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Decisione

32.2005.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 ottobre 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I termini di perenzione non possono essere né

interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135

consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des

Sozial-versicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003 N. 12, pag. 280).

In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380

consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno

giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai princìpi fissati dall'art. 47

cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119

V 433; DTF 112 V 180).

Il TFA ha precisato ancora che qualora tale

restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di

perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da

quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per

esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui

venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid.

2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; SVR 2001 IV consid. 2d, pag. 94;

Locher, op. cit., N. 13, pag. 280).

Per poter esaminare i presupposti della

restituzione l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti,

da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per

determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza

di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che

permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid.

4a; STFA del 29 aprile 2003 nella causa SECO contro A.P., C 317/01; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa M., C 11/00, consid. 2).

Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la

determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi

organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento

in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF

119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c).

2.5. Per costante

giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che

siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione

processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state

versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23

consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (STFA

del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547,

1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze

Considerandi

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (DTF 126 V 23, 126 V 46; SVR 1997 ALV N° 101,

pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag.

79.

e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione

principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e

senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid.

2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Questi

principi giurisprudenziali sono stati codificati dall’art. 53 LPGA.

2.6

Nel caso in

esame, ricevuta in data 7 ottobre 2003 la comunicazione 3 ottobre 2003 della

Città di __________ (doc. 80 inc. TCA 32.2004.80 + 81), il Servizio rendite

della Cassa cantonale di compensazione, è venuto a sapere del domicilio all’estero

dell’assicurata. Trattandosi dunque di un fatto nuovo rilevante, giustificante

una revisione processuale, l’amministrazione ha proceduto alla richiesta di

restituzione delle prestazioni oggetto del contendere.

Orbene, dall’esame degli atti, questo Tribunale ritiene perento il credito da

restituzione, essendo oramai trascorso l’anno “dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto” (art. 25 cpv.2 LPGA).

Se da una parte l’amministrazione doveva accertare se, nonostante il ripristino

all’8 agosto 2003 del domicilio a Bellinzona, l’assicurata risiedesse

effettivamente nel nostro paese, poiché il diritto alla rendita straordinaria

d’invalidità ed all’assegno grande invalidi è per legge legato alle condizioni

del domicilio e la dimora abituale in Svizzera (art. 42 cpv. 1 LAI e art. 39

cpv. 1 LAI in relazione all’art. 42 cpv. 1 LAVS, fatta eccezione per

l’esportabilità della rendita straordinaria all’interno della Comunità europea),

dall’altra ciò non significa che, per quel che riguarda il periodo in questione

(agosto 2002 – luglio 2003), sulla scorta della sentenza 10 luglio 2003 del

Consiglio di Stato, ricevuta dal Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale

di compensazione il 7 ottobre 2003, l’amministrazione non avesse tutti

gli elementi per poter richiedere la restituzione delle prestazioni

assicurative in oggetto. Infatti, in quella decisione l’Esecutivo cantonale aveva

attestato che il domicilio dell’assicurata, congiuntamente alla di lei madre,

dal 20 luglio 2002 risultava essere __________ (doc. AI 81 inc. TCA 32.2004.80

+ 81).

Vero che

l’Ufficio AI ha ricevuto la sentenza del Consiglio di Stato solo il 22 gennaio

2004, ma al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando la

determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi

organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento

in cui una delle autorità competenti (in casu, il Servizio rendite ed

indennità della Cassa cantonale di compensazione, segnatamente competente

per collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi, per calcolare

l’importo delle rendite e versare sia le rendite che gli assegni per grandi

invalidi, cfr. art. 60 cpv. 1 lett. a-b LAI) ha sufficiente conoscenza dei

fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c).

Per

questi motivi l’ordine di restituzione 9 novembre 2004, limitatamente alla

prestazione in oggetto (assegno per grandi invalidi erogato dal 1° agosto 2002

al 31 luglio 2003), risulta essere tardivo, essendo il termine annuo ex art. 25

cpv. 2 LPGA scaduto il 7 ottobre 2004, motivo per cui il relativo

credito è perento.

Per il restante periodo d’erogazione dell’assegno per grandi invalidi (1°

agosto 2003 - 30 gennaio 2004) e per quel che concerne la rendita straordinaria

d’invalidità la restituzione non è invece giustificata (cfr. consid. 1.5).

In queste circostanze la decisione contestata dev’essere annullata, mentre il

ricorso va accolto.

Stante quanto sopra, appare superfluo esaminare se siano in casu dati gli estermi

giustificanti un eventuale condono delle prestazioni da restituire.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La decisione su opposizione 29 marzo 2005 è annullata.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI è tenuto a versare alla ricorrente fr. 800.- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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