere senza limitazioni particolari secondo parere reumatologico (Dr. __________
e Dr. __________).
Procedere: ad CIP per
valutazione provvedimenti professionali." (Doc. AI 15)
Il consulente IP, con valutazione 16 aprile 2003, ha rilevato:
" L'assicurato è impedito da sindrome
cervico-dorso-lombare cronica recidivante con dolori soprattutto lombari,
diurni e notturni, anche ai minimi sforzi.
Ha frequentato le scuole
dell'obbligo in __________.
Non possiede qualifica
professionale.
Ha imparato con la
pratica il mestiere dell'asfaltatore che ultimamente ha esercitato, nel periodo
9.3.1989 - 31.7.2002, per la __________. L'ultimo giorno di lavoro effettivo è
stato il 24.9.2001. La retribuzione ammontava a Fr. 4’610.85 al mese per
tredici mensilità annue.
II medico ritiene che
l'attività di asfaltatore non è più esigibile, mentre valuta che il signor RI 1
potrebbe ancora svolgere attività leggere, come quella del postino,
dell'operaio di fabbrica, magazziniere, fattorino, portinaio, benzinaio.
Sulla base delle
informazioni raccolte e in risposta al vostro mandato, sono in grado di
presentarvi le seguenti considerazioni e conclusioni.
La professione di
asfaltatore esercitata dall'assicurato prima del danno alla salute non è più esigibile.
La medesima ha formato e
consolidato abitudini di lavoro non semplicemente trasferibili in modo
economicamente utile in altro ambito professionale, anzi detti modi di essere,
di pensare e di agire professionalmente, possono trasformarsi, fuori dal
proprio settore d'impiego, in fastidiosi impedimenti. Il lavoro essenzialmente
pratico e di esecuzione non ha consentito, con ogni verosimiglianza, la
conservazione e lo sviluppo delle conoscenze scolastiche di base, necessarie
per costruire una riqualifica professionale, indispensabile per recuperare in
modo soddisfacente il guadagno perso superiore alla norma.
Il danno alla salute, le
lamentele soggettive, gli impedimenti nella loro interazione, senza dimenticare
le esigenze del ciclo produttivo e in particolare la puntualità e regolarità di
presenza, la capacità produttiva a confronto con il sano, non mi consentono di
configurare un'attività esigibile da subito e idonea a recuperare in modo
soddisfacente il guadagno perso.
Nel caso in esame si
possono temere frequenti e prolungate assenze per cure derivanti dalla natura
del male che evidenzia fasi acute ricorrenti.
Le professioni spesso
invocate con casistica analoga e citate dal medico, sorvegliante, magazziniere,
commesso, benzinaio, custode, ad eccezione di qualche fortunata occasione
sporadica, risultano generalmente o incompatibili con le stesse
controindicazioni mediche o richiedono abilità professionali conseguibili
tramite formazione.
Le attività di tipo
industriale leggere, non qualificate, ripetitive, sono caratterizzate da
posizioni di lavoro non liberamente adattabili ai bisogni personali, ritmi di
lavoro e norme di rendimento che richiedono all'operaio abilità manuale
(rapidità, precisione e coordinamento), considerevole resistenza nervosa alla
monotonia della funzione e ai tempi di esecuzione e quindi disposizione
personale, motivazione, preparazione ed allenamento, qualità non riscontrabili
normalmente in soggetto maschio, soprattutto se proveniente da un settore
professionale da manualità pesante.
Considerata la relativa
giovane età del soggetto, reputo necessario chiedere aiuto al __________ al
fine di verificare sul vivo l'attitudine dell'assicurato all'integrazione
professionale e di procedere con un orientamento pratico.
Propongo quindi
l'assunzione delle spese relative a detto accertamento nella misura prevista
dalla convenzione UFAS e dalle disposizioni riguardanti indennità giornaliera e
trasporti." (Doc. AI 18)
Il 22 aprile 2003 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato la necessità
di un accertamento professionale presso il __________ per una durata
presumibile di 4 settimane (cfr. doc. AI 20).
In data 8 gennaio 2004 il direttore del __________ ha chiesto
all’Ufficio AI una proroga del periodo di accertamento professionale, in
quanto:
" L'A. citato a
margine ha concluso il previsto mese
di accertamento professionale nel laboratorio d'osservazione e pertanto
le trasmettiamo il relativo rapporto redatto dal maestro di lavoro.
Fatti
I problemi di salute
dell'A. hanno influenzato l'esito della prova, in particolare gli aspetti
depressivi, confermati telefonicamente dal medico curante dottor __________,
non facilitano l'elaborazione di un progetto reintegrativo.
D'altra parte i limiti
scolastici e l'età dell'A. non permettono di ipotizzare lo svolgimento di una
sua riqualifica ai sensi della LFP.
È forse possibile un
inserimento diretto nel ciclo produttivo a condizione di trovare un'attività
non qualificata, di tipo piuttosto grossolano, dove non sono richiesti dei
ritmi di lavoro particolarmente sostenuti.
Per permettere all'A. di
riprendere un ritmo lavorativo giornaliero più confacente alle esigenze del
mondo del lavoro, proponiamo il prolungamento del periodo d'accertamento dal 25
dicembre 2003 al 24 marzo 2004 con un collocamento temporaneo presso il
settore del giardinaggio (__________).
Nel contempo invitiamo
l'UAI a segnalare l'A. al proprio servizio di collocamento alfine di sostenere
l'A. nella ricerca di un posto di lavoro adeguato.
Restiamo in attesa di un
riscontro in merito e, salvo indicazioni contrarie da parte dell'UAI, l'A.
continua l'attività presso il __________." (Doc. AI 26)
Il consulente IP, al riguardo, ha espresso in data 12 gennaio 2004
il suo parere favorevole sulla necessità di un avviamento al lavoro durante almeno
3 mesi, chiedendo la proroga della precedente garanzia fino al 24 marzo 2004
(cfr. doc. AI 27).
Con comunicazione 13 gennaio 2004 l’Ufficio AI ha informato
l’assicurato che il periodo di accertamento professionale presso il __________
è stato prolungato dal 25 dicembre 2003 fino al 24 marzo 2004 (cfr. doc. AI
30).
Con rapporto finale 22 marzo 2004 il collocatore IP ha osservato:
" Mi riferisco alla documentazione presente nell'incarto,
in particolare a quella relativa al soggiorno del Signor RI 1 presso il __________
di __________, iniziato alla fine di novembre 2003 e tutt'ora in corso. In una
comunicazione scritta al collega CIP __________ ( 8 gennaio 2004) il dir. __________
rilevava la particolarità dell'Assicurato e della probabile difficoltà nell'intravedere
una positiva conclusione della pratica.
Nel mese di dicembre 2003
il Signor RI 1 aveva seguito un periodo di osservazione in laboratorio che
aveva dato un esito alquanto preoccupante.
" .... I problemi di salute dell'A
hanno influenzato l'esito della prova, in particolare gli aspetti depressivi,
confermati telefonicamente dal medico curante dott. __________, non facilitano
l'elaborazione di un progetto reintegrativo.
D'altra parte i limiti scolastici e l'età dell'A non permettono di
ipotizzare lo svolgimento di una sua riqualifica ai sensi della LFP.
È forse possibile un inserimento diretto nel ciclo produttivo a
condizione di trovare un'attività non qualificata, di tipo piuttosto
grossolano, dove non sono richiesti dei ritmi di lavoro particolarmente
sostenuti ..."
Per operare presso il
settore giardinaggio ( __________ ) veniva infine chiesto dal dir. __________
una possibilità di proroga del periodo di accertamento presso il __________. In
seguito si chiedeva:
" .... all'UAI a segnalare l’A al proprio servizio
di collocamento alfine di sostenere l'A nella ricerca di un posto di lavoro
adeguato ... "
Ricevuto l'incarto dal
collega __________, e incuriosito dal particolare profilo del Signor RI 1 (ex
pavimentatore stradale e altro ancora), mi mettevo subito in contatto con la
direzione del __________. Durante una riunione mi veniva presentato l'A e
nuovamente sottolineate le difficoltà nell'approccio al candidato da parte del
personale medesimo del __________ (__________), dato che il soggetto presentava
apatia e scarsissimo coinvolgimento personale. Molto positivi
risultavano invece i risultati ottenuti dopo il periodo di lavoro all'__________.
In particolare:
attitudine al lavoro manuale pratico, precisione e perseveranza nelle attività
assegnate e svolte.
Con una procedura
particolare ho
chiesto alla Direzione del __________ di poter seguire personalmente l'A.
in un breve periodo di osservazione, al di fuori degli abituali spazi di
lavoro e scuola di __________. Venerdì 27 febbraio u.s. (al di fuori del
mio usuale orario di lavoro presso l'UAI o quale docente professionale) ho
preso con me il Signor RI 1 e siamo andati in vari posti. L'idea era quella di
poterlo osservare in varie attività e in situazione diverse. Ho redatto un mio
personale Rapporto, completando lo scritto con delle immagini fotografiche che
meglio facessero comprendere quanto svolto assieme. Ne è scaturita una proposta
d'attività quale operaio in viticoltura. Considerata la sua scarsa
formazione scolastica si è prospettata una formazione empirica, con
programma "a misura" sulle sue reali possibilità di essere in seguito
collocato nel locale mercato del lavoro settoriale.
La tabella allegata
mostra come il progetto potrebbe svilupparsi: da un'iniziale attività presso l'agente
formatore (__________di __________ - signor __________) si passa
progressivamente con l'attività presso il Datore di lavoro ( __________
di __________).
Sulle qualità
professionali delle persone coinvolte in questo progetto non dovrebbero esserci
dubbi. Il Signor __________ svolge da ca. venti anni la funzione di tecnico
viticolo presso __________ (già __________ di __________) ed è pure Presidente
della __________, organo Associativo che raggruppa oltre 1600 soci nella sola
Svizzera Italiana. Il Signor __________, oltre che titolare dell'omonima
azienda (__________), è presidente dell'__________ (__________) "organo
cappello" nel quale siedono i rappresentanti de: la __________, i __________,
le __________, il __________ e tutti quanti operano nel settore vitivinicolo
cantonale e federale.
Questa proposta ha
suscitato molto interesse nell'Assicurato e presso la Direzione del __________
di __________. In un recente incontro a __________ (lunedì 15 marzo u.s.)
abbiamo presentato (la collega Signora __________ e il sottoscritto) il Signor RI
1 ai Signori __________ e __________. Quest'ultimo ha poi mostrato la sua
azienda: la parte esterna nei vigneti, la Cantina e l'annesso negozio di
vendita diretta dei prodotti.
Da rilevare
l'interessante abbinamento fra queste diverse attività che vengono svolte con
tempi e intensità diverse sull'arco di tutto l'anno. Esse possono essere
considerate pure "complementari" e permettere al Signor RI 1 di
lavorare sull'arco di tutto l'anno. Da rilevare la vicinanza di questo posto di
lavoro (__________) con il domicilio dell'Assicurato (__________).
Da notare pure l'estrema
meccanizzazione di questa azienda e quindi l'ideale facilità nello svolgere
personalmente tutte quelle mansioni pratiche "leggere" rimaste,
e per le quali abbiamo tutti potuto notare l'estrema puntualità e rigore
dell'A nella loro corretta esecuzione: la potatura secca e la legatura, la
spollonatura, la scacchiatura, la potatura verde, il diradamento dei grappoli,
la sfogliatura, oltre che i lavori di preparazione della vendemmia e quelli in
cantina.
Da rilevare infine
l'estrema facilità di un eventuale collocamento di un Assicurato così formato
in altre analoghe aziende del settore. A pochi giorni dalla definizione del
progetto ho già potuto notare un grande interesse da parte di altre/i titolari
d'azienda, i quali mi hanno già confermato il loro concreto interesse a ev.
ripetere questa esperienza. Va pure sottolineato che già ora molte piccole
aziende sono legate da precisi accordi commerciali di attiva collaborazione,
facilmente estendibili ai lavori "sul terreno/in vigna". Da una
rapida valutazione fatta con alcuni specialisti stimo che nel solo __________
il settore viticolo possa da subito generare 5-10 posti di lavoro (a tempo
pieno) per lavoratrici/tori che presentassero dei profili professionali di
questo tipo. Attualmente quella del viticoltore è una professione che viene
praticata senza una specifica formazione con AFC, malgrado la __________
di __________, da anni, tenti di andare in questa lodevole direzione. I titolari
d'azienda che svolgono in Ticino questa attività hanno già tutti una formazione
superiore, acquisita seguendo i corsi presso le Scuole agricole/viticole di __________
e di __________.
Concludo ringraziando
tutti della fiducia e dell'attenzione accordata alle mie proposte per una
positiva chiusura dell'incarto Al riferito al Signor RI 1.
Chiedo nel contempo
che per la fase iniziale di questo progetto formativo di operaio
viticolo con Formazione Empirica, che l'Assicurazione Invalidità si assuma i
costi per un periodo di introduzione/avviamento alla professione (tre mesi), a
partire dal 24 marzo e fino alla fine di giugno 2004, comprese le spese per i
pranzi e per quelle delle trasferte.
Date le premesse
iniziali le attività esigibili potevano essere considerate praticamente nulle.
Alla fine di una formazione empirica si potrebbe ipotizzare un salario mensile
di almeno fr. 4’000.-, oltre ad un bonus che potrebbe essere versato nel caso
si prospetti un'ottima chiusura d'esercizio (raccolto vendemmile, vendite della
cantina, ecc..)." (Doc.
AI 31)
Alla fine della “giornata di accompagnamento” dell’assicurato da
parte del collocatore IP, quest’ultimo aveva redatto il seguente commento:
" (...)
Commento: soggetto interessante, che per la sua
situazione (scarsa scolarità e danno fisico rilevante) non è di facile
soluzione. Sicuramente l'aspetto della motivazione è quello che
nell'immediato si dovrà recuperare al più presto. In questo breve periodo
trascorso assieme ho visto una persona capace e disponibile, oltre che
portatore di conoscenze "sicure" per precedenti e lunghe esperienze lavorative
in attività manuali.
Proposte: continuare l'attività all'__________ (mi
informa fino al 31 marzo p.v.). Con la primavera valuterei la possibilità per un
lavoro in viticoltura "leggero", dove è necessario essere meticolosi
(castratura e spollonatura delle gemme - maggio/giugno). Poi ci sarà la
"cimatura" e il "diradamento" dei grappoli (luglio e
agosto). Sono tutti lavori leggeri, parzialmente in posizione eretta, alternato
accovacciato, e di pazienza! Posso informarmi per un periodo di lavoro presso
un'azienda viticola non lontana dal __________, oppure vicino al suo domicilio.
Mi racconta di interessarsi a benzinaio e come autista d'autocarri
(pavimentazione stradale?). "... Importante è lavorare..."."
(Doc. AI 31 a)
Nel “Rapporto finale – dimissione dal __________”
24 marzo 2004 la responsabile dell’osservazione professionale del __________ ha
rilevato:
" (...)
Per i dettagli
dell'osservazione si rimanda oltre che agli scritti e alle schede del maestro
di lavoro del settore giardinaggio (__________) signor __________, anche ai
rapporti inviati il 4 gennaio scorso redatti dal Direttore del __________
signor __________ e dal maestro di lavoro __________, con i quali viene dato un
quadro riassuntivo, discorsivo (Presenza, Rapporto con i colleghi e i
maestri di lavoro, Danno alla salute, Aspettative e competenze, Proposte) e
schematico (Capacità di apprendimento, Preparazione del lavoro, Esecuzione,
Capacità fisica, Comportamento e relazione, Ripercussione del danno alla salute),
di quanto constatato e verificato durante il periodo di permanenza al __________.
Durante il periodo di
osservazione "specifica" nel settore del giardinaggio (presso la __________
dal 25 dicembre 2003 al 24 marzo 2004), si è potuto constatare che l'attività
all'aria aperta è confacente con gli interessi e le attitudini del signor RI 1;
il danno alla salute non si è mai manifestato; egli è risultato essere persona
molto precisa e meticolosa nel lavoro di cura e preparazione delle piante (dei
germogli, delle talee,..), in tutti quei lavori dove è importante la cura dei
dettagli e la pazienza per non compromettere la qualità e quindi la produzione
stagionale.
Come abbiamo avuto modo
di constatare già durante l'osservazione generica, si è ulteriormente
confermato il fatto che il signor RI 1 non ha ritmi produttivi molto elevati e
raggiunge con fatica la sufficienza (paragonando con la media produttiva di un
normale operaio agricolo). Resta il fatto che presso la __________ ha
dimostrato di saper lavorare bene; il maestro socio professionale, dice di aver
visto poche persone con quella cura e precisione nell'accudire alle piante e
nei lavori di preparazione delle stesse.
Nel caso specifico del
signor RI 1 si ritiene che un reinserimento nel ciclo produttivo, con il
relativo recupero della capacità di guadagno, non possa avvenire tramite un
collocamento diretto, egli non risulterebbe abbastanza competitivo (sia per gli
impedimenti dovuti al danno alla salute sia per le conoscenze e le attitudini
professionali); l'obiettivo del reinserimento è comunque raggiungibile
attraverso un adeguato periodo di formazione, in un settore professionale
"di nicchia", dove siano richieste competenze specifiche; si propone
quindi lo svolgimento di una formazione empirico-pratica nel settore
viti-vinicolo.
Per attuare tale progetto
sono stati presi contatti con il __________ di __________ (persona di
riferimento __________) e con l'azienda __________ di __________ (persona di
riferimento __________), con lo scopo di pianificare una formazione
empirico-pratica (della durata di 1 anno, quindi un ciclo della natura) nel
settore viti-vinicolo; si prevede la parte di apprendimento teorico-pratico
presso la stazione di ricerche agronomiche e la parte pratico-lavorativa presso
l'azienda __________.
Contattati da __________
e dalla sottoscritta, i responsabili della stazione federale di ricerche
agronomiche sono risultati interessati e disponibili a stipulare il contratto
di formazione empirica (dal 1 luglio 2004 al 30 giugno 2005), con un periodo di
preformazione dal 29 marzo 2004 al 30 giugno 2004.
La __________ fungerà da
datore di lavoro principale e da luogo di apprendimento delle tecniche di base,
il signor RI 1 svolgerà dei periodi di lavoro anche presso l'azienda __________.
Così facendo,
l'assicurato, potrà ottenere un attestato di formazione FE nella viticoltura;
con l'obiettivo ultimo di vedersi concretizzata un'opportunità di lavoro presso
la ditta __________ stessa o presso altre aziende viti-vinicole della zona del __________.
In conclusione
● Dimissione dal __________ alla
scadenza della garanzia per il provvedimento professionale: 24 marzo 2004.
● Possibilità, di un periodo di preformazione
presso la __________ di __________: dal 29 marzo 2004 al 30 giugno 2004 (dei
dettagli amministrativi si sta occupando il consulente AI __________).
● Possibilità di una formazione empirica
(FE) della durata di 1 anno nel settore della viticoltura, presso la __________
di __________, in partenariato con l'azienda vitivinicola __________ di __________
(dei dettagli amministrativi si sta occupando il consulente Al __________)."
(Doc. AI 35)
Nell’allegato “Complemento al rapporto di osservazione” i maestri
di lavoro del settore giardinaggio (__________) hanno osservato:
" (...)
Conclusioni e proposte
(2°-3° empirico, 1°- 2°
pratico, tir. federale, formazione in esternato, possibilità d'assunzione
(azienda, stipendio, condizioni particolari), difficoltà o carenze che
impediscono l'inserimento nel ciclo produttivo, ... )
Il modo di proporsi del
signor RI 1 è stato a tutt'oggi certamente positivo. Ciò che fin ora ha
dimostrato e da noi osservato ci porta a ritenere che l'interessato possieda
buone capacità manuali e un bagaglio di conoscenze pratiche da valorizzare,
unitamente a caratteristiche proprie atte a svolgere e a intraprendere un’attività
manuale a contatto con la natura.
Consideriamo valida,
proprio per le caratteristiche del signor RI 1, meticolosità, pazienza e
continuità in quanto svolge, la proposta del consulente dell'Ufficio AI, signor
__________, di indirizzarlo verso il settore della viticoltura. Attraverso una
formazione di carattere empirico, per una adeguata acquisizione di conoscenze
proprie all'attività, si può prospettare che anche per il futuro possano
esserci buone possibilità personali." (Doc. AI 35 a)
Con decisione 25 marzo 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad un collocamento, per 3 mesi, dal 24 marzo 2004 al
30 giugno 2004, presso la __________ di __________, quale ente di riferimento e
la __________ del signor __________ di __________, quale datore di lavoro (cfr.
doc. AI 34).
In un’ “Annotazione per l’incarto” 8 giugno 2004 il collocatore ha
rilevato:
" (...)
Ieri il Signor RI 1 ha
iniziato a lavorare, secondo calendario programmatico, presso il DL di __________
(__________). Ho incontrato l'Assicurato recentemente (martedì 1 giugno 2004)
presso il vigneto sperimentale __________ di __________. Era in compagnia del
Signor __________, tecnico responsabile della viticoltura presso la __________
di __________.
Stavano eseguendo alcune
fasi di lavoro relative alla potatura verde. Ho scattato alcune immagini che
mostrano quanto stava svolgendo. L'ho trovato contento, anche se riconosce che
si tratta di qualche cosa di nuovo rispetto alle sue precedenti attività. Da un
punto di vista medico non sente particolari dolori, a parte quando deve operare
sotto sforzo. Ha fatto delle piccole prove per verificare le sue capacità (*):
- formazione di buche
per l'impianto di nuove barbatelle;
- lavori di pulizia del terreno da
pietrame di superficie riaffiorato con i lavori di scasso;
- lavori di pulizia
generale.
È un po' timoroso e
preoccupato per quanto riguarda gli aspetti teorici della professione, in
quanto si rende conto che deve scrivere e prendere appunti. Lui vorrebbe
solo una formazione di tipo pratico, ma gli è stato ben spiegato che in
futuro dovrà cimentarsi con qualche testo o prospetto specifico (anche se con
molte immagini), e dovrà abituarsi alla redazione di brevi rapporti o appunti
sul lavoro svolto.
Gli spiego nuovamente che
la soluzione prospettata di viticoltore, con variante quale cantiniere (formazione
presso l'azienda __________ a __________) è una buona soluzione, direi la
migliore che in questo momento possiamo pensare.
- il posto di lavoro è
a 5 minuti da casa;
- attività all'aria
aperta;
- attività variata (nel
vigneto, in cantina, negozio di vendita diretta) ;
- limitazioni fisiche
rispettate (*)
- possibilità di svolgere brevi momenti
di formazione in settori specializzati in Ticino (__________, __________ a __________);
- buone prospettive di
guadagno (il settore è in crescita).
Ho ancora sentito il
Signor __________ ieri pomeriggio e mi ha riferito che dopo il mio incontro del
1 c.m. la situazione è molto migliorata, nel senso che il Signor RI 1 ha
preso miglior coscienza dell'importanza della formazione teorica, e di
tutte quelle osservazioni dirette sul terreno che potrebbero essere in seguito
importanti per lavorare presso un qualsiasi Datore di lavoro.
Per quanto riguarda l'effettiva
sua resa la situazione è ancora difficile da valutare. Per il momento è
alquanto inferiore alla minima richiesta per questo tipo di lavoro.
Nei prossimi giorni
contatterò il Signor __________ per verificare il buon inizio d'attività presso
la sua Azienda." (Doc. AI 42)
In una e-mail al collocatore il signor __________ della __________
di __________, __________, indicava che l’assicurato cominciava ad integrarsi
presso il datore di lavoro, __________ del signor __________:
"
(...)
Caro __________,
Stamattina o sentito il
Sig. __________ per sapere come andava con Sig. RI 1. Secondo lui va abbastanza
bene, comincia a integrarsi, lavora con una squadra di 4 persone per la
potatura verde quindi non è da solo, può discutere con altre persone. Ha
lavorato anche in cantina per l'imbottigliamento vini.
Se sei d'accordo abbiamo
pensato che lunedì 5 Luglio potrebbe ritornare a lavorare a __________ a l'__________."
(Doc. AI 45)
A tale messaggio il collocatore ha risposto:
" Ciao __________ e __________,
innanzitutto complimenti
per come state realizzando quanto programmato in favore dell'Assicurato, oltre
ad averlo saputo in modo esemplare "accompagnare" in questi primi
mesi di accertamento. Il mio intervento di un paio di settimane orsono ha dato
i suoi frutti, grazie soprattutto alle vostre segnalazioni sul momento di
"stallo" che il signor RI 1 aveva mostrato. Non vi nascondo che avevo
timore che tutto si arenasse, anche perchè RI 1 mi aveva chiamato dicendo che
faticava un po' per il caldo ...!
Ottimo l'inserimento
nella squadra, così d'avere la possibilità di confrontarsi e vedere che non è
solo.
Per quanto riguarda
quanto chiedi va bene. Fate pure secondo gli accordi presi. Vedrò con il
collega CIP Signor __________ di prolungare il periodo di accertamento, così da
avere il tempo necessario per definire il progetto di formazione.
Bene se l'attività
risultasse variata e nel suo insieme sufficientemente completa al riguardo
della sua futura attività professionale. In questo modo avremo maggiori
elementi per progettare al meglio in futuro.
La prossima volta gli
chiederò a proposito della differenza tra spollone e tralcio, oltre a farmi
raccontare sulla trasformazione avvenuta del grappolo in fiore con gli acini.
Preparatelo sugli stadi fenologici. L'altra volta aveva saputo rispondere bene.
Statemi in salute e
grazie ancora!" (Doc. AI 45)
Con “Annotazione per l’incarto” 23 giugno 2004 il collocatore ha
osservato:
" Visito in giornata (pomeriggio) l'Assicurato a __________,
presso uno dei vigneti del Signor __________. Resto a distanza in modo da non
essere visto e notato da nessuno. Effettivamente il lavoro si sta svolgendo
come indicatomi nella e-mail ricevuta ieri dal collega Tecnico __________ di __________
(vedi in calce).
A scanso di equivoci devo
precisare che questa mia osservazione non vuol essere fatta alfine di
controllare se effettivamente l'Assicurato lavora o meno. Conosco personalmente
il Signor __________ e il Signor __________ e non ho alcun dubbio sulla loro
serietà e professionalità.
Il mio agire voleva
essere solo motivato dal fatto che non volevo assolutamente disturbare il clima
e il lavoro che si stava svolgendo nel gruppo. Volevo pure verificare la
capacità di redazione orale del Signor RI 1 rispetto a una normale giornata di
lavoro. Infatti questa sera ho telefonato a casa dell'Assicurato ponendogli
alcune domande precise su quanto aveva svolto oggi nel vigneto: potatura verde,
sfogliatura, diserbo, ecc...
In parte ha saputo
raccontare e raccontarsi, segno che evidentemente qualcuno gli spiega quello
che deve fare e soprattutto "il perché lo deve fare". A mio modesto
giudizio questi sono dei timidi segnali di una lentissima ma progressiva
capacità di vivere bene questa nuova realtà lavorativa.
Molto probabilmente
occorreranno più mesi rispetto a quanto inizialmente preventivato, anche perché
nella redazione scritta delle fasi di lavoro (scrivere un piccolo diario di
quanto fa) continua a " resistere " alle sollecitazione di chi, sul
posto di lavoro, gli chiede di prendere nota degli aspetti formativi
nell'attività esercitata sull'arco della giornata.
Molto positive e
incoraggianti mi sembrano le frasi della e-mail ricevuta ieri 22 giugno 2004
dal Signor __________." (Doc. AI 46)
Il 21 luglio 2004 il collocatore IP ha redatto il seguente “Rapporto
intermedio – prolungo d’accertamento”:
" Seguo da tempo l'andamento del periodo di accertamento
che il Signor RI 1 sta seguendo, in alternanza, fra il __________ di __________
e il (possibile) Datore di lavoro a __________ (__________di __________). Il
programma - tabella all'incarto del 6 marzo 2004 prevede e pianifica tutti
questi spostamenti.
Malgrado la novità di
un'attività non precedentemente svolta dall'Assicurato sembra che lentamente le
cose si stiano mettendo sempre più in posizioni migliori. Frequenti i contatti
intrattenuti con l'Assicurato, il tecnico viticolo __________ Signor __________
e il Signor __________. Oltre che telefonici e di mia presenza sul terreno
(vedi mie recenti " Annotazioni per l'incarto "), sono avvenuti per
via e-mail:
Attraverso la lettura di
alcuni passaggi scritti si vede come l'Assicurato si stia gradatamente
inserendo nella nuova attività e nel ciclo produttivo:
Data invio: sabato, 3. aprile 2004 12:24
Oggetto: Signor RI 1
Caro __________,
Come inteso ti trasmetto
le mie prime impressioni riguardo il Sig. RI 1.
Ha lavorato
regolarmente tutta la settimana, ma venerdì, non era in forma, si lamentava per
un dolore alla schiena, ha in ogni caso lavorato normalmente. ll pomeriggio ha
partecipato alla lezione pratica del corso per viticoltori tenutasi nel vigneto
di __________.
In settimana abbiamo
fatto lavori abbastanza importanti come: potatura secca (avevo lasciato una
fila per fare l'esercitazione). Concimazioni con concimi chimici, preparazione
terreno per nuovo impianto, zappature barbatelle e lavori di pulizia vivaio.
Le sue capacità
lavorative sono abbastanza limitate, da parte mia cerco di motivarlo ma
evidentemente non è facile visto il suo stato depressivo. Cerco a poco a poco
di introdurlo nell'ambiente di lavoro. Un giorno ha mangiato a casa mia, non
c'era la mensa.
C'è un problema da
risolvere per le vacanze in questo periodo di prova fino a giugno.
Saluti, __________
*************************************************************************************************
Sent: Tuesday, lune 22,
2004 4:56 PM
Subject: Formazione
professionale RI 1
Caro __________,
Stamattina ho sentito il
Sig. __________ per sapere come andava con Sig.
RI 1. Secondo lui va
abbastanza bene, comincia a integrarsi, lavora con una squadra di 4 persone per
la potatura verde. Quindi non è da solo, può discutere con altre persone.
Ha lavorato anche in
cantina per l'imbottigliamento vini.
Se sei d'accordo abbiamo
pensato che lunedì 5 Luglio potrebbe ritornare a lavorare a __________ all'__________.
Resto volentieri a tua
disposizione per ulteriori informazioni. ciao __________
*************************************************************************************************
(estratti di una
e-mail del Signor __________ ricevuta il 17 luglio 2004 - mie domande)
Rispondo alle domande qui
sotto esposte:
a) tue impressioni
generali sulla persona ( puntualità, carattere, disponibilità, interesse,
ecc... );
Inizio col dire che il
signor RI 1 ha iniziato il lavoro con un atteggiamento di ossequio esagerato,
chiaramente dovuto alla novità delle persone e dell'azienda. La prima settimana
ha lavorato con me e non vi è stato un rapporto "libero". Ha subito
iniziato mettendo in pratica ciò che aveva imparato con __________. Questa base
mi ha permesso di introdurlo velocemente al lavoro di spollonatura totale ed al
lavoro sul tralcio (bravo __________).
Mi soffermavo con lui per
spiegare un po' di fisiologia della vite e l'interesse pareva esserci. Dalla
seconda settimana ha lavorato in team con altre 4 persone e RI 1 è sembrato più
disteso. Alla quarta settimana è stata introdotta una quinta persona giovane
(studente uni) che di tanto in tanto veniva seguita da RI 1 (interessante !).
All'ultima settimana
sentivo RI 1 cantare e fare battute.
b) tue impressioni sulla
possibilità concreta di una formazione (tipo empirico) di viticoltore, con
alcune attività di cantiniere;
1.o - capacità
dell'assicurato ;
Credo che in un ambito
pratico possa imparare parecchie cose, ma non posso valutare le capacità di
approfondimento (a volte mi sembrava impacciato nel trovare soluzioni a certe
difficoltà che a me sembravano elementari);
Considerandi
2.
o - tempi necessari;
Non so rispondere (probabilmente
__________ può essere più preciso di me);
c) tua disponibilità (conferma
dopo questa prima fase e considerate le osservazioni già espresse da __________
a collaborare nella formazione dell'A.
Bisognerebbe andare a
fondo su un programma per l'assicurato e valutare il mio apporto alla sua
formazione.
Ciao a tutti.
__________
*************************************************************************************************
Considerato quanto i due
specialisti esprimono sulla situazione attuale dell'Assicurato ritengo utile chiedere
una proroga (tre mesi) del periodo di accertamento attualmente in corso.
Due i motivi principali di questa mia richiesta:
1.
possibilità di capire meglio le concrete
possibilità dell'Assicurato (limiti per una formazione in viticoltura (pratica?
empirica? ecc...), come pure la sua resistenza fisica (anche la resa!) rispetto
alle sue limitazioni mediche;
2.
un ulteriore prolungamento di tre mesi ci
porterebbe nel periodo dei lavori vendemmiali e di preparazione della cantina
(fine agosto 1 mese di settembre).
In questo modo si coprirebbero le due principali attività che una
moderna azienda vitivinicola oggi svolge nella realtà ticinese: attività sul
terreno e in cantina.
Chiedo pertanto che
l'Assicurazione Invalidità riconosca questa mia richiesta di prolungo
dell'accertamento, nel periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre 2004. Per lo
stesso periodo sono pure riconosciute le spese per i pranzi e quelle per le
trasferte." (Doc. AI 47)
In data 23 luglio 2004 il consulente IP nell’ “Annotazione per
l’incarto” ha indicato:
" Ho preso atto del rapporto 21.07.2004 del collega __________
dove propone un ulteriore periodo di formazione di tre mesi.
Da quello che ho potuto
capire da vari documenti, stiamo per finanziare una formazione empirica di un
anno quale viticoltore.
I vari rapporti dei consulenti
non fissano un grado d'invalidità con e senza la riformazione in oggetto.
Ritorno perciò l'incarto
al collega __________ allo scopo di determinarli secondo le direttive e la
giurisprudenza, rispettivamente stabilire se con la riformazione in atto
miglioriamo la capacità di guadagno residua." (Doc. AI 48)
In data 26 luglio 2004 il collocatore ha così risposto:
" Rispondo alla richiesta di approfondimento (del
caposervizio Signor __________) elaborata nella precedente Annotazione
per l'incarto del 23 luglio scorso.
Il caso è noto. Già il
consulente __________ evidenziava un profilo dell'assicurato tale da non
consentire la configurazione di un'attività ragionevolmente esigibile da
subito, ragione per cui egli chiedeva aiuto al __________ di __________, al
fine di valutare concretamente l'attitudine del signor RI 1 all'integrazione
professionale e di procedere in questo modo con suo orientamento pratico.
Il medesimo __________ ha
evidenziato sul vivo dell'osservazione nei laboratori un profilo attitudinale
basso e soprattutto un'importante inibizione della dinamica di personalità
(probabilmente da sindrome depressiva per la quale è anche curato) che non ha
consentito di concludere affermando l'idoneità dell'assicurato al collocamento,
e tanto meno di formulare proposte concrete di formazione o collocamento.
lo stesso avevo preso
l'Assicurato in osservazione per un pomeriggio intero (27 febbraio 2004),
mettendo a disposizione le mie valutazioni attraverso la redazione di un
rapporto (scritto e fotografico).
In considerazione del
forte desiderio dell'interessato di rientrare nel mondo del lavoro, come pure
del fatto che egli è ancora relativamente giovane, è stato dato avvio alla
prova nel settore della viticoltura.
Noterete dall'abbondante
documentazione consegnata all'incarto, relativa alla prova e all'avviamento al
lavoro concretamente realizzato nel campo della viticoltura, la costante del
rallentamento del dinamismo che si traduce finora in un rendimento decisamente
insufficiente per portare avanti oggi un discorso di collocamento e di
retribuzione, non essendo ancora, il signor RI 1, in grado di soddisfare le
esigenze minime di un posto di lavoro con la prospettiva di un guadagno di
merito categoriale.
Nella situazione attuale,
l'osservazione sul vivo non consente ancora di credere nell'attitudine
dell'assicurato all'integrazione professionale e quindi al recupero con merito
del guadagno perso.
Rimane certo il suo
interesse, la sua costante applicazione, la sua ambizione di recuperare un
ruolo e uno statuto di lavoratore. Su tale motivazione si spera col tempo e
l'esercizio di poter costruire capacità di lavoro e di guadagno vere. I
progressi sono lenti, l'ottimismo è di casa, la quantificazione attendibile e
il pronostico serio sono oggi prematuri.
L'alternativa a quanto
si tenta di costruire, e
quindi al provvedimento professionale, rimane allo stato attuale, la rendita
(soggetto non collocabile nel normale mercato del lavoro nostrano e quindi
guadagno zero raffrontato a una retribuzione da sano come asfaltatore di Fr. 59’941.05
all'anno).
Per quanto riguarda le
possibilità future di un collocamento, oltre al Datore di lavoro attuale (__________)
esistono almeno altre 5 moderne ditte vitivinicole (dato prudenziale e relativo
alla sola situazione sottocenerina) disponibili a mettere sul mercato dei posti
di lavoro, a condizione che la persona abbia acquisito una valida formazione
(min. di fr. 4’000.- mese x 13 mesi). Il dato qui discusso l'ho personalmente
trattato con i responsabili __________, da me interpellati per avere una loro
opinione sulle modalità che si potrebbero mettere in campo nella preparazione
appropriata di manodopera qualificata, considerato come l'attuale situazione
nel campo della formazione in viticoltura è stagnante, a causa delle grosse
difficoltà che la stessa __________ di __________ (Ente preposto e
riconosciuto) ha nel far partire i corsi di viticoltura e di cantiniere
all'inizio di ogni anno scolastico.
Una situazione che ormai
perdura da oltre 20 anni!
Per concludere un'informazione
che mi sembra altrettanto importante e che dimostra la qualità riconosciuta
dei due specialisti nel settore della viticoltura ticinese (Signori __________
e __________) al quale abbiamo "affidato" il nostro Assicurato.
Nell'incarto due articoli
recentemente pubblicati sulla stampa:
- a firma __________ __________
(presidente della Commissione tecnica __________) in copertina e in terza dal
titolo
" Riflessioni sulla limitazione di
produzione del Merlot in Ticino", da: Agricoltore Ticinese nri. 30-31-32
del 23 luglio 2004;
e
- a firma SPI (intervista al Signor __________
- Presidente dell__________) dal titolo
" Una pigiata d'intenti " , da "
La Regione " di sabato 24 luglio 2004, pag. 5." (Doc. AI 49)
Con “Annotazione per l’incarto” 27 luglio 2004 il funzionario
incaricato ha rilevato:
" Per concludere e decidere la pratica, a seguito del
rapporto del 26.7.2004 di __________, mi sono consultato con __________.
Ne sono emersi i seguenti
punti:
1.
L'assicurato si è presentato senza nessuna
formazione in curriculum. L'AI non è quindi tenuta a fornire una formazione
professionale.
2.
Da un punto di vista medico SMR si è espresso
sulle diagnosi invalidanti e sulle diagnosi senza ripercussione sulla capacità
lavorativa.
3.
Su tale capacità lavorativa residua è stato
eseguito il confronto dei redditi dal quale risulta un grado Al del 17%.
Essendo il grado inferiore al 20% non vi è diritto a provvedimenti
professionali. Si è cercato di favorire l'assicurato aiutandolo nel collocamento,
vista la giovane età.
4.
Il collocamento
è stato garantito per 3 mesi.
5.
Il rapporto finale del collocatore si
conclude con l'osservazione di una costante del rallentamento del dinamismo che
si traduce in un rendimento decisamente insufficiente e con un profilo
attitudinale basso e inibizione della dinamica di personalità. Tali affezioni
non sono tuttavia invalidanti e di conseguenza non modificano il grado
invalidante che, in considerazione che si attesta al 17%, non apre diritto a
prestazioni.
6.
Procedo con
chiusura del caso con rifiuto." (Doc. AI 50)
2.8
Come
visto al considerando precedente, nella sua valutazione 16 aprile 2003 il
consulente IP è giunto alla conclusione che “il danno alla salute, le
lamentele soggettive, gli impedimenti nella loro interazione, senza dimenticare
le esigenze del ciclo produttivo e in particolare la puntualità e regolarità di
presenza, la capacità produttiva a confronto con il sano, non mi consentono di
configurare un’attività esigibile da subito e idonea a recuperare in modo
soddisfacente il guadagno perso”, reputando necessario chiedere aiuto al __________
al fine di verificare dal vivo l’attitudine dell’assicurato all’integrazione
professionale e procedere con un orientamento pratico (cfr. doc. AI 18).
La responsabile dell’osservazione professionale
del __________, dal canto suo, nel “Rapporto finale – dimissione dal __________”
24.
marzo 2004 ha rilevato che nel caso specifico un reinserimento
dell’assicurato nel ciclo produttivo non possa avvenire tramite un collocamento
diretto – in tal caso egli non risulterebbe competitivo – bensì “attraverso
un adeguato periodo di formazione, in un settore professionale “di nicchia”,
dove siano richieste competenze specifiche; si propone quindi lo svolgimento di
una formazione empirico-pratica nel settore viti-vinicolo” (cfr. doc. AI
35). La responsabile ha quindi indicato la possibilità di un periodo di
formazione presso la __________ di __________, dal 29
marzo 2004 al 30 giugno 2004 e la possibilità di una formazione empirica della
durata di 1 anno nel settore della viticoltura, presso la __________ di __________,
in partenariato con l'azienda vitivinicola __________ di __________ (cfr. doc.
AI 35).
Infine, il collocatore IP
nel suo rapporto finale 22 marzo 2004 ha illustrato il
progetto formativo di attività quale operaio viticolo con formazione empirica, sottolineando
come le attività esigibili dall’assicurato, viste le premesse iniziali, fossero
praticamente nulle, mentre alla fine del periodo di formazione empirica si può
ipotizzare un salario mensile di fr. 4'000, oltre ad un bonus in caso di
un’ottima chiusura di esercizio (cfr. doc. AI 31).
Nel caso
di specie, dunque, non si trattava di individuare un impiego di un assicurato
di per sé capace di scegliere una professione ma impossibilitato a farlo per
via della sua invalidità, ma piuttosto di verificare le attitudini e le
predisposizioni professionali al fine di valutare l’eventualità di un
reinserimento nel ciclo produttivo. Infatti ai sensi dell’art. 15 LAI gli
assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o
impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno
diritto all’orientamento professionale. L’applicazione della succitata norma
presuppone che l’assicurato – ciò che non corrisponde al caso concreto - sia
capace di scegliere una professione (o una riqualifica professionale), ma è di
fatto impedito per via del danno alla salute, in quanto non possiede ancora
sufficienti conoscenze, attitudini professionali per poter individuare una
professione adeguata alla sua invalidità (DTF 114 V 29 consid. 1a, RCC 1977 pag. 206; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 113/114).
Nell’evenienza concreta, invece, le misure adottate dal
consulente si situano prima di un simile accertamento professionale, poiché in
definitiva lo scopo di tali misure era quello di verificare l’effettiva
integrabilità del ricorrente.
Infatti, nei casi in cui non sempre è possibile stabilire a priori se la
reintegrazione preconizzata sia possibile, tenuto conto delle capacità pratiche
ed intellettive dell'assicurato, la prassi amministrativa e giudiziaria prevede
la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento; in tal caso
l’assicurato viene indirizzato ad un centro specializzato per un soggiorno di
osservazione, il quale non dovrebbe, di regola, durare più di tre mesi (RCC
1988.
pag. 195 consid. 4, STFA inedita 16 luglio 1997 nella causa A.B. pag. 5
consid. 2a, I 331/96).
Come
visto, prima del soggiorno presso il __________ non vi era certezza
sull’idoneità dell’assicurato per iniziare un percorso di riformazione
professionale.
Nel caso
di specie, dal “Rapporto intermedio – prolungo d’accertamento” 21 luglio 2004 emerge che il collocatore, sulla base di quanto
comunicato dal tecnico viticolo __________ signor __________ e dal datore di
lavoro, signor __________ – i quali hanno attestato che l’assicurato stava
gradatamente inserendosi nella sua nuova attività e nel ciclo produttivo - ha
chiesto una proroga di 3 mesi del periodo di accertamento, al fine di “capire
meglio le concrete possibilità dell’assicurato (limiti per una formazione in
viticoltura (pratica? empirica? ecc.)), come pure la sua resistenza fisica
(anche la resa!) rispetto alle sue limitazioni mediche”, giustificando
questa sua richiesta con il fatto che “un ulteriore prolungamento di 3 mesi
ci porterebbe nel periodo dei lavori vendemmiali e di preparazione della
cantina (fine agosto/mese di settembre). In questo modo si coprirebbero le due
principali attività che una moderna azienda vitivinicola oggi svolge nella
realtà ticinese: attività sul terreno e in cantina” (cfr. doc. AI 47).
A mente di questa Corte è a
torto che l’Ufficio AI, dopo aver concesso per tre mesi all’assicurato il
collocamento presso la __________ di __________ e presso la __________ del
signor __________ di __________, approvando il progetto del collocatore, ha
negato al signor RI 1 il diritto ad una proroga del periodo di accertamento,
che avrebbe consentito agli addetti ai lavori di esprimersi circa la
possibilità di una riformazione professionale. Così facendo, difatti, sono
stati resi vani tutti gli sforzi compiuti dal consulente IP e dal collocatore
IP, nonché dal datore di lavoro e dall’agente formatore. In particolare, è
stato completamente azzerato il notevole lavoro svolto dal collocatore, il
quale nel rapporto finale 22 marzo 2004 aveva dettagliatamente proposto un
progetto di formazione empirica quale operaio in viticoltura, che prevedeva
un’attività iniziale presso l’agente formatore (__________), per poi
gradatamente passare ad un’attività presso il datore di lavoro (__________signor
__________), comprendente diverse attività: una esterna nei vigneti, una in
cantina e quella nell’annesso negozio di vendita diretta dei prodotti,
garantendo quindi possibilità occupazionali sull’arco di tutto l’anno. Il
collocatore ha inoltre elencato i vantaggi di tale soluzione, consistenti nella
vicinanza di questo posto di lavoro con il domicilio dell’assicurato e
l’estrema meccanizzazione dell’azienda vitivinicola, ciò che consente
all’assicurato di poter facilmente svolgere le mansioni pratiche “leggere”
rimaste, come la potatura secca e la legatura, la spollonatura, la
scacchiatura, la potatura verde, il diradamento dei grappoli, la sfogliatura,
oltre che i lavori di preparazione della vendemmia e quelli in cantina, lavori
per i quali l’assicurato ha dimostrato estrema puntualità e rigore nella loro
corretta esecuzione (cfr. doc. AI 31).
La decisione presa dall’Ufficio AI ha lasciato in sospeso un
percorso teso a valutare l’attitudine dell’assicurato all’integrazione
professionale, senza consentire al collocatore di esprimere la propria
valutazione finale in piena cognizione di causa. Infatti, come esposto dal collocatore
nella sua “Annotazione per l’incarto” 26 luglio 2004, si può notare “dall’abbondante
documentazione all’incarto, relativa alla prova e all’avviamento al lavoro
concretamente realizzato nel campo della viticoltura, la costante del
rallentamento del dinamismo che si traduce finora in un rendimento decisamente
insufficiente per portare avanti oggi un discorso di collocamento e di
retribuzione, non essendo ancora il signor RI 1 in grado di soddisfare le
esigenze minime di un posto di lavoro con la prospettiva di un guadagno di
merito categoriale.”. Nonostante questa premessa, il collocatore ha
tuttavia precisato che “nella situazione attuale l’osservazione sul vivo non
consente ancora di credere nell’attitudine dell’assicurato all’integrazione
professionale e quindi al recupero con merito del guadagno perso”,
rilevando tuttavia che “rimane certo il suo interesse e la sua costante
applicazione e la sua ambizione di recuperare un ruolo e uno statuto di
lavoratore. Su tale motivazione si spera col tempo e l’esercizio di poter
costruire capacità di lavoro e di guadagno vere. I progressi sono lenti,
l’ottimismo è di casa, la quantificazione attendibile e il pronostico serio
sono oggi prematuri. L’alternativa a quanto si tenta di costruire e
quindi al provvedimento professionale rimane allo stato attuale la rendita
(soggetto non collocabile nel normale mercato del lavoro nostrano e quindi
guadagno zero raffrontato a una retribuzione da sano come asfaltatore di fr.
59'941.05 all’anno).” (cfr. doc. AI 49).
L’Ufficio AI ha per contro liquidato la questione, osservando che
in base alla documentazione medica agli atti l’assicurato è totalmente inabile
nella sua precedente attività di asfaltatore, mentre invece è totalmente abile
in attività leggere adeguate a partire dal 12 marzo 2002, procedendo in sede di
decisione su opposizione al confronto tra reddito da sano, pari a fr. 59'941 e
reddito da invalido secondo RSS nel 2002 di fr. 51'265, ottenendo un grado di
invalidità del 14% che non dà diritto né a provvedimenti professionali, né
tantomeno ad una rendita (cfr. doc. AI 61).
Nella stessa decisione su opposizione, inoltre, quanto ad una
proroga del periodo di accertamento, l’amministrazione ha osservato che
l’assicurato sapeva che la garanzia dei provvedimenti professionali era scaduta
il 30 giugno 2004 e che per poter proseguire tali provvedimenti egli
necessitava di una nuova garanzia rilasciata dall’Ufficio AI. Di conseguenza,
l’assicurato non poteva in base a quanto comunicatogli solo dal consulente IP
pretendere il finanziamento della riformazione professionale da parte dell’AI.
Al riguardo, va osservato che è vero, come rilevato
dall’amministrazione, che nel caso in cui un assicurato sapeva o, con
sufficiente diligenza, avrebbe dovuto sapere che la decisione in merito alla
richiesta di prestazioni non è di competenza dell’orientatore professionale
(CIP), non ha diritto di percepire tali prestazioni invocando il principio
della buona fede, anche se il comportamento dell’orientatore ha suscitato in
lui una speranza di ottenere il finanziamento della riformazione professionale
da parte dell’AI ed egli, partendo da questo presupposto, ne ha già
incominciata una. Non va tuttavia dimenticato che nella fattispecie concreta
l’Ufficio AI non ha deciso di rifiutare il diritto a provvedimenti
professionali preavvisati favorevolmente dal consulente IP, ma ha rifiutato una
proroga del periodo di accertamento - che era stato invece accettato per 3 mesi
(dal 24 marzo 2004 al 30 giugno 2004, cfr. doc. AI 34) - richiesta dal collocatore
per consentirgli di esprimersi in merito all’effettiva
integrabilità del ricorrente.
Tutto ben considerato, a mente del TCA questo modo di agire
dell’Ufficio AI non è stato corretto, non consentendo al collocatore di
esprimere un giudizio finale circa le possibilità di concedere all’assicurato
un provvedimento professionale.
Nel caso concreto non vi
sono dunque ragioni per scostarsi dalla richiesta di proroga formulata dal
collocatore, persona versata in questioni reintegrative.
Per
questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dal
consulente nel citato rapporto 21 luglio 2004.
Pertanto, la decisione 6 aprile 2005 dell’Ufficio AI va annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione perché conceda una proroga del periodo di
accertamento in esito al quale renderà una nuova decisione.
2.9
Di regola,
le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da
un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio
1997.
nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa
P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa R., I 462/97
e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99 circa il
diritto a ripetibili della persona cognita in materia) anche in assenza di una
esplicita richiesta (DTF 118 V 139).
In
applicazione della giurisprudenza citata e visto l'esito del ricorso l'UAI
verserà all'assicurato, rappresentato dal RI 1, fr. 500.-- di ripetibili (art.
61.
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§
La decisione 6 aprile 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente
ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà all’assicurato fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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